GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI SOSTANZE

Transcript

GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI SOSTANZE
RIFIUTO A SOTTOPORSI ALL’ ACCERTAMENTO
Ammenda da 1500 a 6000 euro, aumentata da un terzo alla metà,
raddoppia se si provoca un incidente
  arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  sospensione patente da sei mesi a due anni il doppio se il veicolo
appartenga a persona estranea al reato.
(per i conducenti dell’art. 186 bis) non vengono decurtati i
punti patente  non è così per tutti gli altri conducenti
Se nei due anni precedenti si è stati condannati per lo stesso reato vi è
la Revoca della patente
 se il veicolo è di proprietà scatta la Confisca
art. 187 Guida sotto gli effetti di sostanze
stupefacenti
 Ammenda da 1.500 a 6000 euro;
 Arresto da 6 mesi ad 1 anno
 Sospensione della patente di guida da uno a due anni (il doppio se il veicolo è
intestato a persona estranea al reato)
 Confisca veicolo salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.
Se si provoca un incidente o se si è recidivi nel triennio la patente è sempre
REVOCATA
L’ammenda viene aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso
dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e raddoppia se si provoca un incidente
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Eccetto che nel caso di incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria
può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, con quella
del lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della
conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di
lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità, il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione
alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la
confisca del veicolo sequestrato.
U.O. Dipendenze Patologiche
Direttore Dr.ssa Daniela Casalboni
Ser.T. Rimini
Via Tonti, 40 Rimini
tel. 0541/325115
E-mail: [email protected]
GUIDA SOTTO EFFETTO DI ALCOL O DI
SOSTANZE STUPEFACENTI
ART. 186 – 187 c.d.s.
SE SI È MINORENNI
se si è alla guida di una bicicletta o di un ciclomotore
con alcolemia > 0,0 < 0,5 g/ Non si può conseguire
la patente di guida B prima del compimento del
diciannovesimo anno di età
con alcolemia > di 0,5 g/l
Non si può conseguire la patente di guida B prima del
compimento del ventunesimo anno di età
con alcolemia > di 0,5 g/l vengono sempre decurtati 10
punti dalla patente
DIVIETO ASSOLUTO DI GUIDARE DOPO AVER ASSUNTO
QUALSIASI QUANTITATIVO DI ALCO
art. 186 - bis - Alcolemia > 0,0 e < 0,5 g./l
1. Conducenti di età inferiore a 21 anni anche se alla guida di veicoli che non
richiedano la patente di guida;
2. conducenti neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B;
3. Conducenti che esercitano di professione l'attività di trasporto di persone o cose
su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;
4. Conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente è superiore a otto,
nonché di autoarticolati e di autosnodati.
5. conducenti di autoveicoli comprese le autovetture, che effettuino il traino di un
rimorchio (esclusi i carrelli appendice) quando la massa complessiva è superiore
a 3,5 t, la normativa si estende anche hai conducenti che effettuino il traino di
caravan o rimorchi.
COSA TI SUCCEDE
Ammenda da 155 a 624 euro
decurtati 5 punti alla patente
Il veicolo se l’alcolemia è inferiore a 0,5 non viene sottratto alla disponibilità del
conducente Oltre la soglia di 0,50 g./l, si applicano le medesime sanzioni previste
per le altre categorie di conducenti, aumentate, secondo la fascia di ebbrezza da
un terzo o da un terzo alla metà.
Se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e vi è il fermo del veicolo per 180
giorni se è di proprietà.
Non si applica la maggiorazione di pena nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nelle
ore notturne.
LA PATENTE VIENE REVOCATA:
a) Con alcolemia maggiore di 1,5 g./l l se si è recidivi nel triennio
EBBREZZA LIEVE Alcolemia: > 0,5 < 0,8 g./l
NON RIENTRA NEL REATO PENALE ma è una violazione amministrativa
 Ammenda da 500 a 2.000 euro,
se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano e vi è il fermo del veicolo per
180 giorni se è di proprietà
 sospensione patente da 3 – 6 mesi
non vi è la maggiorazione della sanzione di un terzo quando l'illecito è commesso
nelle ore notturne.
Per i conducenti elencati nell’ Art. 186-bis la sanzione viene aumentata di un terzo
EBREZZA MEDIA Alcolemia: > 0,8 < 1,5 g./l
con alcolemia > 0,8 g./l è reato penale
 Ammenda da 800 a 3200 euro, aumentata da un terzo alla metà quando il
reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
 Arresto fino a 6 mesi
 Sospensione patente da 6 mesi ad 1 un anno
Se si provoca un incidente le sanzioni raddoppiano (sanzioni pecuniarie e sanzione
della sospensione della patente) e vi è il fermo del veicolo per 180 giorni se è di
proprietà Se si è alla guida di un ciclomotore o motoveicolo se di proprietà scatta la
confisca. Per i conducenti elencati nell’ ART. 186 bis la sanzione viene aumentata da
un terzo alla metà
EBBREZZA GRAVE
Alcolemia: > 1,5
 Ammenda da 1500 a 6000 euro, aumentata da un terzo alla metà quando
il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 e raddoppia se si
provoca un incidente
 arresto da 6 mesi ad 1 anno;
 sospensione patente da uno a due anni
(il doppio se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)
 se il veicolo è di proprietà Confisca del mezzo
se si provoca un incidente o se si è recidivi nel biennio
REVOCA DELLA PATENTE
N.B. Quando la patente viene revocata non si può acquisire una nuova patente
prima di tre anni
b) Ai conducenti del punto 4,
con alcolemia superiore a 1,5 g/l o
se positivi a sostanze stupefacenti