Gli acquisti intracomunitari*

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Gli acquisti intracomunitari*
I temi MAP (Libera consultazione)
Gli acquisti intracomunitari*
Benedetto Santacroce**, Alessandro Fruscione**, Roberto Moscati***, Isidoro Volo***
1. Premessa
Il presente elaborato è tratto da:
Dal 1° gennaio 1993 il mercato unico europeo è divenuto una realtà e il legislatore comunitario ha previsto agli
artt. 28-bis e ss., della Sesta Direttiva, una disciplina specifica per lo scambio di beni tra operatori comunitari all’interno dell’Unione Europea. Il legislatore con il D.L. 331/1993
ha recepito queste regole creando un sistema che integra,
di fatto, il sistema IVA previsto dal D.P.R. 633/1972. In effetti, quando analizziamo le regole IVA delle transazioni intracomunitarie, dobbiamo sempre tener conto che il
D.L. 331/1993 disciplina solo le deroghe al sistema generale
e rinvia per le regole compatibili con lo specifico sistema
al D.P.R. 633/1972. Questo approccio metodologico ci aiuta
a valutare correttamente le diverse ipotesi disciplinate dal
D.L. 331/1993 (che, tra l’altro, ha un carattere provvisorio, in
attesa dell’entrata in vigore del regime definitivo). Ci soffermiamo ora sugli acquisti intracomunitari disciplinati dagli
artt. 38 e ss., D.L. 331/1993, rinviando all’analisi delle prestazioni di servizio le ulteriori considerazioni relative alle regole che si applicano, in deroga al regime ordinario, alle
prestazioni rese o ricevute in ambito comunitario. Le regole
previste per queste operazioni seguono quale criterio base
il principio della tassazione del bene nel Paese di destinazione. Per questo motivo cominciamo la nostra analisi dagli
acquisti intracomunitari per poi trattare in modo speculare,
nel capitolo successivo, le cessioni intracomunitarie.
2. Acquisti intracomunitari
La prima regola prevista dal regime transitorio dell’IVA intracomunitaria riguarda gli acquisti intracomunitari (art. 38,
D.L. 331/1993), vale a dire gli acquisti di beni che avvengono tra due operatori identificati ai fini IVA in due Paesi
comunitari con trasferimento fisico dei beni da un territorio comunitario all’altro e con passaggio della proprietà o
di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso. Restano
pertanto escluse dal concetto di acquisti intracomunitari le
transazioni per cui i suddetti requisiti non siano verificati1.
Da questa prima definizione si evince che per avere un acquisto intracomunitario dobbiamo essere in presenza dei
seguenti elementi:
Libro MAP n. 38
Edizione maggio 2008
Pocket MAP n. 2
Aggiornato alla Sentenza
Corte di Giustizia UE
06/11/2008, C-291/07
Il volume è disponibile
sul sito www.tuttomap.it
◗ soggettivo: i due operatori che intervengono nella
transazione devono essere due soggetti identificati
ai fini IVA in due territori comunitari. In effetti, questo principio esclude dal campo di applicazione dell’IVA intracomunitaria le cessioni che avvengono
verso privati, in quanto queste operazioni restano
attratte nel sistema IVA interno. Fanno eccezione
a tale regola, seguendo una disciplina comunitaria
specifica, le cessioni di beni a privati per corrispondenza. In questo caso l’art. 40, co. 3, D.L. 331/1993,
derogando all’art. 7, D.P.R. 633/1972, considera effettuate nello Stato di partenza le cessioni di beni
fatte su catalogo da parte di un soggetto passivo
d’imposta nei confronti di un privato domiciliato in
uno Stato comunitario diverso. In base a tale regola
se un operatore nazionale cede dei beni su catalogo ad un privato in Francia applicherà direttamente l’IVA nazionale. Attenzione, però, che, nel caso
in cui le cessioni poste in essere nei confronti di
privati consumatori superano nel periodo dell’anno
e per Stato membro un ammontare fissato2 da ciascun Stato membro, l’operatore sarà costretto a no-
*
Tratto dal Pocket MAP n. 2 “Import-export: IVA e dogane”, Torino, 2008.
**
Avvocato in Roma.
***
Redazione MAP Roma.
1
Si pensi ad esempio agli acquisti a titolo gratuito, per cui non è verificato il requisito del trasferimento del diritto a titolo oneroso. Per queste
operazioni si applicano le regole per le operazioni interne.
2
Per i limiti dei singoli Paesi si veda la Circolare Ministero delle Finanze 19/10/2000, n. 191.
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minarsi nello Stato membro di destinazione un rappresentante fiscale che fatturi l’operazione con IVA
nazionale di quel Paese;
re straniero, che dovrà nominarsi in Italia un rappresentante fiscale per regolarizzare l’acquisto intracomunitario;
◗ oggettivo: l’operazione che riguarda solo ed unicamente la cessione dei beni deve comportare il passaggio della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso dall’operatore A all’operatore B. Le operazioni gratuite non costituiscono mai
operazione intracomunitaria e sono assoggettate
ad imposta direttamente nel Paese del cedente.
Nel caso in cui ci si trovi in presenza di un contratto
in cui l’effetto traslativo della proprietà o del diritto di godimento avviene in un momento successivo
al trasferimento dei beni l’operazione intracomunitaria si realizza al momento in cui si verifica detto passaggio. Si immagini il caso del consignment
stock in cui l’acquirente riceve delle materie prime
dal fornitore in un determinato momento e per una
determinata quantità per spuntare delle condizioni
di acquisto migliori e prevede il trasferimento della
proprietà solo al momento dell’introduzione dei beni
nella catena di produzione;
◗ gli acquisti effettuati da enti non commerciali non
soggetti passivi d’imposta;
◗ territoriale: la transazione deve comportare il passaggio fisico dei beni da un territorio comunitario
ad un altro territorio comunitario. Per cui se un
operatore nazionale acquista dei beni in Francia
da un operatore francese e ordina a tale operatore
di consegnare i beni direttamente in Francia ad un
suo cliente, l’operatore nazionale non avrà realizzato un acquisto intracomunitario ma un acquisto
rilevante solo in Francia e soggetto a IVA francese.
La mancanza di uno dei predetti presupposti fa venire meno l’acquisto intracomunitario. Attenzione, che come
ogni disposizione IVA, anche l’art. 38, D.L. 331/1993, prevede delle deroghe al principio generale. Per cui si considerano acquisti intracomunitari anche le seguenti operazioni:
◗ il semplice trasferimento di beni da un territorio all’altro della Comunità da parte di un operatore comunitario per le esigenze proprie della sua impresa. Si immagini una società che per garantire una
manutenzione immediata dei macchinari venduti in
Italia invii in Italia dei pezzi di ricambio e costituisca
nel nostro Paese uno stock. Il semplice passaggio
costituisce acquisto intracomunitario per l’operato-
3
◗ gli acquisti di mezzi di trasporto nuovi, anche se
il cedente non è un soggetto passivo d’imposta e
anche se il cessionario non effettua l’acquisto nell’esercizio d’impresa arte e professione. Le condizioni per cui un mezzo di trasporto si considera nuovo sono fissate dall’art. 38, co. 4, D.L. 331/1993. Ad
esempio, sono considerati nuovi i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw con meno di sei mila chilometri se la
cessione avviene prima che sia decorso il termine
di 6 mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione.
Al contrario non si considerano acquisti intracomunitari, pur in presenza dei suddetti presupposti, le seguenti
operazioni:
◗ introduzione di beni nel territorio dello Stato, in un
deposito IVA;
◗ introduzione nel territorio dello Stato di beni per lavorazioni o riparazioni o manipolazioni usuali nel
caso in cui gli stessi al termine della lavorazione
siano spediti fuori dal territorio in cui è avvenuta la
lavorazione;
◗ utilizzo temporaneo dei beni per l’esecuzione di prestazioni di servizi in Italia, da parte dello stesso soggetto che li ha introdotti nel territorio dello Stato;
◗ acquisto di impianti o macchinari con installazione in
Italia di beni da parte del fornitore o per suo conto;
◗ l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica,
di cui all’art. 7, co. 2, terzo periodo, D.P.R. 26/10/1972,
n. 633;
◗ acquisto di beni se il cedente beneficia nel proprio
Stato dell’esonero quale piccola impresa.
Ci sono, inoltre, alcuni trasferimenti che sono esclusi da
esplicite disposizioni di legge e un regime derogatorio3 per
particolari soggetti, quali ad esempio gli enti non commerciali, i produttori agricoli e coloro che effettuano esclusiva-
Gli acquisti effettuati dai soggetti di seguito indicati, sono considerati fuori dal campo di applicazione IVA, entro un determinato limite quantitativo, salvo opzione per il regime ordinario. Pertanto, tali acquisti sono soggetti a tassazione nel Paese membro di provenienza dei beni.
Con precisione, si veda il disposto dell’art. 38, co. 5, D.L. 331/1993: “Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, ai sensi rispettivamente,
dell’art. 1, co. 3, lett. h) del Regolamento del Consiglio delle Comunità Europee 16/07/1985, n. 1999 e dell’art. 18 del Regolamento dello stesso
Consiglio 25/07/1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato
membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori dal territorio della Comunità; l’introduzione nel territorio dello
Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero dell’ammissione temporanea in
esenzione totale dei dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;
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mente operazioni esenti. Un caso particolare riguarda l’introduzione nel territorio dello Stato di bobine, nastri, ecc…,
contenenti opere immateriali (es: film). Tale operazione
non realizza un acquisto intracomunitario di beni, in quanto i suddetti supporti costituiscono un mero mezzo di sfruttamento del relativo diritto. Al contrario, l’introduzione nel
territorio dello Stato di nastri, cassette, dischi contenenti
software standardizzato o altri prodotti, sempre standardizzati, si considera acquisto intracomunitario di beni4. Infine,
regole particolari sono previste per gli acquisti di beni effettuati all’interno di una triangolare da parte di un operatore
nazionale in qualità di promotore della triangolare stessa.
Infatti, l’acquisto effettuato da questo soggetto costituisce
pur sempre un acquisto intracomunitario non soggetto ad
imposta a condizione che lo stesso abbia designato quale
debitore dell’imposta il cessionario finale dell’operazione.
Si immagini il caso in cui l’operatore italiano (IT) acquisti
dei beni da un operatore francese (FR) e rivenda tali beni ad
un operatore tedesco (DE), ordinando al francese di inviare
i beni direttamente in Germania e designando quest’ultimo
quale debitore dell’imposta. In questo caso IT effettua da FR
un acquisto intracomunitario senza assoggettarlo ad imposta in quanto ha designato quale debitore dell’imposta DE.
2.1. Caratteristiche tecniche
dell’acquisto intracomunitario
Nelle operazioni di acquisto intracomunitario effettuate nel territorio dello Stato, il soggetto debitore dell’imposta è il soggetto acquirente (soggetto passivo). Pertanto,
l’IVA risulta dovuta nel Paese di destinazione del bene. In
particolare, l’operazione di acquisto si considera effettuata nel territorio dello Stato se il bene viene trasportato o
spedito nel territorio stesso (tranne il particolare caso delle operazioni triangolari di cui si è dato cenno nel paragrafo precedente). Parimenti, il momento di effettuazione
dell’operazione coincide con il momento della consegna
dei beni nel territorio dello Stato, all’acquirente o chi per
lui. Queste norme richiamano quelle dettate in materia di
IVA “nazionale”. Infatti, anche per la determinazione della
base imponibile dell’acquisto intracomunitario si fa riferimento a quanto dettato dalle regole ordinarie. Nella determinazione della base imponibile, quindi, oltre a conside-
rare il corrispettivo dell’acquisto, si fa riferimento anche
alle spese di trasporto, di assicurazione ed ogni altra spesa contrattualmente prevista5. Nel particolare caso richiamato nel paragrafo precedente, di trasferimento di beni da
uno Stato membro all’altro, nell’ambito della stessa impresa, considerato – come abbiamo visto – acquisto intracomunitario, la base imponibile è data dal valore normale dei
beni. Infine, anche relativamente all’aliquota applicabile, si
fa riferimento a quanto dettato dalla norma interna. Stessa
cosa vale per il regime impositivo applicabile alle diverse
operazioni (imponibili, non imponibili, esenti, non soggette
o fuori campo) e le modalità di detrazione dell’imposta6.
3. Acquisti intracomunitari
da parte di enti non commerciali
Per queste operazioni è necessario fare una distinzione soggettiva che ci consentirà di comprendere a pieno il
meccanismo applicativo della norma.
3.1. Enti non commerciali
non soggetti passivi d’imposta
Questi soggetti, che sono privi di partita IVA, effettuano gli acquisti intracomunitari secondo due modalità
operative. Regola generale: gli enti esclusivamente non
commerciali, a differenza dei consumatori finali, assolvono l’IVA nello Stato di destinazione (art. 38, co. 3, lett. c),
D.L. 331/1993) con le seguenti modalità:
◗ registrazione, in apposito registro bollato e tenuto ai
sensi dell’art. 39, D.P.R. 633/1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso,
delle fatture ricevute (art. 47, co. 3, D.L. 331/1993).
Le fatture devono essere, prima della registrazione,
numerate progressivamente. Nel caso in cui, entro
il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, non si riceva la fattura, il cessionario o il committente dei servizi intracomunitari deve emettere
entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura in luogo del cedente o prestatore del servizio.
Nel caso in cui si sia ricevuta una fattura indican-
c) gli acquisti di beni di mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da soggetti indicati nel co. 3, lett. c), dai soggetti
passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’art. 19, co. 3, D.P.R. 633/1972 e dai produttori agricoli di cui all’art. 34 dello
stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’art. 40, co. 3 del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e
fino a quando nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore
aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al co. 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
c-bis) l’introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di cui all’art. 7, co. 2, terzo periodo,
D.P.R. 26/10/1972, n. 633;(n.d.r. lettera aggiunta dall’art. 1, co. 2, lett. a), D.Lgs. 294/2005, in vigore dal 28/01/2006);
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”.
4
C.M. 23/02/1994, n. 13/E.
5
Se il bene è soggetto ad accisa, anche questa concorre alla formazione della base imponbile, se assolta od esigibile in dipendenza dell’acquisto.
6
Di regola, l’IVA relativa agli acquisti intracomunitari non influisce sul debito di imposta, in quanto viene registrata a debito e a credito nello
stesso periodo e per lo stesso importo. Le due registrazioni, quindi, si compensano.
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te un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve
emettere fattura integrativa entro il mese seguente
alla registrazione della fattura originaria. In questi
due ultimi casi la registrazione nell’apposito registro deve avvenire entro lo stesso mese di emissione delle relative fatture;
◗ presentazione in duplice esemplare, ed entro il
mese successivo alla registrazione dell’operazione, di una dichiarazione (Mod. Intra 12 allegato al
D.M. 16/02/1993), relativa agli acquisti registrati nel
mese precedente. Dalla dichiarazione devono risultare l’ammontare degli acquisti, quello dell’imposta
dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento (art. 49, co. 1, D.L. 331/1993). La dichiarazione
deve essere presentata solo nei mesi in cui sono
stati effettuati acquisti intracomunitari;
◗ versamento, entro il mese successivo alla registrazione dell’operazione, dell’imposta con le modalità
di cui all’art. 38, D.P.R. 633/1972;
◗ nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione infedele si
applica, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 471/1997, una sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta
non dichiarata. Per l’omesso versamento dell’imposta si paga una sanzione amministrativa pari al 30%
dell’imposta non versata (art. 13, D.Lgs. 471/1997).
Il legislatore, al fine di evitare a questi soggetti l’effettuazione di tutti gli adempimenti precedentemente illustrati, ha previsto una specifica regola di esonero, con tassazione diretta nello Stato d’origine del venditore o del prestatore del servizio per tutti gli acquisti intracomunitari a
condizione che dette operazioni non abbiano superato nell’anno solare precedente e non superino nell’anno in corso il limite degli € 8.263,31 (16 milioni di lire) (art. 38, co. 5,
lett. c), D.L. 331/1993). L’importo è calcolato sull’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari al netto dell’IVA e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi o
di prodotti soggetti ad accise (l’esclusione di queste due tipologie di operazioni è dovuta al fatto che sono trattate in
maniera diversa secondo procedure specifiche: le prime
– cessioni di mezzi di trasporto – regolamentate dall’art. 53,
D.L. 331/1993, le seconde – prodotti soggetti ad accise – in cui
l’IVA è riscossa contestualmente all’accisa, regolamentate
dall’art. 38, co. 3, lett. e), D.L. 331/1993). Il superamento dell’ammontare di € 8.263,31 determina in automatico, da quel
momento in poi, l’applicazione della regola generale con tassazione nel Paese di destinazione con le modalità precedentemente considerate. L’ufficio IVA, al superamento del suddetto limite attribuisce all’ente il numero di partita IVA previa
dichiarazione da parte dell’ente stesso di inizio attività.
Per consentire all’ufficio IVA il controllo dell’importo e
la determinazione del momento del superamento del limite di € 8.263,31, l’ente non commerciale deve effettuare al
suddetto ufficio, prima della realizzazione dell’acquisto intracomunitario, una apposita comunicazione utilizzando il
Mod. Intra 13, istituito dal D.M. 16/02/1993. Tale segnalazio-
4
ne non deve essere effettuata per gli acquisti intracomunitari di prodotti editoriali. L’ente può, anche per acquisti
inferiori a € 8.263,31, richiedere l’applicazione dell’imposta
secondo la regola generale esercitando un’apposita opzione ai sensi dell’art. 38, co. 6, D.L. 331/1993.
3.2. Enti non commerciali,
soggetti passivi d’imposta,
per acquisti intracomunitari
istituzionali
Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale non sono considerati, ai sensi del quarto
comma dell’art. 4, D.P.R. 633/1972, soggetti passivi d’imposta per le operazioni relative alle loro attività istituzionali.
Nel caso in cui tali enti effettuino, nello svolgimento di dette
attività istituzionali, acquisti intracomunitari, gli stessi sono
assoggettati alla regola generale prevista per gli enti esclusivamente non commerciali, il cui meccanismo applicativo
lo abbiamo già analizzato in precedenza, ma sono esonerati
dalla presentazione del Modello Intra 13. Al contrario, anche nello svolgimento di attività istituzionali, non gli è concesso per acquisti inferiori a € 8.263,31 il regime di esonero previsto per gli enti esclusivamente non commerciali.
3.3. Enti non commerciali
per lo svolgimento di attività
commerciali
Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale nel caso in cui effettuino acquisti per fini
commerciali sono assoggettati alle regole generali previste dal D.L. 331/1993 per tutti i soggetti passivi d’imposta.
Acquisti intracomunitari degli enti non commerciali
SOGGETTI
ESONERO
FINO A
€ 8.263,31
(16 mln)
SALVO
OPZIONE
SEGNALAZIONE
ACQUISTI
FINO
A € 8.263,31
(16 mln)
(Mod. Intra 13)
TENUTA
APPOSITO
REGISTRO E
VERSAMENTO
MENSILE
DELL’IVA
ACQUISTI
(Mod. Intra 12)
Enti
esclusivamente
non
commerciali
SI
SI
SI
Enti non commerciali esercenti anche
attività commerciale per
le operazioni
istituzionali
NO
NO
SI
4. Profili dichiarativi
In particolare, dette operazioni vanno indicate nel quadro VA (informazioni e dati relativi all’attività) e nel quadro
VF (ammontare degli acquisti intracomunitari). In particoDispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008
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lare le specifiche operazioni vanno riepilogate in:
◗ VA31: gli acquisti intracomunitari, non solo quelli
che hanno subito regolarmente l’imposta attraverso la duplice annotazione nei registri IVA, ma anche quegli acquisti intracomunitari che non hanno
scontato l’imposta. Si pensi agli acquisti intracomunitari con utilizzo del plafond, ovvero gli acquisti intracomunitari oggettivamente non soggetti ad
imposta quale ad esempio gli acquisti intracomunitari con introduzione in deposito IVA (art. 50-bis,
D.L. 331/1993). Nella particolare voce VA31 vanno
riportati solo ed unicamente gli acquisti di beni intracomunitari e non anche le prestazioni di servizi.
La voce VA31, contenendo tutti gli acquisti intracomunitari, può risultare molto utile per effettuare un
controllo incrociato con i modelli Intrastat che sono
stati compilati dall’ente per verificare che i dati
coincidano. In effetti, se non coincidono potrebbero essere difformi perché contengono anche prestazioni intracomunitarie ricevute non contenute in
VA31 ovvero perché siamo in presenza di errori. In
questo ultimo caso sarà necessario, prima di presentare la dichiarazione, effettuare dei controlli più
approfonditi;
◗ da VF1 a VF11: l’ammontare degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno. Attenzione, nei casi in
cui le operazioni non diano diritto a detrazione si
deve compilare il rigo VF17;
◗ VJ9: per la quadratura della dichiarazione, considerando che gli acquisti intracomunitari vengono
registrati sia nel registro vendite che nel registro
acquisti, l’ammontare delle specifiche operazioni e
la relativa imposta deve essere riportato anche nel
quadro VJ.
5. I Modelli INTRASTAT
Dal 1° gennaio 2007 sono scattate, per tutti i contribuenti che effettuano operazioni intracomunitarie, alcune
semplificazioni di compilazione e presentazione dei modelli Intrastat, emanate dal Dipartimento delle Politiche
fiscali con il Decreto del 20/12/20067. Le semplificazioni
presentano delle caratteristiche che necessitano, da parte di tutti coloro che realizzano operazioni con gli altri Stati
membri, un’attenta valutazione allo scopo di verificare se la
propria posizione sia o meno interessata dalle modifiche.
Questa verifica è necessaria per conoscere esattamente
quali sono per l’anno 2007 i relativi adempimenti che ciascun contribuente deve osservare, anche perché è possibile che la propria impresa non è più tenuta, ad esempio, a
presentare il modello degli acquisti intracomunitari mensilmente, ma che invece lo debba presentare annualmente.
In questa sede cercheremo di definire le novità e gli effetti
pratici della modifiche.
7
5.1. Periodicità e relative soglie
Il Decreto modifica in aumento le soglie che determinano la periodicità di presentazione dei Modelli Intrastat.
Ad oggi, dunque, la situazione può essere sintetizzata nella
seguente tabella:
Acquisti
intracomunitari
dal 2007
Periodicità:
- Mensile: se l’ammontare degli acquisti è
superiore a € 180.000
- Annuale: se l’ammontare degli acquisti è
inferiore a € 180.000**
Voci del modello
- Natura della transazione: obbligo di compilazione solo statistico
- Nomenclatura combinata: obbligo di compilazione solo statistico
- Per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari,
sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del
modo di trasporto, i soggetti che hanno
realizzato nell’anno precedente o, in caso
di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno
in corso, un valore annuo delle spedizioni
superiore a € 20.000.000,00
**
In caso di superamento della soglia di € 180.000 nel corso
dell’anno, il soggetto obbligato è tenuto a presentare gli elenchi con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo al
trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata.
5.2. Voci del modello
Importante novità operativa, che semplifica notevolmente la vita delle imprese dal 2003, è che non è più necessario inserire, ai fini fiscali, la voce della “nomenclatura
combinata”. In effetti, tale voce è inserita, solo ai fini statistici, dagli operatori che presentano i modelli con periodicità mensile. Questa modifica comporta il superamento
per gli operatori delle difficoltà che trovavano nell’esatta
individuazione della voce doganale di riferimento. Sempre
in riferimento alle singole voci del modello bisogna segnalare che, sempre ai soli fini fiscali, è stato eliminato nella
maggior parte dei casi l’inserimento sul modello della “natura della transazione”. Il dato rimane solo ai fini statistici
per i soggetti con periodicità mensile. L’informazione resta
obbligatoria, sia ai fini fiscali che statistici, nel caso in cui
il modello venga presentato in riferimento ad una operazione triangolare (si ricorda, in particolare, che questo obbligo nasce dalla necessità di individuare nelle triangolari
l’esistenza dell’operazione stessa da parte del promotore
dell’operazione che compila la voce “natura della transazione” con un dato alfabetico in luogo del normale dato
numerico). Ultima sostanziale novità delle singole voci dei
modelli è costituita dal rilevante incremento delle soglie
che consentono agli operatori di non inserire nelle righe di
dettaglio il valore statistico dell’operazione, le condizioni
di consegna e il modo di trasporto. I nuovi limiti sono, ri-
Pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30/12/2006.
Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008
I temi MAP (Libera consultazione)
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spettivamente, sia per gli acquisti intracomunitari, sia per
le cessioni di 20 milioni di euro. In pratica, se nell’anno precedente non si sono superati i predetti limiti o se nell’anno in corso non si intende superarli i predetti elementi non
vanno inseriti. Le modifiche introdotte per le voci “natura
della transazione” e “nomenclatura combinata” comportano il venir meno dell’effetto di duplicazione delle sanzioni. In effetti, queste voci che nel 2002 avevano una doppia
funzione statistica e fiscale comportavano la potenziale
possibilità di applicare al contempo le relative sanzioni fiscali previste dall’art. 11, co. 4, D.Lgs. 471/1997, e le relative
sanzioni statistiche previste dal D.P.R. 322/1989.
5.3. Modelli Intrastat e relativi
adempimenti Soggetti
Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione dei
modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari tutti i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi con altri soggetti passivi IVA residenti in altri Stati membri della Comunità Europea. Tale
adempimento, peraltro, può essere delegato8 ad altri soggetti, mediante regolare procura, facendo permanere in
capo ai titolari del rapporto l’eventuale responsabilità dei
contenuti dei modelli Intrastat.
Modalità di presentazione e scadenze
Individuati, quindi, i soggetti tenuti alla presentazione
dei modelli Intrastat, di seguito si evidenzieranno i momenti entro cui comunicare gli elenchi Intrastat e le modalità con le quali gli stessi possono essere alternativamente
presentati. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un
qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede
del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno
20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso
di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al
periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali. Le suddette scadenze sono prorogate di giorni cinque in caso di utilizzazione dell’EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi. In
sintesi, dunque, i soggetti interessati possono, alternativamente, presentare i modelli Intrastat nei seguenti modi:
◗ presentazione telematica on-line tramite il sito dell’Agenzia delle Dogane con il software EDI;
◗ consegna manuale all’ufficio doganale competente che una volta ricevuti gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del
frontespizio, da restituire alla parte interessata;
◗ spedizione a mezzo raccomandata, facendo fede, in
tal caso, ai fini dell’osservanza dei termini, la data
del timbro postale.
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PRESENTAZIONE
Manuale o postale entro e non oltre il 20
di ogni mese
Telematica entro e non oltre il 25 di
ogni mese
Modello
Manuale o postale entro e non oltre la fine
Intrastat
del mese successivo al trimestre (30/4;
trimestrale
31/7; 31/10; 31/1 dell’anno successivo)
“cessioni”
Telematica posticipata al giorno 5 del secondo mese successivo alla scadenza del
trimestre (5/5; 5/8; 5/11; 5/2 dell’anno
successivo)
Modello
Manuale o postale entro e non oltre il 31/1
Intrastat
dell’anno successivo a quello di riferimento
annuale
Telematica entro e non oltre il giorno 5/2
“cessioni/acquisti” dell’anno successivo a quello di riferimento
Modello
Intrastat
mensile
“cessioni/acquisti”
Contenuti degli elenchi
Le operazioni intracomunitarie soggette ad indicazione
all’interno dei modelli Intrastat possono essere suddivise
in relazione ad una parte meramente statistica, ad un’altra fiscale e ad una terza che ne possiede, parzialmente,
entrambe le caratteristiche. In tal senso, si possono individuare tre diverse tipologie:
◗ quelle relative alla sola parte fiscale: rientrano in
questa fattispecie sia le triangolazioni comunitarie
nelle quali il promotore è il soggetto italiano, sia le
triangolazioni comunitarie con lavorazioni, avendo
riguardo agli acquisti ed alla cessione, qualora, in
quest’ultimo caso, i beni siano lavorati da altro soggetto italiano;
◗ quelle aventi sia la parte fiscale che statistica: tra
queste si possono evidenziare le vendite e gli acquisti di beni intracomunitari ed operazioni assimilate alle stesse (acquisti/cessioni da parte di enti o
associazioni non soggetti passivi, acquisti/cessioni
a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, ecc…);
◗ quelle concernenti la parte statistica: tra cui vi sono
le cd. cessioni “chiavi in mano”, ricomprendenti
l’installazione di beni in Italia da parte di fornitori
comunitari.
5.4. Programma telematico
intr@web
Dal 2003 e sempre in materia di elenchi riepilogativi delle
operazioni intracomunitarie l’Agenzia delle Dogane ha inserito il nuovo software di compilazione e di trasmissione dei
modelli Intrastat denominato “Intr@web”. Il programma, che
può essere scaricato direttamente dal sito www.agenziadogane.it, fornisce agli operatori economici i seguenti servizi:
◗ compilazione dei modelli. In pratica viene fornito in
modo virtuale il modello ed è possibile compilarlo
con una serie di aiuti in linea;
V. art. 2, D.M. 27/10/2000.
Dispensa MAP On-Line n. 11 - Dicembre 2008
I temi MAP (Libera consultazione)
◗ controllo formale degli Intrastat. Il programma consente in modo automatico e immediato di controllare i modelli al fine di evidenziare gli errori formali
commessi nella compilazione del modello stesso;
pre sul sito dell’agenzia delle Dogane è possibile
consultare la sezione denominata E.D.I. istruzioni
ed informazioni per l’utilizzo del servizio telematico
doganale.
◗ invio telematico. Una procedura informatica guidata facilita la trasmissione del modello direttamente
all’Agenzia delle Dogane attraverso il sistema informativo doganale. Gli operatori per quest’ultimo servizio di trasmissione devono aderire al servizio. Per
maggiori informazioni sullo specifico servizio sem-
Il programma, come sottolinea l’Agenzia delle Dogane,
è stato creato non solo per gli operatori economici che vogliono spedire direttamente i Modelli Intrastat, ma anche
per i consulenti di impresa che abitualmente spediscono
per terzi lo specifico modello.
Nel Pocket MAP n° 2
IMPORT-EXPORT: IVA E DOGANE:
Libro MAP n. 38
Edizione maggio 2008
PARTE I
PARTE II
PARTE III
PARTE IV
PARTE V
PARTE VI
- Le importazioni
- Le esportazioni
- Le prestazioni di servizi internazionali
- Gli acquisti intracomunitari
- Le cessioni intracomunitarie
- Le prestazioni di servizi intracomunitarie
Consulta l’indice
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