Ordinanza 94/1998 CP S.Margherita L.
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Ordinanza 94/1998 CP S.Margherita L.
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SANTA MARGHERITA LIGURE ORDINANZA N° 94/98 AREA MARINA PROTETTA DI PORTOFINO Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP) Pil., Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure,: VISTO: il Decreto 6 Giugno 1998 del Ministero dell'Ambiente, istitutivo dell'area naturale marina protetta di Portofino, successivamente indicato come Decreto; VISTA: la propria ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998, inerente a quanto sopracitato; VISTA: le direttive impartite dal Ministero dell'Ambiente con Dispaccio n° 4275/5/MIN in data 28.08.98; VISTO: l'art 7 della Legge 16.07.1998, n° 239; VISTA: la perimetrazione riportata dal Decreto ed allegata, come parte integrante della presente Ordinanza; VISTI: gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione parte marittima; VISTA: la competenza del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure su parte dell'area della riserva marina di Portofino ed in particolare: a) l'area di riserva generale da Punta Carega a Punta Portofino, ricadente nel Comune di Portofino; b) l'area di riserva parziale da Punta Portofino a Punta Pedale, ricadente nei Comuni di Portofino e di Santa Margherita Ligure; RITENUTO: necessario disciplinare transitoriamente in attesa della costituzione degli organi dell'Ente Gestore e dell'emanazione del previsto Regolamento le attività nautiche dell'area naturale marina protetta di Portofino ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo: RENDE NOTO La riserva integrale è costituita nell'area marina di Cala dell'Oro, interna alla congiungente Punta Torretta - Punta del Buco ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati e la costa: (OMISSIS) Nella riserva integrale dell'area marina protetta di Portofino (Cala dell'Oro) sono vietati: - la navigazione, l'ancoraggio e l'ormeggio di qualsiasi tipo di mezzo nautico; - qualsiasi tipo di pesca - la balneazione. ORDINA Art. 1 - RISERVA GENERALE La riserva generale comprende il tratto di mare da Punta Portofino a Punta della Chiappa e la costa con esclusione della riserva integrale di Cala dell'Oro e fatto salvo il corridoio di accesso a S. Fruttuoso ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoelencati: (OMISSIS) Nella zona di riserva generale sono vietati: - l'ancoraggio; - l'ormeggio non regolamentato; - la pesca subacquea. Sono consentiti: - l'accesso a remi o a vela, con la possibilità di dare fondo all'ancora, soltanto a piccole unità navali non più lunghe di 6 metri circa. La velocità dovrà essere mantenuta non superiore ai 5 nodi e le rotte, per raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari all'andamento della linea di costa. Le unità da diporto da 7 metri in su, rispettando le modalità di navigazione precedentemente espresse, potranno accedere e dare fondo solo su autorizzazione della Capitaneria di Porto; - le immersioni subacquee guidate a cura di imprese/associazioni autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Genova e già operative dalla data di entrata in vigore del Decreto. Tali attività subacquee dovranno essere compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografie, riprese subacquee, turismo subacqueo , etc.); - l'esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori residenti nei Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con i mezzi e nei luoghi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista regolamentazione da parte dell'Ente di Gestione, con le unità navali e con gli strumenti da pesca indicati nella licenza, e nei luoghi di pesca tradizionali nell'ambito della zona "B"); - la balneazione; - l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello; - l'attività di pesca sportiva da natante (a remi o a vela non più lunghi di 6 metri circa) con l'uso di canna e lenza da fermo esercitata da cittadini di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure. ARTICOLO 2 - RISERVA PARZIALE La riserva parziale comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla punta Portofino e la costa, fatto salvo il corridoio di accesso al Porto di Portofino, e da Punta Chiappa a Punta Cannette ed è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati: (OMISSIS) Nella zona di riserva parziale sono vietati: - l'ancoraggio; - l'ormeggio non regolamentato; - la pesca subacquea. Sono consentiti: - l'accesso e l'ancoraggio di piccole unità a remi, a vela, a motore non più lunghe di 6 metri circa. La velocità dovrà essere mantenuta non superiore a 5 nodi e le rotte per raggiungere il punto di fonda, dovranno essere perpendicolari all'andamento della linea di costa. Nella zona compresa tra le congiungenti punto A (Punta del Pedale), punto C (Punta Caieca) e punto B (Lat. 44°18'.42N e Long. 009°13'.10E) l'accesso e l'ancoraggio è consentito senza autorizzazione anche ad unità da diporto da 7 metri in su con le modalità di avvicinamento già precedentemente espresse per i natanti minori. Nelle restanti zone della riserva parziale le unità da diporto da sette metri in su potranno accedere e dare fondo solo su autorizzazione della Capitaneria di Porto; - le immersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali, sia singole che guidate; - l'esercizio della piccola pesca professionale da parte di pescatori residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure con mezzi autorizzati (da intendersi, in attesa della prevista regolamentazione da parte dell'ente di gestione, con le unità navali e con gli strumenti da pesca indicati nella licenza); - la balneazione; - la pesca sportiva con sole lenze e canne da fermo, da riva o con natanti non più lunghi di 6 metri circa Articolo 3 - ROTTE E VELOCITA' Le unità navali in navigazione nella fascia di mare prospicente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di mille metri a partire dai confini dell'area protetta, devono procedere a velocità non superiore a 10 nodi. Tale limite non si applica per i battelli di linea per il trasporto passeggeri. Articolo 4 - CORRIDOIO E PORTO DI PORTOFINO Il corridoio di accesso al Porto di Portofino è riservato al transito. Tutte le unità che navigano nel suddetto corridoio devono procedere alla velocità massima di 5 nodi. Nell'area del Porto di Portofino, delimitata dalla linea immaginaria congiungente Punta Caieca e Punta Coppo, in assenza dell'Ente gestore della riserva, l'approdo ai pontili e l'ormeggio alle strutture fisse e ai galleggianti, è regolamentato dai titoli concessori in corso di validità e dalle ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure. Articolo 5 - SANZIONI I contravventori alle disposizioni fissate con la presente ordinanza ed ai divieti contenuti nel decreto 6 giugno 1998 del Ministero dell'Ambiente saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.12.1982, n° 979, che prevede la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, nonchè la confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione e la restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva. L'ordinanza n° 91/98 in data 25.08.1998 è abrogata. Santa Margherita Ligure, 05.09.1998 IL COMANDANTE Tenente di Vascello (CP) Pil.