Novità per gli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti

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Novità per gli agricoltori nella vendita diretta dei prodotti
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Novità per gli agricoltori
nella vendita diretta dei prodotti
Cambia il tipo di comunicazione di inizio dell’attività e non esiste più l’obbligo di dover cambiare
la destinazione d’uso del locale dove essa avviene. La commercializzare dei prodotti agricoli tramite
Internet può cominciare subito dopo aver inviato al Comune la comunicazione di inizio attività.
Da segnalare la disposizione che consente il consumo immediato del prodotto da parte dell’acquirente
Il Decreto legislativo n. 228/2001
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
137 del 15/6/ 2001 - Supplemento ordinario n. 149) aveva stabilito che gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese presso la Camera di commercio possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura
prevalente (cioè almeno il 51%) dalla
propria azienda agricola. Prevedeva anche, come più volte abbiamo scritto su
Vita in Campagna, che se la vendita viene effettuata in modo itinerante (cioè
senza sede fissa, per esempio nei parcheggi o bordo strada) la comunicazione
di inizio attività debba essere fatta al
Comune dove ha sede l’azienda; se invece viene esercitata in sede fissa (cioè
mediante assegnazione di un posteggio
da parte del Comune) o in locali aperti al
pubblico (con un punto vendita) la comunicazione deve essere inviata al sindaco del Comune dove si trovano i luoghi di vendita. Ricordiamo, inoltre, che
la vendita dei prodotti può riguardare
anche quelli derivanti da attività di manipolazione e trasformazione, come per
esempio formaggi, sottolio, confetture,
salumi, ecc.
Con le stesse modalità le aziende
agricole possono vendere anche prodotti acquistati da terzi, però in misura non
prevalente rispetto alla propria produzione. Per esempio il 51% di produzione propria e il restante da altre aziende
agricole. Le ditte individuali devono an-
Con la legge n. 98 dell’agosto scorso gli
agricoltori che attuano la vendita diretta
dei prodotti hanno ottenuto diversi
vantaggi che permettono di snellire la
parte burocratica
che rispettare il limite di ricavi annuale,
fissato a 160.000 euro; ciò significa che
un agricoltore dalla rivendita di prodotti
acquistati da terzi non deve superare tale soglia di ricavi.
COSA DICE LA NUOVA LEGGE
Da quest’anno, con il Decreto legge
n. 69 del 21/6/2013 convertito in legge il
9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/8/2013)
sono state introdotte alcune novità sulla
vendita diretta.
Per la vendita al dettaglio effettuata
Consumazione sul posto dei prodotti
acquistati «in fattoria»: italiche polemiche
La norma sulla possibilità di consumare in loco i prodotti acquistati dall’azienda agricola ha suscitato opposti sentimenti. Da una parte si paventa il dilagare
di una ristorazione agrituristica «camuffata»; dall’altra si lamenta l’impossibilità di vendere generi essenziali per un picnic, come l’acqua minerale. Qualcuno l’ha presentata comunque come una grande opportunità. In effetti si tratta di
una «non norma». Quello che consente era già consentito in quanto non vietato né vietabile. Non c’è servizio, non ci sono addetti, non c’è attività di impresa,
non c’è compenso: c’è solo una gratuita disponibilità all’accoglienza, per il
tempo dell’eventuale consumazione, complementare alla vendita. E da tempo
molte aziende agricole allestiscono spazi per consentire agli acquirenti il consumo immediato di quanto comprato. (Giorgio Lo Surdo, Direttore Agriturist)
in superfici all’aperto dell’azienda
agricola o in altre aree private in disponibilità dell’agricoltore, non è richiesta
la comunicazione di inizio attività.
Per quanto riguarda il commercio elettronico (cioè utilizzando Internet) dei
prodotti agricoli, la nuova legge prevede
che l’attività di vendita può avere inizio
subito dopo l’invio della comunicazione
al Comune dove ha sede l’azienda, senza
dover più attendere trenta giorni.
Vi sono infine altre due disposizioni
che apportano interessanti novità alla
vendita diretta. Innanzitutto, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, benefiche, politiche o di promozione
vi è ora la possibilità per gli agricoltori
di effettuare la vendita diretta dei propri
prodotti, senza dover presentare preventivamente la comunicazione al Comune.
Da segnalare (vedi anche il riquadro
qui sotto, n.d.r.) anche la disposizione
che prevede, sempre quando si effettua
la vendita diretta dei prodotti agricoli, la
possibilità all’acquirente di consumare
immediatamente gli stessi prodotti utilizzando spazi, ovvero locali e arredi
che sono nelle disponibilità dell’agricoltore (senza però che vi sia servizio di
somministrazione, altrimenti si rientrerebbe nell’attività agrituristica).
Inoltre, la nuova legge prevede anche
che l’attività di vendita diretta non porta a un cambio di destinazione d’uso
dei locali e prescinde dalla destinazione
urbanistica della zona dove si trovano
gli immobili in cui viene effettuata.
***
Per completezza di informazione ricordiamo che la vendita di prodotti acquistati da terzi (cioè da altri agricoltori)
deve essere fiscalmente gestita come attività commerciale (cioè va tassata in base
alla differenza tra costi e ricavi d’esercizio) e vanno rispettate le norme igienico
sanitarie, il Codice della strada quando si
fa la vendita diretta lungo vie di transito
(per esempio, non fermarsi a vendere dove vi è un divieto di sosta o di fermata) e
di idoneità sanitaria degli eventuali fabbricati utilizzati come punti vendita.
Daniele Hoffer
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VITA IN CAMPAGNA 12/2013
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