Diritti e doveri dei consumatori
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Diritti e doveri dei consumatori
Cons serviz Diritti e doveri dei consumatori - - - - - - - - ulta le altr amco e guide d m.it/s ervizio ella nost ra /cons uma/g raccolta uide.a ! sp i.po.c In tutti i casi fa fede il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione; Nei bar, se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha diritto di pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco (L. 287/91); Il prezzo esposto deve essere al chilo pere la merce sfusa. Il consumatore può denunciare negozianti ed ambulanti che espongono prezzo per ½ chilo, approfittando poi della acquiescenza dei compratori. La sanzione prevista è pari a 1032 euro; Responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore. Se vi dicono il contrario, vi stanno raggirando (D. L.vo n. 206/05); Il venditore ha l’obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D.L.vo n. 206/05). Sta al consumatore accettare o rifiutare l’eventuale “bonus” offerto dal commerciante per un altro acquisto di pari importo. In ogni caso il bonus dovrebbe avere la validità di un anno (art. 2955 c.c.); Non è assolutamente vero che durante il periodo dei saldi il prodotto difettoso non deve essere sostituito o rimborsato (D.L.vo n. 114/98); La vendita di tutte le merci si intende sempre a peso netto ed il consumatore ha diritto alla detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia appare un numero corrispondente al peso in grammi dell’avvolgente. Se il numero è zero, il commerciante vi sta raggirando (L. n. 441/81); Se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore a quello dichiarato in etichetta ha diritto di chiedere l’apertura della confezione e la pesatura del contenuto (D.M. 21/12/1984); I prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione “da consumarsi entro il…” non possono essere venduti dopo la data di scadenza, sotto pena di sanzione. Se invece c’è scritto “preferibilmente entro il…” possono essere venduti dopo la scadenza, ma ne è responsabile il venditore; Nessuna norma o sentenza prevede che il sacchetto di plastica debba essere ceduto gratis al consumatore, anche se riporta la pubblicità del marchio o del negozio. Questa fandonia della gratuità dei sacchetti è stata diffusa da una associazione dei consumatori e poi ripetutamente e cocciutamente rilanciata da giornali e radiotelevisioni. A supporto di questa leggenda si citava prima una sentenza della Corte di Cassazione, che però riguardava soltanto un aspetto tributario e nulla aveva a che fare con il prezzo di cessione dei sacchetti. Poi, sempre a supporto della leggenda, si citava la legge n. 475/88 che avrebbe stabilito l’obbligo di cedere gratuitamente i sacchetti. Tale legge non contiene nulla del genere, ha solo stabilito le dimensioni dei sacchetti affinché i consumatori possano riutilizzarli come contenitori di immondizie e, al tempo stesso, aveva introdotto una tassa di 100 lire sui sacchetti di plastica non “biodegradabili”. La successiva legge n. 427/1993 abolì la tassa di 100 lire e ne introdusse una del 10% sul costo del polietilene vergine utilizzato per fare i sacchetti, esentando quindi dal tributo quelli fatti in plastica biodegradabile ed abbandonando il concetto di biodegradabilità. Poi, il decreto legislativo n. 22/97, nel riordinare tutta la materia dei rifiuti, del recupero e del riciclaggio, abolì anche questa tassa dal 1° Gennaio 1999. nessuna norma o sentenza quind i ha mai stabilito che i sacchetti debbano essere ceduti gratis; Non c’è alcun diritto al ripensamento del consumatore che ha acquistato un prodotto in un negozio e che, per aver semplicemente cambiato idea, intenda restituire il prodotto e riavere i soldi; Viceversa, non è vero che qualche norma fiscale vieti al negoziante di rimborsare il cliente qualora sia accettata la restituzione del prodotto; Nessuna norma impone al negoziante di accettare i pagamenti con carte di credito o assegni; Non c’è alcuna norma che vieti di aumentare i prezzi, tranne per pochissimi prodotti come medicinali, sigarette, fiammiferi. Se il consumatore compra in un negozio un prodotto che poi vede ad un prezzo inferiore in un altro negozio, non ha alcun diritto al rimborso, neanche parziale. Fonte: Unione Nazionale Consumatori.