Schema risolutivo Iter: 1) Chi pretende cosa e da

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Schema risolutivo Iter: 1) Chi pretende cosa e da
Schema risolutivo
Iter:
1) Chi pretende cosa e da chi? A che titolo?
a) Tizio pretende da Caio
b) la restituzione del contenuto della cassetta di sicurezza e
c) la revocazione della donazione.
d) A che titolo?
1) Parliamo di cassette di sicurezza.
È il contratto con il quale una banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente
una struttura idonea a realizzare condizioni di sicurezza superiori a quelle
raggiungibili dal cliente medesimo presso la propria abitazione, sia in relazione a
eventuali manomissioni esterne (quali furti e rapine) sia con riferimento ad
accadimenti colposi o naturali (caso tipico l’alluvione). Più precisamente, la banca
mette a disposizione del cliente una cassetta, collocata in locali da essa custoditi,
nella quale è possibile riporre valori, titoli e oggetti, di norma dotata, al proprio
interno, di una scatola estraibile, che l’utente può trasportare in apposite cabine
così da mantenere la segretezza circa le operazioni di immissione e ritiro di quanto
ivi custodito.
Il contratto trova una disciplina scarna negli artt. 1839 ss c.c., a mente dei quali, in
particolare, la banca si obbliga a garantire l’idoneità e la custodia dei locali, nonché
l’integrità della cassetta, rispondendo verso l’utente dei danni da quest’ultimo
eventualmente patiti, salvo il caso fortuito. La disciplini codicistica è integrata da
particolari disposizioni di natura pattizia, oltre che da quelle in proposito dettate –
sin dal 1954 – dall’ABI (l’Associazione Bancaria Italiana), nel contesto delle
cosiddette Norme Bancarie Uniformi (NUB).
2) Nel cado in esame viene in rilievo l’art. 1840, 1° co., c.c. per ciò che attiene ai
rapporti Tizio-Banca.
La cointestazione di una cassetta di sicurezza, con facoltà di utilizzo disgiunto,
legittima ciascuno degli intestatari al ritiro di tutti i beni depositati; la banca è a
posto.
3) Analizziamo il rapporto Tizio-Caio.
La cointestazione, con facoltà di utilizzo disgiunto (la norma, salvo diversa
pattuizione), fa presumere anche la contitolarità, per quote uguali, del contenuto
della cassetta.
Il fondamento giuridico (secondo la giurisprudenza) dell’assunto sarebbe questo:
i.
la cointestazione di un conto corrente, attribuisce agli intestatari la qualità di
creditori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) nei confronti della banca;
ii.
la natura solidale della relazione che intercorre tra il gruppo di cointestatari,
da un lato, e la banca, dall’altro, che comporta l’applicazione dell’art. 1298
c.c. secondo cui “l’obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori” e
ancora che le “parti di ciascuno di presumono uguali”: nasce qui la
presunzione di pari appartenenza delle somme.
iii.
la conclusione, elaborata con riferimento al conto corrente, può essere
estesa al caso della cassetta di sicurezza (che diventa presunzione di
contitolarità dei beni contenuti nella cassetta).
4) La presunzione ammette la prova contraria, cioè che le cose stanno diversamente.
V. Cass. 16.1.2014, n. 809 (in tema di conto corrente): “La cointestazione di un
conto corrente fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma tale
presunzione dà luogo soltanto ad una inversione dell’onere probatorio e può essere
superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti –
dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla
cointestazione stessa”. Questo principio vale anche in tema di cassette di
sicurezza: Tizio dovrà provare in giudizio che il contenuto della cassetta era di sua
esclusiva proprietà. Cass. 30.05.2013, n. 13614.
Come? Ad esempio, perché Caio era minorenne oppure uno studente, privo di
mezzi economici per acquistare anche solo una parte di quei gioielli.
5) Supponiamo che Tizio sia nella condizione di dare questa prova e andiamo avanti.
La cointestazione di una cassetta di sicurezza non consente al cointestatario, che
sia a conoscenza della altruità dei beni ritirati, di appropriarsene, compiendo atti di
disposizione che sono riservati al proprietario.
6) L’intestatario che si appropria indebitamente degli oggetti appartenenti ad altro
cointestatario dovrà restituirli (rivendica: art. 948 c.c.)
7) Altra considerazione: l’intestatario che si appropria indebitamente degli oggetti
appartenenti ad altro cointestatario arreca quindi un pregiudizio al patrimonio di
quest’ultimo.
8) Se tutto questo è provato si apre la strada alla revocazione delle donazioni. Art.
800ss. c.c.
La donazione, come qualsiasi altro contratto, è normalmente irrevocabile.
Tuttavia, al fine di tutelare interessi superiori di ordine etico e familiare,
l’ordinamento consente una limitata facoltà di revoca, subordinata alla ricorrenza di
presupposti tassativamente indicati. Le ipotesi sono due: r. per ingratitudine e r. per
sopravvenienza di figli.
Come funziona la revocazione delle donazioni? La r. non opera mai di diritto ma si
risolve nell’esercizi odi un diritto potestativo attribuito per legge al donante.
Per operare necessita di una sentenza, che sarà produttiva di effetti negoziali,
consistenti nella cessazione degli effetti della donazione e nella riattribuzione al
donane dei beni donati.
9) Vediamo la revocazione per ingratitudine.
Art. 801 c.c.: … dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del
donante.
Dolo: malvagio proponimento di danneggiare il donante. Attenzione non è
sufficiente che il donatario abbia ritirato i beni contenuto nella cassetta di sicurezza
ma occorre un quid pluris da rinvenire nel fatto di comportarsi, pur sapendo di non
esserlo, come proprietario dei beni ritirati (serve un atto di interversione del
possesso: se il cassettista è comproprietario dei beni ritirati, l’interversione di
realizza quando l’originario compossesso evolve in possesso esclusivo; se non lo è,
l’interversione si compie quando la detenzione evolve in possesso).
Grave pregiudizio: lesione obiettivamente grave in relazione alla consistenza
patrimoniale del donante.
10) Termini e legittimazione ad agire: art. 802 c.c.
11) Cose deve restituire Caio?
Art. 807 c.c.: deve restituire il bene in natura se esiste.
Attenzione: una volta accolta la domanda di revocazione, i beni donati, anche a
seguito dell’eliminazione del contratto, non rientrano automaticamente nel
patrimonio del donante. Dalla sentenza di revocazione nasce
l’obbligo del
donatario di restituire i beni ricevuti; è necessario che il donante abbia chiesto al
giudice anche la riconsegna del bene donato; se non lo ha fatto, potrà chiederla in
un nuovo giudizio.
Nel nostro caso, cosa deve restituire? Qual è l’oggetto della donazione? Denaro o
immobili?
È necessario verificare l’intenzione del donante.
Due possibilità:
i.
se il denaro è stato dato in quanto tale (fanne quello che vuoi), l’oggetto della
donazione è il denaro stesso (donazione diretta). Caio deve restituire il
denaro (esiste per forza).
ii.
Se il denaro è stato dato in funzione dell’acquisto programmato degli
immobili, oggetto della donazione sono gli immobili. Per la precisazione si
tratterebbe di una donazione indiretta degli immobili. Serve il collegamento
tra elargizione del denaro da parte del donante e acquisto degli immobili da
parte del donatario. È indifferente che la prestazione in favore dell’alienante
venga effettuata direttamente dal donante, ovvero dal donatario (Cass.
24.2.2004, n. 3642).
Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri
della donazione, pur non essendo donazioni sotto l'aspetto tecnico giuridico.
Per esempio, sono donazioni indirette il pagamento del debito altrui, il
contratto a favore di terzo, l’accollo del debito altrui e la vendita a prezzo
irrisorio. Con questi atti si raggiunge il risultato di arricchire una persona
senza stipulare un vero e proprio atto di donazione. Non si applicano,
dunque, le norme che regolano la forma della donazione (che richiedono la
stipula per atto pubblico alla presenza dei testimoni).
iii.
È un problema ai fini della revocazione?
No. L’art. 809 c.c. estende a (quasi) tutti gli atti di liberalità (di sicuro anche
alle donazioni indirette) le norme che regolano la revocazione delle
donazioni per causa di ingratitudine (non invece quelle di forma e il resto).
Caio deve restituire gli immobili se esistono. Se li ha venduti, deve restituire il
valore al tempo della domanda.
12) Il Caso è tratto da Cass. 30.05.2013, n. 13614