Alberghi - Ordine degli Ingegneri di Latina
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Alberghi - Ordine degli Ingegneri di Latina
ATTIVITA’ ALBERGHIERE TESTO INTEGRATO D.M. 09/04/1994 A CHI SI RIVOLGE? • • • • • • • • • • ALBERGHI MOTEL VILLAGGI ALBERGHI VILLAGGI TURISTICI AFFITTACAMERE CASE PER VACANZE ALLOGGI AGROTURISTICI OSTELLI RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE RIFUGI ALPINI COSA SONO? ART. 6 LEGGE 217/83 • • • • • • • • • • Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti. I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono ostelli per la gioventú le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. MA SONO TUTTE SOGGETTE A C.P.I.? Circolare n° 42 del 17/12/1986: • - Alberghi: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. - Motels: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. - Villaggi-albergo: rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. - Residenze turistico-alberghiere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985, n.36). - Campeggi: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982; gli stessi sono sottoposti al controllo di una apposita commissione, della quale fa parte il comandante provinciale dei vigili del fuoco, prevista dall'art.3 della legge 21-3-1958, n.326, nonché dall'art.4, comma 2, del D.P.R. 20-6-1961, n.869, attuativo della citata legge n.326. - Villaggi turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna. - Alloggi agro-turistici: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna. - Affittacamere: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna. - Case e appartamenti per vacanze: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 (vedi circ. del 11-12-1985, n.36). - Ostelli per la gioventù: non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982 se nel loro ambito non esistono unità immobiliari con oltre venticinque posti letto cadauna. - Rifugi alpini: i rifugi alpini intesi come locali aventi per requisito fondamentale il ricovero per alpinisti, come base per escursioni o ascensioni e come riparo e sosta al rientro in caso di avverse condizioni meteorologiche, non rientrano nel punto 84) del D.M. 16-2-1982. Devono comunque essere osservati, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, i divieti ed obblighi imposti dai punti 7, 8, 10, 11 del D.M. 09/04/1994. CAMPO APPLICAZIONE • Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli. • Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II. INTRODOTTI NUOVI TERMINI • SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. • CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale. NUMERO DEI PIANI F.T. IL NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA DELL’EDIFICIO E’ PARI AI PIANI SOVRASTANTI AL PIANO D’USCITA DELLA STRUTTURA, INTESO COME QUELLO ATTRAVERSO IL QUALE CON UN PERCORSO ORIZZONTALE SIA POSSIBILE L’EVACUAZIONE DEGLI OCCUPANTI EDIFICI PROMISCUI IN QUESTO CASO IL NUMERO DEI PIANI DA CONTEGGIARE E’ DATO DALLA SOMMA TRA I PIANI INTERESSATI DALL’ATTIVITA’ ALBERGHIERA CON QUELLI EVENTUALMENTE SOTTOSTANTI NUMERO DEI PIANI INTERRATI SONO CONSIDERATI TALI, I PIANI PER LA CUI EVACUAZIONE OCCORRE PROCEDERE IN DIREZIONE ASCENDENTE PER GIUNGERE AL PIANO DI USCITA DELL’EDIFICIO (Lett. Circ.500/4122/1 del 04.04.2001) ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE UBICAZIONE (5.1) Le attività ricettive possono essere ubicate: a)in edifici indipendenti, costruiti per tale specifica destinazione ed isolati da altri; b) in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. COMUNICAZIONI (5.2) Le attività ricettive: a) non possono comunicare con attività non ad esse pertinenti; b) possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982; c) possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ad essi pertinenti, elencate al punto 5.1; d) devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del presente punto, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. QUINDI? SE ABBIAMO UNA CUCINA ALIMENTATA A COMBUSTIBILE LIQUIDO, SOLIDO O GASSOSO, CON POTENZIALITA’ SUPERIORE A 116 KW, DOBBIAMO REALIZZARE UN FILTRO!!! DOVE? Resistenza al fuoco delle strutture portanti Altezza Antincendio dell'edificio R REI Fino a 24 m 60 60 Superiore a 24 m fino a 54 m 90 90 Oltre 54 m 120 120 Reazione al fuoco dei materiali • i mobili imbottiti ed i materassi devono essere di classe 1 IM; • i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere omologati ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984; • e’ consentita la posa in opera di rivestimenti lignei, opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 Compartimentazione • Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituiti al massimo da due piani) di superficie non superiore a quella indicata in tabella A. È consentito che i primi due piani fuori terra dell'edificio costituiscano un unico compartimento, avente superficie complessiva non superiore a 4000 mq e che il primo piano interrato, per gli spazi destinati ad aree comuni a servizio del pubblico, se di superficie non eccedente 1000 mq, faccia parte del compartimento sovrastante. Tabella A • Altezza Antincendio Sup. Max Compartimenti • Fino 24 m 3000 mq • Superiore a 24 m fino a 54 m 2000 mq • Oltre 54 m 1000 (*) mq * Il compartimento dovrà estendersi per un solo piano CORRIDOI (6.5) I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30. Le porte delle camere devono avere caratteristiche non inferiore a RE 30 con dispositivo di autochiusura. SCALE 2 O PIU’ A SERVIZIO ESCLUSIVO (solo se appartenenti al sistema di vie d’esodo) N. PIANI FUORI TERRA TIPO DI SCALA CONSENTITA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO fino a 2 aperta 40 m fino a luogo sicuro 30 m fino a scala protetta da 3 a 6 protetta (1) 40 m fino a scala esterna oltre 6 prova di fumo 40 m fino a scala a prova di fumo o esterna VANI SCALA SINGOLI N. PIANI FUORI TIPO DI SCALA TERRA CONSENTITA fino a 2 aperta LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO 15 m fino alla scala (lunghezza corridoio) 40 m fino a luogo sicuro ASCENSORI E MONTACARICHI Gli ascensori ed i montacarichi non possono essere utilizzati in caso di incendio, ad eccezione degli ascensori antincendio definiti al punto 6.8. Gli ascensori e i montacarichi, che non siano installati all'interno di una scala di tipo almeno protetto, devono avere il vano corsa di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 6.1. Le caratteristiche di ascensori e montacarichi debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi (Decreto 15.09.05) ASCENSORI ANTINCENDIO Nelle strutture ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori antincendio da poter utilizzare, in caso di incendio, nelle operazioni di soccorso. AFFOLLAMENTO • Il massimo affollamento è fissato in: • aree destinate alle camere: numero dei posti letto; • aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto 8.4.4; • aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %. CAPACITA’ DI DEFLUSSO • 50 per il piano terra; • 37,5 per i piani interrati; • 37,5 per gli edifici sino a tre piani fuori terra; • 33 per gli edifici a più di tre piani fuori terra. Leggiamo con attenzione!! SISTEMA DI VIE D’USCITA • Gli edifici o la parte di essi destinata a struttura ricettiva, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto in funzione della capacità di deflusso e che adduca in luogo sicuro. • Il percorso può comprendere corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. • Deve essere previsto almeno uno spazio calmo per ogni piano ove hanno accesso persone con capacità motorie ridotte od impedite. Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. LARGHEZZA VIE D’USCITA La larghezza utile delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. Fa eccezione la larghezza dei corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e delle porte delle camere. LARGHEZZA TOTALE USCITE • La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano. • Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento. QUINDI................??? CHIARIMENTO • La larghezza complessiva delle scale deve essere determinata in base al massimo affollamento previsto nei 2 piani consecutivi in elevazione, escludendo quindi il piano d’uscita dall’edificio in quanto soltanto gli occupanti di tali livelli dovranno utilizzare le scale come vie d’esodo. • Il dimensionamento delle uscite di sicurezza dal piano di riferimento dovrà tener conto dell’affollamento previsto a tale livello oltre alla larghezza delle scale nell’eventualità queste non immettano direttamente all’esterno. NUMERO USCITE • Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. E' consentito che gli edifici a due piani fuori terra siano serviti da una sola scala, purché la lunghezza dei corridoi che adducono alla stessa non superi i 15 m e ferma restando l'osservanza del punto 7.5, primo comma. • Nelle strutture ricettive monopiano in cui tutte le camere per ospiti hanno accesso direttamente dall'esterno non è richiesta la realizzazione della seconda via di esodo limitatamente all’area riservata alle camere. DEPOSITI • LOCALI MAX 12 MQ PER MATERIALI COMBUSTIBILI Possono essere ubicati anche al piano camere. Le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2 e deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25 % di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore. • LOCALI MAX 500 MQ PER MATERIALI COMBUSTIBILI Possono essere ubicati all'interno dell'edificio con esclusione dei piani camere. Le strutture di separazione e la porta di accesso, che deve essere dotata di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendi. Il carico d'incendio deve essere limitato a 60 Kg/m2; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie del locale. SPAZI PER RIUNIONI O TRATTENIMENTO Ai locali e agli spazi, frequentati da pubblico, ospite o non dell'attività, inseriti nell'ambito di un edificio o complesso ricettivo, destinati a trattenimenti e riunioni a pagamento o non, si applicano le seguenti norme di prevenzione incendi. A titolo esemplificativo le suddette manifestazioni possono comprendere: - conferenze; - convegni; - sfilate di moda; - riunioni conviviali; - piccoli spettacoli di cabaret; - feste danzanti; - esposizioni d'arte e/o merceologiche con o senza l'ausilio di mezzi audiovisivi. UBICAZIONE I locali di trattenimento possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano stradale ed ai piani interrati purché non oltre 10 m al di sotto del piano stradale. COMUNICAZIONI • I locali di trattenimento con capienza inferiore a 100 persone possono essere posti in comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività ricettiva, salvo quanto previsto dalle norme, relativamente alle aree a rischio specifico. • Per gli altri locali, le relative comunicazioni con altri ambienti dell'attività ricettiva devono avvenire mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI 30, purché ciò non sia in contrasto con le norme di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico. STRUTTURE E MATERIALI Per quanto concerne i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali e le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo, valgono le prescrizioni indicate ai precedenti punti 6.1 e 6.2. MISURE EVACUAZIONE L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui il pubblico trova posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, viene fissato pari al numero dei posti a sedere. Negli altri casi esso viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per mq e che in ogni caso dovrà essere dichiarato sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie di esodo per le persone, conforme alle vigenti disposizioni in materia ed alle seguenti prescrizioni: a) locali con capienza superiore a 100 persone: devono essere serviti da uscite che, per numero e dimensioni, siano conformi alle vigenti norme sui locali di spettacolo e trattenimento. Almeno la metà di tali uscite deve addurre direttamente all'esterno o su luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano; b) locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone: devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi sui locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano; c) locali con capienza inferiore a 50 persone: è ammesso che tali locali siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,90 m che immetta nel sistema di vie di uscita del piano. DISTRIBUZIONE POSTI La distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni, con eccezione dei locali destinati a feste danzanti, riunioni conviviali etc., per i quali è consentito che i sedili non siano uniti tra di loro e siano distribuiti secondo le necessità del caso, a condizione che non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento emergenza. delle persone in caso di IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤ 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 sec) per ascensori antincendio ed impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - rivelazione e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 1 ora; - ascensori antincendio: 1 ora; - impianti idrici antincendio: 1 ora. L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche vigenti. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma purché assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. SISTEMI DI ALLARME Gli edifici, o la parte di essi destinata ad attività ricettive, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. ESTINTORI Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a venticinque posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori. NASPI Le attività con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 100 devono essere almeno dotate di naspi DN 20. Ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida lunga 20 m realizzata a regola d'arte. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all'utenza normale, i due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 1/min ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 60 min. Qualora la rete idrica non sia in grado di assicurare quanto sopra prescritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. IDRANTI Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con montanti disposti nei vani scala. La rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche, dal fuoco. L'impianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 l/min con una pressione al bocchello di 2 bar. L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 minuti. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico. Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un attacco di mandata per il collegamento con le autopompe VV.F. ALIMENTAZIONE ALTA AFFIDABILITA' Per le attività con oltre 500 posti letto e per quelle ubicate in edifici aventi altezza antincendio superiore a 32 m, l'alimentazione della rete antincendio deve essere del tipo ad alta affidabilità. Affinché una alimentazione sia considerata ad alta affidabilità dovrà essere realizzata in uno dei seguenti modi: - una riserva virtualmente inesauribile; - due serbatoi o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di rincalzo; - due tronchi di acquedotto che non interferiscano fra loro nell'erogazione, non siano alimentati dalla stessa sorgente, salvo che virtualmente inesauribile. Tale alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite due gruppi di pompaggio, composti da una o più pompe, ciascuno dei quali in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità: - una elettropompa ed una motopompa, una di riserva all'altra; - due elettropompe, ciascuna con portata pari a metà del fabbisogno ed una motopompa di riserva avente portata pari al fabbisogno totale; - due motopompe, una di riserva all'altra; - due elettropompe, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti. Ciascuna pompa deve avviarsi automaticamente. IDRANTI DN 70 Nelle strutture ricettive con oltre 500 posti letto e in quelle ubicate in edifici con altezza antincendio oltre 32 m, deve esistere all’esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70, da utilizzare per rifornimento dei mezzi dei Vigili del fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 minuti. Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che quelli esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva. SPRINKLER Oltre alla rete idranti, nelle strutture ricettive con oltre 1000 posti letto, deve essere previsto l'impianto di spegnimento automatico a pioggia su tutta l'attività. RIVELATORI DI FUMO Nelle attività ricettive con capienza superiore a 100 posti letto deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rivelare e segnalare a distanza un principio d'incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte (NORMA uni 9795). La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovrà sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, la quale deve essere ubicata in ambiente presidiato. Il predetto impianto dovrà consentire l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell'attività entro: a) 2 minuti dall'emissione della segnalazione di allarme proveniente da due o più rivelatori o dall'azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio; b) 5 minuti dall'emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di allarme non sia tacitata dal personale preposto. I predetti tempi potranno essere modificati in considerazione della tipologia dell'attività e dei rischi in essa esistenti. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o nella progettazione dell'attività, l'impianto di rivelazione dovrà consentire l'attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: - chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l'attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; - disattivazione elettrica dell'eventuale impianto di ventilazione o condizionamento esistente; - attivazione degli eventuali filtri in sovrappressione; - chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione o condizionamento, riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; - eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza. Inoltre, nelle attività ricettive con oltre 300 posti letto o con numero superiore a 100 posti letto ubicate all'interno di edifici di altezza superiore a 24 m, dovranno essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo il corridoio, per i rivelatori ubicati nelle camere e nei depositi. Tali ripetitori, inoltre, dovranno essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente visibili. GLI ALBERGHI SONO ANCHE LUOGHI DI LAVORO QUINDI????? OCCORRE PREDISPORRE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/08. QUALI??? TUTTI!!!! IN PARTICOLARE PER LA SQUADRA DI VIGILANZA ANTINCENDIO: - CORSO RISCHIO ALTO OLTRE 200 POSTI LETTO - ACCERTAMENTO IDONEITA’ OLTRE 100 POSTI LETTO ATTIVITA' ESISTENTI SONO TUTTE QUELLE ATTIVITA' ALBERGHIERE PER LE QUALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO ERA GIA' STATO RILASCIATO UN TITOLO AUTORIZZATIVO QUALI AGEVOLAZIONI Nelle attività oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attività, può essere applicato il Titolo II – Parte II. (MODIFICHE) E’ consentito il mantenimento delle attività in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. (UBICAZIONE) Devono essere separate dalle attività indicate alle lettere a) e c) del punto 5.2, mediante strutture di caratteristiche almeno REI 90. In alternativa, è consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attività alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati. (SEPARAZIONI) Per gli alloggi agrituristici è consentita la contiguità con i depositi di paglia, fieno o legname posti all'esterno della volumetria dell'edificio utilizzato per l'attività ricettiva, purché la struttura di separazione abbia caratteristiche almeno REI 120. RESISTENZA AL FUOCO R REI Fino a 12 m 30 30 Superiore a 12 m fino a 54 m 60 60 Oltre 54 m 90 90 Altezza antincendio edificio OPPURE R/REI* R/REI** 45 30 Superiore a 24 m fino a 54 m _____ 45 Oltre 54 m _____ 60 Altezza antincendio edificio Superiore a 12 m fino a 24 (*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività; (**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti . Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco RESISTENZA AL FUOCO COPERTURE SOLO PER ELEMENTI STRUTTURALI DELLA COPERTURA, CHE NON COLLABORANO ALLA STATICA COMPLESSIVA DEL FABBRICATO MA DEBBONO GARANTIRE ESCLUSIVAMENTE LA PROPRIA STABILITA’, E’ AMMESSA UNA CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO PARI A REI 30, A PRESCINDERE DALL’ALTEZZA DEL FABBRICATO. OCCORRE PERO’ PRENDERE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER EVITARE LA PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO AGLI EDIFICI ADIACENTI, NEI CASI IN CUI PER ESEMPIO L’ALBERGO SIA CONTIGUO AD UN FABBRICATO PIU’ ALTO. (Lett. Circ.500/4122/1 del 04.04.2001) REAZIONE AL FUOCO TRA L'ALTRO E' CONSENTITO: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50 % della loro superficie totale in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attività, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti COMPARTIMENTAZIONE Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti (costituti al massimo da due piani) come previsto al punto 6.3. Tabella A Altezza Antincendio Sup. Max Compartimenti Fino 24 m 3000 mq Superiore a 24 m fino a 54 m 2000 mq Oltre 54 m 1000(*)mq (*) Il compartimento deve estendersi ad un solo piano. Sono consentiti compartimenti, di superficie complessiva non superiore a 4000 m2, su più piani, a condizione che il carico di incendio, in ogni piano, non superi il valore di 30 Kg/m2 e che sia installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio in tutti gli ambienti. E’ consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 mq e fino ad 8000 mq con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato. CORRIDOI E' richiesto il rispetto del punto 6.5 con eccezione delle porte delle camere, che devono avere caratteristiche non inferiore a RE 15 con autochiusura. La prescrizione relativa all'installazione delle porte RE 15 non si applica alle attività ubicate in edifici a non più di 3 piani fuori terra in cui la capienza non superi i 40 posti letto ed il carico di incendio in ciascun piano non superi i 20 Kg/mq. E' consentito, altresì, che le porte delle camere non abbiano caratteristiche RE 15, quando l'attività è protetta da un impianto automatico di rivelazione ed allarme di incendio installato nei corridoi e nelle camere per ospiti. AFFOLLAMENTO Il massimo affollamento è fissato in: - aree destinate alle camere: numero dei posti letto; - aree comuni a servizio del pubblico: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq, salvo quanto previsto al punto8.4.4; - aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %. Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densità di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attività, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilità dello stesso titolare. Un successivo chiarimento (6 maggio 2004) ha definito il valore della densità di affollamento pari a 0,7 pers/mq. CAPACITA’ DEFLUSSO RISPETTO A QUANTO PREVISTO PER LE ATTIVITA’ DI NUOVA REALIZZAZIONE VIENE CONSENTITO L’UTILIZZO DI CAPACITA’ MAGGIORI, IN RELAZIONE ALL’ADOZIONE DI PARTICOLARI ACCORGIMENTI LARGHEZZA VIE D’USCITA E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale e passaggi aventi larghezza minima di m 0,90 computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco. Le aree ove sia prevista la presenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie devono essere dotate di vie di uscita congruenti con le vigenti disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. COME??? UN CHIARIMENTO SUCCESSIVO AL DECRETO 6 OTTOBRE 2003, PRECISA CHE NON DEVE ESSERE RICHIESTA LA REALIZZAZIONE DI SPAZI CALMI. NELLE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO OCCORRERA’ PRENDERE IN CONSIDERAZIONE L’ASSISTENZA PER TALI OSPITI VIE D’USCITA USO ESCLUSIVO DUE O PIU’ SCALE N. PIANI FUORI TERRA TIPO DI SCALA CONSENTITA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO 2 aperta 40 o 45 m (2) fino a luogo sicuro oltre 2 fino a 32 m 30 o 35 m (2) fino a scala protetta protetta altezza antincendi oltre 32 m altezza antincendi 40 o 45 m (2) fino a scala esterna prova di fumo 40 o 45 m (2) fino a scala a prova di fumo o esterna UNA SOLA SCALA N. PIANI FUORI TERRA TIPO DI SCALA CONSENTITA 2 aperta LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO aperta - con Q < 20 Kg / m 2 3 40 o 45 m (2) fino a luogo sicuro - impianto automatico rivelazione incendi protetta da 4 a 6 protetta 15 m o 20 m (2) o 25 m (3) (lunghezza dei corridoi di collegamento con le scale) (2) Lungo il percorso interessato: 1) i materiali installati a parete ed a soffitto siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce; 2) installare impianto di rivelazione automatica d'incendio lungo le vie d'esodo interessate e nelle camere. (3) Il corridoio può avere lunghezza di 25 m a condizione che: 1) tutti i materiali installati nei corridoi siano di classe 0 di reazione al fuoco e non siano installati materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce; 2) le porte delle camere abbiano caratteristiche REI 30; 3)sia installato un impianto automatico di rivelazione di incendio nelle camere e nel corridoio. VIE D’USCITA USO PROMISCUO C1) (servite da due o più scale ad uso promiscuo) N. PIANI FUORI TERRA TIPO DI SCALA CONSENTITA edificio fino a 24 m aperta LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO 25 m fino alla scala C2) (servite da una scala ad uso promiscuo con altre attività) N. PIANI FUORI TERRA TIPO DI SCALA CONSENTITA edificio fino a 24 m aperta LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO 15 m fino alla scala IMPIANTI ANTINCENDIO (IDRANTI) Le attività con capienza superiore a 100 posti letto devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile lunga 20 m. E’ consentito per le attività con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni: - sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente più sfavorevole; - l’attività sia accessibile ai mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco; - sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi. Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresì installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco . ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico. In alternativa è consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la continuità di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilità complessiva annua non superiore a 60 ore. DISPOSIZIONI TRANITORIE Le attività ricettive esistenti devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, entro i seguenti termini: a) due anni per quanto riguarda le disposizioni gestionali di cui ai punti 14, 15 e 16; b) cinque anni per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c); c) otto anni per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi a quanto previsto dal punto 19.2. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2010. Tale proroga si applica a quelle attività per le quali era stato presentato progetto di adeguamento entro il 30 agosto 2009. Entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dovrà essere presentato ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, un piano programmato degli eventuali lavori di adeguamento a firma del responsabile dell'attività. Rif. Pratica VV.F. n. CERTIFICAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO Il sottoscritto professionista titolo professionale cognome iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di nome con il numero Da presentarsi in carta semplice ed in originale insi insieme alla richiesta di C.P.I. mod. PIN 3 provincia n. iscrizione iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 n. iscrizione domiciliato in via – piazza c.a.p. comune n. civico provincia telefono ai fini di quanto previsto dal D.P.R. 12/1/1998, n. 37, e dal D.M. 4/5/1998, nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad accertare le caratteristiche tecniche di realizzazione e funzionamento dell’impianto sotto riportato, installato nell’edificio identificazione dell’edificio, complesso, etc. piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione sito in via – piazza n. civico comune c.a.p. provincia telefono di proprietà di ditta, società, ente, impresa, etc. con sede in via – piazza n. civico comune relativamente a (*) (barrare con c.a.p. provincia telefono uno solo degli impianti sotto riportati): impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL’ENERGIA ELETTRICA; impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore) impianto di ESTINZIONE incendi impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore; impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME impianto di trasporto e utilizzazione di stato liquido e aeriforme; GAS COMBUSTIBILI impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI. Denominazione impianto Sigla professionista _________ Descrizione illustrativa dell’impianto (*) ATTENZIONE: il presente modello può certificare un unico impianto: nel caso di più impianti predisporre più modelli. allo Rif. Pratica VV.F. n. CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIVI IN OPERA (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA) Il sottoscritto professionista titolo professionale cognome nome iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero provincia n. iscrizione iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 Da presentare in carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3 iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare n. iscrizione domiciliato in via – piazza c.a.p. Comune n. civico provincia telefono Avendo preso visione del progetto approvato dal Comando prov. VV.F. in data per l’edificio prot. n. identificazione dell’edificio, complesso, etc. piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione sito in via – piazza comune n. civico provincia c.a.p. telefono di proprietà di ditta, società, ente, impresa, etc. con sede in via – piazza n. civico Comune provincia c.a.p. telefono operando nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale, CERTIFICA LA RESISTENZA AL FUOCO dei prodotti/elementi costruttivi portanti (principali e secondari) e/o separanti riscontrati in opera, nel seguito specificati, e per essi attesta che la resistenza al fuoco si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi. Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati nella tabella della pagina successiva nella quale è riportata una sintetica ed esaustiva valutazione della prestazione certificata nonché l’elenco di tutta la documentazione resasi necessaria per la valutazione suddetta. Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: numero e posizione degli elementi geometria degli elementi materiali costitutivi condizioni di incendio condizioni di carico e di vincolo caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi La presente certificazione è composta da n. pagine e da n. tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle. Data Firma professionista Rif. Pratica VV.F. n. DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ IMPIANTO (NON RICADENTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DM 22 GENNAIO 2008, n. 37) Da presentare in carta semplice ed in origin originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3 Il sottoscritto installatore cognome nome domiciliato in via – piazza n. civico c.a.p. comune nella sua qualità di provincia telefono titolare, legale rappresentante, amministratore, etc. dell’impresa operante nel settore ragione sociale ditta, impresa, ente, società Elettrico, idraulico, riscaldamento, sicurezza, etc. con sede in via – piazza n. civico comune c.a.p. provincia P.I.: telefono iscritta nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7/12/1995, n. 581 Partita Iva n° della C.C.I.A.A. di Provincia ovvero specificare uno degli altri casi previsti dall’art. 3 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 esecutrice degli impianti: (descrizione sintetica) descrizione descrizione nell’edificio identificazione dell’edificio, complesso, etc. piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione sito in via – piazza n. civico comune c.a.p. provincia telefono di proprietà di ditta, società, ente, impresa, etc. con sede in via – piazza comune n. civico c.a.p. provincia telefono RELATIVAMENTE ALL’ IMPIANTO APPARTENENTE ALLA SOTTO INDICATA TIPOLOGIA: (barrare con una sola tipologia)(*) impianto di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione DELL’ENERGIA ELETTRICA; impianto protezione contro le SCARICHE ATMOSFERICHE; Sigla installatore __________ impianto di RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE; (relativamente al generatore di calore) impianto di ESTINZIONE incendi; impianto di RIVELAZIONE di fumo, gas e incendio impianto di COMUNICAZIONE E ALLARME; impianto di trasporto e utilizzazione di stato liquido e aeriforme; GAS COMBUSTIBILI allo impianto di utilizzazione, trasporto e distribuzione di FLUIDI INFIAMMABILI, COMBUSTIBILI O COMBURENTI ; impianto di EVACUAZIONE del fumo e del calore; (*) Il presente modello può riferirsi ad un solo impianto. Nel caso di più impianti predisporre più modelli a firma dei vari installatri. Rif. Pratica VV.F. n. DICHIARAZIONE INERENTE I PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE Il sottoscritto professionista titolo professionale Cognome nome iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di con il numero Provincia n. iscrizione iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 n. iscrizione domiciliato in via – piazza Da presentare in carta semplice ed in originale, insieme alla richiesta di C.P.I. - mod. PIN 3 c.a.p. Comune n. civico provincia telefono nella sua qualità di: tecnico incaricato dalla committenza per il Coordinamento, la Direzione o la Sorveglianza dei lavori; assistente delle figure di cui al punto precedente; tecnico incaricato della verifica finale (solo nel caso di assenza di entrambe le figure suddette). avendo preso visione delle informazioni e delle procedure fornite dal fornitore/produttore dei prodotti impiegati (*), avendo verificato la corretta posa in opera dei prodotti stessi, per l’edificio identificazione dell’edificio, complesso etc. piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione sito in via – piazza Comune n. civico Provincia c.a.p. Telefono di proprietà di ditta, società, ente, impresa, etc. con sede in via – piazza n. civico Comune provincia c.a.p. Telefono DICHIARA CHE I PRODOTTI IMPIEGATI RISPONDONO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE nel progetto approvato dal Comando provinciale VV.F. in data prot. n. Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti posti in opera si unisce, alla presente dichiarazione, l’elenco riportante i riferimenti per l’individuazione degli stessi. La documentazione attestante la conformità del prodotto e la corretta posa in opera è trattenuta dal titolare dell’attività. La presente certificazione è composta da n. pagine e da n. tavole grafiche riepilogative, siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive tabelle. Data Firma professionista (*) Le informazioni inerenti la classificazione del prodotto, l’impiego previsto e le procedure per la corretta posa in opera del prodotto devono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o certificati di prova1, rapporti di prova2, rapporti di classificazioni3 ovvero in conformità ai riferimenti documentali previsti dalla marcatura CE nonché, per gli elementi strutturali, in conformità alle eventuali disposizioni riguardanti la posa fornite dal professionista che ne ha valutato la resistenza al fuoco contenute nel modello CERT.REI. 1 2 3 Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 26/6/1984. Rapporti di prova per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi della Circolare 91 del 14/09/1961. Rapporti di classificazione per i prodotti classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 16/02/2007. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI D.M. 26 GIUGNO 1984 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO da allegarsi, in carta semplice al mod. DICH. POSA OPERA, e da trattenersi da parte del titolare dell’attività (art.2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984) Il sottoscritto produttore o venditore cognome nome domiciliato in via – piazza n. civico c.a.p. comune nella sua qualità di provincia telefono titolare, legale rappresentante, amministratore, etc. della ditta ragione sociale ditta, impresa, ente, società con sede in via – piazza n. civico comune provincia indicare una delle due alternative ( barrare con avendo venduto in data telefono quella effettiva): con fattura n. data avendo consegnato in data c.a.p. identificazione fattura con bolla n. data identificazione bolla identificazione del materiale in oggetto. DICHIARA CHE IL MATERIALE SOPRA IDENTIFICATO è conforme al prototipo sottoposto a prova ed omologato*, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell’Interno con atto in data data oppure è provvisto di dichiarazione di conformità del produttore. Il materiale in parola risulta pertanto omologato*, ai sensi del D.M.26 giugno 1984, dal Ministero dell’Interno con atto in data data I CUI ESTREMI SONO QUELLI SOTTO RIPORTATI: Società Anno di produzione Classe di reazione Codice di omologazione** Posa in opera Impiego Manutenzione Data Firma dichiarante * Al posto della omologazione è valido anche il certificato di prova ai sensi art. 10 D.M. 26 giugno 1984. ** Oppure certificato di prova art. 10 D.M. 26 giugno 1984.