Siti internet degli operatori e compliance regolatoria

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Siti internet degli operatori e compliance regolatoria
NORMATIVA DI SETTORE ANALISI GIURIDICA
ROMA 30 OTTOBRE 2015
Siti internet degli operatori e compliance regolatoria
Dal 1° gennaio 2016 gli esercenti la vendita sono chiamati ad aggiornare i loro portali web
di avv.ti Francesco Piron e Tiziana Sogari*
La normativa di carattere regolatorio nel settore della vendita al dettaglio
dell'energia elettrica e gas naturale impone agli esercenti numerosi
obblighi informativi nei confronti dei clienti finali non solo nei contratti o nei
documenti di fatturazione ma anche nella strutturazione ed aggiornamento
dei siti web delle società.
Confermano l'attenzione dell'Autorità sul tema i più recenti provvedimenti
che, in materia di morosità, standard di qualità e fatturazione, hanno
introdotto nuovi e numerosi obblighi informativi propri per i siti internet degli
esercenti (che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti). Da qui, in linea
più generale, l'importanza per i soggetti regolati di verificare la compliance
anche dei propri siti web alle previsioni regolatorie di rilievo.
Senza alcuna pretesa di esaustività vengono qui presi sinteticamente in
rassegna alcuni dei principali obblighi, divisi per area tematica, di più
recente introduzione.
Morosità dei clienti finali. Il nuovo art. 20 del TIMG (come modificato con Delibera 501/2014/R/com, relativa alla c.d.
"Bolletta 2.0") impone, in particolare, agli esercenti la vendita, con riferimento alle forniture di gas naturale, di "pubblicare sul
proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi
automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina". Parimenti l'art. 17 del TIMOE (ex art. 10bis.1, della Delibera
ARG/elt 4/08, come modificato con Delibera 501/2014/R/com) prevede che "la controparte commerciale è tenuta a
pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora e agli
indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina". Tali informazioni, oltre che nelle condizioni
contrattuali, a partire dal 1° gennaio 2016 dovranno, quindi, trovare adeguata evidenzia anche sul sito web di ogni
esercente la vendita.
Standard di qualità commerciale. Attualmente non vige l'obbligo per le società di vendita di pubblicare sul sito web le
informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità raggiunti nell'anno precedente. A far data dal 1° gennaio
prossimo, l'art. 40 del TIQV (come modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone, invece, espressamente agli esercenti
di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet, le informazioni relative agli standard specifici e
generali di qualità di competenza, nonché relative agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto per
ciascuna categoria di clientela, e al grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente a quello di
informazione (cfr. nuovo art. 40.1, TIQV). Per i regimi di tutela, inoltre, gli esercenti la vendita dovranno pubblicare, sempre
sul sito proprio internet, anche le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di competenza del
distributore, nonché agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali standard" (cfr. nuovo art. 40.2,
TIQV).
Trasparenza dei documenti di fatturazione. La Delibera 501/2014/R/COM, art. 20, introduce, a far data dal 1° gennaio
2016, l'obbligo di pubblicare sul sito internet degli esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas una guida alla lettura
della bolletta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. Tale guida
dovrà essere aggiornata in caso di introduzione di nuove componenti che concorrono alla determinazione delle voci che
compongono gli importi fatturati. Si segnala, altresì, che dovrà essere pubblicata una guida alla lettura per ciascuna offerta
scelta dai clienti finali, da redigersi utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile e in coerenza con il Glossario
emanato dall'Aeegsi. Per i soli regimi di tutela la guida alla lettura è stata predisposta dall'Autorità e approvata con Delibera
300/2015/R/com.
Infine, sempre a fare data dal 1° gennaio 2016 dovranno essere pubblicati i nuovi glossari (per le forniture di energia
elettrica e gas naturale) emanati con Del. 200/2015/R/COM (All. A e B).
Già da questo breve excursus, si comprende la crescente importanza che stanno assumendo i siti web degli esercenti come
fondamentali strumenti di comunicazione verso i clienti finali, di informazione e quindi in ultima analisi di compliance
regolatoria. A motivo di ciò è ragionevole aspettarsi una altrettanto crescente attenzione da parte degli Uffici dell'Autorità in
termini di attività di monitoraggio e vigilanza (attività ispettive ecc.) specifica sui siti web degli operatori.
*Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi
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