Regolamento Corpo Polizia Locale
Transcript
Regolamento Corpo Polizia Locale
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CAPO I I PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Corpo di Polizia locale 1. 1. È istituito il Corpo di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta. 1.2 Il Corpo svolge i comp iti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell’Unione e delle Amministrazioni comunali che la compongono e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità. 1.3 Il Corpo opera al servizio dei cittadini per garantire l’equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo alle persone singole. I rapporti con i cittadini sono improntati al rispetto reciproco della dignità ed alle esigenze di tutela dei medesimi. 1.4 Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia locale secondo i principi della Costituzione e ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del T.U. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001, nonché della Legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 40. Art, 2 – Principi Organizzativi 2.1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, il Corpo di Polizia locale dell’Unione è organizzato secondo criteri di funzionalità e di economicità in rapporto ai servizi richiesti dai singoli Comuni e di rispetto in rapporto alle norme che regolano il servizio e i compiti della Polizia locale. 2.2. Il Presidente dell’Unione o il Vice Presidente, da lui delegato o in sua vece, sovrintende al Servizio di Polizia locale, impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque svolgendo i compiti istituzionali di indirizzo, coordinamento e controllo. 2.3. Il Corpo di Polizia locale è diretto e coordinato dal Comandante, che è responsabile verso il Presidente, in piena autonomia, dell’addestramento, della disciplina e della gestione del servizio. Al Comandante è trasmessa, pertanto, ogni documentazione, istanza, segnalazione e richiesta di intervento. 2.4. All’interno del Corpo di Polizia locale è assicurata e promossa la parità di genere. 2.5. Il Corpo di Polizia locale esercita le sue funzioni avvalendosi della propria struttura organizzativa. 2.6. I singoli operatori di Polizia non possono corrispondere direttamente alle richieste di intervento, salvo nei casi di assoluta e comprovata urgenza o per obblighi di legge; in tale caso, dovranno darne notizia senza ritardo al Comandante o a chi legittimamente lo sostituisce. 1 2.7. Al fine di garantire un’opportuna omogeneità dei servizi istituzionali su tutto il territorio dell’Unione il Comando potrà disporre una programmata rotazione del personale nelle diverse funzioni in coerenza alla normativa prevista dai C.C.N.L. vigenti. Art. 3 – Compiti del Corpo 3.1. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Corpo di Polizia locale corrisponde ai territori dei Comuni membri dell’Unione. 3.2. Il Corpo di Polizia locale dell’Unione svolge le funzioni ed i compiti di Polizia municipale attribuiti ai Comuni dalle legislazioni statale e regionale, dallo Statuto dell’Unione e dagli Statuti dei Comuni membri e dai Regolamenti; dà inoltre esecuzione alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti. 3.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle direttive impartite dall’Amministrazione dell’Unione, provvedono in particolare a: 3.3.1. vigilare sull’osservanza delle leggi, dei re golamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni membri e dall’Unione, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie; 3.3.2. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni; 3.3.3. collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge ai Comuni; 3.3.4. prestare servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali dell’Unione e dei Comuni membri; 3.3.5. assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616; 3.3.6. svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; 3.3.7. accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla completa definizione o secondo le disposizioni interne; 3.3.8. eseguire la notificazione degli atti limitatamente ai casi previsti dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 3.3.9. assumere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati; 3.3.10. segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per 1’incolumità pubblica. 3.3.11. svolgere funzioni specifiche di prevenzione e di informazione, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. 3.4. Gli appartenenti alla Polizia locale, per la particolare natura dei servizi svolti e per la possibilità che hanno di venire a conoscenza di notizie utili per l’espletamento dei compiti istituzionali e per il miglioramento dei servizi comunali, devono riferire o segnalare tempestivamente ogni notizia a tale scopo rilevante al servizio pubblico competente ed al Comandante. Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale 4.1. Nell’ambito territoriale dell’Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, il personale che svolge servizio di Polizia locale esercita ex lege anche le seguenti funzioni: 2 4.1.1. Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti, e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65e dall’articolo 57 del Codice di procedura penale. Il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria; 4.1.2. Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza ausiliario riferita ai componenti il Corpo, ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Presidente dell’Unione, conferisce apposita qualifica; 4.1.3. Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i componenti il Corpo con obbligo dell’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 del codice della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell’iter procedurale delle attività svolte dagli ausiliari del traffico di cui all’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 4.2. Il servizio di Polizia stradale comprende: a) la prevenzione e l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 4.3. L’Agente di Polizia stradale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso e di ausilio degli utenti in genere. Collabora, se necessario, all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. Art. 5 – Collaborazione con le altre forze di Polizia 5.1. Nell’ambito del territorio dell’Unione il personale della Polizia locale, collabora, secondo le proprie competenze, con le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio. 5.2. Nell’esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Presidente dell’Unione o i Sindaci dei Comuni membri e le conseguenti direttive. 5.3. Nel caso di richiesta di intervento in operazioni al di fuori delle intese, la collaborazione potrà essere prestata dopo l’autorizzazione del Presidente dell’Unione. In situazioni di emergenza, l’autorizzazione può essere data dal Comandante del Corpo, che ne informerà al più presto il Presidente. Art. 6 – Collaborazione con la Protezione civile 6.1. Il Corpo di Polizia locale, in quanto struttura permanente operante sul territorio dell’Unione, collabora con i servizi di Protezione civile dei Comuni membri, assolvendo – per la parte di competenza – ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai Piani comunali di Protezione civile. Art. 7 – Accesso a documenti ed informazioni della Polizia locale 7.1. Ai sensi della legge n. 241/1990, articoli 22 e seguenti, è escluso l’accesso ai documenti sotto elencati: a) ordini di servizio; 3 b) relazioni di servizio e processi verbali; c) atti di polizia giudiziaria; d) atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti; e) fascicoli personali dei dipendenti; f) atti recanti dati personali e sensibili ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 concernenti i dipendenti. 7.2. L’accesso formale è consentito solo a coloro che dimostrino di avere interesse personale, attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale. 7.3. All’interno del Corpo è istituita l’unità operativa denominata “Ufficio per l’accesso ai documenti ed alle informazioni”. L’ufficio tratta le richieste di accesso ai documenti e la pubblicità degli atti e delle attività della Polizia locale, secondo le norme vigenti in materia. Art. 8 – Assistenza legale e copertura assicurativa 8.1. L'Amministrazione dell’Unione adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali. 8.2. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto. CAPO II L’ORDINAMENTO Art. 9 – Qualità rivestite dal personale del Corpo 9.1. Il personale del Corpo di Polizia locale, nell’ambito territoriale dell’Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria d’appartenenza, riveste le qualità di: a) Pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale; b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, del Codice di Procedura Penale; c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, quanto al Comandante, Vice Comandante e Ispettori; d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65. Art. 10 – Struttura del Corpo 10.1. Il Corpo di Polizia locale dell’Unione del Medio Brenta è organizzato in forma unitaria e potrà essere articolato su base territoriale secondo il principio del decentramento, con un Comando del Corpo, Servizi e Unità Operative. 10.2. La struttura del Corpo si articola come segue: a) il Comandante; b) il Vice Comandante; c) gli Ispettori; 4 d) gli Istruttori e gli Agenti; e) il Personale amministrativo. 10.2. Il numero degli Ufficiali, dei Sottufficiali, e degli Agenti e del personale amministrativo dipende dalla dotazione organica. Art. 11 – Denominazione e distintivo di grado 11.1. Il Corpo di Polizia locale si articola nelle qualifiche funzionali istituite e previste nella dotazione organica approvata dalla Giunta dell’Unione. 11.2. L’Unione regolamenta, con delibera di Giunta proposta dal Comandante, l’attribuzione dei diversi gradi al personale della Polizia locale nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e sue successive modifiche od integrazioni. 11.3. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale, in relazione alla qualifica e funzioni conferite, sono indicati negli allegati alle Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e n. 1054 dell’11 aprile 2006 in attuazione dell’art. 17 della legge regionale 19.12.2003, n. 41 “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale” e successive modificazioni ed integrazioni che vengono richiamati e recepiti integralmente dal presente regolamento. 11.4. I distintivi di grado individuano l’appartenenza al grado medesimo e rappresentano il rango gerarchico nella Polizia locale di chi li porta, ma non incidono direttamente sullo stato giuridico ed economico del dipendente. 11.5. Per il solo personale di categoria “C” il grado viene determinato dall’anzianità nel profilo di appartenenza. L’anzianità di servizio viene determinata con riferimento alla data di assunzione in servizio, cumulando eventuali servizi di ruolo e non di ruolo prestati con analogo profilo presso altri corpi o servizi di Polizia locale. Art. 12 – Attribuzioni del Comandante 12.1. Il Comandante del Corpo di Polizia lLocale è responsabile verso il Presidente dell’Unione o il Vice Presidente delegato, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo e dell’utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell’art. 9 della legge 7.3.1986, n. 65. 12.2. In conformità agli obiettivi generali dell’Unione e delle Amministrazioni Comunali associate, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante: a) cura l’osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l’esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi, e provvedere alla verifica dei risultati complessivi conseguenti all’attività del Corpo; b) emana direttive e disposizioni e vigila sull’espletamento del servizio; c) assicura il coordinamento tra i servizi ed è responsabile della conservazione e manutenzione dei mezzi e materiali in dotazione al Corpo; d) coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza; e) cura la corretta procedura nella formazione degli atti di competenza del Corpo di Polizia locale; f) cura l’addestramento e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo; g) dispone l’assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili; 5 h) promuove iniziative atte a valorizzare l’operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi d’informazione; k) predispone le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Corpo di Polizia locale, evidenziando le esigenze di organico ed attrezzature e dotazioni tecniche in funzione degli obiettivi assegnati. i) cura le relazioni con le altre strutture dell’Unione allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa; j) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione, segnalando, non appena possibile, le iniziative adottate al Sindaco competente territorialmente. l) cura i rapporti con l’Autorità Giudiziaria; m) rappresenta il Corpo di Polizia locale dell’Unione nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche; n) promuove, di concerto con l’Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 65/86 e per le finalità in essa sancite, relazioni con le altre forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità; lo scopo primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine di un servizio sempre più utile alla comunità. 12.3. Nell’espletamento delle proprie attribuzioni, il Comandante si avvale della collaborazione del Vice Comandante e degli Ispettori di vigilanza. Questa attività di collaborazione dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni impartite e degli incarichi affidati, in conformità delle attribuzioni, funzioni e responsabilità riportate per ciascuna qualifica e per i profili professionali indicati nei contratti di lavoro. Art. 13 – Attribuzioni del Vice Comandante 13.1. Il Vice Comandante cura l’organizzazione e la gestione dei Servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante. 13.1. Cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari Servizi del Corpo. 13.3. Collabora direttame nte col Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e della attività del Corpo nel suo complesso; collabora all’attività di studio e ricerca per l’individuazione della domanda di servizi. 13.4. In assenza del Comandante esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo. 13.5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale del personale sott’ordinato. 13.6. Il Vice Comandante può essere responsabile di un Servizio; in questa veste svolge i compiti attribuiti agli Ispettori di vigilanza. Art. 14 – Compiti degli Ispettori 14.1. Gli ispettori coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono assegnati nonché della disciplina e dell’impegno tecnico operativo del personale dipendente. 14.2. Sulla base delle indicazioni e delle direttive del Comandante, nell’ambito della struttura operativa cui sono assegnati, gli Ispettori provvedono principalmente a: a) coordinare le Unità Operative del Servizio anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo modalità di esecuzione; b) fornire istruzioni operative e chiarimenti normativi al personale subordinato; 6 curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti; c) assicurare, nell’ambito del Servizio da loro coordinato, i rapporti con gli Organi Istituzionali ed Enti amministrativi; d) svolgere altri compiti loro attribuiti dal Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Art. 15 - Compiti degli Istruttori. 15.1. Agli istruttori spettano i seguenti compiti di coordinamento e di relazione: a) coordinare gli operatori; b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato; c) assegnare al personale subordinato i servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante; d) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di Polizia, uffici comunali, servizi sanitari, ecc.) secondo le indicazioni del Comandante. 15.2. Gli istruttori inoltre: a) sono responsabili dell'andamento del servizio nei nuclei operativi o pattuglia di loro competenza, nonché del comportamento degli operatori sottoposti; b) accertano la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite; c) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l’uniforme sia indossata correttamente; d) controllano la buona conservazione delle dotazioni; e) riferiscono giornalmente al Comandante o in sua assenza al Vice Comandante ed in assenza di questo all’ispettore più anziano in servizio le novità riscontrate nel corso dell’espletamento del servizio; nei casi più rilevanti dovrà essere redatto rapporto scritto; f) espletano ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente. Art. 16 – Compiti degli Agenti 16.1. Gli Agenti espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, eseguono gli ordini e le direttive dei superiori gerarchici, applicano le leggi e i regolamenti, elevano i relativi processi verbali di accertamento e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie. 16.2. Gli agenti in particolare: a) collaborano all’istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia amministrativa e giudiziaria; b) sono responsabili dell’adempimento di disposizioni ricevute e dell’istruzione di pratiche connesse all’attività di Polizia locale con applicazione di leggi e regolamenti; c) predispongono atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale; d) redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi sulle attività espletate; e) controllano l’uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio. 16.3. Gli agenti offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento dei Servizi. 7 Art. 17 – Rapporto gerarchico 17.1. La gerarchia tra gli operatori di Polizia locale è determinata dalla qualifica e per medesime qualifiche dall'anzianità di servizio nella qualifica; nel caso di contemporanea assunzione, vale la precedenza nella graduatoria di merito del concorso; in caso di parità dei criteri precedenti, si farà riferimento alla maggiore età anagrafica. 17.2. Allorché due o più operatori di Polizia locale sono insieme in servizio, il comando e la responsabilità sono determinati, salvo diverse disposizioni del Comando, in base alla norma del comma precedente. 17.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. 17.4. Il superiore gerarchico ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. 17.4.1. Spetta ad ogni superiore gerarchico l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale: nell’ambito delle proprie attribuzioni, tutela la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell’ambito del servizio e della qualificazione professionale. 17.4.2. Nell’ambito dei rapporti con i cittadini, qualora si rendesse necessario il suo intervento, il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la professionalità del subordinato. 17.4.3. Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti disposizioni vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse verranno reiterate per iscritto. 17.5. L’ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestatamene illegittimo. Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le direttive tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità. Art. 18 - Istanze e reclami 18.1. Le istanze ed i reclami possono essere presentati per iscritto al Comandante del Corpo, che non può ricusare di riceverli. 18.2. Le risposte ai reclami e alle istanze presentate per iscritto sono comunicate all'interessato dal Comandante nella medesima forma e dallo stesso trasmesse per conoscenza al Presidente dell’Unione. Art. 19 – Encomi ed elogi 19.1. Gli appartenenti il Corpo che si siano distinti per straordinari atti di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all’importanza dell’attività svolta e degli atti compiuti, come segue: a) elogio scritto del Comandante; b) encomio del Presidente dell’Unione o di uno dei Sindaci dei Comuni membri; c) encomio solenne del Consiglio dell’Unione, su proposta del Presidente; d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell’Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo. 8 19.2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione all’ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell’interessato. Art. 20 – Sanzioni disciplinari 20.1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali. 20.2. Le sanzioni disciplinari sono applicabili nei modi e nei termini indicati nelle norme legislative e contrattuali che regolano la specifica materia. 20.3. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione dell’Unione appositamente individuato per i procedimenti disciplinari. 20.4. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia locale. ART. 21 – Incompatibilità 21.1. L’operatore di Polizia locale non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato od autonomo o di impresa privata, qualora esse siano in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione dell’Unione o con le Amministrazioni dei Comuni membri, in relazione alle funzioni svolte dall’operatore stesso. 21.2. Le predette attività, nonché ogni altra che il Comandante della Polizia locale accerti essere in conflitto di interessi, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d’istituto e non possono essere autorizzate dall’Amministrazione dell’Unione. 21.3 E’ consentita la partecipazione ad attività di volontariato ed ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale nel rispetto delle norme vigenti. CAPO III L’ORGANIZZAZIONE Art. 22 – Modello relazionale 22.1. L’organizzazione del Corpo di Polizia locale e l’espletamento dei servizi di istituto sono improntati ai modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che garantisca sia lo sviluppo della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo. Art. 23 – Stato giuridico 23.1. Lo stato giuridico ed economico del personale di vigilanza ed amministrativo alle dipendenze dell’Unione è regolato dagli accordi di comparto e nel rispetto delle leggi vigenti. 9 Art. 24 – Organico del corpo 24.1. La dotazione organica del Corpo è determinata dall’Unione dei Comuni in relazione agli obbiettivi ed alle esigenze di servizio. 24.2. La dotazione organica è soggetta a revisione ciclica in conformità ai limiti ed ai criteri indicati dalla normativa vigente ed agli obiettivi ed esigenze dell’Unione. 24.3. Al Corpo di Polizia locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace assolvimento delle attività di istituto, dipendenti delle Amministrazioni dell’Unione e dei Comuni membri appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso essi non svolgono funzioni di Polizia e non rivestono le qualità giuridiche indicate all’articolo 9. 24.4. Per le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della Legge 15 maggio1997, n. 127, il Corpo gestisce la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio. A tale proposito può avvalersi degli ausiliari del traffico e del personale a cui sono conferite le specifiche funzioni. Art. 25 – Norme speciali d’accesso al Corpo di Polizia locale 25.1. Per essere ammessi al concorso pubblico per l’accesso alle varie categorie della Polizia locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: 25.1.1. limiti di età: - categoria “C”: età non superiore a 35 anni; - categoria “D”: età non superiore a 40 anni; 25.1.2. seguenti requisiti fisici: • sana e robusta costituzione fisica; • altezza non inferiore ai cm. 165; • idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia locale e specificamente al servizio operativo esterno articolato in turni giornalieri; 25.1.3. titolo di studio previsto per le singole categorie così come stabilito dalla normativa vigente. 25.1.4. trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive variazioni; 25.1.5. essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli. 25.2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono destituiti dai pubblici uffici o sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione. Art. 26 – Accertamento dei requisiti 26.1. L’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato, sugli aspiranti che avranno superato le prove d’esame, dal medico competente ai sensi di legge. 26.2. Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici, sia attitudinali comporta l’esclusione dal concorso. 10 Art. 27 – Formazione professionale iniziale 27.1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia locale sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base sia teorico sia pratico ai sensi della vigente normativa regionale. 27.2. Durante la fase pratica sul territorio, il personale neo assunto è affiancato da Istruttori di Vigilanza – Agenti individuati dal Comandante. 27.3. I vincitori del concorso per Funzionario, Istruttore Direttivo e Istruttore di Vigilanza sono tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale organizzati direttamente dal Corpo o da Enti o Istituzioni ai sensi della vigente normativa regionale. 27.4. La valutazione negativa al termine del corso di formazione costituisce causa di recesso dell’Ente dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. 27.5. Tutti gli allievi Agenti sono addestrati alle basilari tecniche di difesa personale, al primo soccorso sul posto, all’uso dei mezzi di coazione fisica e dell’arma in dotazione. 27.6. L’Amministrazione dell’Unione può individuare altri corsi di formazione necessari alla particolare funzione dell’Agente di Polizia locale in quanto suo primo interlocutore sul territorio con cittadini italiani e stranieri. Art. 28 – Formazione professionale continua 28.1. La formazione professionale continua rientra nell’attività ordinaria del Corpo di Polizia locale, attraverso la formazione continua l’Unione intende: a) consentire agli operatori di acquisire ed aggiornare la specifica qualificazione professionale finalizzata ad elevare qualità, efficacia ed efficienza del servizio; b) facilitare l'aggiornamento istituzionale del Corpo e la realizzazione di una efficace struttura organizzativa. 28.2. La frequenza alle attività di formazione continua è considerata a tutti gli effetti come presenza in servizio attivo. 28.3. Il Comando favorisce la partecipazione periodica a rotazione degli operatori ai corsi promossi per la formazione e l'aggiornamento. Tenendo conto delle esigenze del servizio, propone altresì lo svolgimento di corsi monografici di aggiornamento culturale e professionale, attinenti ai compiti di polizia locale. 28.4. La formazione degli addetti alla Polizia locale, comunque, viene effettuata in conformità delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 7 marzo 1965, n. 86. Art. 29 – Addestramento fisico 29.1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte del personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale. 29.2. Il Comandante programma, organizza e propone all’Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale. 11 Art. 30 – Obbligatorietà della formazione 30.1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, culturali e d’apprendimento delle tecniche operative di difesa personale e di tiro a segno sono obbligatori. 30.2. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta. Art. 31 – Mansioni 31.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto. 31.2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio. Art. 32 – Mobilità ed assegnazione 32.1. All’interno del Corpo vige il principio della piena mobilità, fatto salvo quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro e da accordi sindacali in materia di mobilità interna. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro. 32.2. L’assegnazione ai reparti, nuclei ed uffici avviene su designazione del Comandante. Art. 33 – Cambiamento del profilo professionale 33.1. Per quanto riguarda possibili cambiamenti del profilo professionale dei componenti del Corpo di Polizia locale si applicano le norme legislative e contrattuali vigenti e le disposizioni previste dal Regolamento l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni. Art. 34 – Temporanea inabilità fisica 34.1. Oltre a quanto previsto dall’art. 32, gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono essere esclusi da determinati servizi, in caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute. 34.2. Dovrà comunque essere sempre prodotta idonea certificazione medica motivata, rilasciata dal medico competente. Art. 35 - Mutamento di mansioni 34.1. Il personale addetto alla Polizia locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia locale, non potrà essere dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica funzionale. 34.2. Il mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in godimento. 12 34.3. L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Comandante alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta. Art. 35 – Accertamenti medici in materia di sicurezza 35.1. Gli accertamenti da parte del medico competente, per stabilire le condizioni di salute degli appartenenti al Corpo di Polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in applicazione delle norme contrattuali e di legge. Art. 36 – Distacchi e comandi 36.1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti pubblici. I distacchi ed i comandi, previo parere favorevole del Comandante, sono deliberati dalla Giunta dell’Unione e sono consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza. 36.2. L’Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell’eventuale lavoro straordinario. 36.3. Il personale del Corpo di Polizia locale non può svolgere attività inerenti la professione presso soggetti privati. Art. 37 – Prestazioni speciali effettuate su richiesta di terzi 37.1. Il Corpo di Polizia locale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti seguenti. Le prestazioni speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d’istituto del Corpo e sono svolte su istanza motivata e documentata. 37.2. Sono prestazioni speciali i servizi di viabilità necessari per garantire l’esercizio della iniziativa economica privata in condizioni di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, nonché in modo ordinato e compatibile con la qualità della vita cittadina. Sono prestazioni speciali della Polizia Locale tra l’altro: a) i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali; b) l’assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-televisive; c) la limitazione temporanea della viabilità pedonale, stradale; d) l’interdizione temporanea della circolazione in strade, piazze, passaggi; e) ogni altra attività d’istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica o privata. 37.3. Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d’istituto, dispone in ordine ai tempi e modi dell’effettuazione dei servizi richiesti. Per l’effettuazione di prestazioni della Polizia locale che non trovano fondamento normativo cogente, il Comando effettua una valutazione circa l’opportunità di far eseguire i servizi richiesti. 37.4. La Polizia locale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l’impiego di operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente stesso. 37.5. Le prestazioni speciali amministrazioni richiedenti. possono essere erogate anche a favore di pubbliche 13 CAPO IV IL SERVIZIO Art. 38 – Programmazione 38.1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento. 38.2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale. Art. 39 – Organizzazione del Servizio 39.1. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono: a) il foglio di servizio giornaliero; b) l'ordine di servizio particolare; c) l'istruzione generale o circolare. 39.2. Il foglio di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo di Polizia locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante. 39.2.1. Il foglio di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Comandante e viene affisso in un locale accessibile a tutto il personale del Comando, almeno entro il primo cambio turno del giorno precedente a quello in cui il servizio stesso deve essere svolto; diversamente, sarà cura del Comando informare gli interessati. 39.2.2. Il foglio di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale. 39.2.3. Il foglio di servizio viene conservato nell'archivio dell’Unione per almeno cinque anni. 39.3. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza. 39.4. L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato. 14 Art. 40 – Elementi organizzativi del Servizio 40.1. Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto. 40.2. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo. 40.3. Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore. 40.4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente. Art. 41 – Tipologia e modalità dei servizi 41.1. La Polizia locale svolge il servizio operativo esterno mediante pattuglie composte di regola da n.2 operatori nel periodo diurno e 3 operatori nel periodo notturno. 41.2. I servizi appiedati o a bordo dei veicoli a motore concernono anche il controllo del territorio, il pronto intervento, la regolazione della circolazione e del traffico, il soccorso pubblico. 41.3.Tutti gli operatori in servizio esterno ad inizio servizio comunicano al Comando, qualora il servizio non rientri nella programmazione, tipologia e località del servizio che si intraprende. Durante il servizio comunicano al Comando spostamenti, eventuali rientri in sede, modifiche sopravvenute nel servizio. Art. 42 – Abbigliamento di servizio 42.1. Gli operatori di Polizia locale tenuti ad indossare 1'uniforme. nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono 42.2. Il Comandante ed il Vice Comandante possono vestire l’abito civile, tranne che in cerimonie ed incontri ufficiali. 42.3. Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere autorizzati dal Comandante ad effettuarli in abito civile. 42.4. Il personale comandato a svolgere servizio in abito civile ha l'obbligo di rendere nota la propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento allorché debba intervenire per l’espletamento dei propri compiti. Art. 43 – Orario e turni di servizio 43.1. Per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, l’orario normale di servizio è quello settimanale o plurisettimanale previsto dalle norme contrattuali, da svolgersi in turni. 43.2. Di norma il turno di riposo settimanale coincide con la domenica. 15 43.3. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, non osserva un orario prefissato. 43.4. Per “ore di servizio” si intendono quelle impiegate in servizio d'istituto, nel disbrigo delle pratiche d'ufficio o quelle finalizzate all'addestramento, al perfezionamento e alla formazione, che, se effettuate fuori del normale turno di servizio, devono essere considerate come prestazioni di lavoro straordinario e preventivamente autorizzate dal Comandante. 43.5. Per ordini legittimamente dati da Autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose d’entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni o manifestazioni imprevedibili, il Comandante può ordinare al personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente svolte o con turni di servizio diversi da quelli prestabiliti. 43.6. Le ore di servizio prestate in eccedenza per particolari esigenze di servizio, anche se non preventivamente autorizzate, sono riconosciute come lavoro straordinario dando diritto, a domanda dell’interessato, al pagamento o al riposo compensativo da usufruire secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro. Dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione al Comando, specificando la causa. 43.7. La previsione di prestazioni oltre il normale orario di servizio previste nel foglio di servizio equivale ad autorizzazione alla effettuazione dello straordinario. 43.8. La prestazione individuale di lavoro,anche se organizzata in turni di servizio, deve essere distribuita, di norma, in un periodo massimo giornaliero stabilito dal CCNL vigente. Art. 44 – Ferie 44.1. Le ferie sono concesse dal Comandante su richiesta del dipendente. Il Comandante, tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive programmazioni effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali applicabili in materia. 44.2. Il periodo di ferie non usufruito durante l’anno può essere procrastinato secondo la normativa vigente. Per particolari casi il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di volta in volta. 44.3. Di norma il numero del personale assente non deve superare la metà della forza effettiva. 44.4. Al Comandante le ferie sono concesse dal Presidente dell’Unione. 44.5. Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la sospensione del congedo. 44.6. In caso di eccezionali necessità, il Presidente dell’Unione, su richiesta del Comandante, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell’intera forza. Art. 45 – Missioni esterne 45.1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio dell’Unione sono autorizzate dal Presidente per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali; di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto; 16 45.2. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio dell’Unione sono autorizzate dal Comandante: a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza; b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate; di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto e tempestiva informazione al Presidente; c) in situazioni contingenti ed urgenti, per rinforzare corpi o servizi in occasioni di eventi calamitosi o d’infortuni pubblici o privati fermo restando l’obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente dell’Unione ed al Prefetto. 45.3. Le operazioni esterne di Polizia, d’iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell’illecito commesso nel territorio d’appartenenza. 45.4. Il trattamento economico del personale incaricato di comp iere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall’Unione. 45.5. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all’uopo autorizzato dall’Amministrazione dell’Unione saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore. Art. 46 – Scorta d'Onore 46.1. Le scorte d'onore, a richiesta dei Comuni dell’Unione, sono disposte di volta in volta, dal Comandante. Tali scorte, composte normalmente da due operatori di Polizia Locale in uniforme di rappresentanza, rendono gli onori ai simboli e alle persone per i quali è stato comandato il servizio. Art. 47 – Norme generali di condotta 47.1. Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime, irreprensibile. 47.2. La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obiettivi sempre presenti. 47.3. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni. Art. 48 – Disciplina in servizio 48.1. La buona organizzazione e l’efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e grado rivestito. Ne consegue la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio. 48.2. Nell’amministrare la disciplina, il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo, debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità nonché dell’immagine del Corpo nei confronti della collettività cittadina. 17 Art. 49 – Rapporti esterni 49.1. Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Corpo deve fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività amministrativa e dai relativi regolamenti attuativi. 49.2. Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’Amministrazione e del Corpo d’appartenenza. In particolare deve sempre informare i superiori dei propri rapporti con gli organi di stampa. 49.3. I contatti con i mezzi d’informazione devono essere curati esclusivamente dal Comandante o da un suo delegato. Art. 50 – Segreto d’ufficio e riservatezza 50.1. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura. 50.2. In conformità a quanto disposto dal Regolamento sui diritti di partecipazione d’informazione dei Cittadini e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Unione tutte le notizie inerenti l’attività di Polizia locale dovranno essere fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell’ambito delle varie responsabilità organizzative. In quest’ultimo caso il Responsabile dovrà darne comunicazione, appena possibile allo stesso Comandante. Art. 51 – Cura della persona e dell’uniforme 51.1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore compatibili con il decoro dell’uniforme al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta. 51.2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme tranne in alcuni casi, di volta in volta preventivamente autorizzati dal Comandante; i vari indumenti debbono essere indossati nei tempi e modi prestabiliti, curando 1'uniformità della divisa tra operatori che svolgono il servizio unitamente o nello stesso luogo. 51.3. E’ sempre obbligatorio portare il cappello, esclusi i momenti in cui si è a bordo di un veicolo o all’interno dei locali, quando non richiesto da particolari esigenze di servizio. 51.4. E’ vietato variare la foggia dell’uniforme regionale ed usare fregi e distintivi non previsti dalla legge regionale e dai regolamenti. 51.5. E' vietato tutto ciò che può incidere negativamente sull’immagine formale dell'uniforme assegnata o sia improprio nell’ambito della difesa personale. A titolo esemplificativo, si citano tatuaggi e pearcing qualora visibili e vistosi, monili appariscenti, nonché per in particolare per gli uomini orecchino e\o codino. Art. 52 – Saluto 52.1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso le persone, che a lui si rivolgono o alle quali egli rivolga la parola, le istituzione e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo. 52.2. Il personale isolato ha l’obbligo di salutare la bandiera nazionale, le bandiere delle Istituzioni della Repubblica e quelle delle organizzazioni civili e militari dello Stato, il gonfalone 18 dei Comuni dell’Unione, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, i segni religiosi e di pietà della comunità nazionale, come il Santissimo Sacramento o il feretro al passaggio del corteo funebre. 52.3. Il personale è altresì tenuto a salutare i superiori gerarchici e questi a rispondere. Fra parigrado il saluto reciproco è dovere di cortesia. 52.4. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate ed eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d’onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. 52.5. Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall’obbligo del saluto. 52.6. Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli sopra citati; gli onori del reparto inquadrato sono resi dal Responsabile del reparto stesso. Art. 53 – Comportamento in servizio 53.1. Durante i servizi il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità alle norme vigenti e delle disposizioni e direttive impartite nell’interesse dell’Amministrazione 53.2. Ogni appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. 53.3. L’appartenente al Corpo quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed esibire la tessera. 53.4. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di un’assidua e solerte collaborazione in modo di assicurare il più efficiente rendimento in servizio. 53.5. Non è consentito l’assembramento di più pattuglie se non per servizi e compiti particolari. 53.6. Il servizio può essere abbandonato solo previa autorizzazione dell’ufficiale responsabile. 53.7. Il personale ha il dovere professionale di tenersi aggiornato su tutti gli aspetti od eventi più significativi dell’Unione e dei Comuni che la compongono, nonché sulla dislocazione di uffici e servizi e sulla localizzazione di opere d’arte. Art. 54 – Presentazione in servizio 54.1. Il foglio di servizio è di norma affisso entro le ore 13.30 del giorno precedente e comunque non oltre le 18. 54.2. Il personale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, presso l’unità a cui è assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine nella persona, nel vestiario e nell’equipaggiamento ed armamento prescritti. È suo dovere informarsi e controlla re preventivamente l’orario, il servizio e le relative modalità. Art. 55 - Obblighi al termine del servizio 19 55.1. Al termine del servizio gli operatori devono presentarsi al diretto superiore se presente o a quello di turno in sua assenza, comunicando verbalmente la mancanza di novità ovvero gli eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell'attività; in quest’ultimo caso, il dipendente compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne. Tali incombenze sono poste a carico dell’operatore di qualifica maggiore o più anziano di servizio qualora il servizio sia stato svolto in pattuglia. 55.2. Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comando. Il Comandante, ove lo ritenga necessario, darà notizia sulle predette segnalazioni al Presidente, ovvero alle altre Autorità interessate, per i provvedimenti di competenza. 55.3. I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono all'operatore di Polizia locale che abbia terminato il proprio turno di non lasciare il posto di servizio fino a quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del turno successivo, o comunque, con altro sostitutivo. Art. 56 – Obbligo dell’avviso in caso di assenza 56.1. Il personale che, per qualsiasi motivo, non può presentarsi in servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica o telematica, al Comando, per i conseguenti adempimenti nei tempi stabiliti con appositi ordini di servizio. Art. 57 – Recapito 57.1. Gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di comunicare al Comando la loro residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo cambiamento di abitazione. 57.2. Presso il Comando dovrà essere tenuta apposita scheda con il preciso recapito di tutti gli appartenenti al Corpo. CAPO V LE DOTAZIONI Art. 58 – Uniforme di servizio 58.1. L’Amministrazione dell’Unione fornisce l’uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti il Corpo di Polizia locale. Della consegna dei capi di vestiario dell'uniforme e degli accessori dovrà farsi registrazione su apposita scheda dalla quale dovrà risultare: tipo di capi di vestiario, quantità di capi dello stesso tipo, data di consegna. 58.2. Le caratteristiche dell’uniforme, dei simboli e dei distintivi di grado sono quelle determinate dalle leggi e dalle norme della Regione Veneto. 58.3. Secondo quanto stabilito dall’art. 51, l’uniforme deve essere sempre indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio e per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo. 58.4. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi d’abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa 20 visibilità il personale deve indossare almeno il copricapo o casco e manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco, grigio argento a luce riflessa bianca o giallo. 58.5. Gli indumenti speciali che compongono la divisa dell’Agente motociclista, saranno forniti dall’Amministrazione dell’Unione solo ed esclusivamente al personale che svolge servizio motociclistico. 58.6. L’uso dell’uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall’abitazione al posto di lavoro. 58.7. L’alta uniforme, qualora distribuita, potrà essere indossata per particolari servizi di rappresentanza e scorta a gonfaloni, di volta in volta autorizzati dal Presidente dell’Unione o dal Comandante. 58.9. I capi di vestiario e materiali in dotazione dovranno essere tenuti con la massima cura; eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte dell'operatore daranno luogo ai procedimenti disciplinari previsti nei casi di negligenza e incuria, con addebito del costo del capo stesso che dovrà esser e sostituito o riparato. 58.10. I periodi di fornitura, la quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall’apposito Regolamento per la fornitura del vestiario di servizio. Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio. Art. 59 – Gradi e distintivi 59.1. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale Veneta. 59.2. Il Comandante, previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull’uniforme, secondo le consuete modalità d’uso, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dalla Repubblica Italiana. 59.3. Con apposito provvedimento amministrativo il Presidente dell’Unione può istituire, in analogia a quanto in uso presso le forze di polizia, distintivi d’anzianità in servizio da porre sopra il taschino sinistro dell’uniforme. Art. 60 – Tessera e placca di riconoscimento 60.1. Al personale del Corpo sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalla normativa della Regione Veneto. La placca deve essere applicata al petto all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme; durante il servizio, il tesserino di riconoscimento deve essere sempre portato con se ed esibito all’occorrenza. 60.2 Il personale ha l’obbligo di conservare con cura sia la tessera che la placca di riconoscimento L'eventuale smarrimento o distruzione del tesserino di riconoscimento o della placca di servizio deve essere comunicato senza ritardo al Comandante. Lo smarrimento o furto del tesserino di riconoscimento va denunciato alla Questura od ai Carabinieri e copia della denuncia trasmessa al Comandante 60.3. Il personale del Corpo, anche se veste l’uniforme, è sempre tenuto a manifestare la propria qualità nei confronti di coloro verso i quali direttamente agisce. 21 60.4. Il personale autorizzato a svolgere servizio d’istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l’intervento assuma rilevanza esterna, ha l’obbligo di esibire la tessera di riconoscimento. Art. 61 – Strumenti operativi e veicoli 61.1. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ai Reparti e ai singoli operatori. 61.2. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione. 61.3. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l’impiego. 61.4. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta. È competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicato prontamente al Comando. 61.5. Il Comandante dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile a cui il mezzo è assegnato. 61.6. I mezzi che per ragioni di servizio debbono essere lasciati incustoditi debbono essere accuratamente chiusi. 61.7. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne che in situazioni d’emergenza, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della Strada, anche per dare un messaggio educativo ed emulativo nonché per alimentare nei cittadini il convincimento che le regole di condotta del diritto sono poste nell’interesse di tutti. Art.62 – Armamento 62.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a termini del Regolamento del Ministro degli Interni concernente l’armamento degli appartenenti il Corpo di Polizia locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano senza licenza l’arma di dotazione per esigenze di difesa personale. 62.2. Le modalità relative all’assegnazione, alla tenuta ed all’uso dell’arma sono stabilite con l’ apposito regolamento di cui all’allegato C. Art. 63 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature, documenti e armi 63.1. Gli operatori di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle armi, munizioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati per motivi di servizio o dei quali vengano in possesso. 63.2. Eventuali danneggiamenti, deterioramento, sottrazione o smarrimenti devono essere segnalati tempestivamente per iscritto al Comando, salvo casi di forza maggiore. 22 Art. 64 - Bandiera del Corpo 64.1. Il Corpo della Polizia locale ha una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni la bandiera è scortata di norma da due agenti, i quali seguono l'alfiere. CAPO VI NORME TRANSITORIE Art. 65 – Costituzione iniz iale del Corpo di Polizia locale 65.1. Il Corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta è inizialmente costituito dal personale delle Polizie municipali di Cadoneghe e Vigodarzere. 65.2. Il Comandante cura l’integrazione dei Servizi, valorizzando le specifiche esperienze. 65.3. L’Unione regolamenta in prima applicazione, con delibera di Giunta, su proposta del Comandante, l’attribuzione dei diversi gradi ed eventuali specialità al personale della Polizia Locale già in servizio presso i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nel rispetto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e sue successive modifiche o integrazioni. Art. 66 – Formazione professionale all’autodifesa 66.1. Il personale già in servizio nel Comune di Cadoneghe che non ritenga di disporre dell’armamento di autodifesa è autorizzato a non avere in dotazione l’arma. 66.2. Il personale già in servizio nel Comune di Cadoneghe che scelga la dotazione dell’armamento di autodifesa è preventivamente indirizzato ai corsi di formazione professionale per l’addestramento all’uso dell’arma. 66.3. Al fine di dare uniformità all’attività del Corpo di Polizia locale, tutto il personale inizialmente in forza al Corpo è avviato nell’arco dei sei mesi dalla istituzione del Corpo ai corsi di formazione e di qualificazione e istruzione professionale, secondo le norme contenute negli articoli 27, 28, 29 e 30 del presente Regolamento. CAPO VII NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE Art. 67 – Allegati al regolamento. 67.1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: • Allegato “A” :Dotazione di vestiario al personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione; • Allegato “B”:Uso dei veicoli motorizzati in dotazione al Corpo di Polizia Locale dell’Unione; • Allegato “C”:Regolamento sull’armamento per difesa personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione; 23 Art. 68– Rinvio alla normativa vigente e ai contratti collettivi di lavoro. 68.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, nonché al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell’Unione e a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 68.2. L’esercizio delle competenze attribuite agli organi dal presente regolamento è svolto nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali così come previsto dalle norme contrattuali. Art. 69 – Entrata in vigore 69.1. Il presente regolamento dell’Unione diventa esecutivo il 10° giorno successivo alla pubblicazione. 69.2. Copia del presente Regolamento viene inviata ai Comuni membri dell’Unione per le conseguenti deliberazioni sui rispettivi Regolamenti di Polizia municipale. 69.3. Il testo del presente regolamento viene comunicato al Ministero per il tramite del Prefetto di Padova. 24