Capitolato speciale d`appalto

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Capitolato speciale d`appalto
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DI SERVIZIO PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ANNO 2014
ATTI 3624/2013
Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006
Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale
Dott.ssa Karin Eva Imparato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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INDICE
Disposizioni generali
art. 1 - Oggetto dell’appalto
art. 2 - Importo complessivo
art. 3 - Durata dell’appalto
art. 4 - Criteri di aggiudicazione
art. 5 - Stipula del contratto
art. 6 - Cauzione provvisoria
art. 7 - Cauzione definitiva
Modalità di esecuzione del servizio
art. 8 - Obblighi dell’agenzia aggiudicataria
art. 9- Altri oneri ed obblighi dell’agenzia aggiudicataria
art. 10 - Modalità di espletamento del servizio
art. 11 - Corrispettivo per il servizio
art. 12 - Modalità di pagamento
art. 13 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo
art. 14 - Obblighi a carico dell’amministrazione appaltante
art. 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
art. 16 - Provvedimenti disciplinari
art. 17 – Penali
art. 18 - Risoluzione del contratto
art. 19 - Recesso
art. 20 - Rifusione danni e spese
art. 21 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto - Cessione del credito
DISPOSIZIONI FINALI
art. 22 - Responsabilità precontrattuale
art. 23 – Spese contrattuali, imposte e tasse
art. 24 – Contenzioso
art. 25 – Trattamento dei dati personali
art. 26 - Rinvio a norme di diritto vigenti
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DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del
D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, a favore dell’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Milano – Azienda Speciale presso la propria struttura in Viale Piceno n. 60 a Milano,
di figure professionali ascrivibili alle seguenti categorie, con riferimento al vigente CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie Locali, B.3. C.1.
Il Servizio, prestato da una Società in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione personale, la
gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato. Le singole prestazioni di
lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione.
L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall’Agenzia al lavoratore sarà riconducibile al
mansionario previsto dal CCNL Enti Locali per i profili professionali richiesti
dall’Amministrazione all’Agenzia.
Il presente appalto riguarda servizi appartenenti all’allegato II B del suddetto Decreto Legislativo
163/06.
ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO
L’appalto ha un importo complessivo presunto di Euro 72.000 IVA esclusa – Costi della sicurezza
pari ad € 0.
Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di
stima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative dell’Ufficio d’Ambito.
L’aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa sorgere alcun obbligo per l’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato
quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità
finanziarie.
Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed
erogate.
L’Ufficio d’Ambito si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 311
del DPR 207/2010 nonché l’applicazione dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 qualora dovessero
realizzarsi le condizioni ivi contemplate.
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
L’Appalto avrà durata di un anno dalla data del verbale di avvio del contratto o, nella eventualità,
dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto in
caso di urgenza.
Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate
entro la data ultima di durata dell'appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua
conclusione, oltre lo stesso termine.
ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante applicazione
del moltiplicatore offerto dall’Agenzia.
L'offerta economica dovrà pertanto contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la
dichiarazione dell'unico moltiplicatore (massimo 3 decimali) che l'impresa intende applicare alle
tariffe lorde orarie previste dal vigente CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali
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di cui alle tabelle indicate all’art. 11 del presente capitolato, per le categorie ed i profili
professionali oggetto del presente servizio.
Non saranno ammesse offerte con moltiplicatori inferiori ad 1.
L’Ufficio d’Ambito procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all’aggiudicazione.
In caso di revoca dell’aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, l’Ufficio d’Ambito si
riserva la facoltà di aggiudicare all’Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime
condizioni proposte in sede di gara.
ART. 5- STIPULA DEL CONTRATTO
Dopo l’aggiudicazione definitiva divenuta efficace si procederà alla stipulazione del contratto con
scrittura privata, con il quale la società fornitrice si obbliga a stipulare lo specifico contratto di
lavoro temporaneo in base alle esigenze di servizio dell’Ufficio d’Ambito.
Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto
sono a carico dell’aggiudicatario.
Nel caso di mancato versamento, l’Ufficio d’Ambito appaltante ha facoltà di trattenere dalla
cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.
I contratti di somministrazione dovranno essere stipulati in forma scritta e contenere tutti gli
elementi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. In tali contratti dovrà altresì essere fatto
espresso richiamo al presente Capitolato.
Eventuali clausole ivi inserite che si configurino come elusive o incompatibili con le disposizioni
del presente Capitolato dovranno considerarsi come non apposte, ove non approvate,
specificatamente in deroga ed in maniera espressa, da parte dell’ufficio d’ambito aggiudicatore.
Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento.
ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA
In sede di presentazione dell’offerta il concorrente è tenuto alla presentazione di una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.75 del D.lgs. 163/06. La cauzione provvisoria verrà restituita al termine della procedura di
gara su richiesta dei concorrenti non aggiudicatari. Al soggetto aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria verrà restituita al momento dell’avvenuta sottoscrizione del contratto.
ART. 7- CAUZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare altresì, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione
bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del Codice, per importo pari al 10% dell'importo
contrattuale. L’importo della cauzione può essere ridotto del cinquanta per cento in presenza delle
condizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06.
La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano.
Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto
e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ufficio
d’Ambito beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale
eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
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La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte dell’Azienda, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione (vedasi Art. 8 e Art. 9).
Qualora l’Ufficio d’Ambito intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte,
l’Impresa appaltatrice è obbligata ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa
comunicazione da parte della medesima, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
All’atto dell’aggiudicazione l’Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale
operativa nell’ambito del territorio della Provincia di Milano. Qualora l’Agenzia aggiudicataria non
disponga di una sede nell’ambito del territorio della Provincia di Milano, dovrà comunque
impegnarsi a costituirla entro un mese dall’aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della
retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il
giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali previsti per legge.
L’Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell’Ufficio d’Ambito, copia
delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento,
della retribuzione e della contribuzione versata.
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni.
L’Agenzia dovrà inoltre garantire quanto segue:
a) mettere a disposizione il personale richiesto dall’Ufficio d’Ambito per il periodo di tempo
stabilito. L’Ufficio d’Ambito può chiedere all’Agenzia aggiudicataria di effettuare un
colloquio con i candidati preselezionati dall’Agenzia medesima e su tali candidati l’Ufficio
d’Ambito può effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione;
b) i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno comunque eccedere, tra la richiesta e
l’effettiva fornitura, i 4 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano;
c) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che
superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l’Agenzia
somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal
caso l’ATO dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate;
d) provvedere entro i termini di cui al precedente punto b) alla sostituzione del lavoratore
temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta
dell’Ufficio d’Ambito o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal medico
competente aziendale con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione;
e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative
e contrattuali, disciplinati il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi
previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari
nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
f) iscrivere il lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali;
g) comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei
confronti del prestatore di lavoro temporaneo;
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h) pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione dovuta in relazione
alla categoria professionale di inquadramento;
i) l’agenzia deve dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all’informazione e
alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003, previa
comunicazione dell’utilizzatore al somministratore del profilo di rischio per la mansione
prevista nel singolo contratto di somministrazione. Ciò anche in caso di sostituzione per
malattia del lavoratore somministrato. Sarà comunque cura dell’ATO osservare tutti gli
obblighi di protezione, formazione e informazione connessi all’attività lavorativa in
conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
L’avvenuta corresponsione della retribuzione al lavoratore e il versamento delle ritenute
previdenziali agli enti competenti solleva l’ATO da qualsiasi obbligo di pagamento diretto al
lavoratore o ai suddetti Enti.
In caso di inadempienza dell’Agenzia, la Stazione Appaltante risolverà il contratto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 Codice civile e dell’art. 18 del presente Capitolato.
ART. 9 - ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
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tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della
notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o
dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello
svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal
senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le
cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
ART. 10 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal
presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) l’Ufficio d’Ambito procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo
di durata del contratto, ad inoltrare la richiesta di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato all’Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta.
2) La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima
posizione economica delle seguenti categorie del vigente CCNL del comparto Regioni e
Autonomie Locali: B3 e C1.
3) Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione.
4) L’Azienda appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le
seguenti informazioni:
a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di
specializzazione e grado di esperienza necessario;
b) indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate;
c) modalità e durata della prestazione lavorativa;
d) sede e orario di lavoro;
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e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante
inquadrati nel medesimo profilo.
5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti
alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente Ccnl
del Comparto Regioni e Autonomie locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa
vigente in materia.
6) L’Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di
trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati da ATO.
7) L’attività del lavoratore presso l’ATO è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità
nel pubblico impiego in quanto applicabili.
8) L’Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione dell’Ufficio d’Ambito personale che abbia
maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni.
9) Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo
a disposizione dall’Agenzia potrà, eventualmente, essere sottoposto ad un colloquio, da parte del
dirigente competente, teso ad accertare l’attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo
professionale richiesto.
10) L’orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte
salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente
punto 1.
11) La contribuzione previdenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i
dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine.
12) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede
di richiesta di fornitura.
13) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall’Ente
appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni
contrattuali future.
14) Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il
mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di
sostituzione.
15) L’Ufficio d’Ambito si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di
protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
16) L’Ufficio d’Ambito si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l’effettuazione del
servizio e per l’effettuazione dei controlli.
ART. 11 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a
calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e
forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto ed indipendente da
qualunque eventualità. Per il servizio oggetto del presente capitolato, l’Ufficio d’Ambito della
Provincia di Milano si obbliga a corrispondere all’Impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di
lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, le somme risultanti dall’applicazione del
moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non
dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali, oltre I.V.A. sulla parte imponibile.
Il trattamento retributivo per le due categorie di personale, pertanto, è quello previsto dal vigente
C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali.
Le tariffe orarie previste dal predetto C.C.N.L., comprensive di: retribuzione tabellare, 13^
mensilità, indennità di comparto, ferie e festività, contributi previdenziali ed assistenziali (compresi
i contributi Formatemp ed Ebitemp relativi alla formazione di cui al contratto degli enti di
somministrazione lavoro) e quota assicurativa INAIL (calcolata al 6 per mille), relative alle categorie
economiche (B3 e C1) sono le seguenti:
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CATEGORIA
Categoria C.1
Categoria B.3
TARIFFA ORARIA
€ 18,12
€ 16,94
Si precisa che tali tariffe verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto, sulla base delle
aliquote INAIL effettivamente applicate dall’impresa appaltatrice in relazione al profilo
professionale indicato dall’ufficio d’ambito, delle eventuali indennità previste per specifici profili
(rischio, turno ecc.) e degli eventuali aumenti contrattuali e contributivi che dovessero entrare in
vigore durante il periodo di validità del contratto.
Il prezzo orario offerto dovrà pertanto comprendere tutti i seguenti elementi:
• Ricerca e selezione del personale;
• Retribuzione lorda dei lavoratori e salario accessorio;
• Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di
somministrazione lavoro;
• Quota assicurativa INAIL;
• Sostituzione del personale;
• Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre
tipologie;
• Attività di formazione;
• Accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori avviati;
• Utile d’impresa;
• Imposta di bollo;
• Rischio di impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio,
permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del CCNL per i dipendenti temporanei o del
CCNL Regioni e Autonomie Locali.
Sarà obbligo dell’impresa fornitrice, su richiesta dell’ente, produrre certificazione completa di
prospetto, che attesti l’avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per
retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA,
ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro. Il
pagamento del corrispettivo come sopra determinato solleva l’Ufficio d’Ambito dall’obbligo di cui
all’art. 14 lett. b) del presente Capitolato.
Sarà inoltre obbligo dell’impresa fornitrice, su richiesta dell’ente, indicare l'entità della quota, sul
moltiplicatore offerto, relativa alla voce: “Ricerca e selezione del personale”.
L’Ufficio d’Ambito corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore
effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia
ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di
legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico dell’Ufficio d’Ambito, fermo restando il
margine d’agenzia offerto.
Per le eventuali ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne- festive) sarà calcolato un
aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del
Comparto Regioni – Enti Locali.
Compenso incentivante la produttività: il compenso viene erogato a quei lavoratori che
avranno svolto almeno 60 giorni lavorativi e che avranno ottenuto una valutazione positiva secondo
le modalità previste per i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito.
Esso viene calcolato moltiplicando la tariffa oraria del compenso incentivante indicato nella tabella
sottostante per il moltiplicatore diminuito della percentuale della voce “Ricerca e selezione del
personale”.
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CATEGORIA
Categoria C.1
Categoria B.3
TARIFFA ORARIA COMPENSO INCENTIVANTE
€ 0,93
€ 0,82
La fatturazione degli importi relativi al compenso incentivante dovrà contenere, nel dettaglio, tutti
gli elementi comprovanti l'effettiva erogazione di detto compenso ai lavoratori somministrati.
L’impresa appaltatrice si impegna altresì a fornire al lavoratore il buono pasto, con le
medesime modalità previste per i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito, il cui costo previamente
concordato sarà rimborsato a conguaglio ed è costituito dal valore facciale e dalla parte
contributiva.
Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l’Ufficio
d’Ambito della Provincia di Milano, in persona del Direttore ed il lavoratore sottoscriveranno
un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell’Impresa fornitrice.
In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme
contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto
l’Agenzia fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Ufficio d’Ambito provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto
disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento
della relativa fattura, per il pagamento della prestazione oggetto di contratto, che l’Agenzia emetterà
mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore. Per pagamento della fattura
dovrà intendersi la disposizione di pagamento inviata alla Banca.
Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda
sottoscritta dall’ATO appaltante e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate, a
comprova del servizio eseguito.
La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati:
riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria;
quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
costo orario;
totale costo ore lavorate;
percentuale di ricarico per costo totale ore lavorate;
IVA su ricarico;
totale fattura.
Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento
della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento
contabile da parte del Servizio Protocollo dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. A tal
riguardo l’impresa si impegna materialmente a produrre e/o comunque trasmettere la fattura,
direttamente all’ATO, Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano. La fattura deve essere intestata
all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale - Viale Piceno 60 - 20129
Milano P. IVA 08342040964 per via postale o con altre modalità. L’impresa si impegna ad indicare
espressamente nella fattura la prestazione in oggetto.
Le parti concorderanno inoltre che:
- il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all’interesse legale
(art. 1284 cc) vigente, senza alcuna maggiorazione;
- di ritenere, a pieno titolo, sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal
ricevimento della fattura l’Ufficio d’Ambito provveda a formalizzare all’impresa in maniera
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motivata puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o
alla irregolarità fiscale del documento contabile.
A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine che sarà alla stessa assegnato
dall’ATO, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Ufficio d’Ambito si impegna ad
assumere tempestivamente definitive determinazioni.
A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi
previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in
particolare :
1. Obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle
movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato.
2. Obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori
autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1.
3. Obbligo per l’Ufficio d’Ambito di comunicare al fornitore il CUP (codice unico di progetto)
o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e
forniture concesso.
In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra la Provincia di Milano procederà
alla immediata risoluzione del presente contratto.
I pagamenti delle fatture saranno subordinati altresì all’acquisizione da parte dell’Ufficio d’Ambito
di DURC, dell'Agenzia aggiudicataria, regolare.
ART. 13 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Nel caso d’interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, la stessa
dovrà sostituire il lavoratore entro 3 giorni. Nel caso in cui l’Agenzia non provvedesse alla
sostituzione o l’ATO non l’accettasse, il contratto s’intenderà risolto. L’ATO si riserva di valutare
eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla mancata sostituzione.
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’impresa appaltatrice sarà
tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro
temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di
prova.
Nel caso di assenze del lavoratore si rinvia all’art. 8 lett. c) e d) del presente Capitolato.
ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
a) La Stazione appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del Ccnl da
applicare ed i relativi trattamenti retributivi previsti dal Ccnl e si obbliga a comunicare
eventuali variazioni.
b) La Stazione appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al
prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni e i contributi
dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle
somme dovute non ancora pagate.
c) La Stazione appaltante ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la
sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all’attività lavorativa, oltre che di dotarli dei
relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori, in
conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 5 ultima parte D.Lgs. n. 276/2003.
d) L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano sarà civilmente responsabile, in via esclusiva,
nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in
occasione del lavoro di cui alla presente fornitura.
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ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Ufficio d’Ambito si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Impresa appaltatrice
possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte
dell’appaltatrice stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed, in modo
specifico, controlli di rispondenze e qualità.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al
capitolato o al contratto, l’Impresa dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni
rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Impresa dagli obblighi e dalle
responsabilità inerenti al contratto.
ART. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all’Impresa
appaltatrice, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.lgs. 276/2003.
L’Ufficio d’Ambito comunica tempestivamente all’Impresa gli elementi che formeranno oggetto
della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70.
L’impresa appaltatrice è tenuta a comunicare all’ATO, secondo le disposizioni del vigente CCNL
per i dipendenti temporanei, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i
relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
ART. 17 - PENALI
In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro
rispetto ai termini contrattuali, l’ATO potrà applicare penali nel seguente ammontare:
a) in caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali: 0,5 per mille dell’importo
contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo; fatte salve eventuali
proroghe concesse per iscritto dall’Ufficio d’Ambito.
Gli importi delle penali saranno recuperati mediante escussione della cauzione definitiva, che dovrà
essere poi immediatamente ricostituita.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’ATO procede alla
risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a)
sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
b)
perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del
contratto;
c)
quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto di subappalto
e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
d)
per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
e)
nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f)
cessione anche parziale del contratto;
g)
nei casi di cui agli artt.135 e 136 del D.lgs. 163/06 s.m.i.;
h)
in caso di fallimento dell’Appaltatore;
nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in
i)
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento
delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che
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consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso;
l)
il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari
ovvero con ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della
manodopera.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto di ATO al risarcimento dei danni
subiti a causa dell’inadempimento.
All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente
eseguite prima della risoluzione.
La stazione appaltante provvederà al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente
sostenuti dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 276/2003, qualora il recesso o la risoluzione del
contratto stipulato con la medesima avvenga per cause non imputabili all’Agenzia.
Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 136, 138 e 139 del D.Lgs. n.
163/2006.
È facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dall’art. 140 D.Lgs. n.
163/2006.
L’Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà
avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta
aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni
opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’ATO per effetto
dell’intervenuta risoluzione del contratto.
Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico
dell’inadempiente e sono corrisposti all’ATO a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino
alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente,
senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a
completa soddisfazione dell’ATO.
L’accertamento delle somme dovute all’ATO, se richiesto dall’Appaltatore, potrà essere eseguito in
contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte
ART. 19 - RECESSO
L’ATO provvederà a recedere dal contratto:
1. nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 67, dal comma 3 dell’art. 88, dai commi 3 e 4 dell’art. 92,
commi 2 e 4 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell’art. 94 del medesimo D. Lgs.,
2. l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti,
decadenze e sospensioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto
all’Ufficio d’Ambito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del citato Decreto;
3. per altre cause debitamente motivate, che ostino alla continuazione nel rapporto contrattuale,
4. nei casi previsti dal comma 18 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006,
5. per esercizio della facoltà, che ATO si riserva, di cui all’art. 1671 del C.C. “Recesso unilaterale
del contratto”.
Nei casi previsti ai punti 1. e 2. del primo capoverso l’ATO provvede al recesso mediante
comunicazione scritta con raccomandata e senza preavviso.
Nei casi previsti ai punti 3. e 4. del primo capoverso l’ATO provvede al recesso mediante
comunicazione scritta con raccomandata e senza preavviso con preavviso di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di definitivo accertamento della sussistenza delle condizione per l’esercizio
della facoltà di recesso.
In caso di recesso per le motivazioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del primo capoverso l’ATO
provvederà al pagamento del corrispettivo relativa alla quota di appalto già eseguita alla data del
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recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della rimanente quota nei limiti delle
utilità conseguite. E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell’appaltatore.
La facoltà, di cui al punto 5. del primo capoverso verrà esercitata dalla Stazione Appaltante, per
iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R, con preavviso di
almeno 20 giorni naturali e consecutivi.
In tal caso l’ATO si obbliga a pagare all’Impresa un’indennità corrispondente:
- al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso,
così come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall’ATO in
contraddittorio con l’appaltatore;
- al valore delle spese già sostenute dall’Impresa per l’esecuzione dell’appalto prima della
comunicazione dell’atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate
dall’ATO;
- al mancato guadagno nella misura indicata dall’impresa in sede di offerta economica a titolo di
percentuale d’utile con il limite massimo del decimo della somma derivante dalla differenza tra
l’importo dei 4/5 dell’importo netto contrattuale ed il valore delle prestazioni già rese in
conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.
E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell’appaltatore.
ART. 20 - RIFUSIONE DANNI E SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di
Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che
dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE
DEL CREDITO
E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il
contratto, pena la risoluzione del contratto.
Nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’impresa appaltatrice sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica la cessione del
contratto ha efficacia solo qualora espressamente accettata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di
Milano. A riguardo si richiama l’art. 116 del D.Lgs. 163/06.
E’ ammessa la cessione del credito vantato dalla ditta aggiudicataria nei confronti dell’ATO, purché
sia preventivamente notificata all’Ufficio d’Ambito e dalla stessa accettata.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 22 - RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
L’aggiudicatario è tenuto a produrre, nel termine ordinatorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla
richiesta, i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, fra i quali si
elencano:
a) la garanzia definitiva,
b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato mediante scrittura privata
autenticata, se aggiudicatario fosse un raggruppamento temporaneo d’imprese,
c) l’attestazione di avvenuto versamento del fondo spese contrattuali.
La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine
perentorio successivamente fissato è causa di decadenza dall’aggiudicazione.
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In conseguenza della decadenza dall’aggiudicazione l’ATO acquisisce ha facoltà di scorrere la
graduatoria delle Imprese, che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo privato
contraente.
Art. 23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto
d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.
ART. 24 CONTENZIOSO
In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi
della transazione o dell’accordo bonario.
E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale.
Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non
risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro
di Milano.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le
prestazioni contrattuali.
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare del trattamento è l’Ufficio d’Ambito
della Provincia di Milano.
Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa
vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali – d’ora in avanti Codice) e sue successive modificazioni e
integrazioni e delle altre disposizioni connesse emanate dall’Autorità Garante per la privacy.
L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente,
incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’ATO, parimenti,
assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza
dall’Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale. L’obbligo permane fino a che queste non
divengano di pubblico dominio.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, ai quali potranno essere attribuite
funzioni procedimentali previste dalla norma;
- altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
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ART. 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti
in vigore; in particolare, si applica la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro a
tempo determinato ex D.Lgs. 276/2003.
E’ fatto salvo altresì il disposto dell’art.36 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo
cui la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni
responsabilità e sanzione.
Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.
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