pubblico impiego prof . carmencita guacci
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pubblico impiego prof . carmencita guacci
“PUBBLICO IMPIEGO” PROF. CARMENCITA GUACCI Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Indice 1 PUBBLICO IMPIEGO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego 1 Pubblico impiego Definizione del rapporto di servizio: Il rapporto di servizio è quel rapporto giuridico intersoggettivo che legittima l’inserimento di una persona fisica in una struttura amministrativa, ponendola al servizio di un ente pubblico. A differenza del rapporto organico, che comporta immedesimazione, il rapporto di servizio è un vero e proprio rapporto giuridico, in quanto intercorre tra due soggetti distinti, l’ente e il dipendente. A seconda del fatto costitutivo che lo instaura, il rapporto di servizio può essere: a) Rapporto di servizio di diritto: quando vi è un atto di assunzione dell’autorità amministrativa a1) Rapporto di servizio di diritto volontario e coattivo a seconda che per il suo sorgere occorra o meno il consenso dell’interessato b) Rapporto di servizio di fatto: quando manca un atto regolare di assunzione Il rapporto di servizio ( di diritto) volontario, invece, può essere: Impiegatizio: quando si concretizza in un rapporto di impiego tra ente e soggetto . Di regola ha durata indeterminata, come controprestazione è prevista una retribuzione. Onorario: se deriva da un incarico, elettivo, onorifico, in genere ha durata temporanea, come controprestazione è previsto un indennizzo a titolo di ristoro Il rapporto di pubblico impiego Il rapporto di pubblico impiego è quel rapporto di lavoro in cui una persona fisica pone, volontariamente e dietro corrispettivo, la propria attività lavorativa, in modo continuativo, alle dipendenze di una amministrazione pubblica, assumendo perciò uno specifico status con particolari diritti e doveri. Il rapporto di lavoro con le pp.aa.., dunque si configura come Volontario: in quanto per la continuazione del rapporto è richiesta la volontà della p.a. e quella del dipendente; Strettamente personale: il rapporto è costituito intuitu personae, vale a dire sulla fiducia che l’ente ripone nella persona a cui affida la cura dei propri interessi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Sinallagmatico: vi è un nesso di interdipendenza funzionale tra la prestazione lavorativa e la retribuzione, in quanto l’una trova la propria causa nell’altra. Di subordinazione: la prestazione lavorativa è svolta alle dipendenze della p.a. Natura giuridica Prima degli anni novanta la natura pubblica del pubblico impiego non era mai stata messa in discussione, sia per la specificità delle fonti normative del rapporto sia per la natura autoritativa del potere della p.a. Con l’emanazione del d.lgs. N. 29/1993, che ha dato inizio a quello che è stato etichettato il primo processo di privatizzazione del pubblico impiego, la natura del rapporto di pubblico impiego è stata riconsiderata alla luce dell’autonomia contrattuale. ATTI DI MACRO E MICRO - ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. In seguito al processo di privatizzazione del rapporto alle dipendenze della p.a., non più tutti gli atti posti in essere dalla p.a. , datrice di lavoro si configurano come atti amministrativi propriamente detti, ma solo quelli di macro –organizzazione. Infatti, prima della contrattualizzazione, tutti gli atti emessi dalla p.a. erano dei veri e propri provvedimenti amministrativi, invece, ora sono solo quelli cc.dd. di macro- organizzazione con cui , ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. N. 165/2001, la p.a. definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinano le dotazioni organiche complessive e individuano gli uffici di maggiore rilevanza. Attraverso questi atti, le pp.aa. conservano e, pertanto, continuano a esercitare con atti autoritativi la propria organizzazione nel rispetto dei criteri enunciati all’art. 2 del d.lgs. N. 165/2001 Mentre gli atti di organizzazione minore degli uffici e di gestione diretta del rapporto di lavoro sono riconducibili alla categoria degli atti di diritto privato. Questi atti definiti atti di micro- organizzazione e di gestione, trovano la loro fonte nell’art. 5 del d.lgs. N. 165/2001, secondo cui « nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro». il pubblico dipendente può impugnare davanti al g.a. gli atti di macro-organizzazione e davanti al g.o. gli atti di micro- organizzazione. La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui un atto di macro –organizzazione costituisca il presupposto di un atto di gestione del rapporto di lavoro, incidendo direttamente sugli interessi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego connessi alla posizione lavorativa del dipendente, un’eventuale controversia sarà devoluta al g.o.. (T.a.r. Lombardia n. 4311/2009) Principi costituzionali in materia di pubblico impiego Art. 97 della Cost.: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge Art. 98, comma 2, della Cost.:i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Art. 28 Cost.: i funzionari e i dipendenti pubblici assumono anche una responsabilità diretta, civile, penale e amministrativa, per gli atti compiuti in violazione di diritti Artt. 35, 36 37, 38, 39, 40, 51, comma 2 e 3 della Cost. Evoluzione storica e normativa del rapporto di pubblico impiego Dalla costituzione dello Stato unitario, il rapporto di pubblico impiego è stato oggetto di una disciplina unilaterale, scandita da atti di natura legislativa e regolamentare, in cui alcun ruolo veniva riconosciuta alla fonte contrattuale. La fonte normativa principale era il Testo Unico degli impiegati civile dello Stato (d.p.r. n. 3/1957). Successivamente interviene il d.lgs. N. 29/1993 con cui viene sancita la privatizzazione del pubblico impiego e l’assoggettamento di tale rapporto alla disciplina del lavoro privato, e, di conseguenza, alla contrattazione collettiva, e il giudice competente diventa il g.o.. Il processo di riforma continua con il d.lgs. n.80 del 1998, si tratta della seconda privatizzazione del pubblico impiego. Viene ampliata l’area riservata al diritto privato, il contratto collettivo diventa la fonte primaria del rapporto di lavoro, capace di disapplicare le stesse disposizioni di legge e di regolamento o statuto. Inoltre, viene meglio delineata, la separazione tra le fonti pubblicistiche e quelle privatistiche, il g.o. diventa definitivamente giudice del lavoro dal 1.07.1998, e la privatizzazione viene estesa anche ai dirigenti generali di categoria. Nel 2001, il legislatore, al fine di coordinare i numerosi interventi normativi esistenti in materia, ha emanato il d.lgs. n.165/2001 contenente norme generali sul pubblico impiego. Il progetto di riforma non si è fermato nel 2001, infatti l’entrata in vigore del d.l. 112 del 2008, conv. In l. n.133/2008 e la l. n.15/2009 ha fatto sì che fossero portate avanti novità e cambiamenti nel pubblico impiego. Cambiamenti che sono, poi, culminati nell’approvazione del decreto attuativo, il d.lgs. n.150/2009. Le novità della c.d. manovra d’estate: l. n.133/2008. Le novità più importanti contenute nel d.l. 112/2008, conv. in l. 133/2008 possiamo citare: a)La questione delle collaborazioni e delle consulenze della P.a. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego b)Il reclutamento e il lavoro flessibile. c) Le assenze del dipendente per malattia. d) part- time a) Collaborazioni e consulenze nella P.a.: l’art. 46 del d.l. n. 112/2008 concede alle amministrazioni la possibilità, laddove non riescano a fronteggiare le esigenze che si presentino con il personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. La p.a. non ha alcun margine di discrezionalità nel decidere quando ricorrere a collaborazioni e consulenze esterne. Si tratta di una possibilità che può essere esercitata solo in presenza di determinati presupposti di legittimità. In particolare è necessario che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento alla p.a. conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione, l’amministrazione deve aver accertato preliminarmente l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. b) Reclutamento e lavoro flessibile: la regola generale per cui la p.a. assume solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato subisce una deroga mediante la reintroduzione della possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili per fronteggiare esigenze eccezionali e temporanee, che devono essere individuate dalle amministrazioni stesse. Tuttavia, per evitare abusi e distorsioni nell’utilizza della flessibilità, le pp.aa, non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore, con più tipologie contrattuali, per periodi superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquiennio.(contratto tempo determ., contratto di formazione e lavoro, lavoro interinale, part – time). c) Assenze per malattia: l’art. 71 introduce una disciplina maggiormente restrittiva rispetto al passato. Nei primi 10 giorni di assenza è previsto che sia corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, nonché ogni trattamento accessorio. Le assenze protratte per oltre dieci giorni, e, in ogni caso, la terza assenza per malattia nel corso dell’anno solare deve essere giustificata esclusivamente con certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica. d) Part –time: la trasformazione del rapporto do lavoro da tempo pieno a tempo parziale non è più automaticamente legata alla presentazione della domanda da parte del dipendente (60 gg. Dalla Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego stessa), ma rientra nella discrezionalità della p.a., che può negarla nell’ipotesi in cui possa arrecare pregiudizio alla sua funzionalità. La riforma Brunetta Con la riforma Brunetta ( d.lgs. n. 150 del 2009) viene rivoluzionato il funzionamento della pubblica amministrazione, essa è finalizzata ad aumentare la produttività del lavoro pubblico e ad assicurare una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività, la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento dei meriti e dei demeriti ecc. a) Trasparenza e la valutazione della performance. Principi ispiratori della riforma del p.i. sono il criterio della trasparenza e la valorizzazione del merito. Viene previsto un sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti pubblici, con lo scopo di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti all’utenza attraverso la valorizzazione dei risultati e delle performance, individuali ed organizzative. La trasparenza è intesa quale totale accessibilità delle informazioni sull’organizzazione e l’attività delle pp.aa.. A tal proposito , è stabilito che le amministrazioni adottano un programma triennale per la trasparenza della performance e della integrità e che ogni p.a. istituisce una apposita pagina web sul programma di trasparenza e integrità. L’altro profilo portante della riforma riguarda l’attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, al fine di premiare i dipendenti capaci e meritevoli. In questo contesto si colloca il c.d. ciclo della gestione della performance: si tratta di un sistema diviso i varie fasi, tra cui occorre citare la definizione degli obiettivi da raggiungere, il monitoraggio della performance, individuale e organizzativa, in corso di esercizio, e la rendicontazione dei risultati raggiunti spettante ai competenti organi di indirizzo politico –amministrativo nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. b) La valorizzazione del merito e gli strumento di premialità Il provvedimento normativo reca strumenti di valutazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, sulla base dei principi di selettività e di concorsualità nelle procedure di carriere nonché nel riconoscimento degli incentivi. In altri termini, viene previsto che le amministrazioni pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi si economici si di carriera. c) Le principali novità in materia di dirigenza e di contrattazione collettiva. Disciplina della dirigenza: è previsto che agli stessi asia attribuita una autonomia piena ed una corrispondente responsabilità per quanto concerne la gestione delle risorse umane e la individuazione dei profili professionali necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi. Essi diventano i veri propri datori di lavoro pubblico nonché i reali responsabili dei trattamenti economici accessori, spettando la loro valutazione delle perfomance individuali dei dipendenti, in base ai criteri certificati dal sistema di valutazione. Per tali motivi i dirigenti saranno responsabili per omessa vigilanza sulla produttività delle risorse umane e sull’efficienza della struttura: ancora i dirigenti avranno il compito di valutare i dipendenti per riconoscere i premi incentivanti, e non potranno sottrarsi al dovere di attivare i procedimenti disciplinari. d) La contrattazione collettiva nazionale e integrativa: il d.lgs. n. 150 del 2009 introduce il principio della inderogabilità delle disposizioni di legge, regolamento e statuto da parte della contrattazione a meno che non ci sia una specifica disposizione di legge in tal senso. La fonte del pubblico impiego ridiventa la legge e la contrattazione, di conseguenza, perde la sua importanza, ad essa viene lasciata la disciplina del solo rapporto di lavoro e della valutazione della produttività e) Le sanzioni disciplinari: Il legislatore col decreto Brunetta, dopo aver stabilito che, per detta materia, rimane salva la giurisdizione del g.o. e che la stessa è sottratta quasi del tutto alla contrattazione collettiva, trattandosi di norme imperative, prevede la semplificazione dei procedimenti disciplinari nonché un incremento della loro funzionalità mediante l’estensione dei poteri dei dirigenti della struttura in cui lavorano i dipendenti, la riduzione e la perentorietà dei termini e il potenziamento della fase istruttoria. La validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito web della p.a. L’autonomia e il coordinamento tra procedimento disciplinare e procedimento penale, inoltre, prevede un innovativo sistema di sanzioni, soprattutto in materia di false attestazioni di presenza e Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego di falsi certificati medici. Infine vengono inasprite le sanzioni in materia di assenteismo e falsi certificati di malattia. Categorie escluse dalla riforma del pubblico impiego Vi sono alcune categorie di lavoratori che sono escluse dalla contrattualizzazione per la caratteristica dei rapporti di cui si tratta: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia , personale diplomatico. Pertanto, queste categorie di dipendenti elencate all’art. 3 del d.lgs. 165/2001 restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti e le relative controversie, comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali, restano assoggettate alla giurisdizione esclusiva del g.a. La legge n.69/2009 La legge n. 69 del 2009, anch’essa denominata Brunetta, si pone nel solco delle c.d. legge antifannulloni. In particolare, l’art. 21 prevede che le pp.aa. hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunale e provinciali, nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. L’art. 22 dispone che gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. L’art. 23 concerne la diffusione delle buone prassi nelle pp.aa. e i tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizio al pubblico. A tal proposito è previsto che le amministrazioni, dopo aver individuato nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurino il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici. Inoltre, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra p.a. e cittadini, le pp.aa., con cadenza annuale, nel proprio sito internet devono pubblicare : Un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. I tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Il contratto nel sistema delle fonti Con le riforme in materia di pubblico impiego è stato raggiunto l’obiettivo di assoggettare i pubblici dipendenti alla normativa di diritto comune e la contrattualizzazione dei rapporti individuali di lavoro. Il rapporto di lavoro, pertanto, alle dipendenze della p.a. è, quindi, regolato dai contratti, individuali e collettivi. I primi non possono, però, violare il principio della parità di trattamento contrattuale fra i dipendenti né introdurre trattamenti inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Con l’ultima riforma, però i contratti collettivi cessano di essere la fonte primaria del rapporto di pubblico impiego, nel senso che la fonte primaria ridiventa la legge. Inoltre, viene riconsiderato l’ambito delle materie attribuite alla contrattazione collettiva: è infatti previsto che la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporti di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, la contrattazione è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Il d.lgs. n.n. 150/2009 ha regolato il rapporto di successione temporale tra legge e contratto collettivo, al fine di evitare che la riforma da essa recata venga vanificata da un intervento contrattuale successivo. Inoltre, il legislatore ha previsto la precisazione degli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge. Le norme del decreto medesimo diventano norme di carattere imperativo L’efficacia del contratto collettivo Il contratto collettivo una volta sottoscritto, acquista efficacia erga omnes, cioè sia per le amministrazioni coinvolte, che per tutti i lavoratori interessati. Quanto alla vincolatività dei contratti, il problema si pone nei confronti dei dipendenti delle pp.aa. L’esclusione del recepimento del testo del contratto in un atto regolamentare ha posto, infatti, il problema dell’applicazione uniforme e generalizzata a tutti i dipendenti, indipendentemente dall’adesione degli stessi alle organizzazioni sindacali stipulanti. Sul punto si espressa la Corte Costituzionale con la sentenza del 1997 n. 309, secondo la quale il pubblico dipendente rinviene nel contratto individuale di lavoro, la fonte regolatrice del proprio Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego rapporto: l’obbligo di conformarsi, negozialmente assunto, nasce proprio dal rinvio alla disciplina collettiva contenuta in tale contratto. Detto rinvio consente ai contratti collettivi di spiegare effetti anche nei confronti dei lavoratori non legati alle organizzazioni sindacali firmatarie. Accesso al pubblico impiego L’art. 97 della Costituzione prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge. La predetta norma costituzionale è diretta all’assicurazione dell’imparzialità e della efficienza dell’azione amministrativa, in quanto il meccanismo concorsuale dovrebbe tendenzialmente garantire la selezione del personale qualificato. Il d.lgs. n.165/2001, all’art. 35, prevede che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene attraverso procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno. La prova di concorso è previsto dal bando: si svolge sulle materie attinenti alla qualifica da ricoprire ed enunciate nello stesso e, normalmente si articola in una prova scritta e una orale, con eventuale fase preselettiva soprattutto in caso di consistente numero di domande. L’art. 35 del d.lgs. n.150/2009, ha previsto che il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato: si tratta della c.d. territorializzazione delle procedure concorsuali. Accesso mediante procedure non selettive Per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’assunzione avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Gli iscritti nelle liste di collocamento sono avviati numericamente secondo l’ordine di graduatoria risultante delle liste delle circoscrizioni per l’impiego territorialmente competenti. In tema di collocamento obbligatorio dei lavoratori testo cardine è la l. n. 68/1999 che ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili (c.d. categorie protette) nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. In questo caso, le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Requisiti accesso pubblico impiego I requisiti generali ex art. 2 del d.p.r. 487/1994 che devono essere posseduti alla scadenza del termine per la domanda di ammissione al concorso, sono: Cittadinanza italiana ed europea Età non inferiore ai 18 anni Idoneità fisica all’impiego Godimento dei diritti politici Titolo di studio a seconda del contenuto della prestazione lavorativa richiesta alla professionalità che si va a rivestire. Il requisito della buona condotta e delle qualità morali è richiesto solo in alcuni casi ( accesso concorso magistratura, assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). A partire dal 1.01.2000 i bandi di concorso prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. Costituzione e rapporto di lavoro, periodo di prova Una volta che si sia esaurita la procedura di selezione, la p.a.. Datrice di lavoro stipula il contratto individuale di lavoro con in candidato che l’abbiano superata. Le procedure concorsuali, pertanto, terminano con l’approvazione della graduatoria: a seguire, vi è la stipulazione del contratto individuale di lavoro ( prima della privatizzazione il dipendente entrava in servizio a seguito di un atto di nomina). Prima della stipula del contratto, la p.a. invita il vincitore a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto al lavoro, nonché a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver un altro rapporto a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 54, del d.lgs. 165/2001, in caso contrario, si deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se tale presentazione o dichiarazione non avviene nei termini previsti, la p.a. comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto. Una volta assunto, il dipendente è soggetto ad un periodo di prova la cui durata varia dai due ai quattro mesi. Se tale periodo di prova termina senza che nessuna delle due parti receda, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. La dirigenza pubblica Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Le riforme intervenute negli anni 90, hanno progressivamente delineato il ruolo della figura dirigenziale come soggetto dotato di una propria autonomia decisionale e, di conseguenza, della responsabilità da essa derivante. Il decreto di riforma il d.lgs. n. 29/1993 ha poi introdotto il principio della separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione per accrescere l’autonomia e i poteri gestionali del ceto dirigenziale. In attuazione della delega di cui alla l. n.59/1957 è stato emanato il d.lgs. n. 80/1998. Esso ha meglio precisato la distinzione fra politica e amministrazione, attribuendo agli organi di direzione politica la definizione degli oibettivi e dei programmi e la funzione di verifica e controllo dei risultati, e ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e responsabilità in via esclusiva della gestione e dei risultati. Altri aspetti della citata normativa sono stati l’istituzione di un ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, articolato in due fasce ai fini economici e per l’attribuzione degli incarichi di dirigenza generale; la durata determinata degli incarichi dirigenziale, ancora, la ridefinizione del trattamento economico dei dirigenti tramite contratti collettivi delle aree dirigenziali ed infine una nuova disciplina della responsabilità dirigenziale L’accesso alla dirigenza L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso- concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della p.a. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pp.a.a., muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio svolti in posizione funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ,oppure, se in possesso del dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, i dipendenti d ruolo che abbiamo compiuto almeno 3 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Al corso –concorso selettivo di formazione possono essere ammessi i soggetti muniti dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post- universitario. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Conferimento degli incarichi dirigenziali Gli incarichi di direzione dirigenziale inoltre possono essere conferiti secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs n. 165/2001. In particolare, con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro competente per gli incarichi di Segretario generale di ministeri, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di 5 anni La spoil system In via generale la locuzione « spoil system» indica la facoltà riconosciuta alla parte vincitrice nella competizione elettorale di collocare persone di fiducie nei posti chiave dell’apparato burocratico. Essa sintetizza il complesso dei poteri che consentono agli organi politici ( Ministro, Presidente della Regione, della Provincia, Sindaco) di scegliere, di norma fra soggetti già dipendenti dell’amministrazione, le figure di vertice ( segretari generali, segretari comunali, ecc). Il sistema è generalmente congegnato in modo che i tempi dell’incarico dei prescelti non eccedano la durata in carica dell’organo politico che li ha destinati. La nuova dirigenza alla luce della riforma Brunetta Il d.lgs. n. 150/2009, accentua notevolmente il ruolo e la posizione dei dirigenti. La riforma, in primo luogo, delinea il dirigente quale vero e proprio datore di lavoro pubblico, responsabile della gestione delle risorse umane e della qualità e quantità delle prestazioni poste in essere dai dipendenti. Ai dirigenti compete, pertanto, individuare le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti, ciò al fine della compilazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale. I dirigenti di uffici dirigenziali generali avranno il compito di combattere i fenomeni di corruzione. I dirigenti saranno tenuti ad effettuare la valutazione del personale assegnato ai loro uffici, ai fini non solo della progressione economica tra le aree, ma anche della corresponsione di indennità e premi incentivanti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego A tale maggiori poteri corrisponderà anche una responsabilità più accentuata: infatti, i dirigenti risponderanno del mancato esercizio dei poteri datoriali, se le loro omissioni cagionino lo scarso rendimento dei propri dipendenti. Il d.lgs. n.150/2009 reca, inoltre, innovazioni anche in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. In particolare, viene stabilito che, per conferire un incarico dirigenziale si deve tener conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre p..a.., purchè attinenti al conferimento dell’incarico. Il pieno riconoscimento dell’autonomia gestionale ed organizzativa dei dirigenti pubblici operato con la Riforma Brunetta ha operato, di conseguenza, l’integrale responsabilizzazione degli stessi in relazione ai risultati complessivamente conseguiti e, in specie, all’attuazione dei progetti e dei programmi attribuiti alle loro cure. La responsabilità dirigenziale La responsabilità dirigenziale è una specie autonoma di responsabilità, con propri tratti ed elementi distintivi. Che risulta: a) Aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti b) Riferita al complesso delle attività svolte dall’ufficio cui il dirigente è preposto. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente continuano a comportare l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale in corso, anche se ora la norma calca sull’esigenza della previa contestazione. La vera novità è la previsione di una nuova responsabilità del dirigente in caso di colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dalla p.a. I dirigenti di uffici dirigenziali generali avranno il compito di combattere i fenomeni di corruzione. I dirigenti saranno tenuti ad effettuare la valutazione del personale assegnato ai loro uffici, ai fini non solo della progressione economica tra le aree, ma anche della corresponsione di indennità e premi incentivanti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego A tale maggiori poteri corrisponderà anche una responsabilità più accentuata: infatti, i dirigenti risponderanno del mancato esercizio dei poteri datoriali, se le loro omissioni cagionino lo scarso rendimento dei propri dipendenti La violazione va accertata previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. La negativa conseguenza prevista è quella della decurtazione della retribuzione di risultato del dirigente, che può arrivare nei casi più gravi fino alla quota dell’80%. Il legislatore, dunque, ha sdoppiato le conseguenze dell’accertata responsabilità dirigenziale, a seconda che si sia verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o l’inosservanza delle direttive, oppure una ipotesi di colpevole omessa vigilanza, nel secondo caso sarebbe applicabile la sola sanzione economica. I doveri –obblighi dell’impiegato Una delle caratteristiche peculiari del rapporto di pubblico impiego è la sinallagmaticità. Si tratta infatti, si un rapporto bilaterale, da cui discendono diritti e obblighi che gravano su entrambe le parti. In base agli art.. 54, 55 del d.lgs n.165/2001, la definizione dei doveri del dipendente compete al codice di comportamento «uniforme» adottato per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, nonché ai codici di comportamento adottati dalle singole pp.aa. contenenti eventuali integrazioni e specificazioni al codice generale. Il codice di comportamento viene recepito in allegato ai contratti collettivi e coordinato con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare. In particolare i doveri del dipendente sono i seguenti: Collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite alla p.a. Rispettare il segreto d’ufficio Rispettare l’orario di lavoro Avere cura dei locali, mobili, attrezzi, strumenti a lui affidati In caso di malattia dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento, ecc Il mobbing Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Con il termine mobbing si intende delineare una pratica purtroppo diffusa sui luoghi di lavoro; Il mobbing si esprime mediante maltrattamenti verbali e altri atteggiamenti, che si concretano in abusi di potere ripetuti e che cagionano nell’aggredito angoscia e umiliazione, diventando per lui causa di stress. Abbiamo varie tipologie di mobbing: il mobbing di tipo verticale, quando la violenza psicologica viene posta in essere nei confronti della vittima di un superiore. Questo, a sua volta, si distingue in: bossing: azione compiuta dall’azienda o dalla direzione del personale nei confronti di dipendenti divenuti scomodi. Si tratta , dunque di una strategia aziendale di riduzione o razionalizzazione degli organici e bulling: che indica i comportamenti vessatori messi in atto da un singolo capo. Poi abbiamo il mobbing di tipo orizzontale: quando l’azione discriminatoria è messa in atto dai colleghi nei confronti del soggetto colpito. Infine, il mobbing dal basso, sia individuale che collettivo, ossia quando viene messa in discussione l’autorità di un superiore. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva qualificata mobbing, devono sussistere determinati elementi, come la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente, in modo tale da svelare un intento vessatorio; l’evento lesivo alla salute e alla personalità del dipendente; il nesso eziologico tra la condotta del mobber e il pregiudizio alla integrità psico –fisica, e, infine, la dimostrazione dell’elemento soggettivo. Per quanto concerne la responsabilità del datore di lavoro, la giurisprudenza ha affermato che il mobbing si configura come illecito del datore di lavoro, consistente in una condotta protratta nel tempo, con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata alla emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali. Per quanto attiene la questione del riparto di giurisdizione sul danno da mobbing, non vi è una univocità di vedute. Vi è che riconduce la relativa giurisdizione al g.o. sulla base del fatto che il mobbing è Illecito extracontrattuale, esorbitante, perciò, dalla cognizione del giudice amministrativo, e chi, invece, riconduce la cognizione al g.a.. La Corte di Cassazione nel 2004, ha chiarito che se la natura dell’azione proposta è contrattuale, la relativa giurisdizione è del g.a., mentre si tratta di illecito extracontrattuale, la cognizione spetta al g.o.. La responsabilità dell’impiegato Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego Dall’inosservanza di norme giuridiche o pregiuridiche da parte degli agenti degli enti pubblici deriva la responsabilità di quest’ultimi, che legittima l’irrogazione di sanzioni civili, penali ed amministrative a seconda del comportamento antigiuridico posto in essere dall’impiegato. La responsabilità dell’impiegato può essere: penale, civile, amministrativa. Si ha responsabilità penale quando la trasgressione dei doveri d’ufficio assume il carattere di violazione dell’ordine giuridico generale e si concreta nella figura del reato. Si ha responsabilità civile quando dalla trasgressione dei doveri d’ufficio derivi un danno per l’ente pubblico (es. resp. patrimoniale). Essa discende dai principi generali della materia ed ha carattere contrattuale. La sanzione, in questo caso, consiste nell’obbligo di risarcire il danno (sempre che vi sia dolo o colpa). Si ha responsabilità amministrativa quando l’inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio comporti un danno patrimoniale all’amministrazione. In tale forma di responsabilità si inquadra anche la responsabilità contabile che emerge in caso di violazioni di norme sui procedimenti di spesa e sulla custodia del danaro pubblico da parte di chi ne sia abilitato e/o tenuto al maneggio. I relativi giudizi di responsabilità sono affidati esclusivamente alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. Data la diversa causa, le tre forme di responsabilità possono agire congiuntamente nei riguardi della stessa persona, ancorché unica sia la trasgressione. La responsabilità della p.a. rispetto a quella dei propri funzionari ( che è sempre diretta) è in relazione di solidarietà e concorrenza alternativa, nel senso che il soggetto danneggiato può rivolgersi indifferentemente per il proprio ristoro sia alla p.a. che al funzionario, ma la richiesta del risarcimento all’uno esclude l’analoga richiesta all’altro. Tuttavia, per poter agire direttamente contro gli impiegati, occorre, che questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave. La responsabilità dell’impiegato è poi esclusa se questi abbia agito per legittima difesa o sotto violenza fisica, sempre, che ne abbia riferito ai superiori, se poi ha operato nell’osservanza di un ordine, la responsabilità risale a chi abbia impartito l’ordine. Sanzioni disciplinari e responsabilità alla luce della Riforma Brunetta La riforma Brunetta dedica un intero Capo alla disciplina delle sanzioni e delle responsabilità dei lavoratori pubblici, nell’intento di potenziare il livello di efficienza dei pubblici uffici e di contrastare o fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo. Innanzitutto, la materia viene sottratta quasi completamente alla contrattazione collettiva: le disposizioni in tale materia costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, comma 2 c.c.. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego In secondo luogo, si procede a una semplificazione dei procedimenti disciplinari, alla pubblicazione sul sito della p.a. del codice disciplinare, all’obbligatorietà dell’azione disciplinare per i dirigenti e per i soggetti preposti alle unità organizzative. Infine, viene predisposto un articolato sistema di irrogazione delle sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione del licenziamento disciplinare, che potrà essere irrogato in alcuni casi particolari, anche senza preavviso, come ad esempio, in caso di falsi certificati medici e attestazioni non veritiera della presenza in servizio Il licenziamento disciplinare Ferma restando la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, l’art. 55 quater. Del d.lgs .n. 165/2001 introdotto dal d.lgs. 150/2009 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia b) Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi superiore a tre nell’arco di un biennio, mancata ripresa del servizio in caso di assenza ingiustificata. c) Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dalla p.a. per motivate esigenze di servizio d) Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’istaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera. e) Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui f) Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro g) In caso di valutazione di insufficiente rendimento, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti dal norme legislative, regolamentari, dal contratto collettivo, o individuale, da atti e provvedimenti della p.a. di appartenenza o dai codici di comportamento. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f) il licenziamento è senza preavviso. Per quanto concerne, infine, le ipotesi di responsabilità del dipendente a causa di condotte pregiudizievoli per l’amministrazione, bisogna distinguere a seconda che il dipendente abbia Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 20 Università Telematica Pegaso Pubblico impiego cagionato la condanna della p.a., al risarcimento del danno, ovvero abbia causato un grave danno all’ufficio di appartenenza per condotta poco professionale: nel primo caso, il dipendente sarà assoggettato a sanzioni disciplinari, nel secondo caso verrà collocato in disponibilità Un’altra novità della riforma Brunetta: La lotta all’assenteismo La riforma del pubblico del 2009 vede tra i suoi capisaldi la lotta all’assenteismo Tale norma prevede che il pubblico dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante un certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. In questi casi, il lavoratore, ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Class action Con questo nuovo strumento sia i cittadini che le associazioni potranno fare ricorso se riscontrano inefficienze del servizio (mancato rispetto dei tempi previsti, pessimi standard di qualità), Non si risarcirà il danno bensì si ripristinerà il servizio. Il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione per le valutazioni e la trasparenza e l’integrità della p.a. Tale azione ha lo scopo di garantire il cittadino cliente da qualsivoglia violazione degli standard di qualità del servizio pubblico e prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga Customer satisfaction Con questo nuovo strumento sia i cittadini che le associazioni potranno fare ricorso se riscontrano inefficienze del servizio (mancato rispetto dei tempi previsti, pessimi standard di qualità), Non si risarcirà il danno bensì si ripristinerà il servizio. Il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Commissione per le valutazioni e la trasparenza e l’integrità della p.a. Tale azione ha lo scopo di garantire il cittadino cliente da qualsivoglia violazione degli standard di qualità del servizio pubblico e prescinde dalla natura pubblica o privata del soggetto che lo eroga Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 20