Alberghi - Ordine degli Ingegneri di Latina

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Alberghi - Ordine degli Ingegneri di Latina
ATTIVITA’ ALBERGHIERE
TESTO INTEGRATO
D.M. 09/04/1994
A CHI SI RIVOLGE?
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ALBERGHI
MOTEL
VILLAGGI ALBERGHI
VILLAGGI TURISTICI
AFFITTACAMERE
CASE PER VACANZE
ALLOGGI AGROTURISTICI
OSTELLI
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
RIFUGI ALPINI
COSA SONO?
ART. 6 LEGGE 217/83
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Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni,
che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più
stabili servizi centralizzati.
Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di
cucina.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la
sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori
agricoli.
Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi
complementari.
Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti,
senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre
mesi consecutivi.
Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.
Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
MA SONO TUTTE SOGGETTE A
C.P.I.?
Circolare n° 42 del 17/12/1986:
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- Alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982.
- Residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del
11-12-1985, n.36).
- Campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982; gli stessi sono sottoposti al controllo
di una apposita commissione, della quale fa parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco,
prevista dall'art.3 della legge 21-3-1958, n.326, nonché dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 20-6-1961,
n.869, attuativo della citata legge n.326.
- Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non
esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non
esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono
unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ.
del 11-12-1985, n.36).
- Ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non
esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna.
- Rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per
alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse
condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. Devono comunque
essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti
dai punti 7, 8, 10, 11 del D.M. 09/04/1994.
CAMPO APPLICAZIONE
• Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al
precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e
locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le
disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento
di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove
costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a
quelli.
• Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che
comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il
sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con
l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto
planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II –
Parte II.
INTRODOTTI NUOVI TERMINI
• SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e
comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da
garantire la permanenza di persone con ridotte o
impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.
• CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio
dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello
stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia
possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più
prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
NUMERO DEI PIANI F.T.
IL NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA
DELL’EDIFICIO E’ PARI AI PIANI
SOVRASTANTI AL PIANO D’USCITA
DELLA STRUTTURA, INTESO COME
QUELLO ATTRAVERSO IL QUALE CON
UN PERCORSO ORIZZONTALE SIA
POSSIBILE L’EVACUAZIONE DEGLI
OCCUPANTI
EDIFICI PROMISCUI
IN QUESTO CASO IL NUMERO DEI
PIANI DA CONTEGGIARE E’ DATO
DALLA
SOMMA
TRA
I
PIANI
INTERESSATI
DALL’ATTIVITA’
ALBERGHIERA
CON
QUELLI
EVENTUALMENTE SOTTOSTANTI
NUMERO DEI PIANI INTERRATI
SONO CONSIDERATI TALI, I PIANI PER
LA CUI EVACUAZIONE OCCORRE
PROCEDERE
IN
DIREZIONE
ASCENDENTE PER GIUNGERE AL
PIANO DI USCITA DELL’EDIFICIO
(Lett. Circ.500/4122/1 del 04.04.2001)
ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE
UBICAZIONE (5.1)
Le attività ricettive possono essere ubicate:
a)in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica
destinazione ed isolati da altri;
b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi
destinazioni diverse, purché fatta salva
l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche
normative, tali destinazioni, se soggette ai
controlli di prevenzione incendi, siano limitate a
quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16
febbraio 1982.
COMUNICAZIONI (5.2)
Le attività ricettive:
a) non possono comunicare con attività non ad esse
pertinenti;
b) possono comunicare direttamente con attività ad esse
pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;
c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o
spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al
punto 5.1;
d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere
a) e c) del presente punto, mediante strutture di
caratteristiche almeno REI 90.
QUINDI?
SE
ABBIAMO
UNA
CUCINA
ALIMENTATA
A
COMBUSTIBILE
LIQUIDO, SOLIDO O GASSOSO, CON
POTENZIALITA’ SUPERIORE A 116 KW,
DOBBIAMO REALIZZARE UN FILTRO!!!
DOVE?
Resistenza al fuoco delle
strutture portanti
Altezza Antincendio dell'edificio
R
REI
Fino a 24 m
60
60
Superiore a 24 m fino a 54 m
90
90
Oltre 54 m
120
120
Reazione al fuoco dei materiali
• i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di
classe 1 IM;
• i materiali di cui alle lettere precedenti devono
essere omologati ai sensi del decreto
ministeriale 26 giugno 1984;
• e’ consentita la posa in opera di rivestimenti
lignei, opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al
fuoco, secondo le modalità e le indicazioni
contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992
Compartimentazione
• Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al
massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata
in tabella A. È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio
costituiscano un unico compartimento, avente superficie
complessiva non superiore a 4000 mq e che il primo piano interrato,
per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di
superficie non eccedente 1000 mq, faccia parte del compartimento
sovrastante.
Tabella A
• Altezza Antincendio
Sup. Max Compartimenti
• Fino 24 m
3000 mq
• Superiore a 24 m fino a 54 m
2000 mq
• Oltre 54 m
1000 (*) mq
* Il compartimento dovrà estendersi per un solo piano
CORRIDOI (6.5)
I tramezzi che separano le camere per
ospiti
dai
corridoi
devono
avere
caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 30. Le porte delle camere
devono avere caratteristiche non inferiore
a RE 30 con dispositivo di autochiusura.
SCALE
2 O PIU’ A SERVIZIO ESCLUSIVO (solo se
appartenenti al sistema di vie d’esodo)
N. PIANI FUORI
TERRA
TIPO DI SCALA
CONSENTITA
LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
fino a 2
aperta
40 m fino a luogo sicuro
30 m fino a scala protetta
da 3 a 6
protetta (1)
40 m fino a scala esterna
oltre 6
prova di fumo
40 m fino a scala a prova di fumo o esterna
VANI SCALA SINGOLI
N. PIANI FUORI TIPO DI SCALA
TERRA
CONSENTITA
fino a 2
aperta
LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI
ESODO
15 m fino alla scala (lunghezza
corridoio)
40 m fino a luogo sicuro
ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli ascensori ed i montacarichi non possono
essere utilizzati in caso di incendio, ad
eccezione degli ascensori antincendio definiti al
punto 6.8.
Gli ascensori e i montacarichi, che non siano
installati all'interno di una scala di tipo almeno
protetto, devono avere il vano corsa di tipo
protetto, con caratteristiche di resistenza al
fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1.
Le caratteristiche di ascensori e montacarichi
debbono rispondere alle specifiche disposizioni
vigenti di prevenzione incendi (Decreto
15.09.05)
ASCENSORI ANTINCENDIO
Nelle strutture ricettive ubicate in edifici
aventi altezza antincendio superiore a 54
m dovranno essere previsti ascensori
antincendio da poter utilizzare, in caso di
incendio, nelle operazioni di soccorso.
AFFOLLAMENTO
• Il massimo affollamento è fissato in:
• aree destinate alle camere: numero dei
posti letto;
• aree comuni a servizio del pubblico:
densità di affollamento pari a 0,4
persone/mq, salvo quanto previsto al
punto 8.4.4;
• aree destinate ai servizi: persone
effettivamente presenti più il 20 %.
CAPACITA’ DI DEFLUSSO
• 50 per il piano terra;
• 37,5 per i piani interrati;
• 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori
terra;
• 33 per gli edifici a più di tre piani fuori
terra.
Leggiamo con attenzione!!
SISTEMA DI VIE D’USCITA
• Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva,
devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie
di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento
previsto in funzione della capacità di deflusso e che
adduca in luogo sicuro.
• Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso
alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e
passaggi.
• Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni
piano ove hanno accesso persone con capacità motorie
ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere
dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto
dalle normative vigenti.
LARGHEZZA VIE D’USCITA
La larghezza utile delle vie di uscita deve
essere multipla del modulo di uscita e non
inferiore a due moduli (1,20 m). La
misurazione della larghezza delle uscite
sarà eseguita nel punto più stretto della
luce. Fa eccezione la larghezza dei
corridoi interni agli appartamenti per gli
ospiti e delle porte delle camere.
LARGHEZZA TOTALE USCITE
• La larghezza totale delle uscite da ogni piano,
espressa in numero di moduli, è determinata dal
rapporto tra il massimo affollamento previsto e la
capacità di deflusso del piano.
• Per le strutture ricettive che occupano più di due
piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di
uscita che immettono all'aperto viene calcolata
sommando il massimo affollamento previsto in
due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
QUINDI................???
CHIARIMENTO
• La larghezza complessiva delle scale deve
essere determinata in base al massimo
affollamento previsto nei 2 piani consecutivi in
elevazione, escludendo quindi il piano d’uscita
dall’edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali
livelli dovranno utilizzare le scale come vie
d’esodo.
• Il dimensionamento delle uscite di sicurezza dal
piano di riferimento dovrà tener conto
dell’affollamento previsto a tale livello oltre alla
larghezza delle scale nell’eventualità queste non
immettano direttamente all’esterno.
NUMERO USCITE
• Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non
deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti
ragionevolmente contrapposti. E' consentito che gli
edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola
scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono
alla stessa non superi i 15 m e ferma restando
l'osservanza del punto 7.5, primo comma.
• Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere
per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è
richiesta la realizzazione della seconda via di esodo
limitatamente all’area riservata alle camere.
DEPOSITI
• LOCALI MAX 12 MQ PER MATERIALI COMBUSTIBILI
Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico
di incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della
superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di
superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi
orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di
aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale
deve essere installato un estintore.
• LOCALI MAX 500 MQ PER MATERIALI COMBUSTIBILI
Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di
separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono
possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di
rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2; qualora sia
superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale.
SPAZI PER RIUNIONI O TRATTENIMENTO
Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività,
inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a
trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti
norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette
manifestazioni possono comprendere:
- conferenze;
- convegni;
- sfilate di moda;
- riunioni conviviali;
- piccoli spettacoli di cabaret;
- feste danzanti;
- esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi
audiovisivi.
UBICAZIONE
I locali di trattenimento possono
essere ubicati a qualsiasi quota al
di sopra del piano stradale ed ai
piani interrati purché non oltre 10
m al di sotto del piano stradale.
COMUNICAZIONI
• I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100
persone possono essere posti in comunicazione
diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo
quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree
a rischio specifico.
• Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri
ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire
mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI
30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di
prevenzione incendi relative alle aree a rischio
specifico.
STRUTTURE E MATERIALI
Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco
degli elementi strutturali e le caratteristiche di
reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di
arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti
punti 6.1 e 6.2.
MISURE EVACUAZIONE
L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file,
gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato
pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e
che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I
locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle
vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni:
a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e
dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la
metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre
possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano;
b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite,
la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico
spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano;
c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola
uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano.
DISTRIBUZIONE POSTI
La distribuzione dei posti a sedere deve essere
conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione
dei locali destinati a feste danzanti, riunioni
conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili
non siano uniti tra di loro e siano distribuiti
secondo le necessità del caso, a condizione che
non costituiscano impedimento ed ostacolo per
lo
sfollamento
emergenza.
delle
persone
in
caso
di
IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA
L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti
di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori
antincendio ed impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia
dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello
spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni
impianto come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- ascensori antincendio: 1 ora;
- impianti idrici antincendio: 1 ora.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di
illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di
altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per
almeno 1 ora.
SISTEMI DI ALLARME
Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività
ricettive, devono essere muniti di un sistema di
allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e
il personale presenti delle condizioni di pericolo
in caso di incendio.
ESTINTORI
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e
visibile;
appositi
cartelli
segnalatori
devono
facilitarne
l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono
essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o
frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore
a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a
venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
NASPI
Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono
essere almeno dotate di naspi DN 20. Ogni naspo deve essere corredato
da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte. I naspi
possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in
grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza
normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 1/min ed una
pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica.
L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min.
Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto,
deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le
medesime prestazioni.
IDRANTI
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di
una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una
tubazione flessibile lunga 20 m. L'impianto idrico antincendio per idranti
deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad
anello, con montanti disposti nei vani scala. La rete di tubazioni deve essere
indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere
protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco. L'impianto
deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di
360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il
funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado
di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita,
assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con
una pressione al bocchello di 2 bar. L'alimentazione deve assicurare una
autonomia di almeno 60 minuti. Qualora l'acquedotto non garantisca la
condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva
idrica di idonea capacità. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete
antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione
elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da
una motopompa con avviamento automatico. Al piede di ogni colonna
montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un
attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F.
ALIMENTAZIONE ALTA AFFIDABILITA'
Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza
antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del
tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità
dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi:
- una riserva virtualmente inesauribile;
- due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima
richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo;
- due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano
alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile.
Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di
pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare
le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:
- una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa
di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- due motopompe, una di riserva all'altra;
- due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti.
Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente.
IDRANTI DN 70
Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in
edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all’esterno,
in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un
idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del
fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460
l/min per almeno 60 minuti. Nel caso la stessa rete alimenti sia gli
idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare
almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.
SPRINKLER
Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre
1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di
spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività.
RIVELATORI DI FUMO
Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di
rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio
d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola
d'arte (NORMA uni 9795). La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà
sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e
segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato. Il predetto impianto dovrà consentire
l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro:
a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un
qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;
b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione
presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto.
I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti.
Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà
consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni:
- chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da
cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;
- disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente;
- attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione;
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o
condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione;
- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di
emergenza.
Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di
edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il
corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei
rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili.
GLI ALBERGHI SONO ANCHE LUOGHI DI
LAVORO
QUINDI?????
OCCORRE
PREDISPORRE
TUTTI
GLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08.
QUALI???
TUTTI!!!!
IN PARTICOLARE PER LA SQUADRA DI VIGILANZA ANTINCENDIO:
- CORSO RISCHIO ALTO OLTRE 200 POSTI LETTO
- ACCERTAMENTO IDONEITA’ OLTRE 100 POSTI
LETTO
ATTIVITA' ESISTENTI
SONO TUTTE QUELLE ATTIVITA'
ALBERGHIERE PER LE QUALI ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL
DECRETO
ERA
GIA'
STATO
RILASCIATO
UN
TITOLO
AUTORIZZATIVO
QUALI AGEVOLAZIONI
Nelle attività oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della
capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile
con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico
dell’attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II. (MODIFICHE)
E’ consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani
ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
(UBICAZIONE)
Devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del punto
5.2, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. In alternativa, è
consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su
corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio
scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture
di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte
dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di
resistenza al fuoco dei locali o camere interessati. (SEPARAZIONI)
Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di
paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio
utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia
caratteristiche almeno REI 120.
RESISTENZA AL FUOCO
R
REI
Fino a 12 m
30
30
Superiore a 12 m fino a 54 m
60
60
Oltre 54 m
90
90
Altezza antincendio edificio
OPPURE
R/REI*
R/REI**
45
30
Superiore a 24 m fino a 54 m
_____
45
Oltre 54 m
_____
60
Altezza antincendio edificio
Superiore a 12 m fino a 24
(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera
attività;
(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera
attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle
ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti . Gli addetti, che non
possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di
idoneità tecnica a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10
marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di
spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco
RESISTENZA AL FUOCO COPERTURE
SOLO PER ELEMENTI STRUTTURALI DELLA
COPERTURA, CHE NON COLLABORANO ALLA
STATICA COMPLESSIVA DEL FABBRICATO MA
DEBBONO GARANTIRE ESCLUSIVAMENTE LA
PROPRIA STABILITA’, E’ AMMESSA UNA CLASSE DI
RESISTENZA AL FUOCO PARI A REI 30, A
PRESCINDERE DALL’ALTEZZA DEL FABBRICATO.
OCCORRE
PERO’
PRENDERE
OPPORTUNI
ACCORGIMENTI PER EVITARE LA PROPAGAZIONE
DELL’INCENDIO AGLI EDIFICI ADIACENTI, NEI CASI
IN CUI PER ESEMPIO L’ALBERGO SIA CONTIGUO AD
UN FABBRICATO PIU’ ALTO.
(Lett. Circ.500/4122/1 del 04.04.2001)
REAZIONE AL FUOCO
TRA L'ALTRO E' CONSENTITO:
negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di
reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale in
presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso
all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti
letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura
mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco,
compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a
supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale
in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di
rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad
esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di
porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di
sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore
costituito da un congruo numero di addetti
COMPARTIMENTAZIONE
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituti al
massimo da due piani) come previsto al punto 6.3.
Tabella A
Altezza Antincendio Sup. Max Compartimenti
Fino 24 m
3000 mq
Superiore a 24 m fino a 54 m
2000 mq
Oltre 54 m
1000(*)mq
(*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano.
Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a
4000 m2, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano,
non superi il valore di 30 Kg/m2 e che sia installato un impianto automatico
di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. E’ consentito che
il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 mq e fino ad
8000 mq con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di
spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.
CORRIDOI
E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle
porte delle camere, che devono avere caratteristiche non
inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione
relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica
alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori
terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il
carico di incendio in ciascun piano non superi i 20
Kg/mq. E' consentito, altresì, che le porte delle camere
non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è
protetta da un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere
per ospiti.
AFFOLLAMENTO
Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4
persone/mq, salvo quanto previsto al punto8.4.4;
- aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.
Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione
sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a
quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita
dichiarazione del titolare dell’attività, tenendo conto dei reali
posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri
nelle responsabilità dello stesso titolare.
Un successivo chiarimento (6 maggio 2004) ha definito il valore
della densità di affollamento pari a 0,7 pers/mq.
CAPACITA’ DEFLUSSO
RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER
LE
ATTIVITA’
DI
NUOVA
REALIZZAZIONE VIENE CONSENTITO
L’UTILIZZO DI CAPACITA’ MAGGIORI, IN
RELAZIONE
ALL’ADOZIONE
DI
PARTICOLARI ACCORGIMENTI
LARGHEZZA VIE D’USCITA
E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza
minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del
deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m,
a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto
materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco.
Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con
le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle
barriere architettoniche.
COME???
UN CHIARIMENTO SUCCESSIVO AL DECRETO 6 OTTOBRE 2003,
PRECISA CHE NON DEVE ESSERE RICHIESTA LA REALIZZAZIONE DI
SPAZI CALMI. NELLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO
D’INCENDIO OCCORRERA’ PRENDERE IN CONSIDERAZIONE
L’ASSISTENZA PER TALI OSPITI
VIE D’USCITA USO ESCLUSIVO
DUE O PIU’ SCALE
N. PIANI
FUORI
TERRA
TIPO DI SCALA
CONSENTITA
LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI
ESODO
2
aperta
40 o 45 m (2) fino a luogo sicuro
oltre 2 fino a
32 m
30 o 35 m (2) fino a scala protetta
protetta
altezza
antincendi
oltre 32 m
altezza
antincendi
40 o 45 m (2) fino a scala esterna
prova di fumo
40 o 45 m (2) fino a scala a prova di
fumo o esterna
UNA SOLA SCALA
N. PIANI FUORI
TERRA
TIPO DI SCALA
CONSENTITA
2
aperta
LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
aperta
- con Q < 20 Kg / m 2
3
40 o 45 m (2) fino a luogo sicuro
- impianto automatico
rivelazione incendi
protetta
da 4 a 6
protetta
15 m o 20 m (2) o 25 m (3) (lunghezza dei
corridoi di collegamento con le scale)
(2) Lungo il percorso interessato:
1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di
prendere fuoco su entrambe le facce;
2) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere.
(3) Il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che:
1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano
installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30;
3)sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel
corridoio.
VIE D’USCITA USO PROMISCUO
C1) (servite da due o più scale ad uso promiscuo)
N. PIANI FUORI
TERRA
TIPO DI SCALA
CONSENTITA
edificio fino a 24 m aperta
LUNGHEZZA DEI PERCORSI
DI ESODO
25 m fino alla scala
C2) (servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività)
N. PIANI FUORI
TERRA
TIPO DI SCALA
CONSENTITA
edificio fino a 24 m aperta
LUNGHEZZA DEI PERCORSI
DI ESODO
15 m fino alla scala
IMPIANTI ANTINCENDIO (IDRANTI)
Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una
rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile
lunga 20 m.
E’ consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e
con altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di naspi con le
caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto
l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:
- sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione
idraulicamente più sfavorevole;
- l’attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco;
- sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3,
per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco qualora non
esista nel raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento per i
suddetti mezzi.
Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì
installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni
piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per
l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco .
ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto
pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al
punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di
idonea capacità. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete
antincendio deve essere realizzato da elettropompa con
alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento
automatico) o da una motopompa con avviamento automatico.
In alternativa è consentita l’alimentazione del gruppo di
pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale
qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la
continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa
ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità
complessiva annua non superiore a 60 ore.
DISPOSIZIONI TRANITORIE
Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere
dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini:
a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16;
b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di
quanto previsto alla successiva lettera c);
c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei
tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2.
Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l’adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della
regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere,
approvata con decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicata nella G.U. n.
116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2010. Tale proroga si applica a
quelle attività per le quali era stato presentato progetto di adeguamento entro il 30
agosto 2009.
Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del
responsabile dell'attività.
Rif. Pratica VV.F. n.
CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE
E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO
Il sottoscritto professionista
titolo professionale
cognome
iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di
nome
con il numero
Da presentarsi in carta semplice ed in originale insi
insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3
provincia
n. iscrizione
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
n. iscrizione
domiciliato in
via – piazza
c.a.p.
comune
n. civico
provincia
telefono
ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal D.M. 4/5/1998, nell’ambito delle competenze tecniche
della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell’impianto sotto riportato, installato nell’edificio
identificazione dell’edificio, complesso, etc.
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
sito in
via – piazza
n. civico
comune
c.a.p.
provincia
telefono
di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.
con sede in
via – piazza
n. civico
comune
relativamente a (*) (barrare con
c.a.p.
provincia
telefono
uno solo degli impianti sotto riportati):
impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL’ENERGIA ELETTRICA;
impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE;
(relativamente al generatore di calore)
impianto di ESTINZIONE incendi
impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore;
impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio
impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME
impianto di trasporto e utilizzazione di
stato liquido e aeriforme;
GAS COMBUSTIBILI
impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI
INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI.
Denominazione impianto
Sigla professionista _________
Descrizione illustrativa dell’impianto
(*)
ATTENZIONE: il presente modello può certificare un unico impianto: nel caso di più impianti predisporre più modelli.
allo
Rif. Pratica VV.F. n.
CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI
COSTRUTTIVI IN OPERA
(CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)
Il sottoscritto professionista
titolo professionale
cognome
nome
iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di
con il numero
provincia
n. iscrizione
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
Da presentare in carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3
iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare
n. iscrizione
domiciliato in
via – piazza
c.a.p.
Comune
n. civico
provincia
telefono
Avendo preso visione del progetto approvato dal Comando prov. VV.F. in data
per l’edificio
prot. n.
identificazione dell’edificio, complesso, etc.
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
sito in
via – piazza
comune
n. civico
provincia
c.a.p.
telefono
di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.
con sede in
via – piazza
n. civico
Comune
provincia
c.a.p.
telefono
operando nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale,
CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO
dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati,
e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.
Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva nella quale è
riportata una sintetica ed esaustiva valutazione della prestazione certificata nonché l’elenco di tutta la documentazione
resasi necessaria per la valutazione suddetta.
Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a:
numero e posizione degli elementi
geometria degli elementi
materiali costitutivi
condizioni di incendio
condizioni di carico e di vincolo
caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi
La presente certificazione è composta da n.
pagine e da n.
tavole grafiche riepilogative,
siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.
Data
Firma professionista
Rif. Pratica VV.F. n.
DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL’ IMPIANTO
(NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22 GENNAIO 2008, n. 37)
Da presentare in carta semplice ed in origin
originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3
Il sottoscritto installatore
cognome
nome
domiciliato in
via – piazza
n. civico
c.a.p.
comune
nella sua qualità di
provincia
telefono
titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.
dell’impresa
operante nel settore
ragione sociale ditta, impresa, ente, società
Elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza, etc.
con sede in
via – piazza
n. civico
comune
c.a.p.
provincia
P.I.:
telefono
iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581
Partita Iva
n°
della C.C.I.A.A. di
Provincia
ovvero
specificare uno degli altri casi previsti dall’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
esecutrice degli impianti: (descrizione sintetica)
descrizione
descrizione
nell’edificio
identificazione dell’edificio, complesso, etc.
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
sito in
via – piazza
n. civico
comune
c.a.p.
provincia
telefono
di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.
con sede in
via – piazza
comune
n. civico
c.a.p.
provincia
telefono
RELATIVAMENTE ALL’ IMPIANTO APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA:
(barrare con
una sola tipologia)(*)
impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL’ENERGIA ELETTRICA;
impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE;
Sigla installatore __________
impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE;
(relativamente al generatore di calore)
impianto di ESTINZIONE incendi;
impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio
impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME;
impianto di trasporto e utilizzazione di
stato liquido e aeriforme;
GAS COMBUSTIBILI
allo
impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI
INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI ;
impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore;
(*)
Il presente modello può riferirsi ad un solo impianto. Nel caso di più impianti predisporre più modelli a firma dei vari installatri.
Rif. Pratica VV.F. n.
DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI
AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO
E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
Il sottoscritto professionista
titolo professionale
Cognome
nome
iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di
con il numero
Provincia
n. iscrizione
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818
n. iscrizione
domiciliato in
via – piazza
Da presentare in carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3
c.a.p.
Comune
n. civico
provincia
telefono
nella sua qualità di:
tecnico incaricato dalla committenza per il Coordinamento, la Direzione o la Sorveglianza dei lavori;
assistente delle figure di cui al punto precedente;
tecnico incaricato della verifica finale (solo nel caso di assenza di entrambe le figure suddette).
avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati (*),
avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi,
per l’edificio
identificazione dell’edificio, complesso etc.
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
sito in
via – piazza
Comune
n. civico
Provincia
c.a.p.
Telefono
di proprietà di
ditta, società, ente, impresa, etc.
con sede in
via – piazza
n. civico
Comune
provincia
c.a.p.
Telefono
DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI
RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE
nel progetto approvato dal Comando provinciale VV.F. in data
prot. n.
Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l’elenco riportante i riferimenti per l’individuazione degli stessi. La documentazione attestante la conformità del prodotto e la corretta posa
in opera è trattenuta dal titolare dell’attività.
La presente certificazione è composta da n.
pagine e da n.
tavole grafiche riepilogative,
siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle.
Data
Firma professionista
(*)
Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera
del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova1, rapporti di prova2, rapporti di classificazioni3 ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE
nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista
che ne ha valutato la resistenza al fuoco contenute nel modello CERT.REI.
1
2
3
Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984.
Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961.
Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NEL SETTORE DELLA REAZIONE
AL FUOCO AI SENSI D.M. 26 GIUGNO 1984
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO
da allegarsi, in carta semplice al mod. DICH. POSA OPERA, e da trattenersi da parte del titolare dell’attività
(art.2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984)
Il sottoscritto
produttore o venditore
cognome
nome
domiciliato in
via – piazza
n. civico
c.a.p.
comune
nella sua qualità di
provincia
telefono
titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.
della ditta
ragione sociale ditta, impresa, ente, società
con sede in
via – piazza
n. civico
comune
provincia
indicare una delle due alternative ( barrare con
avendo venduto in data
telefono
quella effettiva):
con fattura n.
data
avendo consegnato in data
c.a.p.
identificazione fattura
con bolla n.
data
identificazione bolla
identificazione del materiale in oggetto.
DICHIARA CHE IL MATERIALE SOPRA IDENTIFICATO
è conforme al prototipo sottoposto a prova ed omologato*, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell’Interno
con atto in data
data
oppure
è provvisto di dichiarazione di conformità del produttore. Il materiale in parola risulta pertanto omologato*, ai sensi del
D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell’Interno con atto in data
data
I CUI ESTREMI SONO QUELLI SOTTO RIPORTATI:
Società
Anno di produzione
Classe di reazione
Codice di omologazione**
Posa in opera
Impiego
Manutenzione
Data
Firma dichiarante
* Al posto della omologazione è valido anche il certificato di prova ai sensi art. 10 D.M. 26 giugno 1984.
** Oppure certificato di prova art. 10 D.M. 26 giugno 1984.