Rumore negli ambienti di lavoro
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Rumore negli ambienti di lavoro
Laboratorio di Ingegneria Meccanica (Laurea in Ingegneria Meccanica) Rumore negli ambienti di lavoro Effetti del rumore sull’orecchio umano • Fastidio, disturbo e danno uditivo • Trauma acustico, NITTS, NIPTS • Teoria dell’energia equivalente e dell’effetto temporaneo equivalente Studi e norme storiche 1) CHABA (tasso di esposizione al rumore) 2) ACGIH (rumori impulsivi) 3) ISO R1999 – 1971 (livello equivalente) 4) Direttiva CEE 86 / 188 (livello di esposizione personale al rumore) 5) D. Lgs. 277/91 Il Decreto Legislativo 195/06 Il suddetto Decreto sostituisce il D.L. 277/91 e “determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito”. Il Decreto Legislativo 195/06 • definisce i valori limite di esposizione giornaliera di un lavoratore al rumore ed obbliga, in caso di superamento, a determinate procedure di prevenzione, protezione ed avvertimento; • individua gli obblighi del datore di lavoro sulla valutazione dei rischi, indicandone le modalità di espletamento; • impone misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adeguate al rischio; Il Decreto Legislativo 195/06 • stabilisce la fornitura e l’uso dei dispositivi di protezione individuali in funzione del livello di esposizione al rumore calcolato; • prescrive un’informazione adeguata e la formazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; • specifica le modalità con cui il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori; • definisce le deroghe per le situazioni particolari, sia sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sia sul rispetto del valore limite di esposizione. Grandezze acustiche considerate 1) Pressione acustica massima di picco (ppeak, ponderata in frequenza C) o Lpeak,max in dB(C) 2) Livello di esposizione giornaliera di un lavoratore al rumore (LEX,8h) [dB(A)] 3) Livello di esposizione settimanale di un lavoratore al rumore (LEX,8h) [dB(A)] 4) Valori limite di esposizione e valori di azione Chi può eseguire la valutazione e con quale strumentazione Livello di esposizione al rumore • Livello di esposizione giornaliera personale di un lavoratore al rumore (LEX,8h) L EX,8h = L Aeq,TE dove: L A e q ,TE ⎛ TE ⎞ + 10Log ⎜ ⎟ ⎝ T0 ⎠ ⎧⎪ 1 = 10Log ⎨ ⎩⎪ T E TE ∫ 0 ⎫⎪ p 2A dτ⎬ 2 p0 ⎭⎪ essendo: TE = durata dell’esposizione al rumore T0 = 8 [h] = 28800 [s] Nel caso in cui il lavoratore svolga n diverse attività durante la giornata lavorativa, ciascuna di durata ∆Ti , il livello di esposizione si calcola a partire dalla seguente relazione: L Aeq,TE ⎡ 1 = 10Log ⎢ ⎣ TE n ∑ ∆T ⋅ 10 ( 0,1⋅ L Aeq,i i i=1 dove LAeq,i è il livello di rumore equivalente cui è esposto l’operatore durante l’attività i-esima )⎤ ⎥ ⎦ • Livello di esposizione settimanale di un lavoratore al rumore (LEX,8h) L E X ,8 h = L A e q ,TE ⎛ TE ⎞ + 10Log ⎜ ⎟ ⎝ T0 ⎠ dove: L Aeq,TE ⎡1 = 10Log ⎢ ⎣ TE m ∑ ∆T ⋅10 k k=1 ⋅ Aeq,k ) 0,1(L ⎤ ⎥ ⎦ In cui: TE = durata settimanale dell’esposizione al rumore del lavoratore T0 = 5 [gg] = 40 [h] = 2400 [min] m = numero delle attività lavorative settimanali svolte dall’operatore Ti = durata settimanale dell’ i-esima attività LAeq,i = livello di rumore equivalente cui è esposto l’operatore durante l’attività i-esima, misurato con il fonometro Livello di rumore massimo di picco Lpeak,max Il livello di rumore massimo di picco viene definito dalla seguente relazione: p Lpeak,max 2 ⎛ pmax ⎞ = 10Log ⎜ 2 ⎟ ⎝ p0 ⎠ [dB(C)] p pmax τ Valori limite di esposizione e valori di azione Il nuovo decreto introduce i concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione. Sono individuati valori critici limite di livello di esposizione giornaliera al rumore e di livello di pressione acustica di picco (art. 49 quater) che definiscono quattro classi di esposizione , per ciascuna delle quali sono previste specifiche prescrizioni, così come di seguito descritte Classe 0 (sotto i valori inferiori di azione) LEX,8h [ 80 dB(A) e Lpeak,max [ 135 dB(C) • si redige una relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi disponibili ai lavoratori. LEX,8h [ 80 dB(A) e Lpeak,max [ 135 dB(C) • D.P.I.: nessuna indicazione; • sorveglianza sanitaria: consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale; • informazione, formazione, addestramento: consigliata la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore. Classe 1 (tra i valori inferiori e superiori d’azione) 80 < LEX,8h [ 85 dB(A) e 135 < Lpeak,max [ 137 dB(C) • si redige una relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi disponibili ai lavoratori • D.P.I.: il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale; 80 < LEX,8h [ 85 dB(A) e 135 < Lpeak,max [ 137 dB(C) • sorveglianza sanitaria: consigliata come visita preassuntiva generale attitudinale, inoltre può essere disposta dal medico competente o eseguita su richiesta del lavoratore; • informazione, formazione, addestramento: obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore; obbligatoria la formazione secondo l’art. 49 nonies del D.Lgs. 626/94 Classe 2 (tra il valore superiore d’azione ed il valore limite d’esposizione) 85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C) • si redige una relazione sulla valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati devono essere resi disponibili ai lavoratori. 85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C) • D.P.I.: il datore di lavoro mette a disposizione i dispositivi di protezione individuale, che devono obbligatoriamente essere indossati; • sorveglianza sanitaria: è obbligatoria la visita preventiva e la visita periodica, con cadenza stabilita dal medico competente; • informazione, formazione, addestramento: obbligatoria la distribuzione di materiale informativo sul rischio rumore; obbligatoria la formazione secondo l’art. 49 nonies del D.Lgs. 626/94 85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C) • il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore • perimetrazione: i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e Lpeak,max = 137 dB(C)), sono indicati da appositi segnali; dette aree sono delimitate con limitazione d’accesso, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio d’esposizione. Classe 3 (sopra i valori limite di esposizione) LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C) • Tali valori non devono essere superati. Nel caso venissero oltrepassati, il datore di lavoro: – adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite d’esposizione; – individua le cause dell’esposizione eccessiva; – modifica le misure di protezione e di prevenzione, per evitare che la situazione si ripeta. LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C) • Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale ed al rispetto del valore limite d’esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C) • Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente competente, che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione della deroga stessa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere. LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C) • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell’Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. Stesura di una relazione ai sensi del D.L. 195/06 1) Definizione delle sorgenti di rumore 2) Accertamento dei tempi di esposizione dei singoli operatori alle diverse sorgenti 3) Rilevazione del LAeq e del livello massimo di pressione sonora istantanea Lpeak,max (con pesatura C) per ciascuna sorgente in corrispondenza del posto operatore 4) Calcolo del LEX,8h per ogni lavoratore 5) Confronto con i valori limite di azione ed esposizione 6) Definizione degli obblighi del datore di lavoro 7) Stesura della relazione • Riferimenti della Ditta • Estremi del tecnico competente • Indicazione dei criteri adottati: • tipo di strumento utilizzato • posizione dello strumento • procedure di calibrazione in sito • tempo di misura • periodo dell’anno • rumore di fondo • Tabella riassuntiva delle misure e delle valutazioni effettuate (operatore, macchinario, LAeq, Lpeak,max, Ti, LEX,8h) • Conclusioni (in riferimento a quanto indicato negli articoli 49-sexies, septies, octies, nonies, decies)