Allegato 2 Disciplinare di Gara Assiteca S.p.A. – banchero costa

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Allegato 2 Disciplinare di Gara Assiteca S.p.A. – banchero costa
Allegato 2 Disciplinare di Gara
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Capitolato speciale di polizza
Lotto n. 2
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Indice
Polizza Rc Natanti a Vela
Pag. 3
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
Pag. 15
Polizza Corpi Natanti a Vela
Pag. 26
Polizza Corpi Motori Fuori Bordo e Gommoni
Pag. 44
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Natanti a Vela
POLIZZA RC NATANTI A VELA
DEFINIZIONI
Assicurazione:
Coassicurazione:
Polizza:
Legge:
Regolamento:
Società o Compagni:a
Delegataria:
Coassicuratrice:
Contraente:
Assicurato:
Broker:
Conducente:
Sinistro:
Franchigia:
Rischio:
Risarcimento:
Indennizzo:
Ebbrezza:
Attestazione sullo
stato del rischio:
il contratto di assicurazione;
il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
il documento che prova l’assicurazione;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
e successive modificazioni;
il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto
assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra
incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese
partecipanti al rischi;
la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto
assicurativo;
La Federazione Italiana Vela (F.I.V.);
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di
assicurazione;
Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari
incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti
dalla Società;
la persona fisica alla guida dell’unità assicurata;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
l’importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico
dell’Assicurato;
la probabilità che si verifichi il sinistro;
la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche;
il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di
Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o
meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Acque interne:
acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei;
Codice delle Assicurazioni:Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre
2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209).
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Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità
nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente
convenzione per le garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a vela della
Federazione Italiana Vela.
Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato
Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e
termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della
scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia
coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della
Compagnia.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle
condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia,
mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del
periodo assicurativo annuo in corso.
La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i
contratti.
Art. 2 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e
banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla
presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà
con l’Impresa Assicuratrice.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in
nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto
tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno
queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni
eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di
assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per
cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa
di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente.
Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste
Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c.
Art. 4 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni
con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito.
Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così
come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente
polizza di assicurazione.
Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei
natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo.
La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni
dall’emissione.
Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato
in polizza.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24
del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
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Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione
resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà
effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 12 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno
interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo,
ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni
altro onere di carattere tributario.
Art. 14 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o
quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato.
Art. 15 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio,
anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 17 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal
contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è
tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice
Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria
anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
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Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla
cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche
unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per
firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro
nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o
l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni
effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere
opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente –
superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
con gli altri assicuratori.
Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri
La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata
inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti:
- numero sinistro
- data di accadimento
- tipologia di avvenimento
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di
attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del
codice dei contratti pubblici.
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA’
E/O UTILIZZO DI IMBARCAZIONI A VELA SENZA MOTORE AUSILIARIO
Art. 20 Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi per:
- morte o lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio
delle unità naviganti assicurate, durante la navigazione o/ giacenza in acqua o a terra, incluse le operazioni
di alaggio, varo e movimentazione nell’ambito del cantiere o circolo nautico, inclusa la partecipazione a
regate veliche e relative prove e allenamenti;
- i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio dell’unità quando la stessa non si trova
in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda Riepilogativa;
- inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo.
In caso di unità adibite a scuola vela l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono
considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione
dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare:
a) all’Assicurato
- da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- da fatto non doloso di terzi quali liberi professionisti o consulenti, compresi i loro
dipendenti, utilizzati, anche occasionalmente, dall’Assicurato;
b) al comandante o conduttore delle unità naviganti cui si riferisce l’Assicurazione, sempre che l’uso
delle medesime avvenga per incarico o con il consenso dell’Assicurato.
Art. 21 Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea”, se
essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
in violazione alle disposizioni vigenti.
Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, la Società eserciterà
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile
opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
Art. 22 Certificato
Il Contraente potrà richiedere l’emissione di un certificato attestante la copertura assicurativa per
ottemperare a quanto previsto dalle norme delle Federazioni sportive.
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Art. 23 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità
In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità assicurata, il
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della
denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.
Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il
contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la
scadenza del relativo contratto.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il
contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.
Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima
tipologia, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in
regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell’unità che comporti il
passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall’utilizzatore di un’unità
in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua
proprietà.
Art. 24 Alienazione dell’unità
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne
comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altra unità.
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò
comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita
documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli
precedenti e pagamento del conguaglio di premio.
b) Cessione del contratto.
Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all’acquirente dell’unità la Società prenderà atto
della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il
nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.
Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo
stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall’acquirente di subentrare nella polizza ceduta.
La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse
le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua
dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza.
c) Risoluzione del contratto.
Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal
giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.
Art. 25 Inclusione di unità
Nel caso di acquisizione di nuove unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla
Società, la quale procederà al calcolo del relativo premio di conguaglio dovuto, con emissione di apposita
documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato.
Art. 26 Limiti geografici di operatività
L’assicurazione vale nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri
federali del Contraente.
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NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 27 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto,
l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti
giudiziari relativi al sinistro.
Ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione
della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di
rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 28 Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, o
confermando i legali e/o tecnici incaricati dall’Assicurato ed eventualmente avvalendosi di tutti i diritti od
azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è
subordinata al benestare della Società.
La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento
del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione del danneggiato. La Società non risponde, in
particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 29 Responsabilità civile quando l’unità è a terra
La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell’Assicurato per danni involontariamente
cagionati a terzi dall’unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è
estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra.
Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e
operatori nautici.
Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, in relazione alla presente
estensione di copertura sono inoltre esclusi i danni:
- ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio dell’unità e a coloro che prendono
parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate
a bordo da dipendenti addetti al servizio dell’unità;
- cagionati al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e la movimentazione dell’unità ed alle cose che si
trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell’ambito del Codice;
- cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o di persone delle quali essi debbano
rispondere.
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Polizza Rc Natanti a Vela
UNITÀ ASSICURATE
Formano oggetto della presente assicurazione le unità di proprietà e/o in uso al Contraente e segnalate alla
Società nel corso dell’annualità assicurativa.
Si prende nota e si da atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate
nell’elenco di seguito riportato:
NOME
IMBARCAZIONE
NUMERO VELICO
ANNO
MODELLO
1
LASER
ITA 168161
2003
Performance
500,00
2
LASER
ITA186277
2006
Performance
1.000,00
3
29 er
ITA791
2002
Ovington
2.800,00
4
29 er
ITA792
2002
Ovington
2.800,00
5
29 er
ITA793
2002
Ovington
2.800,00
6
29 er
ITA794
2002
Ovington
2.800,00
7
TIKA
ITA 161
2002
Mystere
1.000,00
8
TIKA
ITA 162
2002
Mystere
1.000,00
9
TIKA
ITA 163
2002
Mystere
1.000,00
10
TIKA
ITA 301
2003
Mystere
1.000,00
11
TIKA
ITA 302
2003
Mystere
1.000,00
12
TIKA
ITA 303
2003
Mystere
1.000,00
13
TIKA
ITA 304
2003
Mystere
1.000,00
14
TIKA
ITA 418
2005
Mystere
2.500,00
15
TIKA
ITA 419
2005
Mystere
2.500,00
16
TIKA
ITA 423
2006
Mattia & Cecco
3.000,00
17
TIKA
ITA 424
2006
Mattia & Cecco
3.000,00
18
TIKA
ITA 439
2006
Mattia & Cecco
3.000,00
19
TIKA
ITA 440
2006
Mattia & Cecco
3.000,00
20
TIKA
ITA
2007
Mattia & Cecco
3.500,00
21
TIKA
ITA
2007
Mattia & Cecco
3.500,00
22
555
ITA110
2006
Nautivela
3.000,00
23
555
ITA111
2006
Nautivela
3.000,00
24
555
ITA112
2006
Nautivela
3.000,00
25
555
ITA113
2006
Nautivela
3.000,00
26
555
ITA114
2006
Nautivela
3.000,00
27
555
ITA115
2006
Nautivela
3.000,00
28
555
ITA141
2007
Nautivela
3.000,00
29
555
ITA142
2007
Nautivela
3.000,00
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
VALORE ASSICURATO
Pagina 11
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Natanti a Vela
30
555
ITA143
2007
Nautivela
3.000,00
31
555
ITA144
2007
Nautivela
3.000,00
32
555
ITA145
2007
Nautivela
3.000,00
33
555
ITA146
2007
Nautivela
3.000,00
34
555
ITA147
2007
Nautivela
3.000,00
35
555
ITA148
2007
Nautivela
3.000,00
36
555
ITA149
2007
Nautivela
3.000,00
37
555
ITA150
2007
Nautivela
3.000,00
38
555
ITA151
2007
Nautivela
3.000,00
39
555
ITA152
2007
Nautivela
3.000,00
40
555
ITA153
2007
Nautivela
3.000,00
41
555
ITA154
2007
Nautivela
3.000,00
42
555
ITA155
2007
Nautivela
3.000,00
43
MATTIA 14
ITA 11
1998
1500
600,00
44
MATTIA 14
ITA12
1998
1500
600,00
45
MATTIA 14
ITA 13
1998
1500
600,00
46
MATTIA 14
ITA 15
2000
1500
600,00
47
MATTIA 14
ITA 16
2000
1500
600,00
48
FINN
(ITA937) ITA 123
2007
49
EGO
IT-SSGEG010E100
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
50
EGO
IT-SSGEG013F100
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
51
EGO
IT-SSGEG017E100
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
52
EGO
IT-SSGEG018F100
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
53
EGO
IT-SSGEG022A110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
54
EGO
IT-SSGEG023A110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
55
EGO
IT-SSGEG024A110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
56
EGO
IT-SSGEG025A110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
57
EGO
IT-SSGEG026B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
58
EGO
IT-SSGEG027B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
59
EGO
IT-SSGEG028B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
60
EGO
IT-SSGEG029B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
61
EGO
IT-SSGEG030B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
62
EGO
IT-SSGEG031C110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
63
EGO
IT-SSGE033B110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
64
EGO
IT-SSGEG032C110
2011
Ego boats by Sea Sealing
4.000,00
65
TECNO 293
61074
2011
Bic Sport
1.800,00
66
TECNO 293
61075
2011
Bic Sport
1.800,00
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
3.000,00
Pagina 12
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Natanti a Vela
67
TECNO 293
61076
2011
Bic Sport
1.800,00
68
TECNO 293
61077
2011
Bic Sport
1.800,00
69
TECNO 293
61078
2011
Bic Sport
1.800,00
70
TECNO 293
61079
2011
Bic Sport
1.800,00
71
TECNO 293
61080
2011
Bic Sport
1.800,00
72
TECNO 293
61081
2011
Bic Sport
1.800,00
73
TECNO 293
61082
2011
Bic Sport
1.800,00
74
TECNO 293
61083
2011
Bic Sport
1.800,00
75
TECNO 293
61327
2011
Bic Sport
1.800,00
76
TECNO 293
61328
2011
Bic Sport
1.800,00
77
TECNO 293
61329
2011
Bic Sport
1.800,00
78
TECNO 293
61330
2011
Bic Sport
1.800,00
79
TECNO 293
61331
2011
Bic Sport
1.800,00
80
TECNO 293
61332
2011
Bic Sport
1.800,00
81
TECNO 293
61333
2011
Bic Sport
1.800,00
82
TECNO 293
61336
2011
Bic Sport
1.800,00
83
TECNO 293
61337
2011
Bic Sport
1.800,00
84
TECNO 293
61338
2011
Bic Sport
1.800,00
85
TECNO 293
61339
2011
Bic Sport
1.800,00
86
TECNO 293
61340
2011
Bic Sport
1.800,00
87
TECNO 293
61341
2011
Bic Sport
1.800,00
88
TECNO 293
61342
2011
Bic Sport
1.800,00
89
TECNO 293
D057193
2011
Bic Sport
1.800,00
90
TECNO 293
D057203
2011
Bic Sport
1.800,00
91
TECNO 293
D057204
2011
Bic Sport
1.800,00
92
TECNO 293
D057195
2011
Bic Sport
1.800,00
93
2.4 Mr
ITA 104
2011
Charger Composites
13.500,00
94
SKUD 18
ITA005
2011
Access Sailing System
15.000,00
95
SKUD 18
ITA 054
2011
Access Sailing System
28.000,00
96
Sonar
ITA 718
2011
Carbon Index Limited
13.000,00
97
Laser
202221
2011
Performance Sailcraft Ltd
3.000,00
98
Laser Radial
202229
2011
Performance Sailcraft Ltd
3.000,00
99
ACCESS DINGHY
1171
Liberty
4.000,00
100
2.4 Mr
Charger Composites
5.500,00
101
555 FIV FINN
ITA 107
ITA 51
102
555 FIV 49ER
ITA 90
2008
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
4.000,00
4.000,00
Pagina 13
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Natanti a Vela
103
555 FIV STAR
ITA 91
4.000,00
104
555 FIV NACRA
ITA 99
4.000,00
105
555 FIV
ITA 119
4.000,00
TOTALE
332.100,00
SEZIONE MASSIMALE
Massimale di garanzia
€ 6.000.000,00
SEZIONE PREMI
PREMIO MINIMO ANNUALE
Il Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il premio di € ______= (incluse le
imposte) per ciascuna unità assicurata.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di €
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in .. rate di € ……………….ciascuna.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
La Compagnia di assicurazioni
Pagina 14
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
POLIZZA RC MOTORI FUORI BORDO
Assicurazione:
Coassicurazione:
Polizza:
Legge:
Regolamento:
Società o Compagnia:
Delegataria:
Coassicuratrice:
Contraente:
Assicurato:
Broker:
Conducente:
Sinistro:
Franchigia:
Rischio:
Risarcimento:
Indennizzo:
Ebbrezza:
Attestazione sullo
stato del rischio:
DEFINIZIONI
il contratto di assicurazione;
il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
il documento che prova l’assicurazione;
la legge 24 dicembre 1969, n, 990, sull’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
e successive modificazioni;
il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto
assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra
incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese
partecipanti al rischi;
la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto
assicurativo;
La Federazione Italiana Vela (F.I.V.);
la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di
assicurazione;
Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari
incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti
dalla Società;
la persona fisica alla guida dell’unità assicurata;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
l’importo fisso espresso in cifra o in percentuale del danno che rimane a carico
dell’Assicurato;
la probabilità che si verifichi il sinistro;
la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche;
il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di
Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l’esistenza o
meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Acque interne:
acque lacustri e fluviali dei Paesi Europei;
Codice delle Assicurazioni:Il Codice delle Assicurazioni Private approvato con decreto legislativo 7 Settembre
2005 n. 209 (DL 07.09.05 n. 209).
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 15
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità
nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente
convenzione per le garanzie di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione delle natanti a vela della
Federazione Italiana Vela.
Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato
Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e
termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della
scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia
coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della
Compagnia.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle
condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia,
mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del
periodo assicurativo annuo in corso.
La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i
contratti.
Art. 2 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e
banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla
presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà
con l’Impresa Assicuratrice.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in
nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto
tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno
queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni
eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di
assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per
cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, si considera effettuato direttamente all’Impresa
di assicurazione,a effetto liberatorio nei confronti del Contraente.
Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 16
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste
Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c.
Art. 4 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni
con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito.
Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così
come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente
polizza di assicurazione.
Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei
natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo.
La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni
dall’emissione.
Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato
in polizza.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 17
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24
del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione
resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà
effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 12 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno
interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo,
ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni
altro onere di carattere tributario.
Art. 14 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o
quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato.
Art. 15 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio,
anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 17 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal
contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è
tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice
Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria
anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 18
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla
cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche
unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per
firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro
nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o
l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni
effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere
opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
–
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente –
superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
con gli altri assicuratori.
Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri
La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata
inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti:
- numero sinistro
- data di accadimento
- tipologia di avvenimento
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di
attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del
codice dei contratti pubblici.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 19
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE
Art. 20 Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è
obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali
involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private,
dell’unità descritta in polizza.
La Società inoltre:
- assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua
dell’unità a cose ed animali di terzi con una franchigia fissa, e cioè la parte di danno a carico
dell’Assicurato, per ogni e ciascun avvenimento nella misura riportata nell’apposito spazio previsto nella
Scheda Riepilogativa;
- assicura la responsabilità per i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall’incendio dell’unità
quando la stessa non si trova in navigazione, con la stessa franchigia riportata nella Scheda
Riepilogativa;
- fermo restando quanto previsto nel primo capoverso, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi
in conseguenza di inquinamento delle acque marine, fluviali e lacustri, dei fondali marini o del suolo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo dell’unità od alle cose
indossate o portate con sé dalle persone trasportate.
In caso di unità adibite a scuola guida l’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono
considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione
dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati in occasione e/o nel corso e/o dalla
partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.
Art. 21 Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla conduzione del natante a norma delle disposizioni vigenti;
- per il battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di unità adibite a scuola guida durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di unità con la “autorizzazione alla navigazione temporanea”, se
essa avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle
disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione
- nel caso di unità condotta da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
in violazione alle disposizioni vigenti.
Nei casi sopra elencati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice, la Società eserciterà
diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile
opporre eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
Art. 22 Certificato e contrassegno
Il certificato di assicurazione ed il relativo contrassegno vengono consegnati al Contraente dalla Società
presso cui è sottoscritto il contratto, al momento del pagamento del premio e delle eventuali rate
successive.
Art. 23 Cessazione di Rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità
In caso di cessazione del rischio per furto o perdita totale o distruzione o demolizione dell’unità assicurata, il
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo le relative attestazioni o copia della
denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.
Ove possibile, il Contraente deve restituire alla Società il certificato ed il contrassegno. In ogni caso il
contratto si risolve alla data in cui vengono restituiti il certificato ed il contrassegno e comunque non oltre la
scadenza del relativo contratto.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il
contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.
Il Contraente ha diritto di chiedere alla Società che il contratto sia reso valido per altra unità della medesima
tipologia, purché il proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in
regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità dell’unità che comporti il
passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall’utilizzatore di un’unità
in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altra unità di sua
proprietà.
Art. 24 Alienazione dell’unità
Nel caso di trasferimento di proprietà dell’unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuta a darne
comunicazione alla Società e potrà optare per una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altra unità.
Qualora il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altra unità di sua proprietà e ciò
comporti una variazione di premio, si procederà al relativo conguaglio, con emissione di apposita
documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato, previa restituzione di quelli
precedenti e pagamento del conguaglio di premio.
b) Cessione del contratto.
Qualora il Contraente chieda la cessione del contratto all’acquirente dell’unità la Società prenderà atto
della cessione mediante emissione di apposita documentazione contrattuale rilasciando, ove occorra, il
nuovo certificato e contrassegno, previa restituzione di quelli precedenti.
Nel caso in cui l’acquirente del natante documenti di essere contraente di una polizza riguardante lo
stesso natante, la Società rinuncerà a pretendere dall’acquirente di subentrare nella polizza ceduta.
La Società, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse
le imposte ed il contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua
dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Il contratto ceduto cesserà alla sua naturale scadenza.
c) Risoluzione del contratto.
Qualora il Contraente non richieda quanto previsto ai precedenti capi a) o b) il contratto si risolve dal
giorno in cui viene restituito alla Società il certificato ed il contrassegno.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
Art. 25 Inclusione di unità
Nel caso di acquisizione di nuove unità, a qualsiasi titolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla
Società, la quale procederà al calcolo del relativo premio di conguaglio dovuto, con emissione di apposita
documentazione contrattuale ed eventuale nuovo contrassegno e certificato.
Art. 26 Limiti geografici di operatività
L’assicurazione vale nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri
federali del Contraente.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 27 Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, le modalità del fatto,
l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti
giudiziari relativi al sinistro.
Ai sensi dell’articolo 1915 del codice civile, a fronte di omissione od ingiustificato ritardo nella presentazione
della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di
rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Art. 28 Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, o
confermando i legali e/o tecnici incaricati dall’Assicurato ed eventualmente avvalendosi di tutti i diritti od
azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è
subordinata al benestare della Società.
La Società ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento
del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione del danneggiato. La Società non risponde, in
particolare, di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 29 Responsabilità civile quando l’unità è a terra
La Società assicura la Responsabilità Civile del Contraente e/o dell’Assicurato per danni involontariamente
cagionati a terzi dall’unità indicata in polizza quando la stessa si trova in giacenza a terra. La garanzia è
estesa alle operazioni di alaggio, varo nonché alla movimentazione a terra non oggetto di copertura
obbligatoria.
Sono esclusi i trasferimenti e sono escluse, altresì, le operazioni effettuate da cantieri, rimessaggi e
operatori nautici.
Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice, in relazione alla presente
estensione di copertura, sono inoltre esclusi i danni:
- ai dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato addetti al servizio dell’unità e a coloro che prendono
parte alle operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra;
- alle cose di terzi che il Contraente e/o l’Assicurato detengano a qualsiasi titolo nonché alle cose lasciate
a bordo da dipendenti addetti al servizio dell’unità;
- cagionati al mezzo che effettua l’alaggio, il varo e la movimentazione dell’unità ed alle cose che si
trovano sul mezzo medesimo, nonché i danni rientranti nell’ambito del Codice;
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
-
cagionati da dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o di persone delle quali essi debbano
rispondere.
UNITÀ ASSICURATE
Formano oggetto della presente assicurazione i motori fuoribordo di proprietà e/o in uso alla Contraente e
segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa.
Si prende nota e si da atto che i motori fuoribordo assicurati alla decorrenza della presente polizza sono
quelli indicati nell’elenco di seguito riportato:
MODELLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
motore
f.b. YAMAH 60
f.b.MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. YAMAHA 60
f.b. YAMAHA 60
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. YAMAHA 60
f.b. YAMAHA 60
f.b. HONDA 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. MERCURY 40
f.b. YAMAHA
f.b. YAMAHA 60
f.b. YAMAHA 60
f.b. YAMAHA 60
ANNO
2008
2009
2005
2009
2008
2008
2005
2010
2008
2008
2002
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
MATRICOLA
L 1029945
OP548874
OP 345165
OP548877
L 1029946
L1033420
OP 375569
OP548876
L 1029948
L 1029947
3006858
OP 560513
OP 560494
OP 561696
OP 560799
OP 562340
OP 561768
OP 560487
OP 561943
OP 561327
OP 561780
OP 562496
OP 560467
6BPK1007396
6C5L1047797
6C5L1046298
6C5L1047798
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POTENZA
CV
DICHIARATA
FISCALI
IN KW
44,10
29,40
29,40
29,40
44,10
44,10
29,40
29,40
44,10
44,10
13
12
12
12
13
13
12
12
13
13
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
29,40
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
29,40
29,40
29,40
12
12
12
VALORE COMM.LE
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
28 motore f.b. YAMAHA 60
29 motore f.b. MERCURY
motore f.b. YAMAHA 40
30 MATR. 6AK
motore f.b. YAMAHA 40
31 MATR. 6AK
motore f.b. YAMAHA 40
32 MATR. 6AK
33 motore f.b. YAMAHA 40
motore f.b. EVINRUDE 40
34 HP
35 motore f.b. MERCURY 40
36 motore f.b. MERCURY 40
37 motore f.b. ARUANA 40
motore
f.b.
HONDA
38 BF30D4
motore
f.b.
YAMAHA
39 F40HETL
40 motore f.b. MERCURY F40
motore
f.b.
YAMAHA
41 F70AETL
motore
f.b.
YAMAHA
42 F70AETL
motore
f.b.
YAMAHA
43 F70AETL
motore
f.b.
YAMAHA
44 F70AETL
2011
2001
6C5L1047796
OT288365
2013
12
€ 6.000,00
€ 2.000,00
1011373
12
€ 500,00
2013
1011440
12
€ 500,00
2013
2007
1011441
67C1031727
12
10
€ 500,00
€ 4.550,00
2013
2003
2005
2014
SN-05339252
OP276533
OP370748
1039809
29,40
€ 5.000,00
€ 0,00
€ 300,00
€ 4.426,00
2006
BAUJ1001254
22,10
€ 2.000,00
2014
2003
6AK1012637
OP276536
29,40
29,40
12
€ 5.368,00
€ 500,00
2015
6CJ1043403
51,50
12
€ 10.000,00
2015
6CJ1043402
51,50
12
€ 10.000,00
2015
6CJ1043400
51,50
12
€ 10.000,00
2015
6CJ1042252
51,50
12
TOTALE
€ 10.000,00
€ 172.644,00
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
29,40
29,42
29,40
10
Pagina 24
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Rc Motori Fuori Bordo
SEZIONE MASSIMALE
Massimali di garanzia
€ 6.000.000,00
SEZIONE PREMI
PREMIO MINIMO ANNUALE
La Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il premio di € ______= (incluse le
imposte) per ciascuna unità assicurata.
Franchigia fissa per danni a cose e animali € 150,00
PAGAMENTO DEL PREMIO
La Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di €
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in .. rate di € ……………….ciascuna.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
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La Compagnia di assicurazioni
Pagina 25
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
POLIZZA CORPI NATANTI A VELA
DEFINIZIONI
Assicurazione:
Coassicurazione:
Polizza:
Società o Compagnia:
Delegataria:
Coassicuratrice:
Contraente:
Assicurato:
Broker:
Conducente:
Sinistro:
Franchigia:
Scoperto:
Rischio:
Risarcimento:
Indennizzo:
Premio:
Apparato Motore:
Acque Marine Protette:
Armamento frazionato
(solo per unità da
diporto a vela):
Avaria Particolare:
il contratto di assicurazione;
il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
il documento che prova l’assicurazione;
l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto
assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra
incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese
partecipanti al rischi;
la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto
assicurativo;
La Federazione Italiana Vela (F.I.V.);
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari
incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti
dalla Società;
la persona fisica alla guida dell’unità assicurata;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
l’importo fisso espresso in cifra che rimane comunque a carico dell’Assicurato per
ciascun sinistro;
importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane
comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
la probabilità che si verifichi il sinistro;
la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti
accessori, il riduttore, l’invertitore, la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i
macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo;
zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall’azione del
vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica
di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l’ancoraggio o
l’ormeggio;
quando l’attacco dello strallo di prua all’albero è posizionato ad un’altezza
inferiore al 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurato dalla coperta;
qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva;
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Pagina 26
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
Crocette acquartierate :
(solo per unità da
diporto a vela)
Impianto elettrico:
Incendio:
Nodo:
Perdita Totale:
Perdita Totale
Costruttiva:
Prototipo:
Sartie Volanti:
(solo per unità
da diporto a vela)
Scoperto:
Scoppio:
Sinistro:
Unità:
le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo,
è uguale o maggiore di 21 gradi;
le batteria, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature
elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici;
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi e propagarsi;
l’unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per
ora;
si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l’unità
assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo;
si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro,
l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti
dall’unità assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell’unità stessa
al momento del sinistro;
unità da diporto costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di
stampo ovvero ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e
non per stampate successive a quella costruzione;
le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’albero ad armamento frazionato,
che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali
quando, in presenza di armamento frazionato, l’albero non è dotato di crocette
acquartierate;
l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a
carico dell’Assicurato;
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi,
non dovuto ad esplosione;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata
alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o
natante da diporto, come definita dall’art. 3 D. Lgs. 18 Luglio 2005 n. 171 (Codice
della Nautica da Diporto). L’unità è costituita da scafo, apparato motore,
armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto
elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d’arte e d’antiquariato), accessori di serie,
dotazioni di bordo e di sicurezza ed altre attrezzature, incluse imbarcazioni di
servizio e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da
regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano nella definizione di
Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che
siano indicate nell’elenco allegato alla polizza ed il relativo valore riportato
nell’apposito riquadro nella Scheda Riepilogativa;
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Pagina 27
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
Valore commerciale:
Valore a nuovo:
Valore stimato:
il valore reale dell’oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma
che sarebbe necessaria all’acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a
quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e
rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso
all’esercizio dell’attività professionale;
valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire
l’oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente
dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro;
valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società).
Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità
nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente
convenzione per i danni alle unità a vela di proprietà e/o in gestione alla Federazione Italiana Vela.
Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato
Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e
termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della
scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia
coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della
Compagnia.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle
condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia,
mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del
periodo assicurativo annuo in corso.
La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i
contratti.
Art. 2 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e
banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla
presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà
con l’Impresa Assicuratrice.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in
nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto
tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno
queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni
eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
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L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di
assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per
cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa
di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente.
Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste
Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c.
Art. 4 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni
con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito.
Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così
come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente
polizza di assicurazione.
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Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei
natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo.
La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni
dall’emissione.
Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato
in polizza.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24
del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione
resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà
effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 12 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno
interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo,
ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni
altro onere di carattere tributario.
Art. 14 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o
quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato.
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Art. 15 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio,
anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 17 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal
contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è
tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice
Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria
anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla
cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche
unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per
firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro
nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o
l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni
effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere
opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente –
superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
con gli altri assicuratori.
Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri
La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata
inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti:
- numero sinistro
- data di accadimento
- tipologia di avvenimento
- importo pagato
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- importo riservato
- importo franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di
attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del
codice dei contratti pubblici.
ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE UNITA’ DA DIPORTO
Art. 20 Oggetto dell’assicurazione
Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente
assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all’unità
assicurata, causati da:
a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
b) incendio, esplosione e scoppio;
c) rapina e pirateria;
d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
e) atti dolosi e/o vandalici;
f) furto dell’unità assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga durante la giacenza in acqua
in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate
munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà
essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;
g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purché indicate
nella “Scheda Riepilogativa”, a condizione che quanto non stabilmente fissato sull’unità assicurata sia
protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell’unità che a
terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei
mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della società i soli danni
conseguenti al furto;
h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte
difettosa quand’anche danneggiata;
i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione all’unità assicurata
conseguente ad un rischio assicurato purché eseguito da ditta abilitata, escluse le spese sostenute per
provvedere all’eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;
j) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell’ambito dei propri poteri, al fine di
prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all’unità assicurata
risarcibile a termini di polizza.
La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l’intervento delle Autorità sia determinato da
colpa grave dell’Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l’unità
assicurata;
k) le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le
spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall’Autorità competente. Tuttavia in caso di perdita
totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le
spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in
polizza, nei limiti dell’importo pari alla somma assicurata stessa.
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La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell’unità assicurata da parte di
salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel
qual caso l’Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia.
A parziale deroga di quanto previsto dal successivo art. 21 Rischi esclusi la copertura è prestata anche se
l’unità viene utilizzata per scuola di vela o di guida, durante la partecipazione dell’unità a gare o
competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 21 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o
indirettamente, attribuibili a:
a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è
affidata a qualsiasi titolo l’unità da diporto, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone
sopraindicate e dell’equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell’unità, la Società,
rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo
non assurga a colpa con previsione dell’evento;
b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell’esecuzione dei lavori di riparazione;
c) innavigabilità dell’unità non derivante da un rischio di cui all’art. 20 lett. h) ed i);
d) carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti
galvaniche, delaminazione dello scafo;
e) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori
di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall’Assicurato allo scopo di effettuare
migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
f) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;
g) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e
comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l’appartenenza all’unità
principale;
h) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da
serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro, atti di
sabotaggio;
i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro,
arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di
requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine,
bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie
nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari
degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile
reazione ovvero sviluppino radioattività;
k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell’unità;
Inoltre sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni sofferti da:
l) vele strappate od asportate dal vento o dal mare a meno che il danno non sia conseguenza diretta della
rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure sia
conseguenza di naufragio, incaglio, collisione, urto contro qualsiasi corpo esterno che non sia acqua od
incendio dell’unità;
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m) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio,
esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale
dell’unità a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all’avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su
eliche, assi portaelica e piedi poppieri saranno risarciti solo se risultano tracce visibili;
n) effetti personali, oggetti d’arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte
amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea.
Art. 22 Casi di inoperatività
L’assicurazione non opera:
a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi (mph);
b) per unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti
strutturali;
c) se l’unità non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non abbia i
necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi;
d) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
e) se l’unità navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione ove prevista;
f) se l’unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
g) se l’unità viene locata o noleggiata sia essa iscritta o meno nei relativi registri previsti dalla legge o è
comunque utilizzata per finalità commerciali diverse da quella del diporto, salvo patto scritto riportato in
polizza.
Art. 23 Somma Assicurata
La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi come equivalente a stima agli
effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione, per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di
costruzione dell’unità.
Per le altre unità e tutti i prototipi, salvo diverso accordo fra le parti, la somma assicurata dichiarata in
polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto in caso di danno qualsiasi indennità sarà
commisurata al valore commerciale dell’unità accertato al momento del sinistro, ferma l’applicazione della
“regola proporzionale” prevista dall’art. 1907 Cod. Civ. qualora la somma assicurata sia inferiore al valore
accertato.
Art. 24 Limiti geografici di operatività
La garanzia è operante quando l’unità da diporto si trovi:
per la navigazione: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri
federali del Contraente;
per la giacenza in acqua:
- in porto o altro approdo riconosciuto dall’Autorità competente;
- in acque interne;
- in acque marine protette;
per la giacenza a terra: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai
registri federali del Contraente.
Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell’ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi,
sono garantite purché effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni
vigenti in materia.
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Art. 25 - Notifica dei rischi e regolazione del premio. Inclusioni ed esclusioni di polizza
Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria,
all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla base dell’elenco delle unità
assicurate.
Le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti per ogni nuova unità di proprietà e/o in
gestione della FIV, che si impegna a comunicare al termine dell’annualità assicurativa l’elenco complessivo
aggiornato delle unità in proprietà e/o gestione, indicando la data di effetto delle eventuali inclusioni ed
esclusioni e precisando i dati identificativi dell’unità venduta o acquistata (numero velico - anno di
costruzione - somma assicurata e la data della variazione). La Società provvederà a redigere l’eventuale
appendice di regolazione, sulla base del tasso e premio di polizza ed in relazione all’effettivo periodo di
copertura.
In caso di cessazione della copertura di una unità assicurata con la presente polizza, in assenza di sinistri,
verrà stornato il pro-rata del premio netto non consumato restando acquisite le imposte.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione
effettuata dalla Società.
Art. 26 Alienazione dell’unità – risoluzione della polizza
Nel caso di alienazione dell’Unità, la copertura assicurativa relativa all’unità alienata si risolve con effetto
dalla data di trasferimento della proprietà dell’unità a qualsiasi titolo. Si procederà, in assenza di sinistri, al
rimborso del prorata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto,
esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell’unità assicurata.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 27 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato, anche ai fini dell’art. 1915 Cod. Civ., deve:
a) far pervenire al Broker avviso scritto, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ., entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la
località, la descrizione dell’avvenimento, l’indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si
trova l’unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell’inizio dei lavori di riparazione.
L’Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell’unità
danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società;
b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell’art. 1914 Cod.
Civ. L’intervento della Società per la conservazione dell’unità non potrà in alcun caso essere considerato
come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno
e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti;
c) sotto pena di decadenza dell’operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi
compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto,
salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società;
d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo
responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli
stessi dalle responsabilità a loro carico;
e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all’arrivo in porto, ai sensi dell’art. 182 Cod. Nav., alla
competente Autorità Marittima o Consolare, se all’estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato
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l’Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria od ai
competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere reiterata
all’Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;
f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti
stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.
Art. 28 Accertamento del Danno
La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro
riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
Art. 29 Liquidazione del danno
Il limite massimo dell’obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto
dall’ Art. 20 Oggetto dell’assicurazione.
Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione
sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.
In caso di avaria particolare e per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità, la
Società corrisponderà il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti e non resterà a carico
dell’Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si
tratti di vele, manovre correnti, sartiame in genere, cappe protettive, moquette, cuscineria, batterie, eliche
e linee d’assi per i quali resterà a carico dell’Assicurato il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.)
calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.
Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla
loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso
risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si
sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti
sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle
rimaste danneggiate, l’ammontare del danno non potrà superare l’importo che sarebbe stato pagato se la
sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.
In caso di avaria particolare e decorsi 3 anni dall’anno di costruzione dell’unità, resterà a carico
dell’Assicurato, prima dell’applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale
degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.
In caso di danni non strutturali e di natura estetica all’opera morta dell’unità, verranno riconosciuti i costi di
verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata.
A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza –
Scheda Riepilogativa – per le singole partite.
Art. 30 Abbandono
L’Assicurato può abbandonare alla Società l’unità ed esigere l’indennità per perdita totale, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 540 e segg. Codice della Navigazione, nei seguenti casi:
a) quando l’unità è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando
mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’unità non può, anche mediante alleggerimento o
rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando l’unità deve essere considerata in perdita totale costruttiva;
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c) quando l’unità si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione.
L’abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall’art. 543 del
Codice della Navigazione.
Art. 31 Franchigie e/o Scoperti
Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o
riconosciuto giudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa dell’1,90% sulla somma
assicurata di ciascuna unità con il minimo di € 50,00 da applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo
quanto di seguito precisato.
La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri
assicuratori sotto pena di decadenza dell’assicurazione.
Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo
pari alla franchigia di polizza:
a) furto totale di unità non iscritta nei registri di legge;
b) perdita o danni subiti da unità da diporto munite di motore a benzina o diesel sovralimentato con
turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione
automatico o comandato a distanza, con il minimo pari al doppio della franchigia di polizza;
c) danni subiti dalle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici che non siano conseguenza diretta di
incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;
d) perdita totale o danni a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio;
e) perdita o danni subiti da motori fuoribordo.
Art. 32 Pagamento dell’Indennizzo
La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i
documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell’Assicurato ad
incassarlo.
Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell’obbligo di
pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato
l’estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell’unità, se soggetta ad iscrizione.
La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di
validità della polizza si verifichi la perdita totale dell’unità, sia o non sia essa garantita dalla presente
copertura.
In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall’accettazione dell’abbandono da parte della
Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell’abbandono stesso.
In caso di sinistro per il quale da parte dell’autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso
procedimenti per l’accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della
Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all’Assicurato, fino a
chiusura dell’inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
CONDIZIONI PARTICOLARI
A) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI
I) Rischi Assicurati
In deroga a quanto previsto dall’art. 21 lett. h) e i), fermo restando quant’altro dalle stesse stabilito, la
validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che
l’unità subisca a seguito di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi
predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
b) cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione – purché derivanti dai rischi indicati al
punto a) che precede – e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del
lavoro, tumulti o disordini civili;
e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;
f) confisca od espropriazione.
La presente estensione di garanzia sarà operante – con la sola eccezione del paragrafo d) – solo
quando l’unità si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra.
II) Esclusioni
Questa estensione esclude comunque dall’assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a:
g) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od
altra reazione similare o materia o forza radioattiva;
h) requisizione od acquisizione forzosa;
i) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente
effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel
quale l’unità risulti registrata o posseduta;
j) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od
a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
k) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni
o nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale.
Questa estensione non opera inoltre in caso di:
l) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati
Uniti d’America, Francia, Paesi costituenti la Russia Repubblica Popolare Cinese;
III) Esclusioni Territoriali
Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del
Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro.
IV) Detenzione
Nel caso in cui l’unità sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione,
confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente estensione di garanzia,
l’Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d’uso e di
disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di
rientrarne in possesso.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
B) REGATE VELICHE
In deroga a quanto previsto dall’art. 21, si conviene di estendere la validità della presente polizza durante la
partecipazione dell’unità da diporto alle regate veliche inclusi i relativi allenamenti e prove.
Gli eventuali danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per
qualsiasi avvenimento.
Si intendono tuttavia esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura vele.
Le indennità che risultassero dovute dalla Società, escluso il caso di perdita totale dell’unità, saranno
liquidate previa applicazione dello scoperto del 20%, che rimane a carico dell’Assicurato, con il minimo pari
al doppio della franchigia indicata in polizza. Il suindicato scoperto viene elevato al 25% per danni ad
albero, boma, tangone se costruiti in fibra di carbonio o materiale composito.
C) TRASFERIMENTI TERRESTRI
In parziale deroga a quanto altrove previsto, si conviene di estendere la validità della presente
assicurazione durante i trasferimenti via terra effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di
idoneo carrello, nell’ambito dei Paesi Europei.
La giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo sarà coperta, in caso di furto totale, a condizione che lo
stesso si trovi in locale chiuso o area custodita o recintata munita di idonei mezzi di chiusura.
La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti in materia.
D) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il
quale si trova l’unità da diporto, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o
durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità da diporto presso detto Cantiere o Rimessaggio che
non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi.
E) SOMMA ASSICURATA
In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 23 si precisa che la somma assicurata indicata sulla Scheda
Riepilogativa di polizza è costituita dalla somma dei valori assicurati delle singole unità, come descritte al
successivo punto Unità assicurate.
Il valore massimo assicurabile per singola unità è stabilito in € 50.000,00=.
F) VERIFICHE E CONTROLLI
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato e tenuto a fornire i
chiarimenti e la documentazione necessaria.
G) CORSI AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ISTRUTTORI E PRATICANTI
ISTRUTTORI
La copertura si intende operante anche per le unità in uso temporaneo al Contraente, anche se di proprietà
di terzi, per l’organizzazione ed effettuazione dei corsi di aggiornamento, formazione e perfezionamento
degli Istruttori Federali e dei praticanti Istruttori.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
UNITÀ ASSICURATE
Formano oggetto della presente assicurazione le unità a vela di LFT inferiore a m. 10,50 di proprietà e/o in
uso al Contraente e segnalate alla Società nel corso dell’annualità assicurativa come disposto all’art. 25 delle
Condizioni Generali Notifica dei rischi e regolazione del premio, di età inferiore ai 20 anni, salvo patto
speciale.
Si prende nota e si dà atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle indicate
nell’elenco di seguito riportato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
NOME IMBARCAZIONE
NUMERO VELICO
ANNO
MODELLO
LASER
LASER
29 er
29 er
29 er
29 er
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
TIKA
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
ITA 168161
ITA186277
ITA791
ITA792
ITA793
ITA794
ITA 161
ITA 162
ITA 163
ITA 301
ITA 302
ITA 303
ITA 304
ITA 418
ITA 419
ITA 423
ITA 424
ITA 439
ITA 440
ITA
ITA
ITA110
ITA111
ITA112
ITA113
ITA114
ITA115
ITA141
ITA142
ITA143
ITA144
2003
2006
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
Performance
Performance
Ovington
Ovington
Ovington
Ovington
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mystere
Mattia & Cecco
Mattia & Cecco
Mattia & Cecco
Mattia & Cecco
Mattia & Cecco
Mattia & Cecco
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
VALORE
ASSICURATO
500,00
1.000,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.500,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Pagina 40
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
MATTIA 14
MATTIA 14
MATTIA 14
MATTIA 14
MATTIA 14
FINN
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
EGO
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
ITA145
ITA146
ITA147
ITA148
ITA149
ITA150
ITA151
ITA152
ITA153
ITA154
ITA155
ITA 11
ITA12
ITA 13
ITA 15
ITA 16
(ITA937) ITA 123
IT-SSGEG010E100
IT-SSGEG013F100
IT-SSGEG017E100
IT-SSGEG018F100
IT-SSGEG022A110
IT-SSGEG023A110
IT-SSGEG024A110
IT-SSGEG025A110
IT-SSGEG026B110
IT-SSGEG027B110
IT-SSGEG028B110
IT-SSGEG029B110
IT-SSGEG030B110
IT-SSGEG031C110
IT-SSGE033B110
IT-SSGEG032C110
61074
61075
61076
61077
61078
61079
61080
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
1998
1998
1998
2000
2000
2007
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
Nautivela
1500
1500
1500
1500
1500
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Ego boats by Sea Sealing
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Pagina 41
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
92
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
TECNO 293
61081
61082
61083
61327
61328
61329
61330
61331
61332
61333
61336
61337
61338
61339
61340
61341
61342
D057193
D057203
D057204
D057195
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
Bic Sport
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
93
2.4 Mr
ITA 104
2011
Charger Composites
13.500,00
94
SKUD 18
ITA005
2011
Access Sailing System
15.000,00
95
96
SKUD 18
Sonar
ITA 054
ITA 718
2011
2011
Access Sailing System
Carbon Index Limited
28.000,00
13.000,00
97
Laser
202221
2011
Performance Sailcraft Ltd
3.000,00
98
Laser Radial
ACCESS DINGHY
2.4 Mr
555 FIV FINN
555 FIV 49ER
555 FIV STAR
555 FIV NACRA
555 FIV
202229
1171
ITA 107
ITA 51
ITA 90
ITA 91
ITA 99
ITA 119
2011
Performance Sailcraft Ltd
Liberty
Charger Composites
3.000,00
4.000,00
5.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
332.100,00
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
99
100
101
102
103
104
105
2008
TOTALE
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 42
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Natanti a Vela
SEZIONE SOMMA ASSICURATA
La somma dei valori assicurati delle singole unità in elenco € 332.100,00
Valore massimo assicurabile per singola unità € 50.000,00
SEZIONE PREMI
PREMIO MINIMO ANNUALE
Il Contraente riconosce un premio annuale, conteggiato applicando il tasso annuo dello _______% (incluse
le imposte) sul valore assicurato per ciascuna unità assicurata.
Premio minimo, comunque acquisito, viene stabilito in € ___ (incluso le imposte) per ciascuna unità e per
eventuali inclusioni in corso di polizza.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di €
Il pagamento dei premi verrà corrisposto in ….. rate di € ……………….ciascuna.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
La Compagnia di assicurazioni
Pagina 43
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
POLIZZA CORPI GOMMONI E MOTORI FUORI BORDO
DEFINIZIONI
Assicurazione:
il contratto di assicurazione;
Coassicurazione:
il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione;
Società o Compagnia:
l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
Delegataria:
l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto
assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra
incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese
partecipanti al rischi;
Coassicuratrice:
la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto
assicurativo;
Contraente:
La Federazione Italiana Vela (F.I.V.)
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Broker:
Assiteca S.p.A. e banchero costa insurance broker S.p.A. quale mandatari
incaricati dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuti
dalla Società;
Conducente:
la persona fisica alla guida dell’unità assicurata;
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Franchigia:
l’importo fisso espresso in cifra che rimane comunque a carico dell’Assicurato per
ciascun sinistro;
Scoperto:
importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile che rimane
comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro;
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro;
Risarcimento:
la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Apparato Motore:
il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti
accessori, il riduttore, l’invertitore la linea d’asse od il piede poppiero, l’elica, i
macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo;
Acque Marine Protette:
zona di mare o specchio acqueo prospiciente alla costa, protetta dall’azione del
vento e del movimento ondoso e riportata come tale su Portolano o Carta Nautica
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 44
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
di quella zona e ove, in forza degli stessi, sono consentiti l’ancoraggio o
l’ormeggio;
Armamento frazionato:
(solo per unità da
diporto a vela)
quando l’attacco dello strallo di prua all’albero è posizionato ad un’altezza
inferiore al 95% della lunghezza dell’albero stesso, misurato dalla coperta;
Avaria Particolare:
qualsiasi danno diverso dalla perdita totale o perdita totale costruttiva;
Crocette acquartierate:
(solo per unità da
diporto a vela)
le crocette dell’albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo,
è uguale o maggiore di 21 gradi;
Impianto elettrico:
le batteria, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature
elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici;
Incendio:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare ,
che può autoestendersi e propagarsi;
Nodo:
l’unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per
ora;
Perdita Totale:
si ha la perdita totale quando, nel medesimo sinistro, sia perduta l’unità
assicurata e le dotazioni assicurate presenti a bordo;
Perdita Totale
Costruttiva:
si ha la perdita totale costruttiva, quando, in conseguenza di un unico sinistro,
l’ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti
dall’unità assicurata è uguale o superiore al valore commerciale dell’unità stessa
al momento del sinistro;
Prototipo:
unità da diporto costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di
stampo ovvero ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e
non per stampate successive a quella costruzione;
Sartie Volanti:
(solo per unità
da diporto a vela)
le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell’albero ad armamento frazionato,
che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali
quando, in presenza di armamento frazionato, l’albero non è dotato di crocette
acquartierate;
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
Scoperto:
l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno risarcibile, che rimane a
carico dell’Assicurato;
Scoppio:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi,
non dovuto ad esplosione;
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Unità:
la costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata
alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o
natante da diporto, come definita dall’art. 3 D. Lgs. 18 Luglio 2005 n. 171 (Codice
della Nautica da Diporto). L’unità è costituita da scafo, apparato motore,
armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto
elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d’arte e d’antiquariato), accessori di serie,
dotazioni di bordo e di sicurezza ed altre attrezzature, incluse imbarcazioni di
servizio e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da
regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano nella definizione di
Unità, eventuali dotazioni e strumentazioni extra ed accessori non di serie, che
siano indicate nell’elenco allegato alla polizza ed il relativo valore riportato
nell’apposito riquadro nella Scheda Riepilogativa;
Valore commerciale:
il valore reale dell’oggetto assicurato al momento del sinistro ovvero la somma
che sarebbe necessaria all’acquisto di un oggetto simile ovvero equivalente a
quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e
rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso
all’esercizio dell’attività professionale;
Valore a nuovo:
valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire
l’oggetto assicurato, o la parte dello stesso, colpito da sinistro indipendentemente
dal valore commerciale che lo stesso aveva prima del sinistro;
Valore stimato:
valore concordato tra le parti (Contraente/Assicurato e Società).
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Tra la FEDERAZIONE ITALIANA VELA (F.I.V.) e la Compagnia di Assicurazioni, designate per brevità
nel testo che segue rispettivamente con le parole Contraente e Società, viene stipulata la seguente
convenzione per i danni alle unità a motore ed i motori fuoribordo di proprietà e/o in uso alla Federazione
Italiana Vela.
Art. 1 Durata e decorrenza del Capitolato
Il presente Capitolato viene stipulato per la durata di anni 2, con inizio dalle ore 24 del 31 dicembre 2015 e
termina alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017 senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto nella normativa vigente al momento della
scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia
coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della
Compagnia.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per
l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Compagnia si impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle
condizioni economico e normative in corso, per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza
contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia,
mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del
periodo assicurativo annuo in corso.
La disdetta di un contratto facente parte di un lotto costituito da più contratti costituirà disdetta per tutti i
contratti.
Art. 2 Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker Assiteca S.p.A. e
banchero costa insurance broker S.p.A. (di seguito, il Broker) e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla
presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker sopra indicato, il quale tratterà
con l’Impresa Assicuratrice.
Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che
debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all’Impresa dal Broker, in
nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto
tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all’Impresa, prevarranno
queste ultime.
Ferma restando l’inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell’Impresa da parte del Broker, le comunicazioni
eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all’Impresa.
L’opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo, dalle Compagnie di
assicurazione aggiudicatarie del presente Capitolato con un’aliquota provvigionale del 12% (dodici per
cento) da applicarsi ai premi imponibili del Capitolato.
Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker si considera effettuato direttamente all’Impresa
di assicurazione, con effetto liberatorio nei confronti del Contraente.
Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
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L'accertata inadempienza dell’obbligo di avvalersi per le transazioni di banche o della società delle Poste
Italiane da facoltà alla Federazione Italiana Vela di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 c.c.
Art. 4 Manifestazioni unitarie
Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti gli assicurati anche in caso di partecipazione a manifestazioni
con altre organizzazioni alle quali F.I.V. abbia ufficialmente aderito.
Art. 5 Assicurazioni in nome e per conto
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono
essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Art. 6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non
noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla
comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una
circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così
come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali
omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le
polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente
polizza di assicurazione.
Art. 7 Determinazione del premio - Incasso degli acconti e regolazione del premio
Nel caso in cui il premio fosse convenuto in tutto o in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà
anticipato in via provvisoria e sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le variazioni intervenute
durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro la data del 31.03 di ciascun anno il Contraente fornirà alla Società elenco riportante il numero dei
natanti a vela riferito all’anno assicurativo decorso, affinché la Società stessa possa procedere alla
regolazione del premio definitivo.
La Compagnia provvederà ad emettere apposito documento contabile che verrà regolato entro 60 giorni
dall’emissione.
Art. 8 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato
in polizza.
I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del broker.
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In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24
del 31 dicembre 2015, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.
Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 60 giorni.
Trascorso il termine di 60 giorni, senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento, l’assicurazione
resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà
effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Art. 9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche all’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.
Art. 12 Interpretazione del Contratto
In caso di eventuali controversie sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno
interpretate in senso favorevole all'Assicurato.
Art. 13 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell’indennizzo,
ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 (novanta) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni
altro onere di carattere tributario.
Art. 14 Foro competente
Per ogni controversia inerente questo contratto foro competente sarà quello della sede del Contraente o
quello di residenza o domicilio dell’Assicurato, a scelta dell’Assicurato.
Art. 15 Dichiarazioni della Società
La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio,
anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.
Art. 16 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Art. 17 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal
contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è
tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta,
devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice
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Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria
anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna
Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione.
Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al Broker, e successivamente alla
cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche
unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per
firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro
nome e per loro conto, ivi inclusa la rappresentanza processuale nel giudizio con il Contraente o
l’Assicurato; pertanto la firma apposta sui documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni
effetto anche per le Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere
opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la Delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici,
eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art. 18 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente –
superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale
con gli altri assicuratori.
Art. 19 Obblighi informativi della società per i sinistri
La Società è tenuta a fornire al Contraente ed al Broker con cadenza trimestrale la statistica certificata
inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti:
- numero sinistro
- data di accadimento
- tipologia di avvenimento
- importo pagato
- importo riservato
- importo franchigia
- data del pagamento o della chiusura senza seguito
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di
attivazione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.
La mancata comunicazione nei termini sopra prescritti sarà considerata ipotesi di grave negligenza
nell’esecuzione delle prestazioni ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 38 comma 1 lettera f del
codice dei contratti pubblici.
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ASSICURAZIONE DEI DANNI
Art. 20 Oggetto dell’assicurazione
Ferme restando le esclusioni ed i casi di inoperatività previsti dal presente contratto, la presente
assicurazione copre, entro i limiti della somma assicurata, tutti i rischi di perdite dirette o di avaria all’unità
assicurata, causati da:
a) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
b) incendio, esplosione e scoppio;
c) rapina e pirateria;
d) terremoto, eruzione vulcanica, fulmini o calamità naturali;
e) atti dolosi e/o vandalici;
f) furto dell’unità assicurata, limitatamente alle ipotesi in cui il furto avvenga durante la giacenza in acqua
in porto o altro approdo riconosciuto o durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate
munite di idonei sistemi di chiusura e/o misure antifurto o di sorveglianza; in ogni caso il furto dovrà
essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;
g) furto delle dotazioni ed attrezzature nonché del battello di servizio e dotazioni extra, purché indicate
nella “Scheda Riepilogativa”, a condizione che quanto non stabilmente fissato sull’unità assicurata sia
protetto da adeguato congegno antifurto oppure sia riposto in locali chiusi, sia a bordo dell’unità che a
terra; in ogni caso il furto dovrà essere commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei
mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, saranno a carico della società i soli danni
conseguenti al furto;
h) difetti occulti, con esclusione dei costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della parte
difettosa quand’anche danneggiata;
i) errore o difettosa esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione o trasformazione all’unità assicurata
conseguente ad un rischio assicurato purché eseguito da ditta abilitata, escluse le spese sostenute per
provvedere all’eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che ha causato il danno;
j) intervento di qualsiasi Autorità di Governo la quale agisca, nell’ambito dei propri poteri, al fine di
prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all’unità assicurata
risarcibile a termini di polizza.
La presente garanzia non avrà tuttavia efficacia qualora l’intervento delle Autorità sia determinato da
colpa grave dell’Assicurato, Contraente o della Persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l’unità
assicurata;
k) le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio a seguito di un avvenimento assicurato, nonché le
spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall’Autorità competente. Tuttavia in caso di perdita
totale o perdita totale costruttiva, le eventuali spese e compensi riconosciuti ai soccorritori nonché le
spese per la rimozione del relitto saranno risarcite anche in eccedenza alla somma assicurata indicata in
polizza, nei limiti dell’importo pari alla somma assicurata stessa.
La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell’unità assicurata da parte di
salvatori o ricuperatori od altri; sarà tuttavia facoltà della Società rilasciare una lettera di garanzia, nel
qual caso l’Assicurato dovrà rilasciare adeguata controgaranzia.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
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Art. 21 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’assicurazione le perdite, i danni e le spese in tutto o in parte direttamente o
indirettamente, attribuibili a:
a) dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del Proprietario o di qualunque persona alla quale è
affidata a qualsiasi titolo l’unità da diporto, dei familiari, dei soci e dei dipendenti delle persone
sopraindicate e dell’equipaggio; tuttavia se uno degli stessi è anche comandante dell’unità, la Società,
rinunciando a rivalersi nei suoi confronti, risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo, salvo
non assurga a colpa con previsione dell’evento;
b) qualsiasi danno indiretto inclusa svalutazione; ritardo nell’esecuzione dei lavori di riparazione;
c) innavigabilità dell’unità non derivante da un rischio di cui all’art. 20 lett. h) ed i);
d) carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere e/o derivante da correnti
galvaniche, delaminazione dello scafo;
e) errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti ad un danno assicurato, lavori
di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall’Assicurato allo scopo di effettuare
migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
f) azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;
g) perdita o danni al battello di servizio trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta e
comunque quando esso non sia munito dei dati identificativi che ne indichino l’appartenenza all’unità
principale;
h) atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da
serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l’esercizio del lavoro, atti di
sabotaggio;
i) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, cattura, sequestro,
arresto, fermo, impedimento o detenzione (fatta eccezione per la pirateria) oppure da qualsiasi atto di
requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; da mine,
bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
j) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie
nucleari o dall’utilizzazione di combustibili nucleari; da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque
pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari
degli stessi; da strumenti bellici che impieghino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o simile
reazione ovvero sviluppino radioattività;
k) materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell’unità;
Inoltre sono esclusi dall’assicurazione le perdite ed i danni sofferti da:
l) vele strappate od asportate dal vento o dal mare a meno che il danno non sia conseguenza diretta della
rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano inferite oppure sia
conseguenza di naufragio, incaglio, collisione, urto contro qualsiasi corpo esterno che non sia acqua od
incendio dell’unità;
m) apparato motore ed impianto elettrico salvo che il danno sia conseguenza diretta di incendio,
esplosione, fulmine, incaglio, urto, collisione oppure affondamento o sommersione totale e parziale
dell’unità a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all’avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su
eliche, assi portaelica e piedi poppieri saranno risarciti solo se risultano tracce visibili.
n) effetti personali, oggetti d’arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte
amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea.
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Art. 22 Casi di inoperatività
L’assicurazione non opera:
a) per unità a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi (mph);
b) per unità a vela: - con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti
strutturali.
c) durante la partecipazione dell’unità a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i
relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare
di gara;
d) se l’unità non rispetta i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza e classe e non abbia i
necessari documenti previsti da tali normative in regola e pienamente validi;
e) se il conducente non è munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
f) se l’unità navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione ove prevista;
g) se l’unità viene usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
h) se l’unità viene locata o noleggiata sia essa iscritta o meno nei relativi registri previsti dalla legge o è
comunque utilizzata per finalità commerciali diverse da quella del diporto, salvo patto scritto riportato in
polizza.
Art. 23 Somma Assicurata
La somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente deve intendersi come equivalente a stima agli
effetti dell’art. 515 del Codice della Navigazione, per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di
costruzione dell’unità.
Per le altre unità e tutti i prototipi, salvo diverso accordo fra le parti, la somma assicurata dichiarata in
polizza non equivale a stima accettata fra le parti. Pertanto in caso di danno qualsiasi indennità sarà
commisurata al valore commerciale dell’unità accertato al momento del sinistro, ferma l’applicazione della
“regola proporzionale” prevista dall’art. 1907 Cod. Civ. qualora la somma assicurata sia inferiore al valore
accertato.
Art. 24 Limiti geografici di operatività
La garanzia è operante quando l’unità da diporto si trovi:
per la navigazione: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai registri
federali del Contraente;
per la giacenza in acqua:
- in porto o altro approdo riconosciuto dall’Autorità competente;
- in acque interne;
- in acque marine protette;
per la giacenza a terra: nel mondo intero, purché la navigazione extra Mar Mediterraneo risulti dai
registri federali del Contraente.
Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell’ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi,
sono garantite purché effettuate con mezzi idonei ed in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni
vigenti in materia.
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Art. 25 - Notifica dei rischi e regolazione del premio. Inclusioni ed esclusioni di polizza
Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene anticipato in via provvisoria,
all’inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla base dell’elenco delle unità
assicurate.
Le garanzie di polizza si intendono automaticamente operanti per ogni nuova unità di proprietà e/o in
gestione della FIV, che si impegna a comunicare al termine dell’annualità assicurativa l’elenco complessivo
aggiornato delle unità in proprietà e/o gestione, indicando la data di effetto delle eventuali inclusioni ed
esclusioni e precisando i dati identificativi dell’unità venduta o acquistata (numero velico - anno di
costruzione - somma assicurata e la data della variazione). La Società provvederà a redigere l’eventuale
appendice di regolazione, sulla base del tasso e premio di polizza ed in relazione all’effettivo periodo di
copertura.
In caso di cessazione della copertura di una unità assicurata con la presente polizza, in assenza di sinistri,
verrà stornato il pro-rata del premio netto non consumato restando acquisite le imposte.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione
effettuata dalla Società.
Art. 26 Alienazione dell’unità – risoluzione della polizza
Nel caso di alienazione dell’Unità, la copertura assicurativa relativa all’unità alienata si risolve con effetto
dalla data di trasferimento della proprietà dell’unità a qualsiasi titolo. Si procederà, in assenza di sinistri, al
rimborso del prorata del premio (al netto delle imposte) relativo al periodo di assicurazione non goduto,
esclusi i casi di perdita totale, furto totale o abbandono dell’unità assicurata.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 27 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato, anche ai fini dell’art. 1915 Cod. Civ. deve:
a) far pervenire al Broker avviso scritto, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ., entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza. Il predetto avviso deve contenere la data, la
località, la descrizione dell’avvenimento, l’indicazione delle cause, delle conseguenze ed il luogo dove si
trova l’unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell’inizio dei lavori di riparazione.
L’Assicurato deve altresì dare tempestive istruzioni alle persone incaricate della sorveglianza dell’unità
danneggiata, per consentire le visite a bordo da parte dei fiduciari della Società;
b) prendere tutte le misure necessarie allo scopo di evitare o ridurre il danno, ai sensi dell’art. 1914 Cod.
Civ. L’intervento della Società per la conservazione dell’unità non potrà in alcun caso essere considerato
come atto di presa di possesso, di accettazione di abbandono o di ammissione di risarcibilità del danno
e avverrà pertanto senza pregiudizio dei rispettivi diritti;
c) sotto pena di decadenza dell’operatività della copertura assicurativa, astenersi dal concordare qualsiasi
compenso con gli eventuali salvatori ovvero effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto,
salvo il preventivo consenso scritto da parte della Società;
d) compiere gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo
responsabile del sinistro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1916 Cod. Civ., astenendosi dal liberare gli
stessi dalle responsabilità a loro carico;
e) presentare denuncia di avvenimento straordinario all’arrivo in porto, ai sensi dell’art. 182 Cod. Nav., alla
competente Autorità Marittima o Consolare, se all’estero. Nel caso di sinistri derivanti da reato
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l’Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all’Autorità Giudiziaria od ai
competenti Organi di Polizia. Se tali sinistri sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere reiterata
all’Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società;
f) su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti
stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni.
Art. 28 Accertamento del Danno
La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro
riparazione o della rimozione del relitto, pena la decadenza del diritto al risarcimento.
Art. 29 Liquidazione del danno
Il limite massimo dell’obbligazione della Società è pari alla somma totale assicurata salvo quanto previsto
dall’ Art. 20 Oggetto dell’assicurazione.
Nella liquidazione dei danni da avaria particolare sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione
sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.
In caso di avaria particolare e per un periodo di 3 anni a decorrere dall’anno di costruzione dell’unità, la
Società corrisponderà il costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti e non resterà a carico
dell’Assicurato nessuna differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti salvo si
tratti di vele, manovre correnti, sartiame in genere, cappe protettive, moquette, cuscineria, batterie, eliche
e linee d’assi per i quali resterà a carico dell’Assicurato il normale degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.)
calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.
Per costo di rimpiazzo delle parti o degli oggetti sostituiti si intende convenzionalmente quello relativo alla
loro sostituzione con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e qualità. La Società in nessun caso
risponderà dei costi supplementari per sostituzioni di parti non più in produzione, rispetto ai costi che si
sarebbero sostenuti per parti di tipo o qualità, capacità od uso, ancora in produzione. Qualora le parti
sostituite comportino una miglioria nel tipo o qualità o una maggiore capacità o rendimento rispetto a quelle
rimaste danneggiate, l’ammontare del danno non potrà superare l’importo che sarebbe stato pagato se la
sostituzione fosse stata effettuata con parti dello stesso tipo o qualità, rendimento, capacità.
In caso di avaria particolare e decorsi 3 anni dall’anno di costruzione dell’unità, resterà a carico
dell’Assicurato, prima dell’applicazione della franchigia o dello scoperto previsti in polizza, il normale
degrado d’uso (art. 535 Cod. Nav.) calcolato in base ai rilievi peritali effettuati.
In caso di danni non strutturali e di natura estetica all’opera morta dell’unità, verranno riconosciuti i costi di
verniciatura necessari al ripristino della sola area danneggiata e/o della fiancata interessata.
A nessun titolo la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata in polizza –
Scheda Riepilogativa – per le singole partite.
Art. 30 Abbandono
L’Assicurato può abbandonare alla Società l’unità ed esigere l’indennità per perdita totale, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 540 e segg. Codice della Navigazione, nei seguenti casi:
a) quando l’unità è divenuta assolutamente non idonea alla navigazione e non riparabile ovvero quando
mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l’unità non può, anche mediante alleggerimento o
rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;
b) quando l’unità deve essere considerata in perdita totale costruttiva;
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
c) quando l’unità si presume perita ai sensi dell’art. 162 del Codice della Navigazione.
L’abbandono deve essere notificato alla Società nella forma e con le modalità previste dall’art. 543 del
Codice della Navigazione.
Art. 31 Franchigie e/o Scoperti
Tutti i danni, con la sola eccezione della perdita totale per la quale si sia avuto abbandono accettato o
riconosciuto giudizialmente, saranno liquidati previa deduzione della franchigia fissa di € 400,00 da
applicare per ogni e ciascun avvenimento salvo quanto di seguito precisato.
La franchigia resta obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, che non potrà assicurarla presso altri
assicuratori sotto pena di decadenza dell’assicurazione.
Nei seguenti casi, in luogo della franchigia fissa prevista, verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo
pari alla franchigia di polizza:
a) furto totale di unità non iscritta nei registri di legge;
b) perdita o danni subiti da unità da diporto munite di motore a benzina o diesel sovralimentato con
turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua sprovviste di efficiente impianto di estinzione
automatico o comandato a distanza, con il minimo pari al doppio della franchigia di polizza;
c) danni subiti dalle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici che non siano conseguenza diretta di
incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria;
d) perdita totale o danni a battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio;
e) perdita o danni subiti da motori fuoribordo.
Art. 32 Pagamento dell’Indennizzo
La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i
documenti giustificativi necessari, atti a comprovare il danno nonché la legittimazione dell’Assicurato ad
incassarlo.
Ai fini del decorso del termine di cui sopra e quale ulteriore condizione del sorgere dell’obbligo di
pagamento a carico della Società, in caso di perdita totale o di furto totale dovrà inoltre essere presentato
l’estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell’unità, se soggetta ad iscrizione.
La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di
validità della polizza si verifichi la perdita totale dell’unità, sia o non sia essa garantita dalla presente
copertura.
In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall’accettazione dell’abbandono da parte della
Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell’abbandono stesso.
In caso di sinistro per il quale da parte dell’autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso
procedimenti per l’accertamento delle cause del sinistro e/o di eventuali responsabilità, è facoltà della
Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all’Assicurato, fino a
chiusura dell’inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
CONDIZIONI PARTICOLARI
A) GUERRA ED EVENTI SOCIOPOLITICI
I) Rischi Assicurati
In deroga a quanto previsto dall’art. 21 lett. h) e i), fermo restando quant’altro dalle stesse stabilito, la
validità della presente assicurazione si intende estesa alle perdite ed ai danni materiali e diretti che
l’unità subisca a seguito di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o sommossa civile originata dai casi
predetti, o qualsiasi atto ostile da parte o contro una potenza belligerante;
b) cattura, sequestro, arresto, fermo, impedimento o detenzione – purché derivanti dai rischi indicati al
punto a) che precede – e le rispettive conseguenze o qualsiasi tentativo fatto per metterli in atto;
c) mine, torpedini o bombe disperse od altri ordigni di guerra comunque non segnalati;
d) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendono parte ad atti contro l’esercizio del
lavoro, tumulti o disordini civili;
e) terroristi o comunque qualsiasi persona che agisca per movente politico;
f) confisca od espropriazione.
La presente estensione di garanzia sarà operante – con la sola eccezione del paragrafo d) – solo
quando l’unità si trovi galleggiante in acqua, restando pertanto sospesa durante la giacenza a terra.
II) Esclusioni
Questa estensione esclude comunque dall’assicurazione, le perdite e i danni derivanti od attribuibili a:
a) esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare od
altra reazione similare o materia o forza radioattiva;
b) requisizione od acquisizione forzosa;
c) cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca od espropriazione direttamente o indirettamente
effettuato oppure ordinato dal governo o da qualsiasi autorità pubblica o locale del Paese nel quale
l’unità risulti registrata o posseduta;
d) arresto, fermo, detenzione, confisca od espropriazione effettuati per imposizione di quarantena od a
seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
e) gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o
nel pagamento di qualsiasi multa od ammenda od obbligo fiscale.
Questa estensione non opera inoltre in caso di:
f) scoppio di guerra (sia o non sia dichiarata) fra qualsiasi dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti
d’America, Francia, Paesi costituenti la Russia Repubblica Popolare Cinese.
III) Esclusioni Territoriali
Dalla garanzia si intendono esclusi porti e/o località ed acque territoriali dei Paesi del Bacino del
Mediterraneo ad Est 30° longitudine Est nonché di Egitto, Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro.
IV) Detenzione
Nel caso in cui l’unità sia oggetto di cattura, sequestro, arresto, fermo, restrizione, detenzione,
confisca od espropriazione assicurati secondo i termini della presente estensione di garanzia,
l’Assicurato potrà esigere il relativo risarcimento qualora abbia subito la relativa perdita d’uso e di
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Polizza Corpi Gommoni e Motori Fuori Bordo
disponibilità per un periodo continuativo superiore a 12 mesi senza alcuna ragionevole possibilità di
rientrarne in possesso.
B) TRASFERIMENTI TERRESTRI
In parziale deroga a quanto altrove previsto, si conviene di estendere la validità della presente
assicurazione durante i trasferimenti via terra effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di
idoneo carrello, nell’ambito dei Paesi Europei.
La giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo sarà coperta, in caso di furto totale, a condizione che lo
stesso si trovi in locale chiuso o area custodita o recintata munita di idonei mezzi di chiusura.
La garanzia sarà operante a condizione che il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi,
regolamenti e disposizioni vigenti in materia.
C) RINUNCIA ALL’AZIONE DI RIVALSA
La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del Cantiere o Rimessaggio presso il
quale si trova l’unità da diporto, per danni allo stesso imputabili dovuti ad incendio durante la giacenza o
durante i lavori di ordinaria manutenzione dell’unità da diporto presso detto Cantiere o Rimessaggio che
non siano imputabili a dolo dei soggetti diversi dai dipendenti di questi ultimi.
D) SOMMA ASSICURATA
In parziale deroga a quanto previsto dall’art. 23 si precisa che la somma assicurata indicata sulla Scheda
Riepilogativa di polizza è costituita dalla somma dei valori assicurati delle singole unità, come descritte al
successivo punto Unità assicurate.
Il valore massimo assicurabile per singola unità è stabilito in € 50.000,00=.
E) VERIFICHE E CONTROLLI
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l’Assicurato e tenuto a fornire i
chiarimenti e la documentazione necessaria.
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Capitolato speciale Lotto n. 2
UNITÀ ASSICURATE
Formano oggetto della presente assicurazione le unità a motore di LFT inferiore a m. 10 ed i motori
fuoribordo di proprietà e/o in uso al Contraente segnalate alla Società nel corso dell’annualità
assicurativa come disposto al punto 25 Notifica dei rischi e regolazione del premio - di età inferiore ai 20
anni, salvo patto speciale.
Si prende nota e si da atto che le unità assicurate alla decorrenza della presente polizza sono quelle
indicate nell’elenco di seguito riportato:
GOMMONI
ANNO
ACQUISTO
MODELLO
2008
1 GOMMONE LING BO 5.8
2 GOMMONE NARWHAL WB 550
3 GOMMONE NARWHALL HD-480
2008
2005
4 GOMMONE NARWHAL WB 550
5 GOMMONE LING BO 5.8
GOMMONE NARWHALL WB 550
6 BLU
7 GOMMONE LING BO 5.8
8 GOMMONE VSR BLU
9 GOMMONE VSR
10 GOMMONE VSR
11 GOMMONE VSR
12 GOMMONE VSR
13 GOMMONE NARWHAL HD 450
2009
2008
GOMMONE NARWHAL WB 550
14 ARANCIO
15 GOMMONE NARWHAL WB 550
GOMMONE
ARANCIO
GOMMONE
GOMMONE
GOMMONE
GOMMONE
20 BLU
16
17
18
19
NARWHALL
SERIALE
€ 4.000,00
ES-NWL 176 VBA
909
ES-NWL 256 VBA
909
2006
2007
2011
2011
2011
2011
2005
SIVSLD0165D111
SIVSLD01433110
SIVSLD0163C111
SIVSLD0149B111
2005
2010
VALORE
COMM.LE
€ 4.500,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
ES-NWL 091 VBA
909
€ 5.000,00
PB-550
LING BO 5.8
LING BO 5.8
NOVAMARINE
NARWHALL WB-550
1998
2008
2008
2002
€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
2006
21 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
22 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
23 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
€ 3.500,00
ES NWL 019 VBA
010
ES NWL 017 VBA
010
ES NWL 009 VBC
010
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€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
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Allegato 2 Disciplinare di Gara
Capitolato speciale Lotto n. 2
24 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
25 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
26 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
27 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
28 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
29 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
30 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
31 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
32 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
33 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
34 GOMMONE NARWHAL WB 550
2010
ES NWL 014 VBA
010
ES NWL 028 VBA
010
ES NWL 046 VBA
010
ES NWL 052 VBA
010
ES NWL 018 VBA
010
ES NWL 007 VBC
010
ES NWL 016 VBA
010
ES NWL 029 VBA
010
ES NWL 047 VBA
010
ES NWL 027 VBA
010
ES NWL 050 VBA
010
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 8.000,00
TOTALE
€ 205.700,00
MOTORI
MODELLO
1 motore f.b. YAMAH 60
2 motore f.b.MERCURY 40
motore f.b. MERCURY
3 40
motore f.b. MERCURY
4 40
5 motore f.b. YAMAHA 60
6 motore f.b. YAMAHA 60
motore f.b. MERCURY
7 40
motore f.b. MERCURY
8 40
9 motore f.b. YAMAHA 60
10 motore f.b. YAMAHA 60
11 motore f.b. HONDA 40
motore f.b. MERCURY
12 40
13 motore f.b. MERCURY
ANNO
MATRICOLA
POTENZA
CV
DICHIARATA
FISCALI
IN KW
VALORE COMM.LE
2008
2009
L 1029945
OP548874
44,10
29,40
13
12
€ 2.000,00
€ 2.000,00
2005
OP 345165
29,40
12
€ 1.000,00
2009
2008
2008
OP548877
L 1029946
L1033420
29,40
44,10
44,10
12
13
13
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
2005
OP 375569
29,40
12
€ 1.000,00
2010
2008
2008
2002
OP548876
L 1029948
L 1029947
3006858
29,40
44,10
44,10
12
13
13
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
2010
2010
OP 560513
OP 560494
29,40
29,40
12
12
€ 5.000,00
€ 5.000,00
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
Pagina 60
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Capitolato speciale Lotto n. 2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. YAMAHA
motore f.b. YAMAHA 60
motore f.b. YAMAHA 60
motore f.b. YAMAHA 60
motore f.b. YAMAHA 60
motore f.b. MERCURY
motore f.b. YAMAHA 40
MATR. 6AK
motore f.b. YAMAHA 40
MATR. 6AK
motore f.b. YAMAHA 40
MATR. 6AK
motore f.b. YAMAHA 40
motore f.b. EVINRUDE
40 HP
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. MERCURY
40
motore f.b. ARUANA 40
motore f.b. HONDA
BF30D4
motore f.b. YAMAHA
F40HETL
motore f.b. MERCURY
F40
motore f.b. YAMAHA
F70AETL
2010
OP 561696
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 560799
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 562340
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 561768
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 560487
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 561943
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 561327
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 561780
29,40
12
€ 5.000,00
2010
OP 562496
29,40
12
€ 5.000,00
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2001
OP 560467
6BPK1007396
6C5L1047797
6C5L1046298
6C5L1047798
6C5L1047796
OT288365
29,40
12
29,40
29,40
29,40
29,40
12
12
12
12
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 2.000,00
2013
1011373
12
€ 500,00
2013
1011440
12
€ 500,00
2013
2007
1011441
67C1031727
12
10
€ 500,00
€ 4.550,00
2013
SN-05339252
29,42
2003
OP276533
29,40
2005
2014
OP370748
1039809
29,40
€ 300,00
€ 4.426,00
2006
BAUJ1001254
22,10
€ 2.000,00
2014
6AK1012637
29,40
2003
OP276536
29,40
2015
6CJ1043403
51,50
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
€ 5.000,00
10
12
€ 0,00
€ 5.368,00
€ 500,00
12
€ 10.000,00
Pagina 61
Allegato 2 Disciplinare di Gara
Capitolato speciale Lotto n. 2
motore f.b.
42 F70AETL
motore f.b.
43 F70AETL
motore f.b.
44 F70AETL
YAMAHA
2015
6CJ1043402
51,50
12
€ 10.000,00
2015
6CJ1043400
51,50
12
€ 10.000,00
2015
6CJ1042252
51,50
12
TOTALE
€ 10.000,00
€ 172.644,00
YAMAHA
YAMAHA
SEZIONE SOMMA ASSICURATA
La somma dei valori assicurati delle singole unità in elenco € 378.344,00
Valore massimo assicurabile per singola unità € 50.000,00
SEZIONE PREMI
PREMIO MINIMO ANNUALE
Il Contraente riconosce un premio annuale, di € _______ per il complessivo delle unità assicurate.
Eventuali inserimenti di nuove unità verranno conteggiati applicando il tasso annuo dello _____%
(incluse le imposte) sul valore assicurato per ciascuna unità assicurata.
Il premio minimo per ciascuna unità viene stabilito in € _______ (incluso le imposte).
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente riconosce un premio minimo annuale complessivo di €
comunque acquisito
Il pagamento del premio verrà corrisposto in ….. rate di € ……………….ciascuna.
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Assiteca S.p.A. – banchero costa insurance broker S.p.A.
La Compagnia di assicurazioni
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