Commercio all`ingrosso
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Commercio all`ingrosso
Scheda 3.1 – Commercio all’ingrosso SOGGETTI RICHIEDENTI_______________________________________________________________ 1. Possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/98 (“Riforma del commercio”). In caso contrario, il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’art. 2, c.3, del D.P.R. 252/98, e cioè: a) per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi e per i consorzi, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'art. 2602 del Codice Civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; e) per le società di cui all'art. 2506 del Codice Civile a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. In caso di commercio all’ingrosso di generi alimentari: 2. Possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al REC - registro esercenti il commercio, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle l. a), b) e c) dell'art. 12, c. 2, del D.M. 375/88. Una circolare ministeriale, peraltro, ha chiarito che non occorre essere stati iscritti al REC per tutto il quinquennio antecedente alla comunicazione al Comune. Inoltre, è ritenuto valida anche l’iscrizione al REC per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale. ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________ Il D.Lgs. 114/98 definisce commercio all’ingrosso “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.” Settore non alimentare L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali di cui sopra. Settore alimentare Qualora l’attività sia svolta nel settore merceologico alimentare, occorre anche il possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nell’art. 5, c. 5, del D.Lgs. 114/98. Autorizzazione sanitaria e protocollo H.A.C.C.P. Ai sensi della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, in caso di commercializzazione di sostanze alimentari è richiesta l’autorizzazione sanitaria. Importante è inoltre il rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 155/97, concernente l’igiene dei prodotti alimentari. Il responsabile della gestione, in particolare, avvalendosi anche di laboratori autorizzati, deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti, e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi di vari principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Deve, inoltre, tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo (ASL) un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui sopra, e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati. Prevenzione incendi Ai sensi del D.M. del 16 febbraio 1982, i locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso e al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi e depositi, sono soggetti alla procedura di prevenzione incendi. Commercio elettronico In caso di esercizio congiunto di commercio all’ingrosso e al dettaglio per via elettronica, è possibile utilizzare un solo sito, ma si è tenuti a destinare aree del sito distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività. Procedimento Dopo aver aperto la partita IVA, è possibile dare inizio all’attività di commercio all’ingrosso. Ai fini dell’avvio dell’attività, infatti, non è prevista né comunicazione al Comune, né autorizzazione da parte del medesimo: pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla Camera di Commercio, visto che l’operatore è tenuto alla presentazione di apposita domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da effettuarsi, ai sensi del D.P.R. 581/95, entro un mese dall’inizio delle attività. Adempimenti e documentazione da presentare Domanda di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, entro un mese dall’inizio delle attività. ONERI________________________________________________________________________________ Oneri relativi alla prevenzione incendi. Oneri relativi all’autorizzazione sanitaria. SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________ Non sono previste limitazioni temporali all’esercizio dell’attività, salvo quanto previsto in caso di sanzioni. SANZIONI______________________________________________________________________________ Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 11, 14, 15 e 26, c. 5, del medesimo decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00 euro. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita. NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________ Normativa nazionale Circ. Min. 3467/C del 28 maggio 1999, Disciplina del commercio. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 ,della L.15 marzo 1997, n 59. D.M. del 16 febbraio 1982, Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L. 30 aprile 1962, n. 283, Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________ Camera di Commercio ASL Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.