Dichiarazione vendita autoveicoli
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Dichiarazione vendita autoveicoli
Dichiarazione vendita autoveicoli Con il recente Decreto Legge "Bersani" convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006, è stata attribuita ai Comuni, al P.R.A., all’A.C.I. e allo S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e sulle dichiarazioni riferiti alla vendita di autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, trattori (tutti beni mobili registrati), rimanendo però invariati tutti i passaggi e gli oneri relativi alla successiva trascrizione da eseguirsi obbligatoriamente presso il Pubblico Registro Automobilistico. All'entrata in vigore del suddetto Decreto Legge, infatti, non è più obbligatoria l’autentica notarile per gli atti relativi al passaggio di proprietà di automobili, motocicli e rimorchi. Il venditore potrà dunque recarsi all'ufficio Anagrafe del Comune (non necessariamente del Comune dove risiede) per autenticare la firma apposta nell'atto di vendita redatto sul retro del modello “NP-1B” (Certificato di Proprietà) nel riquadro “T”, presentandosi munito di una marca da bollo di € 14,62. Nell'occasione al venditore verrà richiesto anche il pagamento dei diritti di segreteria per un importo pari a € 0,60. Qualora non si disponga del Certificato di Proprietà e quindi sia ancora presente il Foglio Complementare in quanto il veicolo è stato immatricolato prima del 1994, l’atto di vendita deve essere redatto come dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore e dell’acquirente autenticate in bollo. Attenzione: - In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi; - Se l’automezzo è di proprietà di una persona giuridica, il venditore dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei (visura camerale, Certificato Camera di Commercio); - Se il sottoscrittore dell’atto è diverso dal proprietario dei veicolo dovrà produrre idonea procura notarile del proprietario. E' opportuno sottolineare che l'Ufficio Anagrafe del Comune può esclusivamente autenticare la firma in calce agli atti già compilati, senza effettuare alcuna attività di accertamento o consulenza né certificare che il cittadino che vuole vendere il bene sia l’effettivo proprietario di quel bene, tanto meno provvedere alla registrazione del passaggio di proprietà. 1/1