ricerche sul Diritto Societario Il caso: è lecito domiciliare una società

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ricerche sul Diritto Societario Il caso: è lecito domiciliare una società
MAZZANTINA
N.33
Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario
a cura del Rag. Roberto Mazzanti
LA
DOMICILIAZIONE
DELLA SOCIETA’
PRESSO IL
COMMERCIALISTA – VALIDITA’ E
LIMITI .
Il caso: è lecito domiciliare una società
presso il Commercialista ?
PREMESSA
E’ cronaca recente la scoperta di migliaia di società domiciliate più o meno
nello stesso spazio fisico in una grande città italiana1; mi sono quindi
domandato se è così normale e legittimo che una società – specie se di
capitali – abbia la sede legale presso l’Avvocato od il Commercialista di
fiducia o addirittura presso strutture di servizi (uffici a noleggio).
Perciò ho cominciato a riflettere su quale sia l’elemento che caratterizza la
sede di una società:
1. lo stabilimento ?
2. il negozio ?
3. la casa dell’amministratore?
4. il Comune in cui si effettua la produzione?
5. o cos’altro ?
E’ quello che cercheremo di capire con questa Mazzantina.
IL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO
LE SOCIETÀ DI PERSONE (SEMPLICE, S.N.C. E S.A.S.)
LA SOCIETÀ SEMPLICE
Cominciando dalla semplice, mi sono accorto che non si trova nel Codice
Civile un solo articolo che tratti della sede legale. Addirittura, l’art.2266
1
A Milano, circa 2.700 società hanno la sede legale in 10 indirizzi
del centro storico!
1
Ma che cos’è la
sede legale ?
stabilisce che “la società sta
in
giudizio
per
mezzo
dei
soci
rappresentanti legali e nella persona dei medesimi”. Verrebbe allora da
pensare che la sede della società, in questo caso, coincide con quella dei suoi
rappresentanti; ed in effetti non pare potersi dire niente di diverso, stando
alla lettera del Codice. La società semplice perciò non può domiciliare la
propria sede legale presso un Commercialista, per il semplice fatto che la sede
è unicamente quella coincidente con la residenza dei suoi rappresentanti e
non la si può fissare in altro luogo; aggiungasi che la sede legale, non è un
elemento previsto nel contratto di questa società. Non fa perciò parte del
“soggetto società semplice” e non essendone parte non la si può domiciliare.
Non si può decidere nulla su qualcosa che non c’è.
In ultima analisi, possiamo concludere affermando che la società semplice
non ha una sede legale ma un semplice domicilio processuale: la residenza
del suo o dei suoi rappresentanti.
LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E LA S.A.S.
Qui il ragionamento cambia, perché l’art.2295 n.4 espressamente che la
società abbia una sua sede; secondo il Cendon (Utet, Commentario al Codice
Civile) l’elemento è obbligatorio e non si può omettere “per la decisiva
considerazione
che,
avendo
la
giocoforza che abbia un luogo
società
soggettività
giuridica,
nel quale tale soggettività
è
sia
esercitabile e resa giuridicamente rilevante nei confronti dei terzi”.
Quindi il Cendon fa un parallelo tra sede ed esercizio della soggettività
giuridica della società. Ma che cos’è esattamente la “soggettività giuridica” ?
Non può essere altro che l’esercizio del potere volitivo dei soci attraverso i
2
Nella società
semplice non
esiste la sede
legale ma solo
una sede
processuale !
loro amministratori o anche direttamente2. Con la consueta eleganza
terminologica la Cassazione nel lontano 1958 ha stabilito che la sede della
società altro non è che “il luogo in cui viene svolta l’attività direttiva ed
amministrativa,
cioè
il
centro
effettivo
degli
interessi
sociali”.
Parafrasando il Sommo Poeta, noi potremmo dire che la sede è: “…là dove si
puote quel che si vuole….”.
Quindi, se la sede legale della s.n.c. può essere fissata dallo Statuto e quindi
liberamente dai soci, e se la sede non è necessariamente:
a) la fabbrica, lo stabilimento, il negozio, il cantiere
b) il luogo dove si trovano i beni sociali
c) l’abitazione del suo amministratore
ne possiamo trarre la conclusione che questa è fissabile anche presso uno
Studio professionale, purchè in quel luogo vi sia l’attività decisionale.
La società in accomandita semplice non ha norme diverse, salvo che
sarebbe assolutamente incompatibile avere una sede legale presso il domicilio
di un accomandante; in questo caso, infatti, sarebbe facile presumere che
l’accomandante sia immerso nella gestione come gli accomandatari e quindi
sia in realtà uno di loro….
LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E LE ALTRE SOCIETA’
DI CAPITALI.
Anche per le società di capitali la sede legale ha la stessa funzione, rispetto
alle società di persone. Non vi sono differenze sostanziali o formali, salvo il
noto concetto del Comune e non dell’indirizzo della sede legale, con la
2
Ad esempio quando si tratta di nominare nuovi amministratori o di
approvare un bilancio.
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la società in
nome collettivo
e la s.a.s.
possono
domiciliarsi
presso un
professionista.
conseguente maggiore semplicità di spostamento della sede nell’ambito del
Comune indicato nell’atto costitutivo.
Quindi anche per le società di capitali vale quanto detto per s.n.c. e s.a.s..
IL PUNTO DI VISTA TRIBUTARIO
Da un punto di vista fiscale, la sede delle società che assume maggiore
rilevanza, per forza di cose, è quella in cui materialmente viene svolta
l’attività produttiva (soprattutto da un punto di vista Iva), ma questo perché
ovviamente si tratta di verificare il corretto adempimento di obblighi
documentali; quindi è chiaro che la sede che interessa maggiormente è quella
in cui materialmente viene tenuta la contabilità, si produce e/o si vende.
Ma sotto il profilo giuridico, la sede legale ha la stessa importanza civilistica,
tant’è che l’art.58 del d.p.r. 600/73 (disposizioni comuni in materia di accertamento)
stabilisce che:
“I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel
comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede
amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale
nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione
e
in
mancanza
nel
comune
in
cui
esercitano
prevalentemente la loro attivita'.”
Quindi solo dove manca la sede legale, si può ricercare una sua alternativa.
L’Agenzia delle Entrate nello scorso maggio ha avviato una campagna per
invitare le società in posizione “sospetta” a riportare la sede legale nel luogo
“di effettiva amministrazione”, con l’obiettivo di riportare il domicilio di
questi
enti
“nel
Comune
in
cui
gestiscono
e
amministrano
4
Le società di
capitali
possono
domiciliarsi
presso un
professionista.
prevalentemente l’attività.” A me pare che questo non sia terrorismo fiscale
ma giusta attività di controllo, per evitare abusi in campo societario, sempre
che i verificatori applichino alla lettera il Codice Civile! E certamente è
possibile che quando migliaia di società si trovano tutte nello spazio di un
isolato qualcosa di sbagliato ci sia…
CONCLUSIONI
Torniamo allora alla domanda iniziale: alla luce di tutte queste
considerazioni, è lecito domiciliare la sede legale presso un Commercialista ?
La mia risposta è si, quando e se:
1. nello Studio effettivamente si riuniscono i soci per decidere
l’amministrazione sociale;
2. nello Studio abbiamo la predisposizione degli atti sociali rilevanti,
insieme all’amministratore della società (verbali, bilanci ecc….) e
vengono aggiornati e custoditi anche i libri sociali; anzi, a mio avviso è
più discriminante il luogo in cui si tengono questi che non quelli
contabili, perché i libri sociali sono proprio quelli destinati a
documentare la “vita sociale”, molto più che non fatture, registri Iva
ecc…ecc…;
3. dallo Studio si presta consulenza alla società anche sotto il profilo
contabile, anche se la contabilità è presso la sede secondaria della
società;
4. dal certificato camerale risulta che la sede legale è situata presso il
Rag. o il Dott……Questo aspetto è facoltativo ma io consiglierei
caldamente che venisse attuato, onde sgombrare ogni dubbio;
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Le condizioni
da rispettare
per una
corretta
domiciliazione.
viceversa è un abuso quando dallo Studio ci si limita a tenere la contabilità o a
prestarsi come semplice recapito della corrispondenza.
Per avere una sede legale presso lo Studio il Commercialista dev’essere sicuro
che li si decidano le sorti della società, altrimenti è bene evitare la
commistione tra la propria sede e quella altrui.
E un ultimo consiglio: per la delicatezza della questione, è bene limitarsi a
domiciliare presso il proprio Studio solo le società di cui si conoscono molto
bene gli amministratori, perché in caso di illeciti ne va di mezzo anche il
proprio buon nome e la propria reputazione.
Fine
27 agosto 2008
Citazioni e ringraziamenti
Hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte da:
1. Utet “Commentario al Codice Civile”
2. Il Sole 24 Ore del 10.05.2008
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