Il recepimento della direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori
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Il recepimento della direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori
Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ Il recepimento della direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea Il processo di recepimento della direttiva comunitaria n. 2001/86, riguardante la partecipazione dei lavoratori alla Società di diritto europeo, avviato con la legge comunitaria 2001, che impegnava il governo ad attenersi all’avviso comune formulato dalle parti sociali ai fini dell’emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva, ha registrato un significativo passo avanti con il raggiungimento di una posizione condivisa dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative in merito alle modalità concrete di adozione della direttiva in discorso. Il confronto tra parti sociali è stato lungo e complesso in ragione della novità normativa costituita dalla imposizione di un obbligo di definire le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella istituenda Società europea, obbligo estraneo alla tradizione interna in materia societaria, ma altresì estraneo alla tradizione di relazioni industriali del nostro paese. L’assenza di un modello normativo di riferimento per la partecipazione dei lavoratori e, d’altro canto, la complessa valutazione circa l’interesse a costituire società di diritto europeo con sede legale nel nostro paese, hanno condizionato non poco i tempi e il contenuto del confronto tra attori sociali, chiamati a fornire al legislatore il loro parere su di un tema apparentemente lontano dalle preoccupazioni immediate e dalle priorità dell’agenda sindacale degli ultimi mesi. Tali difficoltà in parte giustificano il ritardo cumulato rispetto alla scadenza dell’8 ottobre 2004, posta dall’art. 14 della direttiva. La valutazione degli esiti del confronto che ha portato all’avviso comune del 2 marzo 2005 non può prescindere dalla considerazione della distanza delle posizioni iniziali delle parti e dalla scarsa visibilità di un dibattito, in altre stagioni al centro delle preoccupazioni politico-sindacali degli attori sociali. Ciononostante, sotto lo stimolo imposto dall’obbligo di dare attuazione alla direttiva comunitaria, alcuni risultati significativi sono stati prodotti. Innanzitutto sembra promettente il fatto che l’avviso comune sia stato sottoscritto da un ampio spettro di organizzazioni imprenditoriali, oltre a Confindustria: si tratta di ABI, ANIA, Confcommercio e Confservizi, a testimonianza di un possibile concreto interesse delle imprese operanti in settori diversi dall’industria ad utilizzare lo schema della Società europea per il compimento di operazioni transfrontaliere (trasformazioni, fusioni, creazione di holding comuni o di filiali comuni). In secondo luogo, ma certamente più importante dal punto di vista dell’adattamento del nostro sistema societario al modello normativo di società europea, è la chiara opzione espressa dalle parti sociali in favore del “modello dualistico” di società, ritenuto più idoneo ad esprimere le istanze di partecipazione dei lavoratori, “in quanto prevede la netta distinzione dei compiti di gestione (consiglio di gestione) dai compiti di indirizzo (consiglio di sorveglianza), consentendo ai rappresentanti dei lavoratori, eletti o nominati nel consiglio di sorveglianza, di svolgere in quella sede un ruolo di influenza sulle strategie delle imprese, contribuendo positivamente a criteri più evoluti di trasparenza della governance”. Nel loro documento congiunto del 2 marzo 2005 di accompagnamento dell’avviso comune, le confederazioni Cgil, Cisl e Uil si impegnano a sostenere prioritariamente e con forza il modello societario dualistico, avendo già espresso, in occasione dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della riforma del diritto societario italiano, la convinzione che il modello societario più idoneo a esprimere le istanze di partecipazione dei lavoratori fosse rappresentato dal cosiddetto modello dualistico. Va rammentato, infatti, che il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative (in G.U. 22 gennaio 2003, n. 17) si limitava a consentire all’autonomia statutaria della società l’opzione tra diversi sistemi di amministrazione e di controllo, fondati sul modello vigente degli amministratori e del collegio sindacale (art. 2380 bis ss.), ovvero sul sistema dualistico basato sul consiglio di gestione e sul consiglio di sorveglianza (§ 5, art. 2409-octies ss.), o ancora su un nuovo sistema monistico basato sul consiglio di amministrazione e su un comitato per il controllo della gestione, costituito al suo interno (§ 6, art. 2409-sexdecies ss.). La cd. riforma Vietti, approvata oltre un anno dopo l’emanazione del regolamento n. 2157 dell’8 ottobre 2001 sullo statuto di Società europea e della coeva direttiva sulla partecipazione dei lavoratori nella SE, pur precostituendo la possibilità di adottare diversi modelli societari, tace del tutto sul/sui modello/i normativo/i idonei a dare corpo all’idea di partecipazione organica definita dalla normativa sulla Società europea, non fornendo alcuna indicazione al riguardo. Dovrebbe quindi individuarsi ora, in sede di attuazione della normativa sulla società europea, il/i modello/i societario/i in cui realizzare l’istanza partecipativa dei lavoratori nel sistema italiano. Se la materia della struttura societaria è sottratta, in quanto tale, alla concertazione con le parti sociali, tuttavia i soggetti firmatari dell’avviso comune raccomandano a Governo e Parlamento, da un lato, l’adozione di adeguati provvedimenti legislativi volti a consentire modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea coerenti con gli obiettivi della direttiva n. 2001/86; dall’altro, chiedono di essere consultati sulla conformità alla direttiva dei suddetti provvedimenti legislativi per poter esprimere il loro parere, in base all’interesse rappresentato dalla circostanza che la normativa sulla SE è inestricabilmente connessa a forme di partecipazione dei lavoratori, con indubbia incidenza sul sistema di relazioni industriali. Se il favore sindacale per il modello dualistico di società è spiegabile con la ragionevole cautela a far sedere rappresentanti dei lavoratori nell’organo gestorio, con impropria assunzione di responsabilità dirette, la considerazione di un possibile esito diverso, in favore dell’opzione monista non ha impedito, tuttavia, di elaborare una posizione comune anche a fronte dell’ ipotesi di adozione del modello basato sul consiglio di amministrazione: per tale ipotesi le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil ritengono utile l’indicazione di una figura terza con caratteristiche di professionalità competenza e moralità che ricopra la funzione di consigliere di riferimento dei lavoratori e delle OO.SS. nel comitato per il controllo della gestione. L’individuazione del modello societario più consono alla partecipazione dei lavoratori nella Società europea appare in effetti lo scoglio maggiore ai fini della attuazione della direttiva nel nostro paese, stante il silenzio della legge societaria al riguardo e l’assenza di confronto, anche in sede dottrinale, tra cultori del diritto del lavoro e del diritto commerciale. Allo stato, infatti, restano aperti alcuni problemi: - atteso il parere comune delle parti sociali sulle modalità di recepimento della direttiva, se il legislatore delegato non ritenesse comunque di dover adeguare la riforma societaria alle previsioni in materia di Società europea, ciascuna società che intende costituire una SE potrà scegliere, sulla base della propria autonomia statutaria, tra modello dualistico e nuovo modello monistico introdotti dalla riforma, mentre sarebbe preclusa la sola possibilità di optare per il vecchio modello basato sul consiglio di amministrazione e sul collegio dei sindaci; - stante l’attuale combinato disposto degli artt. 2399, 1° comma e 2409, comma duo-decies del c.c., sono ineleggibili nel Consiglio di sorveglianza persone che abbiano un rapporto di lavoro con la società di che trattasi o con sue controllate: la disposizione ritiene, quindi, incompatibile con l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato, sia pure per qualifica www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ dirigenziale, la presenza nell’organismo di sorveglianza della società, in evidente contrasto con la lettera e con lo spirito della normativa comunitaria in materia di Società europea, che per partecipazione intende proprio la partecipazione organica di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione o di vigilanza della società europea (v. art. 2, lett. k, direttiva 2001/86). Ove questa causa di ineleggibilità non venisse rimossa, si assisterebbe all’evidente paradosso di consentire la partecipazione organica di rappresentanti dei lavoratori solo ove questi non siano dipendenti dalla società che ha costituito la società europea né da sue controllate, ma siano sindacalisti esterni o figure terze di esperti. L’ipotesi va valutata attentamente a causa dell’impropria funzione partecipativa che il sindacato verrebbe ad assumere. Senza considerare che uno dei tradizionali ostacoli posti da parte padronale alla partecipazione dei lavoratori è proprio il timore di un controllo sindacale della funzione partecipativa, laddove, anche in sistemi in cui la cogestione è istituzionalmente regolata, essa fa capo a rappresentanti eletti dei lavoratori che siano dipendenti dell’impresa. - La registrazione della prima Società europea, nata dalla fusione tra una società italiana e una società austriaca, è avvenuta in base alla normativa austriaca, con fissazione della sede in Austria ma con previsione di trasferimento della stessa in Italia dopo quattro anni: il coinvolgimento dei lavoratori si è in quel caso realizzato solo sulla base del riconoscimento di diritti di informazione e di consultazione all’apposito organo di rappresentanza dei lavoratori, senza alcuna previsione di un diritto per i rappresentanti dei lavoratori di sedere nell’organismo di amministrazione o di sorveglianza, giacché tale forma di partecipazione non era prevista né nella società austriaca, né in quella italiana che hanno dato luogo alla fusione. La vicenda conferma che il ritardo nel recepimento della disciplina sulla SE in Italia e l’incertezza sul suo stesso tenore allo stato non solo non consente la fissazione della sede di SE in Italia, ma comporta altresì la perdita di attrattiva del nostro paese per operazioni economiche a carattere transnazionale. Sulle questioni riguardanti la partecipazione dei lavoratori nella Se, oggetto della direttiva, l’avviso comune firmato dalle parti sociali riprende fedelmente i contenuti della direttiva adattandola senza forzature al sistema italiano. Le opzioni più rilevanti effettuate dalle parti sociali hanno riguardato: - la nozione accolta di rappresentanti dei lavoratori, intendendosi per tali i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge nonché degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994 e successive modifiche o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione (si allude alle rsu e/o alle rsa per quei settori che non hanno aderito ai predetti accordi interconfederali); - una costruzione della rappresentanza, ai fini della costituzione della delegazione speciale di negoziazione (che deve negoziare con la costituenda società europea l’accordo sul coinvolgimento dei lavoratori), poggiante sul criterio della proporzionalità al numero di lavoratori con contratto di lavoro subordinato, laddove in una ipotesi avanzata durante la trattativa tra parti sociali erano stati considerati in maniera più estensiva i lavoratori impiegati “sotto qualsiasi forma”; - la previsione, in fase di prima applicazione, della elezione o designazione dei componenti della delegazione speciale di negoziazione tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA), dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Come consente l’art. 3, lett. b), 2° comma, l’avviso comune prevede che i componenti della DSN possano comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o dipendenza interessata; www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ - l’avviso comune prevede, in caso di mancanza in una impresa o stabilimento di una preesistente forma di rappresentanza sindacale per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, che le organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle società partecipanti, determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione; - la previsione, salvo che non sia diversamente convenuto, che le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati siano sostenute dalle società partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione, in particolare assumendo le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc; - l’invito, rivolto dalle parti sociali al legislatore, ad adottare opportune norme di sostegno delle attività di funzionamento della delegazione speciale di negoziazione, nonché delle attività formative rivolte ai membri ed esperti della delegazione stessa e degli organi competenti delle società partecipanti; - la previsione, in sede di legge applicabile alla procedura di negoziazione, dell’obbligo di far coincidere, per le SE registrate in Italia, l’ubicazione della amministrazione centrale con quella della sede sociale; - il mancato utilizzo della clausola di opting out prevista dall’art. 7, 3° comma, in materia di partecipazione dei lavoratori ai casi di Se costituita mediante fusione; - l’invito rivolto al legislatore a ricomprendere nella disciplina sul segreto e sulla riservatezza le SE che perseguono direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni; - la previsione, tra le forme di tutela dei rappresentanti dei lavoratori, del diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni, nelle misure che saranno definite dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; - l’invito al legislatore ad individuare discipline idonee, in tempi rapidi, ad impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SE al fine di negare o privare i lavoratori dei diritti in materia di coinvolgimento, nonché ad adottare sanzioni adeguate, applicabili in caso di violazione delle legge di trasposizione della Direttiva 2001/86 da parte della SE, intendendo per tali, in conformità con la giurisprudenza comunitaria, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. - la previsione della costituzione di una sede tecnica presso il Ministero del Lavoro, composta da membri nominati dalle parti sociali, preposta ad attività di osservatorio e monitoraggio dell’applicazione della Direttiva, per verificarne lo stato di attuazione e i problemi applicativi; - la previsione, in sede di recepimento delle disposizioni di riferimento della direttiva, della composizione dell’organo di rappresentanza con lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori, congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento: l’elezione o designazione dei membri dell'organo di www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ rappresentanza deve avvenire conformemente alle leggi nonché agli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27 luglio 1994 e successive modifiche o ai contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; - una disciplina dettagliata relativamente all’ipotesi che si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE durante la vigenza dell’accordo di cui all’art. 4, attraverso la previsione di una serie articolata di ipotesi: 1) di allocazione di una o più nuove unità locali situate in uno Stato membro che in precedenza non era coinvolto nella SE: in tal caso i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro rappresentate nell’organo di rappresentanza dei lavoratori; 2) di soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato membro decadono allora dall’organo di rappresentanza e l’organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza; 3) di alterazione della distribuzione dell’occupazione nell’ambito della SE, sue controllate o dipendenze per una quota pari ad almeno il 10% dell’occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute; - la previsione di modalità di elezione o di designazione dell’organo di rappresentanza in proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati, in ciascuno Stato membro, dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato impiegati dalle società partecipanti nonché dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri; - la previsione del diritto dell’organo di rappresentanza di essere informato e consultato in tempo utile e di poter a tal fine incontrare la direzione della SE almeno una volta all’anno per discutere delle prospettive dell’attività della stessa, nonché qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, di essere informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi in tal caso, a sua richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori (l’avviso comune omette di richiamare l’avverbio “considerevolmente” dopo il verbo “incidono”). L’espressa menzione delle modalità temporali con le quali l’informazione deve essere resa e la consultazione deve aver luogo incorpora la giurisprudenza comunitaria sul principio dell’effetto utile delle normative in materia di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, offrendo agli stessi uno strumento per eccepire la correttezza delle procedure seguite dalla Se. - circa la partecipazione dei lavoratori nell’organo di amministrazione o di sorveglianza, l’avviso comune invita il legislatore ad affidare alla contrattazione collettiva la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi. La segnalazione analitica degli scostamenti dalla lettera della direttiva mira ad evidenziare l’attività creativa-adattiva posta in essere dalle parti sociali, rimarcando come, dal canto loro, le organizzazioni sindacali e datoriali abbiano posto particolare cura nell’attività di trasposizione, allestendo un meccanismo particolarmente raffinato che, senza operare incursioni su terreni a loro estranei (si pensi all’attività di composizione delle controversie circa la natura riservata delle informazioni fornite, sperimentata nell’accordo di trasposizione della direttiva n.94/45 sui CAE e mai attivata) si preoccupa di far leva sull’acquis della giurisprudenza comunitaria per rafforzare www.cgil.it Confederazione Generale Italiana del Lavoro ______________________________________________________________________________ l’effettività dei dispositivi posti in essere nell’opera di implementazione della direttiva. Particolarmente significativa appare al riguardo la maturazione rispetto alle problematiche emerse in sede di applicazione della direttiva “madre” sui comitati aziendali europei, rispetto alla quale il presente avviso comune segna indubbi passi in avanti. Il sistema di relazioni industriali mostra così di saper adattare/adottare la novità costituita dalla Società europea al proprio modello di rappresentanza nei luoghi di lavoro, riconoscendo un ruolo rappresentativo e regolativo alla contrattazione collettiva di settore perché l’informazione, la consultazione e l’eventuale partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori agli organi societari si muova in una cornice regolativa che resta ancorata al modello di relazioni collettive praticate nel nostro paese. La parola ora passa al legislatore, chiamato a cercare nella legge societaria i modi e le sedi per la partecipazione dei lavoratori, e a rispondere agli inviti rivoltigli dalle parti sociali a completare il quadro legale di recepimento della normativa sulla Società europea attraverso la individuazione di strumenti sanzionatori effettivi, proporzionati e dissuasivi; la definizione dello statuto protettivo dei rappresentanti dei lavoratori; la previsione di una normativa di sostegno all’attività transnazionale dei componenti la delegazione speciale di negoziazione, anche attraverso il riconoscimento di un diritto alla formazione degli stessi; l’applicazione delle disposizioni in materia di segreto e informazioni riservate almeno ad alcune tipologie di imprese di tendenza. Sullo stato di avanzamento dei lavori non è dato sapere nulla, mentre la Commissione potrebbe avviare la procedura di infrazione contro l’Italia attraverso la lettera di messa in mora. www.cgil.it