Regolamento Corpo Polizia Locale

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Regolamento Corpo Polizia Locale
REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
CAPO
I
I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Corpo di Polizia locale
1. 1. È istituito il Corpo di Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta.
1.2 Il Corpo svolge i comp iti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie
di competenza, gli obiettivi dell’Unione e delle Amministrazioni comunali che la compongono e
di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità.
1.3 Il Corpo opera al servizio dei cittadini per garantire l’equilibrio tra gli interessi pubblici,
generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo alle persone singole. I rapporti con i
cittadini sono improntati al rispetto reciproco della dignità ed alle esigenze di tutela dei
medesimi.
1.4 Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia locale secondo i principi della
Costituzione e ai sensi della Legge 7 marzo 1986 n. 65, del T.U. 267/2000, del D. Lgs.
165/2001, nonché della Legge della Regione Veneto 9 agosto 1988, n. 40.
Art, 2 – Principi Organizzativi
2.1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali, il Corpo di Polizia locale dell’Unione è
organizzato secondo criteri di funzionalità e di economicità in rapporto ai servizi richiesti dai
singoli Comuni e di rispetto in rapporto alle norme che regolano il servizio e i compiti della
Polizia locale.
2.2. Il Presidente dell’Unione o il Vice Presidente, da lui delegato o in sua vece, sovrintende al
Servizio di Polizia locale, impartendo le direttive, vigilando sulla funzionalità del servizio,
adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti o comunque
svolgendo i compiti istituzionali di indirizzo, coordinamento e controllo.
2.3. Il Corpo di Polizia locale è diretto e coordinato dal Comandante, che è responsabile verso
il Presidente, in piena autonomia, dell’addestramento, della disciplina e della gestione del
servizio. Al Comandante è trasmessa, pertanto, ogni documentazione, istanza, segnalazione e
richiesta di intervento.
2.4. All’interno del Corpo di Polizia locale è assicurata e promossa la parità di genere.
2.5. Il Corpo di Polizia locale esercita le sue funzioni avvalendosi della propria struttura
organizzativa.
2.6. I singoli operatori di Polizia non possono corrispondere direttamente alle richieste di
intervento, salvo nei casi di assoluta e comprovata urgenza o per obblighi di legge; in tale
caso, dovranno darne notizia senza ritardo al Comandante o a chi legittimamente lo
sostituisce.
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2.7. Al fine di garantire un’opportuna omogeneità dei servizi istituzionali su tutto il territorio
dell’Unione il Comando potrà disporre una programmata rotazione del personale nelle diverse
funzioni in coerenza alla normativa prevista dai C.C.N.L. vigenti.
Art. 3 – Compiti del Corpo
3.1. L'ambito territoriale ordinario dell'attività operativa del Corpo di Polizia locale corrisponde
ai territori dei Comuni membri dell’Unione.
3.2. Il Corpo di Polizia locale dell’Unione svolge le funzioni ed i compiti di Polizia municipale
attribuiti ai Comuni dalle legislazioni statale e regionale, dallo Statuto dell’Unione e dagli
Statuti dei Comuni membri e dai Regolamenti; dà inoltre esecuzione alle disposizioni
amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.
3.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito
delle direttive impartite dall’Amministrazione dell’Unione, provvedono in particolare a:
3.3.1. vigilare sull’osservanza delle leggi, dei re golamenti e delle altre disposizioni emanate
dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni membri e dall’Unione, con particolare
riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l’edilizia,
l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l’igiene e
la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie;
3.3.2. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati
infortuni;
3.3.3. collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge ai
Comuni;
3.3.4. prestare servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività
istituzionali dell’Unione e dei Comuni membri;
3.3.5. assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R.
24.7.1977 n. 616;
3.3.6. svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato,
dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
3.3.7. accertare e perseguire gli illeciti amministrativi, curandone le procedure fino alla
completa definizione o secondo le disposizioni interne;
3.3.8. eseguire la notificazione degli atti limitatamente ai casi previsti dall’art. 14 della legge
24 novembre 1981, n. 689;
3.3.9. assumere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di
rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
3.3.10. segnalare le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di
pericolo per 1’incolumità pubblica.
3.3.11. svolgere funzioni specifiche di prevenzione e di informazione, anche attraverso un
costante e qualificato rapporto con la popolazione.
3.4. Gli appartenenti alla Polizia locale, per la particolare natura dei servizi svolti e per la
possibilità che hanno di venire a conoscenza di notizie utili per l’espletamento dei compiti
istituzionali e per il miglioramento dei servizi comunali, devono riferire o segnalare
tempestivamente ogni notizia a tale scopo rilevante al servizio pubblico competente ed al
Comandante.
Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale
4.1. Nell’ambito territoriale dell’Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, il personale che
svolge servizio di Polizia locale esercita ex lege anche le seguenti funzioni:
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4.1.1. Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria, riferita
agli Agenti, e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita agli addetti al coordinamento e al
controllo, così come stabilito all’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65e dall’articolo 57 del
Codice di procedura penale. Il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità
Giudiziaria;
4.1.2. Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente di pubblica sicurezza
ausiliario riferita ai componenti il Corpo, ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato
il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa
comunicazione al Presidente dell’Unione, conferisce apposita qualifica;
4.1.3. Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a
tutti i componenti il Corpo con obbligo dell’espletamento dei servizi di cui all’art. 11 del codice
della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell’iter procedurale delle attività
svolte dagli ausiliari del traffico di cui all’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
4.2. Il servizio di Polizia stradale comprende:
a) la prevenzione e l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di
circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
4.3. L’Agente di Polizia stradale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso e di ausilio degli
utenti in genere. Collabora, se necessario, all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
Art. 5 – Collaborazione con le altre forze di Polizia
5.1. Nell’ambito del territorio dell’Unione il personale della Polizia locale, collabora, secondo le
proprie competenze, con le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul
territorio.
5.2. Nell’esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra le
dette Autorità ed il Presidente dell’Unione o i Sindaci dei Comuni membri e le conseguenti
direttive.
5.3. Nel caso di richiesta di intervento in operazioni al di fuori delle intese, la collaborazione
potrà essere prestata dopo l’autorizzazione del
Presidente dell’Unione. In situazioni di
emergenza, l’autorizzazione può essere data dal Comandante del Corpo, che ne informerà al
più presto il Presidente.
Art. 6 – Collaborazione con la Protezione civile
6.1. Il Corpo di Polizia locale, in quanto struttura permanente operante sul territorio
dell’Unione, collabora con i servizi di Protezione civile dei Comuni membri, assolvendo – per la
parte di competenza – ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti di istituto, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai Piani comunali di Protezione civile.
Art. 7 – Accesso a documenti ed informazioni della Polizia locale
7.1. Ai sensi della legge n. 241/1990, articoli 22 e seguenti, è escluso l’accesso ai documenti
sotto elencati:
a) ordini di servizio;
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b) relazioni di servizio e processi verbali;
c) atti di polizia giudiziaria;
d) atti concernenti il trattamento economico dei singoli dipendenti;
e) fascicoli personali dei dipendenti;
f) atti recanti dati personali e sensibili ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
concernenti i dipendenti.
7.2. L’accesso formale è consentito solo a coloro che dimostrino di avere interesse personale,
attuale e diretto per fini di tutela giurisdizionale.
7.3. All’interno del Corpo è istituita l’unità operativa denominata “Ufficio per l’accesso ai
documenti ed alle informazioni”. L’ufficio tratta le richieste di accesso ai documenti e la
pubblicità degli atti e delle attività della Polizia locale, secondo le norme vigenti in materia.
Art. 8 – Assistenza legale e copertura assicurativa
8.1. L'Amministrazione dell’Unione adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa
della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, ivi compreso il
patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme
contrattuali.
8.2. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione
è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.
CAPO
II
L’ORDINAMENTO
Art. 9 – Qualità rivestite dal personale del Corpo
9.1. Il personale del Corpo di Polizia locale, nell’ambito territoriale dell’Unione e nei limiti delle
proprie attribuzioni e della categoria d’appartenenza, riveste le qualità di:
a) Pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale;
b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, secondo comma, del Codice di Procedura
Penale;
c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 57, terzo comma, del Codice di Procedura
Penale, quanto al Comandante, Vice Comandante e Ispettori;
d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della legge 7.3.1986, n. 65.
Art. 10 – Struttura del Corpo
10.1. Il Corpo di Polizia locale dell’Unione del Medio Brenta è organizzato in forma unitaria e
potrà essere articolato su base territoriale secondo il principio del decentramento, con un
Comando del Corpo, Servizi e Unità Operative.
10.2. La struttura del Corpo si articola come segue:
a) il Comandante;
b) il Vice Comandante;
c) gli Ispettori;
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d) gli Istruttori e gli Agenti;
e) il Personale amministrativo.
10.2. Il numero degli Ufficiali, dei Sottufficiali, e degli Agenti e del personale amministrativo
dipende dalla dotazione organica.
Art. 11 – Denominazione e distintivo di grado
11.1. Il Corpo di Polizia locale si articola nelle qualifiche funzionali istituite e previste nella
dotazione organica approvata dalla Giunta dell’Unione.
11.2. L’Unione regolamenta, con delibera di Giunta proposta dal Comandante, l’attribuzione
dei diversi gradi al personale della Polizia locale nel rispetto di quanto stabilito dalla
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e sue successive
modifiche od integrazioni.
11.3. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale, in relazione alla
qualifica e funzioni conferite, sono indicati negli allegati alle Deliberazioni della Giunta regionale
del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e n. 1054 dell’11 aprile 2006 in attuazione dell’art. 17
della legge regionale 19.12.2003, n. 41 “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia locale” e successive
modificazioni ed integrazioni che vengono richiamati e recepiti integralmente dal presente
regolamento.
11.4. I distintivi di grado individuano l’appartenenza al grado medesimo e rappresentano il
rango gerarchico nella Polizia locale di chi li porta, ma non incidono direttamente sullo stato
giuridico ed economico del dipendente.
11.5. Per il solo personale di categoria “C” il grado viene determinato dall’anzianità nel profilo
di appartenenza. L’anzianità di servizio viene determinata con riferimento alla data di
assunzione in servizio, cumulando eventuali servizi di ruolo e non di ruolo prestati con analogo
profilo presso altri corpi o servizi di Polizia locale.
Art. 12 – Attribuzioni del Comandante
12.1. Il Comandante del Corpo di Polizia lLocale è responsabile verso il Presidente dell’Unione
o il Vice Presidente delegato, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnicooperativo degli appartenenti al Corpo e dell’utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell’art. 9
della legge 7.3.1986, n. 65.
12.2. In conformità agli obiettivi generali dell’Unione e delle Amministrazioni Comunali
associate, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:
a) cura l’osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali,
curando l’esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi, e provvedere alla verifica dei
risultati complessivi conseguenti all’attività del Corpo;
b) emana direttive e disposizioni e vigila sull’espletamento del servizio;
c) assicura il coordinamento tra i servizi ed è responsabile della conservazione e manutenzione
dei mezzi e materiali in dotazione al Corpo;
d) coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
e) cura la corretta procedura nella formazione degli atti di competenza del Corpo di Polizia
locale;
f) cura l’addestramento e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
g) dispone l’assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore
utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
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h) promuove iniziative atte a valorizzare l’operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al
conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi
d’informazione;
k) predispone le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Corpo di Polizia
locale, evidenziando le esigenze di organico ed attrezzature e dotazioni tecniche in funzione
degli obiettivi assegnati.
i) cura le relazioni con le altre strutture dell’Unione allo scopo di garantire reciproca
integrazione e complessiva coerenza operativa;
j) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione,
segnalando, non appena possibile, le iniziative adottate al Sindaco competente
territorialmente.
l) cura i rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
m) rappresenta il Corpo di Polizia locale dell’Unione nei rapporti interni ed esterni ed in
occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche;
n) promuove, di concerto con l’Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 65/86 e per le
finalità in essa sancite, relazioni con le altre forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori
rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità; lo
scopo primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine di un
servizio sempre più utile alla comunità.
12.3. Nell’espletamento delle proprie attribuzioni, il Comandante si avvale della collaborazione
del Vice Comandante e degli Ispettori di vigilanza. Questa attività di collaborazione dovrà
essere espletata nel rispetto delle disposizioni impartite e degli incarichi affidati, in conformità
delle attribuzioni, funzioni e responsabilità riportate per ciascuna qualifica e per i profili
professionali indicati nei contratti di lavoro.
Art. 13 – Attribuzioni del Vice Comandante
13.1. Il Vice Comandante cura l’organizzazione e la gestione dei Servizi secondo gli ordini e le
direttive del Comandante.
13.1. Cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari Servizi del Corpo.
13.3. Collabora direttame nte col Comandante alla programmazione e pianificazione generale
ed al controllo gestionale delle risorse e della attività del Corpo nel suo complesso; collabora
all’attività di studio e ricerca per l’individuazione della domanda di servizi.
13.4. In assenza del Comandante esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo.
13.5. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale del personale sott’ordinato.
13.6. Il Vice Comandante può essere responsabile di un Servizio; in questa veste svolge i
compiti attribuiti agli Ispettori di vigilanza.
Art. 14 – Compiti degli Ispettori
14.1. Gli ispettori coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura alla quale sono
assegnati nonché della disciplina e dell’impegno tecnico operativo del personale dipendente.
14.2. Sulla base delle indicazioni e delle direttive del Comandante, nell’ambito della struttura
operativa cui sono assegnati, gli Ispettori provvedono principalmente a:
a) coordinare le Unità Operative del Servizio anche emanando disposizioni di servizio e
stabilendo modalità di esecuzione;
b) fornire istruzioni operative e chiarimenti normativi al personale subordinato;
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curare la disciplina del personale adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati
richiesti;
c) assicurare, nell’ambito del Servizio da loro coordinato, i rapporti con gli Organi Istituzionali
ed Enti amministrativi;
d) svolgere altri compiti loro attribuiti dal Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi.
Art. 15 - Compiti degli Istruttori.
15.1. Agli istruttori spettano i seguenti compiti di coordinamento e di relazione:
a) coordinare gli operatori;
b) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
c) assegnare al personale subordinato i servizi secondo le necessità ed in ottemperanza alle
direttive impartite dal Comandante;
d) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza
territoriale (altre forze di Polizia, uffici comunali, servizi sanitari, ecc.) secondo le indicazioni
del Comandante.
15.2. Gli istruttori inoltre:
a) sono responsabili dell'andamento del servizio nei nuclei operativi o pattuglia di loro
competenza, nonché del comportamento degli operatori sottoposti;
b) accertano la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l'attività svolta
corrisponda alle direttive impartite;
c) verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l’uniforme sia indossata
correttamente;
d) controllano la buona conservazione delle dotazioni;
e) riferiscono giornalmente al Comandante o in sua assenza al Vice Comandante ed in assenza
di questo all’ispettore più anziano in servizio le novità riscontrate nel corso dell’espletamento
del servizio; nei casi più rilevanti dovrà essere redatto rapporto scritto;
f) espletano ogni altro incarico loro affidato, nell’ambito dei compiti istituzionali, dai superiori
cui rispondono direttamente.
Art. 16 – Compiti degli Agenti
16.1. Gli Agenti espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, eseguono gli ordini e
le direttive dei superiori gerarchici, applicano le leggi e i regolamenti, elevano i relativi
processi verbali di accertamento e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie.
16.2. Gli agenti in particolare:
a) collaborano all’istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia
amministrativa e giudiziaria;
b) sono responsabili dell’adempimento di disposizioni ricevute e dell’istruzione di pratiche
connesse all’attività di Polizia locale con applicazione di leggi e regolamenti;
c) predispongono atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale;
d) redigono relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi sulle attività espletate;
e) controllano l’uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di
servizio.
16.3. Gli agenti offrono ai loro superiori gerarchici ogni utile contributo per il miglioramento
dei Servizi.
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Art. 17 – Rapporto gerarchico
17.1. La gerarchia tra gli operatori di Polizia locale è determinata dalla qualifica e per
medesime qualifiche dall'anzianità di servizio nella qualifica; nel caso di contemporanea
assunzione, vale la precedenza nella graduatoria di merito del concorso; in caso di parità dei
criteri precedenti, si farà riferimento alla maggiore età anagrafica.
17.2. Allorché due o più operatori di Polizia locale sono insieme in servizio, il comando e la
responsabilità sono determinati, salvo diverse disposizioni del Comando, in base alla norma del
comma precedente.
17.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e gli ordini
impartiti dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
17.4. Il superiore gerarchico ha l’obbligo di dirigere l’operato del personale dipendente e di
assicurare con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
17.4.1. Spetta ad ogni superiore gerarchico l’obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di
servizio e di comportamento di tutto il personale: nell’ambito delle proprie attribuzioni, tutela
la dignità dei subordinati in termini di pari opportunità, nell’ambito del servizio e della
qualificazione professionale.
17.4.2. Nell’ambito dei rapporti con i cittadini, qualora si rendesse necessario il suo intervento,
il superiore gerarchico, nel pieno rispetto delle leggi, è tenuto a salvaguardare la dignità e la
professionalità del subordinato.
17.4.3. Ogni superiore gerarchico predispone gli ordini di servizio per iscritto, le rimanenti
disposizioni vanno di norma impartite verbalmente solo in caso di controversia, le stesse
verranno reiterate per iscritto.
17.5. L’ordine impartito da un superiore va sempre eseguito, purché lo stesso non sia lesivo
della dignità personale e professionale del subordinato o, comunque, non sia manifestatamene
illegittimo.
Qualora si rendesse necessario, per motivi particolari e contingenti legati al servizio, le
direttive tra personale di pari grado, saranno date da colui che ha maggiore anzianità.
Art. 18 - Istanze e reclami
18.1. Le istanze ed i reclami possono essere presentati per iscritto al Comandante del Corpo,
che non può ricusare di riceverli.
18.2. Le risposte ai reclami e alle istanze presentate per iscritto sono comunicate
all'interessato dal Comandante nella medesima forma e dallo stesso trasmesse per conoscenza
al Presidente dell’Unione.
Art. 19 – Encomi ed elogi
19.1. Gli appartenenti il Corpo che si siano distinti per straordinari atti di merito, di
abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all’importanza dell’attività
svolta e degli atti compiuti, come segue:
a) elogio scritto del Comandante;
b) encomio del Presidente dell’Unione o di uno dei Sindaci dei Comuni membri;
c) encomio solenne del Consiglio dell’Unione, su proposta del Presidente;
d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell’Interno per
atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
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19.2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione
all’ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell’interessato.
Art. 20 – Sanzioni disciplinari
20.1. Il personale che, con azioni od omissioni, viola doveri specifici o generici di servizio o
tiene comunque un comportamento non conforme alla qualifica rivestita, incorre, fatte salve le
eventuali sanzioni penali, nelle sanzioni disciplinari previste nelle norme contrattuali.
20.2. Le sanzioni disciplinari sono applicabili nei modi e nei termini indicati nelle norme
legislative e contrattuali che regolano la specifica materia.
20.3. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del
rimprovero verbale e della censura. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il
Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione dell’Unione
appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
20.4. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in
relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia locale.
ART. 21 – Incompatibilità
21.1. L’operatore di Polizia locale non può svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di
collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato od autonomo o di
impresa privata, qualora esse siano in conflitto con gli interessi dell’Amministrazione
dell’Unione o con le Amministrazioni dei Comuni membri, in relazione alle funzioni svolte
dall’operatore stesso.
21.2. Le predette attività, nonché ogni altra che il Comandante della Polizia locale accerti
essere in conflitto di interessi, sono dichiarate incompatibili con le funzioni d’istituto e non
possono essere autorizzate dall’Amministrazione dell’Unione.
21.3 E’ consentita la partecipazione ad attività di volontariato ed ad organizzazioni non
lucrative di utilità sociale nel rispetto delle norme vigenti.
CAPO
III
L’ORGANIZZAZIONE
Art. 22 – Modello relazionale
22.1. L’organizzazione del Corpo di Polizia locale e l’espletamento dei servizi di istituto sono
improntati ai modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un
corretto sistema di relazioni sindacali che garantisca sia lo sviluppo della qualità e quantità dei
servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro
degli appartenenti al Corpo.
Art. 23 – Stato giuridico
23.1. Lo stato giuridico ed economico del personale di vigilanza ed amministrativo alle
dipendenze dell’Unione è regolato dagli accordi di comparto e nel rispetto delle leggi vigenti.
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Art. 24 – Organico del corpo
24.1. La dotazione organica del Corpo è determinata dall’Unione dei Comuni in relazione agli
obbiettivi ed alle esigenze di servizio.
24.2. La dotazione organica è soggetta a revisione ciclica in conformità ai limiti ed ai criteri
indicati dalla normativa vigente ed agli obiettivi ed esigenze dell’Unione.
24.3. Al Corpo di Polizia locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace assolvimento
delle attività di istituto, dipendenti delle Amministrazioni dell’Unione e dei Comuni membri
appartenenti ad altre aree o profili professionali. In tal caso essi non svolgono funzioni di
Polizia e non rivestono le qualità giuridiche indicate all’articolo 9.
24.4. Per le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione
e di sosta di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della Legge 15 maggio1997, n. 127, il Corpo
gestisce la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio. A
tale proposito può avvalersi degli ausiliari del traffico e del personale a cui sono conferite le
specifiche funzioni.
Art. 25 – Norme speciali d’accesso al Corpo di Polizia locale
25.1. Per essere ammessi al concorso pubblico per l’accesso alle varie categorie della Polizia
locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli
interessati devono possedere i seguenti requisiti:
25.1.1. limiti di età:
- categoria “C”: età non superiore a 35 anni;
- categoria “D”: età non superiore a 40 anni;
25.1.2. seguenti requisiti fisici:
• sana e robusta costituzione fisica;
• altezza non inferiore ai cm. 165;
•
idoneità fisica incondizionata al servizio di Polizia locale e specificamente al servizio
operativo esterno articolato in turni giornalieri;
25.1.3. titolo di studio previsto per le singole categorie così come stabilito dalla normativa
vigente.
25.1.4. trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull’ordinamento della Polizia
Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive variazioni;
25.1.5. essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli.
25.2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono destituiti dai pubblici uffici o sono stati
espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, che hanno riportato condanne o
pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.
Art. 26 – Accertamento dei requisiti
26.1. L’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene
effettuato, sugli aspiranti che avranno superato le prove d’esame, dal medico competente ai
sensi di legge.
26.2. Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici, sia attitudinali comporta l’esclusione dal
concorso.
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Art. 27 – Formazione professionale iniziale
27.1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia locale sono tenuti a frequentare, nel
periodo di prova, uno specifico corso di formazione di base sia teorico sia pratico ai sensi della
vigente normativa regionale.
27.2. Durante la fase pratica sul territorio, il personale neo assunto è affiancato da Istruttori di
Vigilanza – Agenti individuati dal Comandante.
27.3. I vincitori del concorso per Funzionario, Istruttore Direttivo e Istruttore di Vigilanza sono
tenuti a frequentare specifici corsi di qualificazione professionale organizzati direttamente dal
Corpo o da Enti o Istituzioni ai sensi della vigente normativa regionale.
27.4. La valutazione negativa al termine del corso di formazione costituisce causa di recesso
dell’Ente dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.
27.5. Tutti gli allievi Agenti sono addestrati alle basilari tecniche di difesa personale, al primo
soccorso sul posto, all’uso dei mezzi di coazione fisica e dell’arma in dotazione.
27.6. L’Amministrazione dell’Unione può individuare altri corsi di formazione necessari alla
particolare funzione dell’Agente di Polizia locale in quanto suo primo interlocutore sul territorio
con cittadini italiani e stranieri.
Art. 28 – Formazione professionale continua
28.1. La formazione professionale continua rientra nell’attività ordinaria del Corpo di Polizia
locale, attraverso la formazione continua l’Unione intende:
a) consentire agli operatori di acquisire ed aggiornare la specifica qualificazione professionale
finalizzata ad elevare qualità, efficacia ed efficienza del servizio;
b) facilitare l'aggiornamento istituzionale del Corpo e la realizzazione di una efficace struttura
organizzativa.
28.2. La frequenza alle attività di formazione continua è considerata a tutti gli effetti come
presenza in servizio attivo.
28.3. Il Comando favorisce la partecipazione periodica a rotazione degli operatori ai corsi
promossi per la formazione e l'aggiornamento. Tenendo conto delle esigenze del servizio,
propone altresì lo svolgimento di corsi monografici di aggiornamento culturale e professionale,
attinenti ai compiti di polizia locale.
28.4. La formazione degli addetti alla Polizia locale, comunque, viene effettuata in conformità
delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 7 marzo 1965, n. 86.
Art. 29 – Addestramento fisico
29.1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell’attività sportiva da parte del
personale del Corpo, allo scopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico
necessario per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento
professionale.
29.2. Il Comandante programma, organizza e propone all’Amministrazione periodici corsi di
addestramento fisico con particolare riguardo alla pratica della difesa personale.
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Art. 30 – Obbligatorietà della formazione
30.1. La partecipazione a tutti i corsi di formazione e di aggiornamento, culturali e
d’apprendimento delle tecniche operative di difesa personale e di tiro a segno sono obbligatori.
30.2. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti
che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno
richiesta.
Art. 31 – Mansioni
31.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale sono impiegati in mansioni proprie della
categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme
contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento
di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.
31.2. Gli appartenenti al Corpo hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevole supplenza
nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.
Art. 32 – Mobilità ed assegnazione
32.1. All’interno del Corpo vige il principio della piena mobilità, fatto salvo quanto stabilito dal
Contratto Nazionale di Lavoro e da accordi sindacali in materia di mobilità interna. Per la
mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.
32.2. L’assegnazione ai reparti, nuclei ed uffici avviene su designazione del Comandante.
Art. 33 – Cambiamento del profilo professionale
33.1. Per quanto riguarda possibili cambiamenti del profilo professionale dei componenti del
Corpo di Polizia locale si applicano le norme legislative e contrattuali vigenti e le disposizioni
previste dal Regolamento l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni.
Art. 34 – Temporanea inabilità fisica
34.1. Oltre a quanto previsto dall’art. 32, gli appartenenti al Corpo di Polizia locale possono
essere esclusi da determinati servizi, in caso di temporanea inabilità fisica per motivi di salute.
34.2. Dovrà comunque essere sempre prodotta idonea certificazione medica motivata,
rilasciata dal medico competente.
Art. 35 - Mutamento di mansioni
34.1. Il personale addetto alla Polizia locale riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia locale, non potrà essere
dispensato dal servizio prima che venga esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio
attivo, in mansioni diverse, possibilmente di profilo corrispondente alla medesima qualifica
funzionale.
34.2. Il mutamento di mansioni sarà regolato in conformità alle disposizioni dell'istituto in
questione, per cui, dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica
retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento in
godimento.
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34.3. L'accertamento dell'inidoneità psico - fisica viene richiesto dal Comandante alla
commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.
Art. 35 – Accertamenti medici in materia di sicurezza
35.1. Gli accertamenti da parte del medico competente, per stabilire le condizioni di salute
degli appartenenti al Corpo di Polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio e alla
comprovata eziologia delle malattie professionali, sono effettuati con scadenze predefinite in
applicazione delle norme contrattuali e di legge.
Art. 36 – Distacchi e comandi
36.1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 marzo 1986 n. 65 gli appartenenti al Corpo di Polizia
locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti pubblici. I distacchi ed i
comandi, previo parere favorevole del Comandante, sono deliberati dalla Giunta dell’Unione e
sono consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le
funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell’organizzazione di appartenenza.
36.2. L’Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico
spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute ed
i compensi dell’eventuale lavoro straordinario.
36.3. Il personale del Corpo di Polizia locale non può svolgere attività inerenti la professione
presso soggetti privati.
Art. 37 – Prestazioni speciali effettuate su richiesta di terzi
37.1. Il Corpo di Polizia locale è autorizzato ad effettuare prestazioni speciali per conto e su
richiesta di enti privati, associazioni e di terzi in genere, nei limiti seguenti. Le prestazioni
speciali su richiesta di terzi devono essere coerenti con le funzioni d’istituto del Corpo e sono
svolte su istanza motivata e documentata.
37.2. Sono prestazioni speciali i servizi di viabilità necessari per garantire l’esercizio della
iniziativa economica privata in condizioni di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, nonché
in modo ordinato e compatibile con la qualità della vita cittadina. Sono prestazioni speciali della
Polizia Locale tra l’altro:
a) i servizi di scorta a trasporti e mezzi eccezionali;
b) l’assistenza e la viabilità in occasione di riprese cine-televisive;
c) la limitazione temporanea della viabilità pedonale, stradale;
d) l’interdizione temporanea della circolazione in strade, piazze, passaggi;
e) ogni altra attività d’istituto richiesta da privati e collegata funzionalmente allo svolgimento di
attività produttive, culturali, ricreative, sportive o di comunicazione pubblica o privata.
37.3. Il Comando, compatibilmente con le primarie esigenze d’istituto, dispone in ordine ai
tempi e modi dell’effettuazione dei servizi richiesti. Per l’effettuazione di prestazioni della
Polizia locale che non trovano fondamento normativo cogente, il Comando effettua una
valutazione circa l’opportunità di far eseguire i servizi richiesti.
37.4. La Polizia locale può imporre al richiedente limiti e prescrizioni, tra cui anche l’impiego di
operatori ausiliari di viabilità, con spese a carico del richiedente stesso.
37.5. Le prestazioni speciali
amministrazioni richiedenti.
possono
essere
erogate
anche
a
favore
di
pubbliche
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CAPO
IV
IL SERVIZIO
Art. 38 – Programmazione
38.1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il
conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante
nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli
accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.
38.2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per
la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei
luoghi di lavoro.
I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che
versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie
pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.
Art. 39 – Organizzazione del Servizio
39.1. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi
d'istituto sono:
a) il foglio di servizio giornaliero;
b) l'ordine di servizio particolare;
c) l'istruzione generale o circolare.
39.2. Il foglio di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica
degli uffici e servizi nei quali si articola il Corpo di Polizia locale e dei quali programma
quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna
programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive
emanate dal Comandante.
39.2.1. Il foglio di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Comandante e viene
affisso in un locale accessibile a tutto il personale del Comando, almeno entro il primo cambio
turno del giorno precedente a quello in cui il servizio stesso deve essere svolto; diversamente,
sarà cura del Comando informare gli interessati.
39.2.2. Il foglio di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale,
tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed
equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere
generale.
39.2.3. Il foglio di servizio viene conservato nell'archivio dell’Unione per almeno cinque anni.
39.3. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un
particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere
emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti
interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.
39.4. L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei
servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è
portata a conoscenza, a seconda del contenuto, di tutto il personale interessato.
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Art. 40 – Elementi organizzativi del Servizio
40.1. Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di
controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore,
contestualmente alle attività di esecuzione oppure successivamente al rapporto.
40.2. Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per
iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le
istruzioni per l'espletamento del medesimo.
40.3. Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa
attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al
superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il
medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.
40.4. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato
gerarchicamente ne ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e
che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.
Art. 41 – Tipologia e modalità dei servizi
41.1. La Polizia locale svolge il servizio operativo esterno mediante pattuglie composte di
regola da n.2 operatori nel periodo diurno e 3 operatori nel periodo notturno.
41.2. I servizi appiedati o a bordo dei veicoli a motore concernono anche il controllo del
territorio, il pronto intervento, la regolazione della circolazione e del traffico, il soccorso
pubblico.
41.3.Tutti gli operatori in servizio esterno ad inizio servizio comunicano al Comando, qualora il
servizio non rientri nella programmazione, tipologia e località del servizio che si intraprende.
Durante il servizio comunicano al Comando spostamenti, eventuali rientri in sede, modifiche
sopravvenute nel servizio.
Art. 42 – Abbigliamento di servizio
42.1. Gli operatori di Polizia locale
tenuti ad indossare 1'uniforme.
nel corso dell'espletamento del servizio di istituto sono
42.2. Il Comandante ed il Vice Comandante possono vestire l’abito civile, tranne che in
cerimonie ed incontri ufficiali.
42.3. Gli operatori che siano comandati ad eseguire particolari servizi possono essere
autorizzati dal Comandante ad effettuarli in abito civile.
42.4. Il personale comandato a svolgere servizio in abito civile ha l'obbligo di rendere nota la
propria qualità esibendo la tessera di riconoscimento allorché debba intervenire per
l’espletamento dei propri compiti.
Art. 43 – Orario e turni di servizio
43.1. Per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale, l’orario normale di servizio è quello
settimanale o plurisettimanale previsto dalle norme contrattuali, da svolgersi in turni.
43.2. Di norma il turno di riposo settimanale coincide con la domenica.
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43.3. Il Comandante, ed in sua assenza chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte,
non osserva un orario prefissato.
43.4. Per “ore di servizio” si intendono quelle impiegate in servizio d'istituto, nel disbrigo delle
pratiche d'ufficio o quelle finalizzate all'addestramento, al perfezionamento e alla formazione,
che, se effettuate fuori del normale turno di servizio, devono essere considerate come
prestazioni di lavoro straordinario e preventivamente autorizzate dal Comandante.
43.5. Per ordini legittimamente dati da Autorità ovvero nei casi dovuti a calamità ed eventi
eccezionali interessanti la collettività cittadina quali: frane, incendi, terremoti, alluvioni,
precipitazioni nevose d’entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica
ed altri eccezionali fenomeni o manifestazioni imprevedibili, il Comandante può ordinare al
personale di prestare la sua opera con articolazioni orarie diverse da quelle normalmente
svolte o con turni di servizio diversi da quelli prestabiliti.
43.6. Le ore di servizio prestate in eccedenza per particolari esigenze di servizio, anche se
non preventivamente autorizzate, sono riconosciute come lavoro straordinario dando diritto,
a domanda dell’interessato, al pagamento o al riposo compensativo da usufruire secondo le
modalità stabilite dal contratto di lavoro. Dovrà comunque essere data tempestiva
comunicazione al Comando, specificando la causa.
43.7. La previsione di prestazioni oltre il normale orario di servizio previste nel foglio di
servizio equivale ad autorizzazione alla effettuazione dello straordinario.
43.8. La prestazione individuale di lavoro,anche se organizzata in turni di servizio, deve essere
distribuita, di norma, in un periodo massimo giornaliero stabilito dal CCNL vigente.
Art. 44 – Ferie
44.1. Le ferie sono concesse dal Comandante su richiesta del dipendente. Il Comandante,
tenuto conto delle prevedibili esigenze di servizio e delle singole preventive programmazioni
effettuate da tutto il personale, determina annualmente i turni di ferie, nel rispetto delle norme
di legge e contrattuali applicabili in materia.
44.2. Il periodo di ferie non usufruito durante l’anno può essere procrastinato secondo la
normativa vigente. Per particolari casi il Comandante, in base a richiesta scritta, deciderà di
volta in volta.
44.3. Di norma il numero del personale assente non deve superare la metà della forza
effettiva.
44.4. Al Comandante le ferie sono concesse dal Presidente dell’Unione.
44.5. Per particolari e comprovate esigenze di servizio, il Comandante può disporre la
sospensione del congedo.
44.6. In caso di eccezionali necessità, il Presidente dell’Unione, su richiesta del Comandante,
può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di
poter disporre dell’intera forza.
Art. 45 – Missioni esterne
45.1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio dell’Unione sono autorizzate dal
Presidente per soccorso in casi di pubbliche calamità o disastri, in rinforzo ad altri Corpi o
servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali; di ciò va data preventiva comunicazione
al Prefetto;
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45.2. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio dell’Unione sono autorizzate dal
Comandante:
a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano
appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate; di ciò va data preventiva
comunicazione al Prefetto e tempestiva informazione al Presidente;
c) in situazioni contingenti ed urgenti, per rinforzare corpi o servizi in occasioni di eventi
calamitosi o d’infortuni pubblici o privati fermo restando l’obbligo di darne tempestiva
comunicazione al Presidente dell’Unione ed al Prefetto.
45.3. Le operazioni esterne di Polizia, d’iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse
esclusivamente in caso di flagranza dell’illecito commesso nel territorio d’appartenenza.
45.4. Il trattamento economico del personale incaricato di comp iere missioni esterne per
studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall’Unione.
45.5. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all’uopo autorizzato
dall’Amministrazione dell’Unione saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della
normativa in vigore.
Art. 46 – Scorta d'Onore
46.1. Le scorte d'onore, a richiesta dei Comuni dell’Unione, sono disposte di volta in volta, dal
Comandante. Tali scorte, composte normalmente da due operatori di Polizia Locale in uniforme
di rappresentanza, rendono gli onori ai simboli e alle persone per i quali è stato comandato il
servizio.
Art. 47 – Norme generali di condotta
47.1. Il comportamento in servizio del personale deve essere corretto, cortese, equanime,
irreprensibile.
47.2. La collaborazione, il rispetto e la stima della collettività, fondamentale per una sempre
migliore attuazione dei compiti istituzionali della Polizia Locale, devono essere obiettivi sempre
presenti.
47.3. Cessato il servizio, il personale deve mantenere un comportamento coerente con la
dignità delle proprie funzioni.
Art. 48 – Disciplina in servizio
48.1. La buona organizzazione e l’efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina la
quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie
mansioni, attribuzioni e grado rivestito. Ne consegue la stretta osservanza delle leggi, dei
regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la
scrupolosa ottemperanza dei doveri d’ufficio.
48.2. Nell’amministrare la disciplina, il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo,
debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del
dovere, della responsabilità nonché dell’immagine del Corpo nei confronti della collettività
cittadina.
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Art. 49 – Rapporti esterni
49.1. Nei rapporti con il cittadino, ogni componente il Corpo deve fornire tutte le informazioni
cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività
amministrativa e dai relativi regolamenti attuativi.
49.2. Il personale dovrà astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell’immagine dell’Amministrazione e del Corpo d’appartenenza. In particolare deve sempre
informare i superiori dei propri rapporti con gli organi di stampa.
49.3. I contatti con i mezzi d’informazione devono essere curati esclusivamente dal
Comandante o da un suo delegato.
Art. 50 – Segreto d’ufficio e riservatezza
50.1. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto,
anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche o
provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
50.2. In conformità a quanto disposto dal Regolamento sui diritti di partecipazione
d’informazione dei Cittadini e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Unione
tutte le notizie inerenti l’attività di Polizia locale dovranno essere fornite dal Comandante o da
chi lo sostituisce nell’ambito delle varie responsabilità organizzative. In quest’ultimo caso il
Responsabile dovrà darne comunicazione, appena possibile allo stesso Comandante.
Art. 51 – Cura della persona e dell’uniforme
51.1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore
compatibili con il decoro dell’uniforme al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e
sul decoro dell’Amministrazione che rappresenta.
51.2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme tranne in alcuni casi, di volta in
volta preventivamente autorizzati dal Comandante; i vari indumenti debbono essere indossati
nei tempi e modi prestabiliti, curando 1'uniformità della divisa tra operatori che svolgono il
servizio unitamente o nello stesso luogo.
51.3. E’ sempre obbligatorio portare il cappello, esclusi i momenti in cui si è a bordo di un
veicolo o all’interno dei locali, quando non richiesto da particolari esigenze di servizio.
51.4. E’ vietato variare la foggia dell’uniforme regionale ed usare fregi e distintivi non previsti
dalla legge regionale e dai regolamenti.
51.5. E' vietato tutto ciò che può incidere negativamente sull’immagine formale dell'uniforme
assegnata o sia improprio nell’ambito della difesa personale. A titolo esemplificativo, si citano
tatuaggi e pearcing qualora visibili e vistosi, monili appariscenti, nonché per in particolare per
gli uomini orecchino e\o codino.
Art. 52 – Saluto
52.1. Il saluto è un atto di cortesia, una manifestazione di stima e rispetto. Il saluto verso le
persone, che a lui si rivolgono o alle quali egli rivolga la parola, le istituzione e le autorità che
le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
52.2. Il personale isolato ha l’obbligo di salutare la bandiera nazionale, le bandiere delle
Istituzioni della Repubblica e quelle delle organizzazioni civili e militari dello Stato, il gonfalone
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dei Comuni dell’Unione, i gonfaloni dei Comuni decorati di medaglia al valore militare e civile, i
segni religiosi e di pietà della comunità nazionale, come il Santissimo Sacramento o il feretro al
passaggio del corteo funebre.
52.3. Il personale è altresì tenuto a salutare i superiori gerarchici e questi a rispondere. Fra
parigrado il saluto reciproco è dovere di cortesia.
52.4. Il saluto viene reso secondo le modalità previste per le forze armate ed eseguito con
stile rigido ed austero nei servizi d’onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre
occasioni, specie nei contatti con il pubblico.
52.5. Il personale che opera a bordo di veicoli, quello in servizio di scorta, ovvero quello
impegnato nella regolazione del traffico, è dispensato dall’obbligo del saluto.
52.6. Il reparto inquadrato deve il saluto alle persone e ai simboli sopra citati; gli onori del
reparto inquadrato sono resi dal Responsabile del reparto stesso.
Art. 53 – Comportamento in servizio
53.1. Durante i servizi il personale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle
mansioni che gli sono affidate curando, in conformità alle norme vigenti e delle disposizioni e
direttive impartite nell’interesse dell’Amministrazione
53.2. Ogni appartenente al Corpo deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo
od indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che
lo interpella o a cui si rivolge.
53.3. L’appartenente al Corpo quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi ed esibire la
tessera.
53.4. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al
principio di un’assidua e solerte collaborazione in modo di assicurare il più efficiente
rendimento in servizio.
53.5. Non è consentito l’assembramento di più pattuglie se non per servizi e compiti
particolari.
53.6. Il servizio può essere abbandonato solo previa autorizzazione dell’ufficiale responsabile.
53.7. Il personale ha il dovere professionale di tenersi aggiornato su tutti gli aspetti od eventi
più significativi dell’Unione e dei Comuni che la compongono, nonché sulla dislocazione di uffici
e servizi e sulla localizzazione di opere d’arte.
Art. 54 – Presentazione in servizio
54.1. Il foglio di servizio è di norma affisso entro le ore 13.30 del giorno precedente e
comunque non oltre le 18.
54.2. Il personale ha l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, presso l’unità a cui è
assegnato o sul posto fissato dalle disposizioni di servizio in perfetto ordine nella persona, nel
vestiario e nell’equipaggiamento ed armamento prescritti. È suo dovere informarsi e controlla re
preventivamente l’orario, il servizio e le relative modalità.
Art. 55 - Obblighi al termine del servizio
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55.1. Al termine del servizio gli operatori devono presentarsi al diretto superiore se presente o
a quello di turno in sua assenza, comunicando verbalmente la mancanza di novità ovvero gli
eventuali episodi di rilevante importanza verificatisi nel corso dell'attività; in quest’ultimo caso,
il dipendente compilerà gli atti previsti dalla normativa vigente o dalle disposizioni interne. Tali
incombenze sono poste a carico dell’operatore di qualifica maggiore o più anziano di servizio
qualora il servizio sia stato svolto in pattuglia.
55.2. Avvenimenti o fatti di particolare importanza o gravità, o che rivestono carattere di
urgenza, devono essere immediatamente segnalati al Comando. Il Comandante, ove lo ritenga
necessario, darà notizia sulle predette segnalazioni al Presidente, ovvero alle altre Autorità
interessate, per i provvedimenti di competenza.
55.3. I servizi continuativi, che richiedono il cambio sul posto, impongono all'operatore di
Polizia locale che abbia terminato il proprio turno di non lasciare il posto di servizio fino a
quando non sia garantita la continuità del servizio stesso con la presenza del personale del
turno successivo, o comunque, con altro sostitutivo.
Art. 56 – Obbligo dell’avviso in caso di assenza
56.1. Il personale che, per qualsiasi motivo, non può presentarsi in servizio, deve darne
tempestiva comunicazione, anche telefonica o telematica, al Comando, per i conseguenti
adempimenti nei tempi stabiliti con appositi ordini di servizio.
Art. 57 – Recapito
57.1. Gli operatori di Polizia Locale hanno l'obbligo di comunicare al Comando la loro
residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo
cambiamento di abitazione.
57.2. Presso il Comando dovrà essere tenuta apposita scheda con il preciso recapito di tutti gli
appartenenti al Corpo.
CAPO
V
LE DOTAZIONI
Art. 58 – Uniforme di servizio
58.1. L’Amministrazione dell’Unione fornisce l’uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e
quanto altro necessita agli appartenenti il Corpo di Polizia locale. Della consegna dei capi di
vestiario dell'uniforme e degli accessori dovrà farsi registrazione su apposita scheda dalla quale
dovrà risultare: tipo di capi di vestiario, quantità di capi dello stesso tipo, data di consegna.
58.2. Le caratteristiche dell’uniforme, dei simboli e dei distintivi di grado sono quelle
determinate dalle leggi e dalle norme della Regione Veneto.
58.3. Secondo quanto stabilito dall’art. 51, l’uniforme deve essere sempre indossata in
maniera completa durante i servizi sul territorio e per i soli servizi interni, il personale non
porta il copricapo.
58.4. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, soprattutto in
relazione alle segnalazioni manuali è sempre fatto obbligo di indossare i previsti capi
d’abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa
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visibilità il personale deve indossare almeno il copricapo o casco e manicotti sugli avambracci
di tessuto rifrangente di colore bianco, grigio argento a luce riflessa bianca o giallo.
58.5. Gli indumenti speciali che compongono la divisa dell’Agente motociclista, saranno forniti
dall’Amministrazione dell’Unione solo ed esclusivamente al personale che svolge servizio
motociclistico.
58.6. L’uso dell’uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di
vestiario, è tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo
necessario per gli spostamenti dall’abitazione al posto di lavoro.
58.7. L’alta uniforme, qualora distribuita, potrà essere indossata per particolari servizi di
rappresentanza e scorta a gonfaloni, di volta in volta autorizzati dal Presidente dell’Unione o
dal Comandante.
58.9. I capi di vestiario e materiali in dotazione dovranno essere tenuti con la massima cura;
eventuali deterioramenti ascrivibili a negligenza da parte dell'operatore daranno luogo ai
procedimenti disciplinari previsti nei casi di negligenza e incuria, con addebito del costo del
capo stesso che dovrà esser e sostituito o riparato.
58.10. I periodi di fornitura, la quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare,
nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti dall’apposito Regolamento per
la fornitura del vestiario di servizio. Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi
precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al
servizio.
Art. 59 – Gradi e distintivi
59.1. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti
dalla Legge Regionale Veneta.
59.2. Il Comandante, previa esibizione del titolo
da parte dei singoli interessati, può
autorizzare gli stessi a portare sull’uniforme, secondo le consuete modalità d’uso, decorazioni
al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dalla Repubblica Italiana.
59.3. Con apposito provvedimento amministrativo il Presidente dell’Unione può istituire, in
analogia a quanto in uso presso le forze di polizia, distintivi d’anzianità in servizio da porre
sopra il taschino sinistro dell’uniforme.
Art. 60 – Tessera e placca di riconoscimento
60.1. Al personale del Corpo sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i
modelli stabiliti dalla normativa della Regione Veneto. La placca deve essere applicata al petto
all'altezza del taschino sinistro dell'uniforme; durante il servizio, il tesserino di riconoscimento
deve essere sempre portato con se ed esibito all’occorrenza.
60.2 Il personale ha l’obbligo di conservare con cura sia la tessera che la placca di
riconoscimento L'eventuale smarrimento o distruzione del tesserino di riconoscimento o della
placca di servizio deve essere comunicato senza ritardo al Comandante. Lo smarrimento o
furto del tesserino di riconoscimento va denunciato alla Questura od ai Carabinieri e copia della
denuncia trasmessa al Comandante
60.3. Il personale del Corpo, anche se veste l’uniforme, è sempre tenuto a manifestare la
propria qualità nei confronti di coloro verso i quali direttamente agisce.
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60.4. Il personale autorizzato a svolgere servizio d’istituto in abito civile, nel momento in cui
debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l’intervento assuma rilevanza esterna, ha
l’obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.
Art. 61 – Strumenti operativi e veicoli
61.1. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in
dotazione ai Reparti e ai singoli operatori.
61.2. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente
ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
61.3. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o
quando ne sia giustificato l’impiego.
61.4. Alla guida dei veicoli è adibito il personale in possesso della patente di guida richiesta. È
competenza del personale assegnatario curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei
mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro. Ogni guasto individuato o
manchevolezza riscontrata deve essere comunicato prontamente al Comando.
61.5. Il Comandante dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli, in aggiunta a quelli
costanti esercitati dal diretto responsabile a cui il mezzo è assegnato.
61.6. I mezzi che per ragioni di servizio debbono essere lasciati incustoditi debbono essere
accuratamente chiusi.
61.7. Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne che in situazioni d’emergenza, si
dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della Strada, anche per
dare un messaggio educativo ed emulativo nonché per alimentare nei cittadini il convincimento
che le regole di condotta del diritto sono poste nell’interesse di tutti.
Art.62 – Armamento
62.1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, a termini del Regolamento del Ministro degli
Interni concernente l’armamento degli appartenenti il Corpo di Polizia locale del 4 marzo 1987,
n. 145, sono dotati e portano senza licenza l’arma di dotazione per esigenze di difesa
personale.
62.2. Le modalità relative all’assegnazione, alla tenuta ed all’uso dell’arma sono stabilite con l’
apposito regolamento di cui all’allegato C.
Art. 63 – Uso, custodia e conservazione di attrezzature, documenti e armi
63.1. Gli operatori di Polizia Locale sono responsabili della custodia e conservazione delle
armi, munizioni, attrezzature, materiali e documenti loro affidati per motivi di servizio o dei
quali vengano in possesso.
63.2. Eventuali danneggiamenti, deterioramento, sottrazione o smarrimenti devono essere
segnalati tempestivamente per iscritto al Comando, salvo casi di forza maggiore.
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Art. 64 - Bandiera del Corpo
64.1. Il Corpo della Polizia locale ha una propria bandiera. Quando partecipa a cerimonie,
parate o altre manifestazioni la bandiera è scortata di norma da due agenti, i quali seguono
l'alfiere.
CAPO
VI
NORME TRANSITORIE
Art. 65 – Costituzione iniz iale del Corpo di Polizia locale
65.1. Il Corpo di polizia locale dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta è inizialmente
costituito dal personale delle Polizie municipali di Cadoneghe e Vigodarzere.
65.2. Il Comandante cura l’integrazione dei Servizi, valorizzando le specifiche esperienze.
65.3. L’Unione regolamenta in prima applicazione, con delibera di Giunta, su proposta del
Comandante, l’attribuzione dei diversi gradi ed eventuali specialità al personale della Polizia
Locale già in servizio presso i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, nel rispetto di quanto
stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2689 del 6 agosto 2004 e sue
successive modifiche o integrazioni.
Art. 66 – Formazione professionale all’autodifesa
66.1. Il personale già in servizio nel Comune di Cadoneghe che non ritenga di disporre
dell’armamento di autodifesa è autorizzato a non avere in dotazione l’arma.
66.2. Il personale già in servizio nel Comune di Cadoneghe che scelga la dotazione
dell’armamento di autodifesa è preventivamente indirizzato ai corsi di formazione professionale
per l’addestramento all’uso dell’arma.
66.3. Al fine di dare uniformità all’attività del Corpo di Polizia locale, tutto il personale
inizialmente in forza al Corpo è avviato nell’arco dei sei mesi dalla istituzione del Corpo ai corsi
di formazione e di qualificazione e istruzione professionale, secondo le norme contenute negli
articoli 27, 28, 29 e 30 del presente Regolamento.
CAPO
VII
NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 67 – Allegati al regolamento.
67.1. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
• Allegato “A” :Dotazione di vestiario al personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione;
• Allegato “B”:Uso dei veicoli motorizzati in dotazione al Corpo di Polizia Locale
dell’Unione;
• Allegato “C”:Regolamento sull’armamento per difesa personale del Corpo di Polizia
Locale dell’Unione;
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Art. 68– Rinvio alla normativa vigente e ai contratti collettivi di lavoro.
68.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa statale e
regionale vigente in materia, nonché al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi dell’Unione e a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
68.2. L’esercizio delle competenze attribuite agli organi dal presente regolamento è svolto nel
rispetto del sistema delle relazioni sindacali così come previsto dalle norme contrattuali.
Art. 69 – Entrata in vigore
69.1. Il presente regolamento dell’Unione diventa esecutivo il 10° giorno successivo alla
pubblicazione.
69.2. Copia del presente Regolamento viene inviata ai Comuni membri dell’Unione per le
conseguenti deliberazioni sui rispettivi Regolamenti di Polizia municipale.
69.3. Il testo del presente regolamento viene comunicato al Ministero per il tramite del
Prefetto di Padova.
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