IVA EsigibilitàDifferita

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Riferimenti normativi:
Art.6, comma 5, DPR 633/72
Art.7, D.L.185/2008 (conv.L.2/2009)
D.M. 26.03.2009
Circolare Agenzia Entrate n.20 del 30.04.2009
Principio generale:
L’IVA diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate:
- alla consegna o spedizione nel caso di vendita di beni mobili;
- alla stipula dell’atto di acquisto per i beni immobili;
- al termine della prestazione per i servizi;
- in ogni caso, al momento del pagamento del corrispettivo se anticipato rispetto ai momenti precedenti.
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Deroghe:
A) Esigibilità differita prevista dalla normativa IVA(art.6, comma 5, secondo periodo, DPR 633/72) per le seguenti cessioni:
i) cessioni di prodotti farmaceutici;
ii) cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci o associati;
iii) cessioni di beni o prestazioni di servizi resi a:
Stato o organi dello Stato
Enti pubblici territoriali o consorzi tra essi
CCIAA
Istituti universitari
Unità sanitarie locali ed enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura
Enti pubblici di assistenza e beneficienza
Enti previdenziali
L’imposta relativa alle operazioni rese nei confronti dei soggetti sopra elencati é “ordinariamente non esigibile” fino
alla data del pagamento della fattura, la registrazione della quale comporterà la compilazione di un apposito sezionale
(registro o sezionale delle “fatture in sospeso”) del registro degli acquisti.
Qualora il contribuente intendesse non usufruire di questa possibilità (ad es. perché in fase di chiusura dell’attività),
dovrà riportare nella fattura l’indicazione <<IVA ad esigibilità immediata>> o altra equivalente.
B) Esigibilità facoltativa (art.7, D.L.185/2008 - in vigore dal 29 aprile 2008)
imprese, artisti o professionisti
Soggetti interessati:
organizzati in forma individuale o societaria1
con volume d’affari non > 200.000 euro
tutte quelle imponibili
Operazioni interessate:
purché rese in Italia (anche se a clienti / committenti esteri)
fruitori di regimi IVA “particolari”(regime “monofase”2; regime
Soggetti esclusi:
“del margine” per i beni usati3; agenzie di viaggi e turismo);
operazioni soggette al c.d. “reverse charge”4
Operazioni escluse:
operazioni effettuate a favore di privati (senza partita IVA)
cessioni intracomunitarie ed esportazioni
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4
L’emittente deve riportare in fattura l’indicazione <<IVA ad esigibilità differita ex art.7, D.L.
185/2008>> o equivalente.
In contabilità la fattura contenente l’indicazione predetta dovrà essere indicata in apposita sezione del registro delle fatture emesse (di cui all’art.23 DPR 633/72)
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La “sospensione” dell’IVA (il differimento del pagamento per il fornitore e della detrazione per
il cliente) ha efficacia per:
- 1 anno dalla data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione beni mobili, stipula
dell’atto per i beni immobili, termine della prestazione per i servizi);
- nessun limite se, nel corso dell’anno il cliente fosse assoggettato a procedure concorsuali;
- in caso di pagamento frazionato, l’esigibilità opera “pro-quota” con riferimento al momento
di ciascun pagamento.
1
La possibilità è concessa anche agli “enti non commerciali” (di cui all’art.73, c.1, lett.c), DPR 917/86) nell’esercizio di impresa per le prestazioni rese nei confronti di cessionari o committenti che agiscano nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
2
Cessioni di giornali, tabacchi, documenti di viaggio per trasporto pubblico, gestione di telefoni pubblici (art.74, c.1, DPR633/72).
3
di cui agli artt.36 e ssgg. del D.L.41/1995.
4
o “inversione contabile” (art.17, c.5, DPR 633/72), tra cui, ad esempio: le prestazioni rese in edilizia dal sub-appaltatore all’appaltatore.
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In relazione alla scadenza temporale di cui sopra:
- il termine di 1 anno decorre dall’effettuazione dell’operazione; pertanto, per le cessioni con emissione di fattura differita al 15 del mese successivo alla consegna o spedizione delle merci rileva la data di consegna o spedizione;
- al termine dell’anno di sospensione dell’esigibilità dell’IVA l’imposta è liquidata nel mese o trimestre di scadenza,
non potendosi usufruire di alcuno slittamento per il mancato pagamento da parte del cessionario5;
- se, nel corso dell’anno di sospensione, intervengono variazioni in aumento dell’imposta (per correzioni effettuate ai
sensi del primo comma dell’art.26 DPR 633/72) il termine continua a decorrere dall’originale compimento
dell’operazione; nel caso di variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta (note di credito) valgono le ordinarie regole IVA (art.26, commi 2 e 3 DPR 633/726;
L’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) per cui si è usufruito del differimento in esame concorre alla
determinazione del volume d’affari del periodo d’imposta in cui la stessa ha avuto luogo, mentre la relativa imposta
sarà pagata in occasione della scadenza (pagamento anticipato o decorso dell’anno).
Non è obbligatorio attenersi al differimento per tutte le operazioni effettuate, potendosi adottare il rinvio per la liquidazione dell’IVA caso per caso, di volta in volta, nel rispetto degli adempimenti di legge (indicazione in fattura, registrazione in apposito sezionale, …..).
5
In caso di mancato pagamento della fattura entro l’anno previsto dalla norma, il cedente dovrà comunque liquidare l’IVA a debito, mentre al cessionario è comunque consentita la detrazione (anche se moroso nel pagamento).
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In altri termini, se l’operazione viene meno in tutto o in parte per dichiarazioni di nullità, revoca, risoluzione, …, per effetto di procedure concorsuali o in applicazione di sconti previsti contrattualmente, il cedente potrà emettere la nota rettificativa senza limiti di tempo (comma 2, art.citato), in caso (comma 3) di accordo tra
le parti o di rettifica di indicazioni inesatte nella originaria fattura, la nota di credito può essere emessa solamente entro un anno dall’emissione della fattura stessa.
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