DECRETO 14 settembre 2010 , n. 177

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DECRETO 14 settembre 2010 , n. 177
DECRETO 14 settembre 2010 , n. 177
Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione e
l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21
novembre 2000, n. 342, in materia di attivita' di utilita' sociale,
in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale.
Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2010
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante «Legge quadro sul
volontariato»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, cosi'
come integrato, al comma 1, dall'articolo 20 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
326;
Visti, in particolare, gli ultimi due periodi del comma
1
dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevedono
che «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in
pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei
vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal
comma 1, primo periodo, dell'articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, le associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal rivenditore. Il venditore recupera
le
somme
corrispondenti
alla
riduzione
praticata
mediante
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241»;
Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle
associazioni di volontariato
iscritte
nei
registri
di
cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
e
dalle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), di cui agli
ultimi due periodi del comma 1 dell'art. 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del
presente regolamento, in quanto oneri non a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
in data 28 agosto 2001, n. 388, recante «Regolamento concernente i
criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, in materia di attivita' di utilita' sociale, in favore di
associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale»;
Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni contenute nel
predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
388 del 2001, attraverso l'adozione di un nuovo regolamento avente le
medesime finalita';
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge
n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0004285/L in data 3
agosto 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96,
comma 1, primo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e
successive modificazioni ed integrazioni, in favore di organizzazioni
di volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS), per l'acquisto di autoambulanze e di beni
strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita'
di utilita' sociale e di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri
contributi,
concernenti
il
medesimo
bene,
erogati
dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ne' con le agevolazioni previste
in alternativa dall'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge n. 342
del 2000, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di
pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene
attribuita direttamente alle predette province
che
provvedono
all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari
secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo
i seguenti soggetti:
a) le organizzazioni di volontariato, costituite in forma di
associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della medesima legge;
b) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di
cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
Art. 3
Acquisti ammissibili al contributo
1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per
l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da
parte dei medesimi di:
a) autoambulanze;
b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non
sono
suscettibili
di
diverse
utilizzazioni
senza
radicali
trasformazioni;
c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.
2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di
altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione
ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2.
3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di
leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o
ceduto a terzi
e
deve
essere
utilizzato
direttamente
ed
esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse
da quelle indicate all'articolo 1.
4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing
possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di
acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di
volontariato, purche' iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266,
ovvero
in
favore
di
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), iscritte
nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve
essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o
della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il
valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per
l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria
non puo' chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.
L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa di
utilita' sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo'
continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente
regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a
conclusione del contratto di leasing medesimo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai
beni di cui alla lettera c) del comma 1.
Art. 4
Suddivisione delle risorse disponibili
1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
annualmente
destinate
all'attivita'
istituzionale
delle
organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente
regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono cosi' suddivise:
a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
b) nella misura del 35 per cento per l'acquisto di beni
strumentali;
c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da donare
a strutture sanitarie pubbliche.
2. I contributi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 5
Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del contributo va trasmessa al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale
per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - via
Fornovo n. 8 - 00192 Roma, tramite spedizione postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti atti:
a) documentazione recante i dati
identificativi
dell'ente
richiedente, completa della copia autentica o conforme all'originale
rilasciata ai sensi di legge dell'iscrizione presso il registro del
volontariato competente per territorio oppure copia autentica o
conforme all'originale rilasciata
ai
sensi
di
legge
della
comunicazione all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi
di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la
relativa quietanza, dell'autoambulanza o del bene strumentale per il
quale si chiede la concessione del contributo;
c) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi
di legge dell'atto di acquisto e della fattura di vendita, con la
relativa quietanza nonche' copia autentica o conforme all'originale
rilasciata ai sensi di legge dell'atto di donazione del bene,
irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura
sanitaria pubblica; in alternativa potra' essere prodotta copia
autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi di legge, del
provvedimento o della delibera con cui la struttura sanitaria
pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione;
d) copia autentica o conforme all'originale rilasciata ai sensi
di legge del contratto di leasing, della fattura generale di vendita
con i pagamenti dei canoni effettuati nell'anno di riferimento,
nonche' delle relative quietanze;
e) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, per ogni bene acquistato o
acquisito mediante contratto di leasing, nella quale si attesti che
per lo stesso bene non sono
stati
concessi
contributi
da
amministrazioni pubbliche e che sono state rispettate le condizioni
di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento,
ovvero che non si e' usufruito delle agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 3 del presente regolamento;
f) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'ente ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, circa l'utilizzo diretto ed
esclusivo del bene oggetto del contributo per le attivita' di
utilita' sociale e il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4
e 5 dell'articolo 3 del presente regolamento. Tale dichiarazione non
e' richiesta nei casi di beni da donare a strutture sanitarie
pubbliche.
Art. 6
Termini di presentazione delle domande
1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro
il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o
le acquisizioni tramite contratto di leasing.
Art. 7
Comunicazione
dell'esito
dell'esame
delle
contributo
domande
ammesse
a
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza
del
termine
di
presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il
Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - comunica,
con Decreto del Direttore Generale pubblicato
nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale
del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato
e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.
Art. 8
Erogazione del contributo
1. Il contributo viene erogato tramite accredito bancario o
postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto
del
Direttore Generale di cui all'articolo 7.
Art. 9
Revoca del contributo
1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione cui e' stato
assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento,
ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate
non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite
dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo.
2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta
di contributo nei termini previsti
dall'articolo
6,
possono
rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi
all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il termine
di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 settembre 2010
Il Ministro: Sacconi