Siti internet degli operatori e compliance regolatoria
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Siti internet degli operatori e compliance regolatoria
NORMATIVA DI SETTORE ANALISI GIURIDICA ROMA 30 OTTOBRE 2015 Siti internet degli operatori e compliance regolatoria Dal 1° gennaio 2016 gli esercenti la vendita sono chiamati ad aggiornare i loro portali web di avv.ti Francesco Piron e Tiziana Sogari* La normativa di carattere regolatorio nel settore della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e gas naturale impone agli esercenti numerosi obblighi informativi nei confronti dei clienti finali non solo nei contratti o nei documenti di fatturazione ma anche nella strutturazione ed aggiornamento dei siti web delle società. Confermano l'attenzione dell'Autorità sul tema i più recenti provvedimenti che, in materia di morosità, standard di qualità e fatturazione, hanno introdotto nuovi e numerosi obblighi informativi propri per i siti internet degli esercenti (che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti). Da qui, in linea più generale, l'importanza per i soggetti regolati di verificare la compliance anche dei propri siti web alle previsioni regolatorie di rilievo. Senza alcuna pretesa di esaustività vengono qui presi sinteticamente in rassegna alcuni dei principali obblighi, divisi per area tematica, di più recente introduzione. Morosità dei clienti finali. Il nuovo art. 20 del TIMG (come modificato con Delibera 501/2014/R/com, relativa alla c.d. "Bolletta 2.0") impone, in particolare, agli esercenti la vendita, con riferimento alle forniture di gas naturale, di "pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina". Parimenti l'art. 17 del TIMOE (ex art. 10bis.1, della Delibera ARG/elt 4/08, come modificato con Delibera 501/2014/R/com) prevede che "la controparte commerciale è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità di costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina". Tali informazioni, oltre che nelle condizioni contrattuali, a partire dal 1° gennaio 2016 dovranno, quindi, trovare adeguata evidenzia anche sul sito web di ogni esercente la vendita. Standard di qualità commerciale. Attualmente non vige l'obbligo per le società di vendita di pubblicare sul sito web le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità raggiunti nell'anno precedente. A far data dal 1° gennaio prossimo, l'art. 40 del TIQV (come modificato con Delibera 501/2014/R/com) impone, invece, espressamente agli esercenti di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet, le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di competenza, nonché relative agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto per ciascuna categoria di clientela, e al grado di rispetto di tali standard, con riferimento all'anno precedente a quello di informazione (cfr. nuovo art. 40.1, TIQV). Per i regimi di tutela, inoltre, gli esercenti la vendita dovranno pubblicare, sempre sul sito proprio internet, anche le informazioni relative agli standard specifici e generali di qualità di competenza del distributore, nonché agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tali standard" (cfr. nuovo art. 40.2, TIQV). Trasparenza dei documenti di fatturazione. La Delibera 501/2014/R/COM, art. 20, introduce, a far data dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare sul sito internet degli esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas una guida alla lettura della bolletta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati. Tale guida dovrà essere aggiornata in caso di introduzione di nuove componenti che concorrono alla determinazione delle voci che compongono gli importi fatturati. Si segnala, altresì, che dovrà essere pubblicata una guida alla lettura per ciascuna offerta scelta dai clienti finali, da redigersi utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile e in coerenza con il Glossario emanato dall'Aeegsi. Per i soli regimi di tutela la guida alla lettura è stata predisposta dall'Autorità e approvata con Delibera 300/2015/R/com. Infine, sempre a fare data dal 1° gennaio 2016 dovranno essere pubblicati i nuovi glossari (per le forniture di energia elettrica e gas naturale) emanati con Del. 200/2015/R/COM (All. A e B). Già da questo breve excursus, si comprende la crescente importanza che stanno assumendo i siti web degli esercenti come fondamentali strumenti di comunicazione verso i clienti finali, di informazione e quindi in ultima analisi di compliance regolatoria. A motivo di ciò è ragionevole aspettarsi una altrettanto crescente attenzione da parte degli Uffici dell'Autorità in termini di attività di monitoraggio e vigilanza (attività ispettive ecc.) specifica sui siti web degli operatori. *Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi TUTTI I DIRITTI RISERVATI. E' VIETATA LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN QUALUNQUE FORMATO. www.quotidianoenergia.it