LA RIFORMA BRUNETTA - Istituto San Giovanni Bosco
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LA RIFORMA BRUNETTA - Istituto San Giovanni Bosco
LA RIFORMA BRUNETTA L’IMPIANTO NORMATIVO DELLA RIFORMA Partendo dal Piano industriale, presentato il 28 maggio 2008 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ripercorriamo l'iter della riforma, fatta di nuove leggi, di decreti legislativi di attuazione, ma anche di sperimentazioni e di iniziative che cercano di riportare la qualità e la produttività della PA al centro del dibattito pubblico. INTERVENTI LEGISLATIVI Le leggi 133/2008 (conversione del DL 112/2008), e 69/2009 contengono una serie di misure collegate al Piano industriale che riguardano l’efficienza e la riorganizzazione della PA. Alcune misure, come le norme sulla riduzione delle assenze, sono di diretta applicazione. Altre, come la riforma del codice dell’amministrazione digitale, prevedono l’adozione di specifici decreti legislativi. LEGGE 15/2009 La legge n.15 del 4 marzo 2009 contiene gli indirizzi fondamentali della riforma della pubblica amministrazione. Nella legge sono contemplati i temi principali della riforma: performance, valutazione, trasparenza, premi e sanzioni disciplinari, dirigenza, contrattazione collettiva e azione collettiva. Le legge 15/2009 è attuata da due decreti legislativi. DECRETO LEGISLATIVO 150/2009 Il perno della riforma. In vigore dal 15 novembre 2009, questo decreto dà attuazione ai principi fondamentali della riforma con regole sulla programmazione, la trasparenza, il controllo, la premialità, la contrattazione collettiva, la dirigenza e le sanzioni disciplinari. Istituisce inoltre due soggetti fondamentali della riforma, gli Organismi indipendenti di valutazione e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. DECRETO LEGISLATIVO AZIONE COLLETTIVA 198/09 Il decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 15/2009 consentirà ai cittadini di ottenere il sollecito ripristino dell’efficienza del servizio e la trasparenza sull’attività della pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici. Il ricorso sarà proponibile da singoli e da associazioni qualora siano violati i termini e gli standard nell’esercizio di una funzione pubblica o nell’erogazione di un servizio pubblico. I TEMI DELLA RIFORMA I temi principali della riforma sono contenuti nel decreto legislativo 150/2009 di attuazione della legge 15/2009. Il decreto legislativo prevede: un ciclo di gestione della performance, mirato a supportare una valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti volta al miglioramento e al riconoscimento del merito; la selettività nell’attribuzione dei premi; il rafforzamento delle responsabilità dirigenziali e la riforma della contrattazione collettiva, volta a chiarire gli ambiti di competenza rispettivi dell’amministrazione e della contrattazione; una procedura semplificata per le sanzioni disciplinari, con la definizione di un catalogo di infrazioni particolarmente gravi assoggettate al licenziamento. PERFORMANCE (1) Il decreto legislativo 150/2009 consente alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento continuo. A questo fine, è prevista l’introduzione di un ciclo generale di gestione della performance. Per produrre un miglioramento tangibile e garantire una trasparenza dei risultati, il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azione che realizza il passaggio dalla logica dei mezzi (input) a quella dei risultati (output ed outcome). PERFORMANCE (2) Per facilitare questo passaggio, il decreto definisce le seguenti azioni: Le amministrazioni redigono un Piano triennale di performance, nel quale vengono elencati gli obiettivi strategici e quelli operativi, nonché le azioni specifiche di miglioramento. L’obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (efficienza, customer satisfaction, modernizzazione, qualità delle relazioni con i cittadini), costituisce una delle sfide della riforma, perché mette il cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza); Annualmente, le amministrazioni presentano una relazione sui risultati conseguiti, evidenziando gli obiettivi raggiunti e motivando gli scostamenti, il tutto nel rispetto del principio di trasparenza che implica il coinvolgimento di cittadini e stakeholders in momenti di incontro chiamati “le Giornate della Trasparenza”; Una correlazione forte tra performance delle organizzazioni e performance dei dirigenti e dei dipendenti. In sintesi, non si possono avere amministrazioni scarse e dirigenti e dipendenti eccellenti. È importante rilevare che il decreto prevede che gli obiettivi possano essere assegnati anche a più dipendenti, in modo tale da garantire uno spirito di coesione ed un lavoro di squadra laddove i processi amministrativi coinvolgono più strutture all’interno di una stessa amministrazione. PERFORMANCE (3) A sostegno di questo nuovo concetto, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche predisporrà ogni anno una graduatoria di performance delle singole amministrazioni statali su almeno tre livelli di merito, in base ai quali la contrattazione collettiva nazionale ripartirà le risorse premiando le migliori strutture e alimentando una sana competizione. VALUTAZIONE Valutazione delle organizzazioni: I sistemi di valutazione esistenti confinano le amministrazioni in una logica autoreferenziale. Per uscire da questa logica, il decreto legislativo prevede l’utilizzo di modelli di misurazione e di valutazione riconosciuti e validati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Con regole condivise e modelli paragonabili, la valutazione diventa funzionale alla trasparenza e al miglioramento. Le amministrazioni potranno guardarsi intorno e verificare se già operano bene o se potrebbero fare meglio. Valutazione dei dirigenti e dei dipendenti: La valutazione dei dirigenti e dei dipendenti si basa su due elementi strettamente collegati: il raggiungimento degli obiettivi e le competenze dimostrate. Un cospicuo lavoro di identificazione delle competenze attende le amministrazioni. Tale impegno dovrà essere definito in fase di programmazione, perché i dipendenti devono sapere su quali competenze chiave verranno valutati. Questo sistema implica la partecipazione di tutti, dirigenti e dipendenti, al processo di miglioramento e di trasparenza che caratterizza la riforma. I modelli di valutazione validati dalla Commissione, nonché gli Organismi indipendenti di valutazione all’interno di ciascuna amministrazione, dovranno far sì che ciò non accada più. Per questo motivo, il decreto legislativo 150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto di erogazione dell'indennità di risultato ai dirigenti responsabili. TRASPARENZA Il decreto legislativo 150/2009 rafforza ulteriormente le disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, attraverso tre elementi principali: l’obbligo, per le amministrazioni, di predisporre una apposita sezione sul proprio sito internet, che contiene tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento dei risultati, nonché l’attività di misurazione e valutazione. Questo obbligo mira a favorire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino; l’adozione, per ogni amministrazione, di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da pubblicare online; la creazione, presso la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di un portale che raccoglie tutte le iniziative delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei due punti sopraelencati. NUOVI SOGGETTI Gli Organismi indipendenti di valutazione sono soggetti interni alle amministrazioni; devono aiutare a pianificare meglio, lavorare meglio, rendicontare meglio e premiare i più bravi nel rispetto della trasparenza. Questo richiede specifiche competenze. Ecco perché i membri di questi organismi devono essere selezionati in base alle competenze e all’esperienza, ed i loro curricula pubblicati online. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche offre un supporto alle amministrazioni e agli Organismi indipendenti di valutazione. La Commissione si configura allo stesso tempo come un centro di eccellenza che fornisce linee guida e metodologie, e come un garante della trasparenza, raccogliendo tutte le informazioni sulla performance, la valutazione e la premialità nelle amministrazioni pubbliche. Una funzione fondamentale per concretizzare gli obiettivi della riforma, che richiede autorevolezza e personale specializzato. Ecco perché occorre istituire una Commissione indipendente, composta da membri con comprovate competenze, nei settori attinenti alla riforma. Il decreto legislativo prevede inoltre l'ampliamento dei poteri dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica (articolo 71), in particolare per quanto riguarda la collaborazione con la Guardia di Finanza e le verifiche sul corretto conferimento degli incarichi e sull'esercizio dei poteri disciplinari. PREMIALITA' Il decreto legislativo fissa in materia una serie di principi nuovi e solo parzialmente derogabili dai contratti collettivi: per esempio che non più del 30 % dei dipendenti di ciascuna amministrazione potrà comunque beneficiare del trattamento accessorio nella misura massima prevista dal contratto e che a essi sarà in ogni caso erogato il 50 % delle risorse destinate alla retribuzione incentivante. Inoltre, vengono previste forme di incentivazione aggiuntive per il riconoscimento dell'eccellenza e per i progetti innovativi; si legano strettamente a criteri meritocratici le progressioni economiche, che rappresentano nel pubblico l’equivalente dei “superminimi” del privato; si prevede l’accesso dei dipendenti migliori a percorsi di alta formazione per favorire la crescita professionale. DIRIGENZA In attuazione del principio di delega contenuto nella legge n.15 del 4 marzo 2009, il decreto legislativo 150/2009 definisce un sistema più rigoroso di responsabilità dei dirigenti pubblici. Sebbene i contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione, resta in ogni caso ferma la responsabilità del dirigente ed il suo potere di organizzazione e di gestione delle risorse umane. I dirigenti, fra l’altro, diventano finalmente i veri responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori in quanto ad essi compete la valutazione della performance individuale di ciascun dipendente, secondo criteri certificati dal sistema di misurazione e di valutazione. La nuova normativa valorizza dunque la figura del dirigente, il quale avrà a disposizione reali e concreti strumenti per operare e sarà sanzionato, anche economicamente, qualora non svolga efficacemente il proprio lavoro. CONTRATTAZIONE Riguardo alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, il decreto legislativo 150/2009 dà vita a un processo di convergenza non solo normativo, ma anche sostanziale, con il settore privato. La valutazione delle performance individuali e collettive e la trasparenza degli atti, delle valutazioni e dei risultati sostituiscono la concorrenza di mercato quali efficaci stimoli esterni al miglioramento continuo di processi e servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. NUOVE SANZIONI DISCIPLINARI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Art. 55 quater D.lgs 165/01 Comma 1 Rimane invariata la normativa in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nonché le ulteriori ipotesi previste dal CCNL (ciò significa che la fonte contrattuale riveste carattere di eccezionalità rispetto alla regola ordinaria che riattribuisce alla legge la regolamentazione complessiva delle sanzioni). Conferma la volontà del legislatore di inasprire il vigente sistema Sanzionatorio (trattasi di attuazione della previsione di cui all’art. 7, comma 2, lett. C della legge delega 15/2009) Introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie di licenziamento nei seguenti casi: 1) Falsità delle attestazioni della presenza in servizio con raggiri (es. timbratura di cartellino da parte di altro collega). Sembra che l’ipotesi in esame debba riguardare non solo il dipendente che abbia fraudolentemente attestato la propria presenza in servizio, ma anche chi abbia collaborato nella falsificazione dei documenti attestanti la presenza. Licenziamento senza preavviso (comma 3) 2) Falsità delle giustificazioni prodotte in tema assenza per malattia. Tale ipotesi può integrarsi sia nel caso di produzione di certificazione totalmente falsa (per es. produzione di un documento che non proviene dal medico curante o da struttura sanitaria, trattandosi invece di documento la cui intestazione sia stata alterata con strumenti fototipografici o informatici), sia nel caso in cui essa sia frutto di un accordo illecito con un medico che attesta falsamente la sussistenza di una patologia. In tal caso risponderanno penalmente sia il dipendente che il medico. La norma va letta anche alla luce del successivo art. 55 quinquies. Licenziamento senza preavviso (comma 3) 3) Assenza ingiustificata dal servizio nei seguenti casi: a) Assenza superiore a gg. 3, anche non continuativi, nell’ultimo biennio; b) Assenza superiore a gg. 7 nel corso dell’ultimo decennio; c) Mancata ripresa in servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’ente 4) Rifiuto immotivato a dare seguito a disposizioni adottate dall’amministrazione in tema di trasferimento. 5) Falsità nei documenti o nelle dichiarazioni prodotte ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro o delle progressioni di carriera. Trattasi di ipotesi di truffa per la quale, anche in assenza della novella legislativa, si riteneva dovesse darsi luogo al licenziamento. In tal caso il licenziamento è senza preavviso (si veda comma 3 dello stesso articolo). 6) Condotte aggressive o moleste o ingiuriose o lesive della dignità e dell’onore altrui, purché le stesse si siano reiterate; quindi un solo episodio non può integrare gli estremi del licenziamento. Anche in questo caso il licenziamento è senza preavviso. 7) Sentenza definitiva di condanna penale a seguito della quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro. In questo caso deve ritenersi che il licenziamento sia una sanzione accessoria alla condanna, il che giustifica il fatto che esso è disposto senza preavviso Ulteriori ipotesi di licenziamento disciplinare. Trattasi di ipotesi strettamente legate alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti conclusasi, per almeno un biennio, con un giudizio di insufficienza nel rendimento causato dalla violazione reiterata degli obblighi riguardanti la prestazione, previsti dalla legge, regolamenti e contratti collettivi ed individuali, da atti e provvedimenti dell’amministrazione (es. deliberazioni, circolari, direttive) o dal codice di comportamento. Presupposti per l’applicazione della norma 1) Necessità di realizzare al’interno di ciascun ente sistemi oggettivi di valutazione della produttività. In assenza di uno strumento adeguato di valutazione della produttività, l’adozione del licenziamento sarebbe suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale. 2) Effettuazione di attività valutativa da realizzare sulla base di precisi standard. 3) Esito negativo della valutazione conseguente alla reiterata violazione di: a) Norme legislative e regolamentari; b) Norme del contratto collettivo o individuale; c) Atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza; d) Codice di comportamento. Necessità di estrapolare dalle superiori norme gli obblighi minimi essenziali, la cui violazione costituisce mancato raggiungimento degli standard. Si pensi, ad es., al mancato rispetto dei termini procedimentali, al mancato adempimento alle attività contenute nella descrizione delle mansioni fissate nel contratto collettivo aziendale, oltre che individuale. Opportunità/Necessità che ciascun dipendente sia messo a conoscenza dei misuratori della sua prestazione. Opportunità/Necessità che sia indicato il “livello minimo” delle prestazioni lavorative il cui mancato raggiungimento, ove reiterato, potrà dar luogo al licenziamento. TIPOLOGIA DI SANZIONI DISCIPLINARI 1. Sanzioni conservative (Elemento di novità) a) pecuniaria da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 b) Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 2. Sanzioni espulsive a) Licenziamento con preavviso b) Licenziamento senza preavviso SANZIONI PECUNIARIE Si applicano ne seguenti casi : 1) Inosservanza di direttive, provvedimenti e disposizioni di servizio anche in tema di assenze per malattia (la previsione risulta fortemente correlata anche a quella di cui all’art. 55 septies in tema di controlli sulle assenze; 2) Condotta negli ambienti di lavoro non conforme a doveri di correttezza 3) Alterchi negli ambienti di lavoro; 4) Violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente di essere stato rinviato a giudizio 5) Violazione dell’obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d’uso, purché di modico valore; 6) Inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’Ente o per gli utenti; 7) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all' Ente. 8) violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 55 novies del D.Lgs n. 165 del 2001 (in tema di identificazione del personale a contatto con il pubblico). SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE Da un minimo di gg. 1 ad un massimo di gg. 15 (nel caso di cui all’art. 55, bis, comma 7, D.lgs 165/01 in tema di mancata ingiustificata collaborazione con l’autorità disciplinare procedente); Da un minimo di gg. 1 ad un massimo di mesi 3 con mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari al doppio del periodo di durata della sospensione nei casi di cui all’art. 55 sexies, comma 3, e art. 55 septies, comma 6, D.lgs 165/01,afferenti rispettivamente: 1) la mancata o tardiva attivazione di procedimento disciplinare o infondatezza di valutazione sulla insussistenza dell’illecito disciplinare 2) Mancata attività di controllo delle assenze Da un minimo di gg. 3 ad un massimo di mesi 3 nel caso di cui all’art. 55 sexies, comma 1, D.lgs 165/01 in tema di condanna della P.A. al risarcimento del danno per violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative, regolamentari, del contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza, dal codice di comportamento Da un minimo di gg. 3 ad un massimo di mesi 6 nei casi previsti dal contratto (recidiva nel biennio di talune mancanze, minacce, ingiurie gravi, comportamento dal quale sia derivato danne grave all’ente, ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ecc.). FINE PRIMA PARTE.