Diritti e doveri dei consumatori

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Diritti e doveri dei consumatori
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Diritti e doveri dei consumatori
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In tutti i casi fa fede il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se
quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione;
Nei bar, se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha diritto di
pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco (L. 287/91);
Il prezzo esposto deve essere al chilo pere la merce sfusa. Il consumatore può denunciare
negozianti ed ambulanti che espongono prezzo per ½ chilo, approfittando poi della
acquiescenza dei compratori. La sanzione prevista è pari a 1032 euro;
Responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore. Se vi dicono il
contrario, vi stanno raggirando (D. L.vo n. 206/05);
Il venditore ha l’obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è
sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D.L.vo n. 206/05). Sta al
consumatore accettare o rifiutare l’eventuale “bonus” offerto dal commerciante per un altro
acquisto di pari importo. In ogni caso il bonus dovrebbe avere la validità di un anno (art.
2955 c.c.);
Non è assolutamente vero che durante il periodo dei saldi il prodotto difettoso non deve
essere sostituito o rimborsato (D.L.vo n. 114/98);
La vendita di tutte le merci si intende sempre a peso netto ed il consumatore ha diritto alla
detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia
appare un numero corrispondente al peso in grammi dell’avvolgente. Se il numero è zero, il
commerciante vi sta raggirando (L. n. 441/81);
Se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore
a quello dichiarato in etichetta ha diritto di chiedere l’apertura della confezione e la pesatura
del contenuto (D.M. 21/12/1984);
I prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione “da consumarsi entro il…” non possono
essere venduti dopo la data di scadenza, sotto pena di sanzione. Se invece c’è scritto
“preferibilmente entro il…” possono essere venduti dopo la scadenza, ma ne è
responsabile il venditore;
Nessuna norma o sentenza prevede che il sacchetto di plastica debba essere ceduto gratis
al consumatore, anche se riporta la pubblicità del marchio o del negozio. Questa fandonia
della gratuità dei sacchetti è stata diffusa da una associazione dei consumatori e poi
ripetutamente e cocciutamente rilanciata da giornali e radiotelevisioni. A supporto di questa
leggenda si citava prima una sentenza della Corte di Cassazione, che però riguardava
soltanto un aspetto tributario e nulla aveva a che fare con il prezzo di cessione dei
sacchetti. Poi, sempre a supporto della leggenda, si citava la legge n. 475/88 che avrebbe
stabilito l’obbligo di cedere gratuitamente i sacchetti. Tale legge non contiene nulla del
genere, ha solo stabilito le dimensioni dei sacchetti affinché i consumatori possano
riutilizzarli come contenitori di immondizie e, al tempo stesso, aveva introdotto una tassa di
100 lire sui sacchetti di plastica non “biodegradabili”. La successiva legge n. 427/1993 abolì
la tassa di 100 lire e ne introdusse una del 10% sul costo del polietilene vergine utilizzato
per fare i sacchetti, esentando quindi dal tributo quelli fatti in plastica biodegradabile ed
abbandonando il concetto di biodegradabilità. Poi, il decreto legislativo n. 22/97, nel
riordinare tutta la materia dei rifiuti, del recupero e del riciclaggio, abolì anche questa tassa
dal 1° Gennaio 1999. nessuna norma o sentenza quind i ha mai stabilito che i sacchetti
debbano essere ceduti gratis;
Non c’è alcun diritto al ripensamento del consumatore che ha acquistato un prodotto in un
negozio e che, per aver semplicemente cambiato idea, intenda restituire il prodotto e
riavere i soldi;
Viceversa, non è vero che qualche norma fiscale vieti al negoziante di rimborsare il cliente
qualora sia accettata la restituzione del prodotto;
Nessuna norma impone al negoziante di accettare i pagamenti con carte di credito o
assegni;
Non c’è alcuna norma che vieti di aumentare i prezzi, tranne per pochissimi prodotti come
medicinali, sigarette, fiammiferi. Se il consumatore compra in un negozio un prodotto che
poi vede ad un prezzo inferiore in un altro negozio, non ha alcun diritto al rimborso,
neanche parziale.
Fonte: Unione Nazionale Consumatori.