N.RF204 Anno 2014
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Anno 2014 N.RF204 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 3 OGGETTO IMMOBILE ESTERO IN UNICO - EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE / IRPEF RIFERIMENTI ART. 19, DL N. 201/2011; CM N. 12/2013 E N.13/2013 ISTRUZIONI UNICO PF 2014 CIRCOLARE DEL 21/07/2014 NEL RIGO RL12 DI UNICO PF VA INDICATO IL REDDITO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI O ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DETENUTI ALL’ESTERO DA RESIDENTI DISPOSIZIONI GENERALI Come noto il decreto cd “Salva Italia” (art.19, DL 201/2011) ha introdotto a carico delle persone fisiche residenti un’imposta “patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE). Al riguardo, secondo la CM 13/2013 (ai sensi dell’art. 70, c.2 del TUIR) i redditi di: TERRENI/FABBRICATI SITUATI ALL’ESTERO FABBRICATI NON TASSATI NELLO STATO ESTERO DI UBICAZIONE EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE/IRPEF concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito ridotto del 15%. Pertanto, a seguito di tale “effetto sostitutivo“ l’IRPEF non è dovuta sui redditi relativi a : abitazione principale (e relative pertinenze) immobili non locati detenuti all’estero; in tal caso, rimane fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW al fine di: adempiere al cd “monitoraggio fiscale” liquidare l’IVIE Sul punto, la CM 12/2013 ha precisato che per tali immobili si determina “una sostanziale equiparazione dell’IVIE con l’imposizione prevista dall’IMU in Italia”; pertanto, come per gli immobili a “disposizione” detenuti in Italia anche per quelli all’estero si determina l’effetto sostitutivo. IMMOBILE ESTERO “A DISPOSIZIONE” TASSATO ALL’ESTERO NO SI (tariffe d’estimo o criteri similari) TASSATO IN ITALIA NO SI va compilato Unico, indicando l’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese ivi riconosciute. spetta il credito d’imposta per quanto versato all’estero CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Come per lo scorso anno, agli immobili non locati o adibiti ad abitazione principale, detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia, risulta applicabile l’effetto sostitutivo IVIE / IRPEF. Tuttavia, da quest’anno, pur operando tale “effetto sostitutivo”, occorre indicare in Unico PF (rigo RL 12) il reddito derivante da tali degli immobili, in quanto lo stesso va ora indicato ai soli fini previdenziali ed assistenziali (così come avviene per gli immobili siti in Italia assoggettati ad IMU). Redazione Fiscale Info Flash 204/2014 NO IMMOBILE LOCATO SI Pag. 2 / 3 SI va compilato Unico, indicando l’ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese. SI va compilato Unico, indicando il canone netto dichiarato nello Stato estero (al netto cioè delle spese inerenti ivi riconosciute). spetta il credito d’imposta per quanto versato all’estero A partire da quest’anno, il rigo RL12 di Unico PF 2014 presenta, rispetto allo scorso anno, una “nuova struttura” composta da 3 campi che vanno così compilati: Col. DENOMINAZIONE 1 Redditi di beni immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale INDICAZIONE Vanno indicati i redditi: degli immobili situati all’estero non locati per i quali è dovuta l’IVIE dei fabbricati adibiti ad abitazione principale. Tale reddito va riportato nel rigo RN50 e non va sommato al rigo RL18. Se nello Stato estero l’immobile non è assoggettato a tassazione, lo stesso non va dichiarato; in tale caso non occorre compilare il campo. Vanno indicati i redditi di terreni/fabbricati situati all’estero, riportando l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2013 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d’imposta estero che scade nel corso di quello italiano. 2 Redditi di beni immobili situati all’estero In generale, quindi, tale campo interessa gli immobili all’estero locati. Tuttavia, qualora gli immobili non locati, siano non assoggettati ad IVIE e tassati nello Stato estero mediante applicazione di tariffe d’estimo o criteri similari, nel campo in esame va riportato l’imponibile estero al netto delle spese specifiche eventualmente riconosciute. 3 Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta Vanno indicati i redditi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad es. vincite conseguite all’estero per la partecipazione a giochi on line. Riguardo la compilazione del campo 1 si osserva che: mentre in Unico PF 2013 il reddito dell’abitazione principale e degli immobili non locati siti all’estero non andava indicato in Unico PF 2014, pur operando l’effetto sostitutivo IVIE / IRPEF, detto reddito va indicato ai soli fini previdenziali ed assistenziali (così come avviene per gli immobili siti in Italia assoggettati ad IMU). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it LA COMPILAZIONE DEL RIGO RL12 DI UNICO PF 2014 Redazione Fiscale Info Flash 204/2014 Pag. 3 / 3 Pertanto il reddito degli immobili esteri: va indicato a rigo RL12 (campo 1) ma non concorre a formare il reddito complessivo 2013 va riportato a rigo RN50 ( campi 2 e 3) e rileva ai fini delle prestazioni assistenziali o previdenziali Il sig. Rossi, residente in Italia, detiene in Francia un appartamento tenuto a disposizione. Esempio Per tale immobile, il contribuente deve compilare il quadro RW al fine di: - determinare l’IVIE dovuta - adempiere all’obbligo di monitoraggio fiscale. Ipotizzando che il reddito assoggettato ad imposizione in Francia sia pari a € 2.000 i righi RL12 e RN50 vanno così compilati. 2.000 … 2.000 IVIE: DISPOSIZIONI IN SINTESI AMBITO SOGGETTIVO BASE IMPONIBILE IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE CREDITO D’IMPOSTA sono soggetti passivi IVIE le persone fisiche residenti in Italia ed, in particolare: il proprietario/titolare di diritto reale su beni immobili situati fuori dall'Italia (eccetto il titolare della nuda proprietà) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali il conduttore per gli immobili in leasing (anche in corso di costruzione) a decorrere dalla data della stipula definitiva. il valore dell’ immobile è costituito: in primo luogo: dal costo storico risultante dall'atto o dal contratto di acquisto in mancanza: dal valore di mercato rilevabile: al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile (valore "normale"). Qualora l'immobile non sia più posseduto al 31/12 si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Immobili situati in Paesi UE ed Extra UE: il valore da utilizzare è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato; in assenza di tale valore catastale, occorre far riferimento: in primo luogo: al costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti in mancanza: al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. l’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% del valore determinato con i criteri descritti. Ragguaglio: l'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. per l’immobile (e sue pertinenze) detenuto all’estero da soggetto residente in Italia ed adibito ad abitazione principale sono applicabili: l’aliquota ridotta dello 0,40% specifiche detrazioni Dall’imposta patrimoniale dello 0,76% si detrae: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 2.000