Bologna, 08 Marzo 2012 Prot.RNS L38 Oggetto: Indennità di

Transcript

Bologna, 08 Marzo 2012 Prot.RNS L38 Oggetto: Indennità di
Bologna, 08 Marzo 2012
Prot.RNS L38
Oggetto:
Indennità di disoccupazione ordinaria, con requisiti normali e con requisiti ridotti, per i Lavoratori dello
spettacolo – Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012 (allegato 1).
Premessa
Con la Circolare citata in oggetto, l’Ente previdenziale ritorna sulla materia della indennità di
disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo; in effetti, con la precedente Circolare n. 105 – 5 agosto
2011 (vedesi Circolare RNS L100 – 29 settembre dello scrivente Ufficio) l’Istituto previdenziale aveva
comunicato di aver riconsiderato la materia stabilendo che:
a) anche i lavoratori dello spettacolo, intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente
all’E.n.p.a.l.s. ai fini pensionistici (attualmente individuati dai due D.M. del 15 marzo 2005), sono
soggetti all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in
qualità di lavoratori subordinati;
b) a questi fanno eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, sono da
considerarsi artisti, secondo la definizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 40, n. 5,(1) del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Legge 6 aprile 1936, n. 1155) e dell’art. 7 del R.D. 7 dicembre 1924 n.
2270.(2).
Per identificare tali eccezioni era stato redatto, insieme all’E.n.p.a.l.s., un elenco delle categorie
professionali che, non essendo soggette all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, dovevano
essere identificate, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens; operativamente, dunque, era
stato stabilito che per le seguenti categorie professionali (evidenziate anche dal relativo Codice E.n.p.a.l.s.)
non era dovuta la relativa aliquota contributiva inerente l’obbligo assicurativo contro la disoccupazione
involontaria:
Gruppo canto
11 artisti lirici
1
Art. 40. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
1 i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località,
con le norme stabilite dal regolamento;
2 [gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle
private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego];
3 i lavoratori a domicilio;
4 i domestici i portieri e le persone addette in genere sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari;
5 il personale artistico, teatrale e cinematografico;
6 coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del
codice civile;
7 coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;
8 coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;
9 coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi
2
Art. 7 Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale
o artistica.
12 cantanti di musica leggera
13 coristi, vocalisti
14 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro
Gruppo attori
021 attori di prosa, mimi, (Esclusi gli "allievi attori)
022 attori cinematografici o di audiovisivi
023 attori di doppiaggio
024 attori di operetta
025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni
026 artisti del circo
027 attori di fotoromanzi
821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
822 marionettisti, burattinai
Gruppo conduttori e animatori
031 presentatori
Gruppo registi e sceneggiatori
041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi
044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi
045 direttori della fotografia, light designer
046 soggettisti
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio
061 direttori di scena
062 direttori di doppiaggio
Gruppo direttori e maestri di orchestra
071 direttori d'orchestra
072 sostituti direttori d'orchestra
073 maestri collaboratori
074 maestri di banda
075 compositori
Gruppo concertisti e orchestrali
081 concertisti e solisti
082 professori d'orchestra
083 orchestrali (anche di musica leggera)
084 bandisti
085 consulenti assistenti musicali
Gruppo ballo figurazione e moda
091 coreografi e assistenti coreografi
092 ballerini e tersicorei
Gruppi scenografi, arredatori e costumisti
133 scenografi
134 bozzettista
135 story board artist
136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione
Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali
500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali
La Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012
Successivamente alla emanazione della richiamata Circolare n. 105/11, lo stesso Ente previdenziale rende
noto che “si è reputato opportuno” effettuare ulteriori approfondimenti in ordine a talune delle categorie
di lavoratori dello spettacolo, incluse nel predetto elenco, ma per le quali sono risultati meno chiari i
peculiari elementi della “preparazione tecnica, culturale e artistica” contemplati dall’art. 7 del citato R.D. n.
2270/24 su cui si fonda l’esclusione dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria.
2
In seguito ai suddetti approfondimenti, pertanto, si è proceduto alla revisione delle categorie professionali
di lavoratori dello spettacolo riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 40, n. 5; questo il nuovo elenco (in
giallo si evidenziano le parti soppresse rispetto alla precedente elencazione):
Gruppo canto
11 artisti lirici
12 cantanti di musica leggera
13 coristi, vocalisti
14 maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro
Gruppo attori
021 attori di prosa, mimi, (Esclusi gli "allievi attori)
022 attori cinematografici o di audiovisivi
023 attori di doppiaggio
024 attori di operetta
025 attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni
026 artisti del circo
027 attori di fotoromanzi
821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori
822 marionettisti, burattinai
Gruppo conduttori e animatori
031 presentatori
Gruppo registi e sceneggiatori
041 registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
042 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
043 sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi
044 dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi
045 direttori della fotografia, light designer
046 soggettisti
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio
061 direttori di scena
062 direttori di doppiaggio
Gruppo direttori e maestri di orchestra
071 direttori d'orchestra
072 sostituti direttori d'orchestra
073 maestri collaboratori
074 maestri di banda
075 compositori
Gruppo concertisti e orchestrali
081 concertisti e solisti
082 professori d'orchestra
083 orchestrali (anche di musica leggera)
084 bandisti
085 consulenti assistenti musicali
Gruppo ballo figurazione e moda
091 coreografi e assistenti coreografi
092 ballerini e tersicorei
Gruppi scenografi, arredatori e costumisti
133 scenografi
134 bozzettista
135 story board artist
136 creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all'animazione
Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali
500 lavoratori autonomi esercenti attività musicali
3
Una particolare attenzione viene evidenziata, altresì, nell’ambito della categoria professionale degli
“attori”: i lavoratori definiti “generici, figuranti e comparse” non sono da ricomprendersi nell’ambito del
“personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827/35, in quanto le
relative prestazioni non sono caratterizzate da preparazione professionale, culturale e artistica.
Per effetto, pertanto, di tale nuova interpretazione le seguenti categorie di lavoratori:
 assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro,
 aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi,
 consulenti assistenti musicali,
 assistenti coreografi,
 allievi attori,
 attori generici, figuranti e comparse,
continuano ad essere soggette al versamento della relativa aliquota contributiva inerente la
disoccupazione.
Considerazioni conclusive
La Circolare n. 22/12, ancora una volta, non afferma nulla in riferimento all’eventuale recupero della
contribuzione dovuta per quelle aziende che, nelle more di vigenza della Circolare n. 105/11, avevano
interrotto il versamento della relativa aliquota e per le categorie di lavoratori reinseriti con la Circolare n.
22/12; su tale eventualità si consiglia di rapportarsi con la relativa sede competente dell’I.n.p.s.
Rimangono, invece, valide le istruzioni operative inerenti i soggetti esclusi dalla contribuzione che
dovranno essere identificati, nell’ambito delle denunce contributive mensili Uniemens, inserendo
nell’elemento <TipoContribuzione> il valore “10”, avente il significato di “Lavoratori non soggetti al
contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione(DS)”; detto valore determinerà l’assenza del
contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione – carattere “D” – nella colonna “Assicurazioni
Coperte” delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la
concessione dell’indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.
Cordiali saluti.
Allegato:
Circolare I.n.p.s. n. 22 – 13 febbraio 2012
4