Privacy e trasparenza
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Privacy e trasparenza
PROTEZIONE DEI DATI E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA Seminario di formazione Roma, 15 ottobre 2014 Dott.ssa MIRIAM VIGGIANO 1 PROBLEMI PRIVACY - «Dato personale» è qualunque informazione idonea a identificare, anche indirettamente, «PERSONE FISICHE» (Non sono «dati personali» i dati delle persone giuridiche, degli enti o delle associazioni) - Quali dati personali è possibile pubblicare/diffondere online e con quali limiti? 2 PROBLEMI PRIVACY Con l’approvazione del d. lgs. 33/2013 le PP.AA. possono pubblicare qualsivoglia dato e informazione personale per finalità di trasparenza? La risposta è chiaramente negativa 3 PROBLEMI PRIVACY - La REGOLA GENERALE è che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali (comuni, sensibili o giudiziari) solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o di regolamento (art. 19, co. 3, d. lgs. 196/2003 - Codice privacy) Conseguenza: in assenza di una disposizione di legge o di regolamento è illegittima la pubblicazione online anche solo del nome e cognome di una persona. 4 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLA P.A. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE DI DATI PER PUBBLICITÀ PER FINALITÀ DI «TRASPARENZA» ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. Linee Guida Garante Privacy PARTE PRIMA Linee Guida Garante Privacy PARTE SECONDA 5 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLA P.A. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE DI DATI PER FINALITÀ DI «TRASPARENZA» Linee Guida Garante Privacy PARTE PRIMA TUTTI GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONTENUTI NEL D. LGS. 33/2013 OPPURE IN ALTRA NORMATIVA VIGENTE concernenti le «informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pp.aa., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» 6 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER FINALITÀ DI TRASPARENZA? - Allegato al d. lgs. n. 33/2013 che individua la «struttura delle informazioni sui siti istituzionali» - Allegato n. 1 della delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 50/2013 recante «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016» 7 OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLA P.A. Altri obblighi di pubblicità online contenuti in specifiche disposizioni di settore ma NON riconducibili a finalità di trasparenza ESEMPI (SEGUE) PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. Linee Guida Garante Privacy PARTE SECONDA 8 Altri obblighi di pubblicità online contenuti in specifiche disposizioni di settore ma NON riconducibili a finalità di trasparenza ALCUNI ESEMPI 1. pubblicazioni ufficiali dello Stato; 2. pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull’albo pretorio online degli enti locali (art. 124, t.u. enti locali); 3. pubblicazioni matrimoniali; 4. pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; 5. pubblicazione della comunicazione di avviso deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; 6. pubblicazione dei ruoli annuali tributari dei consorzi di bonifica; 7. pubblicazione dell’elenco dei giudici popolari di corte d’assise. A tali obblighi si riferiscono le indicazioni contenute nella parte seconda delle Linee guida. 9 PUBBLICITÀ PER ALTRE FINALITÀ DELLA P.A. NON RICONDUCIBILI A FINALITÀ DI TRASPARENZA (ES. PUBBLICAZIONI MATRIMONIALI, ALBO PRETORIO ECC.) NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL D. LGS. 33/2013: - l’accesso civico (art. 5); - l’indicizzazione nei motori di ricerca (artt. 4 e 9); - il riutilizzo (art. 7); - la durata dell’obbligo di permanenza sul web di 5 anni (art. 8); - la trasposizione dei dati in archivio (art. 9). 10 LIMITI agli obblighi di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali 11 Art. 4, comma 4, d. lgs. n. 33/2013; art. 11, comma 1, lett. d, e art. 22, comma 5, Codice privacy -PRINCIPIO DI PERTINENZA ECCEDENZA (DATI COMUNI) E NON -PRINCIPIO DI INDISPENSABILITÀ (DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI) Occorre pertanto -selezionare i dati personali da inserire negli atti e documenti oggetto di pubblicazione; -verificare, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni; -sottrarre dall’indicizzazione i dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 33/2013) 12 DIVIETI DI PUBBLICAZIONE 13 È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare: lo «stato di salute» (art. 22, comma 8, del Codice). N.B. È sempre vietato diffondere informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici; «la vita sessuale» quando la pubblicazione è effettuata per finalità di trasparenza (art. 4, comma 6, d.lgs. n. 33/2013). 14 PUBBLICAZIONI ULTERIORI L’eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l’obbligo di pubblicare, è legittima solo «procedendo alla ANONIMIZZAZIONE dei dati personali eventualmente presenti» (art. 4, comma 3, del d. lgs. 33/2013). N. B. Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell’interessato 15 Dopo il D. Lgs. 33/2013 1) Beneficiari di aiuti economici 2) Albo pretorio online 16 Beneficiari di aiuti economici COSA È LEGITTIMO PUBBLICARE? 1.Solo informazioni riferite a persone fisiche beneficiarie di sussidi pario o superiori a 1000 euro nell’anno solare 2.Solo informazioni previste dalla legge: nome del soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma o titolo a base dell’attribuzione (no dati eccedenti e non pertinenti come codice fiscale, residenza, Iban, Isee, ecc. ) 3.No informazioni «relative allo stato di salute»/«idonee a rivelare lo stato di salute» 4.No informazioni relative a situazioni di disagio economico-sociale 17 Albo pretorio online degli enti locali (Par. 3.a. della Parte Seconda delle Linee guida) SEGUE LO STATUTO DELLA DISCIPLINA DI SETTORE E NON LO STATUTO DELLA TRASPARENZA. 1.Normativa generale di riferimento: art. 124 del d. lgs. n. 267/2000 e art. 32 della l. n. 69/2009. 2.Lecita la diffusione di dati personali nell’albo pretorio online solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento 3. rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza e le cautele per i dati sensibili e giudiziari (no a pubblicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute) 4.Lecita la diffusione dei dati personali solo entro il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento (es. 15 giorni ex art. 124 d. lgs. n. 267/2000) 5.Archivi degli atti e della normativa degli enti locali (pubblicazione facoltativa: n.b. i documenti contenenti dati personali negli archivi accessibili online vanno anonimizzati) 6.Evitare l’indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell’albo pretorio online 18 FINE 19