GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI SOSTANZE
Transcript
GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI SOSTANZE
RIFIUTO A SOTTOPORSI ALL’ ACCERTAMENTO Ammenda da 1500 a 6000 euro, aumentata da un terzo alla metà, raddoppia se si provoca un incidente arresto da 6 mesi ad 1 anno; sospensione patente da sei mesi a due anni il doppio se il veicolo appartenga a persona estranea al reato. (per i conducenti dell’art. 186 bis) non vengono decurtati i punti patente non è così per tutti gli altri conducenti Se nei due anni precedenti si è stati condannati per lo stesso reato vi è la Revoca della patente se il veicolo è di proprietà scatta la Confisca art. 187 Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti Ammenda da 1.500 a 6000 euro; Arresto da 6 mesi ad 1 anno Sospensione della patente di guida da uno a due anni (il doppio se il veicolo è intestato a persona estranea al reato) Confisca veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Se si provoca un incidente o se si è recidivi nel triennio la patente è sempre REVOCATA L’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e raddoppia se si provoca un incidente LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ Eccetto che nel caso di incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella del lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. U.O. Dipendenze Patologiche Direttore Dr.ssa Daniela Casalboni Ser.T. Rimini Via Tonti, 40 Rimini tel. 0541/325115 E-mail: [email protected] GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI ART. 186 – 187 c.d.s. SE SI È MINORENNI se si è alla guida di una bicicletta o di un ciclomotore con alcolemia > 0,0 < 0,5 g/ Non si può conseguire la patente di guida B prima del compimento del diciannovesimo anno di età con alcolemia > di 0,5 g/l Non si può conseguire la patente di guida B prima del compimento del ventunesimo anno di età con alcolemia > di 0,5 g/l vengono sempre decurtati 10 punti dalla patente DIVIETO ASSOLUTO DI GUIDARE DOPO AVER ASSUNTO QUALSIASI QUANTITATIVO DI ALCO art. 186 - bis - Alcolemia > 0,0 e < 0,5 g./l 1. Conducenti di età inferiore a 21 anni anche se alla guida di veicoli che non richiedano la patente di guida; 2. conducenti neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B; 3. Conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente; 4. Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 5. conducenti di autoveicoli comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice) quando la massa complessiva è superiore a 3,5 t, la normativa si estende anche hai conducenti che effettuino il traino di caravan o rimorchi. COSA TI SUCCEDE Ammenda da 155 a 624 euro decurtati 5 punti alla patente Il veicolo se l’alcolemia è inferiore a 0,5 non viene sottratto alla disponibilità del conducente Oltre la soglia di 0,50 g./l, si applicano le medesime sanzioni previste per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza da un terzo o da un terzo alla metà. Se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e vi è il fermo del veicolo per 180 giorni se è di proprietà. Non si applica la maggiorazione di pena nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nelle ore notturne. LA PATENTE VIENE REVOCATA: a) Con alcolemia maggiore di 1,5 g./l l se si è recidivi nel triennio EBBREZZA LIEVE Alcolemia: > 0,5 < 0,8 g./l NON RIENTRA NEL REATO PENALE ma è una violazione amministrativa Ammenda da 500 a 2.000 euro, se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e vi è il fermo del veicolo per 180 giorni se è di proprietà sospensione patente da 3 – 6 mesi non vi è la maggiorazione della sanzione di un terzo quando l'illecito è commesso nelle ore notturne. Per i conducenti elencati nell’ Art. 186-bis la sanzione viene aumentata di un terzo EBREZZA MEDIA Alcolemia: > 0,8 < 1,5 g./l con alcolemia > 0,8 g./l è reato penale Ammenda da 800 a 3200 euro, aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Arresto fino a 6 mesi Sospensione patente da 6 mesi ad 1 un anno Se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano (sanzioni pecuniarie e sanzione della sospensione della patente) e vi è il fermo del veicolo per 180 giorni se è di proprietà Se si è alla guida di un ciclomotore o motoveicolo se di proprietà scatta la confisca. Per i conducenti elencati nell’ ART. 186 bis la sanzione viene aumentata da un terzo alla metà EBBREZZA GRAVE Alcolemia: > 1,5 Ammenda da 1500 a 6000 euro, aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e raddoppia se si provoca un incidente arresto da 6 mesi ad 1 anno; sospensione patente da uno a due anni (il doppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) se il veicolo è di proprietà Confisca del mezzo se si provoca un incidente o se si è recidivi nel biennio REVOCA DELLA PATENTE N.B. Quando la patente viene revocata non si può acquisire una nuova patente prima di tre anni b) Ai conducenti del punto 4, con alcolemia superiore a 1,5 g/l o se positivi a sostanze stupefacenti