Le Circolaridella Fondazione Studi
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A NN O 2 0 1 4 Le CIRCOLARE NUMERO 10 Circolari della Fondazione Studi n. 10 del 30.04.2014 PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI: BASE DI COMPUTO A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro ha stabilito che al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999, sost. dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, Nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699). A decorrere dal 18 luglio 2012, la Riforma del lavoro ha stabilito che al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999, sost. dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, Nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699). Non sono computabili, invece: i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999); i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92 e successivamente dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); i soci di cooperative di produzione e lavoro; DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI Via C. Colombo, 456 00145 Roma (RM) fondazionestudi@consulentidellavoro .it i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro (Nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699);i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. Si precisa che, tali soggetti non sono computati dall'agenzia che li somministra e il soggetto somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore (Nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699); PAGINA 2 CIRCOLARE / PARERE i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 7, D.Lgs. n. 81/2000); i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001). Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore (art. 4, co. 1, L. n. 68/1999, sost. dall’art. 4, co. 27, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 18 luglio 2012). Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 precisa che per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere: gli apprendisti (Art. 7 - comma 3 Decreto Legislativo n. 167/2011); i lavoratori con contratto di formazione-lavoro (Art. 3 - comma 10 legge n. 863/1994); i lavoratori con contratto di reinserimento (art. 20 - comma 4 legge n. 223/1991). Sempre Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 puntualizza che, ai fini del computo, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. I lavoratori intermittenti sono computati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (art. 39 Decreto Legislativo n. 276/2003). L'art. 4 - comma 2 della legge 68/99 prevede che, nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. PAGINA 3 CIRCOLARE / PARERE Sono inoltre esclusi dalla base di calcolo e sono computabili nella quota di riserva: lavoratori disabili già occupati (anche a domicilio o con telelavoro) ai sensi della stessa legge n. 68/1999, nonché quelli in forza avviati ai sensi della precedente normativa sul collocamento obbligatorio degli invalidi. L'art. 4 - comma 3 della legge 68/99 prevede che sono computati ai fini della copertura della quota d'obbligo i lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro. lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro: l'art.4 -comma 4 della legge 68/99 consente al datore di lavoro di computare nella quota di riserva i lavoratori che assunti come normodotati sono diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia. Il computo dei lavoratori nella quota di riserva è possibile nei seguenti casi: lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di infortunio o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (art. 4 comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - comma 2 D.P.R. n. 333/2000); lavoratore divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale con un grado di invalidità superiore al 33% (art. 3 - comma 4 D.P.R. n. 333/2000); l'invalidità non deve essere stata determinata da violazione da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza del lavoro accertata in sede giurisdizionale (art. 4 comma 4 Legge n. 68/1999 e art. 3 - commi 2 e 4 D.P.R. n. 333/2000). PAGINA 4 CIRCOLARE / PARERE La norma regolatrice non “fissa” un preciso momento per il calcolo dell’organico al fine di stabilire se il datore debba o meno procedere all’assunzione del soggetto tutelato; tuttavia, dato che la redazione del prospetto concerne l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente, comunemente si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. A tale regola fa eccezione il regime previsto per le imprese da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione: con riferimento a questa tipologia di datori, quindi, si precisa che, entro 60 giorni (comma 1, art. 9, L. 68/1999), essi devono procedere alla richiesta di assunzione (e non all’invio del prospetto), come precisato dal Ministero del lavoro con la circolare 22.1.2010, n. 2. Rimane un nodo da scogliere se dalla base di computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a termine di durata inferiore a 6 mesi oppure vadano esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6 mesi. Ai sensi dell’art 12 preleggi c.c. Il primo criterio che occorre applicare nell’interpretare una norma è quello letterale. I testi normativi devono cioè essere interpretati facendo riferimento in primo luogo al significato letterale delle parole. L’interpretazione letterale deve essere integrata dall’interpretazione logica, secondo l’art.12 delle preleggi occorre badare all’intenzione del legislatore. L’interpretazione letterale e logica deve essere integrata con l’interpretazione teleologica che consiste nella ricerca della ratio attraverso la sola ricostruzione dei lavori preparatori della legge. L’art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 afferma: Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. PAGINA 5 CIRCOLARE / PARERE La legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha cancellato la modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto in commento. L'articolo 46-bis della legge di conversione del decreto sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguarderà i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi. La nota ministeriale n. 17699 del 12 dicembre 2012 precisa soltanto che “ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore” Inoltre nelle FAQ sul sito di Cliklavoro si può leggere (http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/FAQ/Pagine/Dis abili.aspx) 10. Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi? Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità. 12. Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori? Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato. Come precisato nella circolare della Fondazione studi n. 2/2013 A tal proposito, L. manifestano il loro dissenso in merito alle modalità di computo di tali lavoratori, dove il Ministero del Lavoro non sempre ha avuto una posizione univoca. PAGINA 6 CIRCOLARE / PARERE Ne consegue che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva.