IL CALENDARIO SCOLASTICO della Regione Toscana Come

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IL CALENDARIO SCOLASTICO della Regione Toscana Come
IL CALENDARIO SCOLASTICO della Regione Toscana
Come difendersi
Calendario scolastico (fonte MIUR, sito web 2015)
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/calendario-scolastico
Cosa fa il Ministero
Annualmente il Ministero emana una ordinanza in cui viene definito unicamente il calendario delle
festività nazionali, che vengono rispettate da tutte le scuole di ogni ordine e grado. Unica festività di
tipo locale è quella del Santo Patrono, differente per ogni comune.
Cosa fanno le Regioni
A partire dall’anno scolastico 2002/2003, le Regione sono state delegate a definire un proprio
calendario scolastico, in cui vengono individuate:
- la data di inizio delle lezioni,
- la data di termine delle lezioni,
- i giorni di chiusura per le festività natalizie e pasquali,
- altri eventuali giorni di sospensione delle attività didattiche.
L’unico vincolo che deve essere rispettato è quello di prevedere almeno 200 giorni di lezione –
calcolati considerando una frequenza di sei giorni alla settimana – per garantire la validità dell’anno
scolastico.
Cosa fanno le scuole
Le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria
Regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri
giorni di sospensione delle attività didattiche garantendo, comunque, l’effettuazione di almeno 200
giorni di lezione.
Il calendario degli esami
L’ordinanza ministeriale sul calendario delle festività nazionali individua anche le date di
svolgimento degli esami di Stato. In particolare, nell’ordinanza vengono fissate:
- la data di svolgimento della prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione, sia per la sessione ordinaria che per quella suppletiva;
- la data di svolgimento della prima prova scritta per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
di istruzione, sia per la sessione ordinaria che per quella suppletiva;
- le date di svolgimento dell’esame di Stato per gli studenti che frequentano i Centri per l’istruzione
per gli adulti.
Calendario scolastico: la interpretazione di ANP Toscana.
La sintesi precedente, che compare sul sito MIUR:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/calendario-scolastico
costituisce l’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione Scolastica dei compiti e dei ruoli dei tre
soggetti coinvolti: MIUR, Regione, Istituzioni Scolastiche.
L'indicazione dell'inizio delle lezioni, all'interno del calendario regionale, va quindi considerata in
termini ordinatori e non perentori.
Sulle date determinate dalla Regione il Collegio dei docenti ha potestà di deroga motivata. Tale
organo può pertanto proporre al Consiglio di Istituto un adattamento del calendario scolastico
essendo quest’ultimo l’organo titolato ad adottare le conseguenti delibere.
Nel formulare la proposta il Collegio dei docenti deve porre attenzione sia al rispetto della
sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione, che al rispetto del monte ore annuale obbligatorio in
termini complessivi e per singole discipline e/o attività.
Il possibile anticipo delle lezioni (di solito legato a specifiche esigenze del territorio o di
dispiegamento del POF), può essere utilizzato per:
- recuperare l'eventuale riduzione delle singole ore di lezione (qualora questa non sia
determinata da cause di forza maggiore per le quali il recupero non è previsto, ma che
richiede una specifica e delicata necessità di motivazione susseguente ad un’altrettanta
complessa procedura applicativa onde evitare il possibile danno erariale);
- variare la durata dei periodi di vacanza;
- introdurre "ponti".
Non vanno recuperati i giorni di lezione persi per cause esterne (elezioni, ordinanze dei sindaci,
calamità naturali). Vanno invece recuperati i giorni di sospensione delle lezioni derivanti da
decisioni autonome delle scuole.
Quest’ultimo punto è estremamente importante in quanto confligge apertamente con quanto
affermato dalle linee guida della delibera della Regione Toscana le quali sostengono che il surplus
di giorni di lezione, previsto rispetto ai 200 necessari, va utilizzato per “eventuali recuperi di giorni
di didattica non svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della
presente deliberazione (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum,
emergenze sanitarie, ecc.)”.
Infatti il MIUR, con nota prot. n.1000 del 22 febbraio 2012 ha consentito la deroga al numero
canonico dei 200 giorni di lezione non svolti per cause di forza maggiore, pur consentendo
comunque alle singole istituzioni scolastiche di deliberare adattamenti del calendario scolastico per
il recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati, al fine di consentire agli alunni il
pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento e permettere agli insegnanti di disporre degli
adeguati elementi di valutazione.
La nota ministeriale citata afferma che "è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico,
anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili,
abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per
effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole ".
Appare inoltre chiaramente errata l’affermazione contenuta nelle stesse linee guida della delibera
regionale laddove afferma che “Le attività svolte nelle istituzioni scolastiche, diverse dalla scuola
dall’infanzia, possono terminare, in data successiva al termine stabilito del 10 giugno di ciascun
a.s. nei seguenti casi:
a) nelle classi interessate agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di
II grado;”.
E’ evidente che trattasi di refuso o misunderstanding, in quanto, data la sequenza temporale delle
date e le necessità di svolgimento approfondito degli scrudito a tutela delle famiglie e per ridurre il
possibile contenzioso, le attività dovrebbero potersi concludere in data precedente e non
successiva al termine stabilito del 10 giugno.
Va evidenziato come le linee guida non prendano neppure in considerazione la situazione relativa
agli esami di stato delle istituzioni scolastiche del primo ciclo che – dovendo fare i conti con la
prova INVALSI nazionale per programmare le prove dell’esame – devono poter a loro volta
derogare, per le classi terze, conclusive del ciclo di studi primario, un possibile anticipo rispetto al
termine del 10 giugno.
Alla luce di quanto qui riportato diventa poi illegittima, oltre che assolutamente censurabile per
quanto sottende, l’affermazione contenuta nella nota diffusa via mail dalla Regione Toscana,
Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e Sviluppo delle competenze, Settore
Istruzione e Educazione, il 28 aprile 2015 avente come oggetto “Calendario scolastico 2015-2016”:
“Si informano tutte le istituzioni scolastiche che per poter beneficiare di contributi da parte della
Regione Toscana, a valere su fondi regionali e su FSE, le scuole dovranno dimostrare di
aver provveduto agli adattamenti del calendario entro i limiti sopra fissati.”
Non esistono infatti presupposti regolamentari né giuridici di sorta che possano privare
un’istituzione scolastica del diritto, avendone titolo maturato in base agli specifici bandi, a non
poter beneficiare di contributi, previsti in forza di norme regionali ed ancor più europee, per il solo
motivo di aver derogato dai parametri di una delibera che contiene palesi ed evidenti irregolarità
nonché da ritenere discutibile sia sul piano della interpretazione che dell’applicazione della
normativa nazionale.
E’ opinione di ANP Toscana che le istituzioni scolastiche possano pertanto provvedere a modificare
il calendario regionale, nei termini previsti e consentiti dalla norma, al di là dei vincoli introdotti
dalla delibera della Regione Toscana che, se non verranno corretti, valuteremo in quale modo
impugnare in sede giurisdizionale per annullarne gli effetti deleteri sulla regolarità degli atti prodotti
dalle istituzioni scolastiche stesse, sulla necessità di una valutazione conclusiva che possa
esprimersi con tempi e modalità favorevoli ad una corretta determinazione del profilo e del
curriculum degli studenti e delle studentesse.
A titolo informativo ricordiamo i principali atti normativi.
200 giorni di lezione:
Articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico).
Potestà regionale:
art. 138 comma 1 lettera d D.Lgs 112/98.
“1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le
seguenti funzioni amministrative:
…
d. la determinazione del calendario scolastico;
…”
Competenza delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti del calendario
scolastico in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa:
art. 5 comma 2 D.P.R. 275/99.
“2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione
alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”
Deroga ai 200 giorni di lezione:
MIURAOODGOS/prot. n.1000 del 22 febbraio 2012. Oggetto: eccezionali eventi atmosferici: validità dell'anno scolastico - adeguamenti dei calendari scolastici regionali.