Il diritto d`autore nella società dell`informazione

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Il diritto d`autore nella società dell`informazione
Il diritto d’autore nella
società dell’informazione:
problemi pratici ed
interventi della Corte di
Giustizia Europea.
Dott.ssa Benedetta Valenti
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Con l’avvento della c.d. società dell’informazione e con lo sviluppo delle
nuove tecnologie, la disciplina del diritto d’autore è stata oggetto di
inevitabili influssi, sicché l’Europa, nella figura dei propri organi, è
intervenuta sulla materia, con una rilevante successione di interventi,
pubblicando, inizialmente, numerosi Libri verdi, per affrontare il tema del
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nuovi sviluppi tecnologici.1
L’Europa, pertanto, è stata protagonista di un’intensa attività normativa,
rappresentata anche da una serie di direttive che, in forza del vincolo di recepimento
sancito dai Trattati CE, hanno inciso sulla legislazione dei singoli Stati membri2.
Tra tutte, merita di essere rammentata la direttiva denominata “Comunicazione sul
diritto d’autore nell’economia della conoscenza” [COM (2009) 532], per mezzo
della quale la Commissione Europea ha indicato alcune linee operative basate sulla
supervisione di un dialogo costante fra i portatori di interessi rilevanti, ovvero i
titolari del diritto d’autore, i consumatori e gli utenti finali, con riguardo alla sfida
costituita dalla creazione di un mercato unico europeo del digitale per i contenuti
creativi.
Sin da subito, nel continente europeo, fu compreso quale ruolo fondamentale
avrebbe avuto il bene informazione nei rapporti di supremazia tra i paesi
industrializzati e lo sviluppo delle tecnologie informatiche, facendo sì che tale bene
entrasse prontamente all’interno dell’agenda comunitaria. A partire dagli anni
Ottanta, la Commissione Europea ha dato il via, all’interno di un più ampio progetto
di crescita della cosiddetta Information Society, a un’intensa attività di ricerca e
1
Nel 1988, la Commissione è intervenuta con la pubblicazione del primo Libro verde Il diritto d’autore e le sfide
tecnologiche- Problemi di diritto d'autore che richiedono un'azione immediata[COM(88) 172 def., COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles 7 giugno 1988] per esaminare e affrontare la tematica delle cosiddette“nuove tecnologie”
in relazione alla suddetta disciplina.
Risale al 1995, il Libro verde su I diritti d’autore e i diritti connessi nella Società dell’informazione [COM(95) 382 def.,
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, 19 luglio 1995]. Il Libro è dedicato alla necessità di adeguare i
concetti tradizionali della materia in oggetto ai cambiamenti del modo in cui sono create e fruite le opere all’interno dello
spazio digitale.
È del 1998, il Libro Verde La lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno[COM(98) 569 def., COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles, 15 ottobre 1998], dedicato a una delle problematiche più evidenti e più difficili da
risolvere legate al mercato comune e alle nuove tecnologie.
In tempi più recenti, la Commissione ha pubblicato il Libro verde Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza
[COM(2008) 466 def., COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Bruxelles 16 luglio 2008]. Quest’ultimo riguarda
questioni generali concernenti le eccezioni ai diritti esclusivi previste dalla direttiva 2001/29/CE del Consiglio, che costituisce
il principale atto legislativo dell’UE in tema di diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione.
2 Si citi, tra tutte, la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale (GUCE n. L 157 del 30 aprile 2004, rettifica GUCE n. L 195 del 2 giugno 2004).
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Inoltre, in data 24 maggio 201,1 la Commissione ha rilasciato una comunicazione [COM(2011) 287] avente ad oggetto un
Piano d’azione per la riforma delle disposizioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, tra cui rientrano i diritti di
proprietà industriale, il diritto d’autore e i diritti connessi.
Il diritto d’autore nella società dell’informazione: problemi pratici ed interventi della Corte di Giustizia Europea.
diritto d’autore nella società dell’informazione e per analizzare le sfide poste dai
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riguardo alla regolamentazione dello sviluppo tecnologico, ad aspetti quali la
fruizione del bene informazione da parte della società civile, al concetto di
informazione come bene sociale per tutti e alla tutela dei dati e della proprietà
intellettuale.
Nonostante gli sforzi delle istituzioni europee, volti a creare una esauriente
normativa sul diritto d’autore, quest’ultima è sempre risultata inadeguata e superata
rispetto alle esigenze della sfera digitale.
Pertanto, al fine di supplire a tali carenze, la Corte di Giustizia UE si è resa sempre
più attiva nell’emanare sentenze di altissimo impatto per il diritto di internet.
Infatti, già con la nota sentenza C-70/10 Scarlet Extended SA c. Societé belge des
auteurs, compositeurs et editeurs SCRL (Sabam), del 24 novembre 2011, la Corte di
Giustizia
dell’Unione
Europea
ha
aperto
nuove
strade
al
processo
di
regolamentazione del diritto d’autore in internet. La Corte, sancendo un innovativo
principio di diritto sul tema, ha stabilito che non è legittima l’imposizione, da parte
di un giudice di uno Stato Membro, del filtraggio di dati, imposta a un fornitore di
servizi internet, se nella legislazione nazionale manca una dettagliata disciplina della
materia. Con tale storica sentenza si è operato un bilanciamento di interessi, tra le
libertà fondamentali, incluse nei primi articoli della Carta dei diritti fondamentali
dell’individuo, quali la libertà di pensiero e di informazione, ed il diritto d’autore.
In virtù di tale sentenza, il principio del fair use, relativamente al materiale presente
sulla rete, è divenuto sempre più importante nel diritto dell’Unione Europea relativo
al cyberspazio.
Più recentemente, invece, la Corte di Giustizia ha fatto luce sul rapporto tra
copyright e linking; con la sentenza del 6 giugno 2014 n. C-360/13, tra la Public
Relations Consultants Association Ltd e la Newspaper Licensing Agency Ltd3, la
La PRCA è una organizzazione che raggruppa professionisti in relazioni pubbliche: questi ultimi hanno usufruito del servizio
di monitoraggio dei media proposto dal gruppo di società Meltwater che mette a loro disposizione online relazioni di
monitoraggio di articoli di stampa pubblicati su Internet, realizzate in base a parole chiave fornite dai clienti. Dal canto suo, la
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sviluppo delle Information and Communication Tecnology (ICT), con specifico
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del copyright in internet, cioè il dubbio se la copia temporanea di un pagina web (c.d.
cache), effettuata automaticamente dal pc dell’utente durante la navigazione, vada a
toccare o meno il campo d’azione del diritto d’autore.
In effetti, la semplice navigazione su internet (senza quindi un vero e proprio
download stabile e definitivo di un contenuto sul proprio hard disk) rappresenta una
situazione borderline che il diritto d’autore non riesce pienamente ad inquadrare
utilizzando i parametri tradizionali legati al diritto industriale.
Quando un utente consulta, senza scaricarlo, un sito Internet dal proprio computer, i
procedimenti tecnologici esaminati, in automatico, realizzano le “copie sullo
schermo” e le “copie nella cache”, senza altro intervento umano oltre alla decisione
di accedere al sito Internet. Le stesse copie vengono conservate non oltre la durata
dei normali processi, relativi all’utilizzo di Internet, e anche la loro cancellazione
non richiede alcun intervento da parte dell’utente.
Una copia o, più tecnicamente, un “atto di riproduzione” è esentato dai limiti posti
dal diritto di riproduzione di cui all’art. 2, della Direttiva n. 2001/29, a condizione
che soddisfi i requisiti di cui all’art. 5, par. 1 della Direttiva stessa, ovvero:
1) sia temporaneo;
2) sia transitorio o accessorio;
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NLA è una società per la gestione collettiva dei diritti d'autore nella stampa (più precisamente, si tratta di un organismo creato
da 8 importanti editori di quotidiani del Regno Unito nell'intento di fornire licenze collettive sui contenuti dei quotidiani).
Secondo la NLA, la Meltwater e i suoi clienti dovevano ottenere un'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore per,
rispettivamente, fornire e ricevere il servizio di monitoraggio dei media: se, da un lato, la Meltwater ha acconsentito a
sottoscrivere una licenza di base di dati Internet, dall'altro lato, la PRCA ha continuato a sostenere che la ricezione online delle
relazioni di monitoraggio da parte dei clienti della Meltwater non richiedesse alcuna licenza. La questione è così finita in
giudizio, dapprima davanti alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, e poi alla Court of Appeal
(England & Wales), che hanno stabilito che i membri della PRCA dovevano ottenere una licenza o un consenso della NLA per
ricevere il servizio della Meltwater. In pratica, la NLA pretendeva che la PRCA (un aggregatore di notizie) pagasse una licenza
non per riprodurre nei suoi servizi contenuti altrui, peraltro liberamente accessibili al pubblico (si limitava infatti a pubblicarne
un piccolo estratto, pacificamente escluso dal campo del copyright), bensì perché per aggregare le notizie doveva farne,
appunto, delle copie temporanee. La condizione per ottenere tali “copie” per uso commerciale era appunto quella di pagare una
licenza. Il che, in maniera tangente, implica che il fornitore del sito web possa limitare gli usi leciti del contenuto pubblicato
attraverso i "termini di servizio" (i cosiddetti "ToS").
Il diritto d’autore nella società dell’informazione: problemi pratici ed interventi della Corte di Giustizia Europea.
stessa Corte ha avuto modo di entrare in un risvolto delicato dell’implementazione
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4) sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con
l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
5) sia privo di rilievo economico proprio.
La Corte, in precedenza, pronunciandosi su fatti analoghi, aveva interpretato
restrittivamente tali requisiti, poiché l’art. 5, par. 1 della Direttiva. n. 2001/29
costituisce una deroga alla regola generale che impone che sia il titolare dei diritti
d’autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette [V. sentenza
Infopaq International (C-5/08) nonché le due sentenze Football Association Premier
League (C-403/08 e C-429/08)].
In questa occasione, invece, il ragionamento operato dalla Corte, per risolvere la
controversia, è partito da una fondamentale interpretazione dell’articolo 5, paragrafo
1, della direttiva 2001/29/CE che, appunto, si occupa degli “atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e
parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico
scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un
intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera dell'ingegno.” In termini più
semplici, tale norma si occupa proprio della “navigazione internet”. La Corte,
ragionando per analogia, ha esteso i principi appena enunciati anche alle copie sullo
schermo, precisando che “le copie sullo schermo e le copie nella cache, dal momento
che sono realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, [...] non
pregiudicano in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti
d’autore, sebbene consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso, senza
l’autorizzazione di detti titolari, alle opere presentate su siti Internet.”
Secondo la Corte, quindi, gli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore sono
sufficientemente garantiti e, pertanto, “in tale contesto, non è giustificato esigere
dagli utenti di Internet che ottengano un’ulteriore autorizzazione che consenta loro
d’autore in questione.”
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di usufruire di questa stessa comunicazione già autorizzata dal titolare dei diritti
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3) costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;
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della normativa relativa alla riproduzione può essere invocata solo in determinati
casi specifici, che non pregiudichino il normale sfruttamento dell’opera e non violino
indebitamente gli interessi legittimi del titolare dei diritti. Pertanto, è fondamentale
che tali copie siano realizzate con l’unico scopo di consultare siti Internet, non
pregiudicando in modo ingiustificato gli interessi legittimi dei titolari dei diritti
d’autore, sebbene tali siti consentano agli utenti, in linea di principio, l’accesso senza
l’autorizzazione di detti titolari alle opere presentate su siti Internet.
Infatti, è fondamentale tener sempre presente che le opere in questione sono messe a
disposizione degli utenti dagli editori dei siti Internet, i quali sono tenuti, a loro
volta, ex art. 3, par. 1, Dir. n. 2001/29, ad ottenere un’autorizzazione dei titolari dei
diritti d’autore interessati, poiché tale messa a disposizione costituisce una
comunicazione al pubblico ai sensi del suddetto articolo.
Secondo la Corte Ue, infine, la realizzazione di copie non pregiudica il regolare
sfruttamento delle opere, dato che la descritta consultazione dei siti Internet consente
agli internauti di usufruire della comunicazione al pubblico effettuata dall’editore del
sito Internet in questione e, constatato che la realizzazione delle copie in questione fa
parte di detta consultazione, essa non può arrecare pregiudizio ad un siffatto
sfruttamento delle opere.
Pertanto, le copie sullo schermo e le copie nella cache soddisfano i requisiti previsti
all’art. 5, par. 5 della Direttiva n. 2001/29.
In definitiva, tale sentenza ha stabilito, in maniera univoca, che le copie di un sito
Internet sullo schermo di un computer (browsing) e quelle nella cache del disco fisso
(caching), realizzate da un utente finale durante la consultazione del sito, rientrano
nella nozione di atti di riproduzione temporanei, transitori o accessori, che
costituiscono una parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico e
soddisfano i requisiti stabiliti all’art. 5, par. 5, Dir. n. 2001/29/CE: pertanto, possono
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essere, per cosi dire, realizzate senza l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore.
Il diritto d’autore nella società dell’informazione: problemi pratici ed interventi della Corte di Giustizia Europea.
E’ necessario precisare che, come stabilito dalla Corte, l’esenzione dall’applicazione
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360/13), a ben vedere, la Corte Ue non solo ha confermato l’interpretazione della
Supreme Court of the United Kingdom, chiarendo che queste copie sono
temporanee, transitorie e accessorie nonché costituenti parte integrante del
procedimento tecnologico, ma ha colto la possibilità di rendere una pronuncia che
garantirà l’applicazione uniforme di un diritto transfrontaliero, come quello della
rete, in tutto il territorio europeo.
L’Italia, che ad oggi si trova qualche passo indietro rispetto all’Europa, avendo visto
solo di recente (il 31 marzo 2014) l’entrata in vigore del Regolamento in materia di
tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica4, dovrà pertanto
adeguarsi agli innovativi principi sanciti dall’UE, e ciò nonostante l’evidente
rallentamento del dialogo politico interno inerente alla materia, verificatosi anche a
seguito della introduzione del Comitato tecnico contro la pirateria digitale e
multimediale.
Per ulteriori informazioni contattare:
Dott.ssa Benedetta Valenti
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Con la Delibera 680/13/CONS è stato approvato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”; esso promuove lo sviluppo
dell’offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l’accertamento da parte dell’Autorità
delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica.
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