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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l’Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l’acclusa Istruzione n. 2013-06 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 15 maggio 2013 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2013 / numero 06 Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E BREVI CENNI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Premessa Come noto, le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento nazionale. Il GAFI ha recentemente svolto un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni, atto a rafforzare l’apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato, il 15 febbraio 2012, ad adottare nuovi International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation1, compendiati in 40 nuove Raccomandazioni, finalizzate a realizzare un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica. Gli aggiornamenti introdotti rafforzano peraltro gli adempimenti imposti in situazioni di maggior rischio e consentono ai Paesi di perfezionare l’analisi del rischio ed applicare, in maniera più mirata, il cosiddetto approccio basato sul rischio (risk-based approach). Ai sensi dell’articolo 25 della Legge 17 giugno 2008 n.92, i soggetti designati sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica verso tutta la clientela, fatta salva la valutazione del rischio presente. Tale approccio basato sul rischio di esposizione a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo postula una responsabilità di giudizio in capo ai soggetti designati, che dovranno sviluppare una significativa conoscenza del cliente (know your customer, KYC) per acquisire consapevolezza e sensibilità sempre crescenti al fine di valutare quale sia la condotta più appropriata da tenere in relazione ad ogni singolo caso. La corretta definizione e il costante aggiornamento del profilo dei clienti costituiscono il substrato indefettibile per attribuire pertinenti giudizi interni sul diverso grado di rischio associabile ad ogni cliente e impostare un’azione di controllo conseguentemente modulata. La modulazione dei controlli permette di concentrare energie e risorse sulle casistiche a maggior rischio, aumentando la possibilità di ottenere risultati concreti nel campo della prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Con la presente Istruzione - nella consapevolezza che a livello internazionale sono in fase di sviluppo numerosi studi in materia di valutazione del rischio e quindi nella consapevolezza che prossimamente verranno forniti ai soggetti designati ulteriori indirizzi, si forniscono alcune indicazioni per l’applicazione dei criteri previsti per Legge che, nello spirito della legge stessa, non esauriscono le azioni attivabili dai soggetti designati per l’attribuzione del profilo di rischio. Ciò premesso l’Agenzia, nello spirito della Legge e nel perseguimento del rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fornisce le allegate istruzioni. Esse non hanno carattere di esaustività e vengono diffuse, nelle more 1 Le Raccomandazioni sono disponibili sul sito internet del GAFI ( www.fatf-gafi.org/) e su quello dell’Agenzia (www.aif.sm) -1- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ dell’emanazione di un testo unico da parte dell’Agenzia, che consenta un riordino di tutte le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Finalità La presente Istruzione è adottata in forza dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e, nello spirito della Legge medesima, persegue il rafforzamento dei presidi utili a contrastare i fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, coerentemente con gli impegni assunti in sede internazionale dalla Repubblica di San Marino. -2- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 – Destinatari 1. Tutti i Soggetti di cui all’articolo 17 della LEGGE 17 giugno 2008 n. 92. Articolo 2 – Definizioni 1. Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92. 2. Deve inoltre intendersi per: a) “AIF”: l’Agenzia di Informazione Finanziaria; b) “LEGGE”: la Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche o integrazioni; c) “RPS”: Rischio Potenziale Superiore di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo; d) “RPI”: Rischio Potenziale Inferiore di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. 3. Nella presente Istruzione, l’utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. TITOLO II APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Articolo 3 – Principi generali dell’approccio basato sul rischio 1. Al fine della valutazione del rischio, i soggetti destinatari devono avere presente che il livello di rischio di un singolo cliente non è una caratteristica statica, bensì dinamica, che può cambiare durante la vita di un rapporto assieme al variare delle informazioni che riguardano il cliente. 2. In base al principio dell’approccio basato sul rischio, l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 3. Tale approccio costituisce un’applicazione del più ampio principio di proporzionalità; esso mira a massimizzare l’efficacia dei presidi, razionalizzare l’uso delle risorse, ridurre gli oneri a carico dei soggetti destinatari, i quali sono chiamati a esercitare responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio, suscettibili di incidere sull’esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo. 4. In tale ottica i soggetti destinatari devono adottare sistemi valutativi e processi decisionali chiari, oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati. I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati devono assicurare omogeneità di comportamento all’interno di una struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche al fine di dimostrare alle autorità competenti che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto. 5. L’approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le norme di LEGGE o le varie istruzioni stabiliscono a carico dei soggetti destinatari. Articolo 4 – Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. Fatti salvi i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo indicati dall’articolo 25 della LEGGE e dalla presente Istruzione, i soggetti destinatari, devono per quanto possibile ricorrere anche ad altri elementi di valutazione, quando essi siano rilevanti ai fini dell’individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assegnandogli il rilievo che essi ritengono appropriato per la valutazione del rischio medesimo. 2. I complessivi elementi di valutazione indicati dalla LEGGE, dalle Istruzioni e quelli individuati dai soggetti destinatari, devono essere utilizzati per la profilatura della clientela e, nei casi in cui la definizione del livello di rischio sia rilevante, per individuare gli adempimenti da porre in essere. -3- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ Articolo 5 – Fattori da considerare per la valutazione del rischio 5.1. Aspetti relativi alla clientela (art. 25, comma terzo, lettera A della LEGGE): 5.1.1. Natura giuridica 1. In merito alla natura giuridica assume rilevanza particolare, nel caso di cliente persona giuridica, il livello di conoscibilità della compagine dei soci e/o delle persone fisiche che gestiscono/amministrano il cliente. 2. In tale ottica, i soggetti destinatari dovranno assegnare un RPS ai clienti per i quali non sia possibile asseverare attraverso documentazione proveniente da pubblici uffici o registri, la composizione dell’assetto proprietario e, viceversa, un RPI oltre che ai clienti che sono persone fisiche, ai clienti persone giuridiche per i quali tale verifica sia possibile. Nel caso di cliente persona giuridica sammarinese può essere assegnato un RPI a fronte dell’esibizione dei libri sociali utili al superiore fine. 3. Nel caso di cliente-persona fisica, assumono rilievo anche le cariche ricoperte (ad esempio se si tratta di persona politicamente esposta). Rileva inoltre la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al soggetto destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l’utilizzazione da parte del destinatario stesso – ovvero di precedenti segnalazioni inviate ad AIF dal soggetto destinatario; tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente (ad esempio in virtù di rapporti familiari o d’affari). 4. Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione anche alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, al settore in cui opera, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l’individuazione del titolare effettivo o dell’oggetto sociale o ancora dei collegamenti partecipativi. 5. Assume altresì rilievo la connessione del cliente-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti connotati da un maggior rischio sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 6. Informazioni su un cliente (con possibile influenza sul livello di rischio dello stesso) possono essere reperite anche mediante un semplice motore di ricerca internet. 5.1.2. Prevalente attività svolta 1. La prevalente attività svolta dal cliente rileva in quanto costituisce un metro rispetto al quale verificare la compatibilità delle operazioni richieste/poste in essere. 2. In tale ottica, i soggetti destinatari dovranno assegnare un RPS ai clienti (sia persone fisiche che persone giuridiche) per i quali non siano in grado di asseverare attraverso documentazione proveniente da fonti terze (bilanci, statuti, dichiarazioni individuali dei redditi, buste paga, ecc.) l’attività che rappresenta la principale occupazione lavorativa o fonte di reddito e, viceversa, un RPI ai clienti per i quali tale verifica sia possibile. 3. Peraltro, sul punto, rileva la riconducibilità delle attività economiche a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio e che, per questo, impongono specifiche cautele (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari o da un uso elevato di contante). 4. Rileva inoltre l’operatività in settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili). 5. Informazioni circa l’attività svolta da un cliente possono essere reperite su siti internet delle camere di commercio. 5.1.3. Comportamento tenuto dal cliente 1. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal cliente al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o del compimento dell’operazione o della prestazione professionale, qualunque atteggiamento da parte del cliente poco collaborativo o reticente nel fornire le informazioni e documentazioni richieste dal soggetto destinatario ai fini della presente Istruzione e ad essa pertinenti, dovrà indurre quest’ultimo ad assegnare al cliente un RPS e, viceversa, un RPI nei casi in cui il cliente sia collaborativo e trasparente nel fornire informazioni -4- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ e documentazioni. Non potranno essere ignorati eventuali comportamenti di natura dissimulatoria. 2. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell’eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l’incompletezza o l’erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l’individuazione dell’eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell’operazione. Per contro, va tuttavia precisato che si sono registrati casi nei quali da parte del cliente vi era una grande disponibilità a fornire documentazione di società estere, poi rivelatasi falsa). 5.1.4. Residenza o sede della clientela 1. La residenza o la sede della clientela è un criterio volto a tenere presenti situazioni nelle quali l’elemento geografico può incidere sulla valutazione del profilo di rischio. Il soggetto destinatario assegnerà quindi al cliente un RPS nei casi in cui la residenza o sede della clientela sia un Paese a rischio e, in caso contrario, un RPI. Per individuare gli Stati in questione, tra le altre cose, i soggetti destinatari faranno riferimento ai Paesi, Territori e Giurisdizioni che l’AIF indica come “a rischio” con proprie Istruzioni e che rende conoscibili mediante pubblicazione nel proprio sito internet, nonché alle delibere del Congresso di Stato recanti l’adozione di misure restrittive, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, nei confronti di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Inoltre, ai fini della valutazione, assume rilievo la presenza in un territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Dovranno essere considerati pertanto, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, l’esposizione a fenomeni di corruzione, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio. Particolare attenzione va posta quando l’area di interesse è estera; in tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento. 2. Per tale finalità, all’Allegato 1 della presente Istruzione, si suggeriscono alcuni siti internet che potrebbero aiutare i soggetti destinatari a meglio qualificare le informazioni delle quali dispongono. 5.2. Aspetti relativi ai profili oggettivi del rapporto o dell’operazione (art. 25, comma terzo, lettera B della LEGGE) 5.2.1. Tipologia e concreta modalità di esecuzione 1. In ordine alla tipologia e concreta modalità di esecuzione, l’individuazione di parametri di riferimento su cui fondare valutazioni in termini di maggiore o minore rischiosità potenziale postula l’analisi di una ampia campionatura di casi. 2. I soggetti destinatari fonderanno l’assegnazione del rischio potenziale superiore (RPS) o del rischio potenziale inferiore (RPI) sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente. 3. Al riguardo, rileva tra le altre cose, la maggiore o minore possibilità di utilizzare il rapporto o l’operazione per fini illeciti o elusivi delle norme preventive. Su altro piano, la tipologia dei rapporti e delle operazioni richieste costituisce un elemento da considerare per definire l’attività e gli interessi economici del cliente. 5.2.2. Ammontare 1. L’ammontare è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale, da valutare con riferimento specifico al cliente, indipendentemente da altri profili connessi alle soglie quantitative rilevanti per altre disposizioni della normativa (ad esempio, per l’individuazione delle operazioni frazionate). Anche in questo caso, i soggetti destinatari fonderanno l’assegnazione del RPS o del RPI sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente. 2. Peraltro in relazione a ciò, richiedono attenta valutazione i rapporti connessi all’offerta di servizi di private banking per la gestione personalizzata di un ingente patrimonio del cliente, nonché, più in generale, le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti -5- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente, e le operazioni ravvicinate di importo sotto soglia che possano essere ricondotte a un’ipotesi di frazionamento volto a eludere gli obblighi antiriciclaggio. 5.2.3. Frequenza 1. Così come l’ammontare, la frequenza (o durata) è un indice finalizzato a comprendere la rilevanza dimensionale del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale, da valutare con riferimento specifico al cliente, indipendentemente da altri profili connessi alle soglie quantitative rilevanti per altre disposizioni della normativa antiriciclaggio. 2. Frequenza (o durata) vanno valutate in relazione ai bisogni economico-finanziari del cliente e alla luce dello scopo e della natura del rapporto. Anche in questo caso, i soggetti destinatari fonderanno l’assegnazione del RPS o del RPI sulla loro esperienza individuale e sulla conoscenza complessiva del cliente. 5.2.4. Coerenza 1. La coerenza dell’operazione in relazione al complesso delle informazioni di cui il soggetto destinatario dispone, rappresenta la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale in rapporto all’attività svolta dal cliente. 2. I soggetti destinatari dovranno fondare l’assegnazione al cliente del RPS o del RPI sulla base di tutti gli elementi conoscitivi di cui dispongono; non dovranno quindi limitarsi alla documentazione specifica raccolta ma dovranno utilizzare ogni fonte utile (ad esempio, anche notizie apprese dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione di massa, da fatti ritenuti notori nell’area territoriale o nell’ambiente professionale in cui il soggetto destinatario opera); considerata la finalità preventiva della normativa, anche semplici indizi potranno essere tenuti in considerazione. 3. La valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente, elaborato sulla base di tutte le informazioni disponibili (rilevano, ad esempio, il fabbisogno di servizi finanziari e la capacità economica e patrimoniale). Possono essere utili valutazioni comparative con l’operatività di soggetti con similari caratteristiche dimensionali, di settore economico, di area geografica. 5.2.5. Area geografica di esecuzione 1. Infine, per quanto riguarda l’area geografica di esecuzione dell’operazione, con particolare attenzione agli Stati che per molteplici ragioni sono da considerarsi a maggior rischio, l’assegnazione del RPS o del RPI dovrà essere effettuata sulla base di quanto indicato nel precedente articolo a proposito della residenza o sede del cliente. Articolo 6 – Profilatura della clientela 1. I soggetti destinatari devono definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni cliente, sulla base delle informazioni acquisite e delle analisi effettuate, sia per le operazioni occasionali che per i rapporti continuativi. 2. Il soggetto destinatario deve delineare il profilo economico del cliente che instaura il rapporto continuativo o esegue un’operazione occasionale. 3. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dalla presente Istruzione. 4. A ciascuna classe di rischio il soggetto destinatario associa un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti agli obblighi previsti dalla normativa di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica e valutazione delle operazioni sospette). 5. Nel caso dei rapporti continuativi, i soggetti destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente, sulla base del relativo livello di rischio, e i casi in cui occorre verificare la congruità della classe di rischio assegnata (ad esempio nel caso di cambiamenti rilevanti dell’operatività del cliente). Tale verifica deve essere effettuata quando constino ai destinatari eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di persona politicamente esposta). 6. Per la classificazione della clientela è possibile avvalersi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni. -6- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ 7. La raccolta delle notizie può avvenire attraverso percorsi guidati o questionari. L’elaborazione del profilo di rischio può essere effettuata anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. In tutti i casi di modalità automatiche, gli operatori devono applicare classi di rischio più elevate ove le ritengano appropriate. 8. Se la modifica dell’operatore comporta l’abbassamento del livello di rischio o dei controlli, essa va motivata per iscritto. 9. In ogni caso, i soggetti destinatari potranno, sulla base di altri criteri da essi individuati, purché documentabili e verificabili, migliorare di non più di un livello la valutazione automatica, ovvero peggiorarla anche per più di un livello. 10. L’utilizzo di classi di rischio diverse da quelle predefinite dalla presente Istruzione ovvero di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni è consentito solo se preventivamente autorizzato da AIF. Articolo 7 – Livelli di rischiosità 1. Sulla base delle valutazioni dei singoli profili illustrati nei precedenti articoli, i soggetti destinatari classificheranno la clientela secondo i seguenti livelli di rischiosità: 1 – LIMITATO, qualora nessuno dei profili abbia comportato l’assegnazione di un RPS; 2 – BASSO, qualora sia stato assegnato un solo RPS; 3 – MEDIO, qualora siano stati assegnati due RPS; 4 –ALTO, qualora siano stati assegnati tre o più RPS e, comunque, qualora il luogo di residenza/sede del cliente e il luogo di esecuzione dell’operazione ricadano in Stati nei cui confronti siano state adottate misure restrittive dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, recepite con apposita delibera del Congresso di Stato, ai sensi degli articoli 46 e seguenti della LEGGE. Articolo 8 – Tracciabilità del percorso valutativo ai fini dell’attribuzione del livello di rischio 1. Il soggetto destinatario che nell’attribuzione del livello di rischio non si avvalga di strumenti informatici, dovrà lasciare traccia scritta circa la valutazione dei singoli fattori, oggettivi e soggettivi, considerati, anche attraverso l’apposizione di note sul prospetto cartaceo in uso. 2. Il soggetto destinatario che nell’attribuzione del livello di rischio si avvale di strumenti informatici, dovrà, all’accensione del rapporto o all’esecuzione dell’operazione occasionale, convalidare il livello di rischio assegnato dalla procedura lasciando apposita traccia, sia essa scritta o a livello informatico, sulla base dei fattori oggettivi e soggettivi, previsti dalla presente Istruzione. Tale processo di valutazione dovrà risultare attraverso l’apposizione di “firme elettroniche” da parte degli addetti alla redazione/convalida del profilo di rischio. 3. Il profilo di rischio – sia cartaceo che elettronico – dovrà essere storicizzato e facilmente fruibile da parte di AIF. Articolo 9 – Intensità degli obblighi di adeguata verifica 1. Come già indicato al superiore articolo 3.2, i soggetti destinatari hanno presente che l’attribuzione del livello di rischio è preordinata al modulare l’intensità degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Articolo 10 – Misure rafforzate di adeguata verifica 1. Nei confronti della clientela classificata con rischio “Alto” i soggetti destinatari dovranno applicare, in quanto compatibili con la categoria di appartenenza del soggetto destinatario, le modalità rafforzate di adeguata verifica ed evitare il ricorso alla verifica eseguita mediante soggetti terzi. 2. I soggetti destinatari dovranno comunque prendere in considerazione il ricorso a modalità rafforzate di adeguata verifica nei confronti della clientela classificata con un livello di rischio inferiore, a prescindere dal numero di RPS, qualora le circostanze lo richiedano; a titolo esemplificativo, nel caso in cui il cliente non fosse fisicamente presente, così come previsto all’articolo 27, comma 2, lettera a) della LEGGE. -7- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ 3. Ai sensi del presente articolo, per modalità di adeguata verifica rafforzate, si deve intendere il compimento –per quanto applicabile- delle seguenti attività: a) qualora si tratti di soggetti designati organizzati in forma societaria, ottenere l’autorizzazione dal Direttore Generale, del capo della struttura o figura equivalente, o da persona da questi delegata, prima di instaurare un rapporto continuativo o di eseguire un’operazione occasionale. Detta autorizzazione dovrà essere ottenuta anche nel caso in cui, successivamente all’accettazione, il cliente o il di lui titolare effettivo diventi o risulti essere persona politicamente esposta. b) adottare ogni misura possibile per stabilire l’origine dei fondi e il patrimonio del cliente, anche mediante acquisizione di documenti provenienti da fonte terza, affidabile ed indipendente, che attesti la capacità economica, patrimoniale e reddituale del cliente; c) ripetere almeno annualmente le verifiche di cui al punto precedente; d) verificare gli assetti proprietari del cliente, quando questo è persona giuridica, a cadenza almeno annuale mediante verifica sia di documenti in possesso del cliente che provenienti da fonte terza, affidabile ed indipendente; e) considerare il profilo economico del titolare effettivo; f) adottare, ove possibile, misure volte ad individuare la destinazione dei fondi; g) ottenere un visto dall’Esponente Aziendale di cui alla lettera a) per le operazioni, anche non occasionali, superiori alla soglia stabilita dall’ art. 21, comma 1, lettera b) della LEGGE; h) acquisire le motivazioni ed i documenti giustificativi delle operazioni richieste o eseguite; i) assicurare un controllo costante del rapporto con il cliente. 4. I soggetti destinatari, in presenza di un cliente a rischio alto, dovranno inoltre approfondire il contenuto delle informazioni in proprio possesso, ai fini di una puntuale valutazione del rischio (a mero titolo esemplificativo, in relazione ad un cliente che ha dichiarato di essere imprenditore, per il soggetto destinatario sarà importante comprendere anche l’attività prevalentemente svolta nonché il settore di appartenenza). 5. Il soggetto destinatario, di propria iniziativa, valuterà caso per caso altre contromisure appropriate volte a mitigare i rischi individuati. Articolo 11 – Livello di rischio in presenza di sospetto di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo 1. È vietato ai soggetti destinatari di applicare procedure semplificate di adeguata verifica, previste dall’articolo 26 della LEGGE, in presenza di un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero in presenza di circostanze di rischio alto. 2. Nella medesima circostanza, vale a dire in presenza di un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il livello di rischio del cliente deve essere sempre considerato come alto da parte del soggetto destinatario (a titolo esemplificativo, dopo che il soggetto destinatario ha inviato una segnalazione di operazione sospetta ad AIF, il livello di rischio del cliente oggetto di segnalazione dovrà diventare automaticamente “alto”, a prescindere da ogni precedente valutazione, pertanto il comportamento dei soggetti destinatari dovrà essere conformato di conseguenza). TITOLO III CENNI IN MATERIA DI RISCHIO E ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Articolo 12– Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale 1. I soggetti destinatari devono accertare scopo e natura del rapporto continuativo o dell’operazione occasionale, evitando di fare ricorso a termini tautologici, pertanto privi di un reale valore informativo. 2. La profondità e l’estensione dei superiori accertamenti, potrà variare in funzione del livello di rischio. -8- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ Articolo 13- Controllo costante 1. Nei confronti di tutta la clientela, indipendentemente dal livello di rischio attribuito, il soggetto destinatario non può prescindere dall’effettuare un controllo costante del rapporto con il cliente, verificando che le operazioni concluse durante l’intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il soggetto destinatario ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi. 2. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il profilo del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (quali ad esempio adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto). 3. Tale controllo deve essere eseguito anche in fase di chiusura del rapporto. 4. Il soggetto destinatario non può ignorare che l’esito del controllo può comportare oltre all’aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, anche l’approfondimento delle informazioni in proprio possesso mediante ulteriori verifiche (nonché l’applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica), l’individuazione di elementi che possono generare un sospetto e condurre alla segnalazione di operazioni sospette, il congelamento dei fondi, l’astensione dall’effettuazione dell’operazione ovvero la chiusura del rapporto. Articolo 14 – Verifica delle operazioni e dell’operatività 1. Il controllo costante non è un processo meccanico e non richiede necessariamente sofisticati sistemi elettronici. La portata e la complessità del processo sarà influenzata dai volumi di attività del soggetto destinatario potendo differenziarsi a seconda che la struttura sia di grandi o piccole dimensioni. Gli elementi chiave di qualsiasi sistema risiedono in un corredo informativo sulla clientela costantemente aggiornato sulla base del quale è possibile individuare le possibili anomalie e pertanto acquisire dal cliente informazioni mirate per comprendere le motivazioni che sottendono movimentazioni inattese e potenzialmente in grado di generare un sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 2. Al fine di eseguire l’attività di cui al precedente articolo, il soggetto destinatario provvede ad esaminare le operazioni poste in essere dal cliente durante l’intero rapporto avendo riguardo ai seguenti elementi: a) importi (con particolare attenzione alle operazioni di importo insolitamente elevato); b) quantità e frequenza (con particolare attenzione alle operazioni che appaiono volutamente frazionate per non essere oggetto di registrazione o di richiesta di informazioni più approfondite da parte del soggetto destinatario); c) modalità di esecuzione (con particolare attenzione verso schemi insoliti o complessi); d) destinazione od origine geografica di un pagamento/trasferimento fondi. 3. Il soggetto destinatario provvede a verificare l’operatività del cliente anche alla luce dei criteri stabiliti dalla delibera assunta – ai sensi della normativa emanata da AIF - relativamente all’ “Individuazione, verifica e valutazione di operazioni critiche”. Articolo 15– Forme di controllo manuale o informatizzato 1. I soggetti destinatari, in relazione alle proprie dimensioni e volumi, possono dotarsi di sistemi di monitoraggio manuali o automatizzati al fine di estrarre adeguata reportistica su cui fondare i controlli. I soggetti destinatari che gestiscono volumi o quantità di operazioni particolarmente elevati possono dotarsi di sistemi automatici informatizzati in grado di fornire una reportistica basata su criteri predefiniti. 2. Al di là dei sistemi automatizzati di monitoraggio è fondamentale riconoscere e valorizzare la vigilanza del personale sulle operazioni poste in essere dalla clientela. Certi fattori quali l’intuito personale, il contatto diretto o telefonico con il cliente, la capacità di riconoscere le operazioni non in linea col profilo del cliente, non possono essere sostituite da alcun sistema di controllo automatizzato. 3. L’efficacia di un sistema di controllo, manuale o informatizzato, dipende dalla qualità dei parametri che generano un “alert” e dalla abilità del personale di valutare la reportistica ed agire di conseguenza. È importante che i parametri siano impostati in modo che il sistema non si limiti a evidenziare solo la quantità di posizioni potenzialmente gestibili dal personale dedicato -9- Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ così come risulterebbe inefficace una reportistica che generi un eccessivo numero di “falsi positivi” che richiedano eccessive risorse per l’approfondimento. Articolo 16 – Aggiornamento dei documenti 1. I soggetti destinatari stabiliscono, in ragione del livello di rischio, la tempistica e la frequenza dell’aggiornamento relativo ai dati, alle informazioni e ai documenti acquisiti e alle relative verifiche. 2. L’aggiornamento va comunque tempestivamente effettuato quando risulti al destinatario che non sono più attuali le informazioni di interesse per l’adeguata verifica, precedentemente acquisite. Articolo 17- Rapporti tuttora privi di adeguata verifica 1. I soggetti destinatari non possono ignorare che certi rapporti –soprattutto di natura bancaria e finanziaria- potrebbero rappresentare un rischio potenziale superiore nella misura in cui non venissero più movimentati da tempo. Al riguardo, anche (ma non solo) ai fini di una corretta definizione del profilo di rischio del cliente e delle azioni conseguenti, i soggetti destinatari devono avere un approccio pro-attivo nei confronti dei rapporti in relazione ai quali, non fosse ancora stato possibile effettuare l’adeguata verifica della clientela. 2. Si invitano pertanto i soggetti finanziari, per il tramite del Responsabile Incaricato, ad effettuare un’analisi preordinata alla corretta valutazione del rischio di tali rapporti, i quali dovranno essere mantenuti bloccati e sottoposti a particolari autorizzazioni e misure di verifica prima della riattivazione. 3. In tale ottica i soggetti destinatari dovranno adottare le opportune azioni e contromisure (quali ad esempio l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall’esecuzione dell’operazione o dalla prosecuzione del rapporto). Articolo 18- Misure semplificate di adeguata verifica 1. L’articolo 26 della LEGGE, nello stabilire che i soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela in determinati casi, precisa che i soggetti designati devono raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi esentati. Ne consegue che il ricorso a modalità semplificata di adeguata verifica non può essere inteso come un’esenzione dagli obblighi previsti dalla LEGGE, al contrario essa consiste semplicemente in un’adeguata verifica “meno dettagliata” rispetto a quella ordinaria. 2. Per “dati e le informazioni sufficienti” per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi esentati, si devono intendere le certificazioni o informazioni atte a dimostrare l’esistenza di tutte le condizioni o requisiti per rientrare in una delle categorie di cui all’articolo 26, comma 1 dalla LEGGE. 3. I soggetti destinatari sono comunque tenuti a verificare, secondo modalità e frequenza stabilite secondo l’approccio basato sul rischio, il permanere dei presupposti che giustificano la possibilità di ricorrere a misure semplificate di adeguata verifica della clientela. 4. I soggetti destinatari inoltre devono conservare le informazioni acquisite e gli esiti delle verifiche effettuate al fine di accertare se un cliente rientri tra quelli previsti dall’articolo 26 della LEGGE. 5. Ai soggetti destinatari non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica in presenza di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ovvero nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 6. In ogni caso ai soggetti destinatari non è consentito applicare obblighi semplificati di adeguata verifica nei casi in cui il cliente ha sede o residenza in Paesi sottoposti a monitoraggio da parte del GAFI o altro organismo internazionale, impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Articolo 19 – Elenco dei Paesi, Giurisdizioni e Territori il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente agli standard internazionali - 10 - Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ 1. Come noto, ai sensi dell’articolo 95, comma 5 della LEGGE, l’Agenzia propone al Congresso di Stato, per il tramite del Comitato per il Credito e il Risparmio, l’individuazione di giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dagli standard internazionali. Il Congresso di Stato, pertanto, individua con propria delibera le giurisdizioni che beneficiano di una presunzione di equivalenza agli standard europei ed internazionali. 2. I soggetti destinatari possono utilizzare l’elenco delle giurisdizioni estere il cui sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo si presume equivalente a quello previsto dagli standard internazionali, prestando particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a strumenti, operazioni, tipo di clientela e servizi che possano favorire l’anonimato. 3. Tuttavia, ai fini di una corretta valutazione del livello di rischio presente, il soggetto destinatario deve sempre avere a mente che tale elenco costituisce solo una presunzione relativa (e quindi confutabile). Ciò rileva anche ai fini della applicazione degli obblighi di adeguata verifica in forma semplificata. 4. I soggetti destinatari devono aver presente che la presenza di un Paese, Giurisdizione o Territorio in tale lista non esonera, in presenza di un maggior rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti destinatari dall’applicazione di misure rafforzate ai sensi dell’articolo 27 della LEGGE. 5. Stante quanto precede, all’Allegato 1 della presente Istruzione, si suggeriscono alcuni siti internet che potrebbero aiutare i soggetti destinatari a meglio qualificare le informazioni su un Paese, Giurisdizione o Territorio. TITOLO IV LIVELLO DI RISCHIO CONSEGUENTE ALL’INOLTRO DI UNA SEGNALAZIONE AD AIF Articolo 20 – Incidenza di una segnalazione ad AIF sul livello di rischio 1. Dopo aver inviato una segnalazione di operazione sospetta ad AIF, ai sensi dell’articolo 36 della LEGGE, il soggetto destinatario deve applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, previste al superiore articolo 10. In tale ottica, la profilatura del rischio del cliente segnalato è da posizionare a livello “alto”. TITOLO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI Articolo 21 - Gestione del rischio in merito alle condizioni in cui è consentito al cliente di utilizzare il rapporto continuativo prima della verifica dell’identità 1. L’articolo 23, comma 4 della LEGGE prevede che la verifica dell’identità del cliente e del di lui titolare effettivo possa essere completata, nel più breve tempo possibile, dopo l’instaurazione di un rapporto continuativo, qualora vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò sia necessario per non interrompere il normale svolgimento dell’attività. 2. Al riguardo, i soggetti destinatari devono adottare procedure di gestione del rischio in merito alle condizioni in cui è consentito al cliente di utilizzare il rapporto continuativo prima della verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo. 3. Tali procedure devono includere una serie di misure, tra le quali, la limitazione del numero, tipo e/o ammontare/quantità di operazioni che possono essere eseguite, nonché del controllo di operazioni che per la complessità, per l’importo insolitamente elevato o per lo schema insolito di esecuzione rispetto al profilo economico, finanziario e patrimoniale, nonché professionale del cliente, necessita di una concreta verifica di compatibilità rispetto al profilo del cliente stesso. Articolo 22 – Clientela non fisicamente presente 1. L’articolo 27, comma 2, lettera a) della LEGGE prevede che i soggetti designati adottino misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando il cliente non è fisicamente presente. - 11 - Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ In tal caso i soggetti destinatari devono compensare il maggior rischio applicando almeno una delle misure indicate al comma 3 dello stesso articolo. 2. Le disposizioni di cui ai commi successivi, integrano e non sostituiscono, quanto previsto dalle vigenti leggi ed Istruzioni in materia di identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo. 3. Per le finalità di cui all’articolo 27, comma 3, lettera b) della LEGGE, per “documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli richiesti al cliente fisicamente presente”, si deve intendere, quella ulteriore documentazione, contenente i dati di identificazione, che può essere ottenuta dal cliente nel Paese di residenza o sede (ad esempio, per le persone fisiche, un certificato anagrafico o, in tutti i casi, un atto pubblico nel quale il cliente è intervenuto come parte ovvero una scrittura privata autenticata), solo dopo aver prodotto un documento di identificazione. Ove tali “documenti o informazioni supplementari” non contengano riferimento all’indirizzo di residenza del cliente, deve essere prodotto un estratto conto bancario ovvero una bolletta di utenza contenenti l'indirizzo di residenza del cliente stesso. 4. Può altresì essere richiesto un secondo documento di riconoscimento, oltre a quello richiesto al cliente fisicamente presente, munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione nazionale o estera, che consenta l'identificazione personale del titolare; ovvero altre tessere di riconoscimento (purché munite di fotografia e timbro o di altra segnatura equivalente), rilasciate da un'amministrazione dello Stato o estere. 5. Per le finalità di cui all’articolo 27, comma 3, lettera c) della LEGGE, per “misure supplementari per la verifica dei documenti forniti dal cliente” che il soggetto destinatario dovrà adottare, si deve intendere, la certificazione della documentazione utilizzata ai fini della verifica dell’identità da parte di un notaio, un ambasciata o consolato, un pubblico ufficio. 6. Tale certificazione deve consistere in una dichiarazione scritta che attesti: -che il documento è conforme all’originale; -che il documento è stato visto e verificato dal certificatore; - che la foto è corrispondente al cliente. 7. Il certificatore deve firmare e datare il documento (indicando chiaramente il suo nome sotto la firma) e indicare chiaramente la sua professione, la designazione o qualifica e fornire i propri recapiti. Laddove dovessero emergere dubbi circa l'esistenza del certificatore, i soggetti designati devono svolgere controlli indipendenti per verificare l'esistenza di tale certificatore e documentare tali controlli. I soggetti destinatari devono prestare particolare cautela quando si accettano i documenti in copia conforme, in particolare quando tali documenti provengono da un Paese a rischio. TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 23 – Disposizioni transitorie 1. Ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 10, i soggetti destinatari devono presentare formale richiesta scritta e motivata ad AIF, entro e non oltre due mesi dall’entrata in vigore della presente Istruzione. Articolo 24 – Abrogazione 1. Dall’entrata in vigore della presente Istruzione si intendono abrogate, per i soggetti destinatari, le disposizioni in contrasto e, in particolare, l’Istruzione AIF 2009-03 del 22 Maggio 2009. 2. Dall’entrata in vigore della presente Istruzione, ogni rinvio all’Istruzione 2009-03 presente nelle altre Istruzioni precedentemente emanate, dovrà intendersi riferito alla presente Istruzione. Articolo 25 - Entrata in Vigore 1. La presente Istruzione entra in vigore il 10 Giugno 2013. San Marino, 15 Maggio 2013 - 12 - Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ ALLEGATO 1 Si segnalano di seguito dei siti internet che possono essere d’ausilio del soggetto destinatario ai fini della valutazione del livello di rischio di un Paese, Territorio o Giurisdizione: - Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI): http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32235720_1_1_1_1_1,00.html il GAFI è un organismo intergovernativo il cui scopo è lo sviluppo e la promozione di politiche nazionali e internazionali per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Su tale sito è possibile reperire i rapporti di mutua valutazione dei Paesi Membri2. I sistemi nazionali in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di Paesi non membri del GAFI, sono comunque valutati da organismi regionali che agiscono su mandato del GAFI. Essi sono: - Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)3: http://www.apgml.org/ - Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)4 : http://www.cfatf-gafic.org/ - Eurasian Group (EAG)5: http://www.eurasiangroup.org/ - Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)6: http://www.esaamlg.org/ - The Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)7: 2 Alla data della presente sono 36 i membri GAFI: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong- China, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Kingdom of the Netherlands, Luxembourg, Mexico, New Zealand, Norway, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 3 Alla datahttp://www.coe.int/moneyval della presente i Paesi membri del Gruppo APG sono i seguenti: Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China (People's Republic of), Cook Islands, Fiji, Hong Kong-China, India, Indonesia, Republic of Korea (South Korea), Japan, Lao People's Democratic Republic, Macao-China, Malaysia, Maldives, The Marshall Islands, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Niue, Pakistan, Palau, Papua New Guinea, The Philippines, Samoa, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, Timor Leste, Tonga, United States of America, Vanuatu, Vietnam. 4 I Paesi membri del CFATF sono: Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao , Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Montserrat, Nicaragua, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Maarten, St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Islands, Venezuela. 5 Membri del Gruppo EAG sono: Belarus, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. 6 I Paesi membri del Gruppo ESAAML sono: Botswana, Comoros, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Seychelles, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 7 Alla data della presente i Paesi membri del MONEYVAL sono i seguenti: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Israel, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Poland, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, "The former Yugoslav Republic of Macedonia", Ukraine. - 13 - Agenzia di Informazione Finanziaria Istruzione n. 2013-06 ‘Disposizioni in materia di valutazione del rischio e brevi cenni in materia di adeguata verifica della clientela’ - The Financial Action Task Force on Money America (GAFISUD)8: http://www.gafisud.info/ Laundering in South - Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)9: http://www.giaba.org/ - Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)10: http://www.menafatf.org/ Si segnalano inoltre: - CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html The World Factbook fornisce informazioni sulla storia, la gente, governo, economia, geografia, comunicazioni, trasporti, militare, e le questioni transnazionali per 267 entità del mondo; - Transparency.org: http://www.transparency.org per conoscere l’indice di corruzione di un Paese (corruption perception index); - Knowyourcountry.com: http://www.knowyourcountry.com/index.html Questo sito internet fornisce delle sintetiche rappresentazioni dei rapporti redatti dai vari organismi internazionali, volte a comprendere se un Paese applica in maniera soddisfacente le Raccomandazioni del Gafi e avere ulteriori riferimenti sull’organismo regionale competente nella valutazione delle misure di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. FSRB o FATF-style Regional Body). - The Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America http://www.treasury.gov/about/organizationalstructure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx 8 Alla data della presente i Paesi membri di GAFISUD sono i seguenti: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay. 9 Ad oggi, rientrano nell’ambito di competenza di GIABA i seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo. 10 Ad oggi, rientrano nell’ambito di competenza di MENAFATF i seguenti Paesi : Algeria, Bahrain, Egypt, Islamic Republic of Mauritania, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Republic of Iraq, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen. - 14 -