Rumore negli ambienti di lavoro

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Rumore negli ambienti di lavoro
Laboratorio di Ingegneria Meccanica
(Laurea in Ingegneria Meccanica)
Rumore negli ambienti di lavoro
Effetti del rumore sull’orecchio umano
•
Fastidio, disturbo e danno uditivo
•
Trauma acustico, NITTS, NIPTS
•
Teoria dell’energia equivalente
e dell’effetto temporaneo equivalente
Studi e norme storiche
1) CHABA (tasso di esposizione al rumore)
2) ACGIH (rumori impulsivi)
3) ISO R1999 – 1971 (livello equivalente)
4) Direttiva CEE 86 / 188
(livello di esposizione personale al rumore)
5) D. Lgs. 277/91
Il Decreto Legislativo 195/06
Il suddetto Decreto sostituisce il D.L. 277/91 e
“determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro e in particolare per l'udito”.
Il Decreto Legislativo 195/06
• definisce i valori limite di esposizione giornaliera
di un lavoratore al rumore ed obbliga, in caso di
superamento, a determinate procedure di
prevenzione, protezione ed avvertimento;
• individua gli obblighi del datore di lavoro sulla
valutazione dei rischi, indicandone le modalità di
espletamento;
• impone
misure
tecniche,
organizzative
e
procedurali di prevenzione e protezione adeguate
al rischio;
Il Decreto Legislativo 195/06
• stabilisce la fornitura e l’uso dei dispositivi di
protezione individuali in funzione del livello di
esposizione al rumore calcolato;
• prescrive un’informazione adeguata e la formazione
dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti
dall’esposizione al rumore;
• specifica le modalità con cui il datore di lavoro
sottopone alla sorveglianza sanitaria i lavoratori;
• definisce le deroghe per le situazioni particolari, sia
sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, sia
sul rispetto del valore limite di esposizione.
Grandezze acustiche considerate
1) Pressione acustica massima di picco (ppeak,
ponderata in frequenza C) o Lpeak,max in dB(C)
2) Livello di esposizione giornaliera di un lavoratore
al rumore (LEX,8h) [dB(A)]
3) Livello di esposizione settimanale di un lavoratore
al rumore (LEX,8h) [dB(A)]
4) Valori limite di esposizione e valori di azione
Chi può eseguire la valutazione
e con quale strumentazione
Livello di esposizione al rumore
• Livello di esposizione giornaliera personale di un
lavoratore al rumore (LEX,8h)
L EX,8h = L Aeq,TE
dove:
L A e q ,TE
⎛ TE ⎞
+ 10Log ⎜
⎟
⎝ T0 ⎠
⎧⎪ 1
= 10Log ⎨
⎩⎪ T E
TE
∫
0
⎫⎪
p 2A
dτ⎬
2
p0
⎭⎪
essendo:
TE = durata dell’esposizione al rumore
T0 = 8 [h] = 28800 [s]
Nel caso in cui il lavoratore svolga n diverse attività
durante la giornata lavorativa, ciascuna di durata ∆Ti ,
il livello di esposizione si calcola a partire dalla
seguente relazione:
L Aeq,TE
⎡ 1
= 10Log ⎢
⎣ TE
n
∑ ∆T ⋅ 10
(
0,1⋅ L Aeq,i
i
i=1
dove LAeq,i è il livello di rumore equivalente cui è
esposto l’operatore durante l’attività i-esima
)⎤
⎥
⎦
• Livello di esposizione settimanale di un lavoratore
al rumore (LEX,8h)
L E X ,8 h = L A e q ,TE
⎛ TE ⎞
+ 10Log ⎜
⎟
⎝ T0 ⎠
dove:
L Aeq,TE
⎡1
= 10Log ⎢
⎣ TE
m
∑ ∆T ⋅10
k
k=1
⋅ Aeq,k )
0,1(L
⎤
⎥
⎦
In cui:
TE
=
durata settimanale dell’esposizione al rumore del
lavoratore
T0
=
5 [gg] = 40 [h] = 2400 [min]
m
=
numero delle attività lavorative settimanali svolte
dall’operatore
Ti
=
durata settimanale dell’ i-esima attività
LAeq,i =
livello di rumore equivalente cui è esposto
l’operatore durante l’attività i-esima,
misurato con il fonometro
Livello di rumore massimo di picco
Lpeak,max
Il livello di rumore massimo di picco viene definito dalla
seguente relazione:
p
Lpeak,max
2
⎛ pmax
⎞
= 10Log ⎜ 2 ⎟
⎝ p0 ⎠
[dB(C)]
p
pmax
τ
Valori limite di esposizione e valori di azione
Il nuovo decreto introduce i concetti di valore
d’azione e di valore limite d’esposizione.
Sono individuati valori critici limite di livello di
esposizione giornaliera al rumore e di livello di
pressione acustica di picco (art. 49 quater) che
definiscono quattro classi di esposizione ,
per ciascuna delle quali sono previste specifiche
prescrizioni, così come di seguito descritte
Classe 0
(sotto i valori inferiori di azione)
LEX,8h [ 80 dB(A) e Lpeak,max [ 135 dB(C)
•
si redige una relazione sulla valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al rumore,
da rinnovare ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi
è un mutamento nelle lavorazioni che influisce in
modo sostanziale sul rumore prodotto.
I risultati devono essere resi disponibili ai
lavoratori.
LEX,8h [ 80 dB(A) e Lpeak,max [ 135 dB(C)
• D.P.I.: nessuna indicazione;
• sorveglianza sanitaria:
consigliata come visita
preassuntiva generale attitudinale;
• informazione, formazione, addestramento:
consigliata la distribuzione di materiale
informativo sul rischio rumore.
Classe 1
(tra i valori inferiori e superiori d’azione)
80 < LEX,8h [ 85 dB(A) e 135 < Lpeak,max [ 137 dB(C)
• si redige una relazione sulla valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da
rinnovare ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è
un mutamento nelle lavorazioni che influisce in
modo sostanziale sul rumore prodotto. I risultati
devono essere resi disponibili ai lavoratori
• D.P.I.: il datore di lavoro mette a disposizione i
dispositivi di protezione individuale;
80 < LEX,8h [ 85 dB(A) e 135 < Lpeak,max [ 137 dB(C)
• sorveglianza sanitaria: consigliata come visita
preassuntiva generale attitudinale, inoltre può
essere disposta dal medico competente o eseguita
su richiesta del lavoratore;
• informazione, formazione, addestramento:
obbligatoria la distribuzione di materiale
informativo sul rischio rumore; obbligatoria la
formazione secondo l’art. 49 nonies del D.Lgs.
626/94
Classe 2
(tra il valore superiore d’azione ed il valore limite
d’esposizione)
85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C)
• si redige una relazione sulla valutazione
dell’esposizione dei lavoratori al rumore, da rinnovare
ogni quattro anni ed ogni qualvolta vi è un mutamento
nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul
rumore prodotto. I risultati devono essere resi
disponibili ai lavoratori.
85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C)
• D.P.I.: il datore di lavoro mette a disposizione i
dispositivi di protezione individuale, che devono
obbligatoriamente essere indossati;
• sorveglianza sanitaria: è obbligatoria la visita
preventiva e la visita periodica, con cadenza
stabilita dal medico competente;
• informazione, formazione, addestramento:
obbligatoria la distribuzione di materiale informativo
sul rischio rumore; obbligatoria la formazione
secondo l’art. 49 nonies del D.Lgs. 626/94
85 < LEX,8h [ 87 dB(A) e 137 < Lpeak,max [ 140 dB(C)
• il datore di lavoro elabora ed applica un programma
di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l’esposizione al rumore
• perimetrazione: i luoghi di lavoro dove i lavoratori
possono essere esposti ad un rumore al di sopra
dei valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A) e
Lpeak,max = 137 dB(C)), sono indicati da appositi
segnali; dette aree sono delimitate con limitazione
d’accesso, ove ciò sia tecnicamente possibile e
giustificato dal rischio d’esposizione.
Classe 3
(sopra i valori limite di esposizione)
LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C)
• Tali valori non devono essere superati. Nel caso
venissero oltrepassati, il datore di lavoro:
– adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di
sotto dei valori limite d’esposizione;
– individua le cause dell’esposizione eccessiva;
– modifica le misure di protezione e di prevenzione, per
evitare che la situazione si ripeta.
LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C)
• Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso
dei dispositivi di protezione individuale ed al
rispetto del valore limite d’esposizione, quando,
per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed
appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la
loro utilizzazione.
LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C)
• Le deroghe sono concesse, sentite le parti
sociali, dall’organo di vigilanza territorialmente
competente, che provvede anche a darne
comunicazione, specificando le ragioni e le
circostanze che hanno consentito la concessione
della deroga stessa, al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali. Tali deroghe sono
riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate
non appena le circostanze che le hanno
giustificate cessano di sussistere.
LEX,8h > 87 dB(A) o Lpeak,max > 140 dB(C)
• Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
trasmette ogni quattro anni alla Commissione
dell’Unione Europea un prospetto globale e
motivato delle deroghe concesse ai sensi del
presente articolo.
Stesura di una relazione
ai sensi del D.L. 195/06
1)
Definizione delle sorgenti di rumore
2)
Accertamento dei tempi di esposizione dei singoli
operatori alle diverse sorgenti
3)
Rilevazione del LAeq e del livello massimo di pressione
sonora istantanea Lpeak,max (con pesatura C) per ciascuna
sorgente in corrispondenza del posto operatore
4)
Calcolo del LEX,8h per ogni lavoratore
5)
Confronto con i valori limite di azione ed esposizione
6)
Definizione degli obblighi del datore di lavoro
7) Stesura della relazione
• Riferimenti della Ditta
• Estremi del tecnico competente
• Indicazione dei criteri adottati:
• tipo di strumento utilizzato
• posizione dello strumento
• procedure di calibrazione in sito
• tempo di misura
• periodo dell’anno
• rumore di fondo
• Tabella riassuntiva delle misure e delle valutazioni effettuate
(operatore, macchinario, LAeq, Lpeak,max, Ti, LEX,8h)
• Conclusioni
(in riferimento a quanto indicato negli articoli 49-sexies,
septies, octies, nonies, decies)