Bologna, 08 Marzo 2012 Prot.RNS L38 Oggetto: Indennità di
Transcript
Bologna, 08 Marzo 2012 Prot.RNS L38 Oggetto: Indennità di
Bologna, 08 Marzo 2012 Prot.RNS L38 Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti normali e con requisiti ridotti, per i Lavoratori dello spettacolo – Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012 (allegato 1). Premessa Con la Circolare citata in oggetto, l’Ente previdenziale ritorna sulla materia della indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo; in effetti, con la precedente Circolare n. 105 – 5 agosto 2011 (vedesi Circolare RNS L100 – 29 settembre dello scrivente Ufficio) l’Istituto previdenziale aveva comunicato di aver riconsiderato la materia stabilendo che: a) anche i lavoratori dello spettacolo, intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all’E.n.p.a.l.s. ai fini pensionistici (attualmente individuati dai due D.M. del 15 marzo 2005), sono soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati; b) a questi fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, sono da considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5,(1) del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Legge 6 aprile 1936, n. 1155) e dell’art. 7 del R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270.(2). Per identificare tali eccezioni era stato redatto, insieme all’E.n.p.a.l.s., un elenco delle categorie professionali che, non essendo soggette all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dovevano essere identificate, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens; operativamente, dunque, era stato stabilito che per le seguenti categorie professionali (evidenziate anche dal relativo Codice E.n.p.a.l.s.) non era dovuta la relativa aliquota contributiva inerente l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria: Gruppo canto 11 artisti lirici 1 Art. 40. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: 1 i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento; 2 [gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego]; 3 i lavoratori a domicilio; 4 i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari; 5 il personale artistico, teatrale e cinematografico; 6 coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del codice civile; 7 coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda; 8 coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui; 9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi 2 Art. 7 Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica. 12 cantanti di musica leggera 13 coristi, vocalisti 14 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro Gruppo attori 021 attori di prosa, mimi, (Esclusi gli "allievi attori) 022 attori cinematografici o di audiovisivi 023 attori di doppiaggio 024 attori di operetta 025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni 026 artisti del circo 027 attori di fotoromanzi 821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori 822 marionettisti, burattinai Gruppo conduttori e animatori 031 presentatori Gruppo registi e sceneggiatori 041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi 042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi 044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi 045 direttori della fotografia, light designer 046 soggettisti Gruppo direttori di scena e di doppiaggio 061 direttori di scena 062 direttori di doppiaggio Gruppo direttori e maestri di orchestra 071 direttori d'orchestra 072 sostituti direttori d'orchestra 073 maestri collaboratori 074 maestri di banda 075 compositori Gruppo concertisti e orchestrali 081 concertisti e solisti 082 professori d'orchestra 083 orchestrali (anche di musica leggera) 084 bandisti 085 consulenti assistenti musicali Gruppo ballo figurazione e moda 091 coreografi e assistenti coreografi 092 ballerini e tersicorei Gruppi scenografi, arredatori e costumisti 133 scenografi 134 bozzettista 135 story board artist 136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali 500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali La Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012 Successivamente alla emanazione della richiamata Circolare n. 105/11, lo stesso Ente previdenziale rende noto che “si è reputato opportuno” effettuare ulteriori approfondimenti in ordine a talune delle categorie di lavoratori dello spettacolo, incluse nel predetto elenco, ma per le quali sono risultati meno chiari i peculiari elementi della “preparazione tecnica, culturale e artistica” contemplati dall’art. 7 del citato R.D. n. 2270/24 su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria. 2 In seguito ai suddetti approfondimenti, pertanto, si è proceduto alla revisione delle categorie professionali di lavoratori dello spettacolo riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 40, n. 5; questo il nuovo elenco (in giallo si evidenziano le parti soppresse rispetto alla precedente elencazione): Gruppo canto 11 artisti lirici 12 cantanti di musica leggera 13 coristi, vocalisti 14 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro Gruppo attori 021 attori di prosa, mimi, (Esclusi gli "allievi attori) 022 attori cinematografici o di audiovisivi 023 attori di doppiaggio 024 attori di operetta 025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni 026 artisti del circo 027 attori di fotoromanzi 821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori 822 marionettisti, burattinai Gruppo conduttori e animatori 031 presentatori Gruppo registi e sceneggiatori 041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi 042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi 043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi 044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi 045 direttori della fotografia, light designer 046 soggettisti Gruppo direttori di scena e di doppiaggio 061 direttori di scena 062 direttori di doppiaggio Gruppo direttori e maestri di orchestra 071 direttori d'orchestra 072 sostituti direttori d'orchestra 073 maestri collaboratori 074 maestri di banda 075 compositori Gruppo concertisti e orchestrali 081 concertisti e solisti 082 professori d'orchestra 083 orchestrali (anche di musica leggera) 084 bandisti 085 consulenti assistenti musicali Gruppo ballo figurazione e moda 091 coreografi e assistenti coreografi 092 ballerini e tersicorei Gruppi scenografi, arredatori e costumisti 133 scenografi 134 bozzettista 135 story board artist 136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali 500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali 3 Una particolare attenzione viene evidenziata, altresì, nell’ambito della categoria professionale degli “attori”: i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827/35, in quanto le relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica. Per effetto, pertanto, di tale nuova interpretazione le seguenti categorie di lavoratori: assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro, aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, consulenti assistenti musicali, assistenti coreografi, allievi attori, attori generici, figuranti e comparse, continuano ad essere soggette al versamento della relativa aliquota contributiva inerente la disoccupazione. Considerazioni conclusive La Circolare n. 22/12, ancora una volta, non afferma nulla in riferimento all’eventuale recupero della contribuzione dovuta per quelle aziende che, nelle more di vigenza della Circolare n. 105/11, avevano interrotto il versamento della relativa aliquota e per le categorie di lavoratori reinseriti con la Circolare n. 22/12; su tale eventualità si consiglia di rapportarsi con la relativa sede competente dell’I.n.p.s. Rimangono, invece, valide le istruzioni operative inerenti i soggetti esclusi dalla contribuzione che dovranno essere identificati, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione(DS)”; detto valore determinerà l’assenza del contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione – carattere “D” – nella colonna “Assicurazioni Coperte” delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell’indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti. Cordiali saluti. Allegato: Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012 4