Art. 99 - Diritto24
Transcript
Art. 99 - Diritto24
14 RECIDIVA Art. 99 RECIDIVA (Art. 99 c.p.) Recidiva facoltativa Recidiva semplice Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro, aumento (facoltativo) di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 1, c.p.) Recidiva aggravata (art. 99, comma 2, c.p.) Recidiva reiterata Recidivo che commette un altro delitto non colposo (art. 99, comma 4, c.p.) Recidiva specifica Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro della stessa indole, aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 1, c.p.) Recidiva infraquinquennale Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro nei cinque anni dalla condanna precedente, aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 2, c.p.) Recidiva “vera” Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro durante o dopo l’esecuzione della pena, aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 3, c.p.) Recidiva “finta” Dopo essere stato condannato per un delitto non colposo ne commette un altro durante il tempo in cui si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena, aumento fino alla metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 2, n. 3, c.p.) (continua) RECIDIVA 15 Art. 99 (segue) Qualora concorrano più circostanze fra quelle sopra indicate, aumento (facoltativo) della metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 3, c.p.) Se recidivo “semplice” aumento (facoltativo) della metà della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 4, c.p.) Se recidivo “aggravato” aumento (facoltativo) di due terzi della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 4, c.p.) Gli aumenti sono obbligatori nel caso in cui il nuovo delitto rientri tra quelli indicati all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. (art. 99, comma 5, c.p.) Se recidivo “aggravato” l’aumento obbligatorio non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto (art. 99, comma 5, c.p.) Limite invalicabile dell’aumento L’aumento di pena per effetto della recidiva non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo (art. 99, comma 6, c.p.) SCHEMI E TABELLE Recidiva obbligatoria