Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1099

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Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1099
Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1099
Edilizia e urbanistica - Legittimità annullamento permesso di costruire per pavimentazione di
un’area “rurale” da P.R.G. adibita a deposito a cielo aperto di autoveicoli incidentati, sottoposti
a sequestro giudiziario ed amministrativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso
numero
di
registro
generale
2600
del
2007,
proposto
da:
Pascarella Adolfo, Pascarella Anna Maria, Piscitelli Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Finizio
Di Tommaso, con domicilio eletto presso Antonio Grieco in Roma, via Piemonte, 19;
contro
Comune di Santa Maria a Vico;
nei confronti di
Valentino Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio
eletto presso Antonella Le Rose in Roma, via Cavour, 228/B; Ruotolo Rosalia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 00431/2007, resa tra le parti,
concernente del permesso di costruire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per
le parti gli avvocati Grieco, per delega dell'Avv. Di Tommaso, Tamburrino, per delega dell'Avv.
Ventre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, affidato a tre articolati motivi, Pascarella Adolfo, Pascarella Anna
Maria, Piscitelli Maria impugnano la sentenza con cui è stato respinto il loro gravame diretto
avverso il permesso di costruire del 26.1.2005 rilasciato dal Comune di S. Maria a Vico agli
appellati Valentino Giovanni e Ruotolo Rosalia, relativo alla pavimentazione di un’area in zona
qualificata “rurale” dal vigente strumento urbanistico generale che era adibita a deposito a
cielo aperto di autoveicoli incidentati e sottoposti a sequestro giudiziario ed amministrativo.
Gli
appellati,
si
sono
costituiti
in
giudizio,
eccependo
l’inammissibilità
e
comunque
l’infondatezza del gravame; con successiva nota del 18.7.2013 hanno richiesto la dichiarazione
di perenzione del gravame ai sensi dell’art. 82 del c.p.a. .
La domanda di sospensione cautelare è stata dichiarata inammissibile con ord. n.2621/2007
per la mancata motivazione circa la sussistenza del presupposto del danno.
Chiamata all'udienza pubblica del 9 gemmaio 2014, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è
stata ritenuta in decisione.
L’appello è fondato.
___1. Quanto all’istanza del 18.7.2013 di preliminare declaratoria della perenzione dell’appello
ai sensi dell’art. 82 c.p.a. si deve infatti osservare in linea generale che, ai sensi dell'art. 82
c.p.a., il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso non produce l'automatica
perenzione del ricorso, ma comporta viceversa che, a cura della segreteria, sia notificato
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza
di fissazione dell'udienza entro sei mesi dalla data di notifica di detto avviso, con la
conseguenza che la perenzione si compie solo con l'inutile decorso del termine per presentare
nuova istanza di fissazione di udienza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V 14/04/2011 n.2309,
Consiglio di Stato sez. V 26/01/2011 n.539).
Nel caso non si è fatto luogo alla predetta procedura perché, successivamente al 2007, con la
costituzione di un nuovo difensore per il decesso dell’originario patrocinatore era stata
rinnovata la domanda di fissazione dell’udienza.
Dalla data 11.6.2009 della seconda istanza non era affatto decorso il termine quinquennale di
cui all’art.82, 1° co. .
L’eccezione va dunque respinta.
__ 2. Nel merito l’appello è fondato per l’assorbente rilievo del primo motivo e del secondo
profilo della seconda doglianza..
__ 2. .1. Con il primo motivo gli appellanti ritengono errato il convincimento del Tar che ha
ritenuto l'attività di deposito di autoveicoli compatibile con la zona agricola.
Al contrario la concessione edilizia impugnata in primo grado avrebbe violato sia il
Regolamento edilizio il Comune di Santa Maria a Vico, approvato con il Piano di Fabbricazione
del 1959 e sia il PRG del marzo del 1996, poi variato del 1999.
Questi ultimi strumenti prevedevano che sul fondo adiacente a quella dei ricorrenti per cui è
causa, potessero realizzarsi solo manufatti connesso allo sviluppo delle attività "agricole" ,
essendo classificato espressamente in Zona E) "rurale".
La disciplina giuridica del "territorio rurale agricolo" consentirebbe di destinare le aree solo
all'agricoltura ed alla zootecnia del territorio di Santa Maria a Vico. Pertanto la cementificazione
del terreno per "adeguare l'area scoperta deposito giudiziario” sarebbe stata illegittima ed
avrebbe finito per autorizzare un'attività vietata dalla disciplina urbanistica.
__2.2. Tale circostanza sarebbe stato indirettamente avallata dalla precedente nota del
responsabile del procedimento alla che Prefettura di Caserta, con cui aveva comunicato che "il
fondo su cui insiste il deposito della ditta in oggetto-destinato a custodire veicoli sottoposti a
sequestro o a fermo amministrativo-… È sito in zona rurale e, pertanto, sullo stesso sarebbe
consentita solo la costruzione di case tipo rurale e "non lo svolgimento di attività di tipo
diverso".
__2.3. L’assunto merita complessivamente piena adesione.
Si deve ricordare che la giurisprudenza è sempre stata orientata alla tutela dell’insopprimibile
funzione agricola del territorio sotto il profilo produttivo, ambientale, paesaggistico ed
idrogeologico. Le normative comunali che ammettono una limitata possibilità di realizzare in
zona E3 interventi edilizi devono sempre essere interpretate nel senso che si debba assicurare
comunque la tutela del territorio agricolo e alla sua concreta utilizzazione ai fini alimentari,
dovendo al contrario ritenersi del tutto inconciliabili con le finalità di una zona agricola, la
realizzazione di strutture che ne pregiudichino definitivamente la destinazione naturale del
territorio (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 04 ottobre 2011 n. 5442; Consiglio di Stato sez. IV
18/03/2010 n.1624; Consiglio di Stato sez. IV 23/07/2012 n. 4204).
E’ dunque del tutto inconciliabile con la finalità agricola, e non può dunque essere ammissibile,
la realizzazione in area agricola di opere di battitura del terreno, riporto di sabbia e di materiali
inerti con asfaltatura per la realizzazione di una pavimentazione per uno spessore di circa 50
cm. .
La realizzazione del piazzale- deposito altera lo stato dei luoghi e costituisce un intervento di
permanente trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio disciplinato dall'art. 3 d.P.R. n.
380 del 2001 che, essendo subordinato al permesso di costruire, deve necessariamente
rispettare le tipologia e le destinazioni d'uso funzionali consentite per la zona agricola.
Nella specie la realizzazione di un parcheggio scoperto è assolutamente fuori dalle ipotesi di
legittima utilizzazione che il proprietario ritenga di fare del proprio terreno .
Infatti le NTA del PRG che in “Zona E) "rurale" prevedono che:
“Gli interventi in queste zone devono essere rivolti allo sviluppo delle attività agricola produttive ed alla tutela del territorio non edificato. Sono consentiti esclusivamente le attività
di coltivazione agricola, quelle residenziali connesse, nonché le attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli produzione propria. Sono consentiti, altresì, le attività
di tipo agrituristico, nel rispetto delle normative vigenti in materia".
In base alla predetta disposizione, l’area in questione non poteva essere assolutamente essere
finalizzata alla realizzazione di un piazzale destinato all'attività di deposito giudiziario ed
amministrativo di autoveicoli in quanto si risolveva in una sostanziale inammissibile
“deruralizzazione” dell’area.
Anche le corrispondenze tra Comune e Prefettura di Caserta ricordate ed allegate all’atto di
appello, dimostrano che vi fosse una generale consapevolezza dell’incompatibilità dell’assentita
pavimentazione con le disposizioni del PRG.
Né può per contro avere rilievo il fatto, riferito dal TAR, per cui il permesso di costruire e
sarebbe stato finalizzato a “scongiurare la situazione di pericolo di inquinamento ambientale e
di rischio per la salute connessi alla condizione originaria dell’area in esame che, per la mala
gestione indotta dalla presenza di cespugli ed erbacce che costituivano con gli autoveicoli in
deposito un ottimo habitat per animali portatori di germi patogenetici, necessitava di adeguati
in interventi igienico sanitari”.
Ma le NTA non potevano essere derogate nemmeno con un riferimento ad altri interessi
pubblici.
Anzi tale circostanza dimostra semmai come, nella specie, il provvedimento di concessione
impugnato in prime cure fosse afflitto da eccesso di potere per sviamento in quanto
l’Amministrazione Comunale ben conosceva l’impatto ambientale di un’attività che era
assolutamente estranea ed in contrasto con la zona rurale.
__3. L’appello, negli assorbenti profili, deve essere accolto, e per l’effetto – in riforma della
decisione di primo grado -- deve essere pronunciato l’annullamento del permesso di costruire
del 26.1.2005 con la conseguente necessità che, ai sensi dell’art. 34, I° co. del c.p.a., che in
esecuzione della presente decisione, venga fatto luogo al ripristino dello stato agricolo dei
luoghi.
In ragione della particolarità della vicenda, si ravvisano tuttavia valide ragioni per compensare
tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___1 accoglie l'appello, come in epigrafe proposto e, in riforma della decisione di primo grado,
annulla il permesso di costruire del 26.1.2005 del Comune di Santa Maria a Vico con gli effetti
di cui in motivazione.
___2 Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.