TIM Cup Comunicato 210 Statement N° 210

Transcript

TIM Cup Comunicato 210 Statement N° 210
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) TIM CUP
Gare del 3-4 marzo 2009 - Semifinali andata
Lazio-Juventus 2-1
Sampdoria-Internazionale 3-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 2009, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 75
1) TIM CUP
Gare del 3-4 marzo 2009 - Semifinali andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
210/733
a) SOCIETA’
Soc. LAZIO
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio lanciavano un petardo nel recinto
di giuoco e accendevano un fumogeno e un bengala nel proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Internazionale sostenitori della Soc. Sampdoria facevano
esplodere quattro petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
********
Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo
considerato che sostenitori della Soc. Lazio, come riferito dai collaboratori della Procura
federale, al 14° del secondo tempo, intonavano un coro costituente espressione di
discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori avversari;
rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 11, n. 3 CGS;
preso atto altresì che altri sostenitori hanno chiaramente e contestualmente manifestato la propria
dissociazione da tale riprovevole comportamento, come riferito dai collaboratori della Procura
federale;
ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d)
CGS;
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Lazio per il comportamento
dei suoi sostenitori in premessa indicato.
*********
210/734
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
IAQUINTA Vincenzo (Juventus)
MATERAZZI Marco (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
BARWUAH Mario (Internazionale)
CHIELLINI Giorgio (Juventus)
CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale)
DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Lazio)
GRYGERA Zdenek (Juventus)
MARCHISIO Claudio (Juventus)
ZANETTI Javier (Internazionale)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 250,00
ROCCHI Tommaso (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima
sanzione).
210/735
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
CASTELLAZZI Luca (Sampdoria)
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 5 MARZO 2009
IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese
210/736