Art. 99 - Diritto24

Transcript

Art. 99 - Diritto24
14
RECIDIVA
Art. 99
RECIDIVA
(Art. 99 c.p.)
Recidiva facoltativa
Recidiva semplice
Dopo essere stato
condannato per
un delitto non colposo
ne commette un altro,
aumento (facoltativo)
di un terzo della pena
da infliggere per il nuovo
delitto non colposo
(art. 99, comma 1, c.p.)
Recidiva aggravata
(art. 99, comma 2, c.p.)
Recidiva reiterata
Recidivo che commette
un altro delitto
non colposo
(art. 99, comma 4, c.p.)
Recidiva specifica
Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo
ne commette un altro della stessa indole, aumento fino
alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto
non colposo (art. 99, comma 2, n. 1, c.p.)
Recidiva infraquinquennale
Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo
ne commette un altro nei cinque anni dalla condanna
precedente, aumento fino alla metà della pena da infliggere
per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 2, c.p.)
Recidiva “vera”
Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo
ne commette un altro durante o dopo l’esecuzione
della pena, aumento fino alla metà della pena da infliggere
per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 3, c.p.)
Recidiva “finta”
Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo
ne commette un altro durante il tempo in cui si sottrae
volontariamente all’esecuzione della pena, aumento fino alla
metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo
(art. 99, comma 2, n. 3, c.p.)
(continua)
RECIDIVA
15
Art. 99
(segue)
Qualora concorrano più circostanze fra quelle
sopra indicate, aumento (facoltativo) della metà della pena
da infliggere per il nuovo delitto non colposo
(art. 99, comma 3, c.p.)
Se recidivo “semplice”
aumento (facoltativo)
della metà della pena
da infliggere per il nuovo
delitto non colposo
(art. 99, comma 4, c.p.)
Se recidivo “aggravato”
aumento (facoltativo)
di due terzi della pena
da infliggere per il nuovo
delitto non colposo
(art. 99, comma 4, c.p.)
Gli aumenti sono obbligatori nel caso
in cui il nuovo delitto rientri
tra quelli indicati all’art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p.
(art. 99, comma 5, c.p.)
Se recidivo “aggravato” l’aumento
obbligatorio non può essere
inferiore ad un terzo della pena
da infliggere per il nuovo delitto
(art. 99, comma 5, c.p.)
Limite invalicabile dell’aumento
L’aumento di pena per effetto della
recidiva non può superare il cumulo
delle pene risultante dalle condanne
precedenti alla commissione
del nuovo delitto non colposo
(art. 99, comma 6, c.p.)
SCHEMI E TABELLE
Recidiva obbligatoria