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La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce dal contratto di assistenza sanitaria
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RISARCIMENTO DEI DANNI
La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce
dal contratto di assistenza sanitaria
(Lex24)
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SENTENZA 2 MAGGIO 2011, N. 270
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24
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Responsabilità della struttura sanitaria - Natura contrattuale - Effetti - Applicabilità dei criteri di ripartizione
dell'onere probatorio seguiti in materia contrattuale - Sussistenza. (Cc, art. 2043).
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura extracontrattuale, poiché l'accettazione del paziente in
ospedale, sia ai fini del ricovero che per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto:
il contratto di assistenza sanitaria. Il fondamento di responsabilità dell'ente ospedaliero va pertanto
individuato nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e, perciò, i criteri di
ripartizione dell'onere probatorio sono quelli ordinariamente seguiti in materia contrattuale e che
impongono al creditore l'onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché
di allegare un inadempimento del debitore - e più precisamente un inadempimento qualificato e cioè
astrattamente efficiente alla produzione del danno - ed al debitore il compito di dimostrare o che tale
inadempimento non vi è stato, oppure che pur essendovi stato non può configurarsi nella fattispecie come
causa del danno.
Tribunale di Campobasso, Sentenza 2 maggio 2011, n. 270
Responsabilità professionale medica - Omessa diagnosi - Sussistenza - Onere della prova dell'esatto
adempimento - A carico del sanitario - Sussistenza - Principio della cd. "vicinanza della prova" Specificazione.
Porre a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione
medica soddisfa in pieno il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva
possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Infatti, nell'obbligazione di mezzi il mancato o inesatto
risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno conseguenziale alla
non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività,
l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, cosicché non vi è
dubbio che la prova sia "vicina" a chi ha eseguito la prestazione. Ciò a maggior ragione nel caso di
obbligazioni professionali, in cui il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che
governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto. (Nel caso di specie il medico radiologo e la casa di
cura sono stati condannati al risarcimento del danno per omessa diagnosi di un nodulo mammario).
Corte d'Appello di Roma, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 1210
Sanità - Contratto di assistenza al parto - Limiti di equipaggiamento od organizzazione della struttura
sanitaria - Danni al neonato - Obbliog informativo del paziente circa i limiti della struttura - Sussistenza Violazione dellì'obbligo di informare - Conseguenze - Responsabilità della struttura e del medico Configurabilità - Condizioni.
L'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava
anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia
concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto presso la casa di cura in cui era convenuto
che ella si sarebbe ricoverata. Ne consegue che in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove
sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente
informato, delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura
risponde anche il medico con il quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica.
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3847
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Sanità - Contratto di assistenza al parto - Limiti di equipaggiamento od organizzazione della struttura
sanitaria - Danni al neonato - Obbligo informativo del paziente circa i limiti della struttura - Sussistenza Violazione dell'obbligo di informare - Conseguenze - Responsabilità della struttura e del medico Configurabilità - Condizioni.
Ogniqualvolta l'azione o l'omissione siano in se stesse concretamente idonee a determinare l'evento il
difetto di accertamento di un fatto astrattamente idoneo a escludere il nesso causale tra condotta ed
evento non può essere invocato, benché sotto il profilo statistico quel fatto sia «più probabile che non», da
chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non abbia effettuato. Ne consegue che è responsabile il
personale sanitario dell'ospedale per omessa vigilanza, errata diagnosi e ritardo nell'attuazione di idonea
terapia, ogniqualvolta sussista il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e non venga fornita una prova
positiva di assenza totale di colpa da parte del personale sanitario stesso.
Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3847
Responsabilità della struttura sanitaria - Responsbailità professionale medica - Inquadramento giuridico Rapporto paziente-struttura - Autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive - Applicazione delle
ordinarie regole in materia di inadempimento - Riparto dell'onere probatorio.
L'inquadramento giuridico della responsabilità professionale medica ha luogo riconsiderando il rapporto
paziente-struttura in termini distinti rispetto al rapporto paziente-medico, riqualificando il primo quale
autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale trovano applicazione le
ordinarie regole sull'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. La configurabilità di forme autonome di
responsabilità dell'ente, del tutto prescindenti dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli
operatori, trova, pertanto, la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili
all'ente medesimo. Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria, quanto
quella del medico nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio è,
conseguentemente, risolto con rinvio ai criteri fissati in materia contrattuale in tema di onere della prova
dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tal senso, pertanto, a fronte di una istanza risarcitoria
del paziente, spetta al debitore (medico) provare la insussistenza di qualsivoglia inadempimento, ovvero
che, pur sussistendo, non è stato affatto causa di danno. All'uopo deve, tuttavia, aggiungersi che
l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di comportamento è non già qualunque inadempimento,
ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, per cui l'allegazione del creditore
non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento qualificato e
dunque astrattamente efficiente alla produzione del danno. L'applicazione dei suesposti principi alla
fattispecie per cui è causa consente di concludere per il mancato raggiungimento della prova (pur in esito
alla disposta consulenza d'ufficio), in ordine alla riconducibilità alla convenuta struttura sanitaria di
comportamenti qualificabili alla stregua di un inadempimento rilevante al fine di configurare una ipotesi si
responsabilità professionale medica e per la sussistenza, sotto il profilo causale, di fattori terzi, imprevisti
ed imprevedibili, che consentono di escludere la sussistenza di un rapporto eziologico tra le condotte
ascrivibili al personale della struttura sanitaria medesima ed i danni lamentati dall'attrice )cicatrice residua
iperestesica).
Tribunale di Trieste, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 113
Professione medica - Responsabilità civile e penale - Errata esecuzione della prestazione medica Responsabilità di natura contrattuale - Onere probatorio e nesso di causalità.
Il medico, alla stregua di qualsivoglia professionista, è soggetto nell'esercizio della propria attività a
responsabilità civile e penale, per cui sarà chiamato a rispondere in sede civile dei danni causati al
paziente, ed in sede penale per i reati eventualmente commessi nell'esercizio della medesima attività
professionale. Avuto in particolare riguardo ai medici liberi professionisti, alle cliniche private ed alle
strutture ospedaliere, deve rilevarsi che la responsabilità per i danni arrecati al paziente a causa di una
errata esecuzione della prestazione medica, deve pacificamente ricondursi nell'alveo della responsabilità
di natura contrattuale, con gli effetti che ne conseguono in ordine al regime dell'onere probatorio e della
prescrizione. Quanto all'onere della prova, in particolare, deve rilevarsi che il paziente, il quale si assuma
danneggiato da un errore medico, è tenuto a dimostrare non solo che l'operazione era di facile
esecuzione, risultando, in caso contrario, attenuata la responsabilità del medico ex art. 1176 c.c., ma
altresì che per effetto dell'intervento del professionista ha subito un peggioramento delle proprie anteriori
condizioni di salute. Sul professionista, invece, incombe l'onere di fornire la prova contraria, e dunque che
la prestazione richiesta è stata eseguita in modo idoneo e corretto e che l'esito peggiorativo deve
unicamente attribuirsi al sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, ovvero alla esistenza di
una particolare condizione del paziente, non accertabile, in quanto tale, con il ricorso alla ordinaria
diligenza professionale. L'intervenuto assolvimento dell'onere probatorio gravante sul paziente ed il
conseguente accertamento in ordine alle riscontrate omissioni terapeutiche a suo danno, determinanti
l'insorgere di una malattia dagli esiti invalidanti (avendo a tal uopo altresì riguardo all'accertamento dei fatti
compiuto in sede penale), determina l'accoglimento della formulata istanza risarcitoria.
Tribunale di Potenza, Sentenza 2 febbraio 2011, n. 114
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Struttura sanitaria - Paziente - Contratto di spedalità - Obbligazioni di natura complessa - Responsabilità
contrattuale - Esclusione - Presupposto - Diligente adempimento della prestazione medica - Onere
probatorio - Rapporto di causalità.
Il contratto concluso dal paziente con la struttura sanitaria, pubblica o privata, deputata a fornire
assistenza sanitaria e/o ospedaliera ai fini di una visita ambulatoriale o di un ricovero, deve essere
ricondotto alla fattispecie del contratto di spedalità, determinante la insorgenza di obbligazioni di natura
complessa, che vanno dalla prestazione di diagnosi e cura a quelle latu senso alberghiere, nonché di
sicurezza ed organizzative. In tal senso, pertanto, quello della prestazione medica in senso stretto diventa
un momento del complesso sviluppo contrattuale composto da una serie di prestazioni variegate, il cui
diligente adempimento costituisce presupposto per la esclusione di qualsivoglia tipo di responsabilità. Il
ricorso di una ipotesi di responsabilità contrattuale incide, naturalmente, sul profilo dell'onere probatorio e
del rapporto di causalità. All'uopo deve, in particolare, rilevarsi che ad una impostazione tradizionale, la
quale accollava al paziente, oltre che alla prova del danno e del nesso causale, anche la dimostrazione in
ordine alla difettosa esecuzione della prestazione del professionista, tenuto, tuttavia, unicamente ad
allegare e provare la impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, se ne è affiancata una più
recente. Questa, proponendo un'attenta rilettura degli artt. 1218 e 2697 c.c. e rielaborando i principi in
tema di onere della prova in ordine all'inadempimento ed all'inesatto adempimento, è giunta alla
individuazione di una regola di carattere generale, secondo cui il creditore, ovvero il paziente, è chiamato
ad allegare l'inadempimento, incombendo sul medico debitore la prova di aver assolto alla diligenza
necessaria nell'adempimento della propria prestazione e, dunque, la non imputabilità dell'inadempimento.
Quanto al nesso di causalità tra la prestazione del medico non conforme alle regole dell'arte e l'evento
danno, l'onere di dimostrare la sussistenza del legame eziologico sulla base dei principi generali è posto a
carico del paziente, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervenuto eseguito dal professionista.
Tribunale di Potenza, Sentenza 19 gennaio 2011, n. 37
Assistenza ospedaliera - Contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità - Prestazioni accessorie Attrezzature adatte alla patologia del paziente - Inadempimento - Responsabilità.
Il rapporto che si instaura tra la struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera ed il soggetto
che, ivi accettato, vi si ricoveri o sia solo soggetto a visita ambulatoriale, integra un contratto atipico di
prestazione d'opera di spedalità che comporta tutta una serie di prestazioni accessorie rispetto a quelle
strettamente mediche e chirurgiche. In particolare, la struttura citata, oltre a dover fornire servizi di natura
alberghiera, quali il vitto e l'alloggio, è tenuta a mettere a disposizione medicinali, personale medico
ausiliario ed attrezzature funzionali alla situazione patologica del singolo paziente. In tale ottica, in
riferimento al caso di specie, è qualificabile come inadempimento contrattuale la mancata prestazione di
assistenza continua a soggetto, affetto da demenza cognitiva, che, lasciato solo su di una barella senza
sponde, sia dalla stessa caduto procurandosi una frattura. Atteso che, come detto, è onere della struttura
approntare tutte le cautele necessarie al fine di garantire una consona fruizione del servizio sanitario
offerto al singolo paziente, tenendo in debito conto, necessariamente, delle esigenze di cui è portatore, la
struttura deve essere ritenuta responsabile per i danni che lo stesso si sia involontariamente provocato in
quanto lasciato privo della necessaria assistenza oltre che sistemato su attrezzatura non idonea alle sue
condizioni psicofisiche.
Tribunale di Ivrea, Sentenza 10 gennaio 2011, n. 9
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