“Tre anni da Lanzarote: primi dati, buone pratiche e problemi aperti”

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“Tre anni da Lanzarote: primi dati, buone pratiche e problemi aperti”
Psicologia & Giustizia
Anno XVII, numero 2
Luglio– Dicembre 2016
“Tre anni da Lanzarote:
primi dati, buone pratiche e problemi aperti”
di Floriana Campopiano
Il 20 gennaio 2016, presso la Corte Di Appello di Roma si è tenuto un importante convegno dal
titolo “Tre anni da Lanzarote: primi dati, buone pratiche, problemi aperti”.
L'obiettivo di questo incontro, organizzato dall'ordine degli psicologi del Lazio e dalla Scuola
Superiore della Magistratura in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati è stato quello di
creare uno spazio di confronto tra istituzioni, operatori ed esperti, per riflettere sulle novità
normative introdotte dalla legge 172 del 2012 e dalle successive integrazioni, dando maggior
rilievo sia alla casistica prodotta nel territorio di competenza della Procura della Repubblica di
Roma, sia alle buone prassi esistenti.
Principi sovranazionali, normativa nazionale e modelli operativi
Le novità della legge n. 172/2012
La legge n. 172 del 1° ottobre 2012, con la quale l’Italia ha provveduto alla ratifica della
Convenzione di Lanzarote, adottata il 25 ottobre 2007 dal Consiglio d’Europa per la
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, ha comportato l’introduzione,
nel nostro codice penale, di alcune significative modifiche sostanziali (art.4), processuali (art.
5) e penitenziarie (art.7).
Ma in questa sede, ciò che si intende evidenziare sono le novità di tipo processuale adottate in
attuazione dell’art. 35 della stessa Convenzione, che riguardano l'audizione del minore che
debba riferire come persona informata sui fatti nel processo penale (vittima o testimone) 1.
Data la norma di riferimento, ciascuna delle parti adotta le misure legislative o di altra natura
necessarie affinché:
a)le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo la segnalazione dei
fatti alle autorità competenti;
b) le audizioni del minore si svolgano in locali concepiti o adattati a tale scopo;
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«Nei reati di violenza sessuale, la dichiarazione testimoniale della parte offesa è, se non sempre in un’altissima
percentuale dei casi, decisiva, per la tipologia della condotta criminosa, sia sotto il profilo della sua consumazione
che generalmente non avviene in presenza di terzi, sia sotto il profilo dell’esistenza o meno del consenso all’atto
sessuale»: Cass., sez III, 5 giugno 2013, n. 32798.
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c) le audizioni del minore siano condotte da professionisti addestrati a questo scopo;
d) il minore sia sentito possibilmente sempre dalle stesse persone (per i criteri generali sulle
modalità di conduzione dell’esame del minore v. la Carta di Noto del 9.6.1996 aggiornata nel
2002 2e da ultimo il 12.6.2011);
e) deve essere compiuto con modalità che consentano di evitare dolorose ripetizioni del
racconto, il minore dovrà pertanto essere sentito solo per il numero di volte strettamente
necessario al corso del procedimento penale;
f) il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, da un
adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona.
L’art. 35 prevede inoltre, al secondo comma, che l’esame del minore sia audio e videoregistrato
e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale.
Si tratta di criteri ormai consolidati nell’esperienza normativa internazionale, e fatti propri dal
nostro legislatore già con la legge n. 66 del 1996.
Il minore vittima di reato, come già indicato, nella maggior parte dei casi è anche l'unico
testimone. Questo binomio deve comportare una particolare attenzione alla tutela di due
imprescindibili esigenze: l'accertamento del fatto secondo i requisiti idonei a garantire la
genuinità e l'attendibilità della prova, e la tutela della personalità del minore. Tali esigenze
sono garantite dal rispetto di tre momenti processuali molto complessi e delicati, ovvero la
valutazione della capacità testimoniale del minore, l'audizione dello stesso, la valutazione
della sua testimonianza.
Come afferma il Magistrato Sandra Recchione 3“Il pericolo della vittimizzazione da processo è
(di regola) presente quando il teste di reati ad impatto traumatico sulla persona è in età
evolutiva, elevato quando il minore è vittima di quei reati, altissimo quando il minorenne è
vittima di reati sessuali. Tali evidenze sono alla base della scelta di individuare un percorso
speciale per l’acquisizione della prova dichiarativa di testimoni di alcuni reati ad alto impatto
traumatizzante che si intravede nell’attuale combinato disposto degli artt. 392 comma 1 bis 4,
398 comma 5 bis5,
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Gulotta G., De Cataldo Neuburger L., “ La carta di Noto e le linee guida deontologiche per lo psicologo giuridico”
Giuffrè, Milano, 2004
“La dichiarazione del minore dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote” Diritto Penale Contemporaneo
Art. 392 comma 1 bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater,
anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600 quinquies, 601, 602, 609-bis, 609quater, 609- quinquies, 609- octies, 609- undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su
richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente
probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche
al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. in ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di
particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. (comma così
modificato dall'art.9, comma 1 lett.b del D.L.23 febbraio 2009 n.11 e sostituito dall'art.5, comma 1, lett.g, L. 1
ottobre 2012,n.172. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art.1, comma 1, lett. h, D.Lgs.
15 dicembre 2015, n.212)
Art 398 comma 5 bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 572,600, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate
all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo
rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della
persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate
integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di
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190 bis6 e 498 c.p.p.7 . Tali norme disegnano un binario di formazione della prova dichiarativa
che parte dalla valorizzazione dell’incidente probatorio, si sviluppa attraverso la previsione di
modalità protette di audizione e si completa attraverso la interposizione di uno “scudo”
legislativo alle possibilità di riedizione dibattimentale della testimonianza”.
Negli ultimi vent’anni l’attività di ascolto giudiziario in ambito penale ha conosciuto
significativi progressi anche sotto lo stimolo di sollecitazioni sovranazionali che imponevano
un adeguamento della normativa nazionale. Si è infatti assistito ad una sempre più
specializzata attenzione e protezione per le vittime dei reati. Tale percorso culturale, è iniziato
con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989 che per prima dettò i principi
ispiratori della partecipazione del minore al processo, infatti, quanto alla salvaguardia, alla
protezione ed al benessere dell'infanzia, inserisce il dovere per tutti gli Stati aderenti di
assicurare “il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale del bambino vittima di
qualsiasi forma di negligenza, sfruttamento o abuso, torture o qualsiasi trattamento o punizione
crudele, disumana o degradante, in un ambiente che ne favorisca il rispetto di sé e la dignità”
(art 39) e di “ promuoverne la reintegrazione e l'assunzione di un ruolo costruttivo nella società”
(art 40). Tale convenzione afferma inoltre che le opinioni espresse dal fanciullo devono essere
“ debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”
ed ancora, concentrando l'attenzione sui procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, ritiene
indispensabile dare al minore “ la possibilità di essere ascoltato (..) sia direttamente, sia tramite
un rappresentante o un organo appropriato” (art 12); proseguito, poi, con la Convenzione di
Strasburgo del 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori (riconoscendo al minore capace di
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strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza
tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta
solo se richiesta dalle parti.
Art 190 comma 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto
l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede
di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni
medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame
è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il
giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis,609-ter, 609-quater, 609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda
un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona
offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
Art 498 c.p.p. 1.Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame
del testimone. 2) Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame,
secondo l'ordine indicato nell'articolo 496. 3) Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande. 4) L'esame
testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il
presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente,
sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con
ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata
nel corso dell'esame. 4-bis) Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le
modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 4-ter) Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,600bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 601, 602,609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice
penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene
effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto
citofonico. 4-quater) Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una
persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore
ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette. (Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. i), n. 2, D.L. 14
agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, così sostituito
dall’art. 1, comma 1, lett. l),D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.)
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discernimento un ruolo attivo in ambito processuale, riserva allo stesso la possibilità di
“ricevere ogni informazione pertinente”, “essere consultato ed esprimere la propria opinione”,
“essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e
delle eventuali conseguenze di qualunque decisione” (art3); con la Decisione Quadro del 2001
sulla posizione della vittima nel processo penale (2001/220/GAI); con il Trattato di Lisbona del
2009 (in tutti gli atti relativi al bambino compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private,
deve essere considerato preminente l’interesse superiore del bambino) è culminato, più di
recente, nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
(2012/29/UE) recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato”, che impone agli Stati membri di stabilire, a tutela delle vittime
particolarmente vulnerabili8, un trattamento specifico e differenziato, anche in ragione del
diverso grado di vulnerabilità.
Il primo aspetto rilevante è che il legislatore del 2015 ha normativamente definito la figura
della persona offesa dal reato “in condizione di particolare vulnerabilità” con l’introduzione
dell’articolo 90 quater c.p.p. nel quale si afferma che: «[…] la condizione di particolare
vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di
deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede»
e precisando anche che, a tale fine: «[…] si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza
alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di
discriminazione, e se la persona offesa è
affettivamente,
psicologicamente
o
economicamente dipendente dall'autore del reato».
«Le misure di protezione previste a partire dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote
- ha spiegato Pietro Stampa, vice presidente dell’Ordine degli Psicologi del Lazio nel suo
intervento – hanno rappresentato un importante antidoto ai rischi della cosiddetta
“vittimizzazione secondaria”, ovvero le ripercussioni negative che una macchina della giustizia
concepita per regole, luoghi e tempi a misura di adulto, poteva avere sul benessere e il superiore
interesse dei bambini. L’estensione della normativa a tutti i soggetti in condizione di particolare
vulnerabilità, stabilendo l’obbligatorietà della presenza di psicologi e neuropsichiatri infantili al
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Con “vittime vulnerabili” si fa riferimento in questa sede a quelle persone che sono coinvolte come persone offese
in un procedimento penale e che per caratteristiche personali legate a fattori come età, sesso, marginalità, condizioni
psicologiche, familiari, economiche e sociali (ad esempio: minori, minori non accompagnati, anziani, disabili,
donne, in particolare se in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, etc.)
o poiché vicine a situazioni che le espongono ad un rischio elevato di danno (come ad esempio coloro che hanno
subito delle violenze reiterate nelle relazioni strette o altre forme di reato come torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere) possono essere considerate “vulnerabili”. Ad oggi, la
considerazione di vulnerabilità è estesa anche ad altre tipologie di persone e situazioni, come espresso al punto n. 38
della Direttiva 2012/29/UE: «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono
particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le
vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica […]»Tale
estensione è stata recepita anche a livello nazionale, come riscontrabile, dapprima, nel d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 che
recita: «Art. 1. Principi generali. Nell’attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo, si tiene conto,
sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i
minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori
singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme
gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere» e, recentemente, come espressamente previsto nell’art.
90-quater c.p.p, così come introdotto dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 che definisce normativamente la
“condizione di particolare vulnerabilità”.
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fianco della polizia giudiziaria in sede di colloquio, rappresenta un ulteriore passo in avanti
nella tutela della persona, aspetto per noi psicologi prioritario».
La citata Direttiva 2012/29/UE ha ampliato la portata del sistema delle protezioni già previste
dalla Decisione-quadro del 2001, delineando i principi cui devono essere ispirati i servizi
offerti alle vittime: dalla valutazione individuale del bisogno di protezione, necessaria per la
definizione di un trattamento mirato, alla complessiva articolazione di misure di protezione
globale durante tutte le fasi del procedimento penale.
Le particolari modalità di esame del testimone minorenne, rispondono proprio all'esigenza di
contemperare tre diversi interessi:
1. ottenere una prova attendibile;
2. garantire il diritto dell'imputato al contraddittorio ( art. 111 Costituzione);
3. preservare il minore dai danni psicologici che le ordinarie modalità di esame, caratterizzate
da una forte dialettica fra le parti, potrebbero cagionargli.
La deroga al meccanismo dell'esame incrociato, può dirsi funzionale sia al primo che al terzo
di tali interessi. Si ritiene, infatti, che l'esame incrociato non sia il metodo più idoneo a
garantire l'acquisizione di una prova attendibile e, d'altra parte, a preservare il minore dal
rischio di subire contraccolpi negativi data l'elevata conflittualità fra le parti. A tutela sia del
diritto dell'imputato al contraddittorio, sia del carattere accusatorio del processo, si prevede
che l'esame, pur condotto dal presidente, abbia luogo su domande e contestazioni delle parti:
in altre parole, il presidente è il “filtro” attraverso cui domande e contestazioni sono poste al
minore. L’ausilio dello psicologo o dello psichiatra infantile all’autorità che procede
all’assunzione di informazioni da persone minori è reso obbligatorio dalla novella. Il dato
normativo induce a ritenere superate le pronunce della Corte di Cassazione che consideravano
facoltativa l’assistenza di tale professionista 9. Ulteriori modalità particolari di svolgimento
dell'esame (c.d. Esame protetto) possono essere stabilite dal presidente, quale che sia il reato
per cui si procede, in ragione del richiamo all'art 398 comma 5 bis.
Le tre previsioni “gemelle” 10 introdotte dalla legge 172/2012 in adempimento della
Convenzione di Lanzarote stabiliscono espressamente che, “nei procedimenti per i delitti di
sfruttamento sessuale dei minori (previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600
quater comma 1, 600-quinquies), di tratta di persone (600,601, 602), di violenza sessuale
(609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies) e di adescamento di minori (609-undecies) ,
la polizia giudiziaria o il pubblico ministero o il difensore, quando deve assumere sommarie
informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in
psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero”.
È stato così conferito un ruolo determinante alla presenza dell'esperto impegnato nella
raccolta delle dichiarazioni di persone minorenni ed eventualmente di “maggiorenni in
condizione di particolare vulnerabilità”, possibili vittime e/o testimoni di una vasta gamma di
reati, dall’abuso sessuale al maltrattamento e alla violenza assistita. Con d.lgs 15 dicembre
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Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2010, D.S., in C.E.D. Cass., n. 248757
Le lettere c), d) ed f) dell’articolo 5 novellano gli articoli 351 comma 1-ter, 362 comma 1-bis e 391-bis comma
5-bis del codice di procedura penale, in tema di informazioni assunte nel corso delle indagini preliminari
rispettivamente dalla polizia giudiziaria, dal PM e dal difensore.
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2015, n. 21211, attuativo proprio della più volte citata Direttiva europea in materia di diritti,
assistenza e protezione delle vittime di reato, anche gli adulti vittime potranno beneficiare
delle misure di protezione già previste per i minori nella legge di ratifica della Convenzione di
Lanzarote. Le “condizioni di particolare vulnerabilità” della persona offesa hanno assunto
rilievo nel nostro sistema processuale per la prima volta con la novella del comma 4-quater
all’art. 498 c.p.p. sull’esame diretto e contro esame dei testimoni nel dibattimento ad opera
della legge n. 119 del 2013 (in esecuzione alla Convenzione di Istanbul) e sono state
confermate dal d.lgs del 2015, entrato in vigore il 20 gennaio 2016.
Sulla materia esiste, a partire almeno dalla metà degli anni 90, una letteratura vastissima.
Ancor prima del documento di Lanzarote, infatti, l'argomento dell'ascolto del minore è stato
sviscerato sia sul piano giuridico che sul piano psicologico. Con riguardo a quest'ultima
prospettiva soprattutto nella psicologia giuridico/ forense molti sono stati i contributi resi poi
attuali dalla novità legislativa del 2012 (Il protocollo di Venezia 12 ; “Come si esamina un
testimone. L'intervista cognitiva e l'intervista strutturata”, 2001; “La carta di Noto e le linee
guida deontologiche per lo psicologo giuridico”, 2004; “Guida alla perizia in tema di abuso
sessuale e alla sua critica”, 2004; “Linee guida nazionali- l'ascolto del minore testimone”,
2014)
La traduzione operativa della normativa:
Primi dati e Buone pratiche
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, a seguito dell’entrata in vigore della
legge 172 del 2012, relativamente all’assunzione delle dichiarazioni da persona minorenne, ha
tempestivamente impartito disposizioni alla polizia giudiziaria che hanno consentito, sul
piano strettamente operativo, un perfetto raccordo tra il pubblico ministero, la polizia
giudiziaria operante sul territorio e il consulente tecnico individuato con immediatezza
rispetto agli specifici obiettivi dell’atto ma anche rispetto ai tempi e al luogo di espletamento
dell’ascolto. Tali disposizioni sono state emesse dalla Procura di Roma in data 30 gennaio
2013 (prot. n. 177 del 2013) e rispetto al “ruolo” affidato dalla legge al “Consulente”
contengono queste indicazioni: «si deve ritenere che questi, informato sommariamente dei
fatti per cui si procede e della condizione del minore, non soltanto assisterà all’esame, ma
potrà dare indicazioni alla p.g. sulla eventuale necessità di effettuare l’esame con modalità
protette o proporre che l’esame sia effettuato, anziché nei locali della p.g., in uno “spazio
neutro”, così da assicurare che l’atto sia rispettoso delle esigenze del minore e, nello stesso
tempo, utile ai fini investigativi. Il Consulente, ove ritenuto opportuno, potrà anche svolgere il
ruolo di intermediario nella conduzione dell’esame proponendo direttamente al minore le
eventuali domande utili ai fini della prosecuzione delle indagini […]».
La Dott.ssa Monteleone13, è intervenuta nel corso del convegno presentando gli esiti del
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Il d.lgs. n. 212 del 2015 è entrato in vigore il 20 gennaio 2016
Il 23 settembre 2007, al termine del simposio interdisciplinare in tema di diagnosi forense di abusi sessuali collettivi,
organizzato dalla Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione, dall'Università di
Padova e dall'Università di Torino, si è proceduto alla stesura del Protocollo di Venezia. Tale Protocollo, nel far
propri i principi della Carta di Noto, delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida
alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare tali casi.
Procuratrice aggiunta presso la Procura della Repubblica di Roma, Coordinatrice del “Gruppo specializzato di
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lavoro condotto in questi anni, in cui gli psicologi, al fianco degli operatori della giustizia,
hanno affrontato la gestione della delicata fase di raccolta delle primissime dichiarazioni di
molti bambini, bambine e adolescenti coinvolti in diverse tipologie di reati: prostituzione
minorile, maltrattamenti in famiglia, abuso sessuale, violenza domestica assistita, “stalking”,
“grooming”14 .
Fin dal 2012 proprio la procura di Roma, prima in Italia, si è attivata per tradurre in azioni
concrete e procedure operative quanto deciso a livello legislativo. Ci si riferisce, ad esempio,
alla disponibilità effettiva da parte della polizia giudiziaria e della magistratura di un “luogo
protetto”, dotato degli strumenti necessari all’ascolto dei minori e delle vittime
particolarmente vulnerabili secondo le modalità richieste anche dalla normativa
internazionale, da individuarsi in luogo “idoneo” – come rappresentato ad esempio dal c.d.
“Spazio Neutro”, spazi attrezzati per le audizioni protette delle vittime 15– che assicuri il
compimento dell’indicato atto e la sua documentazione con strumenti tecnici adeguati.
In tal senso, sono confortanti i dati riportati, acquisiti a seguito di una prima esperienza
maturata presso la Procura della Repubblica di Roma che ha operato nel senso indicato
rendendo effettive dette disposizioni attraverso la sperimentazione di un maggiore
coordinamento, adottando nuovi modelli organizzativi degli uffici giudiziari per assicurare un
più stretto raccordo tra strutture e figure specializzate, sia investigative che giudiziarie. In
questa prospettiva, si è rivelata di grande efficacia anche la formazione di gruppi specializzati
di magistrati in diverse procure d’Italia, e, soprattutto, l’istituzione di turni di reperibilità (24
ore su 24, tutti i giorni dell’anno) svolti da magistrati specializzati nei “delitti contro la libertà
sessuale, la famiglia ed i soggetti vulnerabili”, coordinato dalla stessa Dott.ssa Monteleone, in
modo da assicurare un perfetto e tempestivo raccordo tra la polizia giudiziaria operante sul
territorio ed il magistrato inquirente.
A ben vedere, si tratta di un modello organizzativo predisposto per assicurare, anche
nell’immediatezza dell’intervento delle forze di polizia operanti sul territorio (ed in specie
nella flagranza di reato), che siano assunte determinazioni quanto più appropriate possibili,
grazie ad un efficace coordinamento con la magistratura inquirente specializzata.
In tale contesto, gli interventi preventivi e repressivi sono stati resi più efficaci anche
dall'istituzione di “referenti” specializzati all’interno delle strutture investigative della polizia
giudiziaria, ancora più rilevanti soprattutto dopo l’entrata in vigore della l. n. 119 del 2013 e
alle importanti modifiche processuali sull’arresto obbligatorio per i delitti di maltrattamenti
contro familiari e conviventi ed atti persecutori e all'introduzione della nuova misura
precautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.) 16
magistrati per i delitti contro la libertà sessuale, la famiglia ed i soggetti vulnerabili”
L’adescamento on line, una delle nuove previsioni delittuose introdotte con la legge 172 nel 2012
15 “Sala Calipari” presso la Questura di Roma, “Sala Lanzarote” presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche di Roma, “Sala Caputo” presso la Procura della Repubblica di Roma
16 Monteleone M., Cuzzocrea V., “Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali”, Processo penale e
giustizia n.1|2016
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Di seguito riportati in tabella i primi dati relativi al 2013 e 2014.
Minori ascoltati nel
2013
Minori ascoltati nel
2014
161
329
Tempi dell'ascolto:
Stesso giorno di acquisizione della notizia di reato:
22
49
Entro 7 giorni dall'acquisizione della notizia di reato
110
146
Reati più frequenti:
Violenza sessuale
93
189
Maltrattamenti contro familiari e convivente
44
Ruolo del minore:
124
Vittima
118/161
246/329
Differenze di genere
Bambine
Bambine
113/161
200/329
Autore del reato:
Padre
26/161
108/329
Età dei minori:
78/161 < 14
160/329 < 14
Il trattamento dell’autore di reato:
Problemi aperti
La stessa legge 172/2012 introduce delle modifiche nell’ordinamento penitenziario (art.7) sia
in materia di concessione di benefici penitenziari, sia rispetto al tema del trattamento
psicologico per le persone condannate per reati di tipo sessuale, rinnovando l’esigenza di
comprendere come migliorare non solo le misure di protezione per le vittime ma anche gli
interventi di prevenzione della recidiva per gli autori.
Le evoluzioni normative che sono state prodotte in questi anni e che hanno rafforzano le
misure di protezione per le vittime, non hanno parimenti riguardato anche gli autori dei reati.
La già citata legge n. 172 del 1° ottobre 2012, dando attuazione agli articoli 15, 16 e 17 della
Convenzione di Lanzarote, interviene in primo luogo sull’art. 4-bis dell’ordinamento
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penitenziario (legge n. 354 del 1975), introducendo il comma 1-quater.
Viene ampliato il novero dei soggetti che, in forza di quanto disposto dal comma 1- quater
dell’art. 4-bis o.p., possono beneficiare della concessione delle misure alternative alla
detenzione (ad eccezione della liberazione anticipata), dei permessi premio e del lavoro
all’esterno «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quart o
comma dell'articolo 80 o.p», quali esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria
e criminologia clinica.
Accanto ai detenuti e agli internati per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con
minorenne e violenza sessuale di gruppo, figurano oggi anche gli autori dei reati di
prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di
materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies
c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). La medesima legge ha poi introdotto
nel nuovo comma 1-quinquies dell’art. 4-bis l’obbligo per la magistratura di sorveglianza di
valutare, ai fini della concessione di benefici ai detenuti e agli internati per i reati sessuali in
danno di minori ivi tassativamente elencati, «la positiva partecipazione al programma di
riabilitazione specifica» di cui all’art. 13-bis o.p inserito dal successivo comma 3 dell’art. 7, l. n.
172/2012 . Quest'ultimo articolo disciplina una nuova forma di «trattamento psicologico per i
condannati per reati sessuali in danno di minori».
La disposizione precisa che tale trattamento ha finalità di recupero e di sostegno dei detenuti
e che la partecipazione ad esso è valutata ai fini della concessione dei benefici penitenziari.
Dunque, se da un lato la decisione di sottoporsi al trattamento psicologico è facoltativa,
dall’altro, la partecipazione al medesimo programma costituisce elemento necessario di
valutazione ai fini della concessione dei benefici.
Stante la quasi totale coincidenza dei delitti contemplati dall’art. 4-bis comma 1-quinquies,
ord. penit. e dall’art. 4-bis comma 1-quater, o. p. (se non fosse che quest’ultimo ricomprende
anche la detenzione di materiale pornografico e le ipotesi aggravate di violenza sessuale di cui
all’art. 609-ter c.p.), è agevole prospettare che, da ora in poi, gli autori di quei delitti sessuali
perpetrati in danno di minori, ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, dovranno
sottoporsi non solo all’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per
almeno un anno, ma anche allo specifico trattamento psicologico di cui all’art. 13-bis ord.
penit.. Posto che il periodo di osservazione della personalità, in questi casi, si rivela ben
maggiore rispetto a quello normalmente previsto per gli altri detenuti, si può ritenere che
nell’arco di tempo corrispondente all’anno debbano svolgersi, di pari passo e con continuità,
sia l’osservazione che l’intervento trattamentale, senza necessariamente subordinare l’inizio
di quest’ultimo al decorso del periodo di osservazione.
Infine, l’art. 4-bis comma 1-quinquies, o. p. fa salve le condizioni di accesso alle misure
previste dall’art. 4-bis comma 1, o. p. Pertanto, nel caso in cui una medesima fattispecie sia
compresa tanto nel comma 1, quanto nel comma 1 quinquies dell’art. 4-bis o. p. (cfr. i reati di
cui agli artt. 600-bis comma 1, 600-ter commi 1 e 2, 609-octies c.p.), occorrerà, per fruire dei
benefici, la compresenza del requisito della collaborazione ex art. 58-ter o. p. e di quello della
positiva partecipazione al trattamento psicologico, unito – si intende – all’osservazione
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personologica di almeno un anno17.
«La legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote – ha dichiarato Vera Cuzzocrea, psicologa
giuridica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio – si è finalmente espressa introducendo delle
modifiche nell’ordinamento penitenziario rispetto al tema del trattamento psicologico per le
persone condannate per reati di tipo sessuale. Ma non basta. Il fenomeno della violenza deve
ancora essere affrontato con la complessità che merita, come richiamato dai principi espressi
dalla normativa europea, intervenendo cioè su più livelli (autori e vittime) e attraverso vari
ambiti e tipologie di intervento: culturale, mediante la messa in atto di progettualità di
prevenzione primaria, ma anche giudiziario e normativo, con il rafforzamento delle tutele
previste per le vittime e delle opportunità rieducative per gli autori».
Conclusioni
Concludendo, gli interventi di elevato profilo professionale che si sono susseguiti nella
giornata del Convegno, hanno portato alla luce le sfide giuridiche in corso, il ruolo
determinante, nel procedimento penale, degli esperti in psicologia o psichiatria infantile nei
casi di reati sessuali, i dati che raccontano il fenomeno sia da un punto di vista socio-culturale,
sia da un punto di vista teorico, pratico e di intervento, grazie alla ricezione dei dettami
normativi e dell'effettiva applicazione delle riforme legislative e dei problemi rimasti ancora
aperti.
Il clima di grande concertazione tra comunità psicologica, Istituzioni, Magistratura e Forze
dell’Ordine che ha animato il Convegno ben fanno sperare per le successive iniziative sul tema
in un'ottica di interdisciplinarietà e transdisciplinarietà.
Bibliografia
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