Danno patrimoniale

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Danno patrimoniale
IL DANNO IN R. C.
1
LA PROVA DEL “QUANTUM DEBEATUR”
Quanto alla prova del quantum
debeatur, non è sufficiente produrre un
preventivo dei danni, sebbene alcune
sentenze della Suprema Corte di
Cassazione ammettano questa
possibilità, essendo necessario, in
concreto, dimostrare di aver sostenuto
l’onere di spesa o almeno che questo è
il costo di mercato della riparazione
necessaria.
2
VOCI RISARCIBILI PER
DANNO ALLA PERSONA
•
•
•
•
•
•
•
•
LESIONI
DANNO BIOLOGICO (INVALIDITA’ PERMANENTE)
INABILITÀ TEMPORANEA
TOTALE
PARZIALE
DANNO PATRIMONIALE
INCAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA
DANNO MORALE
DANNO ESISTENZIALE
MORTE
DANNO MORALE CONGIUNTO
DANNO PATRIMONIALE
DANNO BIOLOGICO PROPRIO
DANNO TERMINALE
DANNO ESISTENZIALE
3
IL DANNO BIOLOGICO
Danno biologico: la lesione dell’integrità fisica e psichica
medicalmente accertabile, risarcibile indipendentemente dalla
sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del
danneggiato.
Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure di
danno non reddituale ossia i cosiddetti danni estetici, alla vita
di relazione, alla sfera sessuale e la riduzione della capacità
lavorativa generica.
E’ un danno completamente indipendente dalla capacità
produttiva del danneggiato.
4
L’INVALIDITÀ PERMANENTE
• Invalidità permanente è la diminuzione della
capacità fisica valutata in punti percentuali da un
medico legale.
• Va sempre risarcita come danno biologico e va
liquidata anche come danno specifico lavorativo
qualora incida sulla capacità lavorativa, ossia la
lesione diminuisca le particolari capacità lavorative
della persona riducendone, di conseguenza, il
reddito.
5
L’INABILITÀ TEMPORANEA
L’inabilità temporanea è la durata della malattia, il
tempo necessario per guarire dalle lesioni subite nel
sinistro e riprendere le normali attività lavorative e
ricreative.
Il danneggiato per tutta la durata della malattia ha
diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro
cessante ( il mancato guadagno ) sia del danno
biologico.
6
L’INABILITÀ TOTALE E PARZIALE
Esiste, nell’ambito di questa categoria concettuale di danno,
un’ulteriore classificazione. La persona danneggiata registra, man
mano che ci si allontana dal momento in cui la stessa ha subito la
lesione, un progressivo miglioramento.
Inabilità
totale
Inabilità
parziale
7
IL DANNO PATRIMONIALE
•Danno patrimoniale è il danno alla sfera
patrimoniale del danneggiato arrecato dalla
lesione alla persona.
•In questo caso, infatti, si farà riferimento a
tutte le indennità non corrisposte dal datore di
lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, in base
a quanto denunciato al fisco nella denuncia
dei redditi.
8
INCAPACITA’ LAVORATIVA SPECIFICA
• Invalidità percentuale permanente che incide
sulla capacita lavorativa specifica
dell’infortunato (lesione alla mano per un
dentista o un architetto)
9
Come si quantificano
le singole voci di danno ????
10
Cass. Civ. Sez. III, Sent.nza 24 luglio 2007 n. 16320
Qualora sia provata l’esistenza del danno, il giudice può
fare ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo
quando è impossibile stimare con precisione l’entità dello
stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del
caso concreto, la precisa determinazione di esso sia
difficoltosa. Nell’operare la valutazione equitativa il
giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione
minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra
ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del
danno liquidato, essendo sufficiente che il suo
accertamento sia scaturito da un esame della situazione
processuale globalmente considerata (M. Fin.)
11
Cassazione civile Sentenza 20323/2005
• Risarcimento del danno - Ampio margine di decisione
per i giudici chiamati a determinare la misura del
risarcimento
Con la pronuncia in essere, la Corte di Cassazione
respinge il ricorso di una compagnia di assicurazione
che contestava la misura del risarcimento del danno a
seguito di incidente stradale per il fatto che il giudice lo
avesse determinato applicando tabelle in uso presso
altro ufficio giudiziario, oltre al fatto che la corte di
merito avesse riconosciuto un danno morale in favore
del soggetto leso, pur non essendo stata accertata
l'esistenza di un reato colposo, ma essendo stato
ritenuto il pari concorso di colpa.
12
QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO BIOLOGICO
• Tabelle tribunali (problema sociale e giuridico)
• parametri: luogo, età, gravità % della lesione
13
QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
BIOLOGICO
Danno biologico
Tabella giurisprudenziale
più diffusa
Tribunale di Milano
Ma è stata ribadita anche dalla Cassazione
possibilità del ricorso a tabelle “extraforo”
14
ESEMPIO DI CALCOLO
(ESEMPIO TABELLE MILANO 2005)
• Inv. % Valore P.to Età/Demolt. Valore biol.
• 5% x
1.230,567 x 18/0,915 = 5.630,00
15
ESEMPIO TABELLA MILANO
1-5% 1-5 ANNI
16
ESEMPI DI QUANTIFICAZIONE
(TABELLE MILANO 2009)
• % INV. ETA’:18
45
60ANNI
5.105,00
4.604,00
• 5%
5.898,00
• 30 %
103.871,00 88.064,00 79.597,00
• 80 %
515.896,00 439.780,00 397.494,00
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IL DANNO BIOLOGICO
Interventi legislativi sulla definizione del D.B.:
• Art. 13, D.Lgs 13 febbraio 2000, n. 38
Riforma degli indennizzi INAIL (“valutazione
medico legale”)
• Art. 5, L. 5 marzo 2001, n. 57
Disciplina delle “lesioni di lieve entità” nell’RCA
(“accertamento medico legale”)
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DANNO BIOLOGICO
ETA'
INVALIDITA'
TAB.LA DI MILANO
L. 57/2001
INAIL
20 anni
6%
€ 7.819,00
€ 6.986,01
€ 5.576,22
20 anni
9%
€ 14.927,00
€ 14.177,48
€ 9.932,67
Tutto ciò è costituzionalmente legittimo ?
19
Tribunale di Milano, Sentenza 18 dicembre 2008 n.
12099
• Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo
•
straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica
della condizione di reciprocità,.
È irrilevante, ai fini della quantificazione del
risarcimento del danno allo straniero, il luogo in cui il
danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto,
anche nell’ipotesi in cui sia differente la realtà socioeconomica e il potere di acquisto della moneta nel
paese di appartenenza della vittima, rispetto a quello
del luogo ove il giudice si pronuncia.
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QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO DA INVALIDITA’ TEMPORANEA
(ESEMPIO TABELLE MILANO)
• Inv. Temp. Totale: FINO A X€ al giorno in
ragione della gravità e
della durata della lesione.
• Inv. Temp. Parziale: ridotto proporzionalmente
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QUANTIIFICAZIONE DEL DANNO MORALE
Danno morale
Liquidazione del danno morale
da lesioni dell’integrità psicofisica
Nella prassi dei Tribunali,
criterio della proporzionalità
(% del D.B. – tra il 25 e il 50)
• Legittimo secondo la S.C. (Cass., sez. lav., 19/1/99, n. 475)
• Solo parziale per alcuni autori, in quanto carente della seconda
fase della quantificazione (personalizzazione del danno)
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QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO MORALE
• Da 1/4 a 1/2 del danno biologico in ragione della
gravità della lesione
Il fatto illecito – originante
la risarcibilità del danno
morale – deve coincidere,
almeno astrattamente, con
una fattispecie di reato
23
• Cass. 26 luglio, 1992 n. 2259.
• Qualora l’azione dannosa, costituente elemento
materiale di reato, sia stata commessa da un minore
degli anni quattordici, non hanno rilevanza giuridica i
danni non patrimoniali subiti dall’offeso, perché non
essendo l’autore del fatto soggetto capace, secondo il
diritto penale, non trova applicazione la norma (art.
2059 c.c. e 185 c. p.) sulla risarcibilità dei danni non
patrimoniali prodotti dal minore.
24
Cass. 27 febbraio 2003, n° 7281
• Viene ammessa la risarcibilità del danno morale
anche nei casi in cui la responsabilità del soggetto si
fonda su una presunzione di colpa ex lege
25
Corte di cassazione, 31 maggio 2003, n. 8828
• Deve escludersi, allorquando vengano in considerazione valori
personali di rilievo costituzionale, che il risarcimento del
danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sia
soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all’art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a
risarcimento, in riferimento all’art. 2059 c.c., è l’ingiusta
lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, in quanto
una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di
ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato
valori della persona costituzionalmente garantiti.
26
• Cass. Civ. Sezione III, 2008 n. 5795
• Nel caso di accertamento di un danno biologico di
rilevante entità e di duratura permanenza, il danno
morale, come lesione dell’integrità morale della
persona non può essere liquidato in automatico e pro
quota come una lesione di minor conto. Il danno
morale è ingiusto così come il danno biologico e
nessuna norma costituzionale consente al giudice di
stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella
fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia e
precisi referenti costituzionali attenendo alla dignità
della persona umana e dunque il suo ristoro deve
essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico.
27
Il danno patrimoniale
Il danno patrimoniale è quel tipo
di danno che si traduce in un
pregiudizio al patrimonio,
costituito, quest’ultimo, da un
insieme di rapporti giuridici attivi
e passivi, suscettibili di
valutazione economica.
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IL DANNO PATRIMONIALE
•Danno patrimoniale è il danno alla sfera
patrimoniale del danneggiato arrecato dalla
lesione alla persona.
•In questo caso, infatti, si farà riferimento a
tutte le indennità non corrisposte dal datore di
lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, in base
a quanto denunciato al fisco nella denuncia
dei redditi.
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IL DANNO PATRIMONIALE
Danno da risarcire:
• il danno consistente nel complesso degli oneri economici
sopportati dal danneggiato per ovviare alle conseguenze del
fatto dannoso, (spese);
• il danno patrimoniale derivato dalla impossibilità temporanea,
totale e/o parziale, di svolgere la propria attività lavorativa e di
produrre reddito durante il periodo di inabilità conseguente al
fatto dannoso, (sospensione di attività);
• il danno patrimoniale "futuro", cioè la diminuzione
patrimoniale presumibile scaturente dalla riduzione (o dalla
perdita totale) della capacità di produrre reddito, a seguito di
eventuali postumi invalidanti, (danno futuro).
30
IL DANNO PATRIMONIALE
Non esistono più “uomini senza valore”…
Art. 4, L. 39/1977
(criterio del triplo della pensione sociale)
31
• Corte di cassazione . Sezione III civile – 2005 n. 26081
• Danno patrimoniale / danneggiato privo di occupazione
lavorativa
• Il danno patrimoniale da riduzione della capacità di
•
guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche
a favore di persona che al momento del sinistro si trovi
senza un’occupazione lavorativa e, perciò, senza
reddito, posto che il danno da invalidità permanente,
proiettandosi nel futuro, verrà a incidere sulla capacità
di guadagno della vittima quando inizierà un’attività
remunerativa.
Il danno in questione può anche liquidarsi in via
equitativa tenuto conto dell’età, dell’ambiente sociale e
della vita di relazione della vittima. La prova può essere
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data per presunzioni semplici.
IL DANNO PATRIMONIALE
I soggetti non percettori di reddito e la più recente
casistica giurisprudenziale
le casalinghe (Cass., III, n. 4657/2005)
gli “inoccupati” o “parzialmente occupati”
(Cass., III, n. 18945/2003)
33
• Responsabilità civile - Danno patrimoniale
• Se lo studente è vittima di lesioni, il danno patrimoniale si
•
•
determina in base al lavoro che presumibilmente egli farà
di Mauro Di Marzio, Magistrato
Il danno patrimoniale da lucro cessante subito da un soggetto
privo di reddito il quale abbia subito postumi permanenti in
conseguenza di un fatto illecito altrui ha natura di danno futuro
da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con
equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto, ove occorra
valutare il lucro cessante di un minore menomato
permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno
va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in
base agli studi compiuti e alle sue inclinazioni, rapportate alla
posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso
in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando
come parametro di riferimento quello di uno dei genitori,
presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione
del genitore
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Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 572
• La casalinga, benché non percepisca reddito monetizzato,
svolge un’attività suscettibile di valutazione economica, che
non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende
domestiche e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita
affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone esterne.
• Pertanto, consistendo il danno in questione nella perdita di una
situazione di vantaggio e non rimanendo esso escluso neanche
dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo
risulta il riferimento, nel relativo procedimento di
liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con
gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei
compiti espletati dalla casalinga.
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Cass. Sez. III, Sent. N° 15289/2002
• I punti di invalidità personale di piccola entità - cd.
micropermanenti in quanto non > al 10% - non
incidendo nella capacità del danneggiato di produrre
reddito non hanno rilevanza sul danno di natura
patrimoniale ma, riguardando la menomazione del
bene salute, possono essere valutati soltanto sotto
l’aspetto del danno biologico.
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IL DANNO ESISTENZIALE
Danno esistenziale è il danno derivante
dalla forzosa rinuncia allo svolgimento
di attività non remunerative, fonte di
compiacimento o benessere per il
danneggiato, ma non causata da una
compromissione della integrità psicofisica.
37
DANNO ESISTENZIALE
Corte Cass. N° 7713/2000
• Incidenza negativa sul complesso dei rapporti del
soggetto leso, suscettibile di ripercussioni consistenti
e talvolta permanenti sulla sua esistenza
(modificazioni della quotidianità) a prescindere da
una lesione psicofisica, da una perdita economica,
dalla sofferenza morale e indipendentemente dagli
estremi di reato dell’evento che lo ha causato
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IL DANNO ESISTENZIALE
La tutela risarcitoria dei congiunti
• Tribunale di Palermo, 8 giugno 2001
– Precisazione dei contorni del danno esistenziale
rispetto al danno morale (incidenza dell’evento
lesivo sulla sfera qualitativa della persona “in
maniera drastica e risolutiva”, tale da determinare
un “non poter più fare” distinto dal “sentire”,
che attiene alla “sfera dell’emotività” e dunque al
danno morale)
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IL DANNO ESISTENZIALE
Danno esistenziale evocato anche in fattispecie simili:
• Perdita del frutto del concepimento
Trib. di Torre Annunziata, 25 marzo 2002 (“le aspettative riposte
da una donna in una gravidanza sono collegate a specifiche
speranze e desideri che non possono essere delimitati e riassunti
nel mero ambito del danno morale”)
• Danno da bambino non voluto
L. 194/78 (garantisce il “diritto alla procreazione cosciente e
responsabile”, la cui violazione individua l’ingiustizia del danno.
Recentemente, si è anche parlato di violazione del “diritto di
40
autodeterminazione della coppia”)
IL DANNO ESISTENZIALE
Tutela della “peace of mind”
• Danno da lesione dell’integrità psicofisica
– Perdita dello svago quotidiano
– Impossibilità di continuare a svolgere attività sportiva
• Danno da alterazione della vita quotidiana
– Diritto a non subire interferenze dal mondo esterno
•
•
•
•
•
Danno all’identità personale
Danno da immissioni intollerabili
Danno da violazione della salubrità ambientale
Danno da vacanza rovinata
Danno da ritardo ingiustificato nell’attivazione della
sim card !!!
41
QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO ESISTENZIALE
Principio generale: valutazione equitativa del danno (artt.
1226 e 2056 c.c.)
Prassi dei Tribunali: rilevanza alle circostanze del caso
concreto
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QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
ESISTENZIALE
Criteri di valutazione:
• Natura ed entità delle conseguenze
• Durata nel tempo
• Comparazione con il quantum liquidato per il danno
•
•
•
•
biologico e per il danno morale
Comparazione con il quantum liquidato in altri casi di
danno esistenziale
Allegazioni probatorie della vittima
Precedenti giurisprudenziali affini
Nella giurisprudenza del lavoro la retribuzione
percepita
43
44
Non è possibile riconoscere
formalmente il cosiddetto danno
esistenziale (inteso come non poter più
fare) come categoria a sé stante,
perché ciò è precluso dalla tipicità del
danno non patrimoniale ricavabile
dall’art. 2059 c.c. che, invero, limita la
risarcibilità di siffatto pregiudizio ai
soli casi previsti dalla legge.
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Non saranno mai meritevoli di
tutela risarcitoria piccoli
pregiudizi consistenti in disagi,
fastidi, insoddisfazioni ecc., ecc..
46
.…e non solo….
Nuovi
orientamenti
danno biologico
danno morale
SS.UU.
hanno risposto
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Tre linee fondamentali:
La riconduzione del danno morale,
biologico, esistenziale e da
compromissione parentale nella
categoria generale del danno
non patrimoniale
48
Tre linee fondamentali:
L’affermazione della necessità di
evitare che, attraverso la
proliferazione delle sottocategorie
di danno non patrimoniale, si
giunga all’indebita duplicazione
delle poste risarcitorie
49
Tre linee fondamentali:
La limitazione del risarcimento
di tale danno ai soli casi di
lesioni gravi di interessi
rilevanti sul piano costituzionale
50
Cass. SS.UU. 11/11/2008 n. 26972
Danno biologico, danno
morale e danno esistenziale
sono termini utilizzabili
a soli fini “descrittivi”
51
Nei casi di lesioni personali,
ogni pregiudizio non
pecuniario andrebbe
ricondotto all’interno del
danno biologico.
Tale danno non si
cumulerebbe a quello morale!!!
52
Sentenza Tribunale Genova 01/12/2009
Il Tribunale, prosegue poi rilevando che il danno non patrimoniale
connesso a una lesione fisica non può ritenersi provato automaticamente
per la presenza della lesione
Sono tuttavia valorizzabili delle presunzioni semplici (criteri di
ragionevolezza) e tra questi il fatto che esista una sofferenza psicologica
nel periodo della inabilità temporanea conseguente al sinistro.
Tale sofferenza viene ritenuta ragionevolmente presente, in via normale, e
non quantificabile in un importo inferiore all’importo del danno biologico.
Discorso diverso, invece, per il periodo di invalidità permanente,
condizione alla quale, osserva il tribunale, d’ordinario e dopo un certo
periodo si accompagna una rassegnazione che tende a escludere la
sofferenza psichica.
Mancando la prova di tale sofferenza per il periodo di invalidità
permanente, viene liquidato il danno morale per il periodo di invalidità
temporanea.
53
Invece, la prassi attuale nei tribunali
Danno
biologico
Soggetto a personalizzazione
tra il 30 e il 50%
Danno
morale
Generalmente liquidato
tra 1/4 e 1/2 del biologico
54
DANNO DA MORTE
• DANNO PATRIMONIALE
• DANNO MORALE
• DANNO TERMINALE: il danno risarcibile iure
successionis agli eredi della vittima
• DANNO ALLA SALUTE IURE PROPRIO
•
•
•
•
•
•
Beneficiari del risarcimento:
coniuge, convivente ????
genitori,
figli,
fratelli
????
55
Cassaz. Civ. Sez. III, sentenza 16 settembre 2008 n. 23725
Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento
mortale va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale, sia a
quelle patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno
stabile contributo economico apportato in vita dal defunto al
danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto
stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione
caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza
morale e materiale. Al detto fine, peraltro, non sono sufficienti
né le dichiarazioni rese dagli interessati al fine della formazione
di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla
pubblica amministrazione per fini anagrafici. (Nella specie era
mancata la prova dell’esistenza di una relazione tendenzialmente
stabile e di una mutua assistenza morale e materiale: in
applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha
confermato la pronunzia del giudice del merito che aveva
rigettato la domanda risarcitoria).
56
• Cassazione civ., Sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988
• Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi
in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo
sia al danno morale sia a quello patrimoniale….
anche al convivente more uxorio del defunto
stesso, quando risulti concretamente dimostrata
siffatta relazione caratterizzata da tendenziale
stabilità e da mutua assistenza morale e materiale,
al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni
rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di
notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla
Pubblica amministrazione per fini anagrafici. (Giust.
civ., 1994, I, I 849).
57
• Cassazione civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549
• Il danno alla salute subito da prossimi congiunti della
•
vittima di un incidente….risarcibile iure proprio nei
confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente
provato il nesso causale tra la menomazione dello
stato di salute dell’attore e il fatto illecito…
Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la
sentenza di merito che, a fronte di una documentazione
attestante una cura per forma depressiva reattiva eseguita
dai genitori della vittima di un incidente stradale, aveva
ritenuto tale documentazione inidonea a provare il nesso
causale, in quanto avente contenuto generico e non
proveniente da uno specialista in psichiatria.
• (Gius, 2004, n. 13, 2720)
58
Corte Cass., 14 luglio 2003, n. 11003:danno
Patrimoniale agli eredi (figli maggiorenni e con reddito)
• Il fatto che i figli della vittima, deceduta a seguito di
sinistro, siano maggiorenni ed economicamente
indipendenti non esclude la configurabilità e la
risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito
per il venir meno delle provvidenze aggiuntive che il
genitore destinava loro.
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DANNO FUTURO ALLA MADRE
• Poiché è risarcibile il danno futuro se il suo
verificarsi è concretamente pronosticabile sulla base
di criteri ragionevolmente probabilistici, spetta alla
madre di uno studente prossimo alla conclusione del
corso di studi il risarcimento del danno per la perdita
della quota di reddito che il figlio, tenuto conto delle
modeste condizioni economiche di lei, le avrebbe
presumibilmente destinato una volta entrato nel
mondo del lavoro.
60
ESEMPIO DANNO MORALE
DA MORTE DI UN FAMILIARE
61
Cassazione Civile Sentenza 15/07/2005, n. 15019
DANNO MORALE AI SUPERSTITI
• Diritto dei nipoti al risarcimento del danno per la
perdita dei nonni.
La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito,
configura per i superstiti del nucleo familiare un danno
non patrimoniale indiretto ed ingiusto, anche nei casi
di assenza di coabitazione, in quanto ciò non esclude il
permanere di vincoli affettivi e la vicinanza
psicologica con il congiunto deceduto.
62
DANNO DA MORTE: DANNO TERMINALE
Danno (biologico e morale) “terminale”
Il danno risarcibile iure successionis agli eredi della
vittima primaria
“danno terminale”:complesso di pregiudizi all’integrità
psicofisica ed all’integrità morale subiti dal de cuius
nell’arco di tempo intercorso tra l’evento dannoso ed il
successivo decesso (Cass., III, 16 maggio 2003, n. 7632)
63
Tribunale di Torre Annunziata, 27 aprile 2005, n. 114,
Morte dopo apprezzabile lasso di tempo
Laddove la vittima di un sinistro deceda in conseguenza delle
lesioni riportate a causa dello stesso, patito dal de cuius solo
in presenza di due condizioni agli eredi potrà essere
risarcito, iure successionis, il danno biologico :
1) che la vittima sia sopravvissuta al fatto dannoso, per un
apprezzabile lasso di tempo;
2) che la stessa, durante tale periodo di sopravvivenza, abbia
conservato le capacità percettive e cognitive, tanto da
consentirgli di rendersi conto della definitiva lesione del
proprio patrimonio psicofisico.
64
Cassazione civ., Sez. III, 21 luglio 2004, n. 13585
• La risarcibilità del danno biologico, in capo al
danneggiato postula la sopravvivenza dello stesso
all’evento lesivo per un apprezzabile lasso di tempo:
correttamente pertanto, il giudice del merito esclude la
risarcibilità di tale danno nell’eventualità il danneggiato
sia deceduto dopo mezz’ora dall’evento.
65
• Cassazione civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n. 3549
• La trasmissibilità agli eredi del diritto di credito
risarcitorio per danno biologico va escluso quando la
morte segua l’evento lesivo a distanza di tempo
talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile
l’incisione del bene salute.
• Ne consegue che se il danno biologico della vittima si
protrae anche solo per qualche giorno, salvo la
peculiarità del caso concreto rimesso alla valutazione
del giudice di merito, esso deve ritenersi apprezzabile.
66
Cassazione civ., Sez. III, 9 marzo 2005, n. 5162
Criteri di risarcimento
• ….danno biologico patito dalla vittima è dovuto iure
successionis, ai suoi prossimi congiunti…. va liquidato
con i criteri che si seguono in caso di invalidità
temporanea assoluta, i quali vanno adeguati alla
particolare situazione della persona lesa che si avvia a
morire, perché massima e in tali casi la sofferenza,
fisica e morale.
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Cassazione civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n. 11003
• Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro
subisce nell’apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e
la conseguente morte (c.d. danno terminale) è un danno
nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento
progressivo, i fattori della personalizzazione debbono
valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può
essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di
criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate,
nella generalità dei casi sono predisposte per la
liquidazione del danno biologico o delle invalidità
temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono
all’evento dannoso.
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