La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie

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La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie
La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie Luca Benci www.lucabenci.it Twi7er @Luca_Benci A.n.u.l. 1974 Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero Livello Qualifiche 1 Ausiliario – PortanCno Ausiliario (dopo sei mesi) 2 Operaio qualificato 3 Infermiere generico e operaio specializzato 4 Applicato -­‐ daOlografo 5 Infermiere professionale -­‐ massofisioterapista – infermiere psichiatrico (2 anni di scuola) 6 Infermiere professionale specializzato – tecnico di laboratorio e radiologia – Capo servizi operai – Applicato principale 7 Capo sala -­‐ Ostetrica 8 Terapista della riabilitazione – Assistente sociale – Capo dei servizi sanitari ausiliari A.n.u.l. 1979 Accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero Livello Qualifiche 1 Adde7o esclusivamente a mansioni di pulizia 2 Ausiliario socio sanitario – Disinfe7ore capo (ad esaurimento) – PorCere capo (ad esaurimento) 3 Infermiere generico – Infermiere psichiatrico (1 anno di scuola) -­‐ centralinista 4 Operaio ad alta specializzazione tecnologica 5 Infermiere professionale – Infermiere psichiatrico (2 anni di scuola) – Infermiere professionale specializzato (ad esaurimento) – Assistente sanitaria visitatrice – Tecnico di laboratorio e radiologia – Capo servizi operai 6 Capo sala – Osterica capo (ad esaurimento) – Ostetrica – DieCsta capo (ad esaurimento) – Capo tecnico (di servizi diagnosCci) – Terapista della riabilitazione – Assistente sociale – Capo dei servizi sanitari ausiliari – Vicedire7ore didaOco (ad esaurimento) L’isCtuzione del Servizio sanitario nazionale D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie Locali D.P.R. 348/1983 Livello Qualifica 1 Personale adde7o alle pulizie 2 Commessi, agenC tecnici, Ausiliari socio sanitari 3 Ausiliari socio sanitari specializzaC 4 Operatori professionali di 2° categoria (infermieri generici) 5 Operatori professionali di 1° categoria (infermieri professionali) 6 Operatori professionali di 1° categoria -­‐ coordinatori 7 Operatori professionali dirigenC D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 Norme risultanC dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985-­‐1987, relaCva al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Livelli Qualifiche 1 Personale adde7o alle pulizie 2 Ausiliari socio sanitari 3 Ausiliari socio sanitari specializzaC 4 Infermieri generici – Coadiutori amministraCvi 5 Operatori tecnici coordinatori 6 Infermieri professionali – AssistenC sociali – AssistenC amministraCvi 7 Operatori professionali coordinatori -­‐ caposala 8 Operatori professionali dirigenC 8 bis Operatori professionali dirigenC D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 Regolamento per il recepimento delle norme risultanC dalla disciplina prevista dall’accordo del 6 aprile 1990 concernente il personal del comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 6 del DPR 5 marzo 1986, n. 68 Livello Qualifiche 1 Adde7o alle pulizie 2 Fa7orino 3 Ex ausiliario socio sanitario specializzato – ex ausiliario socio sanitario 4 Operatori tecnici 5 Infermieri generici 6 Infermiere professionale 7 Infermiere professionale coordinatore – coordinatori di altre professioni 8 Operatore professionale dirigente 8 bis Operatore professionale dirigente (con Ctolo universitario) Ccnl 1995 quadriennio normaCvo 1994 – 1997 biennio economico 1995 -­‐ 1996 •  Conferma della classificazione contra7uale precedente Il nuovo sistema di classificazione del CCNL Categoria A Ausiliario specializzato Commesso Il nuovo sistema di classificazione del CCNL Categoria B Livello B Operatore tecnico Operatore tecnico Adde;o all’assistenza Coadiutore amministra=vo Livello Bs Operatore tecnico spec. Operatore tecnico coor. Coadiut. Amministra=vo Operatore prof. 2° categ. Il nuovo sistema di classificazione del CCNL Categoria C
Op. profess. sanitario Infermiere Ostetrica Tecnico di radiologia Tecnico di laboratorio Fisioterapista Logopedista Educatore professionale Assistente sociale Il nuovo sistema di classificazione del CCNL Categoria D Livello D Ex Coordinatori Assistente religioso Assistente sociale Collaboratore amm. Ora denomina= Collaboratori profes-­‐ sionali sanitari Livello Ds Ex 8° livello dirigenziale Ora denomina= Collaboratori Professionali esper1 La diversificazione della carriera: la nascita delle posizioni organizzaCve art. 20 CCNL 1999 •  ….”funzioni dire7e di elevata responsabilità” •  Le posizioni organizzaCve, a Ctolo esemplificaCvo, possono riguardare se7ori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, diparCmenC, uffici o unità organizzaCve di parCcolare complessità, cara7erizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gesConale ed organizzaCva o lo svolgimento di aOvità con contenuC di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: aOvità di staff e/o studio; di ricerca; ispeOve di vigilanza e controllo; di coordinamento di aOvità didaOca. La diversificazione della carriera: la nascita delle posizioni organizzaCve art. 20 CCNL 1999 •  Sono graduabili tenendo conto: livello di autonomia e responsabilità della posizione, anche in relazione alla effeOva presenza di posizioni dirigenziali sovraordinate ; grado di specializzazione richiesta dai compiC affidaC ; complessità delle competenze a7ribuite ; enCtà delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali dire7amente gesCte ; valenza strategica della posizione rispe7o agli obieOvi aziendali. La diversificazione della carriera: la nascita delle posizioni organizzaCve art. 21 CCNL 1999 •  La revocabilità: •  La revoca dell’incarico comporta la perdita dell’indennità di funzione da parte del dipendente Ctolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene res=tuito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il tra7amento economico già acquisito ai sensi dell’art. 35 ed ove spe7ante quello dell’art. 36, comma 3. CCNL 2001 II biennio economico – “Vertenza sanità” •  Tu7a la categoria C sanitaria emigra in D CCNL 2001 II biennio economico – “Vertenza sanità” •  Viene isCtuita la funzione di coordinamento •  Viene abolito l’obbligo di avere un Ctolo per accedere alle funzioni di coordinamento •  Selezione e non più concorso pubblico per Ctoli ed esami CCNL 2004 quadriennio normaCvo 2002-­‐ 2005 biennio economico 2002-­‐ 2003 Art. 19 InvesCmenC sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale …. Per il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001….a decorrere dal 1 se7embre 2003, tenuto conto dell’effeOvo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico Ds, con mantenimento del coordinamento e della relaCva indennità. CCNL 2008 Quadriennio normaCvo 2006 – 2009 Biennio economico 2006 -­‐ 2007 •  Art. 4 Coordinamento Recepimento della legge 43/2006 per l’obbligatorietà del master CCNL 2008 Quadriennio normaCvo 2006 – 2009 Biennio economico 2006 -­‐ 2007 •  Considerato il ritardo con cui sono state avviate le tra7aCve… -­‐ revisione del sistema classificatorio -­‐ ridefinizione del sistema degli incarichi di coordinamento e specialisCci, anche in applicazione della legge 43/2006 • 
CCNL 2001 biennio economico 2000-­‐2001 art. 10 Coordinamento dell’organizzazione del ….per favorire le modifiche lavoro nonché per valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni sanitarie è prevista una specifica indennità infermierisCca per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle aOvità di servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove arCcolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. CCNL STPA 2000 art. 41 IsCtuzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermierisCche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica •  Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolo sanitario del personale del Servizio sanitario nazionale può essere isCtuita la qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermierisCche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Contra7o STPA 2010 art. 4 Funzioni dirigenziali •  -­‐ l’incarico di direzione di stru7ura semplice, ed in parCcolare quella diparCmentale, include necessariamente la responsabilità di gesCone di risorse umane e strumentali, che deve essere prevalente rispe7o agli altri criteri e parametri. Ove previsto dagli aO di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gesCone dire7a di risorse finanziarie; Legge di stabilità 2015 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 •  Ferme restando le competenze dei laureaC in medicina e chirurgia in materia di aJ complessi e specialis=ci di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scienCfiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessaC…, Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 •  …sono definiC i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di equipe su compi=, funzioni e obieJvi delle professioni sanitarie infermierisCche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche a;raverso percorsi formaCvi complementari. Legge di stabilità 2015 art. 1 comma 566 •  Dall'a7uazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” Infermiere “Le principali funzioni sono la prevenzione delle malaOe, l'assistenza dei malaC e dei disabili di tu7e le età e l'educazione sanitaria”. Dm 739/94 Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” •  Ostetrica “L’ostetrica, per quanto di sua competenza, partecipa: …” “L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praCcare, ove occorra, le relaCve misure di parCcolare emergenza”. Dm 740/1994 Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” Il fisioterapista “svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli intervenC di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corCcali superiori, e di quelle viscerali conseguenC a evenC patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita”. Dm 741/94 Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” Tecnico sanitario di radiologia medica “Il tecnico sanitario di radiologia medica è ….abilitato a svolgere in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tuO gli intervenC che richiedono l'uso di sorgenC di radiazioni ionizzanC, sia arCficiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magneCca nucleare nonché gli intervenC per la protezionisCca fisica o dosimetrica. Dm /94 Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” Tecnico sanitario di laboratorio biomedico “il tecnico di laboratorio biomedico è… responsabile degli aO di sua competenza, che svolge aOvità di laboratorio di analisi e di ricerca relaCve ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in parCcolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Svolge con autonomia tecnico-­‐professionale la propria prestazione lavoraCva in dire;a collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operaCve di appartenenza”. Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” •  Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico •  “Svolge con autonomia tecnico-­‐professionale la propria prestazione lavoraCva in dire;a collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operaCve di appartenenza”. Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” DieCsta “il dieCsta è l’operatore competente per tu7e le aOvità finalizzate alla corre7a applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspeO educaCvi e di collaborazione all'a7uazione della poliCche alimentari, nel rispe7o della norma vigente”. Le funzioni e le competenze nella normaCva dei “profili” Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro •  “Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro …è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tu7e le aOvità di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenC e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria” Due interpretazioni del “comma 566” •  SosCtuisce in toto le precedenC leggi di esercizio professionale •  Si occupa solo di competenze specialisCche Prima interpretazione: sosCtuisce la legge 42/99 •  Non ci possono essere più norme di abilitazione •  Delimita l’aOvità medica in modo più puntuale della legge 42/99 •  Delinea l’aOvità post/base che era già, in parte, delineata dai profili Seconda interpretazione: si occupa solo di aOvità specialisCca •  Non sosCtuisce la legge 42/99 •  Delinea l’aOvità specialisCca e consente il via libera agli accordi sulle competenze avanzate e specialisCche. Le debolezze del sistema di abilitazione Le competenze e l’autonomia dei fisioterapis5 “L’autonomia del fisioterapista può svolgersi solo nel presupposto delle prescrizioni indicate dal fisiatra, quale coordinatore dell’equipe riabilitaCva”. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2015 Le debolezze del sistema di abilitazione “Emergono così concrete indicazioni circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispe7o a quelle proprie del medico specialista che, si rammenta, è responsabile della predisposizione delle aJvità terapeu=che e del proge;o riabilita=vo anche se la sua elaborazione è fru;o di un lavoro di equipe”. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2015 Le debolezze del sistema di abilitazione (2) •  “La qualificazione dell’indagine radiologica come a;o medico di esclusiva competenza del medico radiologo…appalesa, quindi, l’illegiOmità degli aO impugnaC, laddove riconoscono autonomia diagnosCca a soggeO diversi dai medici specialisC radiologi” La possibile chiarezza Un Testo Unico delle professioni sanitarie D.L. 13 se7embre 2012, n. 158 testo coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 •  Disposizioni urgenC per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute I principali contenuC della legge Balduzzi Riforma del territorio (art. 1) Esercizio delle libera professione intramuraria (art. 2) Responsabilità professionale (art. 3) GesCone e monitoraggio dei rischi (art. 3 bis) Dirigenza sanitaria e governo clinico Aggiornamento dei livelli essenziali e ludopaCa (art. 5) Disposizioni di edilizia sanitaria e di ospedali psichiatrici giudiziari •  Disposizioni su farmaci e sperimentazioni • 
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La responsabilità professionale •  L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria aOvità si aOene a linee guida e buone praCche accreditate dalla comunità scienCfica non risponde penalmente per colpa lieve. •  Art. 3, comma 1, primo periodo La responsabilità civile •  In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'arCcolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, Cene debitamente conto della condo7a di cui al primo periodo. Art. 3, comma 1, secondo periodo ConceO professionali o normaCvi? •  Linee guida •  Buone praCche La disciplina delle 11 ore di riposo giornaliero •  DireOva europea del 1993 •  Nel 2003 condanna per il mancato recepimento della direOva •  Recepimento in Italia nel 2003 •  Deroga (illegiOma) nel 2007/2008 •  Adeguamento – dietro procedura di infrazione – nel 2014 •  Applicazione dal 25 novembre 2015 L. 30-­‐10-­‐2014 n. 161 •  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanC dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea -­‐ Legge europea 2013-­‐bis. L. 30-­‐10-­‐2014 n. 161 •  Art. 14 •  Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185 Adeguamento alle 11 ore con la legge comunitaria •  1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogaC il comma 13 dell'arCcolo 41 del decreto-­‐legge 25 giugno 2008, n. 112, converCto, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-­‐bis dell'arCcolo 17 del decreto legislaCvo 8 aprile 2003, n. 66. Legge Comunitaria 161/2014 •  2. Per fare fronte alle esigenze derivanC dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garanCscono la conCnuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'oOmale funzionamento delle stru7ure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a7raverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. Legge Comunitaria 161/2014 •  A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome a;uano apposi= processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle stru;ure e dei servizi dei propri enC sanitari nel rispe7o delle disposizioni vigenC e tenendo anche conto di quanto disposto dall'arCcolo 15, comma 13, le7era c), del decreto-­‐legge 6 luglio 2012, n. 95, converCto, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Legge Comunitaria 161/2014 •  3. Nel rispe7o di quanto previsto dall'arCcolo 17 del decreto legislaCvo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garanCre la conCnuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contraJ colleJvi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi rela=vi all'acce;azione, al tra;amento e alle cure, prevedendo altresì equivalen= periodi di riposo compensa=vo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenC di riposo compensaCvo non sia possibile per ragioni oggeOve, adeguate misure di protezione del personale stesso Legge Comunitaria 161/2014 •  Nelle more del rinnovo dei contraJ colleJvi vigen=, le disposizioni contra;uali in materia di durata seJmanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, a7uaCve dell'arCcolo 41, comma 13, del decreto-­‐legge 25 giugno 2008, n. 112, converCto, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'arCcolo 17, comma 6-­‐
bis, del decreto legislaCvo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1 •  Orario di lavoro e obblighi del dipendente
•  Effettuare 36 ore settimanali (comparto) – 38 ore (dirigenza)
•  Riposo giornaliero, riposo settimanale, ferie annuali
•  Una durata della prestazione non superiore alle 12,50 ore
continuative
•  Orario di lavoro settimanale massimo 48 ore
Le 35 ore?
•  Il personale adibito a regimi di orario
articolato in più turni o secondo una
programmazione plurisettimanale” i
contratti integrativi potranno prevedere,
con decorrenza stabilita nella medesima
sede ed in via sperimentale, una riduzione
dell'orario fino a raggiungere le 35 ore
medie settimanali.
•  Art. 27 CCNL 1999
Riposo giornaliero
art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66
•  1. Ferma restando la durata normale
dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo
ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero
deve essere fruito in modo consecutivo fatte
salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata o da
regimi di reperibilità
Esiste il turno perfe7o? Riposo giornaliero
art. 7 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66
art. 3, comma 85, Legge 244/2007
•  Le disposizioni di cui all’art. 7 non si
applicano al personale del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale, per il quale
si fa riferimento alle vigenti disposizioni
contrattuali in materia di orario di lavoro,
nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori”.
Riposo giornaliero
le norme contrattuali
•  Deroga alle 11 ore purchè sia preservata la
continuità assistenziale e siano rispettati i
principi generali di protezione, sicurezza e
salute dei lavoratori.
Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause,
lavoro notturno, durata massima settimanale
art. 17 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66
•  1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e
13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative. In assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali le
deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
Durata del lavoro no7urno •  L'orario di lavoro dei lavoratori no7urni non può superare le o;o ore in media nelle ven=qua;ro ore, salva l'individuazione da parte dei contraO colleOvi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il sudde7o limite Durata del lavoro no7urno •  L’arco temporale di 24 ore entro cui calcolare il riposo è necessariamente mobile, cioè da calcolare dall’ora di inizio della prestazione lavoraCva. •  Ministero del lavoro, circolare n. 8/2005 Riposo settimanale
art. 9 D.Lgs. 08-04-2003 n. 66
•  1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a
un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il
suddetto periodo di riposo consecutivo è
calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.
Legge di stabilità 2016 •  Ove non ancora adempiuto a quanto previsto dall’arCcolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70, ado7ano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei pos= le;o ospedalieri accreditaC ed effeOvamente a carico del servizio sanitario regionale nonché i relaCvi provvedimenC a7uaCvi. Legge di stabilità 2016 •  predispongono un piano inerente il fabbisogno di personale, dando evidenza delle modalità organizzaCve del personale, tale da garanCre il rispe7o delle disposizioni dell’Unione europea in materia di arCcolazione dell’orario di lavoro a7raverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall’arCcolo 14 della legge 30 o7obre 2014, n. 161; Legge di stabilità 2016 •  Determinazione del fabbisogno del personale •  AOvare contraO di lavoro flessibili a parCre dal primo gennaio 2016 fino a luglio (o anche o7obre) •  procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermierisCco, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-­‐quinquies Legge di stabilità 2016 •  Assunzione di 3000 medici e 3000 infermieri?