Capitolato speciale d`appalto
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Capitolato speciale d`appalto
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DI SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2014 ATTI 3624/2013 Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006 Direttore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale Dott.ssa Karin Eva Imparato Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 1 INDICE Disposizioni generali art. 1 - Oggetto dell’appalto art. 2 - Importo complessivo art. 3 - Durata dell’appalto art. 4 - Criteri di aggiudicazione art. 5 - Stipula del contratto art. 6 - Cauzione provvisoria art. 7 - Cauzione definitiva Modalità di esecuzione del servizio art. 8 - Obblighi dell’agenzia aggiudicataria art. 9- Altri oneri ed obblighi dell’agenzia aggiudicataria art. 10 - Modalità di espletamento del servizio art. 11 - Corrispettivo per il servizio art. 12 - Modalità di pagamento art. 13 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo art. 14 - Obblighi a carico dell’amministrazione appaltante art. 15 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio art. 16 - Provvedimenti disciplinari art. 17 – Penali art. 18 - Risoluzione del contratto art. 19 - Recesso art. 20 - Rifusione danni e spese art. 21 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto - Cessione del credito DISPOSIZIONI FINALI art. 22 - Responsabilità precontrattuale art. 23 – Spese contrattuali, imposte e tasse art. 24 – Contenzioso art. 25 – Trattamento dei dati personali art. 26 - Rinvio a norme di diritto vigenti 2 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, a favore dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale presso la propria struttura in Viale Piceno n. 60 a Milano, di figure professionali ascrivibili alle seguenti categorie, con riferimento al vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, B.3. C.1. Il Servizio, prestato da una Società in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprende attività di ricerca, selezione e sostituzione personale, la gestione dello stesso secondo quanto indicato nel presente capitolato. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione. L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste dall’Agenzia al lavoratore sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Enti Locali per i profili professionali richiesti dall’Amministrazione all’Agenzia. Il presente appalto riguarda servizi appartenenti all’allegato II B del suddetto Decreto Legislativo 163/06. ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO L’appalto ha un importo complessivo presunto di Euro 72.000 IVA esclusa – Costi della sicurezza pari ad € 0. Si evidenzia che detto importo ha carattere presuntivo in quanto va inteso come mera indicazione di stima effettuata sulla base delle attuali esigenze organizzative dell’Ufficio d’Ambito. L’aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto non fa sorgere alcun obbligo per l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive esigenze e disponibilità finanziarie. Il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate. L’Ufficio d’Ambito si riserva altresì di dare applicazione alle disposizioni contenute nell’art. 311 del DPR 207/2010 nonché l’applicazione dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 qualora dovessero realizzarsi le condizioni ivi contemplate. ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO L’Appalto avrà durata di un anno dalla data del verbale di avvio del contratto o, nella eventualità, dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio prima della sottoscrizione del contratto in caso di urgenza. Si intendono validamente effettuate e contrattualmente efficaci le richieste di personale inoltrate entro la data ultima di durata dell'appalto, anche se il rapporto lavorativo si protragga, per la sua conclusione, oltre lo stesso termine. ART. 4 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante applicazione del moltiplicatore offerto dall’Agenzia. L'offerta economica dovrà pertanto contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, la dichiarazione dell'unico moltiplicatore (massimo 3 decimali) che l'impresa intende applicare alle tariffe lorde orarie previste dal vigente CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali 3 di cui alle tabelle indicate all’art. 11 del presente capitolato, per le categorie ed i profili professionali oggetto del presente servizio. Non saranno ammesse offerte con moltiplicatori inferiori ad 1. L’Ufficio d’Ambito procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione. In caso di revoca dell’aggiudicazione, recesso o risoluzione del contratto, l’Ufficio d’Ambito si riserva la facoltà di aggiudicare all’Agenzia che segue nella graduatoria approvata, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. ART. 5- STIPULA DEL CONTRATTO Dopo l’aggiudicazione definitiva divenuta efficace si procederà alla stipulazione del contratto con scrittura privata, con il quale la società fornitrice si obbliga a stipulare lo specifico contratto di lavoro temporaneo in base alle esigenze di servizio dell’Ufficio d’Ambito. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell’aggiudicatario. Nel caso di mancato versamento, l’Ufficio d’Ambito appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento. I contratti di somministrazione dovranno essere stipulati in forma scritta e contenere tutti gli elementi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.. In tali contratti dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato. Eventuali clausole ivi inserite che si configurino come elusive o incompatibili con le disposizioni del presente Capitolato dovranno considerarsi come non apposte, ove non approvate, specificatamente in deroga ed in maniera espressa, da parte dell’ufficio d’ambito aggiudicatore. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento. ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA In sede di presentazione dell’offerta il concorrente è tenuto alla presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.75 del D.lgs. 163/06. La cauzione provvisoria verrà restituita al termine della procedura di gara su richiesta dei concorrenti non aggiudicatari. Al soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria verrà restituita al momento dell’avvenuta sottoscrizione del contratto. ART. 7- CAUZIONE DEFINITIVA L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare altresì, in sede di stipulazione del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 113 del Codice, per importo pari al 10% dell'importo contrattuale. L’importo della cauzione può essere ridotto del cinquanta per cento in presenza delle condizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/06. La fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ufficio d’Ambito beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 4 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice da parte dell’Azienda, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (vedasi Art. 8 e Art. 9). Qualora l’Ufficio d’Ambito intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Impresa appaltatrice è obbligata ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte della medesima, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ART. 8 - OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA All’atto dell’aggiudicazione l’Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una sede o filiale operativa nell’ambito del territorio della Provincia di Milano. Qualora l’Agenzia aggiudicataria non disponga di una sede nell’ambito del territorio della Provincia di Milano, dovrà comunque impegnarsi a costituirla entro un mese dall’aggiudicazione definitiva ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. L’Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta dell’Ufficio d’Ambito, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni. L’Agenzia dovrà inoltre garantire quanto segue: a) mettere a disposizione il personale richiesto dall’Ufficio d’Ambito per il periodo di tempo stabilito. L’Ufficio d’Ambito può chiedere all’Agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i candidati preselezionati dall’Agenzia medesima e su tali candidati l’Ufficio d’Ambito può effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione; b) i tempi di somministrazione di lavoro non dovranno comunque eccedere, tra la richiesta e l’effettiva fornitura, i 4 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano; c) nel caso di assenze del lavoratore, esclusa la fruizione delle ferie e delle festività, che superino il 5% della durata del singolo contratto di somministrazione, l’Agenzia somministratrice si impegna, qualora richiesta, a sostituire il lavoratore somministrato. In tal caso l’ATO dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente prestate; d) provvedere entro i termini di cui al precedente punto b) alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o su motivata richiesta dell’Ufficio d’Ambito o in caso di inidoneità totale alla mansione accertata dal medico competente aziendale con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione; e) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinati il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo; f) iscrivere il lavoratore presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; g) comprovare l’adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi e assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo; 5 h) pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione dovuta in relazione alla categoria professionale di inquadramento; i) l’agenzia deve dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all’informazione e alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D. Lgs. n. 276/2003, previa comunicazione dell’utilizzatore al somministratore del profilo di rischio per la mansione prevista nel singolo contratto di somministrazione. Ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato. Sarà comunque cura dell’ATO osservare tutti gli obblighi di protezione, formazione e informazione connessi all’attività lavorativa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. L’avvenuta corresponsione della retribuzione al lavoratore e il versamento delle ritenute previdenziali agli enti competenti solleva l’ATO da qualsiasi obbligo di pagamento diretto al lavoratore o ai suddetti Enti. In caso di inadempienza dell’Agenzia, la Stazione Appaltante risolverà il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice civile e dell’art. 18 del presente Capitolato. ART. 9 - ALTRI ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara; tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto; l’obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. ART. 10 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1) l’Ufficio d’Ambito procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata del contratto, ad inoltrare la richiesta di somministrazioni di lavoro a tempo determinato all’Agenzia aggiudicataria mediante apposita richiesta scritta. 2) La richiesta di somministrazione farà riferimento a profili professionali ascrivibili alla prima posizione economica delle seguenti categorie del vigente CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali: B3 e C1. 3) Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate con separati contratti di somministrazione. 4) L’Azienda appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione di lavoro con le seguenti informazioni: a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario; b) indicazione dei rischi specifici di mansione e le misure di prevenzione adottate; c) modalità e durata della prestazione lavorativa; d) sede e orario di lavoro; 6 e) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori della stazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo. 5) I prestatori di lavoro oggetto della somministrazione di cui al presente capitolato, saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti degli Enti locali dal vigente Ccnl del Comparto Regioni e Autonomie locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia. 6) L’Agenzia aggiudicataria si impegna ad effettuare la ricerca del personale secondo criteri di trasparenza, tenuto conto dei bisogni esplicitati da ATO. 7) L’attività del lavoratore presso l’ATO è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili. 8) L’Agenzia pone, preferibilmente, a disposizione dell’Ufficio d’Ambito personale che abbia maturato esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni. 9) Prima della stipulazione definitiva del singolo contratto di somministrazione, il personale messo a disposizione dall’Agenzia potrà, eventualmente, essere sottoposto ad un colloquio, da parte del dirigente competente, teso ad accertare l’attitudine del medesimo alle mansioni ascritte al profilo professionale richiesto. 10) L’orario di lavoro contrattuale è fissato in trentasei ore settimanali, dal lunedì al venerdì, fatte salve le esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di cui al precedente punto 1. 11) La contribuzione previdenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle aziende di somministrazione di lavoro a termine. 12) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richiesta di fornitura. 13) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL applicato dall’Ente appaltante, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. 14) Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di giusta causa di recesso o di sostituzione. 15) L’Ufficio d’Ambito si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 16) L’Ufficio d’Ambito si riserva di richiedere tutte le informazioni utili per l’effettuazione del servizio e per l’effettuazione dei controlli. ART. 11 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO Il moltiplicatore offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, è a corpo, onnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto ed indipendente da qualunque eventualità. Per il servizio oggetto del presente capitolato, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano si obbliga a corrispondere all’Impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, le somme risultanti dall’applicazione del moltiplicatore offerto alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie Locali, oltre I.V.A. sulla parte imponibile. Il trattamento retributivo per le due categorie di personale, pertanto, è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali. Le tariffe orarie previste dal predetto C.C.N.L., comprensive di: retribuzione tabellare, 13^ mensilità, indennità di comparto, ferie e festività, contributi previdenziali ed assistenziali (compresi i contributi Formatemp ed Ebitemp relativi alla formazione di cui al contratto degli enti di somministrazione lavoro) e quota assicurativa INAIL (calcolata al 6 per mille), relative alle categorie economiche (B3 e C1) sono le seguenti: 7 CATEGORIA Categoria C.1 Categoria B.3 TARIFFA ORARIA € 18,12 € 16,94 Si precisa che tali tariffe verranno ricalcolate in fase di esecuzione del contratto, sulla base delle aliquote INAIL effettivamente applicate dall’impresa appaltatrice in relazione al profilo professionale indicato dall’ufficio d’ambito, delle eventuali indennità previste per specifici profili (rischio, turno ecc.) e degli eventuali aumenti contrattuali e contributivi che dovessero entrare in vigore durante il periodo di validità del contratto. Il prezzo orario offerto dovrà pertanto comprendere tutti i seguenti elementi: • Ricerca e selezione del personale; • Retribuzione lorda dei lavoratori e salario accessorio; • Oneri contributivi assistenziali e previdenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione lavoro; • Quota assicurativa INAIL; • Sostituzione del personale; • Ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e altre tipologie; • Attività di formazione; • Accertamento dell’idoneità fisica dei lavoratori avviati; • Utile d’impresa; • Imposta di bollo; • Rischio di impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa vigente, del CCNL per i dipendenti temporanei o del CCNL Regioni e Autonomie Locali. Sarà obbligo dell’impresa fornitrice, su richiesta dell’ente, produrre certificazione completa di prospetto, che attesti l’avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo, suddiviso per retribuzione oraria fondamentale e, in via eventuale, accessoria, corrispettivo del servizio ed IVA, ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore del prestatore di lavoro. Il pagamento del corrispettivo come sopra determinato solleva l’Ufficio d’Ambito dall’obbligo di cui all’art. 14 lett. b) del presente Capitolato. Sarà inoltre obbligo dell’impresa fornitrice, su richiesta dell’ente, indicare l'entità della quota, sul moltiplicatore offerto, relativa alla voce: “Ricerca e selezione del personale”. L’Ufficio d’Ambito corrisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi. In caso di aumenti di retribuzioni dovuti a rinnovi contrattuali o ad altre disposizioni di legge/regolamento, gli stessi saranno posti a carico dell’Ufficio d’Ambito, fermo restando il margine d’agenzia offerto. Per le eventuali ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne- festive) sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni – Enti Locali. Compenso incentivante la produttività: il compenso viene erogato a quei lavoratori che avranno svolto almeno 60 giorni lavorativi e che avranno ottenuto una valutazione positiva secondo le modalità previste per i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito. Esso viene calcolato moltiplicando la tariffa oraria del compenso incentivante indicato nella tabella sottostante per il moltiplicatore diminuito della percentuale della voce “Ricerca e selezione del personale”. 8 CATEGORIA Categoria C.1 Categoria B.3 TARIFFA ORARIA COMPENSO INCENTIVANTE € 0,93 € 0,82 La fatturazione degli importi relativi al compenso incentivante dovrà contenere, nel dettaglio, tutti gli elementi comprovanti l'effettiva erogazione di detto compenso ai lavoratori somministrati. L’impresa appaltatrice si impegna altresì a fornire al lavoratore il buono pasto, con le medesime modalità previste per i dipendenti dell’Ufficio d’Ambito, il cui costo previamente concordato sarà rimborsato a conguaglio ed è costituito dal valore facciale e dalla parte contributiva. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano, in persona del Direttore ed il lavoratore sottoscriveranno un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede dell’Impresa fornitrice. In caso di assenza del lavoratore per motivi previsti dalla normativa vigente o dalle norme contrattuali (malattia, maternità, ecc.), sarà riconosciuta al lavoratore la tutela di legge, pertanto l’Agenzia fornitrice provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita. ART. 12 - MODALITA’ DI PAGAMENTO L’Ufficio d’Ambito provvederà al pagamento del servizio a mezzo mandato, in base a quanto disposto dal Regolamento di Contabilità, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relativa fattura, per il pagamento della prestazione oggetto di contratto, che l’Agenzia emetterà mensilmente e posticipatamente, secondo le norme fiscali in vigore. Per pagamento della fattura dovrà intendersi la disposizione di pagamento inviata alla Banca. Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata da apposita scheda sottoscritta dall’ATO appaltante e dal lavoratore, indicante le ore effettivamente prestate, a comprova del servizio eseguito. La fatturazione dovrà espressamente contenere i seguenti dati: riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria; quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; costo orario; totale costo ore lavorate; percentuale di ricarico per costo totale ore lavorate; IVA su ricarico; totale fattura. Le parti contraenti concordano di individuare per la generalità dei casi che, quale data di riferimento della fattura o nota di addebito, si intende a pieno titolo ed effetti la data riportata nel documento contabile da parte del Servizio Protocollo dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. A tal riguardo l’impresa si impegna materialmente a produrre e/o comunque trasmettere la fattura, direttamente all’ATO, Viale Piceno n. 60 - 20129 Milano. La fattura deve essere intestata all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale - Viale Piceno 60 - 20129 Milano P. IVA 08342040964 per via postale o con altre modalità. L’impresa si impegna ad indicare espressamente nella fattura la prestazione in oggetto. Le parti concorderanno inoltre che: - il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all’interesse legale (art. 1284 cc) vigente, senza alcuna maggiorazione; - di ritenere, a pieno titolo, sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 45° giorno dal ricevimento della fattura l’Ufficio d’Ambito provveda a formalizzare all’impresa in maniera 9 motivata puntuali contestazioni riferite all’oggetto della prestazione ovvero all’importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l’impresa, entro un termine che sarà alla stessa assegnato dall’ATO, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l’Ufficio d’Ambito si impegna ad assumere tempestivamente definitive determinazioni. A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare : 1. Obbligo per il fornitore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato. 2. Obbligo per il fornitore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1. 3. Obbligo per l’Ufficio d’Ambito di comunicare al fornitore il CUP (codice unico di progetto) o in alternativa il CIG (codice identificativo di gara) per ogni contratto per lavori, servizi e forniture concesso. In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra la Provincia di Milano procederà alla immediata risoluzione del presente contratto. I pagamenti delle fatture saranno subordinati altresì all’acquisizione da parte dell’Ufficio d’Ambito di DURC, dell'Agenzia aggiudicataria, regolare. ART. 13 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO Nel caso d’interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all’Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro 3 giorni. Nel caso in cui l’Agenzia non provvedesse alla sostituzione o l’ATO non l’accettasse, il contratto s’intenderà risolto. L’ATO si riserva di valutare eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla mancata sostituzione. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’impresa appaltatrice sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova. Nel caso di assenze del lavoratore si rinvia all’art. 8 lett. c) e d) del presente Capitolato. ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE a) La Stazione appaltante si impegna a comunicare all’Agenzia gli estremi del Ccnl da applicare ed i relativi trattamenti retributivi previsti dal Ccnl e si obbliga a comunicare eventuali variazioni. b) La Stazione appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni e i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate. c) La Stazione appaltante ad informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici connessi all’attività lavorativa, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori, in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 5 ultima parte D.Lgs. n. 276/2003. d) L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano sarà civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione del lavoro di cui alla presente fornitura. 10 ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’Ufficio d’Ambito si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’appaltatrice stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed, in modo specifico, controlli di rispondenze e qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l’Impresa dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Impresa dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. ART. 16 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.lgs. 276/2003. L’Ufficio d’Ambito comunica tempestivamente all’Impresa gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della legge 300/70. L’impresa appaltatrice è tenuta a comunicare all’ATO, secondo le disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l’eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa. ART. 17 - PENALI In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, l’ATO potrà applicare penali nel seguente ammontare: a) in caso di ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali: 0,5 per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno naturale, consecutivo, continuo di ritardo; fatte salve eventuali proroghe concesse per iscritto dall’Ufficio d’Ambito. Gli importi delle penali saranno recuperati mediante escussione della cauzione definitiva, che dovrà essere poi immediatamente ricostituita. ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l’ATO procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l’ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto; c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti; d) per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni; e) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; f) cessione anche parziale del contratto; g) nei casi di cui agli artt.135 e 136 del D.lgs. 163/06 s.m.i.; h) in caso di fallimento dell’Appaltatore; nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in i) materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l’obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che 11 consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso; l) il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero con ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto di ATO al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione. La stazione appaltante provvederà al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall’Agenzia, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 276/2003, qualora il recesso o la risoluzione del contratto stipulato con la medesima avvenga per cause non imputabili all’Agenzia. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 136, 138 e 139 del D.Lgs. n. 163/2006. È facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dall’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006. L’Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avvenuta aggiudicazione a terzi dell’appalto. L’aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all’ATO per effetto dell’intervenuta risoluzione del contratto. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell’inadempiente e sono corrisposti all’ATO a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell’ATO. L’accertamento delle somme dovute all’ATO, se richiesto dall’Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte ART. 19 - RECESSO L’ATO provvederà a recedere dal contratto: 1. nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 67, dal comma 3 dell’art. 88, dai commi 3 e 4 dell’art. 92, commi 2 e 4 dell’art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 94 del medesimo D. Lgs., 2. l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all’Ufficio d’Ambito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 69 del citato Decreto; 3. per altre cause debitamente motivate, che ostino alla continuazione nel rapporto contrattuale, 4. nei casi previsti dal comma 18 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, 5. per esercizio della facoltà, che ATO si riserva, di cui all’art. 1671 del C.C. “Recesso unilaterale del contratto”. Nei casi previsti ai punti 1. e 2. del primo capoverso l’ATO provvede al recesso mediante comunicazione scritta con raccomandata e senza preavviso. Nei casi previsti ai punti 3. e 4. del primo capoverso l’ATO provvede al recesso mediante comunicazione scritta con raccomandata e senza preavviso con preavviso di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di definitivo accertamento della sussistenza delle condizione per l’esercizio della facoltà di recesso. In caso di recesso per le motivazioni di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del primo capoverso l’ATO provvederà al pagamento del corrispettivo relativa alla quota di appalto già eseguita alla data del 12 recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della rimanente quota nei limiti delle utilità conseguite. E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell’appaltatore. La facoltà, di cui al punto 5. del primo capoverso verrà esercitata dalla Stazione Appaltante, per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A/R, con preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi. In tal caso l’ATO si obbliga a pagare all’Impresa un’indennità corrispondente: - al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto dall’ATO in contraddittorio con l’appaltatore; - al valore delle spese già sostenute dall’Impresa per l’esecuzione dell’appalto prima della comunicazione dell’atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate dall’ATO; - al mancato guadagno nella misura indicata dall’impresa in sede di offerta economica a titolo di percentuale d’utile con il limite massimo del decimo della somma derivante dalla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo netto contrattuale ed il valore delle prestazioni già rese in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato. E’ esclusa ogni altra e qualsiasi indennità a favore dell’appaltatore. ART. 20 - RIFUSIONE DANNI E SPESE Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO e DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO E’ fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, pena la risoluzione del contratto. Nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’impresa appaltatrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica la cessione del contratto ha efficacia solo qualora espressamente accettata dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. A riguardo si richiama l’art. 116 del D.Lgs. 163/06. E’ ammessa la cessione del credito vantato dalla ditta aggiudicataria nei confronti dell’ATO, purché sia preventivamente notificata all’Ufficio d’Ambito e dalla stessa accettata. DISPOSIZIONI FINALI ART. 22 - RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE L’aggiudicatario è tenuto a produrre, nel termine ordinatorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla richiesta, i documenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto, fra i quali si elencano: a) la garanzia definitiva, b) il mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato mediante scrittura privata autenticata, se aggiudicatario fosse un raggruppamento temporaneo d’imprese, c) l’attestazione di avvenuto versamento del fondo spese contrattuali. La mancata presentazione, senza idonea giustificazione, della documentazione richiesta nel termine perentorio successivamente fissato è causa di decadenza dall’aggiudicazione. 13 In conseguenza della decadenza dall’aggiudicazione l’ATO acquisisce ha facoltà di scorrere la graduatoria delle Imprese, che hanno presentato valida offerta, per individuare il nuovo privato contraente. Art. 23. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario. ART. 24 CONTENZIOSO In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell’accordo bonario. E’ escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime l’appaltatore dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali. ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare del trattamento è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – d’ora in avanti Codice) e sue successive modificazioni e integrazioni e delle altre disposizioni connesse emanate dall’Autorità Garante per la privacy. L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’ATO, parimenti, assume l’obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. I dati potranno essere comunicati a: - soggetti, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, ai quali potranno essere attribuite funzioni procedimentali previste dalla norma; - altri concorrenti, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 14 ART. 26 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore; in particolare, si applica la normativa vigente in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato ex D.Lgs. 276/2003. E’ fatto salvo altresì il disposto dell’art.36 – comma 2 – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, secondo cui la violazione di disposizioni imperative, riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le medesime Amministrazioni Pubbliche, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Si richiamano altresì, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile. 15