regolamento comunale per l`installazione e l`esercizio

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regolamento comunale per l`installazione e l`esercizio
Comune di CAMPOBASSO
Area 4
Lavori e manutenzioni - Protezione civile e Sicurezza- Ambiente - Urbanistica
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO
DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA
MOBILE, RADIOTELEVISIVI E DI RADIODIFFUSIONE
INDICE
CAPO I
NORME GENERALI
Articolo 1 – finalita’
Articolo 2 – ambito di applicazione
Articolo 3 – dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza senza
obbligo di comunicazione autorizzazione
CAPO II
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI
DI NATURA URBANISTICO - EDILIZIA
Articolo 4 – individuazione delle aree per l’installazione degli impianti
Articolo 5 – localizzazioni consentite
Articolo 6 – contestualizzazione degli impianti
Articolo 7 – installazione degli impianti in zona di installazione condizionata
Articolo 8 – installazione degli impianti in ambiti storico – monumentali e
ambientali
Articolo 9 – rispetto parametri ed indici del P.R.G. e del regolamento edilizio
CAPO III
PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E PROCEDURE
PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E COMUNICAZIONI
Articolo 10 – piano annuale delle localizzazioni
Articolo 11 – iter procedurale delle istanze
Articolo 12 – impianti mobili di telefonia mobile
Articolo 13 – altri obblighi di comunicazione
Articolo 14 – risanamenti
CAPO IV
PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI
Articolo 15 – informativa e modalita’ di pubblicizzazione alla cittadinanza
Articolo 16 – vigilanza e controllo
Articolo 17 – sanzioni
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18 – disposizioni finali
Regolamento Impianti telecomunicazioni per telefonia mobile, etc.
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Premesse
Il presente regolamento disciplina la pianificazione e le modalità d’installazione di
impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (radiocomunicazione o
stazione radiobase per la telefonia mobile, in seguito S.R.B. e radiodiffusione o stazione di
radio/telecomunicazioni, in seguito S.R.T. - ( vedi note a piè pagina 1 - 2 )
La Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20 al fine di salvaguardare la salubrità
e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione
ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del Decreto
interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 ed in conformità alla L. 22 febbraio 2001
n. 36 e s.m.i. ( Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici) ha disciplinato i tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana e gli indirizzi per l’ubicazione , l’installazione, la modifica ed il
risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
Tali tetti saranno ulteriormente definiti, secondo i criteri di cautela e di
minimizzazione del rischio, in applicazione del principio di precauzione, come
prevede la legge quadro approvata dal Parlamento. In esecuzione di questi principi
e secondo quanto previsto dall’art.8 comma 6 della legge quadro (art.8 comma 6: i
Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici), il Comune intende regolamentare la
diffusione e le modalità attuattive per l’installazione degli impianti di
radiofrequenza, facendo riferimento:
• Rispetto e conservazione dell’ambiente. La Costituzione promuove e tutela la
conservazione dell’ambiente. Il Comune attua questo principio pianificando, ove
possibile, all’interno di ambiti edificabili, o già vincolati da fasce di rispetto
d’inedificabilità, la localizzazione d’impianti non esenti da potenziali rischi
d’inquinamento. Gli ambiti di inedificabilità sopra individuati sono tali da non
comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti
alla tutela monumentale;
• Dirette modalità di controllo. Il Comune ritiene di localizzare gli impianti per la
radiofrequenza all’interno di aree di proprietà comunale o pubblica, o vincolata
all’acquisizione da parte del Comune o di Enti pubblici territorialmente competenti.
Questo perché detti impianti sono necessari alla collettività in quanto assimilabili a
servizi di pubblico interesse, ma sono altresì ritenuti potenzialmente pericolosi per
la salute pubblica, emettendo campi elettromagnetici per i quali è tuttora in fase di
studio l’effetto provocato sull’organismo umano. La localizzazione nelle aree di
proprietà pubblica consente di prevedere forme dirette di convenzione tra il
Comune ed i gestori degli impianti per attuare ogni modalità di controllo delle
emissioni potenzialmente inquinanti,
- Per impianto di radiofrequenza (S.R.B. e S.R.T.) s’intende un manufatto composto di un punto
antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici. Il punto antenna, può raggruppare
una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l’installazione di un palo; la centralina ed i
relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono
variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse
modalità di ancoraggio (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.). Per impianto irradiante campi
elettromagnetici oggetto del presente regolamento si intende ogni apparato che emette onde
elettromagnetiche nella frequenza compresa tra i 100 KHz e 300 GHz. Questa frequenza è da ritenere
automaticamente variata in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti e
in particolare in materia di pubblica sanità.)
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- Nel presente regolamento la potenza irradiata si intende espressa in W EIRP EIRP (Potenza
Isotropa Effettiva Irradiata)
Regolamento Impianti telecomunicazioni per telefonia mobile, etc.
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• Contenimento degli impianti da dislocare sul territorio. Il Comune programma la
localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento
rispetto alle esigenze della collettività senza arrecare impatto sul territorio e
tutelando ogni ambito di valore paesaggistico, architettonico e monumentale;
• Garanzia di partecipazione di operatori vari. Il Comune promuove forme di
partecipazione diffuse a più operatori interessati all’installazione di impianti per la
radiofrequenza. E’ vietato che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di
tutte Le concessioni rilasciabili dal Comune.
Sono esenti dagli adempimenti gli impianti di radiocomunicazione utilizzati
esclusivamente per fini di pubblico servizio e di Protezione Civile con potenza
massima in antenna inferiore ai 7 W EIRP EIRP.
Capo I
NORME GENERALI
ART. 1
FINALITA’
La finalità del presente regolamento è quella di assicurare un razionale inserimento
e risanamento degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione
nell’ambito del territorio comunale al fine di tutelare l’ambiente, il paesaggio, il
contesto urbano ed allo scopo di minimizzare e contenere le esposizioni ai campi
elettromagnetici, compatibilmente con la qualità del servizio svolto e fermo
restando il riconosciuto valore strategico delle infrastrutture di telecomunicazione
per la modernizzazione e lo sviluppo del paese.
Il presente Regolamento disciplina l’installazione degli impianti per
telecomunicazione (tra cui le Stazioni Radio Base per telefonia mobile) e
radiotelevisivi con particolare riferimento ed attenzione alle parti ed agli edifici
storici della città nonché alle aree di consistente intensità abitativa così come
descritte dalla Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20 “Norme per la tutela
della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico generato da impianti di
telecomunicazione e radiotelevisivi”.
ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme e le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all’intero
territorio comunale. Rientrano nell’ambito di applicazione gli impianti
ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, quali quelli necessari per l’esercizio
del servizio pubblico di telefonia mobile e personali (GSM, UMTS, DCS, e DECT),
per la trasmissione radiofonica e televisiva e per altri servizi similari disciplinati dal
quadro normativo di riferimento operanti nell’intervallo di frequenza compreso tra
100 KHz e 300 GHz.
L’applicazione riguarda sia gli interventi di nuova costruzione che quelli
manutentivi, d’ampliamento e potenziamento degli impianti preesistenti.
Risultano essere esclusi dagli adempimenti previsti dal presente Regolamento:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature in grado
di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza irradiata non
superiore a 20 W EIRP, utilizzate esclusivamente per fini di soccorso, protezione
civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso
radioamatoriale con potenza irradiata non superiore a 5 W EIRP EIRP.
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Anche per le sopradescritte fattispecie deve, in ogni caso, essere garantito il rispetto
dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla vigente normativa statale.
ART. 3
DISPOSITIVI EMITTENTI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIO
FREQUENZA NON SOGGETTI AD OBBLIGO DI COMUNICAZIONE O
AUTORIZZAZIONE
Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal
presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia i sottoelencati
dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambienti
di lavoro per attività imprenditoriali ed in ambiente abitativo per uso domestico:
a) telecomandi a distanza;
b) controlli di processo;
c) allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la
comunicazione;
d) comandi di carrelli mobili automatici;
e) cercapersone;
f) rete di telefoni interni “cordless” (comunicazioni bidirezionali);
g) dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio
per computers e/o periferiche, W EIRPireless, etc.);
h) ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari;
i) sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.
Capo II
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESCRIZIONI
DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA
ART. 4
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI
IMPIANTI
Le aree del territorio comunale sono individuate e denominate, in conformità con i
criteri approvati con Legge Regionale Molise 10 agosto 2006, n.20, nel modo
seguente:
A) Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione e tecnologia DVB
- H (televisione digitale mobile su telefonino):
1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della
salute quali ospedali, case di cura, cliniche; singoli edifici scolastici, singoli edifici o
aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi
gioco baby parking, orfanotrofi e strutture similari; residenze per anziani e
pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi, cortili, giardini,
compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz);
2) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti
caratteristiche:
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a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni
classificati come aree sensibili;
b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) area definita "centro storico" come da piano regolatore generale;
d) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali,
riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia;
e) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi territoriali
sovracomunali o dei piani d'area;
3) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche:
a) aree esclusivamente industriali;
b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree
o edifici di proprietà comunale;
4) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle
zone di installazione condizionata e di attrazione.
B) Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva:
1) AREE SENSIBILI: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della
salute quali ospedali, case di cura; cliniche, singoli edifici scolastici, singoli edifici o
aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile quali parchi
gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari, istituti penitenziari; residenze
per anziani, e pertinenze relative a tutte le tipologie citate quali terrazzi, balconi,
cortili, giardini, compresi i lastrici solari, come indicate all'articolo 3, comma 2, del
D.P.C.M. 8 luglio 2003;
2) ZONE DI VINCOLO: aree aventi le seguenti caratteristiche:
a) area definita "centro storico" come da P.R.G.;
b) tutta l'area urbana, come desunta dal P.R.G., per gli impianti con potenza
efficace in antenna superiore e 500 W EIRP;
3) ZONE DI INSTALLAZIONE CONDIZIONATA: aree aventi le seguenti
caratteristiche:
a) l'area compresa nel raggio di 150 metri dal confine esterno dei singoli beni
classificati come aree sensibili;
b) beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n.
42/2004;
c) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette quali parchi naturali,
riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia;
d) aree soggette ai vincoli e alle prescrizioni degli strumenti normativi
territoriali sovracomunali o dei piani d'area;
4) ZONE DI ATTRAZIONE: aree aventi le seguenti caratteristiche:
a) aree esclusivamente industriali;
b) aree a bassa o nulla densità abitativa;
c) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale,
comprese aree o edifici di proprietà comunale;
5) ZONE NEUTRE: il territorio comunale non compreso nelle aree sensibili, nelle
zone di vincolo, di installazione condizionata e di attrazione.
ART. 5
LOCALIZZAZIONI CONSENTITE
Nelle Zone Sensibili come sopra definite è vietata l’installazione di impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione così come previsto dall’art. 13 della L.R.
10 agosto 2006, n.20.
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Nelle Zone di Vincolo è consentita l’installazione di impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione così come previsto dall’art. 13 della L.R.
10 agosto 2006, n.20 con potenza totale irradiata non superiore a 300 W EIRP
EIRP.
In Zone ad installazione condizionata, fuori dalla aree di particolare tutela, è
consentita l’installazione degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni di
cui alla L.R. 10 agosto 2006, n.20 con potenza totale irradiata non superiore a 1000
W EIRP EIRP.
Nelle zone di attrazione e nelle zone neutre, fuori dalla aree di particolare
tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radio
televisione di cui alla L.R. 10 agosto 2006, n.20.
ART. 6
CONTESTUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
I gestori degli impianti di cui all’art. 2 devono, proporre la soluzione architettonica
di minor impatto visivo e che garantisca il miglior inserimento nell’ambiente
circostante secondo i criteri di cui ai successivi articoli 7 e 8 sia in caso di richiesta
di Permesso di Costruire ovvero di D.I.A. (Denuncia di Inizio Attività)
ART. 7
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN ZONA AD INSTALLAZIONE
CONDIZIONATA
L’installazione degli impianti ricadenti in ambiti di particolare intensità abitativa
dovrà avvenire in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato
a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza di persone superiore alle
4 ore e situati:
- entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata superiore a 300 W
EIRP;
- entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata non superiore a
1000 W EIRP;
- entro 500 m nel caso di impianti con potenza totale irradiata superiore ai 1000 W
EIRP.
Ai sensi della L. R. 10 agosto 2006, n.20 è vietata l’installazione di impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici
scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri,
oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.
ART. 8
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI IN AMBITI STORICO –
MONUMENTALI E AMBIENTALI
Nei Centri Storici individuati come tali dal Piano Regolatore Generale, nelle parti di
territorio oggetto di vincolo ambientale specifico ovvero ricompresi in ambiti
assoggettati a vincoli ambientali automatici e per gli immobili di interesse storico
vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 490/99, la compatibilità degli impianti per la
telecomunicazione e radiotelevisivi deve essere dimostrata dai proponenti ed
accertata dall’Amministrazione Comunale fatte, ovviamente salve tutte le specifiche
procedure vigenti ai sensi di legge.
Ci si dovrà ispirare pertanto a criteri di:
- minima invadenza visiva dei nuovi elementi tecnologici e massimo rispetto della
lettura del quadro percettivo costituente lo scenario urbano storico in cui si colloca
l’impianto da installare. In tale ottica la collocazione di nuovo impianto viene
valutata verificandone la non visibilità, per quanto possibile, dagli spazi pubblici e
la non interferenza percettiva con gli edifici di valore storico - monumentale;
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- massima concentrazione di più gestori (con particolare riferimento alle stazioni
radio base per telefonia mobile) su un unico impianto al fine di contenerne il
numero e comunque ridurne la proliferazione nei centri storici e nel tessuto urbano
di più vecchio impianto;
- massima mimetizzazione degli impianti privilegiando scelte cromatiche di tipo
neutro che riducano l’impatto visivo dei manufatti e delle strutture evitando
l’impiego di superfici metalliche riflettenti;
ART. 9
RISPETTO PARAMETRI ED INDICI DEL P.R.G. E DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO
Le installazioni oggetto del presente Regolamento e gli interventi edilizi ad esse
correlati dovranno in ogni caso rispettare i disposti normativi previsti dal Piano
Regolatore Generale e da eventuali Piani urbanistici attuativi, oltre che dal
Regolamento Edilizio comunale, in termini di distanze dai confini, distanze tra
edifici, rapporto di copertura ecc..
Ogni struttura per S.R.B./S.R.T. deve essere dotata di recinzione rigida di altezza
non inferiore a 2 m nella continuità perimetrale.
In caso di installazione di diversi impianti va data priorità alla scelta di coabitazione
su supporto comune, nel caso di impossibilità deve essere garantita una distanza
reciproca, da misurarsi tra i baricentri dei volumi di rispetto dei parallelepipedi
circoscritti di ciascun impianto, non inferiore a 10 (dieci) metri.
Capo III
PROGRAMMA ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI E
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI E
COMUNICAZIONI
ART. 10
PIANO ANNUALE DELLE LOCALIZZAZIONI
I gestori di reti di telecomunicazioni o quanti agiscono in loro nome devono
presentare entro il 30 novembre di ogni anno, il piano di localizzazione articolato
per zone territoriali.
Il piano dovrà descrivere lo sviluppo o la modificazione dei sistemi, da loro gestiti,
con l’indicazione delle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni oltre che
l’eventuale necessaria ottimizzazione dei sistemi esistenti al fine del massimo
contenimento delle esposizioni.
Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione proposti, saranno
promosse iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione
degli impianti al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della
popolazione alle radiazioni, di garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del
paesaggio, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
Il piano generale delle localizzazioni sarà reso pubblico per 30 giorni. Nei successivi
trenta giorni cittadini, associazioni o comitati che ne abbiano interesse possono
presentare eventuali osservazioni.
ART. 11
ITER PROCEDURALE DELLE ISTANZE
L’installazione di infrastrutture per impianti oggetto del presente regolamento e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
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l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di
servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di
comunicazione elettroniche mobili, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, reti di radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a
larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, oggetto
del presente Regolamento è soggetta al rilascio di titolo abilitativo (permesso di
costruire) da parte dei preposti uffici comunali previo inoltro di idonea istanza da
parte dei soggetti a tal fine abilitati e previo accertamento da parte dell’organismo
competente (A.R.P.A.) della compatibilità del progetto ai limiti di esposizione.
Detta istanza, al fine di consentire agli uffici preposti le opportune verifiche di
compatibilità, nonché l’acquisizione di eventuali ulteriori pareri istruttori che la
specificità degli interventi potrebbe rendere necessari, deve essere corredata da:
1. dimostrazione del titolo abilitativo ad eseguire l’intervento;
2. estremi della concessione governativa (nei casi previsti);
3. progetto architettonico dell’impianto completo di inquadramento cartografico
generale, delle piante, dei prospetti, delle sezioni significative e della relazione
tecnico progettuale;
4. progetto relativo all’impatto elettromagnetico redatto, in conformità con la
normativa vigente
5. copia dell’istanza presentata all’A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale) al fine del rilascio del parere di competenza;
6. dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione previsti dalla normativa
vigente comprendente:
- costruttore, tipo, modello caratteristiche delle apparecchiature di
produzione, modulazione, demodulazione, con frequenza di
trasmissione del segnale;
- costruttore, tipo, altezza e modello dell'antenna trasmittente;
caratteristiche di irradiazione dell'antenna quali:
diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala;
inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione; direzione di
questo asse con riferimento ai punti cardinali; guadagno dell'antenna
(valore numerico ed in decibel);
- altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo
cui è ancorata l'antenna;
- potenza massima in antenna;
frequenza portante o canale di
trasmissione;
- altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione con
il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziati le
caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona
circostante l'installazione;
- intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante
calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite;
- precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona
interessata;
7. documentazione fotografica relativa all’immobile oggetto di installazione ma
che, al contempo, risulti esaustiva del relativ contesto urbano;
8. “rendering” di simulazione con vedute significative della localizzazione rispetto
al contesto urbano circostante con particolare riferimento alla visibilità dagli
spazi pubblici;
9. eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell’impianto,
previsti dalla normativa statale e regionale vigente, anche in relazione a vincoli
ambientali, architettonici e territoriali, o vincoli d’uso o accesso al manufatto o
all’area ove è prevista l’installazione dell’immobile;
10. atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell’impianto o da suo legale
rappresentante, ad una corretta manutenzione dell’impianto, ove, ai fini della
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protezione della popolazione, devono essere rispettate le prescrizioni fornite
dall'ARPAM. Il titolare dell’impianto o il suo legale rappresentante si deve
impegnare altresì ad eseguire, nel caso di disattivazione dello stesso, gli
interventi necessari allo smantellamento dell’impianto, alla sua rimozione,
nonché al ripristino del sito in armonia con l contesto territoriale;
11. certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino
ambientale che dovranno risultare da idoneo computo metrico redatto sulla
base dei costi previsti dal Listino Prezzi della Camera di Commercio di
Campobasso.
Le istanze di Permesso di Costruire e le D.I.A. di cui al presente articolo, nonché
quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già
esistenti, si intendono accolte qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda (o D.I.A.) non sia stato comunicato un motivato
provvedimento di diniego.
Copia dell’istanza o della D.I.A., secondo i casi, viene contestualmente inoltrata
all’A.R.P.A che si pronuncia entro 30 giorni dalla data di comunicazione.
Il responsabile del procedimento dell’ufficio comunale competente può richiedere,
per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, eventuale
documentazione integrativa non prodotta ovvero che risulta essere utile e
necessaria per l’istruttoria dell’istanza stessa. In tali casi il termine di 90 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
Nel caso una Amministrazione interessata dal procedimento abbia espresso il
proprio motivato dissenso all’intervento, il responsabile del procedimento convoca,
ai sensi di legge, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i
rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti interessati, dell’A.R.P.A. oltre ad
un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima
convocazione.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da una Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la
decisione è rimessa secondo le disposizioni normative e legislative vigenti al
momento.
Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12
mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla
formazione del silenzio-assenso.
ART. 12
IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE
Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra
del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un
periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della
realizzazione dell’impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un
periodo di tempo superiore a 180 giorni.
Gli impianti temporanei che abbiano potenza totale al connettore d’antenna non
superiore a 7 W EIRP, hanno medesimi obblighi previsti per gli impianti fissi con
potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 7 W EIRP. Il Comune può
chiedere al gestore una diversa
localizzazione dell’impianto.
Gli impianti temporanei di cui al precedente comma 1, con potenza totale al
connettore d’antenna non superiore a 7 W EIRP, sono soggetti agli obblighi di
comunicazione e non necessitano dei provvedimenti autorizzativi: Una volta scaduti
i termini temporali di esercizio richiamati al comma 1 e specificati nella
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comunicazione indicata al precedente comma, l’impianto non potrà essere
mantenuto attivo a copertura della stessa area.
ART. 13
ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Oltre alla comunicazione del Piano annuale delle Localizzazione di cui al precedente
art. 10 è fatto obbligo di comunicare, le sotto elencate attività:
1. Comunicazione di variazione della titolarità di impianto di telecomunicazione o
radiotelevisione: da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuta variazione.
2. Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità
d’impiego dell’impianto di telecomunicazione o radiotelevisione: da effettuarsi
entro 10 giorni dall’avvenuta variazione.
3. Comunicazione di disattivazione dell’impianto di telecomunicazione e
radiotelevisione: da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuta disattivazione.
4. Dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato rispetto al progetto
presentato e di osservanza alle prescrizioni: da effettuarsi entro 10 giorni
dall’entrata in esercizio dell’impianto.
5. Dichiarazione di variazione nella titolarità dell’impianto di telecomunicazione o
radiotelevisione: da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.
6. Comunicazione di disattivazione dell’impianto di telecomunicazione e
radiotelevisione: da effettuarsi entro 30 giorni dall’avvenuta disattivazione
dell’impianto.
7. Comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità
d’impiego dell’impianto di telecomunicazione o radiotelevisione, determinanti
al fine del rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione e
l’esercizio;
8. Comunicazione relativa all’esercizio di impianto ad uso radioamatoriale : da
effettuarsi 30 giorni prima dell’attivazione.
ART. 14
RISANAMENTI
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento i titolari di impianti
situati in aree ove non è consentita l’installazione, comunicano al Comune , alla
direzione generale competente in materia ambientale della Giunta Regionale ed
all’A.R.P.A. specifici piani di adeguamento ai disposti contenuti nel presente
Regolamento. La conseguente attività di delocalizzazione degli impianti dovrà
risultare, in ogni caso, conforme al presente Regolamento.
L’A.R.P.A. provvede ad effettuare i controlli relativi al rispetto dei piani di
risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è
posto a carico dei titolari degli impianti.
Qualora l’A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione della
popolazione previsti dalla vigente normativa, ne da informazione al Sindaco per
l’adozione delle misure di competenza, ed all’ASL. La dove al superamento dei limiti
previsti dalla vigente normativa concorrano più impianti, l’A.R.P.A. nella sua
comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente
proponendo i tempi per l’attuazione del risanamento.
Il Comune, attraverso gli uffici comunali preposti, provvederà a prescrivere al
titolare, o ai titolari, degli impianti che concorrono a determinare il superamento
dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l’attuazione di
specifici interventi di risanamento, da realizzarsi non oltre 180 giorni
dall’intervenuta prescrizione secondo modalità e tecniche da individuarsi sotto la
diretta responsabilità dei titolari.
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L’ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della
popolazione, in relazione all’entità ed alle condizioni del superamento di cui al
precedente comma 3 del presente articolo, e propone al Sindaco l’eventuale
adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri derivanti a
carico dei soggetti gestori.
Nel caso in cui i titolari di impianti che provocano, o concorrano a provocare, il
superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa,
definiscano accordi volontari per la riduzione dell’esposizione entro tali limiti, gli
stessi formulano apposita proposta al Sindaco che, sentita l’A.R.P.A., può approvare
tale proposta di riduzione a conformità dell’impianto, o degli impianti.
L’A.R.P.A. effettua i propri relativi controlli sul risultato dell’applicazione delle
misure di risanamento dando comunicazione degli esiti al Sindaco e all’ASL. In caso
di inerzia dei titolari di impianto, il Comune può disporre la sospensione
dell’attività degli impianti ovvero revocarne l’autorizzazione all’esercizio.
Capo IV
PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI IMPIANTI
ART. 15
INFORMATIVA E MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE ALLA
CITTADINANZA
Il Comune si impegna nel rispetto delle vigenti normative ad assicurare la dovuta
informazione e comunicazione ai cittadini.
Al fine di garantire la sicurezza e la trasparenza richiesta dai cittadini, il Comune
provvede a:
- rendere pubblici i dati dei programmi annuali attuati e previsti, certificati
dall’ARPA provinciale, fatti salvi i dati rilevati ai fini della riservatezza commerciale
e industriale;
- realizzare campagne di informazione che coinvolgano la cittadinanza interessata;
- promuovere iniziative di diffusione dei risultati delle verifiche dei livelli di campo
elettromagnetico;
- promuovere tavoli di concertazione sui temi oggetto del presente Regolamento
con la cittadinanza e con i gestori dei servizi.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2006, il Comune di
Campobasso destina il 100% degli introiti derivanti dall’applicazione di sanzioni,
dal versamento dei contributi per spese amministrative e dai canoni d’affitto
eventualmente incassati dai gestori degli impianti, alla predisposizione di
dispositivi per l’informazione alla cittadinanza sull’intensità delle emissioni nei siti
sui quali insistono impianti di telecomunicazione o radiotelevisivi.
ART. 16
VIGILANZA E CONTROLLO
Il Comune esercita le funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dalla vigente
normativa avvalendosi degli organi tecnici dell’A.R.P.A. ovvero di esperti qualificati
a termine di legge.
Ogni anno, almeno 3 impianti, individuati dall’A.R.P.A., per ogni soggetto titolare o
gestore presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli
effettuati dall’A.R.P.A. medesima e con pagamento degli oneri derivanti a cura dei
titolari/gestori stessi sulla base di idoneo preventivo predisposto a cura
dell’A.R.P.A..
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Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale e dei valori di riferimento di
cui al presente regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto
dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell’autorizzazione.
I dati relativi alle misurazioni ed ai rilevamenti devono essere a disposizione delle
autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete
civica.
ART. 17
SANZIONI
Le sanzioni previste per riscontrate inadempienze dei titolari di impianti rispetto
agli obblighi normativi, sono quelle previste in capo all’art. 9 della L.R. 10 agosto
2006 n. 20 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni:
1. Chiunque dia inizio alla costruzione di un impianto di telecomunicazioni o
radiotelevisivo senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'articolo 5 della
L.R. e dal presente regolamento, oltre alla sanzione prevista dalle norme
urbanistiche, è punito con la sanzione amministrativa da euro venticinquemila
ad euro centocinquantamila.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi continua l'esercizio di un impianto disciplinato
dalla presente legge senza aver ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 5
e 6 della L.R. e del presente regolamento.
3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione,
ovvero in caso di inosservanza dei valori limite di esposizione e delle
disposizioni della presente legge, si procede, oltre che all'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, secondo la
gravità della dell'infrazione, anche:
a) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività, per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione
e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano accertate
situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l'ambiente.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si farà
riferimento ai disposti normativi, sia regionali che statali vigenti nonché altre ed
ulteriori disposizioni di legge che potranno successivamente intervenire ad
integrare e/o a modificare quelle vigenti.
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