Gli acquisti intracomunitari*
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Gli acquisti intracomunitari*
I temi MAP (Libera consultazione) Gli acquisti intracomunitari* Benedetto Santacroce**, Alessandro Fruscione**, Roberto Moscati***, Isidoro Volo*** 1. Premessa Il presente elaborato è tratto da: Dal 1° gennaio 1993 il mercato unico europeo è divenuto una realtà e il legislatore comunitario ha previsto agli artt. 28-bis e ss., della Sesta Direttiva, una disciplina specifica per lo scambio di beni tra operatori comunitari all’interno dell’Unione Europea. Il legislatore con il D.L. 331/1993 ha recepito queste regole creando un sistema che integra, di fatto, il sistema IVA previsto dal D.P.R. 633/1972. In effetti, quando analizziamo le regole IVA delle transazioni intracomunitarie, dobbiamo sempre tener conto che il D.L. 331/1993 disciplina solo le deroghe al sistema generale e rinvia per le regole compatibili con lo specifico sistema al D.P.R. 633/1972. Questo approccio metodologico ci aiuta a valutare correttamente le diverse ipotesi disciplinate dal D.L. 331/1993 (che, tra l’altro, ha un carattere provvisorio, in attesa dell’entrata in vigore del regime definitivo). Ci soffermiamo ora sugli acquisti intracomunitari disciplinati dagli artt. 38 e ss., D.L. 331/1993, rinviando all’analisi delle prestazioni di servizio le ulteriori considerazioni relative alle regole che si applicano, in deroga al regime ordinario, alle prestazioni rese o ricevute in ambito comunitario. Le regole previste per queste operazioni seguono quale criterio base il principio della tassazione del bene nel Paese di destinazione. Per questo motivo cominciamo la nostra analisi dagli acquisti intracomunitari per poi trattare in modo speculare, nel capitolo successivo, le cessioni intracomunitarie. 2. Acquisti intracomunitari La prima regola prevista dal regime transitorio dell’IVA intracomunitaria riguarda gli acquisti intracomunitari (art. 38, D.L. 331/1993), vale a dire gli acquisti di beni che avvengono tra due operatori identificati ai fini IVA in due Paesi comunitari con trasferimento fisico dei beni da un territorio comunitario all’altro e con passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso. Restano pertanto escluse dal concetto di acquisti intracomunitari le transazioni per cui i suddetti requisiti non siano verificati1. Da questa prima definizione si evince che per avere un acquisto intracomunitario dobbiamo essere in presenza dei seguenti elementi: Libro MAP n. 38 Edizione maggio 2008 Pocket MAP n. 2 Aggiornato alla Sentenza Corte di Giustizia UE 06/11/2008, C-291/07 Il volume è disponibile sul sito www.tuttomap.it ◗ soggettivo: i due operatori che intervengono nella transazione devono essere due soggetti identificati ai fini IVA in due territori comunitari. In effetti, questo principio esclude dal campo di applicazione dell’IVA intracomunitaria le cessioni che avvengono verso privati, in quanto queste operazioni restano attratte nel sistema IVA interno. Fanno eccezione a tale regola, seguendo una disciplina comunitaria specifica, le cessioni di beni a privati per corrispondenza. In questo caso l’art. 40, co. 3, D.L. 331/1993, derogando all’art. 7, D.P.R. 633/1972, considera effettuate nello Stato di partenza le cessioni di beni fatte su catalogo da parte di un soggetto passivo d’imposta nei confronti di un privato domiciliato in uno Stato comunitario diverso. In base a tale regola se un operatore nazionale cede dei beni su catalogo ad un privato in Francia applicherà direttamente l’IVA nazionale. Attenzione, però, che, nel caso in cui le cessioni poste in essere nei confronti di privati consumatori superano nel periodo dell’anno e per Stato membro un ammontare fissato2 da ciascun Stato membro, l’operatore sarà costretto a no- * Tratto dal Pocket MAP n. 2 “Import-export: IVA e dogane”, Torino, 2008. ** Avvocato in Roma. *** Redazione MAP Roma. 1 Si pensi ad esempio agli acquisti a titolo gratuito, per cui non è verificato il requisito del trasferimento del diritto a titolo oneroso. Per queste operazioni si applicano le regole per le operazioni interne. 2 Per i limiti dei singoli Paesi si veda la Circolare Ministero delle Finanze 19/10/2000, n. 191. Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) 1 I temi MAP (Libera consultazione) minarsi nello Stato membro di destinazione un rappresentante fiscale che fatturi l’operazione con IVA nazionale di quel Paese; re straniero, che dovrà nominarsi in Italia un rappresentante fiscale per regolarizzare l’acquisto intracomunitario; ◗ oggettivo: l’operazione che riguarda solo ed unicamente la cessione dei beni deve comportare il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso dall’operatore A all’operatore B. Le operazioni gratuite non costituiscono mai operazione intracomunitaria e sono assoggettate ad imposta direttamente nel Paese del cedente. Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un contratto in cui l’effetto traslativo della proprietà o del diritto di godimento avviene in un momento successivo al trasferimento dei beni l’operazione intracomunitaria si realizza al momento in cui si verifica detto passaggio. Si immagini il caso del consignment stock in cui l’acquirente riceve delle materie prime dal fornitore in un determinato momento e per una determinata quantità per spuntare delle condizioni di acquisto migliori e prevede il trasferimento della proprietà solo al momento dell’introduzione dei beni nella catena di produzione; ◗ gli acquisti effettuati da enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta; ◗ territoriale: la transazione deve comportare il passaggio fisico dei beni da un territorio comunitario ad un altro territorio comunitario. Per cui se un operatore nazionale acquista dei beni in Francia da un operatore francese e ordina a tale operatore di consegnare i beni direttamente in Francia ad un suo cliente, l’operatore nazionale non avrà realizzato un acquisto intracomunitario ma un acquisto rilevante solo in Francia e soggetto a IVA francese. La mancanza di uno dei predetti presupposti fa venire meno l’acquisto intracomunitario. Attenzione, che come ogni disposizione IVA, anche l’art. 38, D.L. 331/1993, prevede delle deroghe al principio generale. Per cui si considerano acquisti intracomunitari anche le seguenti operazioni: ◗ il semplice trasferimento di beni da un territorio all’altro della Comunità da parte di un operatore comunitario per le esigenze proprie della sua impresa. Si immagini una società che per garantire una manutenzione immediata dei macchinari venduti in Italia invii in Italia dei pezzi di ricambio e costituisca nel nostro Paese uno stock. Il semplice passaggio costituisce acquisto intracomunitario per l’operato- 3 ◗ gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi, anche se il cedente non è un soggetto passivo d’imposta e anche se il cessionario non effettua l’acquisto nell’esercizio d’impresa arte e professione. Le condizioni per cui un mezzo di trasporto si considera nuovo sono fissate dall’art. 38, co. 4, D.L. 331/1993. Ad esempio, sono considerati nuovi i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw con meno di sei mila chilometri se la cessione avviene prima che sia decorso il termine di 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione. Al contrario non si considerano acquisti intracomunitari, pur in presenza dei suddetti presupposti, le seguenti operazioni: ◗ introduzione di beni nel territorio dello Stato, in un deposito IVA; ◗ introduzione nel territorio dello Stato di beni per lavorazioni o riparazioni o manipolazioni usuali nel caso in cui gli stessi al termine della lavorazione siano spediti fuori dal territorio in cui è avvenuta la lavorazione; ◗ utilizzo temporaneo dei beni per l’esecuzione di prestazioni di servizi in Italia, da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello Stato; ◗ acquisto di impianti o macchinari con installazione in Italia di beni da parte del fornitore o per suo conto; ◗ l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all’art. 7, co. 2, terzo periodo, D.P.R. 26/10/1972, n. 633; ◗ acquisto di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato dell’esonero quale piccola impresa. Ci sono, inoltre, alcuni trasferimenti che sono esclusi da esplicite disposizioni di legge e un regime derogatorio3 per particolari soggetti, quali ad esempio gli enti non commerciali, i produttori agricoli e coloro che effettuano esclusiva- Gli acquisti effettuati dai soggetti di seguito indicati, sono considerati fuori dal campo di applicazione IVA, entro un determinato limite quantitativo, salvo opzione per il regime ordinario. Pertanto, tali acquisti sono soggetti a tassazione nel Paese membro di provenienza dei beni. Con precisione, si veda il disposto dell’art. 38, co. 5, D.L. 331/1993: “Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, ai sensi rispettivamente, dell’art. 1, co. 3, lett. h) del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 16/07/1985, n. 1999 e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25/07/1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori dal territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi doganali; b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; CONTINUA 2 Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) mente operazioni esenti. Un caso particolare riguarda l’introduzione nel territorio dello Stato di bobine, nastri, ecc…, contenenti opere immateriali (es: film). Tale operazione non realizza un acquisto intracomunitario di beni, in quanto i suddetti supporti costituiscono un mero mezzo di sfruttamento del relativo diritto. Al contrario, l’introduzione nel territorio dello Stato di nastri, cassette, dischi contenenti software standardizzato o altri prodotti, sempre standardizzati, si considera acquisto intracomunitario di beni4. Infine, regole particolari sono previste per gli acquisti di beni effettuati all’interno di una triangolare da parte di un operatore nazionale in qualità di promotore della triangolare stessa. Infatti, l’acquisto effettuato da questo soggetto costituisce pur sempre un acquisto intracomunitario non soggetto ad imposta a condizione che lo stesso abbia designato quale debitore dell’imposta il cessionario finale dell’operazione. Si immagini il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquisti dei beni da un operatore francese (FR) e rivenda tali beni ad un operatore tedesco (DE), ordinando al francese di inviare i beni direttamente in Germania e designando quest’ultimo quale debitore dell’imposta. In questo caso IT effettua da FR un acquisto intracomunitario senza assoggettarlo ad imposta in quanto ha designato quale debitore dell’imposta DE. 2.1. Caratteristiche tecniche dell’acquisto intracomunitario Nelle operazioni di acquisto intracomunitario effettuate nel territorio dello Stato, il soggetto debitore dell’imposta è il soggetto acquirente (soggetto passivo). Pertanto, l’IVA risulta dovuta nel Paese di destinazione del bene. In particolare, l’operazione di acquisto si considera effettuata nel territorio dello Stato se il bene viene trasportato o spedito nel territorio stesso (tranne il particolare caso delle operazioni triangolari di cui si è dato cenno nel paragrafo precedente). Parimenti, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato, all’acquirente o chi per lui. Queste norme richiamano quelle dettate in materia di IVA “nazionale”. Infatti, anche per la determinazione della base imponibile dell’acquisto intracomunitario si fa riferimento a quanto dettato dalle regole ordinarie. Nella determinazione della base imponibile, quindi, oltre a conside- rare il corrispettivo dell’acquisto, si fa riferimento anche alle spese di trasporto, di assicurazione ed ogni altra spesa contrattualmente prevista5. Nel particolare caso richiamato nel paragrafo precedente, di trasferimento di beni da uno Stato membro all’altro, nell’ambito della stessa impresa, considerato – come abbiamo visto – acquisto intracomunitario, la base imponibile è data dal valore normale dei beni. Infine, anche relativamente all’aliquota applicabile, si fa riferimento a quanto dettato dalla norma interna. Stessa cosa vale per il regime impositivo applicabile alle diverse operazioni (imponibili, non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo) e le modalità di detrazione dell’imposta6. 3. Acquisti intracomunitari da parte di enti non commerciali Per queste operazioni è necessario fare una distinzione soggettiva che ci consentirà di comprendere a pieno il meccanismo applicativo della norma. 3.1. Enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta Questi soggetti, che sono privi di partita IVA, effettuano gli acquisti intracomunitari secondo due modalità operative. Regola generale: gli enti esclusivamente non commerciali, a differenza dei consumatori finali, assolvono l’IVA nello Stato di destinazione (art. 38, co. 3, lett. c), D.L. 331/1993) con le seguenti modalità: ◗ registrazione, in apposito registro bollato e tenuto ai sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, delle fatture ricevute (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993). Le fatture devono essere, prima della registrazione, numerate progressivamente. Nel caso in cui, entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, non si riceva la fattura, il cessionario o il committente dei servizi intracomunitari deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura in luogo del cedente o prestatore del servizio. Nel caso in cui si sia ricevuta una fattura indican- c) gli acquisti di beni di mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da soggetti indicati nel co. 3, lett. c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, co. 3, D.P.R. 633/1972 e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, co. 3 del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al co. 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all’art. 7, co. 2, terzo periodo, D.P.R. 26/10/1972, n. 633;(n.d.r. lettera aggiunta dall’art. 1, co. 2, lett. a), D.Lgs. 294/2005, in vigore dal 28/01/2006); d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”. 4 C.M. 23/02/1994, n. 13/E. 5 Se il bene è soggetto ad accisa, anche questa concorre alla formazione della base imponbile, se assolta od esigibile in dipendenza dell’acquisto. 6 Di regola, l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari non influisce sul debito di imposta, in quanto viene registrata a debito e a credito nello stesso periodo e per lo stesso importo. Le due registrazioni, quindi, si compensano. Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) 3 I temi MAP (Libera consultazione) te un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria. In questi due ultimi casi la registrazione nell’apposito registro deve avvenire entro lo stesso mese di emissione delle relative fatture; ◗ presentazione in duplice esemplare, ed entro il mese successivo alla registrazione dell’operazione, di una dichiarazione (Mod. Intra 12 allegato al D.M. 16/02/1993), relativa agli acquisti registrati nel mese precedente. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento (art. 49, co. 1, D.L. 331/1993). La dichiarazione deve essere presentata solo nei mesi in cui sono stati effettuati acquisti intracomunitari; ◗ versamento, entro il mese successivo alla registrazione dell’operazione, dell’imposta con le modalità di cui all’art. 38, D.P.R. 633/1972; ◗ nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione infedele si applica, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 471/1997, una sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta non dichiarata. Per l’omesso versamento dell’imposta si paga una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non versata (art. 13, D.Lgs. 471/1997). Il legislatore, al fine di evitare a questi soggetti l’effettuazione di tutti gli adempimenti precedentemente illustrati, ha previsto una specifica regola di esonero, con tassazione diretta nello Stato d’origine del venditore o del prestatore del servizio per tutti gli acquisti intracomunitari a condizione che dette operazioni non abbiano superato nell’anno solare precedente e non superino nell’anno in corso il limite degli € 8.263,31 (16 milioni di lire) (art. 38, co. 5, lett. c), D.L. 331/1993). L’importo è calcolato sull’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari al netto dell’IVA e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi o di prodotti soggetti ad accise (l’esclusione di queste due tipologie di operazioni è dovuta al fatto che sono trattate in maniera diversa secondo procedure specifiche: le prime – cessioni di mezzi di trasporto – regolamentate dall’art. 53, D.L. 331/1993, le seconde – prodotti soggetti ad accise – in cui l’IVA è riscossa contestualmente all’accisa, regolamentate dall’art. 38, co. 3, lett. e), D.L. 331/1993). Il superamento dell’ammontare di € 8.263,31 determina in automatico, da quel momento in poi, l’applicazione della regola generale con tassazione nel Paese di destinazione con le modalità precedentemente considerate. L’ufficio IVA, al superamento del suddetto limite attribuisce all’ente il numero di partita IVA previa dichiarazione da parte dell’ente stesso di inizio attività. Per consentire all’ufficio IVA il controllo dell’importo e la determinazione del momento del superamento del limite di € 8.263,31, l’ente non commerciale deve effettuare al suddetto ufficio, prima della realizzazione dell’acquisto intracomunitario, una apposita comunicazione utilizzando il Mod. Intra 13, istituito dal D.M. 16/02/1993. Tale segnalazio- 4 ne non deve essere effettuata per gli acquisti intracomunitari di prodotti editoriali. L’ente può, anche per acquisti inferiori a € 8.263,31, richiedere l’applicazione dell’imposta secondo la regola generale esercitando un’apposita opzione ai sensi dell’art. 38, co. 6, D.L. 331/1993. 3.2. Enti non commerciali, soggetti passivi d’imposta, per acquisti intracomunitari istituzionali Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale non sono considerati, ai sensi del quarto comma dell’art. 4, D.P.R. 633/1972, soggetti passivi d’imposta per le operazioni relative alle loro attività istituzionali. Nel caso in cui tali enti effettuino, nello svolgimento di dette attività istituzionali, acquisti intracomunitari, gli stessi sono assoggettati alla regola generale prevista per gli enti esclusivamente non commerciali, il cui meccanismo applicativo lo abbiamo già analizzato in precedenza, ma sono esonerati dalla presentazione del Modello Intra 13. Al contrario, anche nello svolgimento di attività istituzionali, non gli è concesso per acquisti inferiori a € 8.263,31 il regime di esonero previsto per gli enti esclusivamente non commerciali. 3.3. Enti non commerciali per lo svolgimento di attività commerciali Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale nel caso in cui effettuino acquisti per fini commerciali sono assoggettati alle regole generali previste dal D.L. 331/1993 per tutti i soggetti passivi d’imposta. Acquisti intracomunitari degli enti non commerciali SOGGETTI ESONERO FINO A € 8.263,31 (16 mln) SALVO OPZIONE SEGNALAZIONE ACQUISTI FINO A € 8.263,31 (16 mln) (Mod. Intra 13) TENUTA APPOSITO REGISTRO E VERSAMENTO MENSILE DELL’IVA ACQUISTI (Mod. Intra 12) Enti esclusivamente non commerciali SI SI SI Enti non commerciali esercenti anche attività commerciale per le operazioni istituzionali NO NO SI 4. Profili dichiarativi In particolare, dette operazioni vanno indicate nel quadro VA (informazioni e dati relativi all’attività) e nel quadro VF (ammontare degli acquisti intracomunitari). In particoDispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) lare le specifiche operazioni vanno riepilogate in: ◗ VA31: gli acquisti intracomunitari, non solo quelli che hanno subito regolarmente l’imposta attraverso la duplice annotazione nei registri IVA, ma anche quegli acquisti intracomunitari che non hanno scontato l’imposta. Si pensi agli acquisti intracomunitari con utilizzo del plafond, ovvero gli acquisti intracomunitari oggettivamente non soggetti ad imposta quale ad esempio gli acquisti intracomunitari con introduzione in deposito IVA (art. 50-bis, D.L. 331/1993). Nella particolare voce VA31 vanno riportati solo ed unicamente gli acquisti di beni intracomunitari e non anche le prestazioni di servizi. La voce VA31, contenendo tutti gli acquisti intracomunitari, può risultare molto utile per effettuare un controllo incrociato con i modelli Intrastat che sono stati compilati dall’ente per verificare che i dati coincidano. In effetti, se non coincidono potrebbero essere difformi perché contengono anche prestazioni intracomunitarie ricevute non contenute in VA31 ovvero perché siamo in presenza di errori. In questo ultimo caso sarà necessario, prima di presentare la dichiarazione, effettuare dei controlli più approfonditi; ◗ da VF1 a VF11: l’ammontare degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno. Attenzione, nei casi in cui le operazioni non diano diritto a detrazione si deve compilare il rigo VF17; ◗ VJ9: per la quadratura della dichiarazione, considerando che gli acquisti intracomunitari vengono registrati sia nel registro vendite che nel registro acquisti, l’ammontare delle specifiche operazioni e la relativa imposta deve essere riportato anche nel quadro VJ. 5. I Modelli INTRASTAT Dal 1° gennaio 2007 sono scattate, per tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie, alcune semplificazioni di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat, emanate dal Dipartimento delle Politiche fiscali con il Decreto del 20/12/20067. Le semplificazioni presentano delle caratteristiche che necessitano, da parte di tutti coloro che realizzano operazioni con gli altri Stati membri, un’attenta valutazione allo scopo di verificare se la propria posizione sia o meno interessata dalle modifiche. Questa verifica è necessaria per conoscere esattamente quali sono per l’anno 2007 i relativi adempimenti che ciascun contribuente deve osservare, anche perché è possibile che la propria impresa non è più tenuta, ad esempio, a presentare il modello degli acquisti intracomunitari mensilmente, ma che invece lo debba presentare annualmente. In questa sede cercheremo di definire le novità e gli effetti pratici della modifiche. 7 5.1. Periodicità e relative soglie Il Decreto modifica in aumento le soglie che determinano la periodicità di presentazione dei Modelli Intrastat. Ad oggi, dunque, la situazione può essere sintetizzata nella seguente tabella: Acquisti intracomunitari dal 2007 Periodicità: - Mensile: se l’ammontare degli acquisti è superiore a € 180.000 - Annuale: se l’ammontare degli acquisti è inferiore a € 180.000** Voci del modello - Natura della transazione: obbligo di compilazione solo statistico - Nomenclatura combinata: obbligo di compilazione solo statistico - Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a € 20.000.000,00 ** In caso di superamento della soglia di € 180.000 nel corso dell’anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. 5.2. Voci del modello Importante novità operativa, che semplifica notevolmente la vita delle imprese dal 2003, è che non è più necessario inserire, ai fini fiscali, la voce della “nomenclatura combinata”. In effetti, tale voce è inserita, solo ai fini statistici, dagli operatori che presentano i modelli con periodicità mensile. Questa modifica comporta il superamento per gli operatori delle difficoltà che trovavano nell’esatta individuazione della voce doganale di riferimento. Sempre in riferimento alle singole voci del modello bisogna segnalare che, sempre ai soli fini fiscali, è stato eliminato nella maggior parte dei casi l’inserimento sul modello della “natura della transazione”. Il dato rimane solo ai fini statistici per i soggetti con periodicità mensile. L’informazione resta obbligatoria, sia ai fini fiscali che statistici, nel caso in cui il modello venga presentato in riferimento ad una operazione triangolare (si ricorda, in particolare, che questo obbligo nasce dalla necessità di individuare nelle triangolari l’esistenza dell’operazione stessa da parte del promotore dell’operazione che compila la voce “natura della transazione” con un dato alfabetico in luogo del normale dato numerico). Ultima sostanziale novità delle singole voci dei modelli è costituita dal rilevante incremento delle soglie che consentono agli operatori di non inserire nelle righe di dettaglio il valore statistico dell’operazione, le condizioni di consegna e il modo di trasporto. I nuovi limiti sono, ri- Pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30/12/2006. Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) 5 I temi MAP (Libera consultazione) spettivamente, sia per gli acquisti intracomunitari, sia per le cessioni di 20 milioni di euro. In pratica, se nell’anno precedente non si sono superati i predetti limiti o se nell’anno in corso non si intende superarli i predetti elementi non vanno inseriti. Le modifiche introdotte per le voci “natura della transazione” e “nomenclatura combinata” comportano il venir meno dell’effetto di duplicazione delle sanzioni. In effetti, queste voci che nel 2002 avevano una doppia funzione statistica e fiscale comportavano la potenziale possibilità di applicare al contempo le relative sanzioni fiscali previste dall’art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997, e le relative sanzioni statistiche previste dal D.P.R. 322/1989. 5.3. Modelli Intrastat e relativi adempimenti Soggetti Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari tutti i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi con altri soggetti passivi IVA residenti in altri Stati membri della Comunità Europea. Tale adempimento, peraltro, può essere delegato8 ad altri soggetti, mediante regolare procura, facendo permanere in capo ai titolari del rapporto l’eventuale responsabilità dei contenuti dei modelli Intrastat. Modalità di presentazione e scadenze Individuati, quindi, i soggetti tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat, di seguito si evidenzieranno i momenti entro cui comunicare gli elenchi Intrastat e le modalità con le quali gli stessi possono essere alternativamente presentati. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali. Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell’EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi. In sintesi, dunque, i soggetti interessati possono, alternativamente, presentare i modelli Intrastat nei seguenti modi: ◗ presentazione telematica on-line tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane con il software EDI; ◗ consegna manuale all’ufficio doganale competente che una volta ricevuti gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata; ◗ spedizione a mezzo raccomandata, facendo fede, in tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini, la data del timbro postale. 8 6 PRESENTAZIONE Manuale o postale entro e non oltre il 20 di ogni mese Telematica entro e non oltre il 25 di ogni mese Modello Manuale o postale entro e non oltre la fine Intrastat del mese successivo al trimestre (30/4; trimestrale 31/7; 31/10; 31/1 dell’anno successivo) “cessioni” Telematica posticipata al giorno 5 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre (5/5; 5/8; 5/11; 5/2 dell’anno successivo) Modello Manuale o postale entro e non oltre il 31/1 Intrastat dell’anno successivo a quello di riferimento annuale Telematica entro e non oltre il giorno 5/2 “cessioni/acquisti” dell’anno successivo a quello di riferimento Modello Intrastat mensile “cessioni/acquisti” Contenuti degli elenchi Le operazioni intracomunitarie soggette ad indicazione all’interno dei modelli Intrastat possono essere suddivise in relazione ad una parte meramente statistica, ad un’altra fiscale e ad una terza che ne possiede, parzialmente, entrambe le caratteristiche. In tal senso, si possono individuare tre diverse tipologie: ◗ quelle relative alla sola parte fiscale: rientrano in questa fattispecie sia le triangolazioni comunitarie nelle quali il promotore è il soggetto italiano, sia le triangolazioni comunitarie con lavorazioni, avendo riguardo agli acquisti ed alla cessione, qualora, in quest’ultimo caso, i beni siano lavorati da altro soggetto italiano; ◗ quelle aventi sia la parte fiscale che statistica: tra queste si possono evidenziare le vendite e gli acquisti di beni intracomunitari ed operazioni assimilate alle stesse (acquisti/cessioni da parte di enti o associazioni non soggetti passivi, acquisti/cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, ecc…); ◗ quelle concernenti la parte statistica: tra cui vi sono le cd. cessioni “chiavi in mano”, ricomprendenti l’installazione di beni in Italia da parte di fornitori comunitari. 5.4. Programma telematico intr@web Dal 2003 e sempre in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie l’Agenzia delle Dogane ha inserito il nuovo software di compilazione e di trasmissione dei modelli Intrastat denominato “Intr@web”. Il programma, che può essere scaricato direttamente dal sito www.agenziadogane.it, fornisce agli operatori economici i seguenti servizi: ◗ compilazione dei modelli. In pratica viene fornito in modo virtuale il modello ed è possibile compilarlo con una serie di aiuti in linea; V. art. 2, D.M. 27/10/2000. Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) ◗ controllo formale degli Intrastat. Il programma consente in modo automatico e immediato di controllare i modelli al fine di evidenziare gli errori formali commessi nella compilazione del modello stesso; pre sul sito dell’agenzia delle Dogane è possibile consultare la sezione denominata E.D.I. istruzioni ed informazioni per l’utilizzo del servizio telematico doganale. ◗ invio telematico. Una procedura informatica guidata facilita la trasmissione del modello direttamente all’Agenzia delle Dogane attraverso il sistema informativo doganale. Gli operatori per quest’ultimo servizio di trasmissione devono aderire al servizio. Per maggiori informazioni sullo specifico servizio sem- Il programma, come sottolinea l’Agenzia delle Dogane, è stato creato non solo per gli operatori economici che vogliono spedire direttamente i Modelli Intrastat, ma anche per i consulenti di impresa che abitualmente spediscono per terzi lo specifico modello. Nel Pocket MAP n° 2 IMPORT-EXPORT: IVA E DOGANE: Libro MAP n. 38 Edizione maggio 2008 PARTE I PARTE II PARTE III PARTE IV PARTE V PARTE VI - Le importazioni - Le esportazioni - Le prestazioni di servizi internazionali - Gli acquisti intracomunitari - Le cessioni intracomunitarie - Le prestazioni di servizi intracomunitarie Consulta l’indice Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008 I temi MAP (Libera consultazione) 7