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IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1,
lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
EMANA
l’acclusa Istruzione n. 2013-06 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al
terrorismo.
San Marino, 15 maggio 2013
FIRMATO: Il Direttore
Nicola Veronesi
ISTRUZIONE
IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
anno 2013 / numero 06
Agenzia di Informazione Finanziaria
Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E
BREVI CENNI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
Premessa
Come noto, le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria
Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del
terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono
i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento
nazionale.
Il GAFI ha recentemente svolto un importante lavoro di revisione delle proprie
Raccomandazioni, atto a rafforzare l’apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato, il 15
febbraio 2012, ad adottare nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the
Financing of Terrorism & Proliferation1, compendiati in 40 nuove Raccomandazioni, finalizzate a
realizzare un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica.
Gli aggiornamenti introdotti rafforzano peraltro gli adempimenti imposti in situazioni di
maggior rischio e consentono ai Paesi di perfezionare l’analisi del rischio ed applicare, in maniera
più mirata, il cosiddetto approccio basato sul rischio (risk-based approach).
Ai sensi dell’articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n.92, i soggetti designati sono tenuti
ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la clientela, fatta salva la valutazione del
rischio presente.
Tale approccio basato sul rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo postula una responsabilità di giudizio in capo ai soggetti designati, che
dovranno sviluppare una significativa conoscenza del cliente (know your customer, KYC) per
acquisire consapevolezza e sensibilità sempre crescenti al fine di valutare quale sia la condotta più
appropriata da tenere in relazione ad ogni singolo caso.
La corretta definizione e il costante aggiornamento del profilo dei clienti costituiscono il
substrato indefettibile per attribuire pertinenti giudizi interni sul diverso grado di rischio
associabile ad ogni cliente e impostare un’azione di controllo conseguentemente modulata.
La modulazione dei controlli permette di concentrare energie e risorse sulle casistiche a
maggior rischio, aumentando la possibilità di ottenere risultati concreti nel campo della
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Con la presente Istruzione - nella consapevolezza che a livello internazionale sono in fase
di sviluppo numerosi studi in materia di valutazione del rischio e quindi nella consapevolezza che
prossimamente verranno forniti ai soggetti designati ulteriori indirizzi, si forniscono alcune
indicazioni per l’applicazione dei criteri previsti per Legge che, nello spirito della legge stessa, non
esauriscono le azioni attivabili dai soggetti designati per l’attribuzione del profilo di rischio.
Ciò premesso l’Agenzia, nello spirito della Legge e nel perseguimento del rafforzamento dei
presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fornisce le
allegate istruzioni. Esse non hanno carattere di esaustività e vengono diffuse, nelle more
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Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI ( www.fatf-gafi.org/) e su quello
dell’Agenzia (www.aif.sm)
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Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
dell’emanazione di un testo unico da parte dell’Agenzia, che consenta un riordino di tutte le
disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela.
Finalità
La presente Istruzione è adottata in forza dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge
17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi
utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente
con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino.
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Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Destinatari
1. Tutti i Soggetti di cui all’articolo 17 della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92.
2. Deve inoltre intendersi per:
a) “AIF”: l’Agenzia di Informazione Finanziaria;
b) “LEGGE”: la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni;
c) “RPS”: Rischio Potenziale Superiore di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo;
d) “RPI”: Rischio Potenziale Inferiore di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.
3. Nella presente Istruzione, l’utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere
MAIUSCOLETTO.
TITOLO II
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
Articolo 3 – Principi generali dell’approccio basato sul rischio
1. Al fine della valutazione del rischio, i soggetti destinatari devono avere presente che il livello
di rischio di un singolo cliente non è una caratteristica statica, bensì dinamica, che può cambiare
durante la vita di un rapporto assieme al variare delle informazioni che riguardano il cliente.
2. In base al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’estensione degli obblighi di
adeguata verifica della clientela devono essere modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo.
3. Tale approccio costituisce un’applicazione del più ampio principio di proporzionalità; esso
mira a massimizzare l’efficacia dei presidi, razionalizzare l’uso delle risorse, ridurre gli oneri a
carico dei soggetti destinatari, i quali sono chiamati a esercitare responsabilmente la propria
autonomia, considerando tutti i fattori di rischio, suscettibili di incidere sull’esposizione a
fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo.
4. In tale ottica i soggetti destinatari devono adottare sistemi valutativi e processi decisionali
chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati. I sistemi valutativi e i processi decisionali
adottati devono assicurare omogeneità di comportamento all’interno di una struttura aziendale e
la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle
autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in
concreto.
5. L’approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che
le norme di LEGGE o le varie istruzioni stabiliscono a carico dei soggetti destinatari.
Articolo 4 – Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo
1. Fatti salvi i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo indicati dall’articolo 25 della LEGGE e dalla presente Istruzione, i
soggetti destinatari, devono per quanto possibile ricorrere anche ad altri elementi di valutazione,
quando essi siano rilevanti ai fini dell’individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo, assegnandogli il rilievo che essi ritengono appropriato per la valutazione del
rischio medesimo.
2. I complessivi elementi di valutazione indicati dalla LEGGE, dalle Istruzioni e quelli individuati
dai soggetti destinatari, devono essere utilizzati per la profilatura della clientela e, nei casi in cui
la definizione del livello di rischio sia rilevante, per individuare gli adempimenti da porre in
essere.
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verifica della clientela’
Articolo 5 – Fattori da considerare per la valutazione del rischio
5.1. Aspetti relativi alla clientela (art. 25, comma terzo, lettera A della LEGGE):
5.1.1. Natura giuridica
1. In merito alla natura giuridica assume rilevanza particolare, nel caso di cliente persona
giuridica, il livello di conoscibilità della compagine dei soci e/o delle persone fisiche che
gestiscono/amministrano il cliente.
2. In tale ottica, i soggetti destinatari dovranno assegnare un RPS ai clienti per i quali non sia
possibile asseverare attraverso documentazione proveniente da pubblici uffici o registri, la
composizione dell’assetto proprietario e, viceversa, un RPI oltre che ai clienti che sono persone
fisiche, ai clienti persone giuridiche per i quali tale verifica sia possibile. Nel caso di cliente
persona giuridica sammarinese può essere assegnato un RPI a fronte dell’esibizione dei libri
sociali utili al superiore fine.
3. Nel caso di cliente-persona fisica, assumono rilievo anche le cariche ricoperte (ad esempio se
si tratta di persona politicamente esposta). Rileva inoltre la sussistenza di eventuali procedimenti
penali a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al soggetto
destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l’utilizzazione da parte
del destinatario stesso – ovvero di precedenti segnalazioni inviate ad AIF dal soggetto
destinatario; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al
cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d’affari).
4. Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione anche alle finalità della sua
costituzione, agli scopi che persegue, al settore in cui opera, alle modalità attraverso cui opera
per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti
particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l’individuazione
del titolare effettivo o dell’oggetto sociale o ancora dei collegamenti partecipativi.
5. Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in
ordinamenti connotati da un maggior rischio sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al
finanziamento del terrorismo.
6. Informazioni su un cliente (con possibile influenza sul livello di rischio dello stesso) possono
essere reperite anche mediante un semplice motore di ricerca internet.
5.1.2. Prevalente attività svolta
1. La prevalente attività svolta dal cliente rileva in quanto costituisce un metro rispetto al quale
verificare la compatibilità delle operazioni richieste/poste in essere.
2. In tale ottica, i soggetti destinatari dovranno assegnare un RPS ai clienti (sia persone fisiche
che persone giuridiche) per i quali non siano in grado di asseverare attraverso documentazione
proveniente da fonti terze (bilanci, statuti, dichiarazioni individuali dei redditi, buste paga, ecc.)
l’attività che rappresenta la principale occupazione lavorativa o fonte di reddito e, viceversa, un
RPI ai clienti per i quali tale verifica sia possibile.
3. Peraltro, sul punto, rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per
loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche
cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi
finanziari o da un uso elevato di contante).
4. Rileva inoltre l’operatività in settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici,
anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti,
produzione di energie rinnovabili).
5. Informazioni circa l’attività svolta da un cliente possono essere reperite su siti internet delle
camere di commercio.
5.1.3. Comportamento tenuto dal cliente
1. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal cliente al momento dell’instaurazione del
rapporto continuativo o del compimento dell’operazione o della prestazione professionale,
qualunque atteggiamento da parte del cliente poco collaborativo o reticente nel fornire le
informazioni e documentazioni richieste dal soggetto destinatario ai fini della presente
Istruzione e ad essa pertinenti, dovrà indurre quest’ultimo ad assegnare al cliente un RPS e,
viceversa, un RPI nei casi in cui il cliente sia collaborativo e trasparente nel fornire informazioni
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e documentazioni. Non potranno essere ignorati eventuali comportamenti di natura
dissimulatoria.
2. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell’eventuale esecutore nel fornire
le informazioni richieste ovvero l’incompletezza o l’erroneità delle stesse (ad esempio, le
informazioni necessarie per la sua identificazione o per l’individuazione dell’eventuale titolare
effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell’operazione. Per contro, va tuttavia
precisato che si sono registrati casi nei quali da parte del cliente vi era una grande disponibilità a
fornire documentazione di società estere, poi rivelatasi falsa).
5.1.4. Residenza o sede della clientela
1. La residenza o la sede della clientela è un criterio volto a tenere presenti situazioni nelle quali
l’elemento geografico può incidere sulla valutazione del profilo di rischio. Il soggetto
destinatario assegnerà quindi al cliente un RPS nei casi in cui la residenza o sede della clientela
sia un Paese a rischio e, in caso contrario, un RPI. Per individuare gli Stati in questione, tra le
altre cose, i soggetti destinatari faranno riferimento ai Paesi, Territori e Giurisdizioni che l’AIF
indica come “a rischio” con proprie Istruzioni e che rende conoscibili mediante pubblicazione
nel proprio sito internet, nonché alle delibere del Congresso di Stato recanti l’adozione di misure
restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nei confronti di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Inoltre, ai fini della valutazione, assume rilievo la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità
suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovranno
essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della
criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l’esposizione a
fenomeni di corruzione, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili
a definire il profilo di rischio del territorio. Particolare attenzione va posta quando l’area di
interesse è estera; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione
politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento.
2. Per tale finalità, all’Allegato 1 della presente Istruzione, si suggeriscono alcuni siti internet che
potrebbero aiutare i soggetti destinatari a meglio qualificare le informazioni delle quali
dispongono.
5.2. Aspetti relativi ai profili oggettivi del rapporto o dell’operazione (art. 25, comma terzo,
lettera B della LEGGE)
5.2.1. Tipologia e concreta modalità di esecuzione
1. In ordine alla tipologia e concreta modalità di esecuzione, l’individuazione di parametri di
riferimento su cui fondare valutazioni in termini di maggiore o minore rischiosità potenziale
postula l’analisi di una ampia campionatura di casi.
2. I soggetti destinatari fonderanno l’assegnazione del rischio potenziale superiore (RPS) o del
rischio potenziale inferiore (RPI) sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza
complessiva del cliente.
3. Al riguardo, rileva tra le altre cose, la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o
l’operazione per fini illeciti o elusivi delle norme preventive. Su altro piano, la tipologia dei
rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l’attività
e gli interessi economici del cliente.
5.2.2. Ammontare
1. L’ammontare è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale del rapporto
continuativo o dell’operazione occasionale, da valutare con riferimento specifico al cliente,
indipendentemente da altri profili connessi alle soglie quantitative rilevanti per altre disposizioni
della normativa (ad esempio, per l’individuazione delle operazioni frazionate). Anche in questo
caso, i soggetti destinatari fonderanno l’assegnazione del RPS o del RPI sulla loro esperienza
individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente.
2. Peraltro in relazione a ciò, richiedono attenta valutazione i rapporti connessi all’offerta di
servizi di private banking per la gestione personalizzata di un ingente patrimonio del cliente,
nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti
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rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, e le operazioni ravvicinate di importo
sotto soglia che possano essere ricondotte a un’ipotesi di frazionamento volto a eludere gli
obblighi antiriciclaggio.
5.2.3. Frequenza
1. Così come l’ammontare, la frequenza (o durata) è un indice finalizzato a comprendere la
rilevanza dimensionale del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale, da valutare con
riferimento specifico al cliente, indipendentemente da altri profili connessi alle soglie
quantitative rilevanti per altre disposizioni della normativa antiriciclaggio.
2. Frequenza (o durata) vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e
alla luce dello scopo e della natura del rapporto. Anche in questo caso, i soggetti destinatari
fonderanno l’assegnazione del RPS o del RPI sulla loro esperienza individuale e sulla
conoscenza complessiva del cliente.
5.2.4. Coerenza
1. La coerenza dell’operazione in relazione al complesso delle informazioni di cui il soggetto
destinatario dispone, rappresenta la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell’operazione
occasionale in rapporto all’attività svolta dal cliente.
2. I soggetti destinatari dovranno fondare l’assegnazione al cliente del RPS o del RPI sulla base
di tutti gli elementi conoscitivi di cui dispongono; non dovranno quindi limitarsi alla
documentazione specifica raccolta ma dovranno utilizzare ogni fonte utile (ad esempio, anche
notizie apprese dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione di massa, da fatti ritenuti notori
nell’area territoriale o nell’ambiente professionale in cui il soggetto destinatario opera);
considerata la finalità preventiva della normativa, anche semplici indizi potranno essere tenuti in
considerazione.
3. La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente,
elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di
servizi finanziari e la capacità economica e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni
comparative con l’operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore
economico, di area geografica.
5.2.5. Area geografica di esecuzione
1. Infine, per quanto riguarda l’area geografica di esecuzione dell’operazione, con particolare
attenzione agli Stati che per molteplici ragioni sono da considerarsi a maggior rischio,
l’assegnazione del RPS o del RPI dovrà essere effettuata sulla base di quanto indicato nel
precedente articolo a proposito della residenza o sede del cliente.
Articolo 6 – Profilatura della clientela
1. I soggetti destinatari devono definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo attribuibile a ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi
effettuate, sia per le operazioni occasionali che per i rapporti continuativi.
2. Il soggetto destinatario deve delineare il profilo economico del cliente che instaura il rapporto
continuativo o esegue un’operazione occasionale.
3. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dalla
presente Istruzione.
4. A ciascuna classe di rischio il soggetto destinatario associa un coerente livello di profondità ed
estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e
del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica e valutazione delle operazioni sospette).
5. Nel caso dei rapporti continuativi, i soggetti destinatari definiscono la frequenza ordinaria di
aggiornamento della profilatura del cliente, sulla base del relativo livello di rischio, e i casi in cui
occorre verificare la congruità della classe di rischio assegnata (ad esempio nel caso di
cambiamenti rilevanti dell’operatività del cliente). Tale verifica deve essere effettuata quando
constino ai destinatari eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio
(ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di persona politicamente esposta).
6. Per la classificazione della clientela è possibile avvalersi di procedure strutturate di raccolta e
di elaborazione dei dati e delle informazioni.
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verifica della clientela’
7. La raccolta delle notizie può avvenire attraverso percorsi guidati o questionari. L’elaborazione
del profilo di rischio può essere effettuata anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure
informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. In tutti i casi di modalità
automatiche, gli operatori devono applicare classi di rischio più elevate ove le ritengano
appropriate.
8. Se la modifica dell’operatore comporta l’abbassamento del livello di rischio o dei controlli,
essa va motivata per iscritto.
9. In ogni caso, i soggetti destinatari potranno, sulla base di altri criteri da essi individuati, purché
documentabili e verificabili, migliorare di non più di un livello la valutazione automatica, ovvero
peggiorarla anche per più di un livello.
10. L’utilizzo di classi di rischio diverse da quelle predefinite dalla presente Istruzione ovvero di
procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni è consentito solo
se preventivamente autorizzato da AIF.
Articolo 7 – Livelli di rischiosità
1. Sulla base delle valutazioni dei singoli profili illustrati nei precedenti articoli, i soggetti
destinatari classificheranno la clientela secondo i seguenti livelli di rischiosità:
1 – LIMITATO, qualora nessuno dei profili abbia comportato l’assegnazione di un RPS;
2 – BASSO, qualora sia stato assegnato un solo RPS;
3 – MEDIO, qualora siano stati assegnati due RPS;
4 –ALTO, qualora siano stati assegnati tre o più RPS e, comunque, qualora il luogo di
residenza/sede del cliente e il luogo di esecuzione dell’operazione ricadano in Stati nei cui
confronti siano state adottate misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU,
recepite con apposita delibera del Congresso di Stato, ai sensi degli articoli 46 e seguenti
della LEGGE.
Articolo 8 – Tracciabilità del percorso valutativo ai fini dell’attribuzione del livello di
rischio
1. Il soggetto destinatario che nell’attribuzione del livello di rischio non si avvalga di strumenti
informatici, dovrà lasciare traccia scritta circa la valutazione dei singoli fattori, oggettivi e
soggettivi, considerati, anche attraverso l’apposizione di note sul prospetto cartaceo in uso.
2. Il soggetto destinatario che nell’attribuzione del livello di rischio si avvale di strumenti
informatici, dovrà, all’accensione del rapporto o all’esecuzione dell’operazione occasionale,
convalidare il livello di rischio assegnato dalla procedura lasciando apposita traccia, sia essa
scritta o a livello informatico, sulla base dei fattori oggettivi e soggettivi, previsti dalla presente
Istruzione. Tale processo di valutazione dovrà risultare attraverso l’apposizione di “firme
elettroniche” da parte degli addetti alla redazione/convalida del profilo di rischio.
3. Il profilo di rischio – sia cartaceo che elettronico – dovrà essere storicizzato e facilmente
fruibile da parte di AIF.
Articolo 9 – Intensità degli obblighi di adeguata verifica
1. Come già indicato al superiore articolo 3.2, i soggetti destinatari hanno presente che
l’attribuzione del livello di rischio è preordinata al modulare l’intensità degli obblighi di adeguata
verifica della clientela.
Articolo 10 – Misure rafforzate di adeguata verifica
1. Nei confronti della clientela classificata con rischio “Alto” i soggetti destinatari dovranno
applicare, in quanto compatibili con la categoria di appartenenza del soggetto destinatario, le
modalità rafforzate di adeguata verifica ed evitare il ricorso alla verifica eseguita mediante
soggetti terzi.
2. I soggetti destinatari dovranno comunque prendere in considerazione il ricorso a modalità
rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela classificata con un livello di rischio
inferiore, a prescindere dal numero di RPS, qualora le circostanze lo richiedano; a titolo
esemplificativo, nel caso in cui il cliente non fosse fisicamente presente, così come previsto
all’articolo 27, comma 2, lettera a) della LEGGE.
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3. Ai sensi del presente articolo, per modalità di adeguata verifica rafforzate, si deve intendere il
compimento –per quanto applicabile- delle seguenti attività:
a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere
l’autorizzazione dal Direttore Generale, del capo della struttura o figura equivalente, o da
persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire
un’operazione occasionale. Detta autorizzazione dovrà essere ottenuta anche nel caso in cui,
successivamente all’accettazione, il cliente o il di lui titolare effettivo diventi o risulti essere
persona politicamente esposta.
b) adottare ogni misura possibile per stabilire l’origine dei fondi e il patrimonio del cliente,
anche mediante acquisizione di documenti provenienti da fonte terza, affidabile ed
indipendente, che attesti la capacità economica, patrimoniale e reddituale del cliente;
c) ripetere almeno annualmente le verifiche di cui al punto precedente;
d) verificare gli assetti proprietari del cliente, quando questo è persona giuridica, a cadenza
almeno annuale mediante verifica sia di documenti in possesso del cliente che provenienti da
fonte terza, affidabile ed indipendente;
e) considerare il profilo economico del titolare effettivo;
f) adottare, ove possibile, misure volte ad individuare la destinazione dei fondi;
g) ottenere un visto dall’Esponente Aziendale di cui alla lettera a) per le operazioni, anche
non occasionali, superiori alla soglia stabilita dall’ art. 21, comma 1, lettera b) della LEGGE;
h) acquisire le motivazioni ed i documenti giustificativi delle operazioni richieste o eseguite;
i) assicurare un controllo costante del rapporto con il cliente.
4. I soggetti destinatari, in presenza di un cliente a rischio alto, dovranno inoltre approfondire il
contenuto delle informazioni in proprio possesso, ai fini di una puntuale valutazione del rischio
(a mero titolo esemplificativo, in relazione ad un cliente che ha dichiarato di essere imprenditore,
per il soggetto destinatario sarà importante comprendere anche l’attività prevalentemente svolta
nonché il settore di appartenenza).
5. Il soggetto destinatario, di propria iniziativa, valuterà caso per caso altre contromisure
appropriate volte a mitigare i rischi individuati.
Articolo 11 – Livello di rischio in presenza di sospetto di riciclaggio e/o finanziamento
del terrorismo
1. È vietato ai soggetti destinatari di applicare procedure semplificate di adeguata verifica,
previste dall’articolo 26 della LEGGE, in presenza di un sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo ovvero in presenza di circostanze di rischio alto.
2. Nella medesima circostanza, vale a dire in presenza di un sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, il livello di rischio del cliente deve essere sempre considerato
come alto da parte del soggetto destinatario (a titolo esemplificativo, dopo che il soggetto
destinatario ha inviato una segnalazione di operazione sospetta ad AIF, il livello di rischio del
cliente oggetto di segnalazione dovrà diventare automaticamente “alto”, a prescindere da ogni
precedente valutazione, pertanto il comportamento dei soggetti destinatari dovrà essere
conformato di conseguenza).
TITOLO III
CENNI IN MATERIA DI RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
Articolo 12– Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o dell’operazione occasionale
1. I soggetti destinatari devono accertare scopo e natura del rapporto continuativo o
dell’operazione occasionale, evitando di fare ricorso a termini tautologici, pertanto privi di un
reale valore informativo.
2. La profondità e l’estensione dei superiori accertamenti, potrà variare in funzione del livello di
rischio.
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verifica della clientela’
Articolo 13- Controllo costante
1. Nei confronti di tutta la clientela, indipendentemente dal livello di rischio attribuito, il
soggetto destinatario non può prescindere dall’effettuare un controllo costante del rapporto con
il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l’intero rapporto siano compatibili con i
dati e con le informazioni che il soggetto destinatario ha del cliente, delle sue attività
economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.
2. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di
mantenere aggiornato il profilo del cliente e di individuare elementi di incongruenza che
possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (quali ad esempio adozione
di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione
dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto).
3. Tale controllo deve essere eseguito anche in fase di chiusura del rapporto.
4. Il soggetto destinatario non può ignorare che l’esito del controllo può comportare oltre
all’aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, anche l’approfondimento delle
informazioni in proprio possesso mediante ulteriori verifiche (nonché l’applicazione delle misure
rafforzate di adeguata verifica), l’individuazione di elementi che possono generare un sospetto e
condurre alla segnalazione di operazioni sospette, il congelamento dei fondi, l’astensione
dall’effettuazione dell’operazione ovvero la chiusura del rapporto.
Articolo 14 – Verifica delle operazioni e dell’operatività
1. Il controllo costante non è un processo meccanico e non richiede necessariamente sofisticati
sistemi elettronici. La portata e la complessità del processo sarà influenzata dai volumi di attività
del soggetto destinatario potendo differenziarsi a seconda che la struttura sia di grandi o piccole
dimensioni. Gli elementi chiave di qualsiasi sistema risiedono in un corredo informativo sulla
clientela costantemente aggiornato sulla base del quale è possibile individuare le possibili
anomalie e pertanto acquisire dal cliente informazioni mirate per comprendere le motivazioni
che sottendono movimentazioni inattese e potenzialmente in grado di generare un sospetto di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
2. Al fine di eseguire l’attività di cui al precedente articolo, il soggetto destinatario provvede ad
esaminare le operazioni poste in essere dal cliente durante l’intero rapporto avendo riguardo ai
seguenti elementi:
a) importi (con particolare attenzione alle operazioni di importo insolitamente elevato);
b) quantità e frequenza (con particolare attenzione alle operazioni che appaiono volutamente
frazionate per non essere oggetto di registrazione o di richiesta di informazioni più
approfondite da parte del soggetto destinatario);
c) modalità di esecuzione (con particolare attenzione verso schemi insoliti o complessi);
d) destinazione od origine geografica di un pagamento/trasferimento fondi.
3. Il soggetto destinatario provvede a verificare l’operatività del cliente anche alla luce dei criteri
stabiliti dalla delibera assunta – ai sensi della normativa emanata da AIF - relativamente all’
“Individuazione, verifica e valutazione di operazioni critiche”.
Articolo 15– Forme di controllo manuale o informatizzato
1. I soggetti destinatari, in relazione alle proprie dimensioni e volumi, possono dotarsi di sistemi
di monitoraggio manuali o automatizzati al fine di estrarre adeguata reportistica su cui fondare i
controlli. I soggetti destinatari che gestiscono volumi o quantità di operazioni particolarmente
elevati possono dotarsi di sistemi automatici informatizzati in grado di fornire una reportistica
basata su criteri predefiniti.
2. Al di là dei sistemi automatizzati di monitoraggio è fondamentale riconoscere e valorizzare la
vigilanza del personale sulle operazioni poste in essere dalla clientela. Certi fattori quali l’intuito
personale, il contatto diretto o telefonico con il cliente, la capacità di riconoscere le operazioni
non in linea col profilo del cliente, non possono essere sostituite da alcun sistema di controllo
automatizzato.
3. L’efficacia di un sistema di controllo, manuale o informatizzato, dipende dalla qualità dei
parametri che generano un “alert” e dalla abilità del personale di valutare la reportistica ed agire
di conseguenza. È importante che i parametri siano impostati in modo che il sistema non si
limiti a evidenziare solo la quantità di posizioni potenzialmente gestibili dal personale dedicato
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Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
così come risulterebbe inefficace una reportistica che generi un eccessivo numero di “falsi
positivi” che richiedano eccessive risorse per l’approfondimento.
Articolo 16 – Aggiornamento dei documenti
1. I soggetti destinatari stabiliscono, in ragione del livello di rischio, la tempistica e la frequenza
dell’aggiornamento relativo ai dati, alle informazioni e ai documenti acquisiti e alle relative
verifiche.
2. L’aggiornamento va comunque tempestivamente effettuato quando risulti al destinatario che
non sono più attuali le informazioni di interesse per l’adeguata verifica, precedentemente
acquisite.
Articolo 17- Rapporti tuttora privi di adeguata verifica
1. I soggetti destinatari non possono ignorare che certi rapporti –soprattutto di natura bancaria e
finanziaria- potrebbero rappresentare un rischio potenziale superiore nella misura in cui non
venissero più movimentati da tempo. Al riguardo, anche (ma non solo) ai fini di una corretta
definizione del profilo di rischio del cliente e delle azioni conseguenti, i soggetti destinatari
devono avere un approccio pro-attivo nei confronti dei rapporti in relazione ai quali, non fosse
ancora stato possibile effettuare l’adeguata verifica della clientela.
2. Si invitano pertanto i soggetti finanziari, per il tramite del Responsabile Incaricato, ad
effettuare un’analisi preordinata alla corretta valutazione del rischio di tali rapporti, i quali
dovranno essere mantenuti bloccati e sottoposti a particolari autorizzazioni e misure di verifica
prima della riattivazione.
3. In tale ottica i soggetti destinatari dovranno adottare le opportune azioni e contromisure
(quali ad esempio l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni
sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto).
Articolo 18- Misure semplificate di adeguata verifica
1. L’articolo 26 della LEGGE, nello stabilire che i soggetti designati non sono tenuti ad
adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela in determinati casi, precisa che i
soggetti designati devono raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela
possa rientrare nei casi esentati. Ne consegue che il ricorso a modalità semplificata di adeguata
verifica non può essere inteso come un’esenzione dagli obblighi previsti dalla LEGGE, al
contrario essa consiste semplicemente in un’adeguata verifica “meno dettagliata” rispetto a
quella ordinaria.
2. Per “dati e le informazioni sufficienti” per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi
esentati, si devono intendere le certificazioni o informazioni atte a dimostrare l’esistenza di tutte
le condizioni o requisiti per rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 26, comma 1 dalla
LEGGE.
3. I soggetti destinatari sono comunque tenuti a verificare, secondo modalità e frequenza
stabilite secondo l’approccio basato sul rischio, il permanere dei presupposti che giustificano la
possibilità di ricorrere a misure semplificate di adeguata verifica della clientela.
4. I soggetti destinatari inoltre devono conservare le informazioni acquisite e gli esiti delle
verifiche effettuate al fine di accertare se un cliente rientri tra quelli previsti dall’articolo 26 della
LEGGE.
5. Ai soggetti destinatari non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica in
presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero nelle situazioni che per
loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.
6. In ogni caso ai soggetti destinatari non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata
verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi sottoposti a monitoraggio da parte
del GAFI o altro organismo internazionale, impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Articolo 19 – Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli
standard internazionali
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Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
1. Come noto, ai sensi dell’articolo 95, comma 5 della LEGGE, l’Agenzia propone al Congresso
di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, l’individuazione di giurisdizioni
estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
è ritenuto equivalente a quello previsto dagli standard internazionali. Il Congresso di Stato,
pertanto, individua con propria delibera le giurisdizioni che beneficiano di una presunzione di
equivalenza agli standard europei ed internazionali.
2. I soggetti destinatari possono utilizzare l’elenco delle giurisdizioni estere il cui sistema di
prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si presume
equivalente a quello previsto dagli standard internazionali, prestando particolare attenzione a
qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti,
operazioni, tipo di clientela e servizi che possano favorire l’anonimato.
3. Tuttavia, ai fini di una corretta valutazione del livello di rischio presente, il soggetto
destinatario deve sempre avere a mente che tale elenco costituisce solo una presunzione relativa
(e quindi confutabile). Ciò rileva anche ai fini della applicazione degli obblighi di adeguata
verifica in forma semplificata.
4. I soggetti destinatari devono aver presente che la presenza di un Paese, Giurisdizione o
Territorio in tale lista non esonera, in presenza di un maggior rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, i soggetti destinatari dall’applicazione di misure rafforzate ai sensi
dell’articolo 27 della LEGGE.
5. Stante quanto precede, all’Allegato 1 della presente Istruzione, si suggeriscono alcuni siti
internet che potrebbero aiutare i soggetti destinatari a meglio qualificare le informazioni su un
Paese, Giurisdizione o Territorio.
TITOLO IV
LIVELLO DI RISCHIO CONSEGUENTE ALL’INOLTRO DI UNA
SEGNALAZIONE AD AIF
Articolo 20 – Incidenza di una segnalazione ad AIF sul livello di rischio
1. Dopo aver inviato una segnalazione di operazione sospetta ad AIF, ai sensi dell’articolo 36
della LEGGE, il soggetto destinatario deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della
clientela, previste al superiore articolo 10. In tale ottica, la profilatura del rischio del cliente
segnalato è da posizionare a livello “alto”.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 21 - Gestione del rischio in merito alle condizioni in cui è consentito al cliente
di utilizzare il rapporto continuativo prima della verifica dell’identità
1. L’articolo 23, comma 4 della LEGGE prevede che la verifica dell’identità del cliente e del di lui
titolare effettivo possa essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l’instaurazione di
un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell’attività.
2. Al riguardo, i soggetti destinatari devono adottare procedure di gestione del rischio in merito
alle condizioni in cui è consentito al cliente di utilizzare il rapporto continuativo prima della
verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo.
3. Tali procedure devono includere una serie di misure, tra le quali, la limitazione del numero,
tipo e/o ammontare/quantità di operazioni che possono essere eseguite, nonché del controllo di
operazioni che per la complessità, per l’importo insolitamente elevato o per lo schema insolito di
esecuzione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del
cliente, necessita di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso.
Articolo 22 – Clientela non fisicamente presente
1. L’articolo 27, comma 2, lettera a) della LEGGE prevede che i soggetti designati adottino
misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando il cliente non è fisicamente presente.
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verifica della clientela’
In tal caso i soggetti destinatari devono compensare il maggior rischio applicando almeno una
delle misure indicate al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le disposizioni di cui ai commi successivi, integrano e non sostituiscono, quanto previsto
dalle vigenti leggi ed Istruzioni in materia di identificazione e verifica dell’identità del cliente e
del titolare effettivo.
3. Per le finalità di cui all’articolo 27, comma 3, lettera b) della LEGGE, per “documenti o
informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente”, si deve
intendere, quella ulteriore documentazione, contenente i dati di identificazione, che può essere
ottenuta dal cliente nel Paese di residenza o sede (ad esempio, per le persone fisiche, un
certificato anagrafico o, in tutti i casi, un atto pubblico nel quale il cliente è intervenuto come
parte ovvero una scrittura privata autenticata), solo dopo aver prodotto un documento di
identificazione. Ove tali “documenti o informazioni supplementari” non contengano riferimento
all’indirizzo di residenza del cliente, deve essere prodotto un estratto conto bancario ovvero una
bolletta di utenza contenenti l'indirizzo di residenza del cliente stesso.
4. Può altresì essere richiesto un secondo documento di riconoscimento, oltre a quello richiesto
al cliente fisicamente presente, munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione nazionale o estera, che consenta
l'identificazione personale del titolare; ovvero altre tessere di riconoscimento (purché munite di
fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente), rilasciate da un'amministrazione dello Stato
o estere.
5. Per le finalità di cui all’articolo 27, comma 3, lettera c) della LEGGE, per “misure
supplementari per la verifica dei documenti forniti dal cliente” che il soggetto destinatario dovrà
adottare, si deve intendere, la certificazione della documentazione utilizzata ai fini della verifica
dell’identità da parte di un notaio, un ambasciata o consolato, un pubblico ufficio.
6. Tale certificazione deve consistere in una dichiarazione scritta che attesti:
-che il documento è conforme all’originale;
-che il documento è stato visto e verificato dal certificatore;
- che la foto è corrispondente al cliente.
7. Il certificatore deve firmare e datare il documento (indicando chiaramente il suo nome sotto la
firma) e indicare chiaramente la sua professione, la designazione o qualifica e fornire i propri
recapiti. Laddove dovessero emergere dubbi circa l'esistenza del certificatore, i soggetti designati
devono svolgere controlli indipendenti per verificare l'esistenza di tale certificatore e
documentare tali controlli. I soggetti destinatari devono prestare particolare cautela quando si
accettano i documenti in copia conforme, in particolare quando tali documenti provengono da
un Paese a rischio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23 – Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 10, i soggetti destinatari devono
presentare formale richiesta scritta e motivata ad AIF, entro e non oltre due mesi dall’entrata in
vigore della presente Istruzione.
Articolo 24 – Abrogazione
1. Dall’entrata in vigore della presente Istruzione si intendono abrogate, per i soggetti destinatari,
le disposizioni in contrasto e, in particolare, l’Istruzione AIF 2009-03 del 22 Maggio 2009.
2. Dall’entrata in vigore della presente Istruzione, ogni rinvio all’Istruzione 2009-03 presente
nelle altre Istruzioni precedentemente emanate, dovrà intendersi riferito alla presente Istruzione.
Articolo 25 - Entrata in Vigore
1. La presente Istruzione entra in vigore il 10 Giugno 2013.
San Marino, 15 Maggio 2013
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ALLEGATO 1
Si segnalano di seguito dei siti internet che possono essere d’ausilio del soggetto destinatario ai
fini della valutazione del livello di rischio di un Paese, Territorio o Giurisdizione:
- Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI):
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html
il GAFI è un organismo intergovernativo il cui scopo è lo sviluppo e la promozione di
politiche nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del
terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Su tale sito è possibile
reperire i rapporti di mutua valutazione dei Paesi Membri2.
I sistemi nazionali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di
Paesi non membri del GAFI, sono comunque valutati da organismi regionali che agiscono su
mandato del GAFI.
Essi sono:
-
Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)3: http://www.apgml.org/
-
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)4 : http://www.cfatf-gafic.org/
-
Eurasian Group (EAG)5: http://www.eurasiangroup.org/
-
Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)6:
http://www.esaamlg.org/
-
The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money
Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)7:
2
Alla data della presente sono 36 i membri GAFI: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada,
China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council,
Hong Kong- China, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kingdom of the Netherlands, Luxembourg,
Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Singapore, South
Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States.
3
Alla datahttp://www.coe.int/moneyval della presente i Paesi membri del Gruppo APG sono i
seguenti: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China (People's
Republic of), Cook Islands, Fiji, Hong Kong-China, India, Indonesia, Republic of Korea (South Korea),
Japan, Lao People's Democratic Republic, Macao-China, Malaysia, Maldives, The Marshall Islands,
Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, The
Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, Timor Leste,
Tonga, United States of America, Vanuatu, Vietnam.
4
I Paesi membri del CFATF sono: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize,
Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao , Dominica, Dominican Republic, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, St. Kitts & Nevis, St.
Lucia, St. Maarten, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands,
Venezuela.
5
Membri del Gruppo EAG sono: Belarus, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
6
I Paesi membri del Gruppo ESAAML sono: Botswana, Comoros, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius,
Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.
7
Alla data della presente i Paesi membri del MONEYVAL sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia,
Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia,
Hungary, Israel, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Poland,
Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, "The former Yugoslav
Republic of Macedonia", Ukraine.
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Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata
verifica della clientela’
-
The Financial Action Task Force on Money
America (GAFISUD)8: http://www.gafisud.info/
Laundering
in
South
-
Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
(GIABA)9: http://www.giaba.org/
-
Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)10:
http://www.menafatf.org/
Si segnalano inoltre:
-
CIA
World
Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
The World Factbook fornisce informazioni sulla storia, la gente, governo, economia,
geografia, comunicazioni, trasporti, militare, e le questioni transnazionali per 267 entità del
mondo;
-
Transparency.org: http://www.transparency.org
per conoscere l’indice di corruzione di un Paese (corruption perception index);
-
Knowyourcountry.com: http://www.knowyourcountry.com/index.html
Questo sito internet fornisce delle sintetiche rappresentazioni dei rapporti redatti dai vari
organismi internazionali, volte a comprendere se un Paese applica in maniera soddisfacente
le Raccomandazioni del Gafi e avere ulteriori riferimenti sull’organismo regionale
competente nella valutazione delle misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo (c.d. FSRB o FATF-style Regional Body).
-
The Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli
Stati
Uniti
d’America
http://www.treasury.gov/about/organizationalstructure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx
8
Alla data della presente i Paesi membri di GAFISUD sono i seguenti: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay.
9
Ad oggi, rientrano nell’ambito di competenza di GIABA i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Cape
Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo.
10
Ad oggi, rientrano nell’ambito di competenza di MENAFATF i seguenti Paesi : Algeria, Bahrain,
Egypt, Islamic Republic of Mauritania, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Republic
of Iraq, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen.
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