Un accordo indecente

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Un accordo indecente
Un accordo indecente
Domenica 25 Novembre 2012 08:07
PER UN'ANALISI DELL'ACCORDO SULLA PRODUTTIVITA'
Sergio Casanova ha inviato in rete una dettagliata analisi dell’accordo truffa che la CGIL
questa volta ha rifiutato di firmare (mentre aveva avallato negli anni Ottanta e Novanta tutte le
tappe dello smantellamento progressivo della difesa salariale, che Casanova descrive
soprattutto nella Nota 1). Dell’argomento avevo già parlato brevemente nell’articolo I rospi
della CGIL
ma credo che questo supplemento di informazione sia utile: contro questo accordo bisognerà
lottare a lungo, anche incalzando la CGIL, che troppe volte ha fatto enunciazioni corrette per
salvare la faccia e tacitare le opposizioni interne, ma rinunciando a imboccare la strada
dell’azione concreta, e contraddicendosi anzi firmando contratti indecenti come quello del
settore chimico-farmaceutico.
(a.m. 25/11/12)
1. LA RIDUZIONE DEI SALARI REALI
Uno degli aspetti più evidenti dell'ennesima truffa ai danni del Lavoro e a favore del Capitale,
definita Accordo sulla produttività ( più precisamente, e ampollosamente, denominato “Linee
programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”) è la
cancellazione sostanziale di qualsiasi meccanismo che permetta ai salari di adeguarsi
all'inflazione.
Quando i prezzi aumentano e i salari nominali (la cifra scritta in busta paga) restano fermi, i
salari reali (il potere d'acquisto dei salari) diminuiscono. Da ciò deriva un automatico
trasferimento di ricchezza dai salari agli “altri redditi”, in particolare ai profitti delle imprese.
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Le regole sulla difesa del potere d'acquisto dei salari sono, dunque, uno degli indicatori più
evidenti dello stato dei rapporti di forza tra le classi. Basti vedere sinteticamente il variare di
queste regole nel tempo [Vedi nota (1)]. Ciò è reso particolarmente rilevante dalla crescente
inefficacia della capacità contrattuale dei sindacati, oggi sostanzialmente azzerata e, spesso,
negativa nei risultati “ottenuti”, che peggiorano la condizione precedente dei lavoratori!
A) Nessuna certezza sulla tutela dei salari rispetto all'inflazione
L'Accordo sulla produttività non prevede più alcuna regola esigibile che permetta un
qualche adeguamento dei salari all'aumento dei prezzi
.
Infatti, al punto 2, pag. 3, dell'accordo, si proclama ipocritamente che il contratto collettivo
nazionale di lavoro ha “l'obiettivo di tutelare il potere d'acquisto delle retribuzioni”, ma,
immediatamente dopo, si afferma che gli effetti economici di tale tutela: 1) sono definiti nei
limiti attualmente vigenti (il sistema dell'IPCA); 2) e devono essere “
coerenti
con le tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo
internazionale e gli andamenti specifici del settore”
.
Dunque, persino il sistema IPCA del 2009, opererà solo se i suoi effetti economici saranno
ritenuti compatibili rispetto a entità economiche la cui rilevazione è sommamente aleatoria, in
quanto soggette a valutazioni che ogni giorno verifichiamo variabili a seconda dei soggetti che
le formulano.
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Tanto valeva scrivere: la tutela del potere d'acquisto dei salari avverrà “se e nella misura in
cui il governo in carica (di concerto con la Confindustria e i sindacati confederali
disponibili) lo riterranno opportuno”!
Per la prima volta nel dopoguerra non esiste: 1) nessun parametro certo che permetta
di verificare l'entità della tutela dei salari reali; 2) la certezza di un qualche adeguamento,
sia pur parziale e tardivo, all'inflazione.
B) Salario di produttività finanziato dai lavoratori
Nell'Accordo si prevede che “i contratti collettivi nazionali di lavoro possono definire che una
quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sia destinata alla pattuizione di
elementi retributivi da collegarsi ad incrementi di produttività e redditività definiti dalla
contrattazione di secondo livello
, così da beneficiare anche di congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione
per il salario di produttività definito dallo stesso livello di contrattazione”(punto 2, pag.3)
Commento tratto da una Scheda elaborata dal Coordinamento Nazionale delle RSU (( http://
www.coordinamentorsu.it/doc/altri2012/2012_1117_scheda_rsu.htm
): “La contrattazione del salario aziendale di produttività non si somma più alla contrattazione
nazionale ma si finanzia con una quota da individuare su quanto a livello nazionale è stata
erogato a copertura (parziale) dell'aumento del costo della vita.”
Si esalta la possibilità di ottenere aumenti salariali legati alla produttività, ma essi saranno
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autofinanziati dai lavoratori stessi, con: 1) una quota delle risorse che sarebbero destinate al
recupero del salario rispetto all'inflazione; 2) da detassazioni e decontribuzioni prelevate dalle
entrate fiscali (in massima parte versate da lavoratori dipendenti) ed entrate contributive,
totalmente ricavate dai versamenti dei lavoratori dipendenti (l'INPS considera i contributi
previdenziali nel loro complesso come parte integrante del reddito da lavoro dipendente).
Inoltre, non si può far finta di non sapere che la contrattazione di secondo livello riguarda solo
una minoranza dei lavoratori, mi pare il 30%. L'altro 70% non avrà nessun beneficio
(autofinanziato), ma solo la perdita secca in termini di sempre più risicati ed aleatori recuperi
(dopo 3 anni) dell'aumento dei prezzi che devono quotidianamente fronteggiare.
C) “Solidarietà intergenerazionale” per ridurre il “costo” del lavoro.
Al punto 6, si legge: “È volontà delle Parti individuare soluzioni utili a conciliare le esigenze
delle imprese e quelle dei lavoratori più anziani, favorendo percorsi che agevolino la transizione
dal lavoro alla pensione, creando nello stesso tempo nuova occupazione anche in una logica di
"solidarietà intergenerazionale. In questa prospettiva le Parti chiedono la definizione di
una cornice normativa che agevoli queste soluzioni, definendo misure per garantire una
adeguata e certa copertura contributiva.”
Come si chiarisce nella scheda citata del Coordinamento Nazionale delle RSU, “L'obiettivo
dei firmatari del protocollo è quello di ovviare all'allungamento dell'età pensionabile con
l'introduzione di strumenti che favoriscano il risparmio salariale sui lavoratori anziani.
...l'obiettivo vero è quello di ridurre i costi salariali del personale anziano (prevalentemente a
contratto a tempo indeterminato) a favore dell'introduzione di forza lavoro più giovane
(prevalentemente a tempo determinato) con un più basso costo del lavoro. Il protocollo sulla
produttività chiede (senza dirlo esplicitamente) di attuare a livello generale ciò che
sperimentalmente è stato recentemente introdotto nel CCNL chimico-farmaceutico, e cioè la
possibilità di mettere a part time (orario e salario ridotto) lavoratori anziani e di assumere
contestualmente (a tempo ridotto e determinato) lavoratori giovani
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. La scusa ufficiale è quella di favorire un trasferimento di competenze. Il protocollo ovviamente
vuole
scaricare sulla spesa generale i costi di questa operazione
e chiede al Governo di emanare leggi che garantiscano il percorso contributivo ai lavoratori
anziani chiamati a raggiungere l'età della pensione lavorando a partime e di finanziare
l'inserimento dei giovani con risparmi contributivi e fiscali, e con lo storno di risorse a favore
delle imprese a copertura di quelli che loro chiamano "costi di formazione".”
La nuova riduzione dei salari, a sua volta, innescherà ulteriormente la recessione in atto, con
l'aggravarsi del crollo, già in atto, dei consumi. Con ulteriore avvitamento > riduzione della
produzione di beni e servizi > aumento della disoccupazione > ecc..
2. LO SVUOTAMENTO DEI CCNL E DELLE LEGGI
Si sancisce il prevalere della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) sul
CCNL e sulle leggi nelle seguenti materie: la gestione flessibile degli orari di lavoro, la disciplina
della prestazione lavorativa e l'organizzazione del lavoro, la ridefinizioni delle mansioni
lavorative, l'utilizzo di tecnologie rivolte al controllo dei lavoratori nello svolgimento dell'attività
lavorativa. [vedi nota (2)]
Dunque,l'accordo sulla produttività accentua la politica delle deroghe al contratto
nazionale ed alla legge, inaugurata dall'accordo separato del 2009 e proseguita in quello
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del 28 giugno 2011, auspicando addirittura la pratica di attività esplicitamente vietate da
leggi vigenti, come il demansionamento e la violazione della privacy dei lavoratori sul
posto di lavoro.
Ci si può legittimamente chiedere se resti un ruolo alla contrattazione nazionale (da
sempre tutela di condizioni minime di lavoro) e alla stessa legislazione in materia di
lavoro!
3) L'ASSERVIMENTO DELLA SCUOLA PUBBLICA ALLE IMPRESE
Nei primi due capoversi del punto 5 dell'Accordo, si indica come obiettivi primari della
formazione pubblica “l'occupabilità delle persone” e un rilancio dell'istruzione
tecnico-professionale che oscurerebbero il fondamentale ruolo di formazione generale della
persona e di sviluppo delle sue capacità critiche. Si continua l'operazione, in atto dagli anni '90,
di inserire ed accrescere nel percorso educativo della scuola pubblica compiti di formazione
professionale che spetterebbero e dovrebbero essere, anche economicamente, a carico delle
imprese.
NOTE
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(1) Scheda sulle indicizzazioni del salario in Italia.
Ritengo utile dedicare un po' di spazio a questo argomento, visto che tutti i lavoratori di 36
anni non hanno mai usufruito della “scala mobile”, così come quote più o meno ampie di
lavoratori tra i 36 e i 45 anni. Dunque, una buona parte dei lavoratori non ha esperienza diretta
di ciò che può essere una reale difesa del potere d'acquisto dei salari e l'inconsapevolezza dei
propri potenziali diritti è una grave forma di debolezza che si trasforma in una freccia
particolarmente acuminata per l'arco degli imbonitori di regime.
Nel 1975(al termine di un lungo ciclo di lotte dei lavoratori) viene introdotto il “punto unico di
contingenza”. All'aumentare dei prezzi, “scattava”, trimestralmente, un numero di punti di
contingenza proporzionale all'inflazione. Dato che il valore del punto di contingenza era uguale
per tutti, questo sistema di tutela del salario reale aveva effetti redistributivi verso il basso. Qui
si raggiunge l'apice del sistema della “scala mobile”, esteso a tutta l'Italia tra il 1945 e il 1946.
Il modello di scala mobile introdotto dall'accordo del 1975 fu immediatamente oggetto di
violenti attacchi, cui i sindacati confederali non si mostrarono insensibili.
Nel 1983, il recupero previsto dall'accordo del 1975 fu ridotto del 25%.
Nel 1986, ulteriore riduzione del 25% del recupero della scala mobile rispetto all'aumento dei
prezzi. Inoltre, la scala mobile agisce ogni 6 mesi, anziché 3. Si allunga, dunque, il periodo
durante il quale i salari reali non sono protetti dall'aumento dei prezzi.
Nel 1992,la scala mobile viene abolita (accordo del 31/07/92). Naturalmente, dichiararono i
sindacati, ciò avveniva in vista dell'interesse del “Paese” e dei lavoratori stessi, e per poter
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“entrare in Europa”....
Nel 1993, introduzione della cd. Politica “dei” redditi (in realtà regolava solo il salario).
Essa: 1) non prevedeva nessun recupero salariale degli aumenti di produttività, che quindi
andavano interamente a vantaggio di profitti e rendite; 2) prevedeva che gli “aumenti”
contrattuali del salario non potessero superare il livello dell’inflazione programmata, stabilita dal
governo e, casualmente, sempre sottostimata rispetto all'inflazione reale; 3) il recupero della
differenza tra inflazione reale ed inflazione programmata avveniva solo dopo due anni (durata
biennale della parte economica dei contratti), salvo ulteriori, e frequenti, ritardi.
Questo insieme di accordi a perdere, sottoscritti da tutti i sindacati confederali, insieme al
dilagare della precarietà del lavoro, legalizzata, in particolare, dal “pacchetto” Treu (1997) e
dalla cd. Legge 30 (2003), hanno relegato i salari italiani agli ultimi posti tra i paesi dell'OCSE (i
30 paesi più “sviluppati”). Ma ciò non venne ritenuto sufficiente.
Nel 2009i sindacati collaborazionisti (CISL, UIL, UGL) firmarono un accordo separato, che
non prevedeva più alcun riferimento, neppure nominale all'inflazione reale. Venne introdotto un
nuovo indice sul modello europeo (IPCA) depurato però dall’inflazione “energetica” importata,
cioè quella che si traduce in aumenti dei prezzi di benzina, gasolio, energia in genere. Questa,
che come tutti sanno, è assolutamente trascurabile, viene posta semplicemente a carico dei
lavoratori! Inoltre, la durata del contratto diviene triennale e, quindi, il recupero (monco)
dell'inflazione viene ritardato di un anno.
(2) Dal testo dell'accordo:
“...è opportuno che i CCNL, tenendo conto delle specificità dei diversi settori, affidino alla
contrattazione di secondo livello il compito di definire condizioni di gestione flessibile degli orari
di lavoro”
“Il ccnl... deve... prevedere una chiaradelega al secondo livello di contrattazione delle materie
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e delle modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della produttività, quali gli
istituti
contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro”
(punto 2, pag. 3)
“Le parti ritengono necessario che la contrattazione collettiva fra le organizzazioni
comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, su base nazionale, si eserciti, con
piena autonomia, su materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge che,
direttamente o indirettamente, incidono sul tema della produttività del lavoro
. Le Parti s'impegnano ad affrontare, pertanto, in sede di contrattazione collettiva le questioni
ritenute più urgenti quali in via esemplificativa:
•l'affidamento alla contrattazione collettiva di una piena autonomia negoziale rispetto alle
tematiche relative all'equivalenza delle mansioni,
alla integrazione delle competenze, presupposto necessario per consentire l'introduzione di
modelli organizzativi più adatti a cogliere e promuovere l'innovazione tecnologica e la
professionalità necessarie alla crescita della produttività e della competitività aziendale;
•la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione anche con modelli flessibili, in
rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al
pieno utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività
convenuti.
•l'affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità attraverso cui rendere compatibile
l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori,
per facilitare l'attivazione di strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo svolgimento delle
attività lavorative.”(punto 7)
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