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All’Ill.mo Signor Prefetto
c/o POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MILANO
Sezione Procedure Sanzionatorie
Ufficio Esposti – Ricorsi
Via Friuli n. 30
20135 MILANO
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OGGETTO: RICORSO avverso contravvenzione per asserita violazione dell’art. 146 D.Lgs. 30/4/1992 n.
285 (C.d.S.)
Violazione: accertata in Milano, il…..………………………, alle ore ……..
Verbale: n°……………….
Autorità: POLIZIA LOCALE DI MILANO.
Notificato: il …………………..
Il Signor …………………….………….…………., domiciliato presso la sua residenza in ……………….………..,
Via …..…………….,
si
O P PO N E
al verbale della contravvenzione, ed alla stessa, per i motivi di fatto e di diritto nel retro specificati e pertanto
CHIEDE
che sia annullata la contestata infrazione, con ogni conseguente provvedimento, non sussistendo i
presupposti che possano far configurare la pretesa infrazione come sanzionabile agli effetti di legge, così
come espressamente contestata. Più ampie delucidazioni e motivazioni qui di seguito elencate.
Firma leggibile
(…………………………….…………………………..)
FATTO

L’accertamento è stato effettuato con mezzi automatizzati, come risulta dal Verbale stesso, in data
…………………, mentre la notifica alla ricorrente è del ……………….. cioè di ben ………….. giorni
successiva all’accertamento.

Oltretutto il Comune, con la frase “Il verbalizzante P. A., matr. ………., in servizio presso l’Ufficio Varchi
della Polizia Locale di Milano in data …./…../….., dalla quale decorrono i termini di notifica del presente
verbale ha accertato…” pretenderebbe di far decorrere i 90 giorni di Legge da un termine
arbitrariamente ed illegittimamente posticipato secondo la lentezza della propria organizzazione
interna.
La predetta grave illegittimità formale e sostanziale del verbale e della notifica incide in ogni caso su diritti
essenziali dell’opponente.
Per cui è necessario rivolgersi al Prefetto, per l’annullamento dello stesso, per il seguente
MOTIVO
IN VIA PRINCIPALE L'INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICAZIONE SECONDO I DETTAMI DELL'ART.
201 C.D.S. E
DELL'ART. 3 DELLA L. 890/82
=) NULLITÀ PER NOTIFICA EFFETTUATA LARGAMENTE OLTRE IL TERMINE DI DECADENZA PREVISTO.
L’art. 201 C.d.S. prevede, come noto: “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato”.
- L’accertamento nello specifico caso e’ avvenuto, tramite mezzo automatizzato il ..………..
- Orbene, i 90 giorni per notificare il Verbale sono scaduti il ….………..……., mentre il Verbale è stato
notificato solo il ………………….…., cioè ben dopo la scadenza del termine perentorio.
TABELLA RIEPILOGATIVA:
Scadenza termine
Effettiva
Data
perentorio di 90
richiesta
Effetto
accertamento
giorni per la not. del
notifica
giuridico
Verbale
(irregolare) del
Verbale
+90 gg
…………….
Nullità per
decadenza
Si rammenta che la notifica è parte integrante del termine del procedimento sanzionatorio e la stessa è da
considerarsi addirittura giuridicamente inesistente ove avvenuta fuori dei termini imposti dalla legge.
Ne discende, inevitabilmente, l’inesistenza e/o la nullità del Verbale impugnato.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare come presso l’anagrafe del Comune, fosse facilmente, e da subito,
identificabile lo scrivente.
Per cui, ex art 201 C.d.S., da tale data: “La Pubblica Amministrazione era in grado di provvedere alla
identificazione”, e, conseguentemente, i 90 giorni decorrevano dalla data dell’infrazione.
Peraltro, con nota del 07/11/2014 il Ministero degli Interni ha chiarito a questa stessa Prefettura, con espresso
e specifico riferimento alla medesima casistica che “ Già a far tempo dalla sentenza n.198 del 10 giugno 1996,
depositata il successivo 17 giugno, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del I comma dell’articolo
201 del Codice della Strada, nella formulazione all’epoca vigente, nella parte in cui non fa decorrere il termine
per la notificazione “comunque dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è posta in grado di provvedere
alla loro (dei trasgressori o degli obbligati in solido) identificazione”.
Appare pertanto indubbio che le ragioni che possono legittimare gli enti cui appartengono gli organi accertatori
a superare tali limiti non possano che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne ”.
Tanto e quant’altro premesso si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia il Prefetto Ill.mo, contrariis rejectis:
NEL MERITO
1) dichiarare nullo e comunque inefficace e/o inesistente il Verbale impugnato, per tutti i motivi formali e
sostanziali di cui in narrativa.
Con osservanza Milano, lì …../…./……
Firma leggibile
(…………………………….…………………………..)