La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi
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La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi
Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE PARCHI, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E PAESAGGIO VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'!N! Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano www.regione.lombardia.it [email protected] Tel 02 6765.1 A tutti i Comuni LORO SEDI Oggetto : Legge n. 10/2013, art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, censimento degli alberi monumentali” La Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, detta le disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale a livello nazionale. L’art. 7 della citata legge 10/2013 prevede: 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e Referente per l'istruttoria della pratica: FABRIZIO SCELSI Tel. 02/6765.5962 successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Decreto interministeriale di cui al comma 2 della citata legge 10/2013 è stato promulgato il 23 ottobre 2014 ed è quindi stato istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia. Nella nuova impostazione normativa i comuni provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali presenti sul loro territorio e a trasmettere le schede entro il 31 luglio alla Regione Lombardia la quale ha l'obbligo di redigere l’elenco definitivo, previo controllo delle schede in possesso, entro il 31 dicembre 2015 al Corpo Forestale dello Stato. L’elenco sarà, poi, aggiornato annualmente e le regioni hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione al Corpo Forestale dello Stato. Regione Lombardia, a partire dal 1989, ha avviato la ricognizione degli esemplari di “alberi monumentali” la cui tutela è stata promossa attraverso l’art.12 della lr 10/08. In attuazione di quanto previsto dalla citata l.r. 10/08 Regione Lombardia, con decreto n.7502 del 5/8/2011, ha approvato il Documento tecnico di definizione dei criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela (di cui alla d.g.r. 1044/2010). Con tale decreto si è demandata agli Enti gestori di Aree protette, di Siti Natura 2000 e alle Province la gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli “alberi monumentali”, tramite specifico database di supporto. Tali soggetti annualmente erano poi tenuti a trasmettere i dati aggiornati a Regione Lombardia. Al momento si dispone di un numero adeguato di dati per quasi tutte le Province. Questi dati, al fine di salvaguardare il lavoro svolto nel corso degli anni e dopo opportuno controllo, formeranno un primo gruppo di segnalazioni che confluiranno nell’elenco nazionale. Per il controllo delle schede già in possesso della regione e delle nuove segnalazioni pervenute dai comuni, controllo propedeutico alla redazione dell’elenco definitivo che sarà predisposto entro il 31 dicembre, Regione Lombardia si avvarrà del supporto del personale del Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato. Ogni comune pubblicherà sul proprio Albo pretorio l’elenco degli alberi riconosciuti come monumentali ed inseriti nell’elenco nazionale, non appena questo sarà definito. Si invitano gli Enti in indirizzo a segnalare alla Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio, Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità, la presenza sul loro territorio di eventuali esemplari arborei che possano rispondere ai criteri di monumentalità specificati all’art. 5 del citato Decreto interministeriale mediante l’utilizzo della scheda scaricabile dal sito del Corpo Forestale dello Stato. http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10385 Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti. Per informazioni: [email protected], [email protected] IL DIRIGENTE GIORGIO WALTER BONALUME Allegati: Legge 14 gennaio 2013 n. 10 Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014