Corte d`Appello di Roma, I sezione civile Decreto 10

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Corte d`Appello di Roma, I sezione civile Decreto 10
Corte d’Appello di Roma, I sezione civile
Decreto 10 aprile 2008 (dep. 23 aprile 2008)
CORTE D'APPELLO ROMA
1^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Roma - Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione così composta:
dr. Osvaldo DURANTE - Presidente;
dr. Corrado MAFFEI - Consigliere relatore;
dr. Roberto SIMORELLI BELFIORE - Consigliere;
ha emesso, in camera di consiglio, il seguente
DECRETO
nel procedimento iscritto al n. ……. R.G - V.G. e vertente
TRA
1) (A) sa, in persona del procuratore …;
2) (B);
3) (C) (Avvocati …)
OPPONENTI E
CONSOB, in persona del legale rappresentante (Avvocati …)
OPPOSTA E
con l'intervento del Sost. Procuratore Generale della Repubblica dottor …;
- a scioglimento della riserva del 21 febbraio 2008;
- premesso che con ricorso ex art. 195, co. 4 d.lgs. 58/1998 la (A) sa, (B) e (C) (questi ultimi due, in
qualità di legali rappresentanti della società) hanno proposto, innanzi a questa Corte, opposizione
avverso la delibera della Consob n. …;
- considerato che con detto provvedimento la Consob ha inflitto a … (B) e (C) per violazione dell'art.
120 d.lgs. 58/1998 (omessa comunicazione, entro i termini prescritti, a far data dal 30 agosto 2005,
del diritto di (A) sa di acquisire partecipazioni in (X), in forza dell'equity swap su azioni (X) conclusa da
(A) sa e (Y)) la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)
ingiungendo loro il pagamento di dette somme, in solido con la (A) sa;
- rilevato che gli opponenti hanno richiesto in via principale l'annullamento del provvedimento
impugnato, per non essere stata riconosciuta loro la facoltà di esercitare il diritto al pagamento ridotto
ex art. 16 l. 689/81, con conseguente definizione del procedimento amministrativo senza applicazione
di sanzioni finali;
- atteso che gli opponenti, in subordine, hanno eccepito, sotto vari profili, la illegittimità del
provvedimento impugnato di cui hanno sollecitato l'annullamento e/o la revoca e/o la declaratoria di
inefficacia – con conseguente pronuncia di "non debens" delle sanzioni applicate (in ogni caso da
ridursi nel "quantum");
- letta la memoria di costituzione e risposta con cui la Consob ha chiesto il rigetto dell'opposizione
avversaria;
- letto il parere favorevole del P.G. all'annullamento del provvedimento apposto, "ritenuta applicabile al
procedimento sanzionatorio la facoltà di cui all'art. 16 l. 689/1981";
- ritenuto fondato ed assorbente il primo motivo di impugnazione dedotto dai ricorrenti (pp. 16/23
dell'atto di opposizione) in quanto il procedimento amministrativo "de quo" doveva chiudersi,
riconoscendo al … (B) ed al … (C) la facoltà (negata dalla Consob anche in sede giurisdizionale - p.
17 e ss. della comparsa di costituzione) di definire il procedimento stesso con il pagamento, in misura
ridotta, della sanzione, a norma dell'art. 16 l. 689/81;
- considerato che, in relazione alla violazione dell'art. 120 d.lgs. 58/1998 (sanzionata dall'art. 193
d.lgs. cit.) di cui trattasi, l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 16 l. 689/1981 è sempre stata
riconosciuta, venendo eliminata "ope legis" solo per un breve periodo compreso tra il 13 maggio 2005
(v. art. 9, co. 12, lett. n., punto 4 l. 62/2005 che aggiungeva all'art. 193 d.lgs. 58/98 il comma 3-bis,
soppressivo di tale facoltà) e l'11 gennaio 2006 (con l'art. 24, co. 4, l. 262/05 entrata in vigore il 12
gennaio 2006, è stata ripristinata la facoltà ex. art. 16 l. 689/81 per le violazioni dell'art. 120 d.lgs
58/1998);
- ritenuto che con riferimento alla data dell'infrazione (rilevante per accertare l'applicabilità o no del
beneficio in questione) vi è una obiettiva incertezza, trattandosi di un accertamento induttivo di un
accordo dissimulato (p. 20 della memoria CONSOB) con conseguente difficoltà ad individuare la data
esatta, nella quale (A) sa avrebbe potuto esercitare l'acquisizione delle partecipazioni azionarie in (X),
con conseguente obbligo di comunicazione;
- ritenuto che proprio la natura induttiva e presuntiva delle modalità di liquidazione e di consegna fisica
dei titoli (X), oggetto dell'equity swap, rende incerta la data dell'11 maggio 2005, indicata dalla
CONSOB (p. 21 della comparsa) come momento del superamento della quota del 5 % (X) da
comunicarsi ex. art. 120 TUF alla CONSOB stessa;
- ritenuto, pertanto, che non possa individuarsi - con tranquillizzante certezza - nella data del 18
maggio 2005 (fuori dall'applicabilità del beneficio ex. art. 16 l. 689/81, operante sino al 12 maggio
2005) la consumazione della violazione dell'obbligo di comunicazione ex. art. 120 TUF (p. 22 memoria
CONSOB);
- ritenuto che, ferma restando l'incertezza sulla data effettiva dell'infrazione ascrivibile ai legali
rappresentanti di (A) sa, in ogni caso, per il principio generale di applicazione della legge
sopravvenuta più favorevole per i contravventori, si appalesa dirimente l'entrata in vigore, in data 12
gennaio 2006, della l. 262/2005;
- atteso che detta legge (art. 24, co. 4) ha reintrodotto l'applicabilità dell'art. 16 l. 689/81 per le
violazioni delle disposizioni ex art. 120 TUF che, nella fattispecie, sono state contestate agli incolpati il
20 febbraio 2006 (e quindi, successivamente alla data del 12 gennaio 2006);
- ritenuto che l'istituto dell'art. 16 l. 689/81 - assimilabile più ad una sorta di "patteggiamento" che ad
una oblazione - abbia natura procedimentale intervenendo sull'applicazione (ridotta) della sanzione, e
non già sostanziale (l'illecito permane e non si estingue);
- ritenuta, quindi, ammissibile la richiesta dei contravventori di pagare la sanzione in misura ridotta,
proprio perché la contestazione della violazione ex. art. 120 TUF è stata successiva (20.02.2006) alla
reintroduzione del beneficio ex. art. 16 l. 689/81, in data 12 gennaio 2006;
- ritenuto, pertanto, che l'irregolare esclusione della procedura ex. art. 16 l. 689/81 - per mancata
applicazione dell'invocato beneficio da parte dei contravventori, al fine di definire e chiudere in
prevenzione il procedimento sanzionatorio - debba portare, come richiesto anche dal Procuratore
Generale nel suo parere del 18 febbraio 2008, all'annullamento della delibera impugnata e ciò per
illegittima violazione di un indefettibile passaggio endoprocedimentale, reclamato dagli incolpati ed a
torto negato dalla CONSOB (v. Cass., 1° Sez. Civ., sent. 6555/2001);
- ritenuto che la ragionevole disputabilità della controversia giustifichi l'integrale compensazione delle
spese del procedimento;
P.Q.M.
la Corte, pronunciando sul ricorso in opposizione ex. art. 195, co. 4, d.lgs. 58/1998, proposto da (A)
sa, (B) e (C) avverso la delibera sanzionatoria n. …. della CONSOB, così provvede:
1) accoglie il primo motivo di opposizione;
2) per l'effetto, su conforme parere del Procuratore Generale, annulla il provvedimento impugnato, per
non essere stati i contravventori ammessi al beneficio di cui all'art. 16 l. 689/81;
3) compensa interamente le spese del procedimento tra gli opponenti e la Consob.
Roma, 10 aprile 2008
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008