Condizioni generali di assicurazione
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Condizioni generali di assicurazione
Condizioni generali di assicurazione Per l’assicurazione collettiva infortuni (Edizione 2013-2) Assicurazione complementare all’assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Indice Disposizioni generali 1. Persone assicurate 2. Variazioni dell'effettivo del personale 3. Sistema di assicurazione Estensione della copertura 4. Infortuni assicurati 5. Limitazione della copertura assicurativa 6. Ricadute e conseguenze tardive 7. Durata della validità dell'assicurazione per ogni assicurato 8. Congedo non retribuito Prestazioni assicurative 9. Decesso: prestazioni sotto forma di capitale 10. Decesso: prestazioni sotto forma di rendita 11. Invalidità: prestazioni sotto forma di capitale 12. Invalidità: prestazioni sotto forma di rendita 13. Durata delle rendite fino all'età AVS 14. Adattamento delle rendite all'aumento e riscatto delle rendite 15. Indennità giornaliera 16. Indennità giornaliera in caso di ospedalizzazione 17. Spese di guarigione e spese varie 18. Copertura della riduzione o del rifiuto delle prestazioni LAINF 19. Calcolo delle prestazioni assicurative secondo il sistema salariale Diritto alle prestazioni 20. Procedura per l'ottenimento delle prestazioni 21. Conseguenze in presenza di fattori estranei all'infortunio 22. Imputazione sulle pretese di responsabilità civile 23. Cessione dei diritti alle prestazioni Inizio, durata e fine dell'assicurazione 24. Inizio dell'assicurazione 25. Durata del contratto e possibilità di risoluzione 26. Disdetta per sinistro Premio 27. Base di calcolo del premio 28. Scadenza del premio, rimborso in caso di annullamento, mora 29. Conteggio del premio 30. Modifica tariffaria dei premi 31. Partecipazione alle quote dei premi in eccesso Disposizioni varie 32. Passaggio all'assicurazione individuale 33. Cambiamento d'impresa 34. Comunicazioni 35. Foro competente 36. Diritto applicabile Pagina 2 2 2 Pagina 2 2 2 3 3 Pagina 3 3 3 5 5 5 5 5 5 6 6 Pagina 7 7 7 7 Pagina 8 8 8 Pagina 8 8 8 8 8 Page 9 9 9 9 9 GENERALI Assicurazioni Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon 1 Tel. 058 471 01 01 Fax 058 471 01 02 E-Mail: [email protected] Internet: www.generali.ch Abbreviazioni: LAINF: Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni LAMal: Legge federale sull’assicurazione malattia LCA: Legge federale sul contratto di assicurazione LAI: Legge federale sull’assicurazione invalidità LAM: Legge federale sull’assicurazione militare AVS: Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti CGA: Condizioni generali di assicurazione Per maggior chiarezza, si utilizza sempre nelle CGA il genere maschile (per es. l’assicurato). Naturalmente, il genere femminile (per es. l’assicurata) è sempre sottinteso. Edizione 2013-2 1/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 Disposizioni generali chiaia ed i superstiti (AVS), in qualità di dipendente. 1. Persone assicurate 1.1. Sono assicurate le persone designate nella polizza e sottoposte d’obbligo all’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. La designazione può essere con o senza indicazione nominativa. 1.3. Presupposto per l’inclusione di queste persone nell’assicurazione è che esse abbiano aderito, a titolo facoltativo, all’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. 1.2. Sono assicurati, soltanto in base ad una convenzione particolare: 2. Variazioni dell’effettivo del personale a) il contraente; 2.1. Se l’assicurazione è stata conclusa con indicazione nominativa, altre persone, oltre quelle designate nella polizza, saranno considerate assicurate, soltanto dopo che la loro inclusione sarà stata pattuita. b) familiari collaboranti nell’impresa a norma della LAINF, purché sul loro salario non sia prelevato alcun contributo per l’assicurazione per la vec- 2.2. Se l’assicurazione è stata conclusa senza indicazione nominativa, ma con conteggio annuale di premio (secondo art. 29), le modificazioni riguardanti le persone assicurate non devono essere annunciate; basterà tenerne conto nella dichiarazione per il conteggio definitivo del premio. 3. Sistema di assicurazione 3.1. L’assicurazione è conclusa secondo il sistema salari. Le somme di assicurazione e i premi vengono calcolati sulla base dei salari (salari AVS e/o salari fissi). Estensione della copertura 4. Infortuni assicurati 4.1. Sono assicurati gli infortuni professionali, gli infortuni non professionali e le malattie professionali secondo la Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che si verificano (infortuni professionali e infortuni non professionali) o che sono cagionate (malattie professionali) durante la validità della presente assicurazione complementare. 4.2. Per i lavoratori occupati a tempo parziale che, a causa della loro durata di lavoro nell’impresa assicurata, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, soltanto per gli infortuni professionali e le malattie professionali, anche la copertura accordata dalla presente assicurazione complementare, si limita agli infortuni professionali e alle malattie professionali. Per tali persone, gli infortuni che si verificano sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno sono considerati infortuni professionali. 4.3. Al contrario di quanto previsto dalla LAINF, sono anche assicurati gli infortuni che si verificano durante il servizio militare e il servizio di protezione civile in Svizzera e in tempo di pace o durante il lavoro obbligatorio imposto agli obiettori di coscienza. Tali infortuni sono considerati infortuni non professionali. 4.4. In caso di malattie professionali, per le quali l’assicuratore LAINF dell’impresa assicurata tramite la presente polizza : Edizione 2013-2 a) versa egli stesso soltanto in parte le prestazioni legali, la Compagnia versa le prestazioni dell’assicurazione complementare che corrispondono alla proporzione tra tali prestazioni parziali e le prestazioni integrali secondo la LAINF; b) non versa alcuna prestazione legale, anche il diritto a prestazioni in base all’assicurazione complementare è soppresso. Per il resto, le malattie professionali sono assimilate agli infortuni. 5. Limitazione della coperture assicurativa 5.1. La Compagnia rinuncia tuttavia a ridurre o a rifiutare prestazioni in caso d’infortuni causati da negligenza grave o atti temerari. In caso d’infortuni provocati dalla guida in stato di ebbrezza di un veicolo a motore, sono applicabili le disposizioni della LAINF e gli indici di riduzione ai sensi della LAINF. Sono esclusi dall’assicurazione : 5.2. gli infortuni per i quali non è versata alcuna prestazione secondo la LAINF; 5.3. gli infortuni che si verificano in seguito a eventi bellici a) in Svizzera e nel Principato dei Liechtenstein b) all’estero, a meno che l’infortunio si verifichi in un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l’assicurato soggiorna e ch’egli sia sorpreso dallo scoppio di eventi bellici ; 5.4. gli infortuni in seguito a tumulti interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramento, sommossa o tumulto) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l’assicurato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo accanto ai fautori di tumulti o che non li ha fomentati ; 5.5. gli infortuni che si verificano nell'ambito di un reato o crimine (in particolare in caso di guida sotto l'influenza di farmaci, droghe, sostanze stupefacenti e prodotti analoghi non prescritti da un medico), ad eccezione degli infortuni provocati dalla guida in stato di ebbrezza di un veicolo a motore ; 5.6. gli infortuni a causa di terremoti in Svizzera e nel Principato dei Liechtenstein ; 5.7. i danni alla salute cagionati da radiazioni ionizzanti (danni nucleari), se deve rispondere di tali danni l’esercente di un impianto nucleare o il titolare di un’autorizzazione di trasporto in base alla legislazione sulla responsabilità civile per l’energia nucleare. 6. Ricadute e conseguenze tardive 6.1. In caso di ricadute o conseguenze tardive relative a infortuni anteriori che non erano assicurati o per i quali l'assicurazione precedente non ha più l'obbligo di erogare prestazioni, la Compagnia pagherà, in caso d'incapacità lavorativa della persona assicurata, prestazioni in contanti equivalenti a quelle dovute dal contraente della polizza in conformità all'art. 324a del Codice delle obbligazioni 2/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 (CO), purché venga assicurata un'indennità giornaliera ai sensi del successivo art. 15. 6.2. Tuttavia, non viene erogata alcuna prestazione a titolo d'indennità d'invalidità o decesso (artt. 9-14), d'indennità giornaliera di ospedalizzazione (art. 16) o di spese di guarigione e spese varie (art. 17). 7. Durata della validità dell’assicurazione per ogni assicurato 7.1. L’assicurazione s’inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Riserva è fatta per le disposizioni di cui art. 2.1. 7.2. L’assicurazione si estingue allo spirare dei giorno che precede l’inizio dell’attività in un nuovo posto o l’inizio dei versamento d’indennità dell’assicurazione disoccupazione, ma al più tardi allo spirare del 31 giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà dei salario. Se cittadini stranieri rompono il rapporto contrattuale di lavoro con il contraente e lasciano la Svizzera, l’assicurazione termina al più tardi 48 ore dopo ch’essi abbiano lasciato la Svizzera. Per i lavoratori occupati a tempo parziale, che sono assicurati soltanto contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, l’assicurazione cessa l’ultimo giorno di lavoro. 7.3. Per gli assicurati, che in violazione del loro contratto di lavoro non cominciano o interrompono il lavoro, l’assicurazione è sospesa fino all’inizio o alla ripresa del lavoro. 8. Congedo non retribuito 8.1. Qualora nel contratto sia prevista una copertura delle spese di guarigione e spese varie (art. 17), la Compagnia eroga all'assicurato le prestazioni di cui all'art. 17 a titolo di congedo non retribuito, purché egli disponga di un'assicurazione mediante convenzione ai sensi della LAINF e il contratto di lavoro sia mantenuto al termine di detto congedo. Prestazioni assicurative Per il caso di morte e il caso d’invalidità, sono assicurate delle prestazioni sotto forma di capitale o di rendite. 9. Decesso – prestazioni sotto forma di capitale 9.1. Se l’assicurato muore in seguito ad un infortunio o a una malattia professionale, la Compagnia paga alle persone menzionate sotto le lettere da a) a c) nell’ordine qui sotto indicato, ogni categoria escludendo le successive, la somma assicurata (capitale) in caso di morte : a) a metà ciascuno: al coniuge superstite e ai figli; in mancanza d’uno dei figli, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. Se non esistono figli, l’intera somma pagabile in caso di morte spetta ai coniuge e vice-versa. Il coniuge divorziato non ha diritto a un capitale in caso di morte ; b) in parti uguali: ai genitori; c) in parti uguali: ai fratelli e sorelle; in mancanza di un fratello o di una sorella, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. 9.4. Se l’assicurato non ha ancora 16 anni di età, la prestazione in casi di morte ammonta al massimo a CHF 20'000.—. 9.5. mancanza dei superstiti di cui alla art. 9.1., saranno indennizzate soltanto le spese di sepoltura, fino al 10% della somma per il caso di morte, purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile. 9.6. Prestazioni d’invalidità eventualmente già pagate per il medesimo infortunio, vengono computate nelle prestazioni in caso di morte. 9.7. Copertura della perdita del salario a seguito di un decesso ai sensi dell'art. 338 cpv. 2 del CO Se l'assicurato decede a seguito di un infortunio coperto dalla polizza, la Compagnia si fa carico del salario dovuto ai superstiti dal contraente della polizza, ai sensi dell'articolo 338 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO). Tale prestazione è versata al contraente della polizza. 9.2. Durante l'intera durata del contratto, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Il partner registrato superstite è equiparato a un/una vedovo/a. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio. La prestazione è erogata unicamente se nel contratto è prevista una copertura in caso di decesso (art. 9 o 10) e/o di indennità giornaliera (art. 15). 9.3. I figliastri e i figli elettivi sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli elettivi quelli che al momento dell’infortunio possono considerarsi accolti per assumerne gratuitamente e 10.1. Se l’assicurato muore in seguito ad un infortunio o a una malattia professionale, la Compagnia paga, conformemente alle disposizioni della LAINF, le rendite di superstiti, calcolate 10. Decesso – prestazioni sotto forma di rendita sulla parte del salario eccedente LAINF. Il coniuge divorziato non ha però diritto ad una rendita di superstiti; inoltre, le disposizioni della LAINF riguardanti la rendita complementare non vengono applicate. 11. Invalidità – prestazioni sotto forma di capitale 11.1. In caso d'invalidità permanente e definitiva, la Compagnia pagherà il capitale per invalidità, che viene stabilito in base al grado d'invalidità, la somma assicurata convenuta e la variante delle prestazioni scelta. É irrilevante se ne consegue o no una perdita effettiva di guadagno. Determinazione del grado d’invalidità Esso è fissato secondo le seguenti regole : Perdita di una phalange del pollice o di almeno due falangi di un altro dito 5% Perdita totale di un pollice 20% Perdita totale d’una mano 40% Perdita di un braccio all’ altezza del gomito o al di sopra 50% Perdita di un alluce 5% Perdita di un piede 30% Perdita di una gamba all’ altezza dei ginocchio 40% Perdita di una gamba sopra il ginocchio 50% Perdita di un padiglione auricolare 10% Perdita del naso 30% Edizione 2013-2 3/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 Scotennatura 30% Deturpazione molto grave del viso 50% Perdita di un rene 20% Perdita della milza 10% Perdita degli organi genitali della capacità di riproduzione 40% Perdita dell’olfatto o del gusto 15% Sordità da un solo lato 15% Perdita della facoltà visiva da un lato 30% Sordità completa di un orecchio 85% Perdita totale della facoltà visiva 100% Lussazione recidivante della spalla 10% Menomazione grave della funzione masticatoria 25% Menomazione molto grave e dolorosa della funzione della colonna vertebrale 50% Paraplegia 90% Tetraplegia 100% Menomazione molto grave della funzione polmonare 80% Menomazione molto grave della funzione renale 80% Menomazione delle funzioni psichiche parziali, come la memoria e la capacità di concentrazione 20% Epilessia post-traumatica con crisi o sotto medicamenti senza crisi 30% Dislalia organica molto grave, sindrome motoria o psico-organica molto grave 80% Per il resto, sono applicabili i principi della LAINF in materia d’indennità in seguito a menomazione dell’integrità. 11.2. In caso di perdita parziale o di privazione parziale dell’uso di questi organi o di queste membra, il grado d’invalidità è ridotto proporzionalmente; non sarà però versata alcuna indennità se il grado d’invalidità è inferiore al 5%. 11.3. Quando più membra o organi sono colpiti simultaneamente, il grado di invalidità si ottiene addizionando le diverse percentuali, senza però che il totale ecceda il 100%. 11.4. Se le parti del corpo colpite dall’infortunio erano già prima di questo parzialmente perse o prive della loro capacità funzionale, il grado d’invalidità preesistente, determinato in base ai principi qui sopra, verrà dedotto da quello risultante dall’infortunio stesso. 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 11.5. Capitale invalidità progressivo Mediante convenzione speciale, l’assicurazione può essere conclusa con la scala progressiva d’invalidità. In tal caso, a seconda della variante di prestazioni scelta, il grado di un’invalidità superiore al 25% è aumentato come segue : Grado d’invalidità CAPITALE Variante A % 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 B % 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 C % 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 147 150 153 156 159 162 165 168 171 174 177 180 183 186 189 192 195 198 201 204 207 210 213 216 219 222 225 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 11.6. Danni estetici Se l'infortunio determina una deturpazione grave e permanente (per esempio delle cicatrici) per cui non è dovuto alcun capitale per invalidità, la Compagnia erogherà, in caso di deturpazione del viso, il 10% della somma assicurata per invalidità, ai sensi dell'art.19.2. e il 5% della somma assicurata in caso di deturpazione di altre parti del corpo, ma comunque al massimo CHF 20'000.— per infortunio. 11.7. Spese di riqualificazione professionale Qualora, in seguito all'infortunio, si renda necessaria una riqualificazione della persona assicurata che esercitava un'attività professionale, la Compagnia si assumerà i relativi costi, ma per non oltre il 10% della somma assicurata, ai sensi dell'art. 19.2. Secondo l'art. 11, le spese di riqualificazione professionale possono essere cumulate al diritto a un capitale per invalidità. Le spese sono tuttavia rimborsate nella misura in cui non vengono assunte da un assicuratore sociale. 11.8. Pagamento in rendite La Compagnia pagherà al posto del capitale d’invalidità una rendita vitalizia, se il beneficiario, al momento dell’infortunio, ha raggiunto l’età della pensione AVS. La rendita annua per CHF 1’000.— di capitale invalidità ammonta a CHF Edizione 2013-2 4/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 93.—; essa viene corrisposta tramite frazioni trimestrali anticipate. 11.9. La prestazione è esigibile non appena il grado d’invalidità permanente è stato fissato dal medico. La Compagnia ha il diritto di differire il pagamento del capitale, sino al momento in cui l’assicuratore LAINF o LAI ha emesso una decisione in merito al diritto ad una rendita d’invalidità o al versamento di un’indennità per menomazione dell’integrità. 12. Invalidità – prestazioni sotto forma di rendita 12.1. In caso d’invalidità permanente e definitiva, la Compagnia paga, conformemente alle disposizioni della LAINF, la rendita pattuita, espressa in percento e calcolata sulla parte del salario eccedente LAINF. Le disposizioni della LAINF riguardanti la rendita complementare non sono però applicate. 13. Durata delle rendite fino all’età AVS 13.1. Il diritto alla rendita di vedova o di vedovo e alla rendita d’invalidità si estingue al più tardi il primo giorno del mese seguente quello in cui il beneficiario ha raggiunto l’età AVS. 14. Adattamento delle rendite all’aumento e riscatto delle rendite 14.1. Le rendite vengono adeguate al rincaro, conformemente alle disposizioni dell’assicurazione obbligatoria a norma della LAINF. L’adeguamento non può tuttavia eccedere il 10% all’anno; gli anni in cui il tasso di rincaro è inferiore al 10% non possono essere compensati con quelli in cui il tasso è superiore al 10%. 14.2. Le disposizioni della LAINF si applicano al riscatto delle rendite; la Compagnia riscatta in ogni tempo le rendite per superstiti e d’invalidità, se l’ammontare mensile è inferiore a CHF 200.—. 15. Indennità giornaliera 15.1. La Compagnia paga per ogni giorno civile l’indennità giornaliera pattuita, se esiste un’incapacità temporanea totale al lavoro accertata da medico, purché l’assicurato abbia diritto a un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni a norma della LAINF, della LAM o della LAI. 15.2. In caso d’incapacità parziale al lavoro, l’indennità giornaliera è fissata proporzionalmente al grado di questa incapacità. 15.3. Il diritto a questa indennità si estingue, quando un’invalidità può essere determinata secondo art. 11.1. 15.4. Per il giorno dell’infortunio non viene corrisposta alcuna prestazione. Il periodo d’attesa pattuito decorre dal giorno susseguente l’infortunio. Per la determinazione del termine d’attesa i giorni a incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni pieni. 15.5. Se l’assicurato ha ugualmente diritto a delle prestazioni della LAM, della LAI o di istituzioni straniere similari o se un terzo responsabile o il suo assicuratore deve versare un indennizzo per l’incapacità di guadagno, la Compagnia paga, nell’assicurazione secondo il sistema salari, soltanto la perdita di salario restante, ma al massimo le prestazioni assicurate tramite il presente contratto. Se la Compagnia deve intervenire al posto del responsabile, l’assicurato deve cederle le sue pretese di responsabilità civile fino all’importo dei suoi sborsi. 15.6. Se per l’indennità giornaliera esistono più assicurazioni secondo il sistema salari presso Compagnie concessionarie, la perdita di salario viene risarcita una sola volta in tutto. La Compagnia verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l’importo totale delle prestazioni garantite da tutti gli assicuratori. 16. Indennità giornaliera in caso di ospedalizzazione 16.1. Per tutta la durata necessaria della degenza in ospedale o della cura, prescritta da medico e seguita con il consenso della Compagnia, in uno stabilimento specializzato, ma al massimo sino a quando vengono versate prestazioni in base alla LAINF o alla LAM, la Compagnia paga la diaria ospedaliera pattuita. Nell’ambito della presente assicurazione, è considerato ospedale, lo stabilimento ritenuto tale, anche dalla LAINF 16.2. In caso di soggiorno in uno stabilimento di convalescenza, prescritto da un medico dopo una degenza in ospedale, la Compagnia versa la diaria convenuta, al massimo durante 4 settimane. 16.3. In caso di cure a domicilio e purché la presenza di personale specializ- zato messo a disposizione da un’organizzazione di cure e di assistenza a domicilio, riconosciuta dalla LAMal, abbrevi o renda inutile un soggiorno all’ospedale, la Compagnia versa la diaria ospedaliera convenuta, sino a quando sussiste un diritto all’indennità giornaliera a norma della LAINF, LAM o LAI. 16.4. La diaria ospedaliera viene raddoppiata: a) per infortuni che si verificano all’estero e che esigono un ricovero all’ospedale sul posto e/o b) per il tempo che l’assicurato è ricoverato in ospedale simultaneamente al suo coniuge in seguito allo stesso infortunio. È senza importanza se il coniuge è o non è assicurato da questa polizza. 17. Spese di guarigione e spese varie 17.1. Sino a quando la LAINF o la LAM corrispondono prestazioni sanitarie e rimborso delle spese, la Compagnia assume le spese elencate qui sotto, purché e nella misura in cui esse superino le prestazioni legali (assicurazione complementare : a) Spese mediche le spese necessarie per cure mediche applicate ovvero prescritte da personale medico ai sensi della LAINF, le spese ospedaliere in stanza privata e le spese mediche, d’alloggio e vitto di una cura prescritta da un medico ed effettuata, previa approvazione della Compagnia, in un istituto specializzato; b) Cure a domicilio le spese che si verificano durante i trattamenti di cui alla lit. a), per il personale specializzato messo a disposizione da un’organizzazione di cure e di assistenza a domicilio, riconosciuta dalla LAMal, per la cura dell’assicurato e le spese di noleggio di mobilia per malati ; c) Aiuto domestico in caso d'incapacità lavorativa pari ad almeno il 50% e purché la persona assicurata abbia diritto, su prescrizione medica, a un aiuto domestico per l'esecuzione delle mansioni quotidiane necessarie per la gestione dell'economia domestica e la manutenzione giardini, la Compagnia regolerà le spese di detto aiuto domestico munite di giustificativo. La Compagnia pagherà al massimo CHF 60.— al giorno qualora tale aiuto sia fornito da un'organizzazione riconosciuta dalla LAMal o dalla LAINF, e al massimo Edizione 2013-2 5/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 CHF 30 al giorno nel caso in cui i servizi siano prestati da una persona non facente parte di un'organizzazione riconosciuta. É escluso l'indennizzo del coniuge o delle persone coabitanti con la persona infortunata. Questa prestazione è limitata a CHF 3'000.— per caso ; d) Mezzi ausiliari le spese d’acquisto di mezzi ausiliari (ossia tutte le spese provvisorie come anche quelle relative all’acquisto della prima protesi definitiva, le spese del primo acquisto di stampelle o altri mezzi ausiliari ortopedici, d’apparecchi acustici, di occhiali normali o di lenti a contatto); sono anche assicurate le spese di riparazione o di rimpiazzo al valore a nuovo, in caso di danneggiamento o di distruzione in seguito a un infortunio assicurato; e) Danni materiali purché la lesione necessiti di cure mediche, le spese di pulizia, riparazione o sostituzione al valore attuale di abiti o altri effetti personali che gli appartengano, danneggiati in occasione dell'infortunio coperto dalla polizza, come pure la pulizia del veicolo o di altri oggetti appartenenti ai soggetti privati che si sono occupati del salvataggio e trasporto del ferito. Le prestazioni della Compagnia sono limitate a CHF 5'000.— per caso; f) Medicina alternativa le spese per terapie alternative eseguite da un medico praticante la terapia naturale riconosciuto dalla Compagnia o da un medico diplomato FMH. La società pagherà un massimo di CHF 70.— per seduta. Questa prestazione è limitata a 20 sedute per infortunio; g) Spese di ospedalizzazione private dietro presentazione di documenti giustificativi, le spese private fatturate dall'ospedale all'assicurato (noleggio televisore, telefono privato, ecc.). Questa prestazione è limitata a CHF 500.— per infortuni; h) Spese per i trasporti le spese per i trasporti dell’assicurato, resi necessari dall’infortunio, se sono in rapporto con il trattamento medico (per esempio: fino al prossimo medico, stabilimento ospedaliero, trasferimento in un altro ospedale, trasporti per esami o trattamenti prescritti). Le spese di trasporto aereo sono tuttavia assicurate solo se indispensabili per ragioni mediche; Le spese di trasporto effettuato con veicoli che non servono ai trasporti pubblici (come taxi, auto privata) sono rimborsata solo se non si può esigere che l’assicurato utilizzi i trasporti pubblici (treno, tram, bus, ecc.); i) Spese di ricerca e salvataggio le spese per : - la ricerca e il salvataggio dell’assicurato - il ricupero della salma dell’assicurato se la morte deriva da un infortunio assicurato o da esaurimento fisico. Le prestazioni sono limitate a CHF 50’000.— per caso. Per di più, la Compagnia versa la contribuzione dell’assicurato alle spese di sostentamento in caso di soggiorno in un ospedale, che è dovuta in base alla LAINF o alla LAM. 17.2. Se l’assicurato lo desidera, la Compagnia rilascia una garanzia di spese, non appena è provato che essa deve versare prestazioni. 17.3. Non è corrisposta alcuna indennità in base al presente contratto se le spese di guarigione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se la Compagnia deve intervenire al posto del responsabile, l’assicurato deve cederle le sue pretese di responsabilità civile fino all’importo dei suoi sborsi. 17.4. Se per la parte delle spese di guarigione che oltrepassa le prestazioni legali, esistono più assicurazioni presso Compagnie concessionarie, tale parte è risarcita una sola volta in tutto. La Compagnia verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l’importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori. 17.5. Nell’ambito della presente assicurazione, sono considerati personale curante e stabilimenti ospedalieri, quelli che anche la LAINF riconosce come tali. 18. Copertura della riduzione o del rifiuto delle prestazioni LAINF 18.1. Se tale disposizione è prevista nella polizza, la Compagnia si fa carico delle prestazioni ridotte o rifiutate dall'assicuratore LAINF al momento dell'infortunio imputabile a una negligenza grave, non costitutivo di crimine o reato, pericolo straordinario o atto temerario. Tale disposizione non si applica se l'assicurato ha provocato deliberatamente l'infortunio. 18.2. Gli infortuni della circolazione stradale imputabili alla guida sotto l'influenza di alcool sono eccezionalmente coperti ai sensi della suddetta disposizione, se il tasso d’alcolemia è inferiore all’1,5 per mille.. 18.3. Nel caso in cui siano dovute prestazioni sotto forma di rendita, l'assicuratore si riserva il diritto di riscattarle in qualsiasi momento, al loro valore attuale. I diritti dell'assicurato derivanti dall'infortunio sono allora del tutto estinti. 18.4. Per le prestazioni sotto forma di rendita non viene mai versata un’indennità di rincaro. 19. Calcolo delle prestazioni assicurative secondo il sistema salariale 19.1. Il calcolo delle somme assicurate si fonda sul reddito sottomesso all’AVS che è realizzato nell’azienda assicurata più gli assegni familiari, versati per i figli, la loro istruzione o sotto forma di sussidi domestici. Sono anche considerati reddito i salari o le parti di salario, sui quali – a causa dell’età dell’assicurato – non sono percepiti contributi AVS. Se per certe persone è stata menzionata nella polizza una somma di salario fissa, soltanto questa somma serve alla fissazione della prestazione. Al massimo si tiene conto per ogni persona di una somma annua di salario AVS di CHF 300’000.—.. 19.2. Morte e invalidità Le prestazioni in caso di morte e invalidità sono calcolate in base al salario che l’assicurato ha ricevuto nell’impresa dichiarata durante l’anno precedente l’infortunio, inclusi gli elementi del salario, non ancora versati, che gli sono dovuti. Se il rapporto di lavoro non è durato un anno intero, il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Per l’assicurato esercitante un’attività stagionale, la conversione è limitata alla durata normale di questa attività. Se nel corso dell’anno precedente l’infortunio, il salario dell’assicurato è stato ridotto causa servizio militare o protezione civile o lavoro obbligatorio imposto agli obiettori di coscienza o in seguito a infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro di breve durata, il guadagno assicurato è quello che l’assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze Edizione 2013-2 6/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 19.3. Indennità giornaliera nel caso d’incapacità al lavoro e di ospedalizzazione Le indennità d’incapacità al lavoro e di ospedalizzazione sono calcolate in base al salario che l’assicurato ha ricevuto nell’impresa dichiarata prima dell’infortunio, inclusi gli elementi di salario non ancora percepiti, cui egli ha diritto. Questo salario è convertito in guadagno annuo e diviso per 365. Nei casi speciali sotto indicati, il salario determinante per l’indennità giornalie- ra, è stabilito in funzione delle disposizioni seguenti : a) se l’assicurato non ha percepito alcun salario o ne ha percepito uno ridotto, causa servizio militare, protezione civile o lavoro obbligatorio imposto agli obiettori di coscienza o in seguito a infortunio, malattia, maternità, o lavoro di breve durata, viene preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste circostanze ; salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un salario medio giornaliero equo; c) la lit. a) qui sopra è applicabile a un assicurato che subisce un’incapacità al lavoro consecutiva ad un infortunio, durante un’attività stagionale. Se l’infortunio si è verificato nel periodo durante il quale non esercita un’attività lucrativa, il salario effettivo percepito nell’anno precedente, va diviso per 365. b) se l’assicurato non esercita un’attività lucrativa regolare o il suo Dritto alle prestazioni 20. Procedura per l’ottenimento delle prestazioni 20.1. Quando si verifica un infortunio, la Compagnia deve esserne avvertita immediatamente. In caso di morte dell’assicurato a seguito dell’infortunio, la sede della Compagnia deve esserne avvertita entro 24 ore telefonicamente o per telefax. Se tale comunicazione non viene fatta in tempo per permettere, se del caso, di procedere all’autopsia prima dell’inumazione, la Compagnia non è tenuta a versare alcuna indennità. Ciò vale anche se gli aventi diritto si oppongono all’autopsia della vittima. Un ritardo nell’annuncio dell’infortunio non avrà conseguenze, se in base alle circostanze può essere considerato inevitabile. 20.2. Dopo l’infortunio deve essere chiamato al più presto un medico, o secondo la natura della lesione, un dentista, e devono essere prese le misure opportune per la cura dell’infortunato. Inoltre, l’assicurato o l’avente diritto deve fare tutto ciò che possa essere utile per chiarire le circostanze dell’infortunio e le sue conseguenze; in particolare l’assicurato deve svincolare dal segreto professionale verso la Compagnia i medici che l’hanno curato e permettere il controllo da parte dei medici incaricati dalla Compagnia. 20.3. In caso d’infrazione dei suddetti obblighi, la Compagnia è autorizzata a dedurre dall’indennità l’importo che avrebbe potuto essere risparmiato in caso di comportamento ad essi conforme, a meno che il contraente o l’avente diritto provi che la violazione del contratto non sia imputabile a colpa e che non abbia influito affatto sul diritto alle prestazioni o la situazione giuridica della Compagnia. d’invalidità saranno ridotte, in base a giudizio peritale, in misura corrispondente all’influsso dei fattori estranei all’infortunio. Non sarà invece effettuata alcuna riduzione sulle spese di guarigione e spese diverse, sull’indennità giornaliera e la diaria in caso di ricovero in ospedale. 22. Imputazione sulle pretese di responsabilità civile 22.1. Le indennità versate in base alla presente assicurazione contro gli infortuni vengono imputate sulle pretese di responsabilità civile dell’assicurato o dei suoi superstiti contro il contraente o altri dipendenti dell’azienda. 21. Conseguenze in presenza di fattori estranei all’infortunio 23. Cessione dei diritti alle prestazioni 21.1. Se malattie, stati morbosi o infermità anteriori all’infortunio o subentrati dopo l’infortunio, ma indipendentemente da questo, dovessero avere un influsso sfavorevole sulle conseguenze dell’infortunio, le prestazioni della Compagnia in caso di decesso e 23.1. Senza il consenso espresso della Compagnia, le pretese a prestazioni assicurate non possono essere né cedute né costituite in pegno, prima della loro fissazione definitiva. Edizione 2013-2 7/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 Inizio, durata e fine dell’assicurazione 24. Inizio dell’assicurazione 24.1. L’assicurazione s’inizia con il rilascio della polizza dietro pagamento del premio, a meno che la copertura non sia stata accordata per una data antecedente, o la polizza sia stata rimessa o una data posteriore d’entrata in vigore sia stata convenuta nella polizza. In caso di copertura provvisoria, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare l’accettazione definitiva dell’assicurazione proposta. Se fa uso di questo diritto, l’assicurazione si estingue tre giorni dopo che il contraente ha ricevuto la dichiarazione di rifiuto. Questi s’impegna a pagare alla Compagnia, la parte di premio dovuta fino allo spirare della garanzia. Se il contraente propone un’estensione della garanzia, il capoverso qui sopra si applica per analogia al nuovo rischio. 25. Durata del contratto e possibilità di risoluzione 25.1. Il contratto che è concluso per un anno o più, si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene rescisso almeno tre mesi prima della scadenza. La rescissione è valida se perviene alla Compagnia o al contraente al più tardi il giorno che precede il periodo di tre mesi. 26. Disdetta per sinistro 26.1. Dopo ogni sinistro per cui sia dovuta una prestazione, la Compagnia e il contraente hanno il diritto di disdire il contratto: la Compagnia al più tardi al momento del pagamento dell’indennità, il contraente al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza di tale pagamento. 26.2. Se la Compagnia disdice il contratto, questo si estingue 14 giorni dopo che il contraente ha ricevuto la disdetta. La Compagnia gli rimborsa la parte di premio non trascorsa. 26.3. Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell’assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all’altra parte. La Compagnia conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede il contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione. Premio 27. Base di calcolo del premio 27.1. Nel sistema salari la base per il calcolo dei premio è la somma dei salari versati alle persone assicurate secondo art. 19, senza però gli assegni familiari versati per i figli, la loro istruzione o sotto forma di sussidi domestici. 28. Scadenza del premio, rimborso in caso di annullamento, mora 28.1. I premi sono pagabili in anticipo per ogni periodo d’assicurazione, alla scadenza fissata nel contratto d’assicurazione. 28.2. Se un premio è stato pagato in anticipo per una durata determinata e se il contratto si estingue per una ragione qualsiasi prima della scadenza di tale durata, la Compagnia rimborsa il premio non goduto, in base ad un conteggio premi a norma di art. 29. Le eventuali rate di premio ancora dovute non vengono più richieste. La Compagnia conserva tuttavia il suo diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se il contraente disdice il contratto durante l’anno che segue la sua conclusione. 28.3. Se il premio non viene pagato in tempo debito, la Compagnia intima al debitore del premio, comunicandogli le conseguenze della mora, di versare il premio scoperto entro un determinato tempo. Se il premio non viene pagato entro questo periodo d’ingiunzione, l’obbligo di prestazione della Compagnia è sospeso. 29. Conteggio del premio 29.1. Se il calcolo del premio si basa su dati soggetti a cambiamenti (salari AVS, numero di persone, ecc.), il contraente deve pagare all’inizio di ogni anno d’assicurazione il premio anticipato provvisorio che gli verrà fatturato. Il premio definitivo sarà calcolato alla fine dell’anno o allo spirare del contratto, in base al salario annuo assicurato ai sensi di art. 19.1. Per tale calcolo, la Compagnia consegna al contraente il modulo apposito, che questi dovrà rinviare alla Compagnia, debitamente compilato, entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il premi supplementari o i rimborsi di premio risultanti dal conteggio sono esigibili al momento della consegna del conteggio al contraente. Le differenze inferiori a CHF 20.— non sono prese in considerazione . esaminare tutti i giustificativi (libri di paga, note, ecc.). Se il contraente rifiuta questa verifica o fornisce intenzionalmente dei dati non veritieri, la Compagnia non è più legata al contratto. 30. Modifica tariffaria dei premi 30.1. Se i premi della tariffa per una o più prestazioni assicurate (art. 9-18) cambiano, la Compagnia può richiedere l’adattamento del contratto dal prossimo periodo di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare il nuovo premio al contraente, al più tardi 25 giorni prima della fine dell’anno d’assicurazione. 30.2. Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto nel suo insieme o solamente per singole prestazioni per la fine del periodo d’assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Compagnia, al più tardi, l’ultimo giorno del periodo di assicurazione. 29.2. Se il contraente non rinvia il modulo, la Compagnia gli concede una proroga di 30 giorni. Se il modulo non arriva nel periodo di proroga concesso, la copertura d’assicurazione viene sospesa fino all’arrivo dei dati richiesti. 30.3. Se il contraente tralascia di notificare la disdetta, ciò vale come consenso all’adattamento del contratto. La compagnia si riserva il diritto di effettuare il conteggio di premio in base ad una stima. La sospensione si estingue non appena il premio stimato sarà pagato. 31.1. Laddove sia stata concordata una partecipazione alle eccedenze di premi, il contraente della polizza ha diritto a una quota dell'eccedenza realizzata dal suo contratto. Il conteggio avrà luogo alla scadenza del periodo convenuto. 29.3. La Compagnia è in ogni momento autorizzata a verificare la sua stima o le indicazioni del contraente e a 31. Partecipazione alle quote dei premi in eccesso Edizione 2013-2 8/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 31.2. L'eccedenza è determinata deducendo, dalla quota dei premi considerati e menzionati nella polizza, l'importo delle prestazioni versate, nei casi di assicurazioni indennizzate nel corso del periodo di conteggio. Il contraente della polizza partecipa alle eccedenze in base a una percentuale fissata nella polizza. rinviata al periodo di conteggio successivo. 31.3. Il conteggio è stabilito dal momento in cui sono stati incassati i premi del periodo di conteggio e in cui sono stati liquidati i relativi casi assicurativi. L'eventuale perdita non viene 31.4. Il diritto di partecipare alle eccedenze si estingue in caso di rescissione del contratto di assicurazione prima del termine del periodo di conteggio. Disposizioni varie 32. Passaggio all’assicurazione individuale 32.1. In caso di cessazione del contratto di lavoro con il contraente o di annullamento della polizza, le persone domiciliate in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nella zona di frontiera (entro un raggio di 50 km dalla frontiera svizzera in linea d'aria) hanno il diritto di proseguire la copertura assicurativa in veste di membro individuale. 32.2. Dopo l’uscita dall'assicurazione collettiva l’assicurato ha tempo 90 giorni per far valere il suo diritto di libero passaggio, dopodiché tale diritto si estingue. 35. Foro competente 35.1. Il contraente, l’assicurato o l’avente diritto può scegliere come foro, il foro ordinario o quello del suo domicilio svizzero. 36. Diritto applicabile 36.1. Per tutti i fatti non regolati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ha validità la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908. 32.3. L'assicurazione continuerà in tal caso nel contesto delle condizioni e tariffe dell'assicurazione individuale in vigore al momento del passaggio a quest'ultima. Costituiscono fattori determinanti lo stato di salute e l'età al momento del suo ingresso nell'assicurazione collettiva. 33. Cambiamento d’impresa 33.1. Se il contraente trasferisce il suo domicilio professionale o se assicura al posto dell’azienda attuale un’altra azienda, ciò non influisce affatto sul proseguimento dell’assicurazione. Il contraente deve però avvertire immediatamente la Compagnia di tale cambiamento, affinché l’assicurazione possa venir adattata alla nuova situazione. 34. Communications 34.2. Tutte le comunicazioni della Compagnia sono legalmente valide se sono indirizzate all’ultimo domicilio svizzero del contraente o degli aventi diritto che essa conosce. Edizione 2013-2 9/9 GENERALI Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon Società del Gruppo Assicurativo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al numero 026 11402I 12.12 3M 34.1. Per essere legalmente valide, le comunicazioni alla Compagnia devono essere indirizzate alla Direzione a Nyon o all’agenzia designata nella polizza.