Mediatori Torino
Transcript
Mediatori Torino
La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce dal contratto di assistenza sanitaria Page 1 of 3 Stampa l'articolo Chiudi RISARCIMENTO DEI DANNI La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce dal contratto di assistenza sanitaria (Lex24) TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, SENTENZA 2 MAGGIO 2011, N. 270 SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24 Non sei ancora abbonato a Lex24? Per scoprire come farlo clicca qui Responsabilità della struttura sanitaria - Natura contrattuale - Effetti - Applicabilità dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio seguiti in materia contrattuale - Sussistenza. (Cc, art. 2043). La responsabilità della struttura sanitaria ha natura extracontrattuale, poiché l'accettazione del paziente in ospedale, sia ai fini del ricovero che per una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto: il contratto di assistenza sanitaria. Il fondamento di responsabilità dell'ente ospedaliero va pertanto individuato nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla struttura e, perciò, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio sono quelli ordinariamente seguiti in materia contrattuale e che impongono al creditore l'onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché di allegare un inadempimento del debitore - e più precisamente un inadempimento qualificato e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno - ed al debitore il compito di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, oppure che pur essendovi stato non può configurarsi nella fattispecie come causa del danno. Tribunale di Campobasso, Sentenza 2 maggio 2011, n. 270 Responsabilità professionale medica - Omessa diagnosi - Sussistenza - Onere della prova dell'esatto adempimento - A carico del sanitario - Sussistenza - Principio della cd. "vicinanza della prova" Specificazione. Porre a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova dell'esatto adempimento della prestazione medica soddisfa in pieno il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Infatti, nell'obbligazione di mezzi il mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma costituisce il danno conseguenziale alla non diligente esecuzione della prestazione. In queste obbligazioni in cui l'oggetto è l'attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione, cosicché non vi è dubbio che la prova sia "vicina" a chi ha eseguito la prestazione. Ciò a maggior ragione nel caso di obbligazioni professionali, in cui il difetto di diligenza consiste nell'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tenuto. (Nel caso di specie il medico radiologo e la casa di cura sono stati condannati al risarcimento del danno per omessa diagnosi di un nodulo mammario). Corte d'Appello di Roma, Sezione 3 Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 1210 Sanità - Contratto di assistenza al parto - Limiti di equipaggiamento od organizzazione della struttura sanitaria - Danni al neonato - Obbliog informativo del paziente circa i limiti della struttura - Sussistenza Violazione dellì'obbligo di informare - Conseguenze - Responsabilità della struttura e del medico Configurabilità - Condizioni. L'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. Ne consegue che in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato, delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico con il quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3847 La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce dal contratto di assistenza sanitaria Page 2 of 3 Sanità - Contratto di assistenza al parto - Limiti di equipaggiamento od organizzazione della struttura sanitaria - Danni al neonato - Obbligo informativo del paziente circa i limiti della struttura - Sussistenza Violazione dell'obbligo di informare - Conseguenze - Responsabilità della struttura e del medico Configurabilità - Condizioni. Ogniqualvolta l'azione o l'omissione siano in se stesse concretamente idonee a determinare l'evento il difetto di accertamento di un fatto astrattamente idoneo a escludere il nesso causale tra condotta ed evento non può essere invocato, benché sotto il profilo statistico quel fatto sia «più probabile che non», da chi quell'accertamento avrebbe potuto compiere e non abbia effettuato. Ne consegue che è responsabile il personale sanitario dell'ospedale per omessa vigilanza, errata diagnosi e ritardo nell'attuazione di idonea terapia, ogniqualvolta sussista il nesso di causalità tra la condotta e l'evento e non venga fornita una prova positiva di assenza totale di colpa da parte del personale sanitario stesso. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3847 Responsabilità della struttura sanitaria - Responsbailità professionale medica - Inquadramento giuridico Rapporto paziente-struttura - Autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive - Applicazione delle ordinarie regole in materia di inadempimento - Riparto dell'onere probatorio. L'inquadramento giuridico della responsabilità professionale medica ha luogo riconsiderando il rapporto paziente-struttura in termini distinti rispetto al rapporto paziente-medico, riqualificando il primo quale autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale trovano applicazione le ordinarie regole sull'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c. La configurabilità di forme autonome di responsabilità dell'ente, del tutto prescindenti dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, trova, pertanto, la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente medesimo. Inquadrata nell'ambito contrattuale sia la responsabilità della struttura sanitaria, quanto quella del medico nel rapporto con il paziente, il problema del riparto dell'onere probatorio è, conseguentemente, risolto con rinvio ai criteri fissati in materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento. In tal senso, pertanto, a fronte di una istanza risarcitoria del paziente, spetta al debitore (medico) provare la insussistenza di qualsivoglia inadempimento, ovvero che, pur sussistendo, non è stato affatto causa di danno. All'uopo deve, tuttavia, aggiungersi che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di comportamento è non già qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, per cui l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento qualificato e dunque astrattamente efficiente alla produzione del danno. L'applicazione dei suesposti principi alla fattispecie per cui è causa consente di concludere per il mancato raggiungimento della prova (pur in esito alla disposta consulenza d'ufficio), in ordine alla riconducibilità alla convenuta struttura sanitaria di comportamenti qualificabili alla stregua di un inadempimento rilevante al fine di configurare una ipotesi si responsabilità professionale medica e per la sussistenza, sotto il profilo causale, di fattori terzi, imprevisti ed imprevedibili, che consentono di escludere la sussistenza di un rapporto eziologico tra le condotte ascrivibili al personale della struttura sanitaria medesima ed i danni lamentati dall'attrice )cicatrice residua iperestesica). Tribunale di Trieste, Sentenza 11 febbraio 2011, n. 113 Professione medica - Responsabilità civile e penale - Errata esecuzione della prestazione medica Responsabilità di natura contrattuale - Onere probatorio e nesso di causalità. Il medico, alla stregua di qualsivoglia professionista, è soggetto nell'esercizio della propria attività a responsabilità civile e penale, per cui sarà chiamato a rispondere in sede civile dei danni causati al paziente, ed in sede penale per i reati eventualmente commessi nell'esercizio della medesima attività professionale. Avuto in particolare riguardo ai medici liberi professionisti, alle cliniche private ed alle strutture ospedaliere, deve rilevarsi che la responsabilità per i danni arrecati al paziente a causa di una errata esecuzione della prestazione medica, deve pacificamente ricondursi nell'alveo della responsabilità di natura contrattuale, con gli effetti che ne conseguono in ordine al regime dell'onere probatorio e della prescrizione. Quanto all'onere della prova, in particolare, deve rilevarsi che il paziente, il quale si assuma danneggiato da un errore medico, è tenuto a dimostrare non solo che l'operazione era di facile esecuzione, risultando, in caso contrario, attenuata la responsabilità del medico ex art. 1176 c.c., ma altresì che per effetto dell'intervento del professionista ha subito un peggioramento delle proprie anteriori condizioni di salute. Sul professionista, invece, incombe l'onere di fornire la prova contraria, e dunque che la prestazione richiesta è stata eseguita in modo idoneo e corretto e che l'esito peggiorativo deve unicamente attribuirsi al sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, ovvero alla esistenza di una particolare condizione del paziente, non accertabile, in quanto tale, con il ricorso alla ordinaria diligenza professionale. L'intervenuto assolvimento dell'onere probatorio gravante sul paziente ed il conseguente accertamento in ordine alle riscontrate omissioni terapeutiche a suo danno, determinanti l'insorgere di una malattia dagli esiti invalidanti (avendo a tal uopo altresì riguardo all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale), determina l'accoglimento della formulata istanza risarcitoria. Tribunale di Potenza, Sentenza 2 febbraio 2011, n. 114 La responsabilità dell'ente ospedaliero nasce dal contratto di assistenza sanitaria Page 3 of 3 Struttura sanitaria - Paziente - Contratto di spedalità - Obbligazioni di natura complessa - Responsabilità contrattuale - Esclusione - Presupposto - Diligente adempimento della prestazione medica - Onere probatorio - Rapporto di causalità. Il contratto concluso dal paziente con la struttura sanitaria, pubblica o privata, deputata a fornire assistenza sanitaria e/o ospedaliera ai fini di una visita ambulatoriale o di un ricovero, deve essere ricondotto alla fattispecie del contratto di spedalità, determinante la insorgenza di obbligazioni di natura complessa, che vanno dalla prestazione di diagnosi e cura a quelle latu senso alberghiere, nonché di sicurezza ed organizzative. In tal senso, pertanto, quello della prestazione medica in senso stretto diventa un momento del complesso sviluppo contrattuale composto da una serie di prestazioni variegate, il cui diligente adempimento costituisce presupposto per la esclusione di qualsivoglia tipo di responsabilità. Il ricorso di una ipotesi di responsabilità contrattuale incide, naturalmente, sul profilo dell'onere probatorio e del rapporto di causalità. All'uopo deve, in particolare, rilevarsi che ad una impostazione tradizionale, la quale accollava al paziente, oltre che alla prova del danno e del nesso causale, anche la dimostrazione in ordine alla difettosa esecuzione della prestazione del professionista, tenuto, tuttavia, unicamente ad allegare e provare la impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, se ne è affiancata una più recente. Questa, proponendo un'attenta rilettura degli artt. 1218 e 2697 c.c. e rielaborando i principi in tema di onere della prova in ordine all'inadempimento ed all'inesatto adempimento, è giunta alla individuazione di una regola di carattere generale, secondo cui il creditore, ovvero il paziente, è chiamato ad allegare l'inadempimento, incombendo sul medico debitore la prova di aver assolto alla diligenza necessaria nell'adempimento della propria prestazione e, dunque, la non imputabilità dell'inadempimento. Quanto al nesso di causalità tra la prestazione del medico non conforme alle regole dell'arte e l'evento danno, l'onere di dimostrare la sussistenza del legame eziologico sulla base dei principi generali è posto a carico del paziente, indipendentemente dal grado di difficoltà dell'intervenuto eseguito dal professionista. Tribunale di Potenza, Sentenza 19 gennaio 2011, n. 37 Assistenza ospedaliera - Contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità - Prestazioni accessorie Attrezzature adatte alla patologia del paziente - Inadempimento - Responsabilità. Il rapporto che si instaura tra la struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera ed il soggetto che, ivi accettato, vi si ricoveri o sia solo soggetto a visita ambulatoriale, integra un contratto atipico di prestazione d'opera di spedalità che comporta tutta una serie di prestazioni accessorie rispetto a quelle strettamente mediche e chirurgiche. In particolare, la struttura citata, oltre a dover fornire servizi di natura alberghiera, quali il vitto e l'alloggio, è tenuta a mettere a disposizione medicinali, personale medico ausiliario ed attrezzature funzionali alla situazione patologica del singolo paziente. In tale ottica, in riferimento al caso di specie, è qualificabile come inadempimento contrattuale la mancata prestazione di assistenza continua a soggetto, affetto da demenza cognitiva, che, lasciato solo su di una barella senza sponde, sia dalla stessa caduto procurandosi una frattura. Atteso che, come detto, è onere della struttura approntare tutte le cautele necessarie al fine di garantire una consona fruizione del servizio sanitario offerto al singolo paziente, tenendo in debito conto, necessariamente, delle esigenze di cui è portatore, la struttura deve essere ritenuta responsabile per i danni che lo stesso si sia involontariamente provocato in quanto lasciato privo della necessaria assistenza oltre che sistemato su attrezzatura non idonea alle sue condizioni psicofisiche. Tribunale di Ivrea, Sentenza 10 gennaio 2011, n. 9 Approfondisci l'argomento nel Percorso Operativo Diritto Penale di Lex24 © RIPRODUZIONE RISERVATA P.I. 00777910159 - © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati