Disciplina e commercializzazione di alcuni prodotti da
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Disciplina e commercializzazione di alcuni prodotti da
Disciplina e commercializzazione di prodotti da forno Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’Industria Olearia Rende-CS We would like to acknowledge that the research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement n 613776. Coordinator: Institute of Technology Tralee, Tralee, Co Kerry, Ireland. www.tradeitnetwork.eu ‣ Alcuni prodotti da forno (panettone, pandoro, colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido) sono soggetti a particolari disciplinari di produzione stabiliti dal Decreto Ministeriale del 22/07/2005 con lo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e sopratutto di proteggere e informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di alcuni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione ed alla loro tradizione This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Il decreto stabilisce la denominazione di vendita, la composizione, la forma e le regole di etichettatura nonché i processi tecnologici che il produttore deve rispettare per potere dichiarare che il panettone, il pandoro, la colomba, il savoiardo, l'amaretto e l'amaretto morbido di propria produzione appartengono a questa categoria di alimenti This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration ‣ Gli aspetti disciplinati dal decreto riguardano: Gli ingredienti obbligatori e facoltativi e il procedimento di produzione; L'utilizzo della denominazione anche per i prodotti privi o arricchiti di alcuni particolari ingredienti; La presenza di ulteriori ingredienti caratterizzanti il prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti, che devono essere indicati nella denominazione di vendita, indicando la % presente; La possibilità da parte del produttore di produrre pesi e dimensioni particolari non prevedendo il decreto una gamma obbligatoria di peso: (avremo quindi panettoni, pandori ma anche panettoncini, pandorini ecc) This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration ‣ Le regole di produzione e commercializzazione si applicano sia alle produzioni industriali che a quelle artigianali; ‣ I prodotti non conformi alle disposizioni del decreto dovranno essere denominati in modo alternativo ovvero: dolce di Natale; biscotto all'uovo; biscotti alle mandorle ecc. così come dovranno rispondere soltanto alle norme generali di etichettatura This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration A proposito di questi prodotti di imitazione la Circolare del MISE n° 7021 del 31 dicembre 2009 fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti dolciari da forno. Tale circolare specifica che le modalità di presentazione del prodotto ricadono nel campo di applicazione del dlgs n 109/92 e quindi nel Reg UE n. 1169/2011. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Per taluni prodotti da forno specifici che presentano nella composizione una deroga al disciplinare di partenza con l'assenza di uvetta e/o di canditi la denominazione di vendita deve contenere l'indicazione dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi o di entrambi; se in questi prodotti è prevista l'aggiunta di farcitura aggiuntiva, glassatura, frutta, tale indicazione può essere elencata in etichetta separatamente dagli ingredienti dell'impasto. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Tali aggiunte sia per panettoni, pandori e colombe che per i savoiardi e gli amaretti possono avere luogo purché l'impasto base non sia inferiore rispettivamente al 50 e al 60% This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration L'etichetta del savoiardo deve indicare la percentuale di uova, secondo quanto previsto dall'art 8 del dlgs 109/92 e dal Reg UE n. 1169/2011; l'etichetta dell'amaretto morbido deve indicare la percentuale di mandorle di albicocca e di mandorle secondo le norme di cui sopra. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Per i prodotti da forno non conformi alle disposizioni del decreto del 2005 dovranno essere adottate denominazioni di vendita alternative quali, ad esempio: • Dolce di Natale al posto di Panettone • Biscotto all’uovo al posto di Savoiardo • Biscotto alle mandorle al posto di Amaretto Tali prodotti ricadevano nel campo di applicazione del dlgs 109/92 e, quindi, ad oggi rientrano nella sfera del Reg 1169/2011 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Sono da ritenere ingannevoli, pertanto, le modalità di presentazione dei prodotti di imitazione che richiamano in maniera inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione, immagine) e che si distinguono da essi solo per il fatto di utilizzare, spesso in maniera poco evidente e poco chiara, denominazioni alternative a quelle disciplinate This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration