Le Circolaridella Fondazione Studi

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Le Circolaridella Fondazione Studi
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Le
CIRCOLARE NUMERO 10
Circolari della Fondazione Studi
n. 10 del 30.04.2014
PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: BASE
DI COMPUTO
A decorrere dal 18 luglio
2012, la Riforma del lavoro
ha stabilito che al fine di
determinare il numero di
soggetti disabili da assumere,
sono computati di norma tra
i dipendenti tutti i lavoratori
assunti con contratto di
lavoro subordinato (art. 4,
co. 1, L. n. 68/1999, sost.
dall’art. 4, co. 27, lett. a), L.
28 giugno 2012, n. 92, Nota
del Ministero del lavoro del
12 dicembre 2012, n. 17699).
A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro
ha stabilito che al fine di determinare il numero di
soggetti disabili da assumere, sono computati di
norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con
contratto di lavoro subordinato (art. 4, co. 1, L. n.
68/1999, sost. dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno
2012, n. 92, Nota del Ministero del lavoro del 12
dicembre 2012, n. 17699).
Non sono computabili, invece:
 i lavoratori occupati ai sensi della normativa in
materia di disabili (L. n. 68/1999);
 i lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi (art. 4, co.
1, L. n. 68/1999 come dall’art. 4, co. 27, lett. a),
L. 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente
dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);
 i soci di cooperative di produzione e lavoro;
DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
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 i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla
base del contratto collettivo di lavoro applicato
dal datore di lavoro (Nota del Ministero del
lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699);i
lavoratori assunti con contratto di inserimento; i
lavoratori
occupati
con
contratto
di
somministrazione presso l'utilizzatore. Si precisa
che, tali soggetti non sono computati
dall'agenzia che li somministra e il soggetto
somministrato non è computato nell'organico
dell'utilizzatore (Nota del Ministero del lavoro del
12 dicembre 2012, n. 17699);
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 i lavoratori assunti per attività da svolgersi
all'estero per la durata di tale attività;
 i soggetti impegnati in lavori socialmente utili
(art. 7, D.Lgs. n. 81/2000);
 i lavoratori a domicilio;
 i lavoratori che aderiscono al programma di
emersione (art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001).
Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle
discipline di settore (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999, sost.
dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, a
decorrere dal 18 luglio 2012).
Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del
12/12/2012 precisa che per effetto di specifiche
disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili
sono da ricomprendere:
 gli apprendisti (Art. 7 - comma 3 Decreto
Legislativo n. 167/2011);
 i lavoratori con contratto di formazione-lavoro
(Art. 3 - comma 10 legge n. 863/1994);
 i lavoratori con contratto di reinserimento (art. 20
- comma 4 legge n. 223/1991).
Sempre Il Ministero del Lavoro con nota operativa n.
17699 del 12/12/2012 puntualizza che, ai fini del
computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale sono considerati per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unità lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore.
I lavoratori intermittenti sono computati nell'organico
dell'impresa in proporzione all'orario effettivamente
svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39 Decreto
Legislativo n. 276/2003).
L'art. 4 - comma 2 della legge 68/99 prevede che, nel
computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50
sono considerate unità.
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Sono inoltre esclusi dalla base di calcolo e sono
computabili nella quota di riserva:
 lavoratori disabili già occupati (anche a
domicilio o con telelavoro) ai sensi della stessa
legge n. 68/1999, nonché quelli in forza avviati
ai sensi della precedente normativa sul
collocamento obbligatorio degli invalidi. L'art. 4
- comma 3 della legge 68/99 prevede che sono
computati ai fini della copertura della quota
d'obbligo i lavoratori disabili dipendenti
occupati a domicilio o con modalità di
telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una
quantità di lavoro atta a procurare loro una
prestazione
continuativa
corrispondente
all'orario normale di lavoro.
 lavoratori divenuti disabili in costanza di
rapporto di lavoro: l'art.4 -comma 4 della legge
68/99 consente al datore di lavoro di
computare nella quota di riserva i lavoratori
che assunti come normodotati sono diventati
inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia. Il
computo dei lavoratori nella quota di riserva è
possibile nei seguenti casi:
 lavoratore divenuto disabile in costanza di
rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio
o malattia con riduzione della capacità
lavorativa pari o superiore al 60% (art. 4 comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - comma 2
D.P.R. n. 333/2000);
 lavoratore divenuto disabile in costanza di
rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o
malattia professionale con un grado di
invalidità superiore al 33% (art. 3 - comma 4
D.P.R. n. 333/2000);
 l'invalidità non deve essere stata determinata
da violazione da parte del datore di lavoro
delle norme in materia di sicurezza del lavoro
accertata in sede giurisdizionale (art. 4 comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - commi 2 e
4 D.P.R. n. 333/2000).
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La norma regolatrice non “fissa” un preciso momento
per il calcolo dell’organico al fine di stabilire se il datore
debba o meno procedere all’assunzione del soggetto
tutelato; tuttavia, dato che la redazione del prospetto
concerne l’organico al 31 dicembre dell’anno
precedente, comunemente si ritiene che tale data
costituisca il termine di riferimento. A tale regola fa
eccezione il regime previsto per le imprese da 15 a 35
dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge
nel momento in cui si decide di procedere a una
nuova assunzione: con riferimento a questa tipologia di
datori, quindi, si precisa che, entro 60 giorni (comma 1,
art. 9, L. 68/1999), essi devono procedere alla richiesta
di assunzione (e non all’invio del prospetto), come
precisato dal Ministero del lavoro con la circolare
22.1.2010, n. 2.
Rimane un nodo da scogliere se dalla base di
computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a
termine di durata inferiore a 6 mesi oppure vadano
esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6
mesi.
Ai sensi dell’art 12 preleggi c.c. Il primo criterio che
occorre applicare nell’interpretare una norma è quello
letterale. I testi normativi devono cioè essere
interpretati facendo riferimento in primo luogo al
significato letterale delle parole. L’interpretazione
letterale deve essere integrata dall’interpretazione
logica, secondo l’art.12 delle preleggi occorre badare
all’intenzione del legislatore. L’interpretazione letterale
e logica deve essere integrata con l’interpretazione
teleologica che consiste nella ricerca della ratio
attraverso la sola ricostruzione dei lavori preparatori
della legge.
L’art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come modificato dalla L. 7
agosto 2012, n. 134 afferma:
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i
dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di
lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono
computabili: i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge, i lavoratori occupati con contratto a
tempo determinato di durata fino a sei mesi.
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La legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha cancellato la
modifica più importante introdotta dalla riforma del
lavoro all'istituto in commento. L'articolo 46-bis della
legge di conversione del decreto sviluppo ha
nuovamente inserito tra le categorie non computabili
quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo
determinato di durata fino a sei mesi.
Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la disciplina
previgente, anche se l'esclusione dal computo
riguarderà i contratti a tempo determinato di durata
non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi.
La nota ministeriale n. 17699 del 12 dicembre 2012
precisa soltanto che “ai fini della computabilità o
meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a
tempo determinato il datore di lavoro deve fare
riferimento all’arco temporale del periodo di attività
previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun
lavoratore”
Inoltre nelle FAQ sul sito di Cliklavoro si può leggere
(http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Dis
abili.aspx)
10. Come è computato il lavoratore occupato con contratto a
tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore
a sei mesi dovrà essere computato come unità.
12. Come incidono le proroghe del contratto a termine nella
computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto
stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012),
per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda
il termine suddetto.
Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le
modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali
sia stato in origine stipulato un contratto a termine
inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata
entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando
detto termine venga superato.
Come precisato nella circolare della Fondazione studi
n. 2/2013
A tal proposito, L. manifestano il loro dissenso in merito
alle modalità di computo di tali lavoratori, dove il
Ministero del Lavoro non sempre ha avuto una
posizione univoca.
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Ne consegue che i contratti a termine di durata pari a 6
mesi non sono computabili nella base di computo della
quota di riserva.