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Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Comune di San Mauro di Saline
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE PRESENTI NORME FANNO RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI VARIANTI:
PRG (DCC 11/94 - DGRV 3174/97)
SOMMARIO
Art. 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G...............................................................................................................................................4
Art. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE...........................................................................................................................4
Art. 3 - PIANO PARTICOLAREGGIATO................................................................................................................................................................5
Art. 4 - PIANI DI RECUPERO - GENERALITÀ'......................................................................................................................................................5
Art. 5 - PIANI DI RECUPERO - FORMAZIONE......................................................................................................................................................5
Art. 6 - PIANO DI RECUPERO - ATTUAZIONE.....................................................................................................................................................5
Art. 7 - PIANI DI RECUPERO - CONTENUTO.......................................................................................................................................................5
Art. 8 - PIANO DI RECUPERO - APPROVAZIONE................................................................................................................................................5
Art. 9 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - GENERALITÀ'...............................................................................................................................................6
Art. 10 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - CONTENUTO.............................................................................................................................................6
Art. 11 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE..................................................................................................................................6
Art. 12 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE.........................................................................................................................................7
Art. 13 - CONVENZIONE.......................................................................................................................................................................................7
Art. 14 - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE........................................................................................................................................................8
Art. 15 - AREE A STANDARDS.............................................................................................................................................................................8
Art. 16 - INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA..................................................................................................................................................9
Art. 17 - INDICE DI EDIFICABILITÀ' TERRITORIALE............................................................................................................................................9
Art. 18 - OPERE DI URBANIZZAZIONE................................................................................................................................................................9
Art. 19 - SUPERFICIE COPERTA........................................................................................................................................................................10
Art. 20 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA..............................................................................................................................................10
Art. 21 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI..............................................................................................................................10
Art. 22 - VOLUMI.................................................................................................................................................................................................10
Art.24 - DISTANZE DA CONFINI E DA FABBRICATI..........................................................................................................................................11
Art. 25 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ'......................................................................................................................12
Art. 26 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FERROVIE, FIUMI, CANALI...........................................................................................................12
Art. 27 - RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE..........................................................................................12
Art. 28 - NORME PER LO SMALTIMENTO DELLA ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE...................................................................................13
Art. 29 - POTERI IN DEROGA.............................................................................................................................................................................13
Art. 30 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE......................................................................................................................................................13
Art. 31 - ZONE RESIDENZIALI............................................................................................................................................................................13
Art. 32 - ZONA "A" CENTRO STORICO..............................................................................................................................................................14
CENTRO STORICO - GP1..............................................................................................................................................................................15
CENTRO STORICO - GP2..............................................................................................................................................................................15
CENTRO STORICO - GP3..............................................................................................................................................................................16
CENTRO STORICO - GP4..............................................................................................................................................................................17
CENTRO STORICO - GP5/1...........................................................................................................................................................................17
CENTRO STORICO - GP5/2...........................................................................................................................................................................18
Art. 33 - ZONA "B" COMPLETAMENTO EDILIZIO...............................................................................................................................................18
Art. 34 - ZONA "C1/A" - SPECIALE - RESIDENZIALE LOC. CORTE..................................................................................................................19
Art. 35 - ZONA "C1/B" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO -LOC. BELLAVISTA........................................................................20
Art. 36 - ZONA "C1/C" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO LOC.BETTOLA DEL PIAN..............................................................21
Art. 37 - ZONA "C1/D" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO -LOC. MONTE ALTO - VILLAGGIO PURIELLO..............................22
Art. 38 - ZONA "C2" ESPANSIONE RESIDENZIALE...........................................................................................................................................24
Art. 39 - ZONE "E" - AGRICOLE..........................................................................................................................................................................25
ZONE AGRICOLE - E/1..................................................................................................................................................................................28
ZONE AGRICOLE - E/1 SPECIALE - RISPETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.................................................................................28
ZONE AGRICOLE - E/2..................................................................................................................................................................................28
ZONE AGRICOLE - E/3..................................................................................................................................................................................29
NORME PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA....................................................................................................................................29
Art. 40 - ZONA "F1" ATTEZZATURE DI INTERESSE COMUNE.........................................................................................................................32
Art. 41 - ZONA "F2" VERDE PUBBLICO ATTREZZATO......................................................................................................................................33
Art. 42- ZONA "F3" PARCHEGGI........................................................................................................................................................................33
Art. 43 - ZONA "F4" RISPETTO STRADALE-FLUVIALE......................................................................................................................................33
Art. 44 - ZONA "F5" RISPETTO CIMITERIALE....................................................................................................................................................34
Art. 45 - ZONA "F6" VERDE PRIVATO (giardini, parchi, ecc.).............................................................................................................................34
Art. 46 - FASCE DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE VINCOLATE.........................................................................................................35
Art. 47 - VIABILITÀ' DI PROGETTO.....................................................................................................................................................................35
Art. 48 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE....................................................................................................................35
Art. 49 - COSTRUZIONI INTERRATE..................................................................................................................................................................36
Art. 50 - COPERTURE MOBILI............................................................................................................................................................................36
Art. 51 - MISURE DI SALVAGUARDIA................................................................................................................................................................36
Art. 52 - VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ' DERIVANTI DA CONCESSIONI GIÀ' RILASCIATE NELLA ZONA RURALE........................................36
Art. 53 - ABROGAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE E SUCCESSIVE VARIANTI.....................................................................................................36
Art. 54 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.................................................................................................................................36
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NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
* MODIFICATO SECONDO DELIBERA DI APPROVAZIONE REGIONALE N. 3174 DEL 16/09/1997
ART. 1 - CONTENUTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G.
Il P.R.G., redatto in conformità alle disposizioni urbanistiche in vigore, contiene:
a) - la rete delle principali vie di comunicazione stradale, con l'indicazione degli spazi destinati a parcheggi;
b) - la suddivisione in zone di tutto il territorio comunale con la precisazione della zona destinata all'espansione dell'aggregato
urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare;
c) - le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, quelle da riservare ad edifici pubblici o
di uso pubblico e ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale, nonché quelle
sottoposte a speciali servitù;
d)-i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico;
e) - le norme di attuazione del Piano.
Il tutto è opportunamente indicato nelle tavole allegate alle presenti norme e precisamente.
Nel caso in cui si riscontrassero lacune o discordanze fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola
in scala maggiore.
ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Il Piano Regolare Generale si attua per mezzo di strumenti di attuazione pubblici e privati e di interventi edilizi diretti, di iniziativa
pubblica e privata.
Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste
dalle presenti norme.
Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il
limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature
pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e
senza riduzione delle superfici per servizi, e nel rispetto della L.R. 47/93.
Le modifiche di cui al comma 2 non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.
Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un
limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici,
quali:
a) la densità massima territoriale o fondiaria;
b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c) c) l'altezza massima degli edifici;
d) d) la lunghezza massima dei fronti.
Gli strumenti attuativi del P.R.G. sono:
1)1 piani di iniziativa pubblica comprendenti:
a) Il Piano Particolareggiato (P.P.)
b) Il Piano di Recupero di iniziativa pubblica previsto dall'art. 28 della legge 5/8/78 n° 457 (P.R.i.pu.)
2) I piani di iniziativa privata comprendenti:
a) Il Piano di Lottizzazione (P. di L.)
b) Il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.R.i.pr) e) Il Piano di lottizzazione di iniziativa comunale.
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Lo strumento urbanistico attuativo, all'interno delle zone omogenee del P.R.G., dovrà essere preceduto dalla approvazione
dell'ambito territoriale di intervento, mediante provvedimento del Consiglio Comunale che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 59 della
Legge 10 febbraio 1953 n° 62.
ART. 3 - PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il Piano Particolareggiato è lo strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori funzionali, l'organizzazione urbanistica
di un centro abitato o di zone territoriali omogenee.
I Piani Particolareggiati possono essere proposti all'Amministrazione Comunale,che li fa propri,anche dai proprietari delle aree
interessate.
IIP.P. può essere predisposto ogni qualvolta il Comune intende dare un particolare assetto urbanistico ad un ambito territoriale
sufficientemente esteso.
Il P.P. è attuato ai sensi degli articoli 11-12 della L.R. 61/1985 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli previsti al capo
IV e titolo IV della medesima Legge.
ART. 4 - PIANI DI RECUPERO - GENERALITÀ'
I piani di recupero previsti dalla Legge 5/8/78 n° 457 prevedono il recupero del patrimonio edilizio residenziale ed urbanistico
esistente e tendono alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
I piani di recupero si attuano esclusivamente nelle zone dichiarate degradate ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78.
Tali zone sono individuate con apposita variante al P.R.G. estesa all'intero territorio comunale.
ART. 5 - PIANI DI RECUPERO - FORMAZIONE
I piani di recupero sono formati dall'Amministrazione Comunale, i privati rappresentanti almeno i 3/4 dell'imponibile catastale delle
unità minime di intervento possono presentare proposte di piano di recupero.
ART. 6 - PIANO DI RECUPERO - ATTUAZIONE
I piani di recupero sono attuati da proprietari singoli o riuniti in consorzi e dal Comune nei seguenti casi:
a) per gli interventi che esso intende eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici e per gli
interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni, anche avvalendosi degli I.A.C.P., nonché,
limitatamente agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, con interventi diretti o mediante il
convenzionamento con i privati;
b) per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria;
ART. 7 - PIANI DI RECUPERO - CONTENUTO
Il piano di recupero è un piano attuativo assimilabile per aspetti e contenuti al Piano Particolareggiato, può essere sia di iniziativa
pubblica che privata o d'ufficio quando è redatto dal Comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti interessati.
Gli elaborati grafici necessari sono quelli indicati all'Art. 12 e 15 della L.R. n° 61/85, nonché un'indagine conoscitiva preliminare,
atta a garantire che il piano stesso non contrasti con l'eventuale valore di bene ambientale e architettonico della zona.
ART. 8 - PIANO DI RECUPERO - APPROVAZIONE
I piani di recupero sono approvati con le modalità previste al capo IV e V della L.R. n° 61 del 27/06/1985 e successive
modificazioni ed integrazioni.
II piano di recupero ha efficacia dopo la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate
e viene approvato il piano ai sensi della L.R. 47/93.
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Ove la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre
anni dall'individuazione delle zone degradate, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dall'individuazione
stessa decade, ad ogni effetto. In tal caso, sono, consentiti gli interventi che non contrastino con le previsioni del P.R.G.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di ristrutturazione edilizia, che
riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali. Gli
interventi di cui sopra sono definiti dall'Art. 31 della Legge 5/8/78 n° 457.
ART. 9 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - GENERALITÀ'
Il piano di lottizzazione è lo strumento urbanistico attuativo per l'insediamento in aree sprovviste delle principali opere di
urbanizzazione.
La delimitazione dell'ambito territoriale dei singoli Piani di Lottizzazione è deliberata con provvedimento del Consiglio
Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell'Art. 59 della Legge 10 febbraio 1953 n° 62. Il Piano di Lottizzazione dovrà essere
inquadrato in una visione organica del contesto urbanistico previsto dal P.R.G. evitando interventi di modica entità che potrebbero
recare pregiudizio alla realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale.
ART. 10 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - CONTENUTO
Nella redazione del P.d.L. si deve:
a - rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona dal P.R.G. salvo quanto previsto dall'Art. 2 delle presenti norme;
b - prevedere le reti di servizio con particolare riguardo ai condotti fognanti che dovranno defluire nella rete comunale;
c - prevedere la rete viaria che deve raccordarsi con quella del P.R.G.
Ove se ne reputi l'opportunità, possono essere ammesse modificazioni alla viabilità, interna alle aree, prevista dal P.R.G.
nell'intento comunque di preservare una possibile integrazione funzionale tra le aree contermini.
In ogni caso la superficie di detta rete viaria non va detratta dalle superfici territoriale dell'ambito considerato.
d - collocare le aree da riservare a standard primario possibilmente secondo le indicazioni di massima del P.R.G.
ART. 11 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE - DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di lottizzazione dovranno essere allegati i seguenti elaborati tecnici;
1) stralcio del P.R.G. in scala 1:5000 o 1:2000 ove sia evidenziato l'ambito di intervento nello strumento urbanistico generale. Tale
stralcio dovrà essere esteso ad un raggio di almeno 200/500 ml. oltre l'area interessata dalla lottizzazione onde permettere
una visione immediata dell'intervento nel contesto del P.R.G.;
2) stralcio delle norme del P.R.G. riguardante le zone interessate dalla lottizzazione;
3) estratto catastale rilasciato dall'U.T.E. in data non anteriore a 30 giorni da quella di presentazione del progetto di lottizzazione;
4) planimetria della lottizzazione disposta sull'estratto catastale;
5) rilievo topografico del terreno in scala 1:1000 o 1:2000 con l'indicazione delle principali quote planimetriche e altimetriche degli
edifici esistenti; delle alberature d'alto fusto e dei confini di proprietà. Tale rilievo dovrà estendersi anche all'esterno dell'area
lottizzanda, evidenziando i servizi ivi esistenti ed ai quali s'intende appoggiare l'insediamento progettato;
6) planimetria della lottizzazione in scala 1:200 o 1:500 o 1:1000, comprendente le strade, le piazze, i parcheggi, le aree destinate
e spazi pubblici attrezzati.
Per ognuno di detti spazi dovranno essere indicate, le dimensioni di larghezza e lunghezza, nonché della superficie complessiva.
Si prescrive inoltre che le strade per ambiti residenziali dovranno avere una larghezza minima pari a ml. 7.00 più almeno 1
marciapiede della larghezza di ml. 1,50. Nella stessa tavola dovranno comparire:
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a - Calcolo dimensionale e verifica indice di edificabilità con indicazione per ciascun lotto della superficie fondiaria e della cubatura
realizzabile. b - norme di attuazione del P.R.G.
7) Progetto di tutti gli impianti tecnologici di distribuzione e raccolta che dovranno realizzarsi all'interno della lottizzazione, (rete
stradale, fognatura, acquedotto, gasdotto, linea elettrica (pubblica e privata) e telefonica, ecc.).
Il progetto esecutivo di tali impianti dovrà essere preventivamente concordato con le aziende erogatrici dei servizi stessi;
8) Sviluppo degli incroci tra strade di lottizzazione e strade esistenti di P.R.G. con indicazione dei sensi di marcia del traffico
veicolare.
Schema di utilizzazione delle aree destinate a parcheggio.
9) relazione tecnico-descrittiva illustrante i criteri adottati in ordine alla risoluzione dei principali problemi posti dall'intervento;
10) schema di convenzione.
Tutti gli elaborati del P.d.L. devono essere sottoscritti da tutti i proprietari dei terreni interessati dalla lottizzazione, salvo quanto
previsto dal 111° comma dell'art. 60 della L.R. 27/06/1985 n° 61 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 12 - ONERI DERIVANTI DALLA LOTTIZZAZIONE
La realizzazione di un Piano di lottizzazione comporta per gli aventi titolo degli oneri, quali la realizzazione e cessione di opere ed
aree tendenti a rendere funzionale e servito l'ambito di intervento considerato.
Detti oneri si differenziano e si rapportano all'effettiva destinazione di zona indicata dal P.R.G. All'interno di ogni ambito di intervento,
approvato, dovranno pertanto essere soddisfatte le dotazioni minime dello standard urbanistico pubblico in base al
dimensionamento del piano attuativo.
Oltre alla dotazione dello standard pubblico, dovrà essere verificata, in sede di rilievo della singola concessione ad edificare, la
dotazione dello standard privato relativo esclusivamente ai parcheggi (Vedi punto 2.1.10 del Regolamento Edilizio).
Le disposizioni sopra indicate si possono determinare come segue:
a)In ogni Piano di lottizzazione dovranno essere cedute gratuitamente al Comune e realizzate le opere primarie quali: strade,
marciapiedi, rete tecnologiche, (acqua, gas, luce, ecc).
b) Dovrà essere ceduto gratuitamente al Comune e realizzato:
1 - Lo standard primario (verde e parcheggi)
2 - L'area per il parco giochi e sport secondo i disposti dell'Art. 26 della L.R. 27/06/1985 n° 61 e successive modifiche ed
integrazioni.
3 - La quota parte dallo standard secondario, nel caso in cui lo stesso sia indicato dal P.R.G. e ricompreso o nell'ambito di
intervento o in zone funzionalmente contigue, viceversa si procede alla monetizzazione.
ART. 13 - CONVENZIONE
L'autorizzazione comunale a lottizzare è subordinata alla stipula di una convenzione, che definisce in forma impegnativa per i
promotori tempi, modi e garanzie finanziarie per l'attuazione del piano di lottizzazione, pertanto dovrà provvedere:
a) l'assunzione, a proprie cure e spese, della realizzazione e cessione al Comune, di tutte le opere di urbanizzazione
primaria
(strade, marciapiedi, reti tecncologiche ecc.); b)cessione gratuita e realizzazione delle aree da destinare a standard primario (verde
e parcheggi).
Le quantità di dette aree dovranno essere espressamente indicate ed individuate catastalmente; c)cessione gratuita e/o
eventuale manutenzione dello standard secondario;
b) cessione gratuita e/o eventuale manutenzione delle aree di cui all'Art. 26 della L.R. 27/06/1985 n° 61 e successive modifiche
ed integrazioni;
c) i termini entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti punti;
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d) congrue garanzie finanziarie (deposito fideiussorio pari al 100% del costo dell'opera da realizzare) per l'adempimento
degli
obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
La convenzione deve essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nei modi e forme di Legge.
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE A LOTTIZZARE
L'autorizzazione a lottizzare viene rilasciata dal Sindaco dopo che il P. di L. ha riportato l'approvazione da parte della Giunta
Provinciale.
Il rilascio delle singole concessioni edilizie, nell'ambito dei singoli lotti, è subordinato all'esistenza o all'impegno della
contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.
ART. 15 - AREE A STANDARDS
All'interno dell'ambito di intervento da assoggettare a strumento urbanistico attuativo dovranno essere previste delle aree a
standards nella misura minima di:
a) per insediamenti di carattere residenziale
1 - mq. 3,50 per abitante insediabile da destinare a parcheggio;
2 - mq. 5,00 per abitante insediabile da destinare a verde;
Oltre allo standard sopra indicato, dovranno essere reperiti ulteriori mq. 3 per abitante da insediare, per il gioco e il parco, in
appezzamenti di misure non inferiore a mq. 1000. Nel caso in cui le dimensioni del piano attuativo non acconsentano di realizzare la
superficie minima sopra indicata, detto avere verrà monetizzato e il Comune dovrà individuare e realizzare, con l'avere corrisposto,
uno spazio pubblico da destinare a gioco e parco tra quelli previsti dal P.R.G.
b) per insediamenti a carattere industriale e artigianale.
1
- 10% della superficie territoriale per opere di urbanizzazione primarie, nelle zone di Espansione.
2
- 10% della superficie territoriale per opere di urbanizzazione primarie, nelle zone di Espansione.
3
- 5% della S.T. nelle zone di completamento per opere di urbanizzazione primarie.
4
5% della S.T. nelle zone di completamento per opere di urbanizzazione secondarie.
La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere rifatta ridotta dal Comune, per motivate esigenze, fino al 4%
nelle zone di espansione e fino al 2% nelle zone di completamento mediante convenzioni in cui il Comune ottiene il corrispettivo in
denaro per la riduzione delle superfici;
Detto corrispettivo verrà valutato mediante una perizia di stima che stabilisce il valore della zona a servizi da monetizzare comparato
con altre zone "F" previste dal P.R.G., più una quota aggiuntiva per le attrezzature.
e) per insediamenti a carattere commerciale, direzionale e turistico.
1 - nelle zone di espansione 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento.
2 - nelle zone di completamento 0,8 mq/mq di superficie lorde di pavimento.
Dette superfici possono essere cedute gratuitamente al Comune o vincolate alla destinazione d'uso pubblico.
In tali zone nella suddivisione delle aree a standard, tra verde e parcheggio, bisogna tener conto in termini quantitativi, di attribuire
maggior peso alle zone di sosta.
Per gli insediamenti indicati alle lettere b) e e) dovranno essere individuate, nelle tavole di progetto, parcheggi differenziati per i
mezzi pesanti e leggeri.
Per spazi di parcheggi si devono intendere quelli necessari tanto alla sosta quanto alla manovra degli autoveicoli.
Le superfici ed i volumi dei piani interessati non concorrono alla determinazione degli standards di cui al presente articolo.
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ART. 16 - INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
L'indice di edificabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume costruibile e la superficie netta del lotto.
Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tassativamente, escluse quelle
destinate alla formazione di vie, piazze, spazi, pubblici e servizi comuni (art. 4 della Legge n° 847/964), anche se tali aree al
momento della richiesta della concessione per edificare fanno ancora parte del lotto. All'atto della richiesta della concessione le aree
di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e definite. Tale indice non potrà essere in nessun caso utilizzato in misura
inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona.
ART. 17 - INDICE DI EDIFICABILITÀ' TERRITORIALE
L'indice di edificabilità territoriale dato dal rapporto tra il volume edificabile e la superficie
totale dell'area di intervento e classificata come edificabile dal P.R.G.
Pertanto sono considerate utili le aree di rispetto stradale e le aree necessarie alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria mentre sono escluse le aree destinate alla viabilità
principale definita dal P.R.G.
Tale indice non potrà in nessun caso essere utilizzato in misura inferiore all'80% di quello
previsto dalle norme di zona.
ART. 18 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
Ai sensi della vigente disciplina urbanistica le opere di urbanizzazione sono definite come segue:
A. PRIMARIE
a) Strade residenziali
b) Spazi di sosta e di parcheggio
c) Fognatura con eventuali impianti di depurazione
d) Rete idrica
e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono
f) Pubblica illuminazione
g) Spazi di verde attrezzato
B. SECONDARIE
a)Asili e scuole materne
b) Scuole dell'obbligo e) Mercati di
quartiere
d) Uffici e delegazioni comunali
e) Chiese ed altri edifici per servizi religiosi
f)Impianti sportivi di quartiere
g) Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie
h) Aree verdi di quartiere
i)Opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.
Ai sensi della legge Regionale 27/06/1985 n° 61 e successive modifiche ed integrazioni le quantità minime di aree destinate a
standards urbanistici sono così determinate:
C. STANDARD MINIMI
(Art. 25 L.R. 27/06/85 n° 61) per 22,5 mq./ab.
Primari
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3,5 mq. aree per parcheggi
5,0 mq. aree per spazi pubblici di verde attrezzato
Secondari
4,5 mq. aree per l'istruzione
4,5 mq. aree per attrezzature di interesse comune
5,0 mq. aree per spazi pubblici attrezzati per parco e sport
ART. 19 - SUPERFICIE COPERTA
E' la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli
aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml. 1,40, le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo nei
casi previsti da norme di sicurezza o regolamenti speciali, i locali interrati senza sovrastante costruzione il cui
estradosso sia ad una quota non superiore a ml. 0,80, rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua
sistemazione definitiva.
ART. 20 - RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA
Il rapporto massimo di copertura è dato dalla risultante tra la superficie massima coperta calcolata ai sensi dell'Art. 19 e la superficie
netta del lotto.
ART. 21 - ALTEZZE DEI FABBRICATI E NUMERO DEI PIANI
L'altezza degli edifici è misurata dal piano della sede stradale su cui i fabbricati prospettano fino alla linea di intersezione della
facciata con la gronda.
Gli attici in arretrato vanno compresi nella misurazione.
Per le strade non orizzontali, l'altezza va misurata sulla verticale mediana del prospetto.
Le costruzioni su terreno in pendio non debbono avere sul fronte a valle, altezza maggiore di quella massima consentita.
Qualora tra il piano della sede stradale e il piano di posa del fabbricato vi fosse una differenza di quota, il piano di riferimento, ai fini
sempre della misurazione dell'altezza, sarà quello del terreno naturale circostante l'edificio stesso.
Oltre le altezze massime consentite sono ammessi soltanto volumi tecnici (vano ascensore, camini, gabbie, scale, ecc.).
Nelle zone classificate del P.R.G. come zone "B" di completamento, la costruzione e la ricostruzione di fabbricati potrà avvenire a
condizione che l'altezza dell'edificio non superi quella del fabbricato più alto esistente nell'isolato. La norma va applicata anche in
presenza di demolizione di fabbricati di maggiore altezza.
Nel computo dei piani non si considerano i sottotetti qualora essi siano coperti interamente da falde inclinate con pendenza uniforme
non superiore al 35% e vi sia un dislivello non superiore a 60 cm. dalla quota del pavimento del sottotetto all'imposta delle falde
inclinate.
Il numero dei piani ammessi nelle singole zone omogenee è precisato nella tabella dei dati stereometrici delle zone stesse.
I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso
inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
ART. 22 - VOLUMI
Per volume di un fabbricato s'intende il prodotto della superficie coperta, determinata ai sensi del precedente art. 19, per l'altezza
dell'edificio, misurata dal piano naturale del terreno circostante sino alla linea di intersezione della facciata con la gronda.
Le costruzioni su terreno in pendio non devono avere un volume fuori terra superiore a quello che avrebbero sere il terreno fosse
piano.
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Norme Tecniche di Attuazione
Qualora la linea di intersezione della facciata con la gronda fosse più bassa dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano
abitabile, l'altezza del fabbricato, ai soli fini del calcolo del volume va misurata sino all'intradosso di cui sopra.
Al volume così calcolato vanno detratti i corpi rientrati, i cortili interni, le pensiline aperte su tre lati, i porticati aperti e vincolati a non
subire destinazione diversa a tutti i volumi tecnici di cui al sesto comma del precedente art. 21. Vanno invece aggiunti i volumi dei
sottotetti che abbiano caratteristiche diverse da quelle descritte all'ottavo comma del precedente art. 21 e quelli interrati e
seminterrati adibiti ad abitazione, uffici, ecc.
Art. 23 - COMPENSAZIONE DEI VOLUMI
Nella redazione dei Piani Particolareggiati di esecuzione e nei Piani di Lottizzazione convenzionati può essere consentita la
compensazione dei volumi, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
1)
l'indice di edificabilità fondiaria non dovrà, in ogni caso, superare quello massimo consentito nella zona interessata dallo
strumento urbanistico in vigore; qualora l'area oggetto del Piano risulti compresa in zone con diverso indice fondiario, ad essa sarà
attribuito un indice di edificabilità fondiaria pari alla media degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla
superficie;
2) l'altezza dei fabbricati non dovrà superare il doppio della distanza dell'asse delle strade o da altro spazio pubblico su cui
prospettano;
3) la distanza dai confini, che non siano cigli stradali, dovrà essere tale da garantire un distacco tra i fabbricati pari all'altezza del
fabbricato o del corpo di fabbrica più alto. La distanza, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quella stabilita per le varie
zone;
4) il distacco tra fabbricati previsti dal Piano non dovrà essere inferiore a ml. 10,00;
5) il distacco dai fabbricati che insistono su aree esterne a quelle interessate dal Piano non dovrà essere inferiore all'altezza del
corpo di fabbrica più alto e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a quello stabilito per le varie zone.
Qualora si intenda avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, i p.p. ed i P.d.L. dovranno essere corredati dagli atti di
vincolo "altius non tollendi", nei riguardi dei fabbricati da realizzarsi, e "non aedifìcandi", relativamente alle aree di impianto,
debitamente registrati e trascritti.
ART.24 - DISTANZE DA CONFINI E DA FABBRICATI
La distanza minima dei fabbricati dai confini va misurata radialmente con centro sugli angoli degli edifici stessi. I balconi aperti, le
pensiline e le gronde non vengono considerati quando la loro profondità non superi i ml. 1,40.
In caso diverso l'arretramento del corpo di fabbrica diminuite a condizione che tra i confinanti venga determinata una servitù di
inedificabilità sul terreno vicino con apposita convenzione da trascriversi nei Registri Immobiliari, in modo che la distanza minima fra
fabbricati prescritta dalle norme di zona sia sempre rispettata.
Le distanze tra fabbricati devono essere misurate come quelle dai confini.
Nessun punto del fabbricato può distare da altro edificio meno delle misure minime prescritte, fatta eccezione per i balconi aperti, le
pensiline e le gronde di profondità non superiore a ml. 1,40, gli sporti ornamentali di modesta entità con funzione meramente
decorativa o di rifinitura.
Sono ammesse le costruzioni in aderenza anche di fabbricati preesistenti sino all'altezza massima consentita dalla presente
normativa.
Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto dalle norme di zona a condizione
che la rientranza non superi ml.3.00.
Nel caso di sopraelevazioni di fabbricati esistenti, non si dovrà tener conto della distanza minima di ml. 10,00 prevista dalle norme
di zona, nei confronti di costruzioni ad uso accessorio.
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Norme Tecniche di Attuazione
ART. 25 - DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITÀ'
L'edificazione nell'ambito del territorio comunale potrà avvenire soltanto nel rispetto delle norme di zone di P.R.G. cui il fabbricato
viene ad insistere.
Qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità pari alla media degli
indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie.
Le altre prescrizioni saranno quelle della zona a maggiore indice di edificabilità. Per le costruzioni su lotti in confine con zone aventi
diversa tipologia, dovranno essere osservate le distanze dai confini pertinenti al rispettivo tipo di zona, nel rispetto di quanto disposto
dall'Art. 9 del DJ. 2/4/68 n° 1444.
Nelle zone soggette a vincoli idrogeologici, cimiteriali, ferroviari, paesaggistici, militari, ecc. dovranno essere osservate le norme
previste dalle relative disposizioni di legge qualora più restrittive di quelle di P.R.G.
Quando tali vincoli dovessero decadere, l'edificazione in dette zone potrà avvenire secondo le norme relative alla zona rurale
circostante.
Nelle zone esterne ai centri abitati non potranno essere destinati a negozi commerciali od a pubblico esercizio i locali dei piani
terreni o rialzati prospettanti su strade di larghezza inferiore a ml. 5,00 se non previsti nel piano commerciale di cui alla Legge
11/6/1971 n° 426.
L'edificazione nelle zone residenziali deve essere prevalentemente adibita ad abitazione; sono per altro consentiti: negozi, botteghe,
studi professionali, magazzini, laboratori artigiani per attività non rumorose o graveolenti banche, tipografìe, ambulatori, autorimesse,
alloggi collettivi,luoghi per il culto, cinematografi e teatri, altri locali di riunione, istruzione, divertimento e svago ed in generale tutte
quelle attività che a giudizio del Sindaco siano compatibili col carattere residenziale della zona.
Nelle aree classificate dal P.R.G. come zone B di completamento per gli edifici di cui viene accertata, da parte dell'Ufficiale Sanitario,
un'effettiva carenza dei servizi igienici è ammesso, in eccezione all'indice preesistente al fine di dotare gli alloggi dei requisiti
necessari all'abitabilità.
Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve in ogni caso superare la misura del 10% del volume iniziale di
ogni singola unità immobiliare, con un massimo di 15 mc.
L'ampliamento così concesso dovrà avvenire nel rispetto delle linee architettoniche, dei materiali e dei colori dell'edificio, nonché
delle norme di zona inerenti alle distanze tra i fabbricati e dalle strade.
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali:
cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, centrali
per trasmissioni telefoniche e radio TV, ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei
caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e collocarsi al di fuori degli spazi pubblici
riservati alle attività collettive.
ART. 26 - EDIFICAZIONE LUNGO STRADE, FERROVIE, FIUMI, CANALI
Nella edificazione fuori dai centri abitati dovranno essere rispettate le distanze minime dal ciglio stradale previste dal D.P.R.
16/12/92, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare quanto stabilito dal decreto stesso inerente le distanze in
corrispondenza di incroci stradali.
Qualora nelle tavole di P.R.G. fosse prevista una fascia maggiore di protezione, l'edificazione dovrà avvenire nel rispetto di tale
maggiore distanza.
ART. 27 - RISPETTO DELLA VEGETAZIONE E SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE
E' fatto tassativo divieto di abbattere alberi di alto fusto senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
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Norme Tecniche di Attuazione
Le aree scoperte dei lotti edificabili devono essere convenientemente sistemate a giardino o pavimentate nelle percentuali minime
previste nelle tabelle stereometriche di ogni singola zona.
ART. 28 - NORME PER LO SMALTIMENTO DELLA ACQUE BIANCHE, GIALLE E NERE
Per le norme si demanda al Regolamento di fognatura esistente approvato.
ART. 29 - POTERI IN DEROGA
Il Sindaco può rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quando esse
riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non comportino la modifica delle destinazioni di zona.
Il rilascio delle concessioni o autorizzazione, nei casi indicati precedentemente, deve essere preceduto da deliberazione favorevole
del Consiglio Comunale, e del Nulla Osta del Presidente della Provincia, che lo rilascia sentita la Commissione Urbanistica
Provinciale.
ART. 30 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo la grafia dell'allegato Piano Regolatore Generale, è suddiviso in:
ZONE "A"- Cioè parti interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere storico,
artistico, o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONE "B" - Parti totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
ZONE"C" - Con retinature di perimetro vengono indicate le zone già assoggettate a Piano di Lottizzazione convenzionato, mentre le
rimanenti zone sono destinate a nuovi complessi insediativi.
ZONE "E" - Parti destinate a zone agricole
ZONE "F"- Parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale; possono essere pubbliche per la realizzazione di
parchi, ospedali, mercati, ecc.; o private per case di cura, per anziani.
Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse, prevalgono le previsioni del grafico a scala maggiore.
AUMENTO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE SEMPRE AMMESSO In tutto il Territorio Comunale, ad eccezione delle costruzioni
ricadenti nelle zone A e B1/2/3/4 speciale, è sempre ammesso, indipendentemente dalla Normativa specifica di zona l'incremento
del volume, esistente alla data di adozione del P.R.G., del 20% degli edifici unifamiliari, di cui alla lettera d) dell'art. 9 della L.S. 10/77
e al punto 2) dell'art. 22 della L.R. 61/85 con un massimo di mc. 150.
Per le zone definite dal P.R.G. come zona A - Centro Storico e B1/2/3/4 speciale valgono le singole normative di zona.
APPLICABILITÀ' DELLE NORME
Sono fatte salve tutte le costruzioni edilizie già oggetto di concessione alla data di adozione
del P.R.G.
ART. 31 - ZONE RESIDENZIALI
Tali zone sono destinate alla residenza. Sono ammessi:
- negozi o botteghe;
- studi professionali o commerciali;
- magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni e seminterrati;
- laboratori artigianali, i cui impianti non producano rumori od odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici;
- autorimesse pubbliche o private;
- alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
- banche;
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Norme Tecniche di Attuazione
- cinema, teatri ed altri luoghi di svago.
Sono esclusi dalle zone residenziali:
- industrie;
- ospedali;
- macelli;
- stalle e scuderie; e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali domestici;
- tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco siano incompatibili con il carattere residenziale della zona;
- le attività che rientrano nell'elenco di cui al D.M.S. 5 settembre 1994 e siano fonte di emissioni inquinanti e di molestie nocive ai
residenti.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standards urbanistici.
ART. 32 - ZONA "A" CENTRO STORICO
NORMATIVA GENERALE
Secondo il grado di protezione dell'edificio ogni intervento deve essere indirizzato:
a) alla conservazione dell'unità formale orginaria;
b) alla conservazione e valorizzazione dell'aspetto esterno; e) al sostanziale
rispetto dell'impianto tipologico;
c) alla conservazione delle eventuali trattazioni architettoniche - decorative,
pittoriche e scultoree esistenti, di pregio.
E' ancora prescritto;
1) la conservazione dei volumi edilizi di pregio senza tener conto delle superfetazioni;
2) le altezze degli edifici o degli ampliamenti in sopraelevazione, qualora non espressamente indicate, non possono superare
quelle degli eventuali edifici preesistenti, di grado di protezione GP1, GP2 e GP3 inseriti nella stessa cortina o
nell'immediato intorno. Non devono superare comunque l'altezza relativa a 3 piani fuori terra senza tener conto delle
sopra-elevazioni realizzate in epoche recenti rispetto all'impianto originario;
3) per la presentazione dei progetti relativi agli edifici classificati con grado di protezione GP1, GP2, GP3 sono richiesti rilievi
particolareggiati e la produzione di una relazione storico-critica dell'edificio interessato, del suo impianto originario e delle
successive trasformazioni, corredata di una particolareggiata documentazione fotografica anche delle aree esterne di
pertinenza e della eventuale piantumazione d'alto fusto.
E ancora il rilievo particolareggiato in scala 1:100 o 1:50 con l'indicazione dei materiali costruttivi e di ogni elemento qualificante
interno ed esterno;
4) i singoli progetti dovranno rispettare la normativa afferente al grado di protezione caratteristico di ogni singolo edificio;
5) sono fatte salve, comunque, le disposizioni delle Leggi 1/6/39 n° 1089 e 29/6/39 n° 1497 e successive modifiche o
integrazioni;
6) le aree libere sono utilizzabili ai sensi della presente Normativa;
7) i vari interventi di risanamento ed edificatori possono essere attuati per autorizzazioni o concessioni dirette, e comunque
secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti, immobile per immobile, secondo la normativa prevista in rapporto al grado di
protezione ed alle prescrizioni di P.R.G.;
8) per ciascun immobile, dei centri storici evidenziati nelle tavole di progetto, oltre a quanto indicato dalla specifica normativa,
sono ammessi, salvo indicazione contraria, tutti gli interventi previsti dalla normativa dei Gradi di Protezione precedenti a
quello di approvazione.
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Norme Tecniche di Attuazione
Per gli edifici e le parti di edifici ammessi ai soli interventi di manutenzione e di restauro, gli intonaci di rivestimento esterno e le
tinteggiature dovranno essere realizzati con l'uso di materiali tradizionali.
Negli interventi di ristrutturazione e per le nuove costruzioni è consentito l'uso dell'acciaio, del vetro e del calcestruzzo a vista per
strutture, pannellature ed elementi costruttivi se coerentemente utilizzati come espressione di un linguaggio architettonico attuale.
I serramenti esterni dovranno essere in legno o per porte, portoni ecc., con struttura metallica rivestita in legno.
E' prescritto il solo intervento di restauro per tutti i manufatti caratteristici, anche esterni, quali ringhiere, cancellate, cancelli, murature
di recinzione o contenimento, lapidi, ecc. e per ogni elemento costruttivo di pregio, scultoreo o di trattazione pittorica visibile o che si
ritrovasse durante l'esecuzione dei lavori, da mantenersi in sito per quanto compatibile con le esigenze della buona conservazione.
Le essenze arboree d'alto fusto, delle aree di pertinenza, dovranno essere mantenute e protette. Nuove piantagioni saranno
conseguenti alla scelta di essenze tradizionali, locali.
Per il complesso monumentale della Chiesa di S. Moro e per tutti gli edifici dei centri storici individuati specificamente nella
cartografia di P.R.G. sono ammesse le deroghe di cui all'art. 12 della L. 2/2/1974 n° 64.
CENTRO STORICO - GP1
Edifici, complessi o strutture murarie di notevole valore storico-artistico, architettonico, ambientale, vincolati o meno, da conservare
integralmente.
L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari.
I progetti, soggetti a domanda di autorizzazione o concessione edilizia, dovranno essere documentati da una relazione e da un
sufficiente rilievo dell'organismo edilizio in esame per una chiara lettura delle strutture e degli elementi costruttivi dell'originaria
tipologia e delle eventuali successive trasformazioni, aggiunte o sovrapposizioni.
Modalità di intervento:
manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, conservativo secondo le definizioni dell'art. 31 della L.S. 457/78.
Le aree libere di pertinenza sono inedificabili e devono essere conservate o adibite a verde e spazi pedonali o carrabili, fatte salve
eventuali previsioni di P.R.G. In particolare sono consentite installazioni di:
servizi igienici; cucine; tramezzature in pannelli smontabili; senza alterazioni degli ambienti di importanza storico- architettonica e
figurativa.
Ed inoltre, è consentito l'inserimento di impianti tecnologici senza alterazione del profilo altimetrico originario.
Nell'ambito dei volumi esistenti è possibile usare altezze residenziali fino a m. 2.30. Nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita
un'altezza di m. 1.80 all'imposta con una media di 2.30, purché la destinazione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data
di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un notevole miglioramento igienico e mantenere inalterata la
destinazione dei vani.
Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla competenze Soprintendenza ai Monumenti.
Modalità di intervento:
autorizzazione, concessione edilizia diretta, subordinate a nulla osta richiesti dalla legge.
Per questi immobili in particolare vengono fatte salve le norme di cui alle Leggi 1089 e 1497del 1939.
Funzioni ammesse:
residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziaria in genere e servizi.
CENTRO STORICO - GP2
Edifici che presentano valori storici, architettonici, ambientali di cui interessa la conservazione tipologica delle strutture,
degli elementi costruttivi in genere interni ed esterni e delle trattazioni parietali aventi valori originali.
Modi di intervento:
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Norme Tecniche di Attuazione
manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro tendenti a ripristino dei valori originali, secondo la definizione dell'art. 31 della
L.S. 457/78.
Nell'ambito dei volumi esistenti è possibile usare altezze residenziali fino a m. 2.30. Nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita
un'altezza di m. 1.80 all'imposta con una media di m. 2.30; purché la destinazione residenziale sia dimostrabile come esistente alla
data di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un notevole miglioramento igienico e mantenere inalterata
la destinazione dei vani.
Sono comunque ammessi tutti gli interventi autorizzati dalla competente Soprintendenza ai Monumenti.
In particolare:
i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione delle linee di imposta, adottando strutture
analoghe e medesimi materiali.
E' consentita l'aggregazione di immobili adiacenti per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici, tipologici e
strutturali degli edifici singoli in questione.
E' consentito l'inserimento di scale secondarie e impianti tecnologici senza alterazioni del profilo altimetrico originario.
Sono vietate le tinteggiature esterne lavabili, plastiche e simili.
I porticati, le aperture dei fienili, ecc. e in genere i vuoti fra pilastro e pilastro possono essere chiusi mediante finestrature, nel
rispetto delle forme di contorno.
In via eccezionale è consentita l'apertura di finestre e porte sulle pareti cieche.
E' consentita l'apertura di finestre e porte sulle pareti cieche.
E' consentita la suddivisione in più unità immobiliari, nel rispetto della struttura e tipologia caratteristica e secondo la possibilità di
accesso.
Sono consentiti i soppalchi in strutture d'appoggio in legno o in ferro.
Modalità intervento:
autorizzazione e concessione edilizia diretta, subordinata a nulla osta se richiesti dalla legge.
Funzioni ammesse:
Residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziarie in genere e servizi.
CENTRO STORICO - GP3
Edifici che presentano valori storici, architettonici, ambientali di cui interessa la conservazione anche in parte delle strutture e degli
elementi costruttivi interni ed esterni aventi valori originali.
Modi di intervento:
manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro, di ristrutturazione delle parti interne ed eventualmente esterne prive di valore
architettonico e comunque tendenti al ripristino dei valori originari, di pregio, secondo la definizione dell'art. 31 della L.S. 457/78.
Sono comunque da conservare gli allineamenti sui fronti strada, le linee di gronda e il profilo altimetrico del complesso originario.
In particolare è prescritta la ricomposizione dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne.
I solai possono essere sostituiti con medesimi materiali degli esistenti e sono ammesse variazioni di quote compatibili con l'impianto
volumetrico esistente.
Per le opere di risanamento e di ristrutturazione i volumi edilizi non debbono superare quelli preesistenti relativi all'originaria
costruzione di valore architettonico, fatto salvo l'inserimento di volumi tecnici.
E' fatto obbligo per l'esecuzione delle opere previste, di un uso dei materiali che non contrastino con l'originario valore architettonico
e ambientale dell'edificio.
Nell'ambito dei volumi esistenti è possibile usare altezze residenziali fino a m. 2.30. Nei casi di vani con soffitto inclinato è consentita
un'altezza di m. 1.80 all'imposta con una media di m. 2.30; purché la destinazione residenziale sia dimostrabile come esistente alla
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Norme Tecniche di Attuazione
data di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un notevole miglioramento igienico e mantenere inalterata
la destinazione dei vani.
Funzioni ammesse:
residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziarie in genere e servizi.
CENTRO STORICO - GP4
Edifici la cui impostazione originaria, ancora leggibile, pur se trasformata o se compromessa nel tempo, ne impone la conservazione
dell'impianto nel contesto del tessuto e per particolari allineamenti.
Modalità di intervento:
manutenzione ordinaria e straordinaria restauro e ristrutturazione ai sensi dell'art. 31 della L.S. 457/78.
Sono consentiti ampliamenti secondo le tavole di P.R.G.
Nelle sopraelevazioni è consentita una equilibrata variazione del dimensionamento della finestratura.
Modalità di intervento:
Autorizzazione o concessione edilizia diretta.
E' ammessa la demolizione e la ricostruzione per le parti non originarie o staticamente o igienicamente compromesse.
Fatti salvi gli ampliamenti previsti dalle tavole di P.R.G., i volumi costruibili non devono superare quelli esistenti.
Per essi sono ammessi leggere variazioni di altezza compatibili con l'impostazione dell'edificio originario.
Le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti.
Nella ricostruzione è da tener conto della conservazione o di una conveniente ridefinizione degli allineamenti secondo le indicazioni
del P.R.G.
Per le nuove costruzioni e le ricostruzioni le altezze dei locali non potranno essere inferiori a quelle previste, di legge.
Nell'ambito dei volumi esistenti è possibile usare altezze residenziali fino a m. 2.30. Nel caso di vani con soffitto inclinato è
consentita un'altezza di m. 1.80 all'imposta con una media di m. 2.30; purché la destinazione residenziale sia dimostrabile come
esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un notevole miglioramento igienico e
mantenere inalterata la destinazione dei vani.
Funzioni ammesse:
residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziarie in genere e servizi.
CENTRO STORICO - GP5/1
Costruzioni di nessun valore.
Modalità di intervento:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione ai sensi dell'art. 31 della L.S. 457/78.
Sono consentiti ampliamenti secondo le tavole di P.R.G. Sono consentiti inoltre: la demolizione, la ricostruzione.
Modalità di intervento:
Autorizzazione o concessione edilizia.
Nell'ambito dei volumi esistenti, con esclusione di demolizione e ricostruzione, è possibile usare altezze residenziali fino a m. 2.30.
Nel caso di vani con soffitto inclinato è consentita un'altezza di m. 1.80 all'imposta con una media di m. 2.30; purché la destinazione
residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un
notevole miglioramento igienico e mantenere inalterata la destinazione dei vani.
Fatti salvi gli ampliamenti previsti dalle tavole di P.R.G.i volumi costruibili non devono superare quelli esistenti, per essi sono
ammesse leggere variazioni di altezza compatibili con l'impostazione dell'edificio originario.
Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intecorrenti fra i volumi edificati preesistenti.
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Norme Tecniche di Attuazione
Nella ricostruzione è da tener conto della conservazione o di una conveniente ridefinizione degli allineamenti secondo le indicazioni
di P.R.G.
Funzioni ammesse:
Residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziarie in genere e servizi.
CENTRO STORICO - GP5/2
Modi di intervento:
E' sempre ammessa la manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 31 della L.S. 457/78 e la ristrutturazione urbanistica.
Sono consentiti inoltre l'abbattimento e la sostituzione, anche con accorpamento di volumi, secondo le previsioni delle tavole di
P.R.G. e/o:
-
secondo un progetto con indicazioni planivolumetriche relativamente a tutti gli edifici che interessano l'immediato intorno;
-
su area pertinente di proprietà;
-
nel rispetto delle distanze minime di legge;
-
nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti o previsti dalle tavole di P.R.G.
Le nuove costruzioni non potranno superare i 2 piani e m. 6.50 di altezza e andranno rispettate le altezze dei vani, secondo il loro
uso, previste dal R.E.
Modalità di intervento Autorizzazione o concessione edilizia.
Funzioni ammesse:
Residenza; artigianato non molesto, compatibile; attività terziarie in genere e servizi.
ART. 33 - ZONA "B" COMPLETAMENTO EDILIZIO
Trattasi di zone occupate totalmente o parzialmente da edilizia esistente, site al di fuori del Centro Storico.
La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici isolati o binati a schiera.
Qualora esistano fabbricati in confine è ammessa l'edificazione in aderenza.
Nei casi di lotti già edificati anche parzialmente alla data di adozione del P.R.G., al volume massimo ammissibile che risulta
dall'indice di edificabilità fondiaria di Piano, andrà detratto il volume esistente.
Qual'ora quest'ultimo, superasse il volume massimo ammissibile dato dall'indice di edificabilità fondiaria di Piano, è consentito
l'utilizzo del solo volume esistente alla data di adozione del P.R.G.; è ammessa anche la demolizione e ricostruzione in loco di egual
volume.
La capacità edificatoria dei singoli lotti inedificati (liberi), è regolata dalla tabella stereometrica di P.R.G.
Sono consentiti interventi per la formazione di funzioni compatibili con la residenza e/o servizio ad esse quali: uffici, negozi, locali di
ritrovo, ristoranti, alberghi, attività artigianali di servizio non moleste e che non rechino pregiudizio all'igiene e al decoro, nel rispetto
dell'art. 41 del P.T.R.C.
Le funzioni commerciali e direzionali complementari alla residenza sono consentite sino ad un massimo del 30% della superficie
lorda realizzabile o realizzata complessiva su più piani.
Il conteggio delle superfici va effettuato al lordo delle murature e con l'esclusione del vano scala, ascensore, androni, porticati aperti
d'uso pubblico e vani accessori (cantine-garage- soffìtte).
Dette funzioni potranno essere collocate al piano terra e al piano 1°.
Sono escluse le attività che a giudizio del Sindaco e su parere conforme della Commissione
Edilizia risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
Nei nuovi edifici devono essere ricavati parcheggi secondo le dimensioni e i modi indicati all'art. 2, secondo comma, della L.
122/1989.
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Norme Tecniche di Attuazione
In assenza di allacciamenti alle opere di urbanizzazione esistenti, il richiedente la domanda di concessione, dovrà presentare il
progetto esecutivo inerente le opere di urbanizzazione da allacciare alla rete pubblica, secondo lo schema predisposto dal Comune.
Si dà atto che ai fini degli oneri di urbanizzazione, queste zone sono da considerare C1 ai sensi dell'art. 24 della L.R. 61/85.
ZONA "B"
COMPLETAMENTO EDILIZIO
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
1,5 mc/mq
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
----------------------------
RAPPORTO DI COPERTURA
30%
MASSIMO
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
2
ALTEZZA MASSIMA DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
n°
495
modifiche
e
ed
integrazioni ;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
70%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
30%
CAVEDI
esclusi
CORTILI CHIUSI
esclusi
(*) mt.5,00 (art. 28)
ART. 34 - ZONA "C1/A" - SPECIALE - RESIDENZIALE LOC. CORTE
Trattasi di agglomerati abitativi al di fuori del centro edificato e non aventi le caratteristiche di abitazioni rurali.
Essendo l'area priva delle principali opere di urbanizzazione primaria,sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a-b dell'art.31
L.457/78.
Le possibilità edificatorie nell'area per il completamento degli edifici, saranno ammesse, previa presentazione di un Piano
Attuativo, con valenze ambientali, che preveda il completamento delle reti viarie comprensive delle principali opere di
urbanizzazione , la dotazione minima delle aree a standards primario di cui all'art. 25 della L.R.61/85 e successive modifiche ed
integrazioni.
L'intervento dovrà essere unitario e comprendere l'intero ambito delimitato dalla cartografia di P.R.G.
19
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Detto Piano attuativo dovrà contenere una convenzione con l'obbligo di cessione o vincolo di uso pubblico della rete viaria e delle
aree a standard primario al Comune.
Gli indici stereometrici indicati nella tabella allegata vanno applicati sull'area C1 Speciale per
consentire gli interventi di adeguamento sulla volumetria esistente.
ZONA "C1/A" SPECIALE-LOC. CORTE
RESIDENZIALE
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
0.80 mc/mq
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
---------------------
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
30%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
2
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R. 16/2/92 n° 495 e
successive modifiche ed
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
70%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
30%
CAVEDI
esclusi
CORTILI CHIUSI
esclusi
(*) mt. 10,00 per strade di tipo "C
mt. 5,00 per strade di tipo "F'
ART. 35 - ZONA "C1/B" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO -LOC. BELLAVISTA
Trattasi di agglomerati abitativi realizzati al rustico al di fuori del centro edificato e non aventi le caratteristiche di abitazioni rurali.
In tale zona , il completamento degli edifici , è subordinato alla redazione di un Piano Attuativo con valenze ambientali che preveda
la realizzazione delle reti viarie comprensive delle principali opere di urbanizzazione e la dotazione minima di standards primario di
cui all'art.25 della L.R.61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
La cubatura massima ammessa è quella risultante dalla sommatoria delle cubature esistenti alla data di adozione del P.R.G.(mc.
2361).
20
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Sull'esistente , fino ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della dotazione di standards di cui sopra ,
sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a – b dell'art.31 L.457/78.
Dopo l'approvazione del piano attuativo e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria , saranno ammessi gli interventi
di cui alle lettere a-b-c-d- dell’art.31 L.457/78,nonchè la demolizione e ricostruzione di egual volume.
La sola tipologia ammessa è quella degli edifici isolati.
Non è ammessa la costruzione in aderenza.
ZONA " C1/B " SPECIALE - LOC. BELLAVISTA
RESIDENZIALE AD USO TURISTICO
INDICE DI EDIFICABILITÀ* FONDIARIA
Volume esistente
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
----------------------
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
25%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
1
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
5,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
n°
495
modifiche
e
ed
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
70%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
30%
CAVEDI
NO
CORTILI CHIUSI
NO
(*) mt. 10,00 per strade di tipo "C"
mt. 5,00 per strade di tipo T
ART. 36 - ZONA "C1/C" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO LOC.BETTOLA DEL PIAN.
Trattasi di agglomerati abitativi realizzati al rustico al di fuori del centro edificato e non aventi le caratteristiche di abitazioni rurali.
In tale zona , il completamento degli edifici , è subordinato alla redazione di un Piano Attuativo con valenze ambientali che preveda
la realizzazione delle reti viarie comprensive delle principali opere di urbanizzazione e la dotazione minima di standards primario di
cui all'art.25 della L.R.61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
La cubatura massima ammessa è quella risultante dalla sommatoria delle cubature esistenti alla data di adozione del P.R.G. (mc.
1821).
21
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Sull'esistente, fino ad avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della dotazione di standards di cui sopra,
sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a – b dell’art .31 L.457/78.
Dopo l'approvazione del piano attuativo e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, saranno ammessi gli interventi
di cui alle lettere a - b - c - d - dell'art.31 L.457/78, nonché la demolizione e ricostruzione di egual volume.
La sola tipologia ammessa è quella degli edifici isolati.
Non è ammessa la costruzione in aderenza.
ZONA “C1/C” SPECIALE-LOC. BETTOLA DEL PIAN
RESIDENZIALE AD USO TURISTICO
INDICE DI EDIFICABILITÀ* FONDIARIA
Volume esistente
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
-------------
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
25%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
1
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
5,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
n°
495
modifiche
e
ed
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
70%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
30%
CAVEDI
Esclusi
CORTILI CHIUSI
Esclusi
(*) mt. 10,00 per strade di tipo "C"
mt. 5,00 per strade di tipo "F"
ART. 37 - ZONA "C1/D" SPECIALE - RESIDENZIALE AD USO TURISTICO -LOC. MONTE ALTO - VILLAGGIO PURIELLO
Trattasi di agglomerati abitativi realizzati al di fuori del centro edificato e non aventi le caratteristiche di abitazioni rurali.
In tale zona, è consentito solo l'intervento sugli edifici esistenti e lo stesso è subordinato alla redazione di un piano attuativo che
preveda il completamento delle reti viarie esistenti mediante la realizzazione delle principali opere di urbanizzazione.
L'intervento dovrà essere unitario e comprendere l'intero ambito delimitato dalla cartografia di P.R.G. all'interno del quale dovranno
essere ricavati gli standards di urbanizzazione primaria di cui all'art. 25 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni.
22
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Dopo l'approvazione del Piano Attuativo ed il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, saranno ammessi gli interventi
di cui alle lettere a - b - c - d - dell'art. 31 L. 457/78, nonché la demolizione e ricostruzione di egual volume.
La tipologia insediativa ammessa è quella degli edifici isolati o binati a schiera.
Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione del Piano Attuativo sarà subordinato alla stipula di una convenzione con il Comune
per la cessione o vincolo d'uso pubblico della rete viaria e delle opere di urbanizzazione primaria.
Fino all'approvazione del piano attuativo e della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,saranno ammessi gli interventi
di cui alle lettere a - b dell'art. 31 L. 457/78.
Ferma restando la necessità dell'approvazione di un Piano Attuativo per qualunque intervento,ad eccezione di quelli previsti
nelle lettere a - b dell'art. 31 L. 457/78, considerato che alla data di adozione del P.R.G. all'interno dell'ambito di intervento Cl/D/2 vi
sono edifici ed aree di proprietà di un Istituto Religioso ed esse sono adibite alla riabilitazione dei portatori di handicap, in detto
ambito, comunque previo strumento attuativo sarà ammessa una cubatura massima pari a 1,5 mc./mq. fondiario, comprensiva del
volume
esistente
e previa convenzione con la pubblica Amministrazione che stabilisca le modalità d'uso e di utilizzo
dell'intervento proposto.
ZONA "C1/D" SPECIALE-LOC. MONTE ALTO
VILLAGGIO PURIELLO
RESIDENZIALE AD USO TURISTICO
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
Volume esistente
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
25%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
2
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
70%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
30%
CAVEDI
Esclusi
CORTILI CHIUSI
Esclusi
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C"
mt. 5,00 per strade tipo "F"
23
n°
495
modifiche
e
ed
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
ART. 38 - ZONA "C2" ESPANSIONE RESIDENZIALE
Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi.
L'edificazione è subordinata all'esistenza di un Piano di Lottizzazione convenzionato o di un Piano Particolareggiato di Esecuzione.
La tipologia edilizia ammessa è quella degli edifici singoli o binati a schiera.
Il P.R.G. indica due tipi di zona C, una perimetrata da tratteggio dove gli interventi sono da attuarsi in base al piano attuativo già
convenzionato, l'altra senza perimetrazione dove gli interventi sono subordinati all'esistenza di un Piano di Lottizzazione
convenzionato o di un piano Particolareggiato.
Per l'area C2 già regolamentata da strumento attuativo convenzionato, alla scadenza del P. di L., si applicano gli stessi indici
stereometrici in base ai quali è stato redatto il P. di L. stesso.
ZONA "C2"
ESPANSIONE RESIDENZIALE
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
Trattasi di zona con piano attuativo Attuativo
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
approvato e convenzionato
Per le disposizioni edificatorie, si Demanda alla
normativa in vigore
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
ALTEZZA
MASSIMA
2
DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
MINIMO
495
modifiche
e
ed
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
n°
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
80%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
20%
CAVEDI
CORTILI CHIUSI
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C"
mt. 5,00 per strade tipo "F"
ZONA " C2"
ESPANSIONE RESIDENZIALE DI PROGETTO
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
1.20 Trattasi di zone da assoggettare a piano
attuativo
24
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
25%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
2
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
MINIMO
495
modifiche
e
ed
integrazioni;(*)
5,00
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
n°
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
80%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
20%
CAVEDI
Esclusi
CORTILI CHIUSI
Esclusi
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C"
mt. 5,00 per strade tipo "F"
ART. 39 - ZONE "E" - AGRICOLE
Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi edilizi, urbanistici, sull'ambiente e sul paesaggio, sono regolate
dalla L.R. 24/1985 e dalle norme tecniche di attuazione nel caso queste siano più restrittive.
La suddivisione della ZTO "E" viene attuata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 24/85, ripartendo il territorio
agricolo nelle seguenti sottozone:
- Sottozona E/1
Aree caratterizzate da una produzione tipica o specializzata;
- Sottozona E/2
Aree di primaria importanza per la funzione agricolo- produttiva;
- Sottozona E/3
Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario,
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per
scopi residenziali;
Nelle sottozone così individuate sono ammessi soltanto gli interventi consentiti dall'art. 11 della L.R. 24/1985, secondo le definizioni
contenute nell'art. 2 della stessa legge. Per le aggregazioni edilizie, gli edifici e i manufatti individuati ai sensi dell'art. 10 della L.R.
24/85, che presentano caratteristiche di beni culturali, sono individuati in appositi elaborati di rilevazione e progettuali del Piano, gli
interventi ammessi.
DESTINAZIONI D'USO
25
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Nelle zone agricole si possono insediare esclusivamente gli edifici e le attività successivamente elencate, secondo le norme
previste nei successivi articoli:
a) Case di abitazione per la conduzione del fondo e per attività agrituristiche;
b) Annessi rustici come silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la
prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli; allevamenti civili (stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri, maneggi, ecc.).
e) Allevamenti produttivi ai sensi del Dgr 7949/89.
d)Infrastrutture tecniche di difesa del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili.
e)Impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili.
f)
Sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, di cui rispettivamente al D.M, 05.09.1994. salvo le
attività ivi elencate ma espressamente richiamate ai punti precedenti, le cave ed industrie estrattive, le discariche, i depositi di
materiali, gli impianti di depurazione ecc..
Eventuali altre destinazioni sono disciplinate dai successivi articoli, con riferimento a specifiche categorie di edifici.
Per la definizione di allevamento civile e produttivo si utilizza il disposto del Dgr 22 dicembre 1989, n° 7949.
Modalità di intervento
Nelle zone suddette il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto.
Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento, secondo le norme previste dall'art. 3 della
L.R. 24/2985, potranno essere conteggiate anche le aree che il P.R.G. classifica di rispetto dei corsi d'acqua, stradale e cimiteriale.
Gli edifici rurali esistenti sono considerati di pertinenza funzionale del fondo ai sensi dell'art. 817 del Codice civile; l'onere del
mantenimento di tale vincolo dovrà essere assunto da parte del richiedente la concessione edilizia con atto d'obbligo trascritto a
favore del Comune, a carico sia dell'edificio residenziale che del fondo di pertinenza, ai sensi dell'art. 2644 e segg. dello stesso
Codice Civile.
Categorie di intervento
CASE DI ABITAZIONE
Nuove costruzioni.
L'edificazione di nuovi immobili abitativi è disciplinata dall'art. 3 della L.R. 24/85 e deve essere compresa negli aggregati abitativi
eventualmente esistenti sul fondo.
Ove l'azienda agricola sia dotata di più edifici in posizione tale da non configurare un aggregato abitativo, le nuove costruzioni
abitative dovranno essere ubicate nei pressi o comunque nei punti più vicini ai nuclei e centri rurali, possibilmente nelle vicinanze
dell'eventuale preesistente casa di abitazione e comunque in una riproposizione delle tipologie a corte secondo quanto indicato nel
precedente paragrafo delle norme attuative per l'edificazione in zona agricola.
Gli edifici destinati a case di abitazione devono rispettare i seguenti parametri:
Altezza massima ml. 9,00 a valle. Nel caso di costruzioni in aderenza a edifici preesistenti di altezza maggiore, la nuova costruzione
può raggiungere l'altezza dell'edificio esistente; se l'altezza di quest'ultimo è minore, l'edificio prevenuto può raggiungere l'altezza
qui stabilita. Distanze dai confini di proprietà ml. 5; da edifici preesistenti ml. 10, oppure in aderenza; da stalle di altre proprietà ml.
30; nel caso di allevamenti intensivi valgono le norme del Dgr. 27949/89.
Qualora il nuovo edificio abitativo sorga nei pressi di edifici di diversa altezza, possono essere autorizzate altezze conformi alla
preesistenza su parere favorevole della Cec.
Ampliamenti:
Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono disciplinati dagli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85.
ANNESSI RUSTICI
Nuove costruzioni
26
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
La costruzione di annessi rustici è disciplinata dall'art. 6 della L.R. 24/85.
I nuovi annessi rustici dovranno essere costruiti possibilmente entro l'ambito dell’aggregato abitativo" dell'azienda di cui sono
pertinenza; dovranno avere l'altezza massima inferiore a ,00 ml. a valle ed in ogni caso non dovranno superare l'altezza degli edifici
esistenti, se inferiore a tale valore.
Sono concesse altezze maggiori di quelle di cui al comma precedente nel caso i cui esse risultino indispensabili per l'introduzione di
tecnologie finalizzate a una migliore conduzione aziendale; l'indispensabilità è certificata da idonea documentazione tecnica che
illustri le caratteristiche tecniche del manufatto in relazione alla dimensione dell'azienda e/o alle colture e alle tecniche colturali e di
allevamento praticate.
II rilascio della concessione edilizia per la costruzione di annessi rustici è subordinato alla trascrizione del vincolo di pertinenza
aziendale dell'annesso con il fondo rustico, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24/85.
Alla richiesta di concessione edilizia deve essere allegata una relazione agronomica che illustri la convenienza tecnico economica
dell'intervento.
Ampliamenti:
l'ampliamento di annessi rustici segue le stesse norme previste per la nuova edificazione.
Allevamenti produttivi
L'impianto di allevamenti produttivi (già denominati intensivi) è subordinata al rispetto delle
norme definite dall'art. 6 della stessa L.R. 24/85 e del Dgr. 7949/89; lo stesso Dgr. Regola altresì la minima distanza dalle sorgenti.
Gli elaborati progettuali previsti nelle presenti norme dovranno essere completati con la documentazione citata nel citato Dgr e
integrati con la documentazione delle misure previste per prevenire e comunque mitigare l'inquinamento entro i limiti previsti dalle
vigenti leggi.
In caso di distribuzione agronomica delle deiezioni prodotte, dovrà essere rispettato quanto dalla D.G.R. 26 giugno 1992 n. 3733,
e ogni modifica del fondo destinatario dello spargimento deve essere comunicato all'ufficio comunale competente.
Qualora, in relazione alla consistenza del singolo intervento ed alle risultanze degli elaborati di cui al primo comma, la CEC
ritenesse necessari altri accertamenti e verifiche (specie in ordine alle caratteristiche dei suoi destinatari dello spargimento) gli stessi
saranno chiesti dal Sindaco alla ditta istante.
La distanza tra residenze civili concentrate o sparse e insediamenti zootecnici è reciproca; ciò comporta che esse debbono essere
rispettate sia per quanto riguarda la distanza di nuovi insediamenti zootecnici dalle residenze esistenti che quella di nuove
residenze da insediamenti zootecnici in atto.
Agli allevamenti intensivi a .................................... esistenti è preclusa ogni futura possibilità di ampliamento.
CONCIMAIE
Ogni stalla deve essere dotata di idonea concimaia, salvo diversa disposizione da parte della competente Unità Locale Socio
Sanitaria e degli Enti pertinenti in materia, qualora venga previsto lo smaltimento dei rifiuti e dei liquami tramite spargimento. La
concimaia dovrà avere le seguenti distanze:
- confini
ml. 20
- strade
ml. 20
- zone abitate (A - B - C)
ml. 100
- contrade rurali
ml. 30
- abitazioni sparse non di proprietà
ml. 30
- abitazioni di proprietà
ml. 10
- stalle e allevamenti intensivi
ml. 5
* o altra distanza, con parere positivo della competente Unità Locale Socio Sanitaria.
27
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
ZONE AGRICOLE - E/1
Comprendono aree caratterizzate da una produzione agricola e agro-silvo-pastorale tipica o specializzata.
CASE DI ABITAZIONE
Per l'edilizia esistente sono sempre ammessi gli interventi di cui alla lettera a), b), e), d) dell'art. 31 della L.S. 457/78.
La possibilità edificatoria consentita dal quarto comma dell'art. 11 della L.R. 24/85 può essere utilizzato soltanto su approvazione
consiliare di una relazione socio-economica, che dimostri la necessità dell'intervento per la "famiglia rurale" (come definita ai sensi
dell'art. 2 L.R.
24/85) il volume ammesso ammonta ad un massimo di 20 mc. per ettaro del fondo rustico, fermo il limite massimo di mc. 800
previsto nell'art. 4 della citata L.R. 24/85.
ANNESSI RUSTICI
Valgono le norme di cui al paragrafo relativo alla categoria di intervento della parte Normativa per le zone agricole, fatta eccezione
del rapporto di copertura che viene ridotto ad un massimo di superficie lorda pari al 2,5% del fondo rustico.
ZONE AGRICOLE - E/1 SPECIALE - RISPETTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO
Trattasi di zona prevalentemente boscata di particolare valore ambientale e paesaggistico nella quale è collocato il complesso
monumentale della chiesa di S. Moro.
Tale zona, appositamente identificata negli elaborati di P.R.G., è inedificabile.
Vengono esclusi anche gli interventi ammessi per la sottozona E1 (nella quale ricade) di cui
agli art.4,6 e 7 della L.R. 24/85.
ZONE AGRICOLE - E/2
Comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, l'elevato valore della cultura viticola, anche in
relazione alla composizione e localizzazione dei terreni, pure se caratterizzato da un certo frazionamento fondiario.
CASE DI ABITAZIONE
Sono ammesse nuove costruzioni secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 della L.R. 24/1985 "... in aree contigue ad edifici
preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscono la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo...".
ANNESSI RUSTICI
E' ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti civili, secondo le norme dell'art. 6
della L.R. 24/1985, con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la realizzazione di nuovi annessi rustici dovrà avvenire per quanto possibile in aderenza ad edifici già esistenti;
- per le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelli esistenti vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
a) il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di
annessi rustici in queste aree è uguale a quello massimo previsto dall'art. 6 della citata L.R. 24/1985;
b) le distanze in vigore sono: Per gli annessi rustici:
distanze dai confini di proprietà non inferiori a 5 m.;
distanze dai fabbricati non inferiori a 10 m.;
Per gli allevamenti civili:
distanze dai confini di proprietà non inferiori a 10 m.;
distanze dagli edifici residenziali extra proprietà non inferiore a 50 m;
distanza dagli edifici residenziali di proprietà non inferiore a 10 m. riducibili a 5 m. se tra residenza e stalla sia interposto un
corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero di animali.
28
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
L'altezza massima è fissata in m. 7.50 a valle oppure in allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore; in ogni
caso, non dovrà superare l'altezza degli edifici di interesse storico-ambientale presenti nell'aggregato abitativo.
ALLEVAMENTI INTENSIVI
E' ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici produttivi con le norme ed i
limiti previsti dall'art. 6 della L.R. 24/1985, e dal Dgr 7949/89 dalla presente normativa.
ZONE AGRICOLE - E/3
Comprendono le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi
agricolo-produttivi e per altre destinazioni.
CASE DI ABITAZIONE
All'interno delle sottozone E3 sono consentiti gli interventi di cui agli art. 3,4,5,6 e 7 della L.R. 24/85, nel rispetto delle presenti
norme:
- la nuova edificazione dovrà avvenire, per quanto possibile inserita all'interno dell'aggregato abitativo come definito all'art. 2 della
legge citata;
-dovrà essere conseguente per orientamento, dimensioni, caratteristiche e tipologia edilizia a quella di manufatti di
interesse
ambientale limitrofi.
A questo fine il Sindaco, sentite la C.E.C., può imporre il rispetto di allineamenti, di limiti d'altezza e di distanze dai confini, in
parziale deroga dalle presenti norme.
ANNESSI RUSTICI
E' ammessa la costruzione di annessi rustici ed allevamenti civili, secondo le norme dell'art. 6 della L.R. 24/1985, con le seguenti
ulteriori prescrizioni:
- la realizzazione di nuovi annessi rustici dovrà avvenire per quanto possibile all'interno dell'aggregato abitativo come definito
dall'art. 2 della legge citata, in aderenza ad edifici già esistenti.
- per le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
- il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di annessi rustici in queste aree è uguale a quello massimo previsto dall'art.
6 della citata L.R. 24/1985.
- le distanze in vigore per gli allevamenti civili, sono: distanza dai fabbricati non
inferiori a 10 m.; distanze dai confini di proprietà non inferiori a 25 m.;
distanze dagli edifici residenziali compresi nella proprietà non inferiore a 10 m. che possono essere ridotti a 5 m. se tra residenza e
stalla è interposto un corpo di fabbrica non adibito a residenza o a ricovero animali;
distanze dagli edifici residenziali extra proprietà non inferiore a 50 m. L'altezza massima è fissata in m. 7,50 fuori terra, oppure in
allineamento verticale con gli edifici esistenti se di altezza superiore; in ogni caso non dovrà superare l'altezza degli edifici di
interesse storico-ambientale presenti nell'aggregato abitativo.
ALLEVAMENTI INTENSIVI
E' ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici produttivi con le norme ed i
limiti previsti dall'art. 6 della L.R. 24/1985, e dal Dgr 7949/89 e dalla presente normativa.
NORME PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
Ogni edificazione ammessa in zona agricola deve essere in armonia con la tipologia e le forme tradizionali, locali dell'edilizia rurale.
In particolare l'edificazione in zona agricola di nuovi complessi, o di edifici per i quali è prevedibile nel tempo l'affiancamento di
costruzioni relative alla conduzione del fondo di pertinenza, deve, per quanto possibile individuare un conveniente spazio libero,
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Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
definibile a corte, all'intorno del quale ubicare compositivamente, a seconda delle reciproche interdipendenze e delle opportune
vicinanze, i singoli volumi previsti, fatte salve le distanze d'ordine igienico o di sicurezza prescritte dalle normative vigenti.
La riproposizione di una tipologia compositiva a corte è indicata dal P.R.G. come direttiva per una impostazione degli organismi
rurali nell'ambito di una spazialità definita, in contrapposizione ad una disorganica proposizione di singoli edifici sparsi,
difficilmente relazionatali con l'ambiente circostante.
La perimetrazione delle aree di pertinenza dei nuovi edifici o complessi potranno essere definite con siepi e/o piantumazioni d'alto
fusto; con reti metalliche anche installate su murature nelle dimensioni previste dal R.E., con murature intonacate, anche per
rivestimento in pietra; o in conglomerato cementizio misto con pietra gettata in opera, ove la quantità e posizione del pietrame nel
getto caratterizzi il colore del manufatto.
Eguali indicazioni sono prescritte per murature di contenimento, da realizzare, ove possibile secondo i magisteri tradizionali.
Per la costruzione è ammesso l'uso dell'acciaio e di calcestruzzo a vista, se utilizzati in termini di una corretta espressione
architettonica.
I serramenti esterni saranno in legno.
Le essenze arboree d'alto fusto, proprie di ogni insediamento, nelle pertinenze delle aree di sedime degli edifici, dovranno essere
mantenute e protette.
Nuove piantagioni saranno conseguenti alla scelta di essenze tradizionali locali.
Per gli edifici sottoposti a restauro, perchè indicati dal P.R.G. di particolare valore culturale, non sono ammessi tagli nelle strutture
del tetto o realizzazione di balconi o terrazzi.
Eventuali interventi per l'adeguamento dei rapporti aereo- illuminanti potranno essere attuati
mediante realizzazione di lucernari inseriti nell'andamento della falda del tetto.
E' prescritta la conservazione di tutti i manufatti caratteristici originali, anche esterni, quali
ringhiere, cancelli, murature di recinzione o di contenimento, ecc.
EDIFICI, CORTI E MANUFATTI DI ANTICA ORIGINE E DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE IN ZONA AGRICOLA.
II P.R.G. individua in zona agricola edifici e aggregazioni edilizie di particolare valore storico, architettonico e ambientale ai sensi
dell'art. 10 della L.R. 24/85 prescrivendone gli interventi ammessi, la cui attuazione è suscettibile delle provvidenze previste dalle
leggi regionali per l'edilizia rurale.
Gli interventi ammessi sono rivolti al ripristino e all'adeguamento funzionale, in rapporto alla destinazione d'uso delle singole
costruzioni e dei complessi, nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche originali.
Modi d'intervento
Per la presentazione dei progetti è richiesta la produzione di una relazione, schematica nei casi più semplici, storico-critica e tecnica
dell'edificio interessato nell'ambito della "corte" di appartenenza o dell'intero nucleo per le progettazioni unitarie, che evidenzi
l'impianto originario e le successive trasformazioni, i materiali costruttivi e l'uso in atto, corredate di una documentazione fotografica
particolareggiata, anche della piantumazione d'alto fusto delle aree di pertinenza.
Nell'ambito delle "corti", eventuali nuovi volumi, in sostituzione delle preesistenze, possono insediarsi sull'area del sedime degli
edifici insediati di possibile sostituzione edilizia. E ancora nelle stesse "corti" o sulle aree classificate a verde non edificabile quando
siano appositamente indicati i posizionamenti ammessi sulla grafia di progetto delle schede.
I nuovi volumi dovranno aggregarsi correttamente con l'impianto rurale esistente.
E' sempre ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le definizioni dell'art. 31 della L.S. 457/78.
In particolare le schede relative agli edifici sparsi e alle "corti" in zona agricola indicano gli interventi ammessi, immobile per
immobile.
30
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
Essi sono: il restauro e la ristrutturazione, così come definiti al sopraccitato art. 31 della L.S. 457/78; in sostituzione edilizia che, oltre
al restauro e alla ristrutturazione ammette la demolizione e la ricostruzione tipologicamente coerente con gli organismi edilizi
esistenti, in composizione unitaria con l'insieme.
Gli immobili per i quali è prevista la sostituzione edilizia possono essere sostituiti con altri diversi anche mediante l'adeguamento
volumetrico eventualmente necessario per una migliore integrazione con l'esistente.
Di norma la volumetria ammissibile è però quella afferente agli immobili per i quali è consentita la sostituzione, anche come
sommatoria di trasposizione dei volumi.
Ogni intervento deve rispettare le norme previste dal P.R.G. per l'Edificazione in Zona Agricola.
Le aree classificate a corte sono inedificabili, fatto salvo quanto previsto nelle successive modalità d'intervento.
Le aree classificate a verde sono inedificabili, fatto salvo quanto previsto nelle successive modalità d'intervento e sono utilizzabili per
le colture agricole, a parco, giardino o orto e in esse, compatibilmente con la tutela ambientale.
Le aree classificate a verde di tutela, se utilizzate per colture agricole, valgono ai fini della potenzialità edificatoria del fondo rustico
di appartenenza ai sensi della L.R. 24/85.
Per rispettare lo stato di fatto è ammessa un'altezza minima dei vani abitabili di m. 2.30, purché la destinazione residenziale sia
dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme; l'intervento deve apportare un notevole
miglioramento igienico e mantenere inalterata la destinazione dei vani.
Sono ammessi interventi singoli nell'ambito della stessa "corte".
Modalità di intervento:
Autorizzazione o concessione edilizia diretta.
Nel caso di interventi di sostituzione edilizia con variazione di volumi la concessione edilizia
è subordinata all'approvazione di un progetto planivolumetrico riguardante tutti gli edifici che
interessano "la corte".
Per le costruzioni e i complessi esistenti in zone agricole, non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo, sono ammesse le
destinazioni d'uso previste dalla normativa del P.R.G. per le zone E - agricole.
ZONA "E"
RURALE
INDICE DI EDIFICABILITÀ* FONDIARIA
L.R. n° 24/85
Art. 3
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
L.R. n° 24/85
Art. 3
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
ALTEZZA
MASSIMA
2
DEI
9,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
31
n°
modifiche
495
e
ed
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
Agricoltura
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
----------------------
CAVEDI
Esclusi
CORTILI CHIUSI
Esclusi
COSTRUZIONI IN ADERENZA
Ammesse
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C"
mt. 5,00 per strade tipo "F"
ART. 40 - ZONA "F1" ATTEZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Sono parti del territorio comunale destinate ad ospitare attrezzature pubbliche o di pubblico interesse: culturali, sociali, ricreative,
sanitarie, civiche, assistenziali e religiose, uffici pubblici, impianti sportivi e fabbricati per centrali telefoniche.
La realizzazione delle opere ammesse in tali zone deve formare oggetto di particolare studio per divenire elemento qualificante del
tessuto urbano in sede di progettazione, si dovrà tener conto, dei collegamenti pedonali e dell'ubicazione dei parcheggi.
L'attuazione in dette aree avviene per interventi diretti secondo i parametri riportati nella tabella degli indici stereometrici e/o per
piani particolareggiati quando l'amministrazione lo ritinga opportuno in conseguenza alle caratteristiche ed alla collocazione di
particolare
interesse degli ambiti oggetto di intervento.
Sono ammesse le abitazioni per il personale di custodia.
E' ammessa la deroga alle prescrizioni ed agli indici stereometrici soltanto per interventi che derivino da programmi (P.P. o Progetti
Esecutivi) d'iniziativa di Enti Pubblici.
1) Altezze maggiori sono consentite solo per particolari e documentate esigenze.
2) E' consentita l'edificazione in aderenza sul confine. Per le sopraelevazioni sono ammesse le edificazioni in corrispondenza delle
murature preesistenti fatte salve le distanze tra i fabbricati.
ZONA " F1 "
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
2 mc/mq
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
50%
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
2
ALTEZZA
MASSIMA
DEI
10,00 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
integrazioni;(*)
32
n°
495
modifiche
e
ed
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
DISTACCO
MINIMO
5,00
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
10,00
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
80%
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
20%
CAVEDI
Esclusi
CORTILI CHIUSI
Esclusi
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C”
mt. 5,00 per strade tipo "F"
ART. 41 - ZONA "F2" VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
In tale zona è vietata qualsiasi costruzione, ad eccezione di quelle strettamente connesse alla funzione di zona (impianti per il gioco,
attrezzature di ristoro, ricreative e culturali).
Le attrezzature dovranno rispettare l'indice di edificabilità fondiaria di 0,03 mc./mq.
L'iniziativa della loro realizzazione dovrà essere di esclusiva competenza comunale; è ammessa la gestione da parte dei privati a
seguito della stipula di apposita convenzione con l'ente pubblico.
Il terreno deve essere sistemato a giardino con tappeto a verde, piantumazioni di essenze d'alto fusto e pregiate, percorsi pedonali,
fontane, ecc.
ART. 42- ZONA "F3" PARCHEGGI
Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto in genere.
In tali zone sono ammesse esclusivamente costruzioni per il ricovero degli autoveicoli, purché espressamente previsti da Piani
Particolareggiati di Esecuzione.
E'altresì consentita la realizzazione di piccoli manufatti per attività collaterali strettamente collegate al parcheggio come distributori
di benzine, e simili.
L'utilizzazione delle aree a parcheggio può aver luogo solo per iniziativa comunale. Enti e privati possono peraltro chiedere di
sostituirsi al Comune nella realizzazione ed utilizzazione dei parcheggi e relativi impianti; in tal caso la concessione deve essere
regolata da apposita convenzione debitamente registrata e trascritta.
ART. 43 - ZONA "F4" RISPETTO STRADALE-FLUVIALE
Sono aree che costituiscono fasce poste a protezione dei nastri stradali, del corso dei fiumi dei torrenti, progni e vai.
In tali zone non sono consentite nuove costruzioni.
Vi sono tuttavia ammessi:
- parcheggi scoperti semprechè non comportino costruzioni di edifici;
- distributori di carburante e relativi accessori;
- cabine di distribuzione elettrica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario,
- reti di distribuzione idrica, fognature, metanodotti, gasdotti ecc.;
33
Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
- recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 3,00.
Tali zone concorrono nel computo dei volumi edifìcabili nelle zone adiacenti. In ogni caso è fatto salvo il riferimento al DJ. 1/4/1968 n
° 1404.
Qualora le distanze previste nelle tavole di P.R.G., al di fuori delle zone di espansione, non coincidano con quelle indicate nel
Decreto di cui al comma precedente, va osservata la distanza maggiore.
Per gli edifici destinati ad abitazione ricadenti in tali zone sono consentite le seguenti opere:
a)manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il consolidamento;
b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;
c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
Gli ampliamenti di cui alla lettera b) e c) saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte
stradale e conformemente all'art. 7 della L.R. n° 24/1985.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei
casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità è consentita la ricostruzione di
eguale volume in area agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima di cui all'art. 3 della normativa relativa alla zona
rurale (L.R. 5 marzo 1985, n° 24).
ART. 44 - ZONA "F5" RISPETTO CIMITERIALE
Sono zone inedificabili a tutela dei cimiteri, di cui alle leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265 e successive modificazioni, in cui sono
ammessi solo chioschi per lapidi, arredi sacri, fiori ecc.
ART. 45 - ZONA "F6" VERDE PRIVATO (GIARDINI, PARCHI, ECC.)
Trattasi di zone di particolare pregio per le quali, si prescrive il mantenimento delle caratteristiche attuali.
Le superfici di tali zone non concorrono alla determinazione della volumetria ammessa per le zone limitrofe.
Per i fabbricati esistenti in tali zone è ammesso il restauro, il risanamento e la manutenzione straordinaria.
Gli aumenti di volume sono ammessi esclusivamente se diretti a dotare gli alloggi dei necessari servizi igienici e impianti tecnologici,
a condizione che vengano rispettate le caratteristiche degli edifici, con un massimo di 20 mc.
ZONA "F6"
VERDE PRIVATO
INDICE DI EDIFICABILITÀ' FONDIARIA
0.001
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO
RAPPORTO DI COPERTURA MASSIMO
NUMERO MASSIMO DEI PIANI
ALTEZZA
MASSIMA
1
DEI
4.50 a valle
FABBRICATI
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE
D.P.R.
16/2/92
successive
integrazioni;(*)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
10,00
34
n°
495
modifiche
e
ed
Comune di San Mauro di Saline
DISTACCO
MINIMO
Norme Tecniche di Attuazione
TRA
10,00
FABBRICATI DIVERSI
DISTACCO MINIMO TRA CORPI DI UNO
STESSO EDIFICIO
DESTINAZIONE DELLE SUPERFICI SCOPERTE A
COLTURE E GIARDINI
IDEM A PASSAGGI PAVIMENTATI
CAVEDI
CORTILI CHIUSI
COSTRUZIONI IN ADERENZA
ammesse
(*) mt. 10,00 per strade tipo "C"
mt. 5,00 per strade tipo "F"
ART. 46 - FASCE DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE VINCOLATE
Per la disciplina degli interventi da effettuare all'interno delle fasce di rispetto delle acque pubbliche vincolate si rimanda ai dispositivi
contenuti nel testo della L. 8 agosto 1985 n° 431. Non è consentita la deroga alla distanza idraulica di ml. 10,00 misurata dall'unghia
esterna dell'argine del corso d'acqua.
ART. 47 - VIABILITÀ' DI PROGETTO
L'indicazione dei tracciati viari riportata nelle tavole di zonizzazione deve essere considerata indicativa; in fase esecutiva ad essa
potranno essere apportate contenute modifiche, conseguenti all'eventuale non corrispondenza delle indicazioni cartografiche con
lo stato di fatto.
Prima dei lavori, i tracciati definiti sull'area con punti fissi di linee e di livello dovranno essere verificati ed approvati dall'Ufficio Tecnico
Comunale.
ART. 48 - IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE
L'installazione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante è ammessa in conformità alle tipologie, dimensioni e distanze
minime di esercizio previste dal "Piano regionale di realizzazione della rete di distribuzione di carburante" approvato con
provvedimento del Consiglio Regionale del 16 marzo 1991, n° 1068.
I nuovi impianti possono essere costruiti esclusivamente su zone territoriali omogenee di tipo "B" - residenziali di completamento - di
tipo "C" - residenziali d'espansione - in posizione tale da non costituire alcun ostacolo al flusso veicolare e al passaggio pedonale e
da non recare molestia alle abitazioni vicine.
Possono essere installati impianti anche nelle fasce di rispetto stradale ma solo con costruzioni a titolo precario.
Nelle zone territoriali omogenee tipo "E" - zone agricole - esclusivamente lungo le strade classificate di tipo "A", "B", "C", "D" e "F" ai
sensi del D.P.R. 16/12/89 n° 495 e all'esterno della fascia di rispetto stradale, è consentita la costruzione di edifici ad integrazione
degli impianti del tipo "Stazione di servizio" e "Stazione di rifornimento". Detti edifici, che possono essere adibiti ad uso proprio per gli
addetti, servizi igienici per gli addetti e per gli utenti, magazzino, spogliatoio, deposito per olii lubrificanti, lavaggio e/o grassaggio e/o
gommista e/o elettrauto e/o officina riparazioni, bar e qualunque attività connessa con l'esercizio di rifornimento carburante, sono
ammessi nei limiti dei seguenti indici e prescrizioni: superficie di servizio:
a) Stazione di servizio: minima mq. 1600
b) Stazione di rifornimento: minima mq. 1300
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Comune di San Mauro di Saline
Norme Tecniche di Attuazione
indice di densità fondiaria: 0,5 mc./mq.
rapporto di copertura massima: 10% lotto
superficie di copertura massima: mq. 300 (massimo 2 piani)
altezza massima: mt. 7,50 a valle
distanza dai confini: mt. 5
ART. 49 - COSTRUZIONI INTERRATE
Sono ammesse costruzioni interrate fino al piano campagna qualora siano pertinenti ed accessorie ad edifici principali fuori terra.
Tali costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.
ART. 50 - COPERTURE MOBILI
Le coperture mobili (palloni pressostatici, pensiline e tettoie metalliche e simili) destinate a proteggere le attrezzature destinate allo
svago, allo sport e alla ricreazione, sono ammesse dietro rilascio di autorizzazione, purché a servizio di impianti già esistenti o di
quelli ammissibili.
ART. 51 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Al presente P.R.G. e alle presenti norme di applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 71 della legge regionale 27/06/1985, n°
61 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle concessioni od autorizzazioni rilasciate, prima della adozione del
P.R.G con la normativa precedente.
ART. 52 - VINCOLI DI INEDIFICABILITÀ' DERIVANTI DA CONCESSIONI GIÀ' RILASCIATE NELLA ZONA RURALE
I vincoli di inedificabilità di cui all'art. 8 della L.R. 24/85, derivanti da licenze edilizie o concessioni ad edificare già rilasciate, relativi
alla zona rurale, rimangono confermate qualora il P.R.G. non preveda una diversa destinazione per detta zona.
ART. 53 - ABROGAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE E SUCCESSIVE VARIANTI
II presente P.R.G. annulla e sostituisce il vigente P.D.F.
ART. 54 - ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Il Regolamento Edilizio presentato contestualmente al P.R.G. sostituisce il vigente Regolamento a tutti gli effetti.
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