REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE STATISTICHE Art. 1 - Attivazione E’ istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche, promossa dal Dipartimento di Scienze Statistiche. Ad essa concorrono il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Udine; il Dipartimento di Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università di Trieste; il Dipartimento di Statistica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; l’Istituto di Statistica e l’Istituto di Studi su Popolazione e Territorio dell’Università Cattolica di Milano. La disponibilità di spazi e attrezzature adeguati è assicurata presso il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova. Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari interessati Le macroaree di riferimento sono: 1, 7. Le aree scientifiche di riferimento sono: 1, 15. I settori scientifico-disciplinari interessati sono: SECS-P/02, SECS-P/05, SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, MAT/05, MAT/06, MAT/08. Art. 3 – Articolazione Confluiscono nella Scuola il corso di dottorato in Statistica e il corso di dottorato in Statistica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali. Art. 4 - Organi Sono organi della Scuola: a) il Direttore; b) il Consiglio Scientifico; c) il Collegio della Scuola. Le competenze degli organi sono stabilite nel Regolamento di Ateneo per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di dottorato (nel seguito detto Regolamento di Ateneo). Il Consiglio Scientifico è composto da: a) rappresentanti dei dipartimenti e degli istituti che concorrono alla Scuola di cui all’art. 1 del presente regolamento b) eventuali altri membri di comprovata qualificazione scientifica negli ambiti di ricerca propri della scuola, in numero complessivo non inferiore a 10. Il Collegio della Scuola è composto da: a) il Direttore che lo presiede; b) i docenti afferenti ai dipartimenti e agli istituti che concorrono alla Scuola e inquadrati nei SSD delle aree cui la scuola si riferisce, direttamente coinvolti nelle attività di programmazione e formazione; c) eventuali rappresentanti di enti coinvolti nella scuola; d) due rappresentanti dei dottorandi, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo. I componenti del Collegio sono almeno 10. Il Collegio può nominare al suo interno una giunta cui delegare le attività di ordinaria amministrazione. Art. 5 – Ammissione alla scuola L’esame di ammissione alla scuola di dottorato, articolato in modo tale da tenere conto delle diverse conoscenze previe dei candidati, dà luogo ad un’unica graduatoria generale di merito. Art. 6 - Ciclo formativo La durata del ciclo formativo della Scuola è di tre anni. L’attività di formazione di ciascun dottorando, con le relative verifiche in itinere e finale, è seguita dal Collegio della Scuola. Tale attività prevede una parte di didattica comune a tutti i dottorandi, di norma equivalente all’ammontare dei crediti acquisibili in un trimestre. Il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate in Italia o all’estero, nel rispetto della normativa vigente e dunque per un periodo non superiore a metà della durata totale del ciclo formativo, salvo deroga per accordi internazionali. Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o per eventuali proroghe, è prescritta l’autorizzazione preventiva del Collegio della Scuola. Art. 7 - Attività didattica dei dottorandi I dottorandi svolgeranno obbligatoriamente attività didattiche non retribuite, nell'ambito del programma formativo. Le specifiche modalità e l'impegno orario saranno stabiliti dal Collegio della Scuola in sede di programmazione dell'attività dei dottorandi. Inoltre, ai dottorandi può essere affidata un'attività didattica remunerata, di supporto o integrativa, che non dovrà comunque superare il tetto di 30 ore complessive per anno accademico. In alternativa, i dottorandi potranno svolgere 100 ore remunerate di tutorato junior. In entrambi i casi, tali attività dovranno essere preventivamente autorizzate dal Collegio della Scuola e svolte in conformità ai criteri fissati dal Senato Accademico. In particolare, viene stabilito quanto segue: i. la concessione del nulla osta è esclusa per attività che abbiano luogo durante il primo anno di dottorato; ii. durante il terzo anno di corso, soprattutto all'approssimarsi della conclusione della tesi di dottorato, sarà esercitata una certa cautela nella concessione di nulla osta per le suddette attività. Gli stessi criteri valgono per la concessione di nulla osta per lo svolgimento di attività di collaborazione retribuite (contratti d'opera, prestazioni conto terzi, …). Tali attività potranno essere svolte in ciascun anno accademico in alternativa ad attività didattiche o di tutorato. Inoltre, la concessione di nulla osta sarà valutata esclusivamente per attività coerenti con il programma formativo del dottorando, su preventiva dichiarazione dell'interessato che l'impegno complessivo non risulti superiore a 100 ore. Art. 8 – Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione Il Collegio della Scuola propone al Rettore i nominativi di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. La Commissione può essere integrata secondo le modalità previste nel Decreto ministeriale di cui all’art. 4, c. 2, Legge 3/7/1998, n. 210. Art. 9 - Commissione giudicatrice per l’esame finale Per la Commissione giudicatrice dell’esame finale, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, il Collegio della Scuola propone al Rettore, entro la data definita da apposito decreto rettorale, i nominativi di tre membri effettivi e di tre membri supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Non possono far parte della Commissione i componenti del Collegio dei docenti, i supervisori e gli eventuali correlatori per i rispettivi dottorandi. Nella suddetta proposta, almeno due effettivi e due supplenti devono essere esterni agli Atenei partecipanti al Dottorato. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, esso potrà proporre più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati. La Commissione può essere integrata secondo le modalità previste nel Decreto ministeriale di cui all’art. 4, c. 2, Legge 3/7/98, n. 210. Art. 10 - Approvazione del regolamento e sue successive modifiche Il regolamento della Scuola è proposto dal Consiglio Scientifico e approvato dai Consigli delle strutture che concorrono alla scuola stessa e dai competenti organi di governo della sede amministrativa. La stessa procedura è applicata alle modifiche del regolamento che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo.