Disciplina e commercializzazione di alcuni prodotti da

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Disciplina e commercializzazione di alcuni prodotti da
Disciplina e commercializzazione di prodotti da forno
Roma
3 Febbraio 2015
Dott.ssa Gabriella Lo Feudo
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’Industria Olearia
Rende-CS
We would like to acknowledge that the research leading to these results has received funding from
the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement n 613776. Coordinator: Institute of Technology Tralee,
Tralee, Co Kerry, Ireland. www.tradeitnetwork.eu
‣
Alcuni prodotti da forno (panettone, pandoro,
colomba, savoiardo, amaretto e amaretto morbido)
sono soggetti a particolari disciplinari di
produzione stabiliti dal Decreto Ministeriale del
22/07/2005 con lo scopo di assicurare la
trasparenza del mercato e sopratutto di proteggere
e informare adeguatamente il consumatore
attraverso la definizione di alcuni prodotti dolciari
da forno di largo consumo in relazione alla loro
composizione ed alla loro tradizione
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
Il decreto stabilisce la denominazione di
vendita, la composizione, la forma e le regole
di etichettatura nonché i processi tecnologici
che il produttore deve rispettare per potere
dichiarare che il panettone, il pandoro, la
colomba, il savoiardo, l'amaretto e l'amaretto
morbido di propria produzione appartengono
a questa categoria di alimenti
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‣ Gli aspetti disciplinati dal decreto riguardano:
 Gli ingredienti obbligatori e facoltativi e il procedimento
di produzione;
 L'utilizzo della denominazione anche per i prodotti privi
o arricchiti di alcuni particolari ingredienti;
 La presenza di ulteriori ingredienti caratterizzanti il
prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti, che devono
essere indicati nella denominazione di vendita,
indicando la % presente;
 La possibilità da parte del produttore di produrre pesi e
dimensioni particolari non prevedendo il decreto una
gamma obbligatoria di peso: (avremo quindi panettoni,
pandori ma anche panettoncini, pandorini ecc)
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‣ Le
regole
di
produzione
e
commercializzazione si applicano sia alle
produzioni
industriali
che
a
quelle
artigianali;
‣ I prodotti non conformi alle disposizioni del
decreto dovranno essere denominati in
modo alternativo ovvero: dolce di Natale;
biscotto all'uovo; biscotti alle mandorle ecc.
così come dovranno rispondere soltanto alle
norme generali di etichettatura
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A proposito di questi prodotti di imitazione la
Circolare del MISE n° 7021 del 31 dicembre
2009 fornisce ulteriori chiarimenti in merito
all'etichettatura e alla presentazione dei
prodotti dolciari da forno.
Tale circolare specifica che le modalità di
presentazione del prodotto ricadono nel
campo di applicazione del dlgs n 109/92 e
quindi nel Reg UE n. 1169/2011.
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Per taluni prodotti da forno specifici che
presentano nella composizione una deroga al
disciplinare di partenza con l'assenza di
uvetta e/o di canditi la denominazione di
vendita
deve
contenere
l'indicazione
dell'assenza di uvetta o di scorze di agrumi
canditi o di entrambi;
se in questi prodotti è prevista l'aggiunta di
farcitura aggiuntiva, glassatura, frutta, tale
indicazione può essere elencata in etichetta
separatamente dagli ingredienti dell'impasto.
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Tali aggiunte sia per panettoni, pandori e
colombe che per i savoiardi e gli amaretti
possono avere luogo purché l'impasto base
non sia inferiore rispettivamente al 50 e al
60%
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L'etichetta del savoiardo deve indicare la
percentuale di uova, secondo quanto previsto
dall'art 8 del dlgs 109/92 e dal Reg UE n.
1169/2011;
l'etichetta
dell'amaretto
morbido
deve
indicare la percentuale di mandorle di
albicocca e di mandorle secondo le norme di
cui sopra.
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
Per i prodotti da forno non conformi alle
disposizioni del decreto del 2005 dovranno
essere adottate denominazioni di vendita
alternative quali, ad esempio:
• Dolce di Natale al posto di Panettone
• Biscotto all’uovo al posto di Savoiardo
• Biscotto alle mandorle al posto di Amaretto

Tali prodotti ricadevano nel campo di
applicazione del dlgs 109/92 e, quindi, ad
oggi rientrano nella sfera del Reg 1169/2011
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Sono da ritenere ingannevoli, pertanto, le
modalità di presentazione dei prodotti di
imitazione che richiamano in maniera
inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza
(forma del prodotto, forma della confezione,
immagine) e che si distinguono da essi solo
per il fatto di utilizzare, spesso in maniera
poco evidente e poco chiara, denominazioni
alternative a quelle disciplinate
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