sanzionatorio Reg. 178-02

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sanzionatorio Reg. 178-02
DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.190
Gazzetta Ufficiale N. 118 del 23 Maggio 2006
Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i
principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3;
- Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
- Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
- Viste le linee guida sulla rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
- Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
- Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della
salute, delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18,
19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
(G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario,
recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - legge comunitaria 2004.»:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). –
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24
aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi
si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini
previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.». - Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 1°
febbraio 2002, n. L 31. - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, reca: «Attuazione della direttiva n.
93/43/CEE e della direttiva n. 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari». - Il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
1
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.». - La legge 15 febbraio 1963, n. 281,
reca: «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.».
Nota all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.
Art. 2.
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di
rintracciabilita'
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono
agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da settecentocinquanta euro a quattromilacinquecento euro.
Nota all'art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 178/2002 vedi note alle premesse.
Art. 3.
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi
all'avvio delle procedure per il ritiro dal mercato
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a
conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato,
lavorato o distribuito, non piu' nella loro disponibilita', non e' conforme ai requisiti di sicurezza, non
attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al
comma 1 non ne informano contestualmente l'autorita' competente, sono soggetti al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono
alle autorita' competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di
evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro.
Art. 4.
Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli articoli 19 e 20
del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo
importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi
pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della
procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da duemila euro a dodicimila euro.
Art. 5.
Violazione degli obblighi nei confronti dell'operatore che non incidono sul confezionamento,
sull'etichettatura, sulla sicurezza o sull'integrita' dell'alimento ai sensi degli articoli 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 178/2002
1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attivita' di
vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrita'
dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attivita', per il ritiro dal
mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per
quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e
della lavorazione e dalle autorita' competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.
Art. 6.
Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo
20 del regolamento (CE) n. 178/2002
1. Fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall'autorita' competente, gli operatori del settore dei
mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non
provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime, sono soggetti al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto e' disposta, in aggiunta alla sanzione
amministrativa
2
pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attivita' che ha dato causa
all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10
agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1,
comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e
alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2.
4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze all'accertamento delle
violazioni amministrative e alla irrogazione delle relative sanzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2006
CIAMPI
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante: «Nuova disciplina
delle denominazioni d'origine»:
«Art. 28 (Violazioni nell'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche).
- 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con menzioni
geografiche che definiscono le indicazioni geografiche tipiche, vini che non hanno i requisiti richiesti dall'art.
7 per l'uso di tali indicazioni, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a lire
sei milioni per ettolitro o frazioni di ettolitro di prodotto.
2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con denominazione
d'origine vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, e' punito con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da lire tre milioni a lire diciotto milioni per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di
prodotto.
3. Chiunque contraffa' o altera i contrassegni di cui all'art. 23, comma 3, o introduce nel territorio dello Stato,
o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire trenta milioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo vini DOCG, DOC o IGT in confezioni originali, salvo che il
commerciante non abbia concorso nel reato.
5. Chiunque usa le denominazioni di origine per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali
denominazioni, premettendo le parole "tipo", "gusto", "uso", "sistema" e simili o impiega maggiorativi,
diminuitivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrativi o
segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da
lire un milione a lire sei milioni. Le stesse pene si applicano anche quando le suddette parole o le
denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui
mezzi pubblicitari.
6. Chiunque adotta denominazioni di origine ovvero indicazioni geografiche tipiche come ragione sociale o
come "ditta", "cantina", o "fattoria" o loro indirizzi e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire dodici
milioni. La disposizione si applica dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di riconoscimento
della DOCG, DOC o IGT adottata.».
«Art. 29 (Omissioni di denunce e falsita).
- 1. Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 15, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni ettaro o frazione di
ettaro superiore a dieci are cui l'omessa denuncia si riferisce.
2. Chiunque, essendo tenuto alle denunce di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dichiari un quantitativo di uva o di
vino maggiore di quello effettivamente prodotto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire sei milioni per ogni quintale denunciato in eccedenza.».
«Art. 30 (Violazioni in materia di etichettatura).
- 1. Chiunque viola le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 22, relative alle modalita' di
designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non
superiore a cinque litri contenenti vino DOCG, DOC o IGT, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del
decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5
della legge 21 dicembre 1999, n. 526»:
3
«8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII
del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla
designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di
prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e
disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette
non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o
indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del
conseguimento degli aiuti comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50
ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.
10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla
documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento
(CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni
non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e qualita' del prodotto o nel
caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarita', inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i
prodotti confezionati, a dieci ettolitri.
10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in
relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di
applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei
mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle
relative disposizioni applicative, nonche' della legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini
liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n.
1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle
bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail
aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio
1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive
modificazioni, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
100 euro a 10.000 euro.».
- Si riporta il testo degli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante:
«Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino».
«Art. 34 (Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati). –
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali e previa riconciliazione
dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene
quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto
costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione e' elevata rispettivamente a 50 euro, se
trattasi di vino da tavola ad IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC
o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di
tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualita' e per quantita' alle eccedenze
riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3, e avviato alla
distillazione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto.
2. Quando il fatto e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'art. 9,
comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni
dell'azienda, della quantita' di prodotto eccedentario e se esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna
vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo,
ridotta della meta».
«Art. 35 (Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini).
- 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
4
a) chiunque pone in vendita con la denominazione di «vino passito» o «passito» vini che non rispondono
alle definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all'art. 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali
contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume e
chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 8;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 9,
comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 9;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in
violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche' nei locali annessi o
intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'art. 6, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o
comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, comma 1, lettere a), c) f), h)
e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art.
11, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di
ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non puo' essere, in ogni caso,
inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione
con le modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato,
nonche' vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle
distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato art. 10, comma 3, terzo e quarto periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di
cui all'art. 11, comma 1, lettere b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione
previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3;
c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore a 60 litri che non presenta le
caratteristiche previste ai sensi dell'art. 12, comma 4;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'art. 14,
comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui
all'art. 14, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'art. 14, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'art. 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo
comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in
confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la
confezione originale presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'art. 13 utilizzando nell'etichettatura,
designazione, presentazione e pubblicita' della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque
richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro
a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice
di cui all'art. 14, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita' previste ai
sensi del medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di cui all'art. 15 che non presentano al competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3,
ultimo periodo, del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate con i decreti di cui all'art. 25,
commi 1 e 2, nonche' l'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso
enologico senza la prescritta autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
euro a 15.000 euro.
12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui all'art. 26 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei
magazzini e nei depositi enologici, nonche' nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a
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qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei
reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformita' dalle disposizioni di cui all'art.
27, comma 1, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000
euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:
a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all'art. 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e
scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all'art. 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni
previste dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all'art. 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal
medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
d) i soggetti di cui all'art. 28, commi 1, 2 e 3, che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle
medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.
15. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 e' ridotta alla meta' nel caso in cui le
annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la
movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la
documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore
vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all'art. 29, comma 2, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro».
«Art. 36 (Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione
degli aceti).
- 1. Chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti che non abbiano le caratteristiche
previste dall'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100
euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso,
essere inferiore a 250 euro.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio
aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo art. 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa
pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la
sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
3. Chiunque detiene nei locali di cui all'art. 18, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o
per fermentazione putrida e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per
quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere
inferiore a 250 euro.
4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di
vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'art. 16, comma 5;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli
previsti ai sensi dell'art. 17, comma 2;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici
diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 22;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'art. 23, comma
1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalita' di preparazione degli aceti aromatizzati le
prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le
caratteristiche previste ai sensi dell'art. 23.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 17, comma 1, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore
a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro.
6. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'art. 18, commi 3 e 4, acido acetico, nonche' ogni
altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare
diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante da
fermentazione acetica.
7. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:
a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'art. 19, comma 3;
b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno
le caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2.
8. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'art. 21 nella
designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto
riconosciuto irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
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9. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2, in violazione
delle disposizioni previste ai sensi dei medesimi commi, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 6.000 euro.
10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'art. 24, commi 1 e 2,
destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del
medesimo art. 24, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000
euro.».
«Art. 38 (Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999). –
1. Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la
commercializzazione dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione «novello», e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione
non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.».
«Art. 39 (Altre sanzioni). –
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 5;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'art. 7;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni spontanee prevista dall'art. 9,
comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di denaturazione e alle
annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo;
e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle
disposizioni di cui all'art. 14, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto dall'art. 14, comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'art. 14, comma
4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma;
h) chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 14, comma 6, relativa alle operazioni di
ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino;
i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'art. 15, comma 3, primo periodo;
l) chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle
annotazioni previsti ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari».
«Art. 1 (Uso commerciale). –
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o
indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione
geografica cosi' come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio,
o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni
amministrative di seguito individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione
a causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata
autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui al
presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad
euro
sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;».
«Art. 3 (Piano di controllo). –
1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica accerti una non conformita'
classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente
provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a
seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in
essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero
ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verificadei documenti da parte degli incaricati della struttura di
controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero
delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici. 3. Salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o
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parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attivita' della struttura di controllo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte
del Ministero delle politiche agricole e forestali, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al
triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una
denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del
Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto, previa verifica da parte del
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dell'obbligo pecuniario accertato.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la
sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato
origine alla sanzione.».
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