Condizioni di Licenza TV Satellitari codificate

Transcript

Condizioni di Licenza TV Satellitari codificate
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA
AD IMPRESE DI DIFFUSIONE TELEVISIVA SATELLITARE
IN FORMA CODIFICATA
Rilasciate a
……………….. con sede in ……………….capitale sociale……….., iscritta al Registro delle
Imprese di ………….. al n. ……………., codice fiscale e Partita IVA…………rappresentata
da ………………………………..nella qualità di legale rappresentante, qui di seguito
Licenziataria
Premesso che
•
•
La Licenziataria svolge dall’Italia attività di comunicazione al pubblico via satellite in forma
codificata di programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di sue scelte e
decisioni, e sotto la propria responsabilità.
Nell’ambito di tale attività la Licenziataria intende utilizzare nel palinsesto del canale
televisivo ……… diffuso in forma codificata, opere appartenenti ai repertori tutelati dalla
SIAE (per le Sezioni Musica, D.O.R., Lirica e O.L.A.F.) nonché dalle Società d’Autori da
essa rappresentate.
Le Parti concordano quanto segue:
CAPO I
Premesse e allegati
1.
Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Licenza.
CAPO II
Opere del Repertorio Musicale
2.1. Con la presente Licenza, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 16, 16 bis, 61 e 180, la SIAE
concede alla Licenziataria, con validità per l’intera impronta coperta dai satelliti utilizzati e
per le utilizzazioni effettuate sul canale indicato in premessa, l’autorizzazione:
a) alla comunicazione al pubblico via satellite, in forma codificata, a propria cura o a cura
di terzi, delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) ed
utilizzate dal vivo in programmi televisivi inseriti in palinsesti allestiti in virtù di scelte e
decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa;
b) alla comunicazione al pubblico via satellite, in forma codificata, a propria cura o a cura
di terzi, delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica),
registrate su dischi, nastri e altri supporti analoghi, (fatti salvi i separati diritti spettanti ai
________________________________________________________________________________
1
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
produttori fonografici e ad altre categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della Legge
22 aprile 1941, n. 633 e sue successive modificazioni, relativo ai diritti connessi
all'esercizio del diritto d'autore) e così utilizzate in programmi televisivi inseriti in
palinsesti allestiti in virtù di scelte e decisioni, e sotto la responsabilità, della Licenziataria
stessa;
c) alla Registrazione delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione
Musica) su supporti che la Licenziataria realizza per finalità esclusivamente di carattere
tecnico o comunque funzionale alla attività di comunicazione al pubblico via satellite, in
forma codificata, a propria cura o a cura di terzi, con divieto di fare qualsiasi altro uso di
dette registrazioni e fatti salvi i separati diritti spettanti ai produttori fonografici e ad altre
categorie di aventi diritto ai sensi del Titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue
successive modificazioni, relativo ai diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore
(esclusa comunque la registrazione in “opere cinematografiche e assimilate” di cui agli
artt. 44-50 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni).
d) alla esecuzione, rappresentazione e recitazione delle opere del Repertorio Musicale
tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), dal vivo o mediante l’uso di registrazioni anche
effettuate legittimamente da terzi, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
l’esecuzione, rappresentazione e recitazione sia organizzata direttamente dalla
Licenziataria; si svolga negli studi della Licenziataria o in luogo aperto ed accessibile
gratuitamente dal pubblico; la partecipazione del pubblico avvenga nei ristretti limiti
delle esigenze funzionali del programma.
Tale previsione non si estende alla pubblica esecuzione, rappresentazione o
recitazione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa
quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all’interno di esercizi commerciali e di
locali o ambienti aperti al pubblico. Tali forme di utilizzazione dovranno essere
autorizzate separatamente.
2.2. Con la presente Licenza la SIAE autorizza inoltre la licenziataria:
a) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla
SIAE (Sezione Musica) in modalità Digitale Terrestre.
b) alla comunicazione al pubblico delle opere del Repertorio Musicale tutelato dalla
SIAE (Sezione Musica) tramite diffusione televisiva attraverso i Siti Web di cui la
Licenziataria è eventualmente titolare.
a condizione, in entrambi i casi, che la comunicazione al pubblico delle opere – in forma
integrale o parziale – venga effettuata in simultanea, senza modifiche o integrazioni
(simulcasting), con quella del palinsesto diffuso dall’Italia via satellite in forma codificata,
e fermo restando che i ricavi connessi a tali modalità di utilizzazione vengano computati
fra i proventi disciplinati dal successivo articolo 8.
2.2.1. E’ esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle utilizzazioni
di cui alla precedente lettera b), - la messa a disposizione di opere appartenenti al
Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), in modalità streaming on
demand, downloading e catch up, tramite l’accesso – a titolo gratuito o a pagamento – si
Siti Web di cui la Licenziataria è titolare. Tali forme di utilizzazione devono essere
autorizzate con apposita, separata Licenza.
________________________________________________________________________________
2
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
2.2.2. E’ altresì esclusa dalla presente autorizzazione, con specifico riferimento alle
utilizzazioni di cui alla precedente lettera b), la messa a disposizione di opere
appartenenti al Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) su canali
disponibili esclusivamente in webcasting, tramite l’accesso - a titolo gratuito o a
pagamento – ai Siti Web di cui la Licenziataria è titolare, con programmazione
predefinita (di flusso continuo ovvero con contenuti video non individualmente
accessibili). Tale forma di utilizzazione deve essere autorizzata con apposita, separata
licenza.
2.3. Quanto all’inclusione dei palinsesti della Licenziataria allestiti in virtù di scelte e decisioni,
e sotto la responsabilità, della Licenziataria stessa, nelle offerte di altri operatori
broadcasting e di telecomunicazioni, sui loro Siti Web (compresa la modalità IPTV), su
Reti di Telefonia Mobile (compresa la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su
Satellite, resta inteso quanto segue:
a) i palinsesti dovranno essere diffusi -in forma parziale o totale- in simultanea, senza
modifiche o integrazioni (Simulcasting);
b) la Licenziataria si obbliga ad informare gli altri operatori broadcasting e di
telecomunicazioni in questione, che essi dovranno ottenere apposita, separata Licenza
dalla SIAE e corrispondere ad essa i compensi calcolati sugli specifici e distinti Ricavi
loro derivanti dalle utilizzazioni dei Repertori tutelati dalla SIAE e realizzati tramite la
diffusione parziale o totale dei palinsesti della Licenziataria, nelle loro specifiche offerte,
in simultanea, senza modifiche o integrazioni (Simulcasting);
c) per le utilizzazioni del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica),
effettuate tramite l’inclusione dei palinsesti allestiti - in virtù di scelte e decisioni e sotto
la responsabilità della Licenziataria stessa- nelle offerte di altri operatori broadcasting e
di telecomunicazioni, sui loro Siti Web, (compresa la modalità IPTV), su Reti di
Telefonia Mobile (compresa la modalità DVB-H), sul Digitale Terrestre e su Satellite, i
corrispettivi erogati alla Licenziataria a tale titolo dagli operatori di cui sopra
costituiranno componenti della base per il calcolo del compenso SIAE di cui al
successivo articolo 8 senza alcun abbattimento;
3.
Sono sempre fatti salvi, in ogni caso, i diritti morali degli autori.
4.
Del Repertorio della Sezione Musica fanno parte:
a) le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali di vario genere, compresi i
relativi eventuali testi letterari; i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di
operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni musicali inserite in video clip.
Tuttavia, si intendono compresi nel Repertorio di competenza, rispettivamente, delle
Sezioni Lirica e Drammatica e Opere Radiotelevisive (D.O.R.) della SIAE i brani
musicali staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste ed opere
analoghe, che sono utilizzati in forma scenica per una durata superiore a dieci minuti
primi ciascuno;
________________________________________________________________________________
3
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
b) le composizioni musicali di qualsiasi genere – compreso il relativo eventuale testo
letterario – inserite nella colonna sonora delle opere cinematografiche ed assimilate.
5.1. Indipendentemente dalla presente Licenza, la Licenziataria – o chi per essa – dovrà
direttamente ottenere il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto per l’utilizzazione
di opere del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica):
a) a fini pubblicitari, come nel caso di musiche inserite in spot pubblicitari o comunque
di abbinamento ripetuto di una determinata composizione musicale ad un determinato
messaggio pubblicitario, esclusi gli annunci di programmi della stessa impresa o i
messaggi di utilità sociale;
b) come segnali giornalieri di inizio o di termine delle trasmissioni della Licenziataria o
come sigle o segnali identificativi di rubriche fisse proprie della Licenziataria;
c) con lo scorrimento a video dei testi letterari in contemporanea all’esecuzione di una
determinata composizione musicale (es. KARAOKE).
5.2. Il preventivo esplicito consenso degli Aventi Diritto dovrà essere ottenuto anche per
l’utilizzazione specifica di composizioni musicali in forme di Autopubblicità ossia in promo
che non abbiano le caratteristiche di annunci di programmi della stessa impresa che
richiamino appuntamenti televisivi.
6. Le opere oggetto della presente licenza verranno utilizzate - integralmente o parzialmente
- nella forma originale, nel rispetto delle buone norme dell’arte e della tecnica, nonché del
diritto morale degli autori. Sono consentiti unicamente gli adattamenti, le modificazioni e le
soppressioni richiesti dalle particolari esigenze del mezzo radiotelevisivo e che non
incidano su elementi creativi dell’opera
7. Come corrispettivo dell’utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione
Musica) definito all’articolo 4, la Licenziataria verserà alla SIAE un compenso annuo
calcolato percentualmente sui “Proventi del canale televisivo” realizzati nel medesimo
anno.
La misura dell’aliquota percentuale è determinata in base alla tipologia del palinsesto
adottato dalla Licenziataria al momento della sottoscrizione della presente Licenza,
secondo i parametri previsti all’Allegato 1, che ne costituisce parte integrante.
8. Per “proventi del canale televisivo” si intendono i ricavi risultanti, per ogni anno di validità
della presente Licenza, dal bilancio certificato della Licenziataria per il medesimo esercizio
relativi:
1) ai canoni di abbonamento di qualsiasi natura;
2) ai corrispettivi ricavati da operatori satellitari per l’inclusione nelle loro specifiche offerte
dei programmi televisivi della Licenziataria;
3) ai corrispettivi ricavati da altri operatori broadcasting e di telecomunicazioni per
l’inclusione nelle loro specifiche offerte dei programmi televisivi della Licenziataria,
secondo le modalità descritte all’articolo 2.3;
4) ai corrispettivi per la diffusione televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi
genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da
enti o ditte inserzioniste (Pubblicità televisiva);
________________________________________________________________________________
4
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
5)
ad ogni altro introito direttamente connesso all’attività di diffusione televisiva
programmi di cui la Licenziataria ha responsabilità editoriale.
dei
8.1 Per i soli introiti di cui al precedente numero 4) la Licenziataria ha facoltà di optare per
il calcolo del compenso effettuato sui proventi conseguiti dalla concessionaria di pubblicità
ed iscritti nel bilancio d’esercizio di quest’ultima, purché riferibili ai programmi televisivi
diffusi dalla Licenziataria stessa e per la quota parte ad essa imputabile rispetto ad altre
eventuali imprese di diffusione televisiva.
9.
Sugli introiti di cui al punto 4) del precedente articolo 8, individuati con le modalità di cui
all’articolo 8.1, sarà applicato un abbattimento forfetario nella misura del 35% a titolo di
spese di raccolta pubblicitaria e spese di agenzia
10. Per l’utilizzazione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica), come
definito al precedente articolo 4, tenuto conto delle caratteristiche del palinsesto del canale
……….., l’aliquota percentuale del corrispettivo di cui all’articolo 7 è fissata nel …..
(Allegato 1).
Tale percentuale è applicata ai “proventi del canale televisivo” come definiti ai precedenti
articoli 8 e 9.
Qualora, nel periodo di validità della presente Licenza, i palinsesti adottati dalla
Licenziataria subiscano sostanziali modificazioni, tali da mutarne definitivamente l’assetto,
la misura dell’aliquota di compenso sarà riesaminata sulla base delle modifiche apportate
al palinsesto e dei parametri previsti all’Allegato 1. Qualora, a seguito del riesame, venga
definita una diversa aliquota percentuale, la stessa sarà applicata per il calcolo del
compenso a far data dal momento in cui sono intervenute le modifiche dei palinsesti e per
il periodo residuo di validità della Licenza.
11. La Licenziataria si obbliga a trasmettere o far trasmettere alla SIAE, su supporti cartacei e
informatici, rapporti analitici relativi alle programmazioni effettuate, secondo le modalità
definite di comune accordo con la SIAE.
Tali rapporti analitici dovranno riportare dati idonei alle esigenze della SIAE relative alla
ripartizione dei compensi quali, a titolo esemplificativo, l’identificazione delle opere (titolo e
autore), la durata di ciascuna utilizzazione, il tipo di utilizzazione e le modalità tecniche (dal
vivo o registrata) dell’utilizzazione
A fronte della fornitura dei dati di programmazione relativi alle opere utilizzate (Report)
rispondenti alle esigenze di ripartizione dei compensi agli Aventi Diritto, è riconosciuta una
deduzione del … per l’anno …, del … per l’anno … e del … per l’anno …..
Per ogni anno di attività e’ comunque fissato un Minimo di compenso pari ad Euro 1.200,00
(mille/200) + IVA salvo conguaglio.
Tale compenso dovrà comunque essere aggiornato per gli anni …………… delle variazioni
annue dell’indice del costo della vita elaborato e pubblicato dall’Istituto Centrale di statistica
(ISTAT) di Roma.
.
12. Per ogni anno di validità della presente Licenza i compensi, come determinati dagli articoli
7, 8, 9, 10 e 11, saranno corrisposti in sei acconti bimestrali + IVA, il cui versamento dovrà
essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di competenza;
________________________________________________________________________________
5
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
tuttavia la Licenziataria si impegna a corrispondere alla SIAE l’acconto relativo all’ultimo
bimestre di ogni anno entro il giorno 15 del mese di dicembre dello stesso anno. I
compensi annuali saranno sempre provvisoriamente calcolati sulla base dei compensi
definitivi dell’anno precedente, salvo conguaglio da corrispondere in un'unica soluzione, al
momento delle disponibilità dei bilanci definitivi certificati, relativi all’anno di competenza.
13. La Licenziataria si obbliga a trasmettere alla SIAE copia dei bilanci definitivi certificati,
relativi ad ogni singolo esercizio, entro 15 giorni dalla loro approvazione oltre ad ogni
dichiarazione e documentazione utile all’esatta identificazione dei ricavi realizzati, come
definiti ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’ articolo 8.
14. Qualora la Licenziataria intendesse esercitare l’opzione di cui all’articolo 8.1, relativa ai
corrispettivi per la Diffusione Televisiva di messaggi e annunci pubblicitari di qualsiasi
genere, ivi comprese le sponsorizzazioni e ogni forma di pubblicità telematica, versati da
Enti o ditte inserzioniste (Pubblicità televisiva, numero 4 dell’articolo 8), la Licenziataria
dovrà produrre, per la definizione del compenso definitivo ai sensi dell’articolo 12, per
ogni anno di validità della presente Licenza :
I. copia del bilancio della concessionaria di pubblicità per il medesimo esercizio,con
l’indicazione dei
ricavi pubblicitari lordi riferibili ai programmi diffusi dalla
Licenziataria per il tramite del canale ….., e per la quota parte ad essi imputabile
rispetto ad altre eventuali imprese di diffusione;
II. ogni dichiarazione e documentazione, propria e/o della concessionaria di pubblicità,
utile all’esatta identificazione dei ricavi stessi realizzati.
Qualora la Licenziataria eserciti altre attività oltre a quella di comunicazione al pubblico via
satellite codificata e alle altre forme di comunicazione al pubblico autorizzate dalla
presente Licenza essa si impegna a documentare distintamente i ricavi acquisiti in
relazione a dette forme di comunicazione al pubblico e quelli realizzati in relazione a
ciascuna delle altre attività.
15. La Licenziataria si obbliga ad annunciare e/o indicare il nome degli autori delle
composizioni musicali trasmesse ogniqualvolta ciò non sia impedito da obiettive esigenze
tecnico-funzionali della programmazione.
CAPO III
Opere del Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R e O.L.A.F.
16. La presente Licenza, alle condizioni generali e a quelle particolari appresso
specificamente indicate, autorizza anche l’utilizzazione - nelle forme e con le modalità
previste agli articoli 2.1 e 2.2, nonché alle condizioni di cui agli articoli 2.3 e 3 - delle opere
che appartengono al Repertorio della Sezione Lirica, della Sezione Drammatica e Opere
Radiotelevisive (D.O.R.) e della Sezione Opere Letterarie e Arti Figurative (O.L.A.F.) della
SIAE.
-Per opere del repertorio della Sezione Lirica si intendono:
opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed
assimilabili.
________________________________________________________________________________
6
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
La Sezione cura la percezione dei compensi, affidata alla Società, su specifico mandato
per le utilizzazioni delle edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio e delle
opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla
estinzione dei diritti patrimoniali d’autore, ivi comprese le opere musicali e drammaticomusicali di competenza di altre Sezioni.
-Per opere del repertorio della Sezione D.O.R, si intendono:
opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammaticomusicali ed opere create appositamente per la comunicazione al pubblico mediante
radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza.
- Per opere del repertorio della Sezione O.L.A.F si intendono:
a) opere letterarie in senso stretto, come poesie, novelle, racconti, romanzi e simili
pubblicate per le stampe o create appositamente per la televisione, utilizzate nella loro
forma originale (recitazione o lettura);
b) opere dell’arte figurativa (pittura, disegno, fotografia, scultura e simili).
Non hanno rilevanza, ai fini del pagamento del compenso, le utilizzazioni di opere dell’arte
figurativa effettuate nell’ambito di notiziari di attualità e cronaca concernenti mostre e
analoghe manifestazioni annunciate o in corso riguardanti le opere utilizzate.
17.
L’utilizzazione di opere di competenza delle Sezioni Lirica e D.O.R. e delle opere
letterarie della Sezione O.L.A.F., deve essere espressamente consentita dall’autore o dai
suoi aventi causa (eredi, cessionari o concessionari, editori per le opere liriche, i balletti, gli
oratori, le operette e commedie musicali e opere analoghe).
A tal fine la Licenziataria segnalerà alla competente Sezione (Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.)
della SIAE, almeno 60 giorni prima della data prevista per la diffusione il titolo dell’opera, il
nome dell’autore e del compositore e dell’eventuale editore, il nome dell’elaboratore o
traduttore, il genere, la durata e la data.
La SIAE comunicherà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prima
della data prevista per la prima diffusione, l’autorizzazione o il divieto dell’avente diritto.
Qualora la comunicazione della SIAE non dovesse pervenire alla Licenziataria entro il
termine predetto, si dovrà inequivocabilmente ritenere che la Licenziataria non è
autorizzata a diffondere l’opera.
La segnalazione non è necessaria – salvo eccezioni che la SIAE, ad istanza degli aventi
diritto, comunicherà alla Licenziataria – per la diffusione di brani staccati di opere dei
repertori D.O.R. e Lirica di durata inferiore a dieci minuti primi, nonché di balletti e oratori in
esecuzione non scenica, nonché, per quanto riguarda il repertorio della Sezione O.L.A.F,
per le diffusioni di opere e brani di opere letterarie di durata inferiore a venti minuti primi.
18. Le utilizzazioni di opere appartenenti al Repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F.
effettuate dalla Licenziataria senza la preventiva segnalazione di cui al’articolo 17. si
considerano come effettuate illecitamente. La SIAE si riserva al riguardo ogni azione e
ragione nei confronti dell’impresa e non garantisce la stessa relativamente ad azioni o
turbative da parte dei titolari dei diritti di autore delle opere medesime.
19. Il compenso per opere del repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F. della SIAE è
dovuto nella misura ed in conformità alle tariffe esposte nella tabella riportata nell’Allegato
2, che costituisce parte integrante della presente Licenza. Gli importi dovuti alla SIAE
________________________________________________________________________________
7
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
riportati nella tabella si intendono variati di anno in anno secondo le variazioni dell’indice
ISTAT del costo della vita.
Il compenso è determinato - secondo le previsioni dell’Allegato 2 - in relazione sia allo
scaglione di introiti in cui si colloca la Licenziataria, sia all’inquadramento delle opere
utilizzate in una delle classi ivi previste.
La definizione dello scaglione di introiti riferibile alla Licenziataria avviene con le medesime
modalità previste agli articoli 8 e 8.1 per il repertorio della Sezione Musica, in base alle
risultanze della documentazione trasmessa ai sensi degli articoli 13 e 14. Per la
determinazione del compenso dovuto per opere del repertorio delle Sezioni Lirica, D.O.R.
e O.L.A.F. non troverà in ogni caso applicazione la previsione del precedente articolo 9.
In caso di passaggio dell’emittente ad un diverso scaglione di introiti, le operazioni di
conguaglio ovvero di recupero, concernenti le diffusioni dell’anno in cui si è verificata la
variazione - verranno effettuate entro i tre mesi successivi alla comunicazione del bilancio
da parte della Licenziataria.
La relativa tariffa, così rideterminata, sarà provvisoriamente utilizzata per le diffusioni
dell’anno seguente.
Per ogni replica di un’opera appartenente al Repertorio della Sezione D.O.R. o della
SezioneLirica effettuata entro sei mesi dalla prima diffusione, la Licenziataria corrisponderà
alla SIAE un compenso pari al 35% di quanto dovuto per la prima diffusione. La replica
effettuata dopo sei mesi dalla prima diffusione verrà considerata come prima diffusione e
remunerata quindi con il 100% del compenso, mentre per le ulteriori repliche entro i
successivi sei mesi la Licenziataria corrisponderà il 35% dei compensi dovuti per la prima
diffusione.
L’obbligo della Licenziataria di corrispondere alla SIAE i compensi previsti al 1° comma del
presente articolo non può’ essere derogato da eventuali pattuizioni inserite in contratti
stipulati con terzi per la realizzazione delle opere, in quanto ai sensi dell’articolo 16 della
legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, la Licenziataria assume la veste
giuridica di soggetto diffusore.
20. La Licenziataria si obbliga a trasmettere, entro 30 giorni lavorativi dalla fine del mese
successivo a quello di utilizzazione, alle Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F. l’elenco delle
opere appartenenti delle predette Sezioni diffuse nel mese precedente.
Tale elenco dovrà contenere i seguenti elementi: data della trasmissione, durata in minuti
e secondi della trasmissione (al netto di pubblicità), titolo, autore e/o traduttore e/o
elaboratore (per le edizioni critiche il nome del loro autore) e la tipologia della trasmissione
(prima diffusione o replica).
Le Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F, dopo aver effettuato le verifiche di rispettiva
competenza, emetteranno fattura con l’indicazione del compenso dovuto, calcolato con i
criteri di cui al precedente articolo 19.
La Licenziataria effettuerà i pagamenti in favore delle singole Sezioni entro 30 giorni fine
mese dalla data di ricevimento della fattura.
La Licenziataria si obbliga a segnalare tempestivamente eventuali integrazioni e/o rettifiche
dei dati contenuti nelle denunce mensili di cui al 2° comma del presente articolo e
comunque a corrispondere agli autori, tramite la SIAE, la tariffa vigente nell’anno in corso
di liquidazione.
________________________________________________________________________________
8
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
21. Nella diffusione di opere dei repertori Lirica, D.O.R. e O.L.A.F, la Licenziataria si obbliga a
menzionare, oltre agli autori del programma, anche gli autori delle opere eventualmente
inserite nel programma stesso.
CAPO IV
Disposizioni comuni
In caso di ritardato pagamento entro il 60° giorno dalle scadenze previste dall' articolo
12 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente
determinata nella misura del 10% dell’importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato
sulla base del periodo di riferimento.
Qualora i ritardi comportino il superamento del limite di 60 giorni, oltre alla penale,
sull’importo dovuto per diritti d’autore e non corrisposto entro i termini previsti saranno
applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9
ottobre 2002 n.231.
il Licenziatario sarà tenuto, altresì al risarcimento dell’eventuale maggior danno
derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE - ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile - di risolvere la presente Licenza, previa relativa
comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
In tal caso l’ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli
articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza
di autorizzazione.
22.
23. La Licenziataria si obbliga a consentire, almeno una volta l’anno, agli incaricati della SIAE
– ivi comprese ditte specializzate in revisioni contabili – ogni controllo delle proprie scritture
e documentazioni amministrative aventi rilevanza per l’applicazione delle clausole della
presente Licenza. Resta inteso che, per tale controllo, la SIAE farà pervenire alla
Licenziataria un preavviso in tempi ragionevoli e che le operazioni di controllo avverranno
negli orari abituali di ufficio per i giorni occorrenti al loro espletamento, senza che le
verifiche arrechino impedimento alla normale attività della Licenziataria: in tal senso gli
incaricati della SIAE concorderanno con la Licenziataria le modalità di accesso e di
verifica.
24. Per eventuali controversie in materia di interpretazione o applicazione delle clausole della
presente Licenza, le Parti individuano la giurisdizione esclusiva del Foro di Roma con
esclusione di ogni altra competenza, anche in via alternativa.
25. Per le autorizzazioni concesse ai sensi della presente licenza e nei limiti della stessa, la
SIAE solleva la Licenziataria dai danni derivanti da difetto di autorizzazione, ad eccezione
di quelli derivanti da eventuali azioni per la tutela del diritto morale dell’autore.
________________________________________________________________________________
9
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
26. La presente Licenza rilasciata dalla SIAE ha effetto dal
E’ esclusa ogni possibilità di proroga o tacito rinnovo.
al
.
27. La SIAE ha la facoltà di recedere dalla presente licenza, previa notifica del recesso da
inviare almeno trenta giorni prima, nel caso di ripetute inadempienze da parte della
Licenziataria di uno qualsiasi degli obblighi ad essa derivati dalle clausole in essa previste
che siano stati oggetto di formale contestazione da parte della SIAE ovvero negli altri casi
consentiti dalla legge.
28. Sono fatti salvi i diritti spettanti:
• ai produttori fonografici ed altre categorie di aventi diritto ai sensi degli articoli 72
e 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni;
• alle emittenti radiofoniche e televisive ai sensi dell’articolo 79 della medesima
legge;
• agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi degli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 della
medesima legge.
Qualora nei palinsesti della Licenziataria fossero utilizzate opere cinematografiche o
assimilate, l’equo compenso spettante agli autori ai sensi dell’articolo 46 bis della legge 22
aprile 1941, n. 633 (posto a carico delle emittenti televisive per ciascuna utilizzazione delle
opere cinematografiche e assimilate a mezzo della comunicazione al pubblico via etere,
via cavo e via satellite) sarà oggetto di separato accordo.
.
29. E’ fatto espressamente divieto di qualsiasi forma di sub-licenza. In tal caso l’efficacia della
presente Licenza viene considerata decaduta previa comunicazione della SIAE espressa
nei termini di legge.
________________________________________________________________________________ 10
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
30. Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Licenza dovrà avvenire in forma
scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi
preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo e-mail:
Per
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Per la SIAE:
Viale della Letteratura 30
00144 Roma
e-mail:
[email protected]
Data
-------------------------PER ACCETTAZIONE
__________________________
SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI
ED EDITORI (S.I.A.E.)
____________________________
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le clausole di cui agli articoli:
2.2 – 2.3 – 5 – 6 - 11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 19 - 20 – 21 - 22 – 23 - 24 – 27- 28- 29- 30
PER ACCETTAZIONE:
---------------------------------------------
________________________________________________________________________________ 11
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
Informativa resa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 D. L.vo 196/03.
1) Ai sensi dell’art. 4 D. L.vo 196/03 lett. a) si intende per “trattamento” dei dati qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti:
raccolta
modificazione
interconnessione
registrazione
selezione
blocco
organizzazione
estrazione
cancellazione
conservazione
consultazione
raffronto
distruzione
elaborazione
utilizzo
comunicazione
diffusione
di dati, anche se non registrati in una banca dati.
2) Si Informa che il trattamento dei dati personali, anche a mezzo di gestione di banca-dati,
forniti alla S.I.A.E. per la sottoscrizione del contratto saranno trattati per le seguenti finalità:
a) disciplinare l’autorizzazione per l’utilizzo delle opere incluse nei repertori amministrati da
S.I.A.E.;
b) gestire i corrispettivi inerenti l’utilizzo delle opere suddette;
3) Si Informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, come sopra illustrato, il
conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento non
consentirà alla S.I.A.E. di assolvere correttamente agli obblighi negoziali su di essa
incombenti.
4) Si Informa che i dati in questione saranno trattati:
° su supporto digitale e/o cartaceo;
° da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati ed
“incaricati” ai
sensi dell’art. 4 lett. g) ed opportunamente istruiti dei vincoli posti dal D. L.vo
196/03;
° con l’impiego di misure di sicurezza atte a:
________________________________________________________________________________ 12
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
- garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono;
- evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
5) Si Informa che nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa, i dati potranno
essere comunicati a dipartimenti o uffici interni della S.I.A.E.
6) Il Titolare del trattamento dati è la S.I.A.E. con sede legale in Roma, Viale della Letteratura
30;
Responsabile del trattamento dati è l’Avv. Alessandra Amendola domiciliata c/o SIAE, Viale
della Letteratura 30 Roma
7) La legge Le riconosce la titolarità dei diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo 196/03.
8) Ai sensi dell’art. 10 n. 7 del D. L.vo 196/03 quando, a seguito della richiesta di cui all’art. 7,
commi 1 e 2 lettere a),b) e c), non risulta confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
IL TITOLARE
Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.)
________________________________________________________________________________ 13
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
ALLEGATO 1
Percentuali di compenso per diritto di diffusione e diritto di registrazione ai fini della
diffusione del Repertorio Musicale tutelato dalla SIAE (Sezione Musica) come definito
all’articolo 4 della Licenza.
Ai fini del calcolo del compenso annuale dovuto alla SIAE per l'utilizzo del Repertorio
Musicale da essa tutelato e definito all’articolo 4 della Licenza, le percentuali di compenso da
applicare alla base di calcolo, come determinata agli articoli 7, 8 e 9 della Licenza sono le
seguenti, in relazione alla natura dei palinsesti e alle modalità dell'utilizzazione della musica
nel loro ambito, rispettivamente per l’attività di diffusione ( DIFF.) e per quella di registrazione
( REG.).
DIFF.
REG.
1) Emittenti musicali con
palinsesti principalmente basati sulla
diffusione di programmi con musica
protagonista.
3,75
1,00
2) Emittenti generaliste con
palinsesti principalmente basati sulla
diffusione di Programmi misti, di norma
comprendenti anche programmi
musicali o di arte varia, show, opere
cinematografiche e/o assimilate, opere
teatrali.
2,60
0,70
3) Emittenti con palinsesti
principalmente basati sulla diffusione
di film e telefilm di corto
e/o lungometraggio, grandi documentari
e altre opere assimilate a quelle cine
matografiche ( cartoni animati, serial TV,
fiction, soap opera, ecc.) provviste di
musiche di commento per sottolineare
immagini ovvero elementi drammaturgici
di cui costituiscono necessario complemento.
2,10
0,20
________________________________________________________________________________ 14
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
4) Emittenti tematiche con
palinsesti principalmente basati sulla dif
fusione di programmi di vario specifico
genere (es.: sport, finanza, motori, arte
figurativa, moda, gastronomia, caccia,
pesca, medicina, ecc.) con forme
di utilizzazioni musicali di sottofondo o
complementari, con esclusione di programmi
specificatamente musicali e/o opere cinematografiche o altre a queste assimilate.
5) Emittenti – anche comunitarie –
che diffondono programmi (notiziari generici o
specifici televendite, ecc.) per loro natura privi di
contenuto musicale se non in via occasionale e sporadica con utilizzazione di musica
identificativa (es. sigle, stacchi, segnali di
identificazione di rubriche fisse, intervalli,
ecc.) e senza forme di utilizzazioni
musicali di sottofondo o complementari.
DIFF.
REG.
1,30
0,20
0,45
0,05
6) Emittenti che diffondono esclusivamente
eventi sportivi in diretta (con eventuali repliche),
con esclusione di ogni altro tipo di programma
(musicale, cinematografico e assimilato, documentari,
servizi con sottofondo, ecc. ) con utilizzazione
in via occasionale e sporadica di musica identificativa
(es. sigle, stacchi, segnali di identificazione, intervalli,
ecc.)
0,20
0,02
________________________________________________________________________________ 15
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
ALLEGATO 2
Compensi dovuti da emittenti televisive operanti in ambito nazionale per diritto di
diffusione e per diritto di registrazione ai fini della diffusione del Repertorio delle
Sezioni Lirica, D.O.R. e O.L.A.F., come definito all’articolo 16 della Licenza.
Compenso-base relativo alle diffusioni televisive effettuate dal 1/1/2015 per ogni minuto
primo o frazione della durata effettiva della diffusione. Le frazioni successive al primo
minuto si arrotondano fino a 30’’ per difetto e dal 31’’ per eccesso.
a) Per emittenti con introiti fino ad euro
7.746.253
€ 0,42
b) Per emittenti con introiti fino ad euro
15.493.707
€ 0,77
c) Per emittenti con introiti fino ad euro
25.822.845
€ 1,31
d) Per emittenti con introiti fino ad euro
51.645.690
€ 2,67
e) Per emittenti con introiti fino ad euro 103.291.380
€ 4,45
f) Per emittenti con introiti fino ad euro 206.582.760
€ 6,32
g) Per emittenti con introiti oltre euro 206.582.760
€ 8,64
Il compenso base va aggiornato secondo le variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita
dell’ultimo anno rispetto a quello dell’anno precedente (articolo 19 della Licenza).
Coefficiente di moltiplicazione del compenso-base
A)- Opere del Repertorio della Sezione Lirica
a) opere originali
b) elaborazioni tutelate di opere di pubblico dominio
c) edizioni critiche di opere di pubblico dominio
d) elaborazioni tutelate della sola parte letteraria di
opere di pubblico dominio
25
12
10,5
4
B)- Opere del Repertorio della Sezione D.O.R
a) produzioni originali con struttura drammaturgica
b) produzioni derivate e/o complementari
c) produzioni complementari
fascia A
fascia B
20
12
6
3
________________________________________________________________________________ 16
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Ufficio Emittenti Radiotelevisive.
C)- Opere del Repertorio della Sezione O.L.A.F.
a) opere letterarie originali
b) opere letterarie derivate da altre preesistenti i cui aventi diritto
non sono tutelati dalla SIAE
c) opere letterarie derivate da opere di pubblico dominio
d) opere dell’arte figurativa
- per utilizzazione specifica:
per durata superiore al minuto primo,
supplemento di 5/60 per ciascuna tranche di 5’’
- per utilizzazione accessoria (sigle, sfondi, ecc.):
una volta il compenso/minuto per ciascun ciclo
di cinque emissioni o frazioni
20
10
15
16.5
NOTE
1) - Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione D.O.R.:
a) la durata della diffusione ai fini del compenso-base è la durata del programma, quando
si tratti di contenitori o simili;
b) nel caso di commedie musicali od opere analoghe con musiche originali, il compensobase è aumentato del 50%.
2) Relativamente alle opere del Repertorio della Sezione Lirica:
per la diffusione televisiva di coreografie su musica preesistente, ferma la separata
remunerazione per i diritti della parte musicale, la misura dei compensi per la parte
coreografica sarà calcolata moltiplicando il 50% del compenso base per il coefficiente di
moltiplicazione relativo alla tipologia dell’opera (opera originale, elaborazione di opera di
pubblico dominio, edizione critica di opera di pubblico dominio).
________________________________________________________________________________ 17