Federazione Ginnastica d`Italia 1 BOZZA DI CONVENZIONE FRA
Transcript
Federazione Ginnastica d`Italia 1 BOZZA DI CONVENZIONE FRA
Federazione Ginnastica d'Italia BOZZA DI CONVENZIONE FRA FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA E ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA _________________________________________ La Federazione Ginnastica d’Italia (nel seguito: FGI), con sede in Roma, Viale Tiziano 70, c.f. 05299330588, nella persona del Presidente in carica, Prof. Riccardo Agabio, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta e L’Ente di Promozione Sportiva _________________________________________(nel seguito: EPS) con sede in _____________________, Via____________________________, c.f. _____________, nella persona del Presidente pro tempore, __________________________, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente suddetto, PREMESSO Che la FGI, Ente Morale e decana delle Federazioni Sportive Nazionali: - - è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (nel seguito: CONI) ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Ginnastica e all’Unione Europea di Ginnastica, entrambe riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale; è l’unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, Ginnastica Ritmica, Ginnastica Generale, Ginnastica Aerobica, Ginnastica finalizzata alla Salute e al Fitness, Trampolino Elastico; persegue come obiettivo primario la diffusione dei valori dell’attività fisica, dell’esercizio fisico e dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute; ha sempre attuato ed attua la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici e di Giuria; che l’EPS - 1 Federazione Ginnastica d'Italia e che la FGI e l’EPS (nel seguito: le parti) condividono: - - il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere biologico, pedagogico, educativo, psicologico, tecnico, sociologico e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività; la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive; l’opportunità di stipulare, preso atto del documento elaborato dal Comitato Paritetico CONI/ EPS, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 22 ottobre 2003, una specifica convenzione per potenziare e migliorare la collaborazione nel perseguire le finalità comuni. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse sono parti integranti della convenzione Art. 2 Oggetto e scopo della suddetta convenzione è quello di diffondere e promuovere le attività ginnastiche e le iniziative a carattere culturale e sociale ad esse connesse. Art. 3 Le parti, sia a livello territoriale che nazionale e tramite i rispettivi Organi preposti, possono concordare la realizzazione congiunta di manifestazioni ed eventi a carattere sportivo e culturale. Art. 4 Le parti, a livello territoriale e tramite i rispettivi Organi preposti, possono concordare, prima di ogni anno sportivo, la partecipazione a delle gare inserite nel calendario agonistico e/o promozionale della FGI. L’accesso alle competizioni inserite in calendario è consentito ai tesserati dell’EPS, nel rispetto delle norme tecniche, organizzative e amministrative stabilite dalla FGI. Art. 5 Le AS affiliate alla FGI e all’EPS possono partecipare alle gare indette dalla FGI solo con gli atleti tesserati alla FGI. Art. 6 Nelle gare nazionali indette dall’EPS il titolo di “Campione Nazionale” dovrà essere seguito obbligatoriamente dal nome dell’EPS. 2 Federazione Ginnastica d'Italia Art. 7 Ai corsi di formazione ed aggiornamento dei Quadri Tecnici e di Giuria della FGI potranno partecipare anche gli aderenti all’ EPS convenzionato. Ai partecipanti dell’EPS che supereranno gli esami verrà rilasciato un attestato equipollente della idoneità conseguita senza diritto di riconoscimento nell’Albo dei Quadri Tecnici e di Giuria della FGI. L’inserimento nei Quadri federali potrà avvenire se l’interessato, entro l’anno in cui si è svolto il corso, si tessera alla FGI. Art. 8 Le parti si impegnano a coinvolgere congiuntamente gli Enti Locali e le Regioni per lo sviluppo delle attività promozionali ed agonistiche sul territorio, oltre che per la costruzione, la ristrutturazione e l’utilizzo di impianti sportivi per la Ginnastica; inoltre, nel comune interesse, le parti dovranno concordare l’uso delle palestre di proprietà degli Enti e Scuole Locali a beneficio e con reciproca soddisfazione dei rispettivi Organi Territoriali delle parti. In caso di mancato accordo, gli Organi Territoriali delle parti sono tenuti a rivolgersi ai rispettivi superiori Organi competenti. Art. 9 Le controversie fra le parti, loro tesserati o Società affiliate, devono essere riportate ad una commissione congiunta costituita dai rispettivi Organi Disciplinari competenti. Art. 10 La durata della convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza. Nel caso di rescissione simultanea e consensuale delle parti, la convenzione viene annullata immediatamente. 3