TIM Cup Comunicato 210 Statement N° 210
Transcript
TIM Cup Comunicato 210 Statement N° 210
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 5 marzo 2009 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) TIM CUP Gare del 3-4 marzo 2009 - Semifinali andata Lazio-Juventus 2-1 Sampdoria-Internazionale 3-0 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 2009, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: " " " N. 75 1) TIM CUP Gare del 3-4 marzo 2009 - Semifinali andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: 210/733 a) SOCIETA’ Soc. LAZIO Soc. SAMPDORIA Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Lazio-Juventus sostenitori della Soc. Lazio lanciavano un petardo nel recinto di giuoco e accendevano un fumogeno e un bengala nel proprio settore; nel corso della gara Sampdoria-Internazionale sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere quattro petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato. ******** Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo considerato che sostenitori della Soc. Lazio, come riferito dai collaboratori della Procura federale, al 14° del secondo tempo, intonavano un coro costituente espressione di discriminazione territoriale nei confronti dei sostenitori avversari; rilevato che tali comportamenti devono ritenersi sanzionabili ex art. 11, n. 3 CGS; preso atto altresì che altri sostenitori hanno chiaramente e contestualmente manifestato la propria dissociazione da tale riprovevole comportamento, come riferito dai collaboratori della Procura federale; ricorrendo, pertanto, la condizione di non sanzionabilità prevista dall’art. 13, n. 1. lett. a) b) e d) CGS; delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Lazio per il comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato. ********* 210/734 b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE IAQUINTA Vincenzo (Juventus) MATERAZZI Marco (Internazionale) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE BARWUAH Mario (Internazionale) CHIELLINI Giorgio (Juventus) CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale) DA SILVA FRANCELIN Matuzalem (Lazio) GRYGERA Zdenek (Juventus) MARCHISIO Claudio (Juventus) ZANETTI Javier (Internazionale) PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 250,00 ROCCHI Tommaso (Lazio): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione). 210/735 AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE CASTELLAZZI Luca (Sampdoria) Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel """ _________________________________________ Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società. PUBBLICATO IN MILANO IL 5 MARZO 2009 IL PRESIDENTE Antonio Matarrese 210/736