Per quanto riguarda il sequestro e la successiva confisca delle

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Per quanto riguarda il sequestro e la successiva confisca delle
La Cassazione si occupa del caso di un parcheggiatore abusivo che, in maniera petulante chiedeva
un euro per parcheggiare le auto dei clienti di uno stabilimento balneare. Nella circostanza in
esame, un cliente dello stabilimento si rifiutava di corrispondere la somma richiesta per i servigi
offerti dal parcheggiatore abusivo e, ritornato all’autovettura la trovava bloccata da altre auto in
sosta. Pertanto chiedeva al parcheggiatore che le aveva collocate di spostarle, ma questo chiedeva il
solito obolo. Pertanto l’automobilista, seccato per tale nuova richiesta, chiedeva l’intervento della
Polizia e si procedeva nei confronti del parcheggiatore per il reato di tentata 1 estorsione 2 , per cui il
GIP chiedeva la custodia domiciliare, confermata in Tribunale.
La Cassazione, allo stato di fatto e pronunciandosi nei soli confronti della misura della custodia
domiciliare, ha ritenuto prima facie che nel comportamento posto in essere dal
parcheggiatore/guardiamacchine abusivo non si possa identificate una idonea minaccia in quanto
l’imputato aveva invitato l’automobilista a rivolgersi ai proprietari delle autovetture che
ostacolavano la sua autovettura o comunque a pagare un ero per i suoi servigi.
Quindi, la decisione definitiva è stata rinviata al Tribunale perché provveda ad un più attento esame
degli elementi costitutivi del reato.
Per quanto attiene invece il codice della strada, si rammenta che, proprio “salvo che il fatto
costituisca reato”, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709,00 a euro 2.850,00
e se e nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Trova applicazione, in ogni caso,
la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
Per quanto riguarda il sequestro e la successiva confisca delle somme di denaro percepite
illegalmente dai parcheggiatori e dai guardiamacchine abusivi, ai sensi dell’articolo 7, comma 15bis del codice della strada appare ovvio che non si potrà procedere alla distruzione delle cose
confiscate, trattandosi di moneta avente valore corrente. Per questo, onde evitare la pedissequa
applicazione delle disposizioni che disciplinano la confisca delle cose, ai sensi dell’articolo 213 del
codice della strada, che appunto ne prevede la distruzione, il Ministero dell’interno ha fornito
opportune indicazioni in merito, disponendo che le somme sequestrate devono essere versate in
"Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di
previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a
seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con
imputazione al Cap. 2675, gestito dalla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici Ufficio Affari Amministrativo Contabili. Trattandosi pertanto di una competenza del Ministero, si
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Art. 56.
Delitto tentato.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non
si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato è punito:
con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;
e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
costituiscano per sé un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
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Art. 629.
Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad ammettere qualche cosa, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a ero
2.065.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
provvederà ad informare la Prefettura dell’avvenuto sequestro delle somme illegalmente riscosse
dai parcheggiatori abusivi, in modo da prendere opportuni accordi per il trasferimento dell’oggetto
del sequestro amministrativo direttamente all’Ufficio territoriale del Governo, il quale provvederà al
versamento della somma sequestrata nel capitolo di entrata del Ministero dell’interno, "Conto
entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV.
Si allegano di seguito due modelli di verbale per la gestione delle somme sequestrate.
Intestazione organo di polizia stradale procedente
MOD. 213/SC.3
VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DELLE SOMME DI DENARO
ILLEGALMENTE RISCOSSE DA PARCHEGGIATORI O GUADIAMACCHINE ABUSIVI
(Articoli 7, comma 15 bis e 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - d.P.R. 22 luglio1982, n. 571)
ALL’U.T.G. - Prefettura
DELLA PROVINCIA DI
_________________________
Il giorno __ / __ / _____ , alle ore __ : __ in località _______________________________ via
________________________ n. _____ Comune di _____________________ provincia di _______
i sottoscritti ___________________________ appartenenti al Comando in intestazione, hanno
accertato che il/la Sig./Sig.ra _____________________, nato/a a _____________ il __ / __ / _____
e residente a ________________________ via _______________________________ n. ____,
identificato/a con ____________________________ n. ______________________ rilasciata/o da
_______________________________ il __________, ha violato l’articolo 7, comma 15-bis del
codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché esercitava abusivamente l’attività di
guardiamacchine o parcheggiatore. La violazione è stata  contestata  notificata con verbale n.
_____________________________ del __ / __ / ______. Pertanto, ai sensi dell’articolo 213 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 si è proceduto al sequestro amministrativo di una somma di denaro pari
a __________ , ____ euro.
Quanto sequestrato viene depositato presso l'ufficio di appartenenza dei sottoscritti verbalizzanti, a
disposizione dell'autorità competente, a norma dell'art. 7 del d.P.R. 22 luglio1982, n. 571, in attesa
di essere trasferito alla Prefettura di _______________ .
Contro il presente sequestro può essere proposta opposizione alla Prefettura di _________________
ai sensi dell’articolo 213 del codice della strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il presente verbale viene trasmesso nei termini di legge all'autorità amministrativa competente e
copia viene consegnata al trasgressore e al proprietario delle cose sequestrate.
Il Trasgressore
_____________
Il Proprietario
________________
I Verbalizzanti
________________
Da redigere in quattro copie di cui una rimarrà agli atti, una verrà inviata all’U.T.G. – Prefettura, una sarà
consegnata al trasgressore e una al proprietario della cosa sequestrata, se diverso dal trasgressore .
Intestazione organo di polizia stradale procedente
MOD. 213/SC.4
VERBALE DI CONSEGNA DELLE SOMME DI DENARO SEQUESTRATE
AI PARCHEGGIATORI O GUADIAMACCHINE ABUSIVI
(Articoli 7, comma 15 bis e 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - d.P.R. 22 luglio1982, n. 571)
ALL’U.T.G. - Prefettura
DELLA PROVINCIA DI
_________________________
Il giorno __ / __ / _____ , alle ore __ : __ i sottoscritti ___________________________
appartenenti al Comando in intestazione, hanno consegnato alla Prefettura in intestazione una
somma di denaro pari a __________ , ____ euro, oggetto di sequestro ai sensi dell’articolo 213 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la violazione dell’articolo 7, comma 15-bis del codice della strada
(esercizio abusivo dell’attività di guardiamacchine o parcheggiatore).
La violazione è stata  contestata  notificata con verbale n. _____________________________
del __ / __ / ______.
Il sequestro è avvenuto con il verbale allegato.
L’agente/Ufficiale
_______________
_______________
Per ricevuta
L’incaricato della Prefettura
______________________
Da redigere in due copie di cui una rimarrà agli atti, una verrà inviata all’U.T.G. – Prefettura, unitamente al denaro e
al verbale di sequestro .