t:: COMUNE DI SALICE SALENTINO

Transcript

t:: COMUNE DI SALICE SALENTINO
,'{U
(:' '@s
COMUNE DI SALICE SALENTINO
r ffiffi .'.
Il:*'*1",$
73015
Pror. n. ,,{
-
Provincia di LECCE
{c:-ì{
ORDINANZA N
t::
OggCttO:..DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
E DELLE DEROGHE
PER LE ATTIVITA'COMMERCIALI IN SEDE FISSA E SU
AREE PUBBLICHE
PER
L'ANNO 2011."
IL SINDACO
VISTA la l" agosto 2003 n. I I ''Ntrova discrplina del commercio". così
corne modificata dalla
L.R. 7 maggio 2008 n. 5 e dalla L.R. 30.04.2009 n. l0:
VISTO il D'L-qs. 3l/03/1998n. ll4.chehatral'altrodisciplinato.agli articoli ll.l2.e
l3
gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita
al dettaclio:
apertura
vISTo l'art l8 comma 2 della L. R. 1.8.03 n. I l, il qual! srabilisce che gli
orari di
e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rirnessi
alla libera
deterr-ninazione
degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della stessa nopna e
dei criteri enranatr clai
c-.onruni" sentite le organizzazioni sindacali dei consumatori.
delle imprese del commercio e der lavoratori
dipendenti:
vlsro il
5o comma del predetto arr.
18, in virtii del quale il
cornune. sentlte
le
organizzazioni di cui sopra' individua i giorni nei quali gli esercenti
possono derogare all'obbligo di
chiusura domenicale e fes-tiva. deroga nella quale ,ono .olunque
comprese le domeniche e le fèstività
del mese di dicembre nonché una ulteriore domenica o festività per
ogni mese dell'anno;
VISTO l'art.22 della L.R. 30.04.2009 n. l0 di modifica àtt'ar-t. t8 della
L.R. n. 1/2003. il
quale prevede che si possono stabilire ulteriori aperture festive
o domenicali. anche in deroga al capo
precedentet
DATO ATTO che e stato richiesto preventivo parere alle Associazioni
cli categoria ed alle
organizzazioni Sindacali di cui all'art. 2 comma 2bis della L.R. n. I
l/0i:
VISTO il D.Lgs. 3 li03/ t998. n. I l4:
VISTA la Legge Regionale Lrg/2003. n. l l:
VISTA la Legge Resionale 7/5i200g. n. 5:
VISTA la l.egge Regionale 210]l0l n. lg:
VISTA la Legge Regionale 30.04.2009 n. l0:
VISTO l'art. 50 del D.Les. l8/g/00. n. 267
DISPONE
di stabilire la seguente disciplina degli
su aree pubbliche per I'anno 201 l:
orari e delle deroghe degli esercizi commerciali in sede fìssa e
ART. I - ORARIO GIORNALIERO
Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio a posto fisso - settore alimentare
e non alimentare possono restare aperti al pubblico in tutti igiorni della settimana,
escluse le domeniche ed igiorli fèstivi.
dalle ore 7.00 alle ore 22.00. osservando le seguenti prescrizioni:
a) Nel rispetto di tali limiti.
b)
I'esercente puo liberamente cleterminare l,orario di apertura
e di
il limite delle lJ ore giornaliere:
L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico I'orario di effettiva
up.rtr.u e chrusura del
proprlo esercizio. nonché I'eventuale chiusura della mezza giornata
infrasettimanale. mediante
cartelli o altri mezzi idonei all'infbrrrazione. ben visibili dall..-esterno:
chiusura del proprio esercizio. non superando comunque
.rrlrr rrr. pr'<x.clltlcAl_ pnollr rrrvc
Via ltunicipio.6 ret 0tt32/7JlJ.t8 tax f)8J2/72J3ll
C{ttnnrtt eil ri t0ntuttr.r;tltt cr:tir.rttill0,lt,.il
\ì $
r1
,t()nì
u
ne.sftl iee,\t
le
nti
ttr).1
t,it
ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE
èf
tiva. a discrezione
3lI-,
cizzata.o"',.
;ir".:'."J:il.;JL'"1if:î::fiLX','hiusura'
'oo":;rì::ì1
_,Ap.TR.IyRt NEL
cASo or prú, FESrrvrrA, coNSECurrvE
ART.
{RT.
-
essere pubbri
questa dovrà
;""ilHff#;:l'il;,
APFRTI IIìI A NOTTURNA
Nrl-N1-IIDÀr
4 - APERTURA
^
Su tutto ilterritorio comunale e vietato l'esercizio
dell'attività di vendita in orario norturno. cioè
dalle ore 22'00 alle ore 7.00. Su motivata richiesta
dell'esercente.
l'apertura degli esercizi commerciali in
puJ.rr...
sede fissa
autorizzata
prima delleore 7.00, in base alle esisenze
dell'utenza alle peculiari caratteristiche del territorio
dove si trova ubicato l'esercizio. E, coìsentito
derogare all'obbligo della chiusura notturna quando
si svolgono le seguenti manifestazioni:
- Festa "Madonna della Visitazione'.:
- Festa del Santo palrono:
:ffi1',J1,1?i:::,"r'""'
ART.
5
-
currurari. rudiche o sportive che si rengorro
ail,aperro di particorare
APERTURA FESTIVITA, INFRASETTIMANALI
Di consentire l'apertura fàcoltativa degli esercizi
cornmerciali
commercio su aree nuu!li;-hi.
J aettagtl in sede fissa e I'attività
du.-ant. t'int.ro anno 201 l.
lei elorni Fes
ART. ó - DEROGA CHIUSURE
OO|VTgffiAr-I
Di consentire, altresì' che per I'anno 2011. tutti gli
esercizi di commercio al dettaglio e su aree
pubbliche' possono derogare ull'obbtign-oi
chiusura domenicale nelle
r
.
r
r
o
.
e
o
r
.
r
o
r
di
seguenti giornate:
domenica 2 gennaio:
domenica 9 gennaio;
domenica 6 e l3 fèbbraio:
dornenica 20 marzo:
domen ica I 0 aprile;
domenica 8 maggio:
dornenica 26 giugno:
dorrenica 3 luglio:
domenica l4 agosto:
domenica ll setternbre:
domenica 30 ottobre:
domenica 20 novembre:
tulle le domeniche e
Dicembre:
igiorni fèstivi del
mese
di dicembre con esclusione del 15
ART. 7 - CHIUSURA FESTIVA
Tutti gli esercizi di cornrnercio al d:ttaglio
seguenti giorni:
a) lo gennaio;
nel
b) Domenica di pasqua;
c) 25 aprile;
d) lo maggio;
e) 2 giugno;
f)
25 dicembre.
ART.8 - ESERCIZI DI PRODOTTI TTTICI
Gli esercizi commerciali.cli prodotti ittici possono effettuare
la vendita durante le ore antimeridiane
di tutti i giorni domenicali e festivi.
ART.9 - ATTTVITA' MISTT
Nel caso in t'i nJf tttililì;nlnerciale siano
svolte congiuntarnente
altre attività di vendita o di
servizio soggette ad altre autorizzazioni (sornministrazioneii
utir.ntl
.
bevande. vendita di generi
di monopolio' di giornali, di carburanti. di attività
arrigianali e simitijnelle ore e nei giorni in cui
è
stabilita la chiusura degri esercizi commerciari, dev-e
rorp"ra ra vendita dei generi
relativi all'attil'ità commerciale.
"rr"."
-.{ t"rIVIîì. EC.o.\-o}It(l|È J,LODt-rr.n
r:
Via \tuniripio,6 rct 0832,7jtJ{8 tàr 0SJ2/72JJ{l
rqiul]j''r.r",,, { {,u m u nr
]!I1
$-!jiuuf-Sl:!fu rsalrntinÙ.lt.i
I
ART.10 - ESCLUSIONI
Ai sensi dell'art' 18.7o comma. della L.R. llr03. le disposizioni della presente
ordinanza non si
Applicano alle seguenti tipologie cli attività:
o Ie rivendite di generi di monopolio.
a
gli esercizi di vendita interni aeli alberghi.
o
a
.,, ,,,-s,'..,'r.
t
rrrurruassstLe. vrucocasselle. op€re d ?rte. oggetti
**E#*J1.:Tqr+r"
uttiuità rudd.tt. riono .uolt. in runi".u .r.luriuu o pr.uul.nì.:
gli tt:,t.iti di,u.ndi,u di prodorri u bo.roirpur,o u.bunir,i.o comprenclente
r prodotti
non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di auroveicoli
leggeri. commercio
di altri autoveicoli. commercio al
dettaglio di parri . u...r.orl"di autovercoli.
commercio aì dettaglio di fèrramenta. vernici. vetro piano e materiale
elettrico e tenro
idraulìco, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici.
commercio al dettaglio di
articoli igienico-sanitari. commercio al dettaglio di materiali da costruzione.
cerarniche
e piastrelle' commercio al dettaglio di macchine, aftrezzafure
e prodotti per l,aglcoltura.
macchine e attrezzarure per il giardinaggio, commercio aL dettaglìo
di natanti e
accesson:
Sono esclusi, altresì. dalla presente disciplina i titolari di imprese agricole
che vendono l proprr
prodotrinei lirniti disciplinati daila tegge n. 59/63 e dal D.Lgs. )zsiot,
ART. I I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Sono soggetti alla disciplina della presente ordinanza anche i commercianti
su aree pubbliche.
Il mercato settimanale osserverà il seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 13.30.
If mercato giornaliero di Piazza Pace osserverà gli orari secondo il disposto
dall,art. I comma I
lett. a) della presente Ordinanza
Gli operatori su aree pubbliche del mercato giornaliero sono autorizzati
all,apertura, nelle
stesse glorîate di deroga alla chiusura così come stabilito
dagli art. 5 e 6 tlel presente provvedimento.
ART. I2 - SANZIONI
Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presenîe ordinanza saranno
applicate le sanzioni
previsre dal D.Lgs. 3l/3/1998. n. ll4, dall'art. 2,1 comma
I della L.R. lli03 e dalle altre norme in
Illatena:
ART. I3 ENTRATA IN VIGORE
provvedimento entra in vigore dal 01.0 1.20 I I e revoca ogni
altro provvedimenro erîanaro
in rnateria.
La presente viene not(ic'ata ctl Comandct P M., al Cctmanclo Sfu:ione ('arahinieri,
ull'Lil/it:io
AIlivì/à Produttive nonché a//i.ssa all'Alho Preforio e pubhlici::atcr sul
sÌto i.gtifu:ionule clel ('onune.
llprecedentcmente
fittt""
At sensi dell'art. ? - comma 2bis della L.R. ll/03, la presente si invia alle
organizzazioni
sindacali dei consumatori. delle irnprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti.
Avverso al presente atto. quan:i hanno inter,'sse potranno inoltrare
ricorso al -l-AR puglia entro
60 giorni dalla notifìcazione oppure ricorso straordinario ai Presidente
della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla data di notifìca.
IL SINDACO
MITRI
F.lo Avt'. Dctnaîo DE
t_
.\'t'-n\'t-Lr. r.t:orornc.it_
Via \lunicipio,
e
tt ln rn
(r
_
pnoni
rrn
t l'c i tl c t Ú rn u n i:. rla l i c t,sa l r tr t i n$, t. i,l
1r',to ffi u n r.sa I i cct;r ltrt ti r:*.lr"i t
1r'11
n
rel 0tìJ2/7JlJ{8 tar 08J2/723J{l
1
t-,'