Il punto della situazione in tema di spamming alla luce degli ultimi

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Il punto della situazione in tema di spamming alla luce degli ultimi
Il punto della situazione in tema di spamming alla luce degli ultimi
provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Tempi duri per gli spammer! L’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali ha confermato, negli ultimi tempi, grande sensibilità alla
problematica in oggetto, come dimostrano i numerosi provvedimenti
adottati in materia. Da ultimo, si ricordano quelli del 13.05.20081, del
31.01.20082 e del 23.01.20083, nei quali il Garante è tornato ad affrontare la
questione dell’invio di messaggi promozionali e pubblicitari indesiderati a
mezzo di e-mail, telefax, sms ed mms. Occorre prendere le mosse dall’art.
130 del Codice della Privacy, che condiziona espressamente la possibilità di
inviare comunicazioni commerciali o pubblicitarie a mezzo di posta
elettronica, telefax, sms o mms, all’acquisizione del previo consenso
dell’interessato. L’invio di e-mail, fax, sms o mms commerciali, senza aver
prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta, pertanto, un
trattamento illecito di dati personali. Come chiarito dal Garante in più
occasioni4, a nulla rileva l’eventualità che i dati dei soggetti destinatari
siano reperibili sugli elenchi c.d. categorici, ossia su quegli elenchi
telefonici organizzati per categorie merceologiche/professionali, aventi
carattere commerciale e promozionale, nei quali sono contenute varie
informazioni relative allo svolgimento delle attività economiche, ed
equiparate, dei soggetti interessati; anche nel caso in cui vengano utilizzati
tali elenchi, non vi è possibilità di invio senza consenso, se le
comunicazioni commerciali sono effettuate con le particolari modalità di cui
al citato art. 130 del Codice della Privacy5. Ed ancora. A fronte di alcune
prassi largamente diffuse, il Garante ha chiarito espressamente che la
disciplina di cui all’art. 130 non può essere elusa inviando all’interessato
una prima e-mail o un primo fax che, nel chiedere il consenso, abbia
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Vedi Newsletter del 12.07.2008
Vedi Newsletter del 29.02.2008
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Vedi Newsletter del 12.02.2008
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Cfr, ad esempio, quanto affermato nel Provvedimento del 13.05.2008 n. 1520263, nel quale il Garante ha ribadito che
la garanzia di cui all’art. 130 comma 2 del Codice non viene meno nel caso in cui i dati dell’interessato siano reperibili
da elenchi categorici o albi pubblici (nel caso di specie, si trattava di dati acquisiti da un data base realizzato da Seat
Pagine Gialle.
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Cfr Provvedimento del 04.10.2007 n. 1457973
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comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario6, oppure
riconoscendo solo un diritto di tipo c.d. “opt-out”, al fine di non ricevere più
messaggi dello stesso tenore.7 L’illiceità dei comportamenti in esame non
rileva solamente sul piano amministrativo, quale fonte di provvedimenti
inibitori o, comunque, sanzionatori da parte del Garante (si ricorda, peraltro,
che ai sensi dell’art. 167 del Codice della Privacy, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, il trattamento di dati in violazione dell’art. 130,
se posto in essere, tra l’altro, al fine di trarne profitto, qualora comporti
nocumento, è punito con la reclusione da sei a diciotto mesi): lo spam può
cagionare danni al destinatario, consistenti, ad esempio, nel caso di invio a
mezzo fax, nella perdita di tempo, nell’uso indebito di carta e di toner
dell’apparecchio, nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata,
per aver detta tenuto occupato l’apparecchio del ricevente, ecc. Danni tutti
dei quali l’interessato potrà chiedere il risarcimento, in sede civile, agendo
ai sensi dell’art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del
danno anche non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2050 cc.8 Già si registrano,
in proposito, alcune pronunce dei Giudici di merito. Si ricordano, ad
esempio, due decisioni del Giudice di Pace di Napoli del 10 e del 26 giugno
2004, che si sono occupate rispettivamente di messaggi di posta elettronica
e di SMS indesiderati. Con successiva sentenza del 29 settembre 2005 il
medesimo ufficio si è pronunciato ancora in materia di spamming
“telefonico”, affermando che tale prassi, oltre a violare e disturbare la
serenità, la privacy e la tranquillità dell’utente, provoca fastidi, danni e
disagi, nonché continue distrazioni, stress e ansie. Nei casi già affrontati, i
Giudici di merito sono giunti a riconoscere all’interessato un risarcimento
danni pari a 1.000,00 euro, liquidato in via equitativa, oltre spese legali. In
particolare, nella sentenza del 26 giugno 2004, il Giudice ha ritenuto che,
nella quantificazione del danno patrimoniale, andassero considerate le
attività compiute, con dispendio di tempo e di energie, e le spese sostenute
dall’istante, prima del giudizio, per opporsi al trattamento non consentito di
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Cfr Provvedimento del 14.06.2007 n. 1424068 e Provvedimento del 31.01.2008 n. 1489843
Cfr Provvedimento generale del 29.05.2003, Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie.
Vedi Provvedimento del Garante del 04.10.2007 cit.
dati personali, mediante richieste e reclami al titolare del trattamento, al fine
di ottenere la cessazione delle intrusioni nella sua vita privata mediante
l’invio di messaggi sms invasivi. Il Giudice ha, invece, ricondotto al danno
non patrimoniale i patemi morali derivanti dalle indesiderate interferenze
nella sfera privata dell’interessato e dalla sospensione delle proprie
abitudini, ivi compreso l’arresto dell’eventuale attività dell’interessato,
conseguente al ricevimento delle comunicazioni commerciali non
desiderate. In conclusione, dunque, data l’ampiezza del fenomeno e la sua
rilevanza sociale, nei prossimi mesi assisteremo ad un presumibile aumento
del contenzioso in materia, a fronte del quale l’adeguamento alla normativa
in materia di privacy da parte delle imprese si rivelerà quanto mai
opportuna, se non necessaria, anche al fine di ottimizzare le risorse aziendali
ed evitare inutili costi.
Avv. Francesca R. Pagliaro – Studio Legale Giacopuzzi