Patente o permesso internazionale di guida - USMRA-SI

Transcript

Patente o permesso internazionale di guida - USMRA-SI
Patente o permesso internazionale di guida
http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/index.php?option=com_conte...
. ..A L SE R V IZI O D E G LI U T E N TI D E LL A ST RA D A
LOGIN
ARCHIVIO
PAGINA INIZIALE (HOME)
IN EVIDENZA
DOMANDE FREQUENTI
INDICE CONTENUTI
COLLEGAMENTI
INFORMAZIONI SU:
BENVENUTO
SPAZIO PERSONALE
DOVE SIAMO
CONTATTI
Turni Operativi
amministratore CONDUCENTI - Patenti e Permessi internazionali di guida
4.7/5 (3 voti)
Per la guida dei veicoli negli Stati esteri che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna dell'8.11.1968 e/o di Ginevra del
19.9.1949 è necessario il possesso della patente internazionale o del permesso internazionale; in ogni caso, tali documenti,
non necessitano per la guida di veicoli:
nei Paesi comunitari;
in altri Paesi non comunitari con i quali è in essere un trattato bilaterale con l'Italia che dispensi da tale obbligo o
che, nella loro legislazione interna, riconoscono valida per la guida la patente nazionale italiana.
E' opportuno richiedere all'Ufficio Consolare del Paese, ove il cittadino intenda recarsi, se é necessario la "Patente
Internazionale di Guida" per condurre veicoli all'interno dello stesso. In alcuni Paesi è sufficiente una traduzione della
patente di guida italiana.
Al titolare di valida patente di guida nazionale, quindi emessa in Italia, possono essere attualmente rilasciati dall'Ufficio
Motorizzazione Civile:
patente internazionale di guida, avente validità triennale, per gli Stati aderenti alla Convenzione internazionale sulla
circolazione stradale di Vienna dell'8.11.1968;
permesso internazionale di guida, avente validità annuale, per gli Stati aderenti solo alla Convenzione internazionale
sulla circolazione stradale di Ginevra del 19.9.1949.
La patente internazionale o il permesso internazionale rilasciati in Italia:
abilitano a guidare veicoli nel territorio degli altri Stati contraenti i citati Accordi;
non sono titoli validi per la guida nel territorio nazionale;
non possono essere rilasciati per un periodo superiore alla validità della patente nazionale di guida;
perdono efficacia se la patente nazionale perde, per qualsiasi titolo, la sua validità.
La patente o il permesso internazionale non sono un'autonoma autorizzazione di guida ma si sostanziano in un
documento complementare a questa, redatto in più lingue, le più diffuse, e per tale motivo agevolano i controlli da parte
degli organi preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme della circolazione stradale.
1 of 6
01-Jun-12 18:28
Patente o permesso internazionale di guida
http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/index.php?option=com_conte...
RILASCIO PATENTE INTERNAZIONALE DI GUIDA
La patente internazionale è un documento complementare alla ordinaria patente di guida, il cui rilascio, da parte di un
qualsiasi UMC, avviene a seguito di esibizione della patente nazionale, senza necessità di esami.
Nel modello di patente internazionale (TT 26) sono previste apposite righe per indicare eventuali prescrizioni e
adattamenti per la guida ovvero per annotare le sottocategorie, che, nel contesto italiano corrispondono solo alla A1.
Procedimento per il rilascio della patente internazionale
Per ottenere il rilascio della patente internazionale occorre presentare all'UMC:
domanda su modello TT 746,
attestazioni dei versamenti su conto corrente postale della tariffa prevista (VEDI TARIFFARIO alla voce "Rilascio
permesso internazionale di guida"
patente di guida in visione e fotocopia della medesima, da vistare e trattenere agli atti,
due fotografie formato tessera: una deve essere applicata sulla patente internazionale, l'altra, legalizzata, resterà agli
atti,
una marca bollo da 14,62 euro (dal 1° giugno 2005) da applicare sulla patente internazionale.
La patente internazionale di guida può essere rilasciata anche a titolare di patente italiana:
che si sia sottoposto, con esito positivo, agli accertamenti sanitari per il rinnovo di validità del documento di guida,
ma che non abbia ancora ricevuto, a cura dell'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il tagliando di conferma della validità. In tal caso l'interessato dovrà
esibire, oltre alla documentazione di rito, anche il certificato rilasciato dal medico che ha eseguito gli accertamenti ai
sensi dell'art. 119 CDS;
anche se residente all'estero e quindi iscritto all'AIRE, purché ovviamente in corso di validità.
- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o
Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio
del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.),
attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini
dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo
ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di primo
rilascio del permesso di soggiorno;
fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo
del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest'ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal
titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega
deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del
documento richiesto.
Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica munita di fotocopia del documento di identità del delegante in
corso di validità.
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di
riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui
esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
2 of 6
01-Jun-12 18:28
Patente o permesso internazionale di guida
http://www.motorizzazionecivilenapoli.it/index.php?option=com_conte...
RILASCIO PERMESSO INTERNAZIONALE DI GUIDA
Il permesso internazionale di guida, rilasciato da un qualsiasi UMC a seguito domanda e presentazione della patente
nazionale in corso di validità, è ancora necessario, in luogo della patente internazionale di guida, per la circolazione negli
Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1949 ma non la Convenzione di Vienna del 1968, in particolare
per il Giappone.
Rilascio di patenti internazionali di guida conformi alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949. .
Per gli Stati Uniti si ricorda che, pur essendo a conoscenza del fatto che gli Stati Uniti hanno aderito solo alla Convenzione
di Ginevra, il Ministero degli Affari Esteri, dopo aver consultato l'Ambasciata d'Italia a Washington, ha espresso un parere
in merito e facendo riferimento solo alla citata convenzione di Ginevra, ed ha consigliato che i titolari di patente di guida
italiana "debbano munirsi, prima della partenza, anche della patente internazionale".
Pertanto si possono rilasciare, a coloro che intendano recarsi negli Stati Uniti, la patente (o permesso) internazionale di
guida conforme alla Convenzione di Ginevra.
Si potranno rilasciare quindi, qualora gli interessati le richiedano esplicitamente indicandolo sulla domanda, patenti (o
permessi) internazionali conformi alla Convenzione di Ginevra per recarsi in Paesi (oltre al Giappone e agli Stati Uniti) che
non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1968
Procedimento per il rilascio del permesso internazionale
Nel ricordare che il permesso internazionale ha validità di un anno si segnala che le procedure della richiesta e del rilascio
sono identiche a quelle relative alle patenti internazionali.
ELENCO DEGLI STATI CHE HANNO RATIFICATO LA CONVENZIONE DI VIENNA DELL'8.11.1968
L'elenco degli Stati contraenti elencati non significa che necessariamente sia prescritto il possesso della patente o
permesso internazionale per guidare in detti Stati, ma soltanto che ivi è riconosciuta la validità della patente/permesso
internazionale, in particolare è escluso l'obbligo in tutti i 27 Paesi appartenenti all'Unione europea (evidenziati in neretto).
L'elenco che segue è stato desunto dall'allegato alla circolare Ministero dell'interno - Direzione generale per
l'amministrazione generale e per gli affari del personale - Ufficio studi 29.5.1997 n. 39.
Austria
Bahamas
Bahrein
Belgio
Bielorussia
Bosnia erzegovina
Brasile
Bulgaria
Costa d'avorio
Croazia
3 of 6
01-Jun-12 18:28