Commercio all`ingrosso

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Commercio all`ingrosso
Scheda 3.1 – Commercio all’ingrosso
SOGGETTI RICHIEDENTI_______________________________________________________________
1. Possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 (“Riforma del
commercio”).
In caso contrario, il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i
soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 2, c.3, del D.P.R. 252/98, e cioè:
a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i
consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società
consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori
o società consorziate;
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
e) per le società di cui all'art. 2506 del Codice Civile a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
In caso di commercio all’ingrosso di generi alimentari:
2. Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di
dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o
affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC - registro esercenti il commercio, per uno dei
gruppi merceologici individuati dalle l. a), b) e c) dell'art. 12, c. 2, del D.M. 375/88. Una circolare
ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al REC per tutto il quinquennio
antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l’iscrizione al REC per
l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari.
In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________
Il D.Lgs. 114/98 definisce commercio all’ingrosso “l’attività svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o
ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di
commercio interno, di importazione o di esportazione.”
Settore non alimentare
L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare
è subordinata al possesso dei requisiti morali di cui sopra.
Settore alimentare
Qualora l’attività sia svolta nel settore merceologico alimentare, occorre anche il possesso di uno dei
requisiti professionali esplicitati nell’art. 5, c. 5, del D.Lgs. 114/98.
Autorizzazione sanitaria e protocollo H.A.C.C.P.
Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di
sostanze alimentari è richiesta l’autorizzazione sanitaria.
Importante è inoltre il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 155/97, concernente l’igiene dei prodotti
alimentari.
Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare
nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire
che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di
vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (ASL) un
documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di
controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure
di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.
Prevenzione incendi
Ai sensi del D.M. del 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso e al
dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla
procedura di prevenzione incendi.
Commercio elettronico
In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile
utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio:
in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito
destinate alle due tipologie di attività.
Procedimento
Dopo aver aperto la partita IVA, è possibile dare inizio all’attività di commercio all’ingrosso. Ai fini
dell’avvio dell’attività, infatti, non è prevista né comunicazione al Comune, né autorizzazione da parte del
medesimo: pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla Camera di
Commercio, visto che l’operatore è tenuto alla presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro
delle imprese, da effettuarsi, ai sensi del D.P.R. 581/95, entro un mese dall’inizio delle attività.
Adempimenti e documentazione da presentare
Domanda di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, entro un mese
dall’inizio delle attività.
ONERI________________________________________________________________________________
Oneri relativi alla prevenzione incendi.
Oneri relativi all’autorizzazione sanitaria.
SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________
Non sono previste limitazioni temporali all’esercizio dell’attività, salvo quanto previsto in caso di
sanzioni.
SANZIONI______________________________________________________________________________
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 114/98, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.
In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di
vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, c. 5, del medesimo decreto è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00 euro.
In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________
Normativa nazionale
Circ. Min. 3467/C del 28 maggio 1999, Disciplina del commercio.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell’articolo 4 comma 4 ,della L.15 marzo 1997, n 59.
D.M. del 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande.
L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande.
ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________
Camera di Commercio
ASL
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.